Raccomandata
Incarto n. 38.2017.80 dc/sc
Lugano 8 gennaio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2017 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 28 settembre 2017 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 20 giugno 2017 (cfr. doc. 8) con la quale ha negato a RI 1, nata nel 1983, di nazionalità italiana, che ha da ultimo lavorato come aiuto cucina, il diritto ad assegni di formazione nel periodo 1.8.2017 – 31.7.2020 per ottenere il certificato di impiegata di commercio AFC (cfr. doc. 6), argomentando:
" (…) Contrariamente a quanto indicato nell'opposizione, riteniamo che la riqualifica tocca un settore professionale da tempo confrontato con una situazione difficile del mercato del lavoro. Illustriamo la situazione in Ticino basandoci sui dati registrati nel Sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro, COLSTA.
Disoccupati iscritti in Ticino secondo il Gruppo professionale (stato: agosto 2017)
Gruppo professionale
N. disoccupati
72101 Impiegati di commercio e d’ufficio n.i.a.
587
72102 Impiegati di amministrazioni e professioni assimilate
30
72103 Contabili
68
72104 Specialisti e amministratori di immobili
6
72105 Specialisti d’importazione ed esportazione
1
72'106 Specialisti dell’organizzazione e
assimilati
125
72 Professioni commerciali e amministrative 817
Fonte: Colsta
Statistica SECO per il Ticino "Disoccupati iscritti presso gli Uffici regionali di collocamento" agosto 2017, 8 settembre 2017.
Nel 2016 la media del numero di disoccupati iscritti in questo gruppo professionale è stata di 831 pari a un tasso di disoccupazione del 3.6%. Il dato medio complessivo per il Ticino è stato di 5'877 disoccupati iscritti e un tasso di disoccupazione 2016 è stato del 3.3% (vedi pag. 23 e pag. 16 della Statistica SECO per il Ticino "Disoccupati iscritti presso gli Uffici regionali di collocamento" agosto 2017, 8 settembre 2017).
I dati sopraindicati riguardano solo le persone disoccupate iscritte agli Uffici regionali di collocamento (URC) del Canton Ticino la cui professione esercitata prima di iscriversi in disoccupazione appartiene al gruppo professionale considerato, indipendentemente dal fatto che siano ancora alla ricerca di un lavoro in una professione di questo gruppo.
La situazione di disoccupazione nel settore deve pure essere esaminata considerando tutte le persone in cerca di impiego iscritte agli URC in Ticino alla ricerca in primo luogo di un posto di lavoro in una professione del gruppo 72.
Gruppo professionale
N. disoccupati
N. persone in cerca di impiego
72101 Impiegati di commercio e d’ufficio n.i.a.
756
1’121
72102 Impiegati di amministrazioni e professioni assimilate
12
17
72103 Contabili
12
24
72104 Specialisti e amministratori di immobili
2
3
72105 Specialisti d’impostazione ed esportazione
0
0
72106 Specialisti dell’organizzazione e assimilati
7
13
72 Professioni commerciali e amministrative
789
1’178
Fonte: Colsta
Alleghiamo le definizioni "Disoccupati", "Persone in cerca di impiego".
Il gruppo professionale che interessa maggiormente la professione di "impiegato di commercio" è il 72101 "Impiegati di commercio e d'ufficio n.i.a.".
La situazione sul mercato del lavoro nel settore commerciale non può quindi essere ritenuta positiva. Visto il numero relativamente consistente di persone disoccupate nel settore commerciale, l'Ufficio delle misure attive offre un sostegno al collocamento specifico.
Inoltre occorre considerare che i posti vacanti offerti nel settore spesso richiedono competenze linguistiche (tedesco/inglese) nonché capacità contabili superiori a quelle fornite da una formazione di base.
Confermiamo pertanto quanto indicato nella decisione iniziale e riteniamo che la condizione posta all'art. 59d cpv. 2 LADI e alla cifra F18 della Prassi LADI PML non sia rispettata: la formazione "impiegato di commercio AFC" non permette di migliorare l'idoneità al collocamento ai sensi della LADI.” (Doc. A)
Le persone disoccupate e quelle in carca d’impiego vengono così definite:
" Disoccupati Persone registrate presso gli uffici regionali di
collocamento, senza un impiego ed immediatamente collocabili. E’ irrilevante sapere se esse percepiscono o meno un’indennità di disoccupazione.
I disoccupati registrati si distinguono in due categorie:
· disoccupati totali: cercano un impiego a tempo pieno (90% o più del tempo di lavoro usuale nell’azienda);
· disoccupati parziali: cercano un impiego a tempo parziale (meno del 90% del tempo di lavoro usuale nell’azienda).
Persone in Persone registrate presso gli uffici regionali di
cerca di collocamento che, a differenza dei disoccupati, o
impiego non non sono immediatamente collocabili, oppure
disoccupate hanno un lavoro.
Rientrano in questa categoria coloro che:
· beneficiano di un guadagno intermedio: persone che svolgono un’attività lucrativa dipendente o indipendente percependo un reddito (guadagno intermedio) inferiore al guadagno assicurato e che quindi ricevono un’integrazione di reddito;
· partecipano ad una misura d’occupazione (programmi d’occupazione temporanea, periodi di pratica professionale, o semestre di motivazione);
· partecipano ad una misura di formazione (corsi di riqualifica e perfezionamento, aziende di pratica commerciale o stages di formazione);
· non sono immediatamente collocabili: persone che in seguito a malattia, servizio militare o per altre ragioni non sono immediatamente collocabili;
· altre persone in cerca di impiego non disoccupate: persone che beneficiano di misure speciali (ricevono assegni per il periodo di introduzione, sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale, o prestazioni per il promovimento di un'attività lucrativa indipendente); persone che sono nel periodo di disdetta; persone che svolgono un'attività a tempo parziale; altre categorie di persone.
Persone in Tutte le persone disoccupate e non disoccupate
cerca di annunciate presso gli uffici regionali di collocamento
impiego che cercano un impiego.
Il numero delle persone in cerca di impiego corrisponde alla somma tra il totale delle persone in cerca di impiego non disoccupate ed i disoccupati.
Effetti L’ultimo giorno lavorativo del mese vale come giorno di riferimento.
Entrate/uscite Le entrate indicano la somma dei nuovi annunci in disoccupazione con lo statuto di “disoccupato” più i passaggi dallo statuto di “non disoccupato” a quello di “disoccupato”.
Inversamente, le uscite risultano dagli annullamenti dei disoccupati e dai passaggi dallo statuto “disoccupato” a quello di “non disoccupato”.”
1.2. Contro questa decisione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice chiede che vengano concessi gli assegni di formazione, rilevando:
" (…) La signora RI 1 ha scelto di iniziare l'apprendistato quale impiegata di commercio, dopo aver lavorato negli ultimi nove anni nell'ambito della ristorazione senza una qualifica. La signora RI 1 è stata costretta ciclicamente a richiedere l'aiuto della disoccupazione.
La signora RI 1 ha scelto di intraprendere la formazione AFC di commercio senz'altro poiché corrisponde alla sua capacità ed interessi, nonché poiché è caratterizzata da un'estrema varietà di attività.
Vi sono inoltre ottime possibilità di assunzione alla fine del periodo di tirocinio e di trovare un impiego stabile a tempo indeterminato, che consenta alla signora RI 1 di non dover ricorrere all'indennità di disoccupazione come in passato.
Alla signora RI 1 è stato inoltre riconosciuta una riduzione a due anni per il periodo di tirocinio. Pertanto l'erogazione degli assegni di formazioni avverrebbe solamente per tale periodo.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 13 novembre 2017 l’UMA propone di respingere il ricorso e rileva a titolo abbondanziale “come l’URC di __________ ritenga la signora RI 1 collocabile nel settore della ristorazione (allegato 15)” (doc. III).
1.4. Il 29 novembre 2017 la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso, quale ulteriore mezzo di prova, una dichiarazione dell’avv. __________ datata 28 novembre 2017 del seguente tenore:
" In qualità di datore di lavoro della sig.ra RI 1, alle dipendenze del mio __________ in qualità di apprendista al 2° anno, dopo una valutazione interna con la sua formatrice incaricata, sono a confermare la massima soddisfazione di apprendimento, educazione, attitudine e attenzione sul lavoro, nei compiti assegnati e in seguito svolti correttamente.
Allo stato attuale, adempiute le condizioni essenziali e necessarie, non escludo di sottoporre un contratto di lavoro a tempo indeterminato, eventualmente con impiego a tempo parziale, quale impiegata di commercio del mio studio legale alla fine della completata formazione.
Questa possibilità sarà rinnovata dopo il prossimo colloquio con l'apprendista che si svolgerà nell'estate 2018, dopo aver concluso il 2° anno di formazione.” (Doc. IX/1)
Il 12 dicembre 2017 l’UMA al riguardo si è così espressa:
" (…) Egli comunica "non escludo di sottoporre un contratto di lavoro a tempo indeterminato, eventualmente con impiego a tempo parziale, quale impiegata di commercio del mio __________ alla fine della completata formazione".
Riteniamo che questa dichiarazione non permetta di modificare le motivazioni della nostra decisione negativa.
Si tratta di una dichiarazione d'intenti circa un'assunzione che potrebbe avvenire tra oltre un anno e mezzo, nell'estate 2019; l'assunzione non è sicura, ma anche se lo fosse, riteniamo che garantire un posto di lavoro con un simile anticipo non sia realistico. Da notare che l'assunzione potrebbe essere anche solo a tempo parziale mentre la richiedente fino ad oggi si è sempre iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego a tempo pieno.
Inoltre a livello generale, una riqualifica quale "impiegato di commercio" non permette di migliorare l'idoneità al collocamento ai sensi della LADI. Come abbiamo avuto modo di illustrare nelle nostre decisioni, il settore professionale è da tempo confrontato con una situazione difficile del mercato del lavoro e i posti vacanti offerti nel settore spesso richiedono competenze linguistiche (tedesco/inglese) nonché capacità contabili superiori a quelle fornite da una formazione di base.” (Doc. XI)
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata ha diritto oppure no agli assegni per la formazione quale impiegata di commercio AFC.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA
C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.2. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
2.3. All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C 201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
In una sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così espresso:
" 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p. 400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail - dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA 2005 p. 280 consid. 1.1, précité).
En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
2.4. Quale provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni.
L’art. 66a LADI ha il seguente tenore:
" 1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione.
4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione."
Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".
L’art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:
" Art. 66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più dai Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.
Art. 66b Condizioni materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso 4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato."
(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)
L’art. 66c LADI stabilisce che:
" 1Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.
2Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.
4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata."
Secondo l’art. 90a OADI:
" 1 Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.
2 Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.
3 Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.
4 L’importo massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.
5 Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.
6 …
7 Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.
8 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda."
2.5. Presupposto fondamentale per poter beneficiare degli assegni è che la formazione intrapresa dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Nella Prassi LADI PML del luglio 2017, che corrisponde alla Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2013 p.ti F1-F6, la Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), ha sottolineato in particolare che:
" Miglioramento dell’idoneità al collocamento
A23 I PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell’assicurato.
A24 Come precisato a più riprese dal TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente l’idoneità al collocamento dell’assicurato. Un possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all’art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazine a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo miglioramento dell’idoneità al collocamento dell’assicurato.”
Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già citata sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)." (cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1)
B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:
" L'aptitude au placement dont il est question à l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.
En vérité, l'amélioration de l'aptitude au placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a donc un sens différent.
L'amélioration de l'aptitude au placement doit pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement développée."
In una sentenza 38.2011.76 del 9 gennaio 2012 il TCA ha approvato l’operato dell’UMA che aveva respinto la richiesta di un’assicurata in quanto l’apprendistato quale assistente di studio medico in quel caso non avrebbe migliorato la sua idoneità al collocamento.
2.6. Nella presente fattispecie l'UMA ha respinto la richiesta dell'assicurata in quanto l'apprendistato quale impiegata di commercio AFC non migliorerebbe la sua idoneità al collocamento.
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Preso atto di questi dati, il TCA non può che confermare la decisione dell'UMA che ha negato all'assicurata il diritto agli assegni di formazione in quanto, vista la difficile situazione del mercato del lavoro in quello specifico settore, l'apprendistato quale impiegata di commercio AFC non è atto a migliorare concretamente la sua idoneità al collocamento.
Per costante giurisprudenza infatti è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un settore specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella professione (cfr. STCA 38.2011. 61 del 16 novembre 2011 consid. 2.9) e non la constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che ricercano del personale mediante annunci su giornali o riviste (cfr. STCA 38.2011.76 del 9 gennaio 2012).
Ciò vale pure anche nel caso concreto in cui il potenziale datore di lavoro ha formulato solo una dichiarazione (“non escludo di sottoporre un contratto di lavoro a tempo indeterminato, eventualmente con impiego a tempo parziale”, cfr. consid. 1.4).
Nel caso dell’assicurata l’URC di __________, in data 30 maggio 2017, ha preavvisato negativamente la domanda rilevando:
" La formazione richiesta dall’assicurata impiegata di commercio AFC non migliora le possibilità di collocamento in quanto il tasso di disoccupazione nel settore commerciale è molto alto ed è difficile trovare occupazione nel settore anche per i giorni neo-diplomati.” (Doc. 7)
Nella decisione su opposizione l’UMA ha poi indicato che nell’agosto 2017 vi erano iscritte come disoccupate 587 persone come impiegati di commercio e 1121 persone in cerca d’impiego.
L’amministrazione ha poi sottolineato che i posti vacanti richiedono pure competenze linguistiche (tedesco/inglese) e capacità contabili superiori a quelle fornite da una formazione di base.
La decisione su opposizione del 28 settembre 2017 deve di conseguenza essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti