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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.04.2013 38.2013.13

22 avril 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,870 mots·~14 min·3

Résumé

A torto la Cassa ha negato GP nella proc.ammin.(restit.di ID),poiché non necessità di un avv.L'intervento di un avv.giustificato dal fatto che l'amm.non ha notif.rett.all'ass.la dec.su opp.e ha ritenuto l'opp.c/una succ.dec.tardiva.Ult.criteri adempiuti.Dec.annullata e rinvio atti x dec.sull'importo

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.13   DC/sc

Lugano 22 aprile 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2012 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 6 dicembre 2012 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 6 dicembre 2012 la Cassa Disoccupazione CO 1 ha negato a RI 1 il diritto di ottenere il gratuito patrocinio nella procedura amministrativa, argomentando:

"  (…)

Con decisione del 14 maggio 2012 (effettivamente notificata il 1° novembre 2012), al signor RI 1 è stato richiesto di restituire delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali non aveva diritto, l'importo ammonta a CHF 26'722.50. In data 8 novembre 2012, rappresentato dall'avvocato RA 1, ha presentato opposizione rispettando il termine legale.

Con l'opposizione summenzionata, l'avvocato RA 1 presenta una richiesta affinché all'assicurato sia concesso il patrocinio gratuito.

Tale richiesta viene motivata nell'opposizione, asserendo che l'assicurato è indigente e, considerato che si tratta di una procedura complicata, non si può prescindere da una rappresentanza in giudizio.

(…)

Nel caso in esame la richiesta dev'essere respinta già in considerazione del fatto che la rappresentanza in giudizio non è necessaria. Infatti nella procedura in materia di assicurazione sociale si presuppone che non vi è necessità di rappresentanza in giudizio. Ciò si desume in particolare dal fatto che gli organi esecutivi sottostanno al cosiddetto principio inquisitorio vale a dire che devono procedere d'ufficio all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Una deroga a tale principio è ammissibile soltanto se devono essere valutate questioni giuridiche di straordinaria complessità, tali da non consentire alla persona richiedente di presentare l'opposizione senza l'aiuto di un rappresentante legale (DTF 132 V 200; Ueli Kieser, Commento alla LPGA, pagina 504; ved. Anche 093-AVIG-Praxis des seco 2008/29).

Nella fattispecie l'oggetto della procedura di opposizione dinanzi alla Cassa di disoccupazione CO 1 è la domanda se è giustificata la richiesta di restituzione di CHF 26'722.50.

I fatti rilevanti dal profilo legale sono constatati d'ufficio. Il caso non è complesso, non si rileva una mancanza di giurisprudenza coerente in materia, nè di norme incontrovertibili, pertanto – in virtù della verifica scrupolosa delle premesse, precedentemente citata – non appare necessario che la persona assicurata faccia ricorso a un avvocato.

In base alle ragioni esposte qui sopra, può rimanere aperta la questione dell'adempimento delle altre premesse.

In applicazione delle norme legali citate, la richiesta di ammissione al patrocinio gratuito deve essere respinta." (Doc. B)

                               1.2.   Contro questa decisione il rappresentante dell'assicurato ha erroneamente (cfr. i rimedi giuridici indicati nella decisione formale) inoltrato una tempestiva opposizione alla Cassa (cfr. Doc. I).

                                         Tale opposizione, per una svista, è stata trasmessa al TCA soltanto il 18 febbraio 2013 (cfr. Doc. II).

                                         Il patrocinatore dell'assicurato sottolinea che, contrariamente al parere dell'amministrazione la causa va considerata complessa, anche alla luce dell'operato della Cassa stessa che aveva chiesto l'incasso forzato della somma richiesta in restituzione prima ancora di notificare validamente la decisione formale (cfr. Doc. I).

                               1.3.   Nelle sue motivazioni del 7 marzo 2013 il patrocinatore del ricorrente ha ancora sottolineato:

"  (…)

·  in concreto, e meglio così come già rammentato nel documento doc. O, nei propri allegati la Cassa ha omesso "… di precisare che nonostante la decisione del 14 maggio 2012 non è mai stata validamente notificata … in precedenza quest'ultima [Cassa] aveva comunque già proceduto chiedendo all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ l'incasso forzato della propria pretesa (cfr. doc. C); segnatamente, pure anche già chiesto ed ottenuto il rigetto definitivo dell'opposizione presso la competente Pretura di __________ (cfr. doc. D). Proprio perché la decisione di restituzione all'assicurato non era stata debitamente notificata l'intero procedimento esecutivo e giudiziario mancava di ogni suo fondamento …". Per poter ottenere l'annullamento delle procedure esecutive e giudiziarie (cfr. doc. E, F e G) e non da ultimo per poter ottenere l'avvio di una nuova procedura, l'intervento di un avvocato se non necessario è certamente da ritenere perlomeno indicato. In concreto, l'esito della procedura ha pertanto già dato riscontri positivi e meglio nella misura in cui l'intero iter procedurale è stato annullato con conseguente necessità di dover notificare una nuova decisione di restituzione (cfr. doc. I);

·  la contestazione inoltrata contro quest'ultima decisione si giustifica invece già solamente ritenuto come di primo acchito quest'ultima pretesa si avvera tardiva. Già a far tempo da quando la Cassa ha deciso il diritto dell'assicurato all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. N), se quest'ultima avesse prestato l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile certamente si sarebbe infatti già potuta accorgere che il contratto di lavoro tra l'assicurato e la __________ era terminato il 31 ottobre 2009 e non invece il 21 ottobre 2010 (cfr. doc. I). In quest'ordine d'idee, la decisione di restituzione datata 1. novembre 2012 è da ritenere tardiva (cfr. art. 25 LPGA).

·  per quanto attiene allo stato di bisogno, oltre a quanto risulta già  nell'allegata documentazione ed in particolare nel Certificato per l'ammissione dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. H), in concreto va aggiunto che nel frattempo, per formalizzare l'impegno finanziario dell'assicurato nei confronti della propria famiglia, l'assicurato oggi  è anche confrontato con una procedura volta a stabilire i contributo familiare nei confronti dei figli e della moglie e meglio volto a stabilire il suo minimo esistenziale (cfr. doc. R) e ciò nonostante i già molteplici debiti della famiglia (cfr. doc. S);

·  per tutti questi motivi appare conseguentemente lecito domandare che la decisione emanata dalla Cassa sia annullata e meglio chiedere che all'assicurato sia concesso, nella procedura amministrativa e nella presente procedura giudiziaria, il diritto all'assistenza giudiziaria con beneficio di gratuito patrocinio. (…)" (doc. V)

                               1.4.   Nella sua risposta del 6 marzo 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (…)

La richiesta di restituzione fa seguito alla revisione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del 19-21 dicembre 2011.

Come indicato la cassa ha notificato, in data 14 maggio 2012, una decisione di restituzione di CHF 26'722.50.

Con lettera del 3 luglio 2012 la cassa ha provveduto a trasmettere un sollecito di pagamento e in data 5 settembre 2012 ha notificato all'assicurato un precetto esecutivo al quale l'assicurato ha fatto opposizione.

La decisione di restituzione del 14 maggio 2012, il sollecito del 3 luglio 2012 e il precetto esecutivo del 5 settembre 2012 sono stati notificati allo stesso indirizzo (__________, __________).

Occorre rilevare che l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ ha notificato il precetto a: __________, __________.

(…)

In data 10 settembre 2012 la cassa ha inviato alla Pretura l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione.

Con lettera del 13 settembre 2012 la Pretura di __________ accorda all'assicurato un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, con l'avvertenza che in caso di silenzio il giudice procederà nella lite giudicando in base all'istanza ed agli atti.

(…)

La Cassa, con lettera del 24 ottobre 2012 annulla il precetto esecutivo notificato a suo tempo.

(…)

Il motivo del ritiro del precetto esecutivo è dettato dal fatto che l'assicurato ha asserito di non aver mai ricevuto la decisione del 14 maggio 2012.

La cassa, in data 1 novembre 2012, ha nuovamente notificato, per lettera raccomandata la decisione di restituzione.

(...)

A mente della cassa il caso non è complesso, non si rileva una mancanza di giurisprudenza coerente in materia, né di norme incontrovertibili, pertanto – in virtù della verifica scrupolosa delle premesse, precedentemente citata – non appare necessario che la persona assicurata faccia ricorso a un avvocato.

Certamente una maggiore attenzione da parte dell'assicurato avrebbe certamente reso meno articolata la fattispecie, infatti se avesse reagito, in tempi brevi alle sollecitazioni della cassa e della Pretura di __________, l'equivoco della mancata notifica della decisione di restituzione si sarebbe risolto senza alcuna problematica." (Doc. VII)

                               1.5.   Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2013 il patrocinatore dell'assicurato ribadisce le ragioni per cui l'intervento di un avvocato è nella presente fattispecie indicato (cfr. Doc. IX).

                               1.6.   Il 20 marzo 2013 il rappresentante del ricorrente ha inviato ulteriore documentazione al fine di comprovare lo stato di bisogno (cfr. Doc. XIII+1/16).

                               1.7.   Invitata dal TCA a pronunciarsi su questo aspetto (cfr. Doc. XIV), la Cassa ha concluso che lo stato di bisogno è comprovato allegando il relativo calcolo (cfr. Doc. XV e Doc. XV bis).

                                         L’amministrazione ha pure precisato di non avere effettuato in precedenza il calcolo in quanto non è soddisfatta la condizione della necessità dell’intervento di un patrocinatore.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio: sottoporsi ad una perizia medica, cfr. STFA I 650/05 del 14 agosto 2006), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.

                                         Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

                                         Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

                                         La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 22, p. 504-505).

                                         Per quanto riguarda la questione di sapere se, nel quadro della procedura amministrativa, l’assistenza di un avvocato è imposta (art. 37 cpv. 4 LPGA) e non soltanto giustificata dalle circostanze (art. 61 lett. f LPGA; STFA I 812/05 del 24 gennaio 2006, consid. 4.3), occorre tenere conto delle circostanze del caso di specie, della particolarità delle regole procedurali applicabili, nonché delle specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, si possono menzionare, oltre alla complessità delle questioni di fatto e di diritto, le circostanze inerenti alla persona interessata, ad esempio la sua capacità di orientarsi nella procedura. Pertanto, il fatto che l’interessato possa beneficiare dell’assistenza di rappresentanti di associazioni, di assistenti sociali, nonché di specialisti o di persone attive in seno ad istituzioni sociali, consente di ammettere che l’intervento di un avvocato non è né necessario né indicato (STF I 127/2007 succitata, consid. 4.3 e STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.2).

                                         Di regola, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile di influenzare in modo particolarmente grave la situazione giuridica dell’interessato. Se ciò non è il caso, una tale necessità esiste soltanto se alla difficoltà relativa del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o delle questioni giuridiche, a cui l’assicurato non è in grado di far fronte da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2 e riferimenti).

                                         In una sentenza 38.2011.40 del 25 luglio 2011, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, il TCA ha negato la necessità dell'intervento di un avvocato nella procedura di opposizione, rilevando:

"  (…)

Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie questa Corte rileva che, in concreto, si trattava di valutare se l’assicurato era idoneo o meno al collocamento (cfr. doc. 4=A1; A2).

Occorreva, più che altro, chiarire se l’assicurato fosse effettivamente disposto a svolgere, in modo complementare all’occupazione iniziata il 1° settembre 2010 presso il Dr. X, un impiego dipendente nel periodo precedente il suo ingresso nell’attività indipendente ripresa dal Dr. X.

Più precisamente doveva essere acclarato il grado di occupazione presso il Dr. X dal 1° settembre 2010, il momento in cui è avvenuta la ripesa effettiva dello studio dentistico del Dr. X e il tempo dedicato agli impegni connessi alla futura attività.

Queste questioni, che riguardano sostanzialmente i fatti, tutto ben considerato, non permettono di ritenere che la causa relativa all’idoneità del ricorrente presentasse difficoltà tali da richiedere l’assistenza di un avvocato.

A proposito delle pretese scarse conoscenze della lingua italiana, va osservato che il ricorrente, nonostante sia di lingua madre tedesca e il livello del suo italiano scritto non sia effettivamente buono, comprende detta lingua e riesce comunque a far valere le proprie pretese giuridiche, come si evince, in particolare, dagli incarti 38.2011.4 e 38.2011.5 afferenti a sanzioni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti ricerche di lavoro.

Dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone risulta, del resto, che l’insorgente risiede nel Canton Ticino dal luglio 2008 e non soltanto dal settembre 2010, come invece fatto valere nel ricorso (cfr. consid. 1.3.).

E’, peraltro, utile ribadire che il Tribunale federale ha stabilito che le scarse conoscenze linguistiche non sono sufficienti per considerare necessario il patrocinio di un avvocato.

La necessità di un avvocato deve essere valutata alla luce della difficoltà del caso dal profilo oggettivo (cfr. STF 9C_105/2007 del 13 novembre 2007 citata al consid. 2.4.).

In casu, come visto, la vertenza giudicata dalla Sezione del lavoro relativa all’idoneità dell’assicurato non risultava oggettivamente di particolare difficoltà.

Ne discende che nel caso in esame, ritenuta pure la formazione di dentista dell’insorgente (cfr. doc. 15; 19), non si giustifica l’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa.

Non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative per essere posti al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura di opposizione (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), in concreto non torna applicabile il principio secondo cui, quando nella procedura di opposizione può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. consid. 2.3.). (…)"

                               2.3.   Nella presente fattispecie, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, secondo il TCA la necessità dell'intervento di un avvocato è giustificata dal fatto che l'amministrazione, il 14 maggio 2012 ha emesso una decisione di restituzione di fr. 26'772.--, senza correttamente notificarla all'assicurato (ciò che l’ha poi portata il 24 ottobre 2012 a chiedere all'Ufficio di esecuzione di __________ l'annullamento di un precetto esecutivo, cfr. Doc. E), ed anche, dalla circostanza che, dopo avere regolarmente notificato la decisione il 1° novembre 2012 (cfr. Doc. I), il 12 novembre 2012 ha ritenuto, in un primo tempo, tardiva l'opposizione interposta l'8 novembre 2012 dall'assicurato per il tramite del suo rappresentante (cfr. Doc. T e decisione su opposizione del 18 febbraio 2013, Doc. V).

                                         A ciò va aggiunto che la decisione di restituzione fa seguito a una revisione della SECO (con relativa consultazione dell'incarto, cfr. Doc. V "L"), e che l'importo chiesto in restituzione implica il raffronto tra il diritto alle prestazioni che deriverebbero all'adempimento del periodo di contribuzione rispetto a quello che deriverebbero dall'esonero dello stesso.

                                         Pure i criteri della probabilità dell’esito favorevole e dell’indigenza (su quest’ultimo aspetto cfr. consid. 1.6. e 1.7.) sono adempiuti, per cui la decisione del 6 dicembre 2012 deve essere annullata.

                                         Gli atti vanno quindi rinviati alla CO 1 affinché si pronunci sull’importo spettante all’assicurato (cfr. DTF 131 V 153).

                                         A titolo abbondanziale va ricordato che la fondatezza della decisione su opposizione del 18 febbraio 2013 verrà esaminata in separata sede (cfr. inc. 38.2013.20).

                               2.4.   Contestualmente al ricorso, il patrocinatore ha chiesto che l’assicurato sia posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.  Ora, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto e la decisione del 6 dicembre 2012 è annullata.

                                         §    RI 1 è posto al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.3..

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa disoccupazione CO 1 verserà al ricorrente fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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