CO 1I 1I 1I 1accomandata
Incarto n. 38.2012.68 DC/sc
Lugano 11 febbraio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1 ottobre 2012 emanata da
Cassa CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 1° ottobre 2012 la CO 1 ha sospeso RI 1 per 8 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere concordato con il proprio datore di lavoro un preavviso di disdetta di un mese invece dei due contrattualmente previsti (cfr. Doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha sottolineato che il termine di disdetta è stato ridefinito con l'ex datore di lavoro in occasione di un pre-licenziamento verbale con termine legale al 29 febbraio 2012.
Egli ha rilevato di avere comunque lavorato fino al 31 luglio 2012 (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 12 novembre 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
L'assicurato sulla domanda d'indennità di disoccupazione non ha indicato pre-licenziamenti, il datore di lavoro nemmeno sul modulo "attestato del datore di lavoro".
Nelle osservazioni in merito ai motivi della disdetta l'assicurato ha indicato:
" … La società __________ da alcuni mesi sta soffrendo una crisi di lavoro. La mancanza di progetti e la situazione economica sono la causa del mio licenziamento. A fine 2011 verbalmente mi è stato comunicato che se la situazione non migliorava erano costretti a licenziarmi. Di comune accordo abbiamo definito che avrei continuato a lavorare fintanto che la situazione lo permetteva ed in considerazione di ciò il termine di disdetta era di un mese per la ditta mentre se trovato un altro lavoro avrei potuto andarmene subito …"
Il giorno successivo la consegna della documentazione (2 agosto 2012) la cassa ha inviato all'assicurato un avviso del termine di disdetta errato.
In risposta, in data 10 agosto 2012, l'assicurato risponde confermando di essere stato informato verbalmente della situazione economica e della mancanza di progetti e indicata un pre-licenziamento notificato in dicembre 2011 con decorrenza 29 febbraio 2012.
(…)
A mente della cassa il pre-licenziamento non ha avuto effetto in quanto, dopo il presunto termine di disdetta (29 febbraio 2012), il rapporto di lavoro è proseguito alle stesse condizioni stabilite contrattualmente.
Di fatto le parti erano legate da un contratto di lavoro stipulato in data 1 settembre 2007 che prevedeva un termine di disdetta di un mese (nei primi 2 anni), due mesi (fino al 9 anno) in seguito 3 mesi.
Ma anche pur tenendo in considerazione il pre-licenziamento effettuato a dicembre 2011, il datore di lavoro, contrattualmente, avrebbe dovuto concedere 2 mesi di disdetta.
Il rapporto di lavoro è stato rescisso con un solo mese di preavviso unicamente perchè l'assicurato ha espressamente rinunciato ad un ulteriore mese di disdetta.
Se l'assicurato ha rinunciato alle proprie pretese salariali o di risarcimento oppure non ha diritto al salario o al risarcimento in quanto ha sciolto anticipatamente il contratto di lavoro, la perdita di lavoro è computabile. Tuttavia, la cassa è tenuta a infliggere all'assicurato una sanzione adeguata sotto forma di sospensione del suo diritto all'indennità.
Se l'assicurato accetta espressamente e validamente un licenziamento che disattende il termine legale di disdetta, consente a una risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o rifiuta, con piena cognizione di causa, di lavorare fino al successivo termine legale di disdetta (disdetta in tempo inopportuno), egli non rinuncia a pretese salariali ma, di fatto, alla continuazione del rapporto di lavoro. L'assicurato deve quindi essere sospeso dal diritto all'indennità in seguito a disoccupazione colposa secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera a LADI." (Doc. III)
1.4. Il 17 novembre 2012 l'assicurato ha inviato un nuovo scritto al TCA nel quale ha in particolare rilevato:
" (…)
Il codice delle obbligazioni, art. 335c cpv. 2, permette la modifica contrattuale dei termini di disdetta, mentre l'art. 335a cpv. 2 indica esplicitamente che in caso di pre-licenziamento per motivi economici i termini di disdetta possono essere diversi per il datore di lavoro e per il dipendente.
Quanto avvenuto tra me e __________ in dicembre 2011, coincide pienamente con quanto previsto dal codice delle obbligazioni. Di comune accordo abbiamo ridefinito i termini della disdetta (1 mese se dato da __________ ed immediato se dato da me). (…)" (Doc. V)
Al riguardo il 21 novembre 2012 la Cassa ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni (cfr. Doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).
E' segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).
La costante giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Per costante giurisprudenza federale lo scioglimento di comune accordo di un contratto di lavoro senza rispettare i termini legali o contrattuali di disdetta deve essere, se del caso, sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. b OADI (cfr. STFA C135/02 del 10 febbraio 2003, consid. 1.3.1; STFA C 108/01 del 21 agosto 2001, consid. 1a; DTF 112 V 323).
2.3. Nella presente fattispecie il 25 luglio 2012 l'assicurato ha così illustrato i motivi per cui ha concordato il termine di disdetta di un mese:
" La società __________ da alcuni mesi sta soffrendo una crisi di lavoro. La mancanza di progetti e la situazione economica sono la causa del mio licenziamento. A fine 2011 verbalmente mi è stato comunicato che se la situazione non migliorava erano costretti a licenziarmi. Di comune accordo abbiamo definito che avrei continuato a lavorare fintanto che la situazione lo permetteva ed in considerazione di ciò il termine di disdetta era di 1 mese per la ditta, mentre se trovavo un altro lavoro avrei potuto andarmene subito." (Doc. 9)
Il 10 agosto 2012 egli ha ancora rilevato:
" (…)
A fine 2011 __________ mi ha informato verbalmente della situazione economica e della mancanza di progetti, a causa dei quali sarebbero stati costretti, loro malgrado, a licenziarmi.
La notizia non mi ha sorpreso in quanto già nel 2011, ho potuto constatare di persona il calo di richieste e di commesse di lavoro.
Di comune accordo, abbiamo definito che potevo continuare a lavorare al 100% fintanto che la situazione lo avrebbe permesso ed in considerazione di questa agevolazione abbiamo ridotto il termine di disdetta ad 1 mese per __________ mentre se avessi trovato un'altra occupazione, previo il passaggio di eventuali sospesi, avrei potuto lasciare la società immediatamente.
I lavori di inizio anno mi hanno permesso di rimanere attivo nell'organico, ma purtroppo l'assenza di nuovi progetti ha costretto __________ a fare a meno dei miei servizi.
Ciò nonostante, __________, oltre ad offrirmi delle attività su chiamata, mi permette di recarmi nei suoi uffici per sbrigare attività personali (scrittura di lettere, fotocopie, ricerche Internet, ecc) ed in occasione di una ripresa del lavoro sarà lieta di reintegrarmi al 100%.
(…)
Per il buon rapporto, le agevolazioni ricevute e le possibilità tuttora datemi, oltre ad aver stabilito il termine di disdetta di un mese di comune accordo, ritengo inappropriato procedere ad una supplementare richiesta nei confronti di __________." (Doc. 11)
Il 14 settembre 2012 l' avv. __________ per la __________ si è così espressa in uno scritto inviato al ricorrente:
" Come da sua richiesta con la presente confermiamo:
- In data dicembre 2011, a causa della situazione economica e della mancanza di nuovi progetti da affidarle, le abbiamo notificato verbalmente il pre-licenziamento con effetto 29 febbraio 2012.
- In quell'occasione, considerate le possibili attività di inizio anno, abbiamo definito di comune accordo la sua permanenza nel nostro organico fintanto che la situazione economica lo avesse permesso e la riduzione del termine di disdetta da 2 mesi ad 1 mese. Questo accordo verbale includeva anche la sua possibile uscita immediata da __________ nel caso le si fosse presentato una nuova opportunità di lavoro.
- Nonostante i nostri sforzi nella ricerca di nuovi progetti, la situazione non è migliorata ed in data 29 giugno 2012, siamo stati costretti a comunicarle il licenziamento con effetto fine luglio 2012."
(Doc. 12)
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che l'art. 335 c CO ha il seguente tenore:
" 1 Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.
2 Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio."
Il contratto di lavoro stipulato tra l'assicurato e __________ il 1° settembre 2007 prevede un termine di disdetta di un mese nei primi 2 anni, di 2 mesi fino al nono anno e in seguito di 3 mesi (cfr. Doc. 5).
Agli atti non figura nessun altro accordo scritto con il quale i termini di disdetta sono stati modificati, per cui resta in vigore il termine di disdetta di due mesi, che corrisponde peraltro a quello legale (cfr. R. Wyler, "Droit du travail", Ed. Stämpfli Editions SA, Berna 2008 pag. 449-450).
Di conseguenza, considerato che per costante giurisprudenza federale le circostanze che possono giustificare l'abbandono prematuro di un'occupazione devono essere ammesse restrittivamente (cfr. STFA C 108/01 del 21 agosto 2001; DLA 1989 N° 7 pag. 89 consid. 1a), l'assicurato avrebbe dovuto continuare a lavorare fino al 31 agosto 2012, come sostenuto dall'amministrazione.
La Cassa l'ha peraltro informato al riguardo con scritto del 3 agosto 2012 (doc. Doc. 10).
Non avendolo fatto, giustamente RI 1 è stato sanzionato sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI (cfr. STFA C 108/01 del 21 agosto 2001).
Anche l'entità della sanzione (8 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) appare proporzionata alla gravità della colpa, per cui la decisione su opposizione del 1° ottobre 2012 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti