Raccomandata
Incarto n. 38.2011.76 DC/sc
Lugano 9 gennaio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 agosto 2011 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 12 agosto 2011 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 28 luglio 2011 con la quale ha negato a RI 1 il diritto ad assegni di formazione nella professione di aiuto medico, argomentando:
L'URC di __________ ci comunica quanto segue:
" Anche in sede di opposizione non vengono indicati elementi sostanziali che possano cambiare la nostra posizione già espressa precedentemente. Ribadiamo quindi che il progetto di formazione, tramite il quale l'assicurata vorrebbe conseguire I'AFC quale assistente medico, non può essere sostenuto dal nostro URC, in quanto la riqualifica avviene in un settore professionale che non offre particolari opportunità di collocamento. La formazione non migliora pertanto concretamente le possibilità di collocamento sul mercato del lavoro rispetto alle professioni in cui l'assicurata sta già ora cercando una nuova occupazione. "
Rileviamo che il 4 agosto 2011 è avvenuto un incontro presso quest'ultimo ufficio in presenza del capo ufficio signor __________ e del capo gruppo signor __________. Durante questo incontro
"L'assicurata è altresì stata informata che a fronte di una riqualifica diversa da quella presentata e rivolta ad altre professioni che avrebbero potuto dare maggiori garanzie dal punto di vista di opportunità di lavoro, come ad esempio infermiera dipl. SSS, assistente di cura, operatrice socio-assistenziale o operatrice sociosanitaria, nelle quali esiste un concreto fabbisogno di manodopera ed una costante rotazione di personale, avrebbe potuto anche ottenere il nostro appoggio."
Abbiamo esaminato i dati relativi alla disoccupazione in Ticino nella professione di assistente di studio medico e confermano le osservazioni dell'URC di __________. In data 10 agosto 2011, oltre 40 persone qualificate nella professione aiuto medico/assistente di studio medico/segretario di studio medico sono iscritte come disoccupate alla ricerca di un posto di lavoro nel settore. Alla stessa data sono segnalati solo 5 posti vacanti.
La formazione di assistente di studio medico non migliora quindi sensibilmente le possibilità di collocamento dell'assicurata, ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e pertanto gli assegni di formazione non possono essere concessi.
La presente decisione riguarda unicamente la concessione di assegni di formazione per l'apprendistato di "assistente di studio medico". Per quanto attiene la richiesta circa altri sostegni previsti dalla LADI, essa deve essere formulata direttamente all'Ufficio regionale di colloca mento di Chiasso." (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inviato uno scritto all'amministrazione, trasmesso per competenza al TCA (doc. II), nel quale postula il riconoscimento delle prestazioni richieste, sottolineando che:
" (...)
In allegato vi invio copia del mensile "Tribuna Medica Ticinese" dell'ordine dei medici del Cantone Ticino del mese di luglio/agosto 2011 da dove potete evincere le molteplici richieste per posti vacanti come assistente studio medico.
Questo a ulteriore conferma che la professione di assistente studio medico offre molti sbocchi futuri concreti, anche in campi paralleli come per esempio gli ospedali o le case per anziani.
Inoltre le mansioni di assistente studio medico non si limitano solo a funzioni burocratiche d'ufficio, ma anche a prelievi ed esami del sangue (laborantine)." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 18 ottobre 2011 l'UMA propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
L'assicurata ha 38 anni e non dispone di una formazione professionale di base. Dal marzo 2003 all'ottobre 2010 ha lavorato presso diverse ditte svolgendo mansioni d'ufficio. In particolare negli ultimi tre anni ha lavorato come disponente Import / Export (allegato 4). Possiede un diploma di segretariato ottenuto nel 2003 presso la Fondazione centro di perfezionamento commerciale di __________. Le si può comunque riconoscere una certa difficoltà a trovare in modo rapido e duraturo un posto di lavoro. Un sostegno dell'assicurazione contro la disoccupazione per migliorare le sue possibilità di collocamento pare giustificato per motivi inerenti al mercato del lavoro.
Però l'assicurata richiede un sostegno finanziario per svolgere un tirocinio triennale e in un settore che non offre particolari opportunità di collocamento. Le considerazioni circa un mercato del lavoro non positivo sono basate su quanto registrato nella banca dati Colsta utilizzata negli Uffici regionali di collocamento per registrare sia le persone disoccupate alla ricerca di lavoro sia le offerte di lavoro annunciate presso questi uffici.
La lista di annunci presentati dalla ricorrente contiene sia offerte di lavoro di studi medici (9) sia annunci di persone alla ricerca di un posto di lavoro come assistente/segretaria di studio medico (9).
Al 12 ottobre 2011 dalla banca dati Colsta rileviamo che oltre 45 persone qualificate nella professione di aiuto medico/assistente di studio medico/segretario di studio medico sono iscritte come disoccupate alla ricerca di un posto di lavoro nel settore. Oltre 30 di loro cercano un posto di lavoro al 100%. Alla stessa data nella banca dati Colsta sono però segnalati solo 4 posti vacanti, di cui 3 al 100%.
Vista la situazione sul mercato del lavoro nel settore, riteniamo che il tirocinio in questione non permette di migliorare le possibilità di collocamento dell'assicurata ai sensi della LADI.
Queste motivazioni sono state illustrate nelle decisioni emesse dal nostro Ufficio (allegati 5 e 7) e nelle prese di posizione dell'Ufficio regionale di collocamento di __________ (allegati 2, 8, 9 e 13).
In data 27 settembre 2011, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ci ha confermato che la signora RI 1 non ha iniziato la formazione quale "assistente di studio medico". La signora è ancora iscritta presso il loro Ufficio e con il suo consulente URC stanno vagliando altre misure per favorire il suo collocamento (allegato 12).
Visto quanto sopra, si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata in materia di assegni di formazione per il tirocinio come "Assistente di studio medico"." (Doc. IV)
RI 1 1.4. Il 3 novembre 2011 la ricorrente ha inviato al TCA uno scritto nel quale si è così espressa:
" Con la presente vi sottopongo ancora alcune prove delle ricerche da parte dei dottori, di personale con la qualifica Assistente Studio Medico, nella speranza di ottenere gli aiuti AF per iniziare un apprendistato in questo settore visto che non ho una qualifica professionale e faccio veramente fatica a reinserirmi nel mondo del lavoro, purtroppo non avendo neanche la conoscenza delle lingue nazionali." (Doc. VI)
Il 15 novembre 2011 l'UMA ha rinviato alle considerazioni relative alla situazione sul mercato del lavoro per assistenti di studio medico formulate nella risposta di causa (cfr. Doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata ha diritto oppure no agli assegni per la formazione quale assistente di studio medico.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA
C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.5
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA
C 200/02 e C 201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.4. In particolare, quale provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni.
L’art. 66a LADI ha il seguente tenore:
" 1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione.
4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione."
Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".
L’art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:
" Art. 66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più dai Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.
Art. 66b Condizioni materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso 4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato."
(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)
L’art. 66c LADI stabilisce che:
" 1Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.
2Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.3
4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata."
Secondo l’art. 90a OADI:
" 1 Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.
2 Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 19783 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.4
3 Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.5
4 L’importo massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.
5 Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.6
6 …7
7 Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.
8 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda."
A proposito degli assegni di formazione cfr. DTF 127 V 57; STCA 38.2008.59 del 23 febbraio 2009; STCA 38.2004.34 del 1° marzo 2005.
2.5. Presupposto fondamentale per poter beneficiare degli assegni è che la formazione intrapresa dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), in vigore dal gennaio 2008, la Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), ha sottolineato in particolare che:
" A22 I PML si prefiggono di migliorare l'idoneità al collocamento degli
assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all'evoluzione del mercato del lavoro e, dall'altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell'assicurato.
Come precisato a più riprese dal TFA, la partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell'idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'articolo 59 LADI (Bollettino d'informazione dell'UFIAML "Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione" (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all'effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato."
Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già citata sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)."
(cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1)
B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:
" L'aptitude au placement dont il est question à l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.
En vérité, l'amélioration de l'aptitude au placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a donc un sens différent.
L'amélioration de l'aptitude au placement doit pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement développée."
2.6. Nella presente fattispecie l'UMA ha respinto la richiesta dell'assicurata in quanto l'apprendistato quale assistente di studio medico non migliorerebbe la sua idoneità al collocamento.
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Dopo che l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale il 17 giugno 2011 ha espresso un preavviso favorevole sulla pertinenza del progetto (cfr. doc. 3), l'URC di __________ ha espresso un preavviso negativo il 20 luglio 2011, così motivato:
" Il progetto di formazione presentato dall'assicurata non viene sostenuto dal nostro URC, in quanto la riqualifica avviene in un settore professionale che non offre particolari possibilità di collocamento definitivo ed inoltre risulta difficile poter avere già ora garanzie che al termine della formazione lo stesso DL proceda ad un'assunzione stabile ed a tempo indeterminato con la PCI." (Doc. 2)
Nella risposta di causa l’UMA ha poi indicato che il 12 ottobre 2011 vi erano iscritte per il collocamento più di 45 persone qualificate nella professione di aiuto medico / assistente di studio medico alla ricerca di un’occupazione al 100 % (cfr. consid. 1.3).
Preso atto di questi dati , il TCA non può che confermare la decisione dell'UMA che ha negato all'assicurata il diritto agli assegni di formazione in quanto, vista la difficile situazione del mercato del lavoro in quello specifico settore, l'apprendistato quale assistente di studio medico non è atto a migliorare concretamente la sua idoneità al collocamento.
Per costante giurisprudenza infatti è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un settore specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella professione (cfr. STCA 38.2011. 61 del 16 novembre 2011 consid. 2.9) e non la constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che ricercano del personale mediante annunci su giornali o riviste.
La decisione su opposizione del 12 agosto 2011 deve di conseguenza essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti