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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2011 38.2010.75

4 mai 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,374 mots·~32 min·2

Résumé

Sosp.di 12gg per mancate ricerche nei 3 mesi preced.la disocc.alla fine dell'apprendistato.Doveva cercare un impiego nonostante il lavoro e gli esami(DL tenuto a concedergli tempo)e poiché non aveva la certezza di dover assolvere scuola reclute(visita sanitaria).Non violaz.dt a informaz.e consulenza

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2010.75   rs

Lugano 4 maggio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2010 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 13 ottobre 2010 emanata da

Ufficio regionale di collocamento,       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 13 ottobre 2010 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 28 settembre 2010 (cfr. doc. 7) con cui aveva sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 13 ottobre 2010 l’assicurato ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo in buona sostanza l’annullamento o una riduzione della sanzione inflittagli.

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto che non è stato considerato il fatto che una persona agli studi in periodo di esami avrebbe dovuto attivarsi e compiere tutti gli sforzi necessari per la ricerca di un impiego senza però disporre ancora di un titolo di studio. Egli, al riguardo, ha infatti osservato che i risultati degli esami gli sono stati recapitati a metà luglio 2010.

                                         A mente del ricorrente non è corretto inoltrare il proprio curriculum o presentarsi a colloqui da potenziali datori di lavoro senza disporre di un certificato e senza la garanzia che gli esami vengano superati.

                                         Egli ha aggiunto che in caso di risultati negativi avrebbe dovuto ripetere gli esami continuando così la propria formazione presso il medesimo datore di lavoro, senza la necessità di iscriversi all’ufficio di collocamento.

                                         Infine l’assicurato ha rilevato, da un lato, di comprendere che la mancata informazione da parte della scuola o del suo datore di lavoro in merito ai suoi obblighi non sia una giustificazione. Dall’altro, che per colpe altrui a pagare è lui (cfr. doc. I).

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione.

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che:

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                                         Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

                               2.6.   Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha svolto il tirocinio di decoratore-espositore presso la __________ SA di __________ dal 16 agosto 2006 al 15 agosto 2010, conseguendo il relativo attestato di capacità il 15 agosto 2010 (cfr. doc. 2).

                                         Il 17 agosto 2010 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione, dichiarandosi disponibile per un impiego al 100% quale decoratore (cfr. doc. 1; 2).

                                         Al momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente al periodo dal 15 maggio al 15 agosto 2010, ha indicato di non avere svolto alcuna ricerca di impiego (cfr. doc. 4).

                                         Il consulente del personale, il 7 settembre 2010, gli ha pertanto inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 18 settembre 2010, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel lasso di tempo metà maggio-metà agosto 2010, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 5).

                                         L’assicurato, il 13 settembre 2010, ha risposto quanto segue:

"  (…) nel periodo tra maggio e giugno ero impegnato negli esami finali di tirocinio quale decoratore-espositore (CSIA). L’esito degli esami mi è stato comunicato a metà luglio e l’attestato finale mi è stato inoltrato nel mese di agosto. Inoltre il 31 agosto dovevo sostenere la visita medica inerente il servizio militare. Era mia intenzione svolgere il servizio militare per la durata di otto mesi o di un anno a partire da subito perciò ritenevo che le ricerche di lavoro dovessero iniziare dopo aver svolto gli obblighi militari. Purtroppo a seguito di esito negativo durante la visita (inabile al servizio) e incorporato nella protezione civile mi sono immediatamente attivato nella ricerca di un posto di lavoro.” (Doc. 6)

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

                                         L’amministrazione, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 28 settembre 2010, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 7).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 13 ottobre 2010 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

                               2.7.   Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.

                                         Ciò vale anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.

Sulla questione di principio relativa alle ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).

Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.

Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 con cui questa Corte ha stabilito che un assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1° ottobre 2008 al termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami finali - non aveva svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto e dal 1° all’11 settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal 12 al 30 settembre 2008.

                                         La sospensione è stata ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30 settembre 2008 l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.

                               2.8.   Nella concreta evenienza è incontestato che l’assicurato nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione non ha svolto alcuna ricerca di impiego.

                                         Alla luce di quanto esposto al precedente considerando l’insorgente, nel periodo in questione, avrebbe, però, dovuto attivarsi al fine di reperire un’occupazione anche se non ancora in possesso del certificato di capacità, evidentemente segnalando tale circostanza ai potenziali datori di lavoro.

                                         Relativamente alla censura formulata dall’assicurato, ossia che in quel periodo egli era totalmente impegnato a causa, oltre che del lavoro, degli esami di fine tirocinio (cfr. doc. 8), questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q., 38.2000.13).

                                         Il tempo necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

                                         Al riguardo è utile evidenziare che in virtù dell’art. 355 CO al contratto di tirocinio si applicano a titolo completivo le disposizioni generali sul contratto individuale di lavoro.

                               2.9.   Per quanto attiene, inoltre, alla circostanza che era intenzione del ricorrente svolgere il servizio militare subito dopo il tirocinio e che perciò riteneva di dover iniziare le ricerche di lavoro al termine degli obblighi militari (cfr. doc. 6), va osservato che l’assicurato non poteva essere certo di dover assolvere la scuola reclute e quindi rinunciare a compiere ricerche di lavoro.

                                         In effetti le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare dapprima al reclutamento (cfr. art. 7, 9 LF sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare – LM) del 3 febbraio 1995) che comporta una visita sanitaria d’entrata per valutare l’idoneità o meno a prestare servizio (cfr. www.vtg.admin.ch/internet/vtg/it/home/militaerdienst/dienstleistende/sanitarische).

                                         Nell’ambito del reclutamento sono trattati mediante esami, test e interrogazioni, i dati necessari, segnatamente, per l’accertamento del profilo attitudinale e l’apprezzamento dell’idoneità al servizio militare (cfr. art. 10 cpv. 1 LM).

                                         Ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza sul reclutamento del 10 aprile 2004 durante le giornate di reclutamento è, in particolare, valutato il profilo attitudinale delle persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di leva sono attribuite all’esercito o alla protezione civile oppure sono affidate alle autorità d’ammissione al servizio civile o sono dichiarate inabili al servizio.

                                         L’art. 12 cpv. 1 dell’Ordinanza sul reclutamento enuncia, poi, che:

"  1 Per il rilevamento del loro profilo attitudinale, le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte, nell’ambito di procedure di test, a esami e accertamenti riguardanti:

a. il loro stato di salute;

b. le loro attitudini fisiche: la condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità e mobilità, nonché la capacità di coordinamento conformemente a criteri di medicina sportiva. Le persone soggette all’obbligo di leva che ottengono la valutazione «ottimo» hanno diritto alla distinzione di sport militare;

c. le loro attitudini intellettuali e la loro personalità: le attitudini intellettuali generali, la capacità di risolvere problemi, la capacità di concentrazione e d’attenzione, la flessibilità, la scrupolosità e l’autoconsapevolezza nonché le loro inclinazioni;

d. la loro psiche: lo stato di salute psichica, il grado di assenza di disturbi ansiosi, di autoconsapevolezza e di resistenza allo stress, nonché la stabilità emotiva e la socievolezza;

e. la loro competenza sociale: il comportamento e la sensibilità di cui le persone soggette all’obbligo di leva danno prova nella società, nella comunità e nel gruppo;

f.  la loro idoneità: esami attitudinali specifici finalizzati all’accertamento dell’idoneità a esercitare determinate funzioni, nella misura in cui tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale generale secondo le lettere a–f;

g. il loro potenziale di base per funzioni di quadro:

    1.  per un impiego come sottufficiali,

    2. per un impiego come sottufficiali superiori o ufficiali,

    3. l’idoneità di base dei quadri alla funzione di quadro a contratto temporaneo."

                                         L’art. 13 dell’Ordinanza sul reclutamento, afferente all’idoneità al servizio, prevede, peraltro, che:

"  1 È abile al servizio militare la persona che, sulla base del proprio profilo attitudinale, soddisfa i requisiti per il servizio militare e riguardo alla quale non sussiste alcun motivo per un non reclutamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LM né alcun motivo d’impedimento per la cessione dell’arma personale secondo l’articolo 113 LM.

2 Chi, sulla base del proprio profilo attitudinale, non soddisfa i requisiti per il servizio militare, ma soddisfa i requisiti per il servizio di protezione civile, è idoneo al servizio di protezione civile.

3 È dichiarato inabile al servizio chi non soddisfa né i requisiti per il servizio militare né quelli per il servizio di protezione civile.

4 La valutazione dell’idoneità medica al servizio militare o al servizio di protezione civile si fonda sull’ordinanza del 9 settembre 1998 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio nonché sull’ordinanza del 5 dicembre 2003 sull’apprezzamento medico delle persone soggette

all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.”

                                         Nel caso concreto, dopo la visita, l'assicurato è stato peraltro dichiarato inabile al servizio ed incorporato nella protezione civile.

                             2.10.   Ora si tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nei mesi precedenti all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 8) possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006.

                                         Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

                             2.11.   Nel caso in esame l’assicurato ha indicato che il dovere di cercare un impiego negli ultimi mesi di tirocinio precedenti l’annuncio al collocamento non gli è mai stato segnalato dai docenti, né dal datore di lavoro (cfr. doc. 8).

                                         In concreto non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA da parte degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In primo luogo, non risulta che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione.

                                         Pertanto, siccome nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2010 l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, nemmeno entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.10.; STCA 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).

                                          Al riguardo va in ogni caso evidenziato che il TFA ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

                                         Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del resto, stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                         Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

                                         La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

"  (…)

2.1 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben hat.

2.2 Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“

                                         In secondo luogo, nel caso di specie l’URC ha indicato che:

"  (…) la Sezione del lavoro ha tentato di colmare questa lacuna informativa, tenendo in una seduta nell’aprile 2010 tutti consulenti ARI e trasmettendo un volantino all’intenzione di tutte le Scuole per apprendisti tramite la direzione della DFP; purtroppo con rammarico constatiamo che non tutti gli apprendisti sono stati raggiunti da questa iniziativa.” (doc. A)

                                         Ne discende che l’amministrazione nemmeno ha contravvenuto al proprio obbligo di informazione generale giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.

                                         Ciò vale a più forte ragione se si pone mente al fatto che attualmente una persona giovane può far capo a ogni tipo di informazione tramite internet o comunque può rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione o a una di sua scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).

                                         Questa Corte auspica, in ogni caso, che la Sezione del lavoro si attivi nuovamente presso le scuole per gli apprendisti perché sensibilizzino gli studenti riguardo ai loro obblighi nel caso dovessero far capo all’assicurazione contro la disoccupazione.

                             2.12.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

                             2.13.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dodici giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per mancate ricerche per ciascuno dei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione).

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.).

                                         Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dodici giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

                                         La decisione su opposizione del 13 ottobre 2010 contestata deve, perciò, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti