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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.05.2010 38.2009.77

27 mai 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,282 mots·~1h 1min·2

Résumé

1a richiesta di indennità per lavoro ridotto parzialmente accolta, nella misura in cui la flessione d'attività di natura congiunturale è stata ritenuta straordinaria. 2a richiesta respinta visto il licenziamento dei dipendenti e poiché la concreta perdita di lavoro rientra nel rischio aziendale

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2009.77   DC/sc

Lugano 27 maggio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 settembre 2009 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione dell'11 settembre 2009 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 12 febbraio 2009 l'impresa RI 1 ha inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto per il periodo 1° marzo - 31 luglio 2009 per 2 dei tre dipendenti della ditta facendo valere "un netto calo di capitolati inerenti le opere di genio civile ecc. già a partire dalla fine dell'anno 2008, sottolineando che non sono state differite ordinazioni "ma che i tempi di decisione per l'inizio dei lavori si sono allungati causa la crisi economica" e che la perdita di lavoro è solo temporanea in quanto "la ristrutturazione futura di rustici in __________ è prevista per dopo le vacanze aziendali" (cfr. Doc. 10/5 - 10/8).

                               1.2.   Dopo essersi in un primo tempo completamente opposta alla domanda (cfr. Doc. 10/4), con decisione su opposizione dell'8 aprile 2009 la Sezione del lavoro l'ha accolta per il periodo dal 1° aprile al 31 luglio 2009, argomentando:

"  (...)

Nel caso in esame, l'opponente giustifica l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che, dalla fine dello scorso anno, è stato registrato un netto calo di lavoro di natura congiunturale.

Il 27 marzo 2009 l'Ufficio di statistica cantonale, sulla scorta dei dati relativi alla diminuzione su base annua nel 2008 delle nuove domande di costruzione, ha sostanzialmente rivisto ritenuta comunque la necessità di attendere i dati relativi ai primi mesi dell'anno in corso per delle conferme - le previsioni riguardo alla tenuta del settore edile (cfr. Notiziario statistico N. 2009.09 - Costruzioni e abitazioni). Sulla base delle stesse, sebbene in maniera non uniforme e applicabile sistematicamente ad ogni azienda nel settore in questione, si può ritenere che con rapidità differente le cause congiunturali del calo della domanda vadano a sovrapporsi e sostituire le cause delle fluttuazioni del lavoro connesse alla natura stessa dell'attività nel settore che di norma comportano l'assimilazione del calo d'attività ad una diminuzione del lavoro non computabile ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 33 LADI).

Va precisato che questa circostanza non è sufficiente - da sola - per ammettere automaticamente la computabilità della perdita di lavoro (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna del 10 aprile 1997 in re X pubblicata in SVR 1/1999 - ALV Nr. 2).

Rimane necessario valutare se la flessione d'attività possa nel caso concreto, tenuto conto dell'andamento dell'attività della società e del settore, essere ritenuta straordinaria (cfr. consid. 2).

L'azienda in parola - che occupa due dipendenti oltre il titolare ed è stata costituita nel mese di ottobre del 2006 - presenta per la prima volta domanda di lavoro ridotto per i mesi di marzo a luglio 2009. Il confronto delle cifre d'affari realizzate nel 2007 e nel 2008 con le previsioni d'attività per lo stesso periodo per il quale è chiesta l'introduzione del regime di lavoro ridotto, mostra che l'impresa è confrontata con un calo di fatturato, espressione della diminuzione dell'attività, estremamente alto (oltre il 70%), tale da dovere essere ritenuto in principio straordinario. Tuttavia, in considerazione della circostanza che il preannuncio per lavoro ridotto prende inizio alla fine del periodo invernale usualmente caratterizzato dal rallentamento ciclico e ricorrente delle attività edili, si ritiene che prima del mese di aprile la componente congiunturale nella riduzione dell'attività non possa essere ritenuta prevalente.

Visto quanto precede, appare giustificato accogliere parzialmente l'opposizione in esame. La competente Cassa di disoccupazione verificherà l'adempimento degli ulteriori presupposti del diritto (cfr. Circolare concernente l'indennità per lavoro ridotto (Circolare ILR), Segreteria di Stato dell'economia, gennaio 2005, marginale J1 e seguenti) e - riservato il loro adempimento - potrà riconoscere le relative indennità per il periodo dal 1° aprile al 31 luglio 2009."     (Doc. 10)

                               1.3.   Il 23 luglio 2009 la RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di indennità per lavoro ridotto per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2009, sempre per due dei tre dipendenti.

                                         Quale motivo dell'introduzione del lavoro ridotto l'impresa ha  indicato "il forte calo del numero di capitolati già a partire da dicembre 2008".

                                         La ditta ha precisato che non sono state differite ordinazioni, che "i tempi di decisione per l'inizio dei lavori si sono allungati di molto" ed ha rilevato, per quel che concerne il carattere temporaneo della perdita di lavoro, di essere "in continuo contatto con l'esecuzione di rustici in __________. Ma con le nuove direttive federali si sbloccheranno solo verso fine 2009" (cfr. Doc. 2)

                               1.4.   Con decisione su opposizione dell'11 settembre 2009 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 1° settembre 2009 e si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, argomentando:

"  (...)

Nel caso in esame, per quanto attiene all'asserito allungamento dei tempi di decisione in relazione all'inizio dei lavori, ci si trova confrontati con una circostanza usuale nel settore edile e la perdita di lavoro in concreto invocata è suscettibile di colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico.

Per quanto concerne il blocco delle riattazioni da parte dell'autorità federale, si ribadisce come il Tribunale amministrativo cantonale abbia a più riprese constatato che in Ticino non sono ancora date le condizioni per il rilascio di autorizzazioni secondo l'art. 39 cpv. 2 dell'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT) del 28 giugno 2000. Il motivo pertanto addotto dall'opponente non configura quindi un motivo economico straordinario ed imprevedibile, ritenuto come il suddetto blocco sussista già da diverso tempo.

In merito al contesto congiunturale attuale, va precisato che un generale rinvio alla crisi economica a livello internazionale non è sufficiente per fondare un diritto alle indennità per lavoro ridotto in uno specifico caso. Determinante è la situazione concreta della singola azienda e del relativo comparto d'attività. Con riferimento al settore in cui opera la richiedente l'andamento generale è ritenuto essere ancora abbastanza positivo. Nel giugno 2009 la Società svizzera impresari costruttori ha definito buono l'andamento del settore ed anche i dati pubblicati dall'Ufficio cantonale di statistica presentano una situazione fondamentalmente stabile pur con delle prospettive di riduzione delle riserve di lavoro (cfr. Comunicato Ustat, Notiziario statistico, N. 2009.16 e N. 2009.24).

In conclusione, la perdita di lavoro invocata non appare computabile in ragione delle sue cause: usuali per il ramo d'attività (art. 33 cpv. 1 lett. b LADI), rispettivamente incluse nel rischio del datore di lavoro (art. 33 cpv. 1 lett. a LADI). (...)" (Doc. A1)

                               1.5.   Contro la decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha in particolare rilevato:

"  (...)

Non possiamo neppure accettare le conclusioni nelle quali si cita che la SSIC abbia annunciato, tramite comunicati stampa, che l'andamento nel settore delle costruzioni può essere definito buono.

Per quali motivi i quotidiani parlano di crisi, vedi cifre e non vengono presi in considerazione?

Sondaggio della SSIC eseguito solo ai membri?

Le piccole imprese non vengono mai prese in considerazione dalla SSIC, per questo motivo difficilmente possono valutare la nostra mole di lavoro.

Abbiamo ricevuto riscontro solo il 01 settembre 2009 per il nostro prolungamento, una risposta tardiva per poter prendere posizione.

Non nascondiamo sicuramente che attualmente le grosse imprese abbiano del lavoro o delle limitate riserve a breve termine però è anche si vero che vi sono degli studi d'ingegneria e/o architettura che hanno chiesto l'introduzione del LR. Con questa loro richiesta non si può sicuramente nascondere che il settore delle costruzioni sia florido." (Doc. I)

                                         La ricorrente ha poi esplicitamente richiamato le argomentazioni contenute in un suo scritto dell'11 agosto 2009 del seguente tenore:

"  (...)

Momentaneamente la nostra ditta non può contare su di una mole di lavoro necessaria per garantire un posto di lavoro ai nostri dipendenti.

In questo periodo abbiamo eseguito molte domande di costruzioni e preventivi, ma al momento di richiedere il credito alle banche, molti clienti hanno rinunciato, visto che il loro posto di lavoro non era più così sicuro, vedi __________, __________ ecc.

Pochi giorni fa il quotidiano La Regione ha pubblicato un articolo dove vi erano dei dati poco incoraggianti, vi è stato un aumento del 26% dei fallimenti.

Questi dati sono poco incoraggianti, al momento stiamo cercando di non effettuare nessun licenziamento ma in caso di un esito negativo del lavoro ridotto, saremo costretti ad eseguire un licenziamento immediato.

In merito ai rustici in __________, una parte di questi abbiamo eseguito domande e preventivi, ma come sapete la Confederazione non rilascia nessuna delibera prima del Gennaio 2010.

Siamo sempre in contatto con l'immobiliare __________ per la riattazione di altri rustici, ma vista la problematica nelle licenze i nostri committenti sono timorosi.

Se la Confederazione da gennaio 2010 rilascia le licenze edilizie la nostra ditta potrà aumentare il numero di dipendenti." (Doc. 4)

                               1.6.   Nella sua risposta del 15 ottobre 2009 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso sulla base delle stesse considerazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr. Doc. V).

                               1.7.   Il 14 dicembre 2009 il Presidente del TCA ha inviato a __________, Capo della Sezione del lavoro, uno scritto del seguente tenore:

"  Con riferimento alla direttiva del 6 novembre 2009 della SECO allegata (in particolare al punto 2, pag. 3), citata anche dalla SSIC Sezione Ticino in un comunicato stampa del 10 dicembre 2009 (pure allegato), La invito a precisare se, nel caso concreto, l'applicazione delle indicazioni della SECO porterebbero la Sezione del Lavoro a modificare o a mantenere la decisione su opposizione dell'11 settembre 2009 con la quale ha confermato l'opposizione al versamento di indennità per lavoro ridotto alla ditta RI 1.

La prego di motivare dettagliatamene la sua risposta, dopo avere, se del caso, interpellato l'autorità di vigilanza." (Doc. VII)

                                         Il caposezione __________ il 16 dicembre 2009 ha così risposto:

"  (...)

La comunicazione 6 novembre 2009 della Segreteria di Stato dell'economia, indirizzata alle Autorità d'esecuzione della LADI, non determina la situazione giuridica degli amministrati e riveste essenzialmente un carattere interno e, nel caso specifico, informativo. Le considerazioni in essa contenute non sono nuove e sono prese in considerazione dalla Sezione del lavoro nella valutazione dei singoli casi.

Relativamente al caso concreto, richiamata la risposta di causa del 15 ottobre scorso, ci riconfermiamo nelle nostre conclusioni e nella proposta di reiezione del ricorso in esame, constatato come i motivi invocati dalla ricorrente non appaiono congiunturali, bensì ordinari. Non si ritiene opportuno interpellare, in merito, l'Autorità di vigilanza." (Doc. VIII)

                                         Al riguardo, il 16 gennaio 2010 la ditta ricorrente ha inoltrato le seguenti osservazioni:

"  (...)

A seguito di ciò abbiamo presentato regolare opposizione e, con nostro immenso stupore e incredulità, la stessa sezione non ha accettato la nostra opposizione e di conseguenza ci vediamo costretti a dover inoltrare questo tempestivo ricorso per permetterci di salvaguardare i posti lavoro per i nostri dipendenti. Purtroppo in data 31 ottobre 2009, abbiamo dovuto licenziare i nostri dipendenti.

La stampa continua a scrivere delle innumerevoli difficoltà delle nostre imprese, come pure degli innumerevoli fallimenti.

Le piccole imprese non vengono mai prese in considerazione dalla SSIC, per questo motivo difficilmente possono valutare la nostra mole di lavoro e le difficoltà.

Visto quanto sopra, richiamando i nostri precedenti scritti alla SdL, vi chiediamo di voler accettare il presente ricorso.

A questo punto possiamo solo pensare che licenziare dei dipendenti e non garantire una continuità alle nostre imprese sia meglio che concedere il lavoro ridotto." (Doc. XI)

                                         Il 22 gennaio 2010 la Sezione del lavoro ha riconfermato la richiesta di respingere il ricorso (cfr. Doc. XIII).

                               1.8.   Il 14 gennaio 2010 il Presidente del TCA ha inviato il seguente scritto a __________ capo del settore Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO):

"  il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino si trova confrontato con il caso di un'impresa di costruzioni di piccole dimensioni alla quale, dopo opposizione, la Sezione del lavoro ha concesso il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° marzo 2009 al 31 luglio 2009.

L'impresa ha chiesto il prolungo del diritto all'indennità per lavoro ridotto dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009 facendo valere il "forte calo del numero di capitolati già a partire da dicembre 2008". Essa ha indicato che non sono stati differiti dei lavori "ma che i tempi di decisione per l'inizio dei lavori si sono allungati di molto. La crisi spaventa tutta la popolazione in generale".

La Sezione del lavoro si è opposta al versamento di ulteriori indennità ritenendo che si tratti di circostanze usuali per il ramo di attività, rispettivamente incluse nel rischio del datore di lavoro.

Ho preso atto della direttiva del SECO del 6 novembre 2009 "RHT: motifs conjoncturels et structurels de la perte de travail / risque normal d'exploitation et caractère saisonnier", in particolare del punto 2, del seguente tenore:

" Pour de nombreuses entreprises, la crise économique que nous vivons en ce moment a un caractère extraordinaire sortant du cadre de la normalité tel qu’il est décrit précédemment.

Le recul de la demande qui en découle peut dès lors être considéré comme inhabituel et fonder une prise en considération des pertes de travail.

Nous vous prions de tenir compte de ces informations lors de l'examen des demandes de réductions de l’horaire de travail."

In un comunicato stampa del 10 dicembre 2009 la Società svizzera impresari costruttori - Sezione Ticino ha espresso in particolare le seguenti considerazioni:

" (...)

  -  nel corso dell'estate abbiamo avuto la possibilità, con i nostri colleghi di Zurigo, di spiegare direttamente ai funzionari del Seco di Berna la realtà ticinese. In parte era conosciuta e la responsabilità per l'applicazione restrittiva della legge accollata al nostro Tribunale cantonale;

  -  con comunicazione 6.11.09 il Seco ha invitato i preposti uffici cantonali a trattare tutti i settori nel medesimo modo e non più in maniera differenziata come finora.

  (...)

L'auspicio è tuttavia quello che la Sezione del lavoro applichi le raccomandazioni del Seco. Osiamo sperare che anche il Tribunale delle assicurazioni faccia tesoro di queste indicazioni. Siccome però ad adire il Tribunale è di regola il Seco, quando non d'accordo con le decisioni favorevoli dell'Ufficio cantonale, il problema dovrebbe essere almeno in gran parte risolto."

Al fine di evadere il ricorso citato mi occorre sapere:

1.   corrisponde al vero che la SECO ritiene troppo restrittiva l'interpretazione delle norme della LADI sul lavoro ridotto effettuate dal TCA ticinese?

      Se sì, su quale o su quali punti?

Le segnalo che lo scorso anno il TCA è stato confrontato con un numero estremamente esiguo di ricorsi in materia di lavoro ridotto e che in un'occasione (cfr. STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009), il Tribunale ha confermato una decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro dopo che la SECO si era opposta alla concessione delle indennità per lavoro ridotto ad un'impresa di costruzioni.

2.   la comunicazione del 6 novembre 2009 deve essere intesa nel senso che, nel settore dell'edilizia, in caso di fluttuazione del lavoro o di differimenti di termini voluti dai committenti o di ritardi nelle delibere di lavori, vista l'attuale difficile situazione economica, deve essere ammessa la computabilità della perdita di lavoro?

3.   ritiene che, nel caso concreto, la Sezione del lavoro abbia applicato correttamente le vecchie (in particolare quella dell'agosto 2009 pubblicata in Prassi LADI 2009 pag. 17) e le nuove direttive o che l'amministrazione sia stata troppo restrittiva?" (Doc. X)

                                         __________ ha così risposto il 26 gennaio 2010, con particolare riferimento alla Comunicazione della SECO del 6 novembre 2009:

"  In primo luogo, occorre precisare che la stessa ha per scopo di rassicurare le autorità cantonali nella loro pratica quotidiana, e non contempla in alcun modo la prassi dei Tribunali cantonali.

Pertanto, il comunicato stampa pubblicato il 10 dicembre 2009 dalla Sezione ticinese della Società svizzera impresari costruttori, rispecchia l'opinione di quest'ultima e non certo quella della SECO.

Rileviamo peraltro che la comunicazione della SECO in questione si limita, in sostanza, a ribadire i principi basilari dell'indennità per lavoro ridotto. L'unico novum è l'ultimo paragrafo del punto 1c, in cui vengono citate alcune circostanze che possono in certi casi essere considerate non più imputabili all'abituale rischio aziendale.

In concreto, si considera che la grave crisi economica attuale, benché colpisca indifferentemente tutte le aziende attive in determinati rami, possa influire oltre misura sulla perdita di lavoro. Pertanto occorre esaminare con cura i singoli motivi invocati, anche se a prima vista appartengono ai normali rischi aziendali.

Va tuttavia rammentato che, nell'ambito del settore edile, la decisione di non opposizione al preavviso per il periodo invernale deve comunque comportare la menzione della riserva stagionale (art. 54 a OADI – cfr. n. marg. D13 della Circolare ILR). Tale modo di procedere permette segnatamente di distinguere la perdita di lavoro "stagionale" da quella "economica".

Infine, dal nostro punto di vista, l'applicazione da parte della Sezione del lavoro delle varie direttive emanate dalla SECO nel 2009 non sottostà ad alcuna critica." (Doc. XV)

                                         Al riguardo la ricorrente l'8 febbraio 2010 si è così espressa:

"  (…)

Vogliamo solo farvi notare due affermazioni della SECO.

Scritto della Seco:

"                                     In concreto, si considera che la grave crisi economica attuale, benché colpisca indifferentemente tutte le aziende attive in determinati rami, possa influire oltre misura sulla perdita di lavoro. Pertanto occorre esaminare con cure i singoli motivi invocati, anche se a prima vista appartengono ai normali rischi aziendali."

Visto che la crisi colpisce oltre misura tutte le ditte, la nostra azienda rientra tra queste.

Nel mese di marzo 2009 quando è stato richiesto il lavoro ridotto per la prima volta, le motivazioni erano le stese di questa richiesta, (Lugano 2009), ed era stato Accettato. Per concludere ci chiediamo su quale base la SECO possa dire che si tratti di normali rischi, visto che due righe sopra parlano di grave crisi.

Scritto SECO:

Tale modo di procedere permette segnatamente di distinguere la perdita di lavoro "Stagionale" da quella "Economica".

Per quanto riguarda questa affermazione il periodo da agosto – ottobre 2009, risulta nella crisi economica e non stagionale, visto che i periodi critici sono dicembre e gennaio.

Per concludere la SECO non fa altro che confermare la grave crisi e che la nostra domanda di lavoro ridotto sia pertinente, visto che nel marzo 2009 era già stata accettata con le medesime motivazioni." (Doc. XVII)

                                         L'11 febbraio 2010 la Sezione del lavoro ha ribadito la richiesta di respingere il ricorso (cfr. Doc. XVIII).

                               1.9.   Il 15 aprile 2010 ha avuto luogo il dibattimento davanti al Presidente del TCA alla presenza del ricorrente e, per l'amministrazione, del capo della Sezione del lavoro __________ e dell'avv. __________.

                                         Dalle risultanze dello stesso (cfr. Doc. XXII) si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                             1.10.   Il 16 aprile 2010 la Sezione del lavoro, con riferimento a quanto concordato in sede di udienza, ha trasmesso l'indicazione precisa delle sentenze del Tribunale cantonale amministrativo ticinese relative alla questione dei rustici, sulle quali ha fondato le proprie decisioni (cfr. Doc. XIII).

                                         Questo scritto è stato trasmesso per conoscenza alla RI 1 (cfr. Doc. XXIV).

                                         in diritto

                               2.1.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"  a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro           la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i   loro posti di lavoro."

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

"  a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui      tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                                        lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

                               2.2.   Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:

"  Una perdita di lavoro è computabile se:

  a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

  b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

      ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori        dell'azienda."

                                         Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

"  a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

    interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze  

    rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di  

    lavoro;

  b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è           causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

  c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali           o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima        o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

  d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

  e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di              un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

  f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda            in cui lavora l'assicurato."

                                         Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

                               2.3.   Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Infatti, la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)

                                         In un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:

"  (…)

Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)

                                         Nel settore dell'edilizia la costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA inc. AD 214/87 del 12 ottobre 1988).

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente e alla forte concorrenza, costituiscono rischi normali dell'azienda ed ha sottolineato quanto segue:

"  2.- a) En I'espèce, la réduction de l'horaire de travail introduite par la recourante est motivée par trois causes essentielles. La première a trait au fait que la société a été contrainte de différer des travaux de construction portant sur cinq immeubles locatifs parce que e maître de l'ouvrage n'était pas en mesure de s'acquitter d'une dette échue d'un montant de 200 000 fr., somme à laquelle s'ajoutaient des fac­tures non encore échues, d'une valeur de 450000 fr. La deuxième cause consiste dans le retard d'un projet de transformation d'un immeuble en raison d'une procédure opposition pendante. Quant à la troisième, elle réside dans le fait que des entreprises concurrentes ont pratiqué des manoeuvres de «dumping» fin d'obtenir l'adjudica­tion d'importants travaux au détriment de la recourante.

b) II est  toutefois indéniable que les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de l'insolvabilité du maître

de I'ouvrage d'une part, et au retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition pendante, d'autre part, constituent des risques normaux d'exploitation. Pour une entreprise de construction, de telles circonstances ne sont en effet nullement exceptionnelles et ne sauraient, pour ce motif, entraîner une perte de travail à prendre en considération.

En ce qui concerne les variations du taux d'occupation  dues à une situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assu­rance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeits­entschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventiv­massnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit un tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en admettant que ce document soit représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus avantageuse est sensiblement inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que Ia ­proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte que la perte du marché en cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de «dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle tendue, dont l'assurance-chômage n'a pas à répondre."

                                         In una sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"  Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb nicht anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April 2001 C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember 2003 C 8/03, E. 3).

3.

Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung hat.

3.1 Was dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können, weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006 storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von

Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf, Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine anrechenbaren Gründe, sind sie doch

betriebsüblich und können jede andere Firma der Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate, in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der Geschäftstätigkeit zu

verzeichnen pflegt."

                                         Nella citata sentenza C 244/99 del 30 aprile 2001, a proposito di una ditta che produce mobili da cucina, l'Alta Corte aveva sottolineato che questa situazione si applica anche in periodi di recessione, a meno che ci si trovi in presenza di circostanze  particolari:

"  3.- a) Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein Rückgang der Aufträge im Winter, sind im Bauund Baunebengewerbe durchaus üblich und der entsprechende Arbeitsausfall im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG nicht anrechenbar, wie das Eidgenössische Versicherungsgericht wiederholt erkannt hat (ARV 1999 Nr. 10 S. 517 Erw. 4b mit Hinweis). Nach dieser Rechtsprechung stellen auch Verschiebungen von Terminen auf Wunsch des Auftraggebers oder allenfalls aus anderen Gründen, die von dem mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im Bau- und Baunebengewerbe nichts Aussergewöhnliches dar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 Erw. 4b mit Hinweis). Diese Praxis wurde zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter den Gesichtspunkten der fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die Annahme eines voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG) begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte Urteile R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7. Mai 1997 [C 127/96]; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1, Bern 1988, N 70 zu Art. 32/33).

b) Vorliegend sind keine besonderen Umstände im dargelegten Sinne ersichtlich. Namentlich hat die Beschwerdeführerin im Rahmen der Gesuchseinreichung lediglich vorgebracht, durch den starken Einbruch in der Bautätigkeit seien die Aufträge sehr stark zurückgegangen, weshalb der Betrieb nicht mehr voll ausgelastet sei. Eine Vorfabrikation könne nicht erfolgen, da die Firma Massküchen herstelle, für welche eine Massaufnahme in der Baute unbedingt notwendig sei. Trotz Überkapazität im Inland und zunehmendem Druck der ausländischen Konkurrenz bestünden berechtigte Hoffnungen auf eine bessere Auslastung. Zwar darf die Anrechenbarkeit oder vorübergehende Natur eines Arbeitsausfalls nicht mit einem pauschalen Hinweis auf die Marktsituation verneint werden, doch ist es zulässig und notwendig, die Marktsituation für das in Frage stehende Gewerbe (Konkurrenzsituation, Absatzrückgang, Strukturwandel, usw. ) in die Beurteilung miteinzubeziehen (ARV 1999 Nr. 10 S. 52 Erw. 4b). Vorliegend sind eben gerade keine Angaben darüber vorhanden, dass ausserordentliche, betriebs- und branchenunübliche Umstände vorliegen, welche sich allenfalls vom normalen Geschäftsgang abheben. Angesichts dieser Situation besteht mithin auch keine Gewähr auf Erhalt der Arbeitsplätze durch Kurzarbeit.

                                         In un'altra sentenza C 8/03 del 4 dicembre 2003, relativa ad una impresa di costruzioni che aveva fatto valere una riduzione delle ordinazioni del 42% a causa della mancanza di investimenti in quel settore, il Tribunale federale si era così espresso:

"  Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374 Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen, die von den mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb die dadurch verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 244). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen (Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X. vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin macht in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend, es seien nicht nur Aufträge um ein bis zwei Monate verschoben worden, sondern einige seien um ein Jahr zurückgestellt, respektive aufgehoben worden, was einem faktischen Arbeitsentzug und damit einem aussergewöhnlichen Ereignis gleich komme. Verwaltung und Vorinstanz hätten den Sachverhalt ungenügend abgeklärt, zumal sie nicht einmal die aktuelle Auftragslage eruiert hätten.

4.2 Die Verwaltung hat zu prüfen, ob die Notwendigkeit der Kurzarbeit begründet ist und ob die Anspruchsvoraussetzungen glaubhaft gemacht sind (BGE 110 V 336 Erw. 3c). Auch wenn sie damit nicht zu umfassenden Abklärungen gehalten ist, hat sie angesichts der zu prüfenden Anspruchsvoraussetzungen nach der aktuellen Auftragslage zu fragen (vgl. Art. 31 Abs. 1 lit. d und Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG; ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 248 Erw. 4b).

Die Beschwerdeführerin gab dem AWA im Zusatzblatt zur Voranmeldung vom 6. September 2002 die Umsatzzahlen und die Löhne für das Jahr 2001 sowie für die erste Hälfte des Jahres 2002 an. Weiter legte sie dar, für das 3. und 4. Quartal seien die Aussichten steigend; Aufträge seien vorhanden und die Umsatzzahlen betrügen je ca. Fr. 150'000.-. Auch im vorinstanzlichen Verfahren berief sich die Firma auf diese Zahlen. Auf Grund dieser Angaben erübrigten sich weitere Sachverhaltsabklärungen, weshalb die diesbezügliche Rüge ins Leere stösst.

4.3 Die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sind nach der erwähnten Rechtsprechung (Erw. 3 hievor) keine anrechenbaren Gründe, sondern gehören zum normalen Betriebsrisiko und können jede andere Firma der Branche gleichermassen treffen. Aussergewöhnliche oder ausserordentliche Umstände, welche ausnahmsweise zu einer Entschädigungsberechtigung führen könnten, sind nicht ersichtlich. Zu keinem anderen Ergebnis führen die Einwände der Firma, die Termine seien teilweise um ein Jahr oder auf unbestimmte Zeit verschoben worden."

                               2.4.   Applicando la giurisprudenza federale esposta al considerando precedente, questo Tribunale, in una sentenza 38.2007.71 del 4 luglio 2007 il TCA ha confermato il rifiuto di indennità per lavoro ridotto ad una impresa di costruzioni confrontata con l'assenza di ordinazioni a corto termine e il posticipo di lavori già programmati a causa di ricorsi.

                                         In una sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un ricorso della SECO contro una decisione del TCA che aveva approvato l'operato della Sezione del lavoro che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di indennità per lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella produzione di bancali in legno.

                                         L'Alta Corte ha stabilito che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale rischio aziendale, rilevando:

"  5.2 Questa Corte non condivide le conclusioni dei primi giudici nel ritenere che la situazione creatasi alla X.________ SA non fosse prevedibile. Infatti, da quanto precede emerge che la ditta era confrontata con misure di riorganizzazione aziendale e con lavori di riparazione usuali per un'azienda che inizia un'attività nuova.

La società da subito si era dovuta confrontare con problemi sia di produzione quantitativa dei pallet - in quanto i macchinari in dotazione della società invece di produrre 2'000 unità giornaliere, come aveva valutato il produttore italiano, leader mondiale del settore, era in grado di sfornare dalle 600 alle 700 unità - sia perché i macchinari erano sovente guasti.

In sostanza, sin dall'inizio dell'attività della società vi è stato un problema con il taglio del legno, che produceva scarti superiori a quelli previsti, e con il funzionamento dei macchinari, che per motivi tecnici si bloccavano. Nemmeno con i molteplici interventi dei tecnici della ditta produttrice è stato possibile risolvere tale problema.

Ora, i costi di tali disfunzioni - ossia l'inadeguatezza del macchinario rispettivamente degli interventi tecnici volti ad ottimizzarne la produzione dal profilo quantitativo e qualitativo, senza peraltro che il consiglio di amministrazione ne fosse messo tempestivamente a conoscenza e potesse quindi intervenire con l'autorevolezza che gli compete per combatterle in modo efficace, ad esempio procedendo in via giudiziale contro il venditore degli impianti per inadempimento delle qualità promesse - non possono essere caricati all'assicurazione contro la disoccupazione, come giustamente sostiene il seco, perché secondo un consolidato principio giurisprudenziale, condiviso dalla dottrina, le aritmie di funzionamento affrontate dalla X.________ SA rientrano nei normali rischi aziendali del datore di lavoro (v. consid. 3.1), atteso comunque che per l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI la perdita di lavoro deve essere temporanea (nel senso di pochi mesi e non di oltre 6 mesi).

Non è infatti ragionevolmente sostenibile finanziare con denaro pubblico i tempi morti, peraltro assai dispersivi dal profilo temporale, intercorsi in vista del reperimento di finanziamenti esterni. T.________ SA ha difatti affermato in sede di osservazioni all'opposizione interposta dal seco avverso la decisione 11 novembre 2005, che le conseguenze di un rifiuto all'ottenimento del lavoro ridotto sarebbero state con ogni probabilità il fallimento di T.________ SA in quanto gli azionisti non intendevano effettuare nuove iniezioni di denaro fresco nella società e gli accordi con l'azionista di M.________, società italiana attiva nel medesimo settore, dovevano subire modifiche sostanziali, visto che tutti gli attivi della società sottostavano a una riserva di proprietà da parte della creditrice e che quindi i proventi di qualsiasi vendita di attivi dovevano andare esclusivamente all'istituto di credito.

Se il consiglio d'amministrazione della società è intervenuto in ritardo (cambiando, dopo circa un anno, due responsabili della produzione) o se le trattative con finanziatori esterni si sono prolungate (per questioni burocratiche) oltre i tempi ragionevolmente ipotizzabili, questo non può di certo determinare un finanziamento con denaro pubblico ad opera delle assicurazioni sociali quando, come nel caso di specie, vengono a mancare i presupposti per beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. Infatti, l'azienda si sarebbe dovuta tutelare direttamente contro il venditore dei macchinari (il produttore S.________, leader mondiale italiano) per farsi risarcire il danno causato dall'inadempimento contrattuale, ritenuto altresì che doveva preoccuparsi tempestivamente in vista del reperimento di finanziamenti esterni alla ditta non essendo ovviamente reputato congruo un lasso di tempo oltre i sei mesi."

                                         In una sentenza 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 il TCA ha confermato una decisione su opposizione della Sezione del lavoro la quale, accogliendo un'opposizione della SECO contro una sua precedente decisione positiva, ha negato ad un'impresa di costruzioni il diritto all'indennità per lavoro.

                                         In quell'occasione il TCA si è così espresso:

"  Nell'evenienza concreta l'impresa X ha sostanzialmente addotto, quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto, la dilazione delle decisioni di delibera di lavori, la mancanza di offerte e la mancata assegnazione di appalti (cfr. consid. 1.3, Doc. 5 e Doc. 12).

Ora, come giustamente sottolineato dalla SECO e dalla Sezione del lavoro, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita di lavoro non è computabile (cfr. pure STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008; STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio 2007; STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).

A nulla di diverso può portare la circostanza che l'oscillazione della cifra d'affari rispetto alla media del quadriennio sia superiore al 25% (su questa questione cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 e STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

Infatti, i motivi dell'ingente riduzione della cifra di affari fatta registrare dalla ditta (39.48%; cfr. consid. 1.2) nel caso presente sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro non è computabile.

Alla luce di quanto qui sopra esposto questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata."

                                         In una sentenza 38.2009 2 del 1° aprile 2009, sempre relativa ad un'impresa di costruzioni, il TCA ha confermato il rifiuto di riconoscere il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad una ditta che aveva invocato come in passato, la dilazione della delibera di lavori.

                                         In una sentenza 38.2009.11 del 24 giugno 2009 il TCA ha approvato l'operato della Sezione del lavoro che aveva rifiutato di riconoscere ad un'impresa di costruzioni il diritto alle indennità per lavoro ridotto in quanto i motivi da lei invocati (contrazione del volume di lavoro e lentezza della committenza nelle decisioni), per costante giurisprudenza federale fanno parte del normale rischio aziendale.

                                         In quell'occasione il TCA ha pure fatto riferimento, sia ad una direttiva della SECO dell'aprile 2009 (cfr. consid. 2.5), sia ad un comunicato stampa della Società svizzera degli impresari costruttori, sezione Ticino, del 16 giugno 2009 ("Imprese di costruzione ticinesi: buone le riserve di lavoro, ora sono attesi i cantieri anticiclici").

                                         Infine, in quel caso, il TCA ha sottolineato che pure il ritardo della concessione di una licenza edilizia e l'introduzione della moratoria concordataria da parte della ditta facevano parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.

                                         In una sentenza 38.2009.14 del 6 agosto 2009 il TCA ha confermato la decisione su opposizione con la quale l'amministrazione ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad uno studio di ingegneria che aveva introdotto il lavoro ridotto facendo valere il netto calo del numero di capitolati inerenti le opere di genio civile e l'allungamento dei tempi di decisione per l'inizio dei lavori.

                                         In quell'occasione il TCA ha rilevato che la costante riduzione della cifra d'affari del 2005 e la notevole fluttuazione della cifra d'affari da un mese all'altro sono ulteriori aspetti che permettono di concludere che la perdita di lavoro fatta valere dalla ditta è di ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale.

                                         Le sentenze cantonali citate sono cresciute incontestate in giudicato e non sono dunque state contestate davanti al Tribunale federale né dalle imprese ricorrenti né dall'autorità di vigilanza.

                                         L'unica decisione contestata dalla SECO è stata quella in cui il TCA aveva approvato l'operato della Sezione del lavoro che aveva riconosciuto ad una ditta il diritto alle indennità per lavoro ridotto.

                               2.5.   Il 9 gennaio 2009 la Segreteria di Stato per l'economia (SECO) ha inviato alle autorità cantonali e alle casse di disoccupazione una Comunicazione denominata "RHT et crise conjoncturelle" del seguente tenore:

"  En raison du ralentissement conjoncturel qui s'annonce, il y a lieu de s'attendre à une augmentation des demandes d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. La réglementation légale en vigueur a démontré, lors des précédentes périodes de basse conjoncture, toute son utilité en tant que moyen d'éviter de brusques réductions de personnel.

Bien que le expériences faites jusqu'à présent soient positives, il n'en demeure pas moins que, dans la situation actuelle, le droit à l'indemnité doit être examiné à la lumière des conditions fixées par la loi et l'ordonnance, ainsi que selon la Circulaire RHT.

Les autorités d'exécution doivent en conséquence examiner attentivement si les conditions du droit sont réunies. Le simple renvoi à l'existence d'une crise financière ne suffit pas en soi pour fonder un droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Il en va de même lorsqu'une baisse des revenus ne correspond pas à une perte de travail.

De ce fait, il y a lieu de vouer une attention toute particulière aux motifs excluant la prise en considération de la perte de travail prévus par la loi, tels que la saisonnalité ou le caractère habituel de la perte de travail dans la branche, la profession ou l'entreprise."

                                         In una direttiva dell'aprile 2009, pubblicata in Prassi LADI 2009 pag. 17, la SECO ha rilevato:

"  ILR E CRISI CONGIUNTURALE

A causa del previsto rallentamento congiunturale occorre attendersi un aumento delle domande di indennità per lavoro ridotto. Le disposizioni legali in vigore hanno mostrato, in occasione dei precedenti periodi di indebolimento della congiuntura, tutta la loro utilità quale mezzo per evitare brusche riduzioni del personale.

Sebbene le esperienze fatte finora siano positive, rimane comunque evidente che, nella situazione attuale, il diritto all'indennità debba essere esaminato alla luce delle condizioni stabilite dalla legge e dall'ordinanza come pure secondo la Circolare ILR.

Di conseguenza le autorità preposte all'esecuzione devono esaminare attentamente se le condizioni del diritto sono soddisfatte. Il semplice riferimento all'esistenza di una crisi finanziaria non è sufficiente per giustificare un diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo stesso vale quando una diminuzione dei redditi non corrisponde a una perdita di lavoro.

Per questo motivo occorre accordare un'attenzione particolare ai motivi, previsti dalla legge, che escludono la computabilità della perdita di lavoro, quali gli aspetti stagionali o il carattere usuale della perdita di lavoro del ramo in questione, la professione o l'azienda."

                                         In una Direttiva denominata "Motivi congiunturali e strutturali per la perdita di lavoro / rischio aziendale abituale e stagionalità "del 6 novembre 2009, pubblicata nella Prassi LADI 2010 fogli 4-6, la SECO si è così espressa:

"  Alcuni rappresentanti dei settori economici si sono rivolti a noi facendoci notare, da un lato, che le domande per l'introduzione del lavoro ridotto verrebbero trattate in modo disuguale dai Cantoni e che, dall'altro, ad alcuni rami del settore dei servizi e dell'edilizia questo diritto verrebbe negato categoricamente.

Secondo l'attuale stato delle conoscenze, alcuni Cantoni negano l'introduzione del lavoro ridotto, adducendo che

●    sussistono motivi strutturali e non congiunturali, o

●    la perdita di lavoro è causata da motivi che rientrano nel rischio aziendale abituale del datore di lavoro, o

●    la perdita di lavoro è causata da motivi stagionali.

1.   Osservazioni di carattere giuridico

Secondo l'articolo 110 LADI, la SECO provvede, in quanto autorità di vigilanza, all'applicazione uniforme del diritto. Essa tiene, pertanto, a ribadire i seguenti principi.

a.         Considerazioni generali

L'obiettivo principale dell'indennità per lavoro ridotto è quello di evitare la disoccupazione tramite il mantenimento di posti di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. d LADI; DTF 120 V 526). Lo scopo preventivo dell'indennità per lavoro ridotto influenza quindi in maniera determinante l'interpretazione delle disposizioni riguardanti questo tipo di prestazione (circolare ILR, n. marg. A2).

Lo strumento dell'indennità per lavoro ridotto è a disposizione di tutti i settori economici in modo equo.

b.        Perdita di lavoro dovuta a motivi economici

II diritto all'indennità per lavoro ridotto sussiste soltanto se la perdita di lavoro può essere ricondotta a motivi economici (art. 31 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).

La LADI non precisa la nozione di «motivi economici». Tuttavia, essa va intesa in senso lato, in modo conforme alla prassi e alla giurisprudenza e in considerazione del carattere preventivo dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. suddetto punto 1a) e può comprendere motivi sia congiunturali che strutturali (n. marg. C2 circolare ILR).

In generale, per motivo economico s'intende una diminuzione della domanda dei beni o servizi normalmente offerti da un'impresa. Ma anche i fattori che sono influenzati direttamente dal mercato o che non si ripercuotono sulla posizione di un prodotto sul mercato sono di natura economica.

Le restrizioni legali a cui si accompagna I'IRL, ossia la durata provvisoria (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), l'inevitabilità della perdita di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) nonché la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (art. 35 LADI) mirano a evitare che questo strumento serva a ritardare i necessari cambiamenti strutturali. La giurisprudenza parte dal presupposto che la perdita di lavoro sia presumibilmente temporanea e che grazie all'introduzione del lavoro ridotto i posti di lavoro possano essere conservati, salvo che vi siano indizi concreti che facciano supporre il contrario (DTF 111 V 385 f. consid. 2b).

ln base alle suddette considerazioni, un rifiuto motivato dal fatto che la perdita di lavoro sarebbe dovuta a motivi strutturali è legittimo solamente se nei 12 mesi precedenti la richiesta è subentrata una modifica (diminuzione) duratura della domanda (p. es. prolungamento dell'intervallo dì servizio nell'industria automobilistica). In tal caso la richiesta viene respinta anche perché la perdita di lavoro non è di natura provvisoria.

      c.    Rischio aziendale abituale, consuetudine settoriale, professionale o aziendale, stagionalità

Secondo l'articolo 33 LADI, non sussiste il diritto all'indennità per lavoro ridotto tra l'altro quando la perdita di lavoro è causata da circostanze che rientrano nell'abituale rischio aziendale del datore di lavoro, se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda, o se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.

I suddetti motivi di esclusione dal diritto all'indennità sono strettamente legati tra di loro, per cui non è possibile ed è persino inutile tentare di differenziarli (n. marg. D10 circolare ILR).

Per rischio aziendale abituale e consuetudine settoriale, professionale e aziendale si intendono le perdite di lavoro «normali», ossia quelle che risaputamente si verificano a scadenze regolari e in modo ripetuto e che quindi sono prevedibili e, in vari modi, calcolabili. Un rischio «normale» non può, secondo la giurisprudenza, essere determinato in base a un criterio applicabile a tutte le aziende, ma deve essere stabilito nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza (DTF 119 V 498; n. marg. D2 e D3 circolare ILR).

Questo vale anche per le aziende di servizi e per le imprese del settore dell'edilizia e dei suoi rami accessori, che non sono escluse a priori dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (cfr. punto 1a). È vero che in entrambi i settori le fluttuazioni delle ordinazioni sono usuali e non giustificano di regola una perdita di lavoro computabile (n. marg. direttiva ILR). Inoltre, nell'edilizia e nei suoi rami accessori le oscillazioni di natura stagionale (in particolare il calo delle ordinazioni d'inverno) sono considerate abituali, per cui le perdite di lavoro che ne risultano non sono computabili (n. marg. D11 circolare ILR). Oltretutto succede esso in questi settori che i termini siano posticipati su richiesta del  committente o per altre ragioni e quindi, anche in questo caso un'eventuale perdita di lavoro risultante non può essere computata (n. marg. Circolare ILR). Queste circostanze, tuttavia, non comportano un'esclusione assoluta dal diritto all'indennità per lavoro ridotto per le imprese attive in tali settori. In caso di oscillazioni stagionali del grado d'occupazione, il servizio cantonale formula unicamente, in sede di autorizzazione, una riserva secondo cui le ore di lavoro che vengono meno a causa di tali oscillazioni stagionali abituali non possono essere indennizzate (n. marg. D12 circolare ILR). Inoltre, anche in questi settori valgono i seguenti principi.

Se subentra una perdita di lavoro, un crollo della domanda o una recessione economica che oltrepassa il quadro abituale e normale previsto dalla legge, si tratta di circostanze straordinarie che non possono più essere imputate al rischio aziendale abituale. Tali circostanze legittimano la computabilità della perdita di lavoro e danno quindi - in presenza delle ulteriori premesse - il diritto all'indennità per lavoro ridotto (n. marg. D9 ultima frase, nonché n. marg. D11 circolare ILR).

2.   Conseguenze per la valutazione di domande d'introduzione del lavoro ridotto

Per molte imprese, l'attuale crisi economica comporta serie difficoltà che oltrepassano il carattere usuale e normale di cui sopra. Il conseguente crollo della domanda  può essere considerato straordinario e quindi legittimare il computo delle perdite di lavoro."

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                               2.6.   Nel nostro Cantone, il 2 marzo 2010 il Consiglio di Stato ha così risposto ad un'interpellanza parlamentare del 28 novembre 2009 sul tema "Agevolare il lavoro ridotto anche nell'edilizia e dell'artigianato":

"  nella vostra interpellanza sollevate una questione che è già stata affrontata a più riprese lo scorso anno e che ha già ricevuto diverse rassicurazioni da parte del Consiglio di Stato.

La presunta rigidità della Sezione del lavoro nella concessione di indennità per lavoro ridotto è una questione che non trova riscontro nella realtà. Infatti, negli ultimi 12 mesi sono state concesse indennità per lavoro ridotto a livelli molto elevati, il nostro Cantone è risultato quello che ne ha concesse più di tutti gli altri Cantoni.

In 12 mesi sono stati versati quasi 70 milioni alle aziende ticinesi tramite indennità per lavoro ridotto, a sostegno delle aziende in difficoltà: ciò dimostra senza dubbio che le indennità per lavoro ridotto sono il più rapido e consistente ammortizzatore sociale in caso di crisi economica. Queste indennità hanno riguardato soprattutto l'attività industriale d'esportazione (la prima a subire in modo massiccio le conseguenze della crisi), ma nessun ramo economico è rimasto escluso a priori.

Per quanto riguarda più specificatamente il settore dell'edilizia e dell'artigianato, i dati da voi richiesti sono i seguenti: da gennaio a dicembre 2009 sono state presentate circa 100 richieste attinenti al settore edile principale o affini ad esso, circa 30 richieste sono state accolte interamente o parzialmente, 60 respinte e in una decina di casi le domande sono state abbandonate.

La trentina di richieste accolte dimostrano che non vi è alcuna preclusione nei confronti del settore della costruzione, mentre i motivi alla base delle 60 richieste respinte sono riconducibili a cause giudicate non straordinarie e pertanto non indennizzabili, come ad esempio: la mancata delibera di  lavori a causa della concorrenza da parte di altre aziende; i ritardi nelle delibere; i ritardi nell'esecuzione di lavori già acquisiti; l'acquisizione di nuovi lavori che non prendono avvio immediatamente; impedimenti nell'esecuzione di lavori di natura legale oppure cali di lavoro troppo modesti per giustificare il riconoscimento del diritto.

Sono, quelle elencate, tutte situazioni - spesso combinate tra loro - per le quali esiste una consolidata giurisprudenza. Anche le decisioni contestate, e valutate nel corso del 2009 dall'autorità giudiziaria, sono state essenzialmente confermate.

La questione delle limitate indennità concesse per lavoro ridotto in relazione al settore delle costruzioni va piuttosto ricondotta a quanto da voi correttamente affermato, cioè che l'edilizia è stata finora fortunatamente e sostanzialmente risparmiata dalla crisi. Questo è un dato oggettivo confermato dall'ultimo notiziario statistico dell'Ufficio cantonale di statistica (USTAT). pubblicato il 9 dicembre scorso, oltre che dall'indagine congiunturale del KOF sul settore delle costruzioni relativo al IV trîmestre 2009 (intitolato: "Stabilità e cospicue riserve di lavoro"). Il medesimo parere è stato ribadito a più riprese dai responsabili cantonali della Società svizzera degli impresari costruttori.

È chiaro che la situazione di sostanziale - positiva - tenuta del settore, potrebbe nei prossimi mesi modificarsi. Se tale fosse il caso, il Consiglio di Stato assicura che le decisioni della Sezione del lavoro in merito alle indennità per lavoro ridotto ne terranno conto, conformemente alla Legge ed alle direttive federali, come fatto finora. Va da sé che ciò vale anche in riferimento alla comunicazione della SECO da voi indicata nella quarta domanda della vostra interpellanza."

                               2.7.   Nella presente fattispecie la ditta RI 1 ha inoltrato la domanda di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2009.

                                         Nel corso dell'istruttoria è emerso che la ditta il 31 ottobre 2009 ha licenziato i suoi due dipendenti (cfr. Doc. XI).

                                         Ora, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.1), una delle condizioni positive necessarie, affinché possa essere riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto, è che il rapporto di lavoro non sia stato disdetto (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LADI).

                                         A questo proposito il TFA in una sentenza del 31 ottobre 1996 nella causa M., pubblicata in RDAT II-1997, N. 65, pag. 234, ha, in particolare, sottolineato:

"  Questa norma persegue lo scopo di assicurare che il datore di lavoro non abbia ad addossare all'assicurazione contro la disoccupazione il pagamento di salari durante il termine di disdetta e che la riduzione del lavoro serva effettivamente a mantenere impieghi (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 530). Quando invece il rapporto lavorativo è stato rescisso, un valido motivo perché il tempo normale di lavoro sia ridotto non sussiste (cfr. art. 324 CO; DLA 1985 no. 9 pag. 34 consid. 1). In effetti, un lavoratore accetterà in via di principio una riduzione del tempo di lavoro per poter conservare il suo impiego, l'assicurazione contro la disoccupazione avendo per missione di compensare in parte (art. 34 cpv. 1 LADI), mediante un'appropriata indennità, il sacrificio cui egli deve consentire. Quando invece la disdetta del rapporto di lavoro è stata notificata, il lavoratore non ha più motivo per accettare una riduzione del tempo normale di lavoro e può prevalersi, se del caso, dell'art. 324 CO per ottenere, durante il periodo di disdetta, il versamento integrale del salario. Ne discende che il diritto all'indennità per lavoro ridotto cessa a contare dalla data di notifica della disdetta del rapporto lavorativo (sentenza inedita 30 luglio 1985 in re U., C 145/84). I motivi che hanno condotto alla rescissione del rapporto di lavoro (disdetta precauzionale con possibilità di riassunzione in caso di miglioramento dell'andamento degli affari) sono irrilevanti, in quanto, secondo il chiaro tenore dell'art. 31 cpv. 1 lett. c LADI, ogni disdetta determina la perdita del diritto all'indennità per lavoro ridotto."

(vedi pure STCA 38.2005.61 del 14 dicembre 2005; STCA 38.2004.24 dell'8 novembre 2004).

                                         Di conseguenza dal 31 ottobre 2009 la ditta ricorrente non ha in ogni caso diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto.

                                         Per quel che riguarda i tre mesi precedenti (agosto, settembre e ottobre 2009) il TCA rileva invece quanto segue.

                                         Innanzitutto, a proposito del blocco dell'ampliamento e del cambiamento di destinazione di rustici nel nostro Cantone, a seguito di sistematici ricorsi dell'autorità federale, si tratta, secondo la giurisprudenza federale esposta al consid. 2.3, di circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (su questo tema, cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6224 del 26 maggio 2009 sull'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC – PEIP); Rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio citato del 27 aprile 2010 in particolare pag. 24-25; Risposta del 4 maggio 2010 all'interrogazione parlamentare n. 2167 del 23 marzo 2010 "Rustici: in piena crisi economica Berna blocca tutte le nuove domande di trasformazione e mette in difficoltà le piccole imprese delle nostre Valli"; sentenza TRAM 52.2006.228 del 29 gennaio 2009; sentenza 90.2007.52 del 3 ottobre 2007; sentenza TRAM 52.2007.51 del 26 giugno 2007).

                                         Come rilevato dall'amministrazione (cfr. Doc. XXIII, pag. 2) una perdita di lavoro dovuta a questo motivo non appare neppure imprevedibile (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) per un datore di lavoro attivo nel settore dell'edilizia.

                                         Da questo profilo a giusta ragione la Sezione del lavoro ha dunque respinto la richiesta d'indennità per lavoro ridotto presentata dalla RI 1.

                                         Per quel che concerne le modalità con le quali l'amministrazione tiene in generale conto della situazione congiunturale nel settore dell'edilizia, nel corso del dibattimento del 15 aprile 2010, il capo della Sezione del lavoro, __________ si è così espresso:

"  (…)

Già nella primavera 2009 e quindi prima della direttiva della SECO del novembre 2009 la Sezione del lavoro si era evidentemente accorta della crisi che stava colpendo molte aziende soprattutto nel settore industriale. Sono stati toccati anche altri settori, ad esempio quello dei viaggi. La Sezione del lavoro si è quindi interrogata su quale fosse la situazione reale nel settore dell'edilizia. In tale settore all'inizio della crisi e cioè fino alla fine del 2008 aveva ricevuto delle indicazioni confortanti da parte della SSIC. Nella primavera 2009 alla ripresa delle normali attività dopo il calo stagionale la Sezione del lavoro ha constatato che diverse aziende del settore avevano inoltrato delle domande di indennità per lavoro ridotto. I dati dell'USTAT e i colloqui con la SSIC ci avevano confermato che effettivamente anche in quel settore vi erano delle difficoltà. Per questo motivo abbiamo ritenuto che anche nell'edilizia il motivo della crisi congiunturale a quel momento fosse dato per cui la Sezione del lavoro ha riconosciuto le indennità per lavoro ridotto a quelle aziende che inoltre facevano valere dei motivi atti a dimostrare la straordinarietà della perdita di lavoro.

Il signor __________, rispondendo al presidente del TCA, precisa che per il periodo successivo i dati statistici e le informazioni della SSIC hanno permesso di stabilire che quel che si temeva in primavera in realtà non si è realizzato e il settore ha tenuto. Per questo motivo l'aspetto congiunturale non è stato ritenuto decisivo per l'esame delle richieste di indennità per lavoro ridotto.

(…)

Invitato dal presidente del TCA a spiegare che cosa è cambiato tra il momento della domanda e quello del prolungo nel caso concreto, il sig. __________ precisa che gli indicatori successivi sottolineavano una sostanziale tenuta del settore edile, peraltro confermata anche da quanto constatato dalla Sezione del lavoro stessa in altri ambiti, ad esempio i lavoratori distaccati sono sempre aumentati.

Rispondendo al presidente del TCA, i rappresentati della Sezione del lavoro sottolineano che la SECO non ha mai formulato nei loro confronti delle critiche per un'interpretazione troppo restrittiva della legge. Semmai è stata la Sezione del lavoro ad auspicare una interpretazione più larga delle direttive.

I rapp. della Sezione del lavoro affermano pure di non avere mai sentito delle critiche circa un'applicazione troppo restrittiva della Legge da parte del TCA.

Il presidente del TCA, con riferimento alla risposta del 2.3.2010 del CdS ad un'interpellanza del 28.11.2009, chiede al sig. __________ di precisare se le 30 richieste accolte nel 2009 sono relative soprattutto alla prima parte dell'anno oppure no. Il sig. __________ risponde che verosimilmente si, quando era stata fornita ai funzionari che si occupano di questo aspetto l'indicazione di cui ha parlato in precedenza proprio per garantire un'applicazione uniforme.

Il presidente del TCA chiede al sig. __________ una sua considerazione sulle critiche che a volte si sentono secondo cui i dati statistici tengono conto solo delle grosse aziende. Il capo della Sezione del lavoro risponde che in realtà nel nostro Cantone vi è una maggioranza di piccole imprese (circa il 90%). Al riguardo il sig. __________ precisa che in Ticino vi sono 395 imprese e che solo 100 fanno parte della SSIC (per essere membri bisogna pagare dei contributi). Quindi i sondaggi vengono effettuati all'interno della Società dove vi sono ditte che impiegano molti dipendenti (ad esempio __________ e __________, che assieme contano circa 1'000 dipendenti).

Il sig. __________ precisa che i dati USTAT raccolgono invece tutti i dati e che gli altri elementi a disposizione della Sezione del lavoro (ad esempio i collocamenti nel settore dell'edilizia) davano indicazioni positive.

I dati attuali (notiziario statistico USTAT del 22 febbraio 2010 relativo al 4° trimestre 2009) confermano ancora maggiormente la situazione positiva.

(…)

Il signor __________ rileva che subito dopo avere emesso un comunicato sostanzialmente positivo sulla situazione dell'edilizia in agosto 2009, la SSIC due settimane dopo ne ha pubblicato un'altro nel quale sottolineava che anche per le grosse imprese vi erano delle difficoltà all'orizzonte.

Egli rileva pure che negli ultimi messi dell'anno sono aumentati i fallimenti nel settore dell'edilizia. (…)" (Doc. XXII)

                                         Dagli atti dell'incarto e da quanto è emerso nel corso dell'udienza occorre dunque concludere, che le statistiche ufficiali e gli altri indicatori utilizzati dall'amministrazione, attestavano che la situazione congiunturale nel settore dell'edilizia in generale, nella seconda metà del 2009, non era considerata grave.

                                         Certamente la motivazione di crisi congiunturale, a quel momento, "non era preponderante vista la buona situazione nel settore specifico" (cfr. Doc. XXII, p. 2).

                                         In questo la situazione per la RI 1 Sagl, al momento della nuova domanda, era diversa rispetto alla prima parte dell'anno, nel quale visti gli indicatori negativi per il settore dell'edilizia in generale e la notevole entità della perdita di lavoro subita dall'azienda in questione, la ditta era stata posta al beneficio delle indennità per lavoro ridotto.

                                         A ragione dunque, secondo questo Tribunale, l'amministrazione ha ritenuto che il riferimento alla crisi economica a livello internazionale non basta, da sola, a riconoscere alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a partire dal 1° agosto 2009.

                                         Infine, l'amministrazione ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto sottolineando che l'allungamento dei tempi di decisione in relazione all'inizio dei lavori è una circostanza usuale nel settore edile.

                                         Effettivamente, secondo la giurisprudenza federale e cantonale (cfr. consid. 2.3 e 2.4) il differimento dei lavori da parte dei committenti fa parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.

                                         La direttiva della SECO del 6 novembre 2009, dopo avere ribadito questo aspetto, ha comunque sottolineato che "se subentra una perdita di lavoro, un crollo della domanda o una recessione economica che oltrepassa il quadro abituale e normale previsto dalla legge, si tratta di circostanze straordinarie che non possono più essere imputate al rischio aziendale abituale" e che "per molte imprese l'attuale crisi economica comporta una serie di difficoltà che oltrepassano il carattere usuale" (cfr. consid. 2.5).

                                         Per le piccole imprese attive nel settore dell'edilizia si pone dunque la questione di sapere se la perdita di lavoro dovuta alla decisione di posticipare determinati lavori già assegnati da parte di clienti per timore degli effetti sulla loro persona o sulla loro famiglia della crisi economica (perdita del posto di lavoro, riduzione dello stipendio o del reddito da indipendente) fa ancora parte oppure no del normale rischio aziendale (a proposito della ricorrente, cfr. consid. 1.5).

                                         In sede di dibattimento al riguardo sono state sviluppate le seguenti considerazioni:

"  (…)

L'avv. __________ conferma che quale terzo motivo l'amministrazione ha esposto l'allungamento dei tempi di decisione da parte di potenziali clienti che fa parte del normale rischio aziendale.

Al riguardo il presidente del TCA rileva che in alcuni suoi scritti il sig. __________ ha sottolineato che la crisi economica generale ha spinto certi clienti per i quali erano anche già stati allestiti dei preventivi a procrastinare i lavori proprio per l'insicurezza intervenuta.

Su questo aspetto il signor __________ rileva che se già in precedenza vi erano dei potenziali clienti che avevano qualche timore ad investire, il problema è esploso a seguito della crisi di __________. A partire da questo momento le persone hanno difficoltà ad investire nel settore dell'edilizia.

Il presidente del TCA chiede al sig. __________ se è possibile tenere conto di questo aspetto (insicurezza del comune cittadino a causa della crisi e quindi rinvio di investimenti nel settore dell'edilizia) nel valutare il concetto di normale rischio aziendale per la ditta.

Il sig. __________ ribadisce di avere da una parte discusso anche con la SECO a suo tempo per permettere un'applicazione il più larga possibile della Legge e d'altra parte che una risposta alla domanda non è possibile fornirla immediatamente sui due piedi. Forse si potrebbe ipotizzare di chiedere delle conferme alle persone che si trovano in questa situazione sui motivi per cui hanno rinunciato ai lavori. (…)" (Doc. XXII)

                                         Secondo questo Tribunale la questione appena evocata può rimanere aperta nella presente fattispecie, visti gli altri validi motivi posti alla base della decisione su opposizione impugnata e ritenuto il fatto che, con lo scioglimento del contratto di lavoro dei due dipendenti, è venuto a mancare lo scopo principale delle indennità per lavoro ridotto che è quello di conservare i posti di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI: "la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro" e Doc. XXII: "Il signor __________ precisa di avere aperto la sua ditta nel 2006, di avere avuto dall'inizio i due dipendenti per i quali è stata inoltrata la richiesta di indennità e di avere avuto negli scorsi anni fino a 8 dipendenti che hanno poi lasciato la ditta per andare a lavorare in altre imprese secondo anche le loro aspettative. Precisa di collaborare con alcune altre piccole imprese con le quali viene diviso il macchinario. Rileva di avere fatto tutto il possibile per mantenere questi collaboratori ma di avere poi dovuto licenziarli. Per fortuna sembra esserci uno spiraglio positivo e così a maggio verranno riassunti".

                                         La Sezione del lavoro è comunque invitata ad approfondire tale questione al momento di esaminare ulteriori domande di lavoro ridotto, in particolare quelle inoltrate da imprese edili di piccole dimensioni.

                                         In conclusione e per i motivi sopra esposti la decisione su opposizione dell'11 settembre 2009 deve così essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2009.77 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.05.2010 38.2009.77 — Swissrulings