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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2008 38.2008.9

29 avril 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,372 mots·~17 min·5

Résumé

Indennità per lavoro ridotto negate.Dilazione delle dec.di delibera di opere e diminuz.delle delibere di opere pubbliche rientrano nel normale rischio aziendale,come purel'accresciuta concorrenza dall'estero.Inoltre la perdita di lavoro è diventata usuale(diversi anni con riduz.lavoro a inizio anno)

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.9   DC/sc

Lugano 29 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2008 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 4 febbraio 2008 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 13 dicembre 2007 la ditta RI 1 ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 1° al 31 marzo 2008, per 5 dipendenti dell'azienda, con la seguente motivazione:

"  In primo luogo per evitare perdite di posti di lavoro.

Dilazione delle decisioni di delibera di opere di probabile acquisizione.

Aumentata concorrenza anche dall'estero.

Diminuzione e rallentamento nelle delibere di opere pubbliche." (Doc. 4)

                               1.2.   Con decisione su opposizione 4 febbraio 2008 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la precedente decisione del 9 gennaio 208 (cfr. Doc. 3) e si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, rilevando in particolare:

"  (...)

Nel caso in esame, l'opponente motiva - in sostanza - la sua richiesta di indennità per lavoro ridotto con il fatto che le decisioni di delibera di opere di probabile acquisizione sono ritardate, che la concorrenza (anche dall'estero) è aumentata e che le delibere di opere pubbliche hanno subito una diminuzione.

La ditta in parola ha essenzialmente addotto le medesime motivazioni già espresse in occasione dei precedenti preannunci di lavoro ridotto riguardanti lo stesso periodo (gennaio-marzo) degli anni scorsi.

Ora, alla luce della menzionata giurisprudenza, ci si trova confrontati a circostanze usuali nel settore edile e la perdita di lavoro in concreto invocata è suscettibile di colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico. D'altra parte, si constata che l'opponente subisce regolarmente, ormai da diversi anni consecutivi, un calo della propria attività nei primi mesi dell'anno, per cui risulta che la perdita di lavoro in concreto invocata è usuale nell'azienda ed è dunque esclusa dall'indennità per lavoro ridotto in quanto non computabile (art. 33 cpv. 1 lett. b LADI). In particolare si constata come, nel caso di specie, trattasi di perdite di lavoro prevedibili, in quanto ricorrenti nei primi mesi di ogni anno e che possono, conseguentemente, essere calcolate in anticipo." (Doc. A)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è in particolare così espressa:

"  (...)

Si chiede sia pertanto annullata la decisione negativa del 9 gennaio 2008 in particolare per l'impostazione di tipo preventivo della nostra domanda e per le argomentazioni seguenti:

-   Punto 2 / Alinea 1

Riteniamo di dover ribadire quanto sancito dall'art. 31 cpv. 1 LADI in quanto il più pertinente alla situazione presente nel nostro ramo di attività, nell'edilizia.

Le perdite di lavoro sono infatti prevalentemente temporanee e servono a conservare i posti di lavoro.

-   Alinea 2 / Alinea 3

    Art. 32 cpv. 1 lett. a LADI e Art. 33 cpv. 1 lett. b LADI:

Una lettura attenta delle argomentazioni inerenti ai sopraccitati articoli di legge esposti nella "Decisione su opposizione", a cui si resiste, porta ad una constatazione se non altro sorprendente.

Non si ravvisa la possibilità di applicare la legge all'edilizia ed in particolare ai settori correlati con l'edilizia, (BAUNEBENGEWERBE).

Non abbiamo mai preso in considerazione l'uso della disoccupazione parziale per "misure di organizzazione aziendale, lavori di pulizia, riparazione, manutenzione ecc.".

Si rileva che solo una diminuzione della cifra d'affari equivalente o superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio precedente può essere elemento ritenuto non rientrante nel normale rischio aziendale.

Questo fatto può intervenire improvvisamente all'interno di un trimestre e non può quindi essere valutato al momento della DOMANDA di indennizzo per lavoro  ridotto ed è proprio qui che si rileva l'intento preventivo della legge stessa (Art. 31 cpv. 1 LADI).

-   Alinea seguenti

    Tutte le esclusioni dal diritto di assicurazione quali principalmente:

    - differimenti di termini voluti dal committente

    - congiuntura molto sfavorevole

    - situazione concorrenziale tesa

    - oscillazioni stagionali

    - cali prevedibili di attività (prevenzione)

    - perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro

    Rendono l'assicurazione praticamente inapplicabile al nostro ramo.

    Punto 3

    Rimarrebbero "in piedi" quindi soltanto:

    1)  Una perdita di lavoro soltanto se imputabile a circostanze straordinarie.

         Manca la PRECISAZIONE del concetto di STRAORDINARIO.

    2)  La sopracitata "norma del 25%" di diminuzione rispetto alla media e quella della "perdita media" durante lo stesso periodo nei due anni precedenti non sono praticabili in quanto rilevabili solo a posteriori e perciò imprevedibili in sede di DOMANDA di indennità di assicurazione.

Pur preso atto delle citazioni di giurisprudenza cantonale e federale rimane un'affermazione indispensabile:

    -    Ci si deve PRECISARE quando ed in quali circostanze esatte si può fare capo (NEL NOSTRO RAMO DI ATTIVITÀ) all'assicurazione per lavoro ridotto. Siamo grati per ESEMPI in merito." (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 10 marzo 2008 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso con le stesse argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr. Doc. III).

                               1.5.   Il 18 marzo 2008 la ricorrente ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  (...)

-   IN BASE alla vostra elencazione degli allegati abbiamo ripreso in esame la nostra documentazione dal dicembre 1999. Abbiamo in particolare preso in considerazione l'incarto 38.2000.00024 del 24 luglio 2000 mediante il quale il Lod. Tribunale Cantonale delle Assicurazioni RESPINGE il ricorso del Segretariato di Stato dell'economia (SECO) che, tramite la sua Direzione del lavoro di Berna, chiedeva di annullare la decisione a noi favorevole del Lod. Ufficio del lavoro di Bellinzona.

-   RITENIAMO questo documento esemplare ed ancora assolutamente valido quanto, nel frattempo, non sono intervenute particolari modifiche di legge e solo secondarie pubblicazioni di giurisprudenza.

-   Dal citato atto giuridico estrapoliamo quindi:

Tutto il documento in questione ribadisce la linea da noi perseguita negli anni e la giustifica in particolare nei punti indicati. (...)"

(Doc. V)

                                         Il 3 aprile 2008 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato quanto espresso nella risposta di causa (cfr Doc. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"  a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro           la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i   loro posti di lavoro."

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

"  a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui      tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                                        lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

                               2.3.   Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:

"  Una perdita di lavoro è computabile se:

  a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

  b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

      ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori        dell'azienda."

                                         Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

"  a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

    interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze  

    rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di  

    lavoro;

  b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è           causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

  c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali           o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima        o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

  d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

  e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di              un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

  f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda            in cui lavora l'assicurato."

                                         Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

                               2.4.   Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Infatti, la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)

                                         In un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:

"  (…)

Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)

                                         Nel campo dell'edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al riguardo che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente, dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.

                                         In una sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"  Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb nicht anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April 2001 C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember 2003 C 8/03, E. 3).

3.

Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung hat.

3.1 Was dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können, weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006 storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von

Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf, Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine anrechenbaren Gründe, sind sie doch

betriebsüblich und können jede andere Firma der Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate, in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der Geschäftstätigkeit zu

verzeichnen pflegt."

                               2.5.   Nell'evenienza concreta la ditta RI 1 ha sostanzialmente addotto, quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto, la dilazione delle decisioni di delibera di opere di probabile acquisizione e la diminuzione e il rallentamento delle delibere di opere pubbliche.

                                         Ora, come giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.2), la costante giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita di lavoro non è computabile (cfr. STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio 2007; STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).

                                         La stessa conclusione si impone pure per la concorrenza accresciuta dall'estero.

                                         Essa riguarda infatti tutte le aziende attive in quel ramo. Ora, secondo la giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003 pag. 195; STCA 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 per uno studio di fisioterapia; STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007 per un'impresa di spazzacamino).

                                         Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine).

                                         Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI.

                                         L'amministrazione ha ancora sottolineato che la ditta RI 1 subisce ormai da diversi anni consecutivi una riduzione del lavoro durante i primi mesi dall'anno (cfr. consid. 1.2).

                                         Nella sentenza citata 38.2000.24 del 24 luglio 2000, citata dalla ricorrente, questa Corte, respingendo un ricorso del SECO, aveva confermato una decisione dell'Ufficio del lavoro, (oggi: Sezione del lavoro Ufficio giuridico) che aveva ritenuto temporanea la perdita di lavoro subita dalla ditta e aveva riconosciuto parzialmente il diritto ad indennità per lavoro ridotto, escludendo quelle dovute a fluttuazioni stagionali dell'impiego.

                                         In quell'occasione, questa Corte aveva rilevato in particolare quanto segue:

"  (...)

Inoltre, nonostante la forte riduzione del personale e la politica dei prezzi al ribasso, la ditta rileva che permane la difficoltà nell’ottenimento di ordinazioni, l’irregolarità delle stesse e l’effetto di concorrenze sconsiderate e aggressive e osserva che nei prossimi quattro mesi il volume d'affari rimane incerto con tendenza alla flessione (cfr. doc. 108 risposte ai punti 10.4-10.6). (...)"

                                         Ora, dopo quella sentenza, sono trascorsi ancora alcuni anni durante i quali da Sezione del lavoro ha ancora riconosciuto il diritto ad indennità per lavoro ridotto (cfr. Doc. 23 per i primi 3 mesi del 2001; Doc. 21 per i primi 3 mesi del 2002; Doc. 17 per i primi 3 mesi del 2003; Doc. 15 per i primi 3 mesi del 2004; Doc. 13 per i primi 3 mesi del 2005; Doc. 9 per i primi 3 mesi del 2006; Doc. 7 per i primi 3 mesi del 2007).

                                         Alla luce di questa evoluzione dal 2000 la Sezione del lavoro ha giustamente concluso che la riduzione del lavoro è ormai divenuta usuale. Anche per questo motivo essa non è computabile (cfr. STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007).

                                         Di conseguenza, non essendo in concreto realizzato un fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto, a ragione, la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, si è opposta al pagamento di queste prestazioni della LADI.

                                         La decisione su opposizione del 4 febbraio 2008 deve comunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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