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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2008 38.2008.5

9 juin 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,145 mots·~56 min·2

Résumé

Assic.con doppia nazionalità che non risiede in CH dal'82,ma in un Paese confinante con la fam.in una casa indip.non diritto di postulare prestazioni in CH.Legame personale e prof.(consulenza finaz.e bancaria a livello inform.)non tale da fare apparire in CH migliori possib.di inserim.professionale

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.5   rs/DC

Lugano 9 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2008 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione 11 dicembre 2007 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’11 dicembre 2007 la Cassa CO 1 ha confermato la precedente decisione del 30 marzo 2007 con cui ha respinto la richiesta di RI 1 del 29 marzo 2007 volta all’ottenimento di indennità di disoccupazione, in quanto, innanzitutto non ci troviamo in presenza di un regolare periodo di contribuzione nei due anni precedenti l’annuncio in disoccupazione.

                                         Inoltre, nel caso dell’assicurato, non sono applicabili le disposizioni del Reg. CEE 1408/71, segnatamente l’art. 71 cpv. 1, riguardanti i frontalieri atipici (cfr. doc. A1, A3, 3).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’assegnazione di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a fare tempo dal 1° gennaio 2004.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, in particolare, addotto di essere cittadino svizzero, attinente di __________, dove ha vissuto e lavorato fino al 1982. Egli ha precisato che dal 1982 al 2003 ha poi lavorato in Svizzera quale “frontaliero alla rovescia” senza necessitare di un permesso di lavoro e che nel settembre 2003, mentre era impiegato presso la __________, il suo rapporto di impiego è stato disdetto, oltre a quello di circa altri 20 collaboratori, per il 31 dicembre 2003 per motivi di riorganizzazione aziendale.

                                         L’assicurato ha rilevato che durante il termine di disdetta si è informato presso l’__________ sulla sua situazione e che gli sarebbe stato spiegato che quale “frontaliere atipico” non gli era possibile iscriversi presso l’ufficio di collocamento e le casse di disoccupazione in Svizzera, ma che doveva inoltrare domanda di indennità di disoccupazione all’__________ poiché residente in __________. Ciò gli sarebbe stato confermato anche dagli addetti dell’Ufficio del personale della __________.

                                         Il ricorrente ha evidenziato di aver conseguentemente iniziato, il 7 gennaio 2004, la pratica di disoccupazione in __________. Non essendo in possesso, quale cittadino svizzero, di un permesso di lavoro, l’hanno, tuttavia, qualificato come “rimpatriato”. Egli ha indicato di essersi opposto a tale qualifica, presentando un ricorso all’Ufficio competente, in relazione al quale non ha mai ricevuto risposta.

                                         L’assicurato ha, poi, specificato di essersi rivolto, nel corso dell’estate 2004, all’__________ di __________, avendo letto sul periodico Gazzetta Svizzera di modifiche circa il trattamento dei falsi frontalieri disoccupati. Il Signor __________ gli avrebbe confermato di non potersi iscrivere alle liste dei disoccupati in Svizzera.

                                         Egli ha, altresì, affermato di avere scritto, nell’ottobre 2004, alla SECO chiedendo di essere trattato quale “frontaliero normale” o come “domiciliato in Svizzera”. La SECO, il 18 novembre 2004, ha risposto di essere informata che i cittadini svizzeri con domicilio in __________ che hanno lavorato in Svizzera come frontalieri hanno problemi riguardo alle prestazioni per la disoccupazione e di aver preso contatto con l’ente corrispondente __________ a __________ per cercare di migliorare la situazione.

                                         L’assicurato ha osservato che dall’inizio del 2004 ha continuato nella ricerca di un nuovo impiego sia in Svizzera che in __________ e che sono dimostrabili più di 60 ricerche.

                                         Inoltre egli ha allegato che, siccome la situazione economica della sua famiglia si stava facendo critica, ha dovuto fare ricorso al suo istituto di previdenza professionale, il quale ha eccezionalmente acconsentito a versargli la rendita anticipatamente.

                                         L’insorgente ha, pure, indicato che nel numero di marzo 2007 della Gazzetta Svizzera è apparso un articolo a proposito di un precedente giudiziario (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007) relativo a un frontaliero atipico che ha visto finalmente riconosciuto il suo diritto all’indennità di disoccupazione svizzera.

                                         Essendosi ancora più convinto che il suo caso fosse simile a quello presentato nell’articolo menzionato, nel mese di marzo 2007 si è recato presso l’URC di __________ e si è iscritto alla disoccupazione, scegliendo la cassa CO 1 e chiedendo le indennità dal 1° gennaio 2004.

                                         L’assicurato ha spiegato, da una parte, di non essersi annunciato prima a causa delle errate informazioni ricevute da parte delle istituzioni da lui interpellate verso la fine del 2003, nell’estate del 2004 e dalla SECO nell’autunno 2004.

                                         Dall’altra, di essere un “falso frontaliere” ai sensi della giurisprudenza della CGCE (sentenza Miethe), poiché mantiene con la sua famiglia stretti legami con la Svizzera.

                                         Egli, in proposito, ha rilevato di avere lavorato soltanto in Svizzera per ditte svizzere, di aver pagato i contributi per oltre 40 anni, i quali non sono stati retrocessi all’__________, e di non avere mai dovuto ricorrere a prestazioni. Inoltre ha aggiunto che con le sue esperienze professionali ha acquisito e utilizzato vaste e dettagliate conoscenze del mondo bancario e finanziario svizzero le quali sono un vantaggio qualora possano essere utilizzate in Svizzera.

                                         Ha sottolineato che dal 1968 al 1982, periodo in cui ha abitato a __________, è stato arbitro di calcio della federazione calcistica e che il suo unico fratello abita a __________, è titolare di una ditta che opera nel settore dell’edilizia e ha una figlia di cui lui e la moglie sono i padrini.

                                         Egli ha altresì menzionato che una delle sue due figlie abita a __________ (al momento dell’inoltro dell’opposizione era domiciliata a __________), che i contatti con la stessa sono molto frequenti e gli permettono la frequentazione dei centri commerciali della fascia di confine.

                                         Il ricorrente ha dichiarato di avere una casella postale a __________, di votare per corrispondenza quale svizzero all’estero, come del resto i suoi familiari e di essere stato affiliato alla cassa malati __________ sino a quando ha lavorato in Svizzera (in seguito non ha più potuto mantenere tale assicurazione a causa delle difficoltà finanziarie), e di aver ricorso a medici con studio in Svizzera, visto anche che __________ dista solo 1,5 km circa dalla frontiera.

                                         Egli ha pure asserito di essere donatore di sangue della sezione di __________, di essere membro, insieme alla sua famiglia, della __________, di essere spettatore della televisione svizzera e ascoltatore della RSI, nonché lettore del periodico Gazzetta Svizzera, di acquistare quasi tutti gli oggetti d’abbigliamento e di calzature in Svizzera, come anche i generi alimentari tipici svizzeri, mantenendo così alcune abitudini alimentari elvetiche.

                                         L’assicurato, riferendosi poi a delle allegazioni espresse dalla Cassa nella decisione su opposizione, in primo luogo, ha contestato il fatto di risiedere in __________ per una scelta di vita avendo la doppia cittadinanza. Egli ha precisato che quando si è trasferito dalla Svizzera all’__________ era soltanto cittadino svizzero e di non essere così “rientrato” in __________. Al contrario egli ha dovuto, come ogni straniero, chiedere alla questura di __________ un permesso di soggiorno, poi rinnovato regolarmente.

                                         In secondo luogo, ha precisato che, benché sia vero che si è diplomato quale Tecnico in processi industriali a __________, l’attività che ha svolto dal 1975 e più marcatamente dall’inizio degli anni ottanta ha quale base le scuole frequentate nella Svizzera __________ (Organizzatore d’ufficio e EDP a __________ e Analista EDP a __________).

                                         Inoltre il fatto di non avere un secondo domicilio in Svizzera non è decisivo visto che il suo caso è simile a quello giudicato dal TCA (38.2005.88), dove è stato indicato che la circostanza di non avere mantenuto un secondo alloggio in Svizzera era giustificato dalla vicinanza del paese __________ con il Ticino.

                                         Infine il ricorrente ha rilevato che, contrariamente a quanto sostiene la Cassa, la sua attività di Business Architect, essendo specialista dell’ambiente bancario e finanziario svizzero, non poteva essere svolta in __________ senza un adeguato periodo di aggiornamento. Deve poi essere considerata la sua età di circa 60 anni e quindi la difficoltà di aggiornarsi e la difficoltà ancora maggiore di reperire un‘occupazione, specialmente in __________ (cfr. doc. I).

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   L’assicurato ha presentato alcune osservazioni con scritto del 26 febbraio 2008 (cfr. doc. V).

                               1.5.   La Cassa si è pronunciata in merito il 10 marzo 2008 (cfr. doc. VII).

                               1.6.   Pendente causa questa Corte ha interpellato la SECO a proposito di uno scritto da lei inviato all’assicurato il 18 novembre 2004, in cui è stato indicato che, a causa dei problemi dei cittadini svizzeri con domicilio in __________ che hanno lavorato in Svizzera come frontalieri in relazione alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha preso contatto con l’ente corrispondente __________ a __________ sperando di migliorare la situazione al più presto.

                                         In particolare il Presidente del TCA ha chiesto alla SECO se, visto il lungo tempo trascorso dal novembre 2004, il problema è stato risolto o meno e se vi sono stati ulteriori sviluppi dopo la risposta del 6 settembre 2006 all’atto parlamentare del Consigliere agli Stati on. __________ del 22 giugno 2006 (cfr. doc. IX).

                                         La SECO ha risposto il 27 marzo 2008 (cfr. doc. XI).

                               1.7.   I doc. IX e XI sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. XII).

                               1.8.   L’8 maggio 2008 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, accompagnato dalla moglie, di __________ e __________ della Cassa CO 1, si è svolto un dibattimento.

                                         In quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XIII), a cui sarà fatto riferimento nei considerandi di diritto.

                               1.9.   Il 14 maggio 2008, l'assicurato in relazione a quanto da lui affermato durante l’udienza dell’8 maggio 2008 e cioè che egli non avrebbe ricevuto prestazioni di disoccupazione da parte dell’ente __________ preposto - ossia l’__________ -, ha trasmesso al TCA uno scritto inviato, nella medesima data, all’__________ di __________, con cui ha chiesto di fornirgli “tutti i possibili dettagli a proposito di eventuali prestazioni(indennità di disoccupazione erogate da __________” a suo favore (cfr. doc. XIV + BIS).

                             1.10.   Il doc. XIV + BIS è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XV).

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr. STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03).

                                         La giurisprudenza del TFA ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U 222/03).

                                         Nel caso di specie nella decisione formale del 30 marzo 2007 e nella decisione su opposizione dell’11 dicembre 2007 la Cassa ha unicamente indicato che veniva respinta la domanda di indennità di disoccupazione interposta nel marzo 2007 (cfr. doc. A1, A3)

                                         Il ricorrente, allorché nel mese di marzo 2007 si è iscritto in disoccupazione ha, però, anche richiesto le indennità a titolo retroattivo dal 1° gennaio 2004 (cfr. doc. 3 punto 2).

                                         La Cassa, precisando di negare all’assicurato il diritto a prestazioni respingendo la domanda di prestazioni del 26 marzo 2007, ha, quindi, inteso negare, non solo le indennità dal marzo 2007, ma pure quelle a titolo retroattivo dal 1° gennaio 2004.

                                         Questa circostanza avrebbe dovuto essere menzionata esplicitamente nei provvedimenti emanati.

                                         Anche tale rapporto giuridico è comunque parte dell'oggetto impugnato.

                                         Visto, poi, che l'assicurato ha inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione dell’11 dicembre 2007 nel suo insieme, postulando di essere posto al beneficio di indennità di disoccupazione a decorrere dal gennaio 2004, l'oggetto della lite coincide con l'oggetto impugnato.

                                         Di conseguenza oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato ha diritto o meno a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2004.

                               2.2.   Il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa (cfr. art. 20 cpv. 1 LADI).

                                         Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana (cfr. art. 20 cpv. 2 LADI).

                                         Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI).

                                         Secondo l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di 6 mesi almeno, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:

                                         a.   il modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;

                                         b.   il doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;

                                         c.   le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;

                                         d.   la copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni dell’assicurato”;

                                         e.   tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il           diritto all’indennità.

                                         Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa:

                                         a.   la copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni dell’assicurato”;

                                         b.   le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;

                                         c.   altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità;

                                         d.   ....

                                         Se necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.

                                         Se l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.

                               2.3.   Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), in merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).

                                         Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.

                                         Nella decisione sopra citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:

"  (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)" (cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)

                                         In una decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.

                                         Di conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il suo diritto si estingue.

                                         La Cassa di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine supplementare.

                                         Se l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato tempestivamente il certificato di controllo.

                                         Esso sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.

                                         Il TFA si è poi riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità (DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30).

                                         Ancora, confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del 18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:

"  (…)

   b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG), vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b). (…)"

(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C 189/01, consid. 2b)

                                         I principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati nella STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04 e nella STFA del 1° dicembre 2005 nella causa B., C 240/04.

                               2.4.   Ai sensi dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

                                         La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

                                         Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

                                         La restituzione di un termine è poi pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6 pag. 27).

                                         In particolare, nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra l'altro, osservato:

"  (…)

   b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio della buona fede.

(…)" (cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C 189/01, consid. 3b)

                                         A mente del TCA la giurisprudenza menzionata mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STCA del 13 aprile 2005 nella causa G., 38.2005.10; anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

                               2.5.   Nell’evenienza concreta l’assicurato ha inoltrato la domanda di indennità di disoccupazione con effetto retroattivo al mese di gennaio 2004 soltanto nel mese di marzo 2007 (cfr. doc. 3).

                                         Risulta, perciò, che l’assicurato non ha fatto valere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione relative al periodo a decorrere dal mese di gennaio 2004 entro il termine perentorio di tre mesi (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).

                                         Il ricorrente motiva il ritardo della propria domanda di prestazioni affermando che, già nel periodo di disdetta verso la fine del 2003, come pure nell’estate e nell’autunno 2004, aveva ricevuto da parte dei rappresentanti sindacali, dell’ufficio del personale della __________ e della SECO l’errata informazione che, risiedendo in __________, doveva annunciarsi per il collocamento unicamente in quel Paese (cfr. doc. I, V).

                                         Prima di verificare se esistono ragioni atte a giustificare il ritardo citato - la Cassa non ha comunque contestato da questo profilo quanto affermato dall’assicurato, pur precisando che le risposte fornitegli all’inizio del 2004 sono antecedenti alle sentenze emanate dal TCA nel 2006 (38.2005.88) e dal TF nel 2007 (C 124/06; cfr. doc. VII) -, occorre esaminare se l’insorgente nel mese di gennaio 2004 era legittimato o meno a introdurre domanda di indennità di disoccupazione in Svizzera.

                                         In effetti se l’assicurato non era legittimato a postulare l’erogazione di prestazioni in Svizzera, la relativa richiesta retroattiva va comunque respinta, a prescindere dalla questione di sapere se il ritardo dell’inoltro della domanda sia scusabile.

                               2.6.   Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

                                          In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera ma bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

                                         Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

                                         Questo Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93) confermata dal TFA il 16 novembre 1993 nella causa V.,C 130/93, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

                                         In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

                                         Contestualmente il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

                                         Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

"  (…) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

                                         In un'altra decisione del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00, l'Alta Corte ha precisato che:

"  (…)

2.- a) Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht nur, wenn die versicherte Person in der Schweiz wohnt (Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG). Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person diese Anspruchsvoraussetzung, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet, was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält, und wenn sie die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu erhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.). Für ausländische Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung gilt keine abweichende Regelung (Art. 12 AVIG e contrario).

   b) Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgeblich (BGE 115 V 449, 125 V 466 Erw. 2a letzter Absatz in fine). Deshalb scheidet eine analogieweise Heranziehung des in Art. 24 Abs. 1 ZGB statuierten Grundsatzes aus, wonach der einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen bestehen bleibt. Die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens und des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist. Andernfalls besteht kein Taggeldanspruch, ohne dass zu prüfen ist, ob im Ausland ein Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB begründet wurde. (…)"

(cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00)

                                         In una decisione C 226/02 del 22 maggio 2003, il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza e ha, in particolare, sottolineato che:

"  (…)

Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).

Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).

Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten, zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen). (…)"

(STFA del 26 maggio 2003 nella causa S., C 226/02)

                               2.7.   Nella presente fattispecie è incontestato che l’assicurato non risiede in Svizzera. In effetti egli dal 1982 abita in __________, dove a __________ è proprietario di una casetta indipendente (cfr. doc. I; XIII).

                                         Pertanto, dal profilo della sola LADI, l’assicurato effettivamente non aveva diritto di iscriversi in disoccupazione in Svizzera.

                                         Si tratta ora di stabilire se la Svizzera deve o meno essere riconosciuta quale Stato competente ad erogare le prestazioni di disoccupazione all’assicurato ai sensi dell’ALC.

                               2.8.   In una sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, il TF ha stabilito che in applicazione del diritto internazionale, e meglio del Reg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE un assicurato può fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera - sempre che soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI - qualora abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale.

                                         L’Alta Corte ha precisato che in una siffatta evenienza il lavoratore va considerato diverso dal “vero” frontaliere di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri “non veri” ai sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri “veri” non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza.

                                         I frontalieri “non veri” dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza.

                                         Il frontaliere "vero" ma atipico - non ha invece un incondizionato diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata demandata alle autorità giudiziarie nazionali.

                                         Nel caso di specie giudicato dalla nostra Massima Istanza l’assicurato è stato ritenuto un frontaliere “vero” ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistevano stretti legami personali e professionali con la Svizzera.

                                         In particolare l’assicurato, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, era socio attivo di associazioni svizzere, era abbonato a giornali svizzeri che riceveva presso un fermo posta in Svizzera, incontrava regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trovava peraltro anche il suo dentista. L’assicurato si era, del resto, trasferito in un paesino in prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera.

                                         Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, aveva effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera __________.

                                         In questa sentenza il Tribunale federale ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

6.3 Per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione, che consistono non soltanto nell'erogazione di somme di denaro, ma anche nell'aiuto alla riqualificazione professionale fornito dagli uffici del lavoro ai lavoratori che si sono messi a loro disposizione, il regolamento n. 1408/71 mira quindi a garantire al lavoratore migrante le prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione. Assume di conseguenza importanza decisiva la questione di sapere in quale Stato la persona interessata dispone delle migliori possibilità di reintegrazione professionale (DTF 132 V 61 consid. 6.4; sentenza della CGCE del 12 giugno 1986 nella causa 1/85, Miethe, Racc. 1986 pag. 1837, punto 16; più in generale sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 24 luglio 2006, I 667/05, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale).

Da questo punto di vista si deve ammettere che l'art. 71 n. 1 lett. a punto ii, stabilendo il principio secondo cui in caso di disoccupazione completa il lavoratore frontaliero (quello "vero") che risponda alla definizione di cui all'art. 1 lett. b del regolamento beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza, presuppone implicitamente che detto lavoratore fruisca in questo Stato delle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione (sentenza Miethe, già citata, punto 17; in questo senso pure la sentenza della CGCE del 15 marzo 2001 nella causa C-444/98, de Laat, Racc. 1998 pag. I-2229, punto 32). Come l'ha ben illustrato l'Avvocato generale Lenz nelle sue conclusioni nella causa Miethe, il sistema messo in piedi si spiega con la considerazione che le persone interessate (i "veri" frontalieri) non hanno normalmente un legame particolare con lo Stato di occupazione. Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi. È pertanto nello Stato di residenza che devono più opportunamente essere adottate le misure di accompagnamento essenziali quali il servizio di collocamento (conclusioni nella causa Miethe, Racc. 1986 pag. 1842).

7.

7.1 Con la sua giurisprudenza, di cui anche il Tribunale federale deve tenere conto (art. 16 cpv. 2 ALC), la CGCE ha tuttavia attenuato il principio per cui il "vero" frontaliero in disoccupazione completa debba sempre rigorosamente essere rinviato al mercato del lavoro dello Stato di residenza (art. 71 n. 1 lett. a punto ii del regolamento n. 1408/71). Ha infatti stabilito che lo scopo perseguito dall'art. 71 n. 1 lett. a punto ii del regolamento n. 1408/71 non può essere raggiunto qualora il lavoratore in disoccupazione completa, pur rispondendo alla definizione dettata dall'art. 1 lett. b dello stesso regolamento, abbia eccezionalmente conservato nello Stato dell'ultima occupazione legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, ha precisato la Corte di giustizia, tale lavoratore dev'essere considerato "diverso dal lavoratore frontaliero" ai sensi dell'art. 71 e rientrare conseguentemente nella sfera di applicazione del n. 1 lett. b di detto articolo. Tuttavia, hanno concluso i giudici lussemburghesi, spetta esclusivamente al giudice nazionale stabilire se il lavoratore che risieda in uno Stato diverso dallo Stato d'occupazione abbia conservato le migliori possibilità di reinserimento professionale e debba, di conseguenza, rientrare nel campo applicativo dell'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71 (sentenza Miethe, citata, punti 18 e 19). Il lavoratore interessato non dispone così in questo caso di un diritto di scelta incondizionato, la decisione essendo demandata alle autorità competenti dello Stato di occupazione (Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 980; Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen, pag. 37 nota 23; della stessa autrice inoltre: Die soziale Sicherheit der Arbeitslosen in der Verordnung [EWG] Nr. 1408/71 und in den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten, tesi Zurigo 2000, pag. 85 [in seguito: Usinger-Egger, tesi]; Ueli Kieser, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die Arbeitslosenversicherung, in: AJP/PJA 2003, pag. 283 segg., pag. 290, nota 97; in favore di un diritto di scelta si esprimono invece Eichenhofer, in: Fuchs, op. cit., no. 3 all'art. 71 del regolamento n. 1408/71, e Frans Pennings, Introduction to European Social Security Law, 4a ed., Anversa/Oxford/New York 2003, pag. 228, 230 e 235).

7.2 Questa giurisprudenza è stata resa nell'ambito di una procedura di decisione pregiudiziale. La CGCE doveva pronunciarsi in merito ad alcune domande d'interpretazione dell'art. 71 n. 1 del regolamento n. 1408/71 sottopostele dal Bundessozialgericht tedesco in relazione alla situazione di un cittadino tedesco (Horst Miethe) che aveva sempre lavorato e vissuto in Germania. Quest'ultimo pur continuando a lavorare come rappresentante di commercio per una ditta tedesca ad Aquisgrana, si era trasferito, insieme alla moglie, in Belgio per permettere ai loro figli, che frequentavano un collegio belga, di tornare a casa ogni sera. Miethe, oltre a essere rimasto iscritto nei registri di polizia tedeschi, aveva conservato in Germania, presso la suocera, un ufficio e una possibilità di pernottamento. Perso il lavoro, si era messo a disposizione dell'ufficio di collocamento tedesco, chiedendo l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione, che le autorità tedesche tuttavia gli rifiutarono per la sua posizione di frontaliere e per il fatto che, in quanto tale, doveva rivolgersi alle competenti istituzioni belghe. Donde la vertenza giudiziaria e la susseguente domanda pregiudiziale alla CGCE (cfr. sentenza citata, punti 3 segg., e conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, Racc. 1986 pag. 1838 segg.; cfr. pure la menzionata Circolare del seco C-AD-LCP, B54).

7.3 La giurisprudenza Miethe ha ispirato la formulazione della prima nota a piè di pagina alla cifra 1, sezione A, Allegato II ALC secondo cui "i lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro nello Stato della loro residenza o, se vi hanno conservato legami personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro. Essi realizzano i propri diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a disposizione del mercato del lavoro" (cfr. pure FF 1999 p. 5281).

8.

Il Segretariato ricorrente osserva che H.________, avendo percepito le indennità di disoccupazione in Italia e avendo pendente con le stesse autorità una vertenza circa l'estensione del sostegno ottenibile (trattamento speciale previsto per i frontalieri a norma della legge interna italiana anziché indennità ordinarie), avrebbe di per sé esplicitamente riconosciuto di considerarsi quale "vero" frontaliero e di poter unicamente fare valere il diritto alle indennità dello Stato di residenza. Il seco fa inoltre notare che, mentre nel caso Miethe quest'ultimo presentava un legame molto stretto con lo Stato di occupazione - avrebbe così continuato a possedere una tessera per venditori ambulanti valevole soltanto in Germania - a fronte di una possibilità di reinserimento professionale in Belgio molto limitata, il resistente, oltre a non disporre di un secondo appartamento in Svizzera, qui non godrebbe delle migliori opportunità professionali, le stesse essendo uguali, se non addirittura migliori, nello Stato di residenza, ossia in Italia. A mente del seco, l'annuncio alla disoccupazione svizzera non sarebbe stato motivato dalle migliori opportunità di reinserimento nel nostro Paese, ma bensì semplicemente dal fatto che qui avrebbe potuto beneficiare di più consistenti indennità di disoccupazione. Per il resto sostiene che la CGCE avrebbe imposto di applicare la sentenza Miethe in modo restrittivo e di negare ai veri lavoratori frontalieri un diritto di scelta. Di conseguenza un'applicazione analogica di tale prassi al caso di specie, come ha per contro ritenuto l'istanza precedente, non si giustificherebbe.

9.

Giustamente la parte resistente ricorda che il fatto di essersi rivolta alle autorità italiane e di avere chiesto in Italia il versamento delle indennità di disoccupazione non è certamente da ascrivere a una sua libera scelta, bensì è da ricondurre alle erronee, o quantomeno incomplete, indicazioni fornite dagli organi di esecuzione della LADI, che non gli avrebbero accennato all'eventualità - più che teorica, considerata la sua situazione - di fare capo all'assicurazione svizzera. Questi ultimi lo avrebbero chiaramente indirizzato all'INPS. Non avendo motivo per dubitare della competenza e della pertinenza delle informazioni ricevute, egli si sarebbe semplicemente limitato a seguire le istruzioni e a fare pieno affidamento nelle indicazioni delle autorità elvetiche. Questa osservazione merita piena tutela. L'istruttoria cantonale ha infatti appurato la circostanza raccogliendo in particolare le testimonianze del caposede URC, O.________, e di C.________ che non lasciano spazio ad altra interpretazione se non a quella cui è giunta la Corte cantonale. Su tale questione non mette pertanto più conto di tornare, tanto più che il seco nemmeno contesta - giustamente - l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali. La richiesta (iniziale) di prestazioni italiane di disoccupazione è pertanto spiegabile alla luce di queste indicazioni. Va da sé che in ogni caso, qualora si dovesse concludere per un obbligo di prestazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera, le prestazioni già ricevute dalle autorità italiane non potranno essere cumulate (art. 12 del regolamento n. 1408/71).

10.

Fatta questa premessa, resta da esaminare se H.________ poteva essere considerato come un ("vero", anche se atipico) frontaliere nel senso della giurisprudenza Miethe.

10.1 La già citata Circolare del seco C-AD-LCP osserva a tal proposito che per essere considerato un lavoratore ai sensi della giurisprudenza Miethe, la persona interessata deve conservare, cumulativamente, legami personali e professionali stretti nello Stato d'impiego (cifra marg. B55). Indizi a sostegno dell'esistenza di simili legami personali sono ad esempio la presenza di un secondo domicilio nello Stato d'impiego e la partecipazione alla vita sociale in tale Stato (membro di un'associazione sportiva, culturale o professionale, ecc. [cifra marg. B56]). A sostegno di stretti legami professionali la circolare menziona per contro, sempre a titolo di esempio, la circostanza che l'ultima professione appresa può essere esercitata soprattutto nello Stato dell'ultimo impiego (diploma nazionale), che la persona interessata dispone di un secondo domicilio in tale Stato, in modo da non dovere rientrare regolarmente, almeno una volta a settimana, al suo domicilio ufficiale, come pure il fatto che essa vi lavora già da svariati anni (cifra marg. B57; sulla portata, non vincolante per il giudice delle assicurazioni sociali, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 125 consid. 4.4, 203 consid. 5.1.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 232 consid. 2.1 e sentenze ivi citate).

10.2 Quanto all'esistenza degli stretti legami personali con lo Stato d'impiego, il seco giustamente non sembra contestarla. Ci si limita pertanto ad osservare che il resistente - celibe e senza figli, i cui parenti più prossimi sono una sorella che vive in Gran Bretagna e una zia che abita nel Cantone X.________ - , benché disponga di conoscenze scritte e orali di italiano molto buone, è di madre lingua tedesca. Egli è socio attivo e impegnato di due associazioni svizzere per la tutela degli animali, è abbonato a giornali e riviste svizzere, che riceve presso un fermo posta ad A.________ (TI), e incontra regolarmente suoi ex colleghi a L.________ (TI) e suoi amici a Z.________ (CH), dove si trova peraltro anche il suo dentista. A ciò si aggiunge che la decisione di trasferirsi a I.________ (un paesino italiano di 871 abitanti in prossimità [ca 7km] della frontiera svizzera, alla cui vita comunale l'interessato non sembrerebbe partecipare) dopo avere trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera - e apparentemente fino al 1999 nella Svizzera tedesca -, appare influenzata da contingenze esterne, non proprio totalmente frutto di una sua libera scelta. Emerge infatti dalle dichiarazioni rese da H.________ in sede procedurale che, presso la sua precedente abitazione ticinese, egli sarebbe stato ultimamente oggetto di atti vandalici e intimidatori (rottura dei vetri e taglio delle gomme dell'autovettura) da parte di sconosciuti contro i quali avrebbe anche sporto denuncia. Atti, che l'interessato ricondurrebbe al fatto che, con il suo intervento, avrebbe convinto il suo precedente locatore a sfrattare due vicini tossicodipendenti che lo turbavano nel riposo notturno e nel suo bisogno di tranquillità, e che il mantenimento della residenza in Ticino non avrebbe probabilmente favorito a fare cessare. Da ultimo ma non per ultimo, non va dimenticato che se il mantenimento di stretti legami personali con il luogo d'impiego era comunque stato riconosciuto nella vertenza Miethe (cfr. soprattutto conclusioni dell'Avvocato generale, Racc. 1986 pag. 1840), nonostante l'interessato avesse trasferito la residenza in altro luogo (Belgio) per importanti motivi familiari (per vivere tutti sotto lo stesso tetto), ben difficilmente questo legame potrebbe ora essere negato nella presente fattispecie.

10.3 Contrariamente a quanto sostiene il Segretariato ricorrente, il giudizio cantonale non è censurabile nella misura in cui ha pure ritenuto soddisfatta la seconda condizione, vale a dire quella dell'esistenza di stretti legami professionali con la Svizzera.

10.3.1 Eccezion fatta per il breve, e ormai lontano, periodo dal 1966 al 1969 - quando peraltro la situazione congiunturale e del mercato del lavoro nella vicina Penisola non era necessariamente paragonabile a quella attuale -, H.________ ha infatti effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca. Orbene, sostenere, come fa ora il seco, che un suo reinserimento in qualità di agente bancario risulterebbe più facile a Como o a Milano che non in Svizzera appare quantomeno opinabile. Da un lato, l'affermazione astrae dalle peculiarità personali e culturali dell'interessato, poc'anzi esposte, dall'altro sembra ignorare che l'attività da lui svolta, da ultimo in qualità di "responsabile reparto lettere di credito e garanzie", non può prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro legislativo nazionali. Anche e soprattutto in ragione dello specifico quadro istituzionale e regolamentare che disciplina in dettaglio l'attività bancaria in esame, ben difficilmente l'interessato, ormai sessantenne e già difficilmente collocabile in Svizzera, come dimostrano le finora infruttuose ricerche di lavoro, avrebbe uguali se non addirittura migliori opportunità di reinserimento professionale nella vicina Lombardia. A ciò si aggiungono le difficoltà, per non dire l'impossibilità, di reintegrazione professionale in Italia legate all'età che rendono ancora più improbabile l'opportunità di reperire una nuova occupazione in un Paese in cui l'età pensionabile si situa intorno ai 59 anni (in linea con la media europea; cfr. www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed500/21450b01.htm pag. 63).

Né si potrebbe propriamente sostenere che i legami professionali di H.________ con la Svizzera sarebbero meno importanti di quelli che poteva fare valere Horst Miethe con la Germania nella nota vertenza in qualità di rappresentante (itinerante) di commercio; non fosse altro per la mancanza di un vero vincolo di ubicazione per quest'ultima attività. Quanto al fatto che la tessera professionale, di cui sarebbe stato in possesso Horst Miethe anche dopo la sua iscrizione alla disoccupazione, avrebbe avuto validità solo in Germania, la circostanza, oltre a porre qualche legittima perplessità dal profilo dell'eventuale compatibilità con il diritto comunitario, non risulta comunque in questi termini né dalla sentenza della CGCE né dalle conclusioni dell'Avvocato generale.

10.3.2 Né è atto infirmare questa convinzione il fatto che H.________ non disporrebbe di un secondo alloggio o addirittura, secondo la formulazione della citata Circolare del seco (cifra marg. B57), di un secondo domicilio ("Zweitwohnsitz"; "second domicile") in Svizzera, come sarebbe invece stato il caso del signor Miethe nella nota vertenza. Contrariamente a quanto sembra sottintendere il seco, in nessun modo la CGCE (o l'Avvocato generale nelle sue conclusioni, sostanzialmente seguite dalla Corte) ha infatti dichiarato necessaria questa condizione (e tanto meno quella di un secondo domicilio, visto e considerato che il signor Miethe disponeva di una semplice possibilità di pernottamento presso la suocera) per potere ammettere l'esistenza di stretti legami (personali e) professionali con lo Stato d'ultimo impiego. Né, a ben vedere, la Corte di giustizia si è in realtà concretamente pronunciata sulla situazione specifica di Horst Miethe, avendo essa piuttosto demandato al giudice nazionale il compito di stabilire se il singolo lavoratore avesse conservato nello Stato membro dell'ultima occupazione legami personali e professionali tali da ivi disporre delle migliori possibilità di reinserimento professionale (conformemente alla procedura di rinvio procedurale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE la Corte di giustizia si limita infatti a rispondere alle questioni d'interpretazione del diritto comunitario che le vengono sottoposte dai giudici nazionali, mentre questi ultimi rimangono i soli competenti a statuire sul merito tenendo conto delle circostanze di fatto e di diritto delle vertenze in esame [DTF 130 II 120 consid. 6.1 con riferimenti]).

Per il resto, va comunque osservato, in via abbondanziale, che anche la Circolare del seco considera questo aspetto (la presenza di un "secondo domicilio" nel luogo di lavoro) unicamente come uno tra i possibili indizi per ammettere il necessario legame con lo Stato d'impiego. Ciò che non esclude pertanto l'applicazione della giurisprudenza Miethe nel caso di specie.

10.3.3 Anche un esame comparativo conferma la tesi qui sostenuta dell'esistenza del necessario legame professionale con lo Stato d'ultimo impiego. È infatti utile rilevare che la giurisprudenza Miethe viene regolarmente applicata in altri Paesi europei, ad esempio nei confronti dei cittadini germanici e belgi residenti nelle zone di frontiera dei Paesi Bassi, che lì si trasferiscono per potere beneficiare delle condizioni più favorevoli di acquisto di un'abitazione, e dove le stesse persone, una volta cadute in disoccupazione, vengono indirizzate all'assicurazione di disoccupazione dello Stato d'ultimo impiego (cfr. Pennings, op. cit., pag. 235 seg.).

10.3.4 A ciò si aggiunge che il sistema introdotto dalla CGCE a correzione della norma generale di cui all'art. 71 n. 1 lett. a punto ii del regolamento n. 1408/71 e allo scopo di tenere conto, per ragioni di equità, delle situazioni concrete che possono venirsi a creare e per le quali l'applicazione della norma generale darebbe luogo a delle indesiderate distorsioni, rendendo segnatamente più difficile le reintegrazione professionale (conclusioni dell'Avvocato generale Lenz nella causa Miethe, Racc. 1986 pag. 1843), oltre a già trovare applicazione altrove, si giustifica anche alla luce del fatto che, operando diversamente, uno Stato verrebbe altrimenti chiamato a erogare le prestazioni in favore di lavoratori per rapporto ai quali è per contro stato privato dei relativi contributi di disoccupazione (Pennings, op. cit., pag. 236; in questo senso pure Usinger-Egger, tesi, pag. 94; cfr. pure le conclusioni dell'Avvocato generale Lenz nella causa Miethe, Racc. 1986 pag. 1844). Ora, è vero che il Protocollo addizionale all'Allegato II ALC concernente l'assicurazione contro la disoccupazione, alla cifra 2 e 3, stabilisce che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'ALC, la retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, quale è disciplinata negli accordi bilaterali rispettivi (in casu cfr. l'Accordo italo-svizzero sulla compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri; RS 0.837.945.4), continua a essere applicata. Se nondimeno ci si limita ad applicare la menzionata disposizione convenzionale - peraltro di natura provvisoria e transitoria - unicamente ai "veri" e tipici lavoratori frontalieri, cosa che il suo tenore letterale e la sua ratio consentono senz'altro di fare, ecco che (anche) la considerazione di fondo legata alla necessità di correggere le suindicate distorsioni mantiene la sua integrale validità nel presente contesto.

10.3.5 Per rispondere quindi alle ulteriori allegazioni ricorsuali, se è pur vero che la giurisprudenza Miethe non conferisce alle persone interessate un incondizionato diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata demandata alle autorità giudiziarie nazionali, d'altra parte non si può nemmeno propriamente affermare, come sostiene invece il seco, che la CGCE avrebbe invitato a un'applicazione restrittiva di tale prassi. L'analisi della sentenza e delle conclusioni dell'Avvocato generale come pure l'esame comparativo attestato dall'esempio olandese (consid. 10.3.3) non corroborano questa tesi. Al contrario, non manca chi, in dottrina, non esita a fare notare come la Corte di giustizia avrebbe sottovalutato la portata della sua giurisprudenza (Pennings, op. cit., pag. 235: "The Court may have understimated the number of situations in which the Miethe rule can apply"). A ciò si aggiunge che il nuovo regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30 aprile 2004), che dovrebbe sostituire e semplificare il regolamento n. 1408/71, anche se per la Svizzera non è ancora stato dichiarato vincolante, oltre a recepire la giurisprudenza Miethe, prevede, al suo art. 65 n. 2, addirittura un diritto di opzione in favore dei lavoratori frontalieri (cfr. pure Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen, pag. 37, nota 23 in fine).

10.3.6 Infine, contrariamente a quanto lascia intendere la Circolare C-AD-LCP, la giurisprudenza Miethe nemmeno esige che i contatti debbano essere molto più stretti con lo Stato d'ultimo impiego - anche se nel caso di specie risultano effettivamente esserli - che non con lo Stato di residenza. La CGCE si è infatti, ma pur sempre, limitata a richiedere l'esistenza di legami con lo Stato d'impiego tali da fare qui apparire le migliori possibilità di reinserimento professionale. Sono pertanto queste ultime che devono risultare maggiori nello Stato d'ultimo impiego (in questo senso pure Edgar Imhof, FZA/EFTA-Übereinkommen und soziale Sicherheit, Ein Überblick unter Berücksichtigung der bis Juni 2006 ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung zum materiellen Koordinationsrecht, in: Jusletter del 23 ottobre 2006, cifra marg. 43 e nota 122). Ciò che, per quanto detto, si realizza senz'altro nel caso di specie.

10.4 Visto quanto precede, si deve concludere che H.________ poteva, come hanno ritenuto i primi giudici, essere considerato un ("vero", anche se atipico) frontaliere nel senso della giurisprudenza Miethe e avrebbe potuto per principio, contrariamente alle indicazioni fornitegli dagli organi competenti, rivolgersi all'assicurazione disoccupazione svizzera a partire dal 1° marzo 2004. In tali condizioni, la pronuncia cantonale merita di essere confermata, la causa essendo rinviata all'amministrazione affinché verifichi l'adempimento degli ulteriori presupposti necessari per il diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         Riguardo al nuovo Reg. 883/2004, menzionato al consid. 10.3.5. della sentenza appena esposta e prevedente all'art. 65 N° 2 un diritto di opzione per i lavoratori frontalieri, va segnalato che lo stesso, in vigore dal maggio 2004, sarà applicabile nei Paesi UE a partire dalla data dell’entrata in vigore del relativo Regolamento di applicazione, probabilmente alla fine del 2008.

                                         Per quel che attiene, invece, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi AELS e della Groenlandia resteranno in vigore, perlomeno provvisoriamente, i Reg. 1408/71 e 574/72 (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le règlement CE 883/04 et son règlement d’application - quels avantages pour les assurés?”, in CGRSS n° 40-2008 pag. 43 segg. (46, 54)).

                               2.9.   Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito all’evenienza concreta, in primo luogo ribadisce che la possibilità di considerare un assicurato quale “vero frontaliere atipico”, nel caso in cui abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale, e dunque di fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera è in ogni caso di carattere eccezionale (su questo tema, cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1270-2006 del 15 aprile 2008) rispetto alla norma generale secondo cui i lavoratore frontaliero (quello “vero”) che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede (cfr. art. 71 n. 1 lett. a punto ii Reg. 1408/71)

                                         In secondo luogo, il TCA rileva che la presente fattispecie si differenzia su diversi punti dal caso menzionato trattato nel 2006 (cfr. consid. 2.8).

                                         In effetti, per quanto concerne i legami personali in Svizzera, a prescindere dalla circostanza che le allegazioni dell’assicurato non sono state minimamente comprovate, anche ammettendo che lo stesso

                                         - ha vissuto in Svizzera __________ a __________ dal 1968 al 1982;

                                         ha acquisito la nazionalità svizzera (naturalizzato) negli anni in cui ha vissuto a __________ e che tutta la sua famiglia (moglie e due figlie) ha anche la cittadinanza svizzera;

                                         è stato arbitro di calcio della federazione di calcio nel periodo in cui era a __________:

                                         ha un solo fratello che abita __________, coniugato e con una figlia di cui lui e la moglie sono i padrini;

                                         ha una figlia che attualmente vive a __________ e i cui contatti con la medesima sono molto frequenti;

                                         - frequenta i centri commerciali per acquistare cibi tipici svizzeri;

                                         acquista quasi tutti i capi di abbigliamento e le calzature in Svizzera;

                                         ha una casella postale a __________ (non è dato sapere da quando);

                                         in occasioni di votazioni svizzere vota, unitamente alla sua famiglia, per corrispondenza;

                                         fino a che ha lavorato in __________ - 2003 - è stato affiliato con la famiglia alla cassa malati __________;

                                         - è stato ed è donatore di sangue a __________;

                                         è con la sua famiglia membro e socio della __________;

                                         segue i programmi radiotelevisivi svizzeri e legge la Gazzetta svizzera (cfr. doc. I),

                                         decisive, ai fini della presente vertenza, risultano piuttosto le seguenti circostanze:

                                         l’assicurato è nato in __________, quale __________, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e l’Istituto __________ di __________ (“Tecnico in processi industriali) fino all’età di sedici anni;

                                         quando nel 1982 ha iniziato a lavorare in __________, si è trasferito da __________ all’__________, dove risiede con la famiglia ininterrottamente dal 1982. Allorché è andato ad abitare in __________ nel 1982 era già sposato con la sua attuale moglie di origine __________ ed erano nate le due figlie;

                                         - egli ha ripreso la cittadinanza __________;

                                         a __________, paese di 4'216 abitanti (cfr. www.wikipedia.org), è proprietario di una casetta indipendente dove vive con la moglie e una figlia. L’altra figlia, fino perlomeno al marzo 2007, viveva con i genitori a __________. Solo in seguito si è trasferita a __________ e poi a __________.

                                         anche la madre dell’assicurato vive in __________ nella __________ e nei periodi invernali soggiorna presso il figlio;

                                         le due figlie studiano all’università in __________ (cfr. doc. I, A5, XIII, 3).

                                         Da quanto appena descritto emerge con evidenza che il legame personale con la Svizzera si è comunque affievolito da quando l’assicurato, nel 1982, si è trasferito in __________.

                                         Pur vivendo nella fascia di confine, non ha coltivato molti rapporti con la Svizzera. In effetti egli, ad esclusione del fratello e della famiglia di questi a __________, non ha addotto di frequentare amici e conoscenti in Svizzera, né di svolgere particolari attività sociali, a parte la generosa e ammirevole donazione di sangue a __________.

                                         Per quel che attiene invece al legame professionale in Svizzera, è vero che RI 1 ha sempre lavorato in Svizzera dove ha pure frequentato per quattro anni due scuole a __________ e __________, diventando nel 1980 analista EDP e organizzatore d’ufficio (cfr. doc. XIII; A5).

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che, come chiaramente emerso in occasione dell’udienza dell’8 maggio 2008 davanti al Presidente del TCA, l’attività dal medesimo svolta presso la __________ dal 1990 al 2003, seppure con qualche modifica nelle qualifiche, consisteva in consulenza finanziaria e bancaria a istituti sia svizzeri che internazionali a livello informatico e procedurale. L’assicurato ha precisato che “ero la persona che stava a colloquiare con gli utenti, loro mi dovevano spiegare le loro esigenze e io dovevo tradurle in parole informatiche al servizio che realizzava programmi o procedure o che dovevano mettere mano alla logistica” (doc. XIII).

                                         In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che la professione del ricorrente, differentemente dall’attività di “responsabile reparto lettere di credito e garanzie” svolta dall’assicurato di cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1. (cfr. consid. 2.8.), non è prevalentemente legata al territorio di uno Stato, ma può essere effettuata ovunque, non essendo vincolata alle conoscenze degli usi commerciali e del quadro legislativo nazionali. Ciò è dimostrato dal fatto che RI 1, per la __________, ha lavorato spesso per alcuni mesi all’estero, in __________, __________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. XIII).

                                         Il solo fattore età avanzata - l’assicurato, nato il 15 novembre 1944, al momento del licenziamento alla fine del 2003 aveva 59 anni e quando è stata emanata la decisione su opposizione 63 anni - non è di per sé sufficiente per concludere che esistono migliori opportunità di reperire una nuova occupazione in Svizzera.

                                         In effetti un assicurato sessantenne a causa dell’età è difficilmente collocabile anche in Svizzera. In sede di udienza dell’8 maggio 2008 è, del resto, emerso che in un anno l’Ufficio regionale di collocamento di __________ gli ha sottoposto solamente una proposta di impiego (cfr. doc. XIII).

                                         E’, poi, utile sottolineare che l’assicurato di cui alla sentenza emessa dal TF C 124/06 (cfr. consid. 2.8.), a differenza di RI 1, era celibe, senza figli e si era trasferito in __________ unicamente nel 2001 - tre anni prima della disoccupazione - per motivi legati alla difficoltà di restare in __________ dove, presso la sua precedente abitazione ticinese, aveva subito atti vandalici e intimidatori da parte di sconosciuti contro i quali avrebbe anche sporto denuncia (cfr. C 124/06 consid. 10.2).

                                         Il trasferimento di RI 1 da __________ all’__________ nel lontano 1982 non risulta, invece, essere stato influenzato da contingenze esterne. Egli ha piuttosto indicato che a quell’epoca la sua figlia primogenita doveva iniziare la scuola elementare e che a __________ vi era un problema di lingua (cfr. doc. XIII).

                                         Quest’ultimo elemento denota un legame piuttosto debole con la Svizzera. L’assicurato ha, infatti, dato prevalenza all’aspetto della lingua e della cultura del Paese di origine suo e della moglie, ossia l’__________, rispetto al plurilinguismo svizzero e alla completa integrazione in Svizzera. Tra l'altro egli si è trasferito da __________ all'__________ anziché venire ad abitare in __________, Cantone di lingua __________.

                             2.10.   Alla luce delle considerazioni appena esposte, tutto ben considerato, occorre concludere che RI 1 non ha mantenuto con la Svizzera legami tali da fare apparire in questo Stato le migliori possibilità di reinserimento professionale.

                                         Egli non va, dunque, considerato quale frontaliere “vero” anche se atipico e di conseguenza non avrebbe potuto rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera a partire dal 1° gennaio 2004.

                                         La decisione su opposizione dell’11 dicembre 2007 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

                             2.11.   A titolo abbondanziale va, in ogni caso, sottolineato che la situazione problematica di quegli assicurati svizzeri che, essendo domiciliati in __________ e avendo lavorato in Svizzera, non possono beneficiare delle indennità speciali per frontalieri a norma della legge interna __________, né eccezionalmente delle indennità di disoccupazione in Svizzera, nel caso in cui non adempiano i requisiti dei “frontalieri atipici” (cfr. consid. 2.8.: STF C124/06 del 25 gennaio 2007) e i cui contributi versati in Svizzera non vengono retrocessi all’__________ è nota e richiede un'adeguata soluzione.

                                         Al riguardo giova rilevare che il Consigliere agli Stati on. __________, il 22 giugno 2006, ha depositato un’interpellanza intitolata “Assicurazione disoccupazione. Discriminazione dei frontalieri svizzeri in __________”, del seguente tenore:

"  Da diversi anni, i frontalieri disoccupati di nazionalità svizzera domiciliati in __________ sono vittime di una discriminazione che perdura nonostante l'introduzione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, nel quale viene stabilito il principio della parità di trattamento.

In effetti, i frontalieri svizzeri che risiedono in __________ versano i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera. Secondo gli accordi bilaterali, lo Stato competente per il versamento delle indennità di disoccupazione ai frontalieri è lo Stato ove questi ultimi risiedono. Nella fattispecie si tratta dunque dell'__________, ove però i frontalieri disoccupati di nazionalità elvetica beneficiano di condizioni meno vantaggiose rispetto ai frontalieri __________ nella stessa situazione, il che equivale a una disparità di trattamento contraria all'accordo sulla libera circolazione delle persone. Inoltre, in virtù dell'accordo tra la Svizzera e l'__________ sulla compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri, la Svizzera corrisponde all'__________, sotto forma di somma globale, l'ammontare dei contributi versati dai soli frontalieri di nazionalità __________. I frontalieri svizzeri si trovano quindi nella situazione paradossale di versare i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera senza poter beneficiare delle prestazioni svizzere e di essere discriminati nel Paese che dovrebbe fornire loro le prestazioni. Rivolgo dunque al Consiglio federale le seguenti domande:

-   Il Consiglio federale conferma la situazione sopra descritta?

-   In caso di risposta affermativa, quali provvedimenti ha adottato finora e con quali risultati?

-   È pronto a discutere della questione in sede diplomatica con il governo __________?

-   Sarebbe pronto, se del caso, a sollevare la questione presso gli organi competenti dell'UE?" (cfr. www.parlement.ch: Interpellanza 06.3353)

                                         Il Consiglio federale, il 6 settembre 2006, ha così risposto:

"  La situazione descritta dall'autore dell'interpellanza corrisponde alla realtà. In effetti i lavoratori svizzeri che risiedono in __________ e lavorano in Svizzera non beneficiano, al momento in cui si ritrovano disoccupati, dello stesso trattamento riservato ai lavoratori __________ nella stessa situazione: il regime speciale di disoccupazione __________ non si applica a tali cittadini. Questo stato di fatto costituisce a nostro parere una discriminazione dei lavoratori svizzeri: la parità di trattamento è infatti un principio fondamentale della libera circolazione delle persone, soprattutto in materia di diritti alle prestazioni sociali.

Il SECO e il Ministero __________ del lavoro nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale hanno intrattenuto contatti bilaterali per il tramite dell'ambasciata svizzera a __________. L'ambasciata è inoltre intervenuta in varie occasioni indirizzando note diplomatiche al Ministero __________ degli affari esteri e al Ministero del lavoro. Finora non sono ancora stati conseguiti risultati convincenti: l'__________ subordina infatti il diritto alle indennità speciali alla retrocessione dei contributi versati all'assicurazione contro la disoccupazione. Conformemente all'accordo in materia d'assicurazione-disoccupazione tra la Svizzera e l'__________ (ancora applicabile fino al 31 maggio 2009 secondo il punto 3 del protocollo all'allegato II all'accordo sulla libera circolazione delle persone), la retrocessione dei contributi da parte della Svizzera vale soltanto per i frontalieri __________. I cittadini svizzeri che risiedono in __________ non sono inclusi.

Questa situazione è stata segnalata due volte nel quadro del comitato misto previsto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone: la prima volta nel mese di luglio 2005, la seconda nel mese di luglio 2006. In occasione della riunione del 2005, è stata privilegiata la via dei contatti bilaterali. Nell'ambito dell'incontro del 2006, si è convenuto che la Svizzera avrebbe presentato alla Commissione europea una nota che indicasse la sua posizione in merito. I contatti bilaterali saranno tuttavia portati avanti nell'intento di trovare una soluzione a tale questione."

(cfr. www.parlement.ch: Interpellanza 06.3353)

                                         La SECO, il 27 marzo 2008, dando seguito a uno scritto del Presidente di questo Tribunale volto a sapere se vi sono stati ulteriori sviluppi dopo la risposta del 6 settembre 2006 all’atto parlamentare del Consigliere agli Stati on. __________ del 22 giugno 2006 (cfr. doc. IX), ha indicato, da un lato, che sono da considerarsi scarse le probabilità che vi siano cambiamenti prima del giugno 2009. Dall’altro, che, come precisato nella risposta del Consiglio federale, la Svizzera ha presentato alla Commissione europea per tramite del comitato misto una nota in proposito e che la SECO stessa ha inoltre segnalato informalmente la situazione alla delegata __________ della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (cfr. doc. XI).

                             2.12.   Nel ricorso l’assicurato ha chiesto di trattare il caso gratuitamente (cfr. doc. I pag. 8).

                                         Per quanto concerne le spese, il TCA ricorda che secondo l'art. 61 lett. a LPGA e 20 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) la procedura è per principio gratuita.

                                         Di conseguenza nella misura in cui concerne la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, la domanda dell’assicurata è in ogni caso priva di oggetto (cfr. STFA del 19 aprile 2006 nella causa L., U 364/04, consid. 5.1.;  STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.1.; STFA 1° luglio 2003 nella causa T., U 176/02, consid. 6.1.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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