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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2008 38.2008.26

30 juillet 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,022 mots·~35 min·4

Résumé

Mancate ricerche in 2/3-08 prima dell'AD.Età ordinaria AVS dopo la metà del 2009.Esenz.dall'obbligo di cercare lavoro solo nei 6 mesi prima di tale età.Inoltre solo mera speranza di essere riassunta.Cercare lavoro è una regola elem.da rispettare anche senza previa info.Vista età,4gg confermati

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.26   rs

Lugano 30 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 16 maggio 2008 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di __________     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 16 maggio 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di __________(di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 17 aprile 2008 (cfr. doc. 4) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 2008, precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 16 maggio 2008 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha contestato la sanzione inflittale.

                                         A motivazione della propria impugnativa essa ha, in particolare, addotto di essere vicina al pensionamento e di avere chiesto, nel gennaio 2008, alla Cassa AVS informazioni in merito al pensionamento anticipato. L’insorgente ha pure rilevato di avere discusso con il suo ex datore di lavoro un’eventuale riassunzione a tempo parziale. Essa ha precisato che, tuttavia, il quadro generale finanziario della società sua ex datrice di lavoro era piuttosto negativo (non esistevano più fondi sufficienti per pagarle uno stipendio) e che infatti la stessa il 22 febbraio 2008 è stata messa in liquidazione.

                                         La ricorrente ha, altresì, evidenziato, da un lato, di avere saputo solo nel mese di aprile 2008 che avrebbe dovuto compiere quattro ricerche di lavoro al mese. Dall’altro, di aver fatto di tutto per evitare o ridurre il suo stato di disoccupazione (cfr. doc. I).

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione.

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.5.   Per quanto concerne i lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

                                         Infatti secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).

                                         L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

                                         pag. 28-29).

                                         Il TCA constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del lavoro.

                                         La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17).  Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17).  Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

                                         Al riguardo cfr. pure STFA del 13 marzo 2006 nella causa S., C 347/05.

                                         Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).

                                         In una sentenza del 21 agosto 2006 nella causa A., C 179/04, l'Alta Corte ha ricordato, che il concetto di lavoratori anziani si applica agli assicurati che hanno compiuto __________:

"  3.1 Zu den genannten Zumutbarkeitskriterien Alter und Gesundheitszustand ist vorab anzumerken, dass die Beschwerdeführerin zur Zeit der vorgesehenen Änderung des Arbeitsverhältnisses 44-jährig war und damit in einem Lebensabschnitt, in welchem Arbeitnehmende nicht wegen ihrer Jugend oder auf Grund eines fortgeschrittenen Alters einer besonderen Schonung bedürfen; unter älteren Arbeitnehmenden sind solche zu verstehen, die 55 Jahre und älter sind, aber das AHV-Rentenalter noch nicht erreicht haben (Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band 1, Rz 26 zu Art. 16)."

                                         In un'altra sentenza del 6 novembre 2006 nella causa C.,

                                         C 275/05, il TFA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta ad un assicurato di __________, che aveva compiuto insufficienti ricerche di lavoro durante gli ultimi due mesi di disdetta del contratto di lavoro, ed ha rilevato:

"  Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben das RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür geltenden Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion auf 9 Tage festgesetzt. Diese Bemessung der Einstellungsdauer ist unter Berücksichtigung des der Verwaltung und der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen vorgebrachten Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in anderen Kantonen würden in vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine Einstelltage verfügt, lassen die zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und vorinstanzlichen bestätigte Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen erscheinen."

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata, nata il __________ 1945 dal 1° aprile 2000 ha lavorato quale direttrice presso la __________ (cfr. doc. 1).

                                         Presidente e membro del Cda della SA erano rispettivamente __________ e __________ (cfr. estratto RC reperibili al sito www.zefix.ch).

                                         Il 29 gennaio 2008 la ricorrente è stata licenziata con effetto a partire dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. 2).

                                         La società, ritenute delle ingenti difficoltà finanziarie (cfr. doc. 3, 5), è stata posta in scioglimento il 22 febbraio 2008 e ha cambiato ragione sociale in __________ in liquidazione (cfr. estratto RC).

                                         Nel mese di febbraio 2008 è stata pure inoltrata la disdetta del contratto di locazione relativo all’ufficio dove aveva sede la società (cfr. doc. 5).

                                         L’assicurata, il 27 marzo 2008, si è iscritta in disoccupazione a partire dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. 1).

                                         Al momento dell’annuncio per il collocamento l’insorgente non ha documentato alcuna ricerca di lavoro (cfr. doc. 1).

                                         L'URC, con decisione formale del 17 aprile 2008, confermata con decisione su opposizione del 16 maggio 2008, ha conseguentemente inflitto alla ricorrente quattro giorni di sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. 4, A).

                                         Prima di emanare la decisione formale del 17 aprile 2007, la consulente del personale ha inviato all’insorgente, l’11 aprile 2008, una "Richiesta di giustificazione" con cui ha richiesto di motivare, entro il 21 aprile 2008, le mancate ricerche.

                                         La collocatrice ha pure precisato che oltre la data indicata l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 3).

                                         L'assicurata ha risposto con scritto del 15 aprile 2008 (cfr. doc. 3).

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito della ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

                               2.8.   Come visto sopra, secondo la giurisprudenza del TF, anche i lavoratori anziani devono intraprendere degli sforzi al fine di reperire un impiego adeguato. La nostra Alta Corte ha, infatti, rilevato che l'età di un assicurato diminuisce sì le probabilità di successo delle ricerche di impiego, ma non impedisce di cercare in modo intensivo un nuovo posto di lavoro. L'età tuttavia deve essere considerata nella commisurazione della penalità (cfr. consid. 2.5.).

                                         La Circolare concernente l'indennità di disoccupazione, della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nella versione in vigore dal gennaio 2007, al punto B 320 stabilisce che:

"  Soppressione dell'obbligo di cercare lavoro

Il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro nei seguenti casi:

●    durante i 2 mesi che precedono il parto, per le donne incinte;

●    durante le prime 4 settimane del congedo di maternità di 14 settimane;

●    durante gli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria cha dà diritto a una rendita AVS;

●    se gli sforzi intrapresi non possono più contribuire alla diminuzione del danno, ad esempio se un assicurato trova un'occupazione adeguata per l'inizio del mese successivo;

●    nel periodo in cui l'assicurato prende giorni esenti dall'obbligo di controllo;

●    durante la fase di progettazione per un assicurato che intende intraprendere un'attività lucrativa indipendente a carattere duraturo;

●    nel periodo in cui l'assicurato partecipa a un semestre di motivazione. In tal caso è prioritaria la scelta di una formazione.

Tali assicurati, ad eccezione di colore che si trovano nella fase di progettazione della propria attività lucrativa indipendente, di coloro  che hanno preso giorni esenti dall'obbligo di controllo e delle madri durante il congedo maternità, devono comunque sempre essere disposti ad accettare qualsiasi occupazione adeguata assegnata."

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TF C 124/06 del 25 gennaio 2007.

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA      I 102/00 del 22 agosto 2000, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                                         La direttiva in questione fa esplicitamente riferimento agli ultimi 6  mesi che precedono l'età ordinaria che dà diritto ad una rendita AVS.

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS hanno diritto ad una rendita di vecchiaia le donne che hanno compiuto i 64 anni.

                                         L'art. 40 cpv. 1 LAVS stabilisce che gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per i figli.

                                         L'età ordinaria che dà diritto ad una rendita AVS ai sensi della direttiva del SECO per una donna è, dunque, fissata al compimento dei 64 anni indipendentemente dalla possibilità di anticipazione prevista all'art. 40 cpv. 1 LAVS (cfr. Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR. Soziale Sicherheit Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra, Monaco 2007 pag. 2237-2238 n° 197-199:

"  Die Anspruchsberechtigug endet, sobald die versicherte Person das Rentenalter der AHV erreicht hat oder eine Altersrente der AHV   (vor-)bezieht (Art. 8 Abs. 1 lit d, 59 Abs. 3 lit. a AVIG). Als Folge der mit der 10. AHV-Revision vom 7. Oktober 1994 eingeführten Möglichkeit des Rentenvorbezugs um ein oder zwei Jahre kennt das AVIG neben dem absoluten Höchstalter auch ein individuell bestimmtes relatives Höchstalter.

Das absolute Höchstalter entspricht dem ordentlichen Rentenalter der AHV. Für Arbeitnehmerinnen ist dies die Vollendung des 64., für Arbeitnehmer des 65. Altersjahres.

Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des massgebenden Altersjahres folgt (Art. 21 Abs. 2 AHVG). Das bedeutet, dass der Anspruch auf ALE und AMM spätestens Ende Monat, in welchem das massgebende Altersjahr vollendet wird, aufhört. Eine unselbständige Erwerbstätigkeit darüber hinaus oder ein Rentenaufschub nach Art. 39 AHVG ändert daran nichts.

Macht eine Person von der Möglichkeit des Rentenvorbezugs nach Art. 40 Abs 1 AHVG Gebrauch, so fällt der Anspruch auf ALE ab Beginn des Monats dahin, in welchem die vorbezogene Rente erstmals ausgerichtet wird. Der gleichzeitige Bezug von ALE und AHV-Rente ist ausgeschlossen."

                                         e B. Rubin, "Assurance-chômage. Ed. Schultess 2006 pag. 118:

"  Le droit à l'indemnité de chômage s'éteint dans tous les cas dès que l'assuré atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente AVS (pour les femmes: 64 ans; pour les hommes: 65 ans [art. 21 al. 1 LAVS], même si le premier versement de la rende AVS est différé. Celui qui, en vertu de l'art. 40 LAVS, anticipe se rente de vieillesse perd son droit à l'indemnité de chômage dès qu'il perçoit sa première rente de vieillesse, même si elle est réduite (... ne touche pas de rente).")

                                         Questo Tribunale si è peraltro già espresso in questo senso in una sentenza 38.2001.288 del 16 luglio 2002, pubblicata in RDAT I-2003 pag. 327 seg., nella quale ha stabilito che un assicurato era tenuto a compiere ricerche di lavoro in quanto gli mancavano più di sei mesi prima di compiere i 65 anni.

                                         Anche Rubin sottolinea che l'obbligo di cerare lavoro è soppresso durante gli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria che dà diritto a una rendita AVS ma nei 6 mesi che precedono il momento dell'anticipazione della rendita (cfr. op.cit., pag. 390: "Dans certaines situations, l'obligation de rechercher un emploi est supprimée. C'est le cas pendant les deux mois qui précèdent l'accouchement; pendant les six mois qui précèdent l'âge de la retraite donnant droit à une rente AVS - ce principe n'est pas applicable en cas de retraite anticipée car dans cette hypothèse, l'assuré peut changer d'avis et décider finalement de ne pas prendre une retraite anticipée").

                                         Su questi argomenti cfr. la STCA 38.2007.85 del 13 febbraio 2008.

                                         Nel caso concreto l'assicurata, nata nel __________ 1945, raggiungerà l'età ordinaria di pensionamento nel __________ 2009.

                                         Pertanto essa, nei mesi di febbraio e marzo 2008, era tenuta a effettuare delle ricerche di impiego valide dal profilo quantitativo e qualitativo.

                                         La ricorrente, non avendo effettuato nel periodo di disdetta alcuna ricerca di lavoro, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

                                         Tale violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

                               2.9.   Il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere -  alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber  und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

                                         Nel caso in esame all’insorgente, nel periodo della disdetta, non era stata garantita alcuna riassunzione da parte della sua ex datrice di lavoro, nemmeno a tempo parziale. E’ l’assicurata stessa, d’altronde, che ha indicato di avere semplicemente discusso la possibilità di salvare l’impiego, anche solo parzialmente (cfr. doc. I).

                                         La mera speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

                                         Di conseguenza la ricorrente non può essere esentata da una sospensione dal diritto alle indennità per non avere compiuto delle ricerche di impiego quantitativamente e qualitativamente valide nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

                             2.10.   Ora si tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro al mese anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione implicitamente asserita dall’assicurata (cfr. doc. I) possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         Questo Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

                                         Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

                             2.11.   Nel caso in esame l’assicurata, nel ricorso, ha indicato di essersi recata, nel mese di gennaio 2008, presso l’Ufficio di collocamento e di aver parlato con un funzionario, ma che solo in aprile 2008, in occasione del colloquio con la sua consulente, ha saputo che avrebbe dovuto effettuare quattro ricerche di lavoro mensili (cfr. doc. I).

                                         Nell’opposizione essa ha, invece, menzionato di avere contattato la Cassa (cfr. doc. 5).

                                         In casu, a prescindere dalla questione di sapere quale organo l’assicurata abbia effettivamente interpellato all’inizio del periodo di disdetta, non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA.

                                          Infatti il TFA ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti (o mancate) ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

                                         Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                         Il TFA ha segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

                                         La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

"  (…)

2.1 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben hat.

2.2 Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“ (Le sottolineature sono del redattore)

                                          In concreto, quindi, l’assicurata non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dal fatto che quando, nel mese di gennaio 2008, si è rivolta a un organo di applicazione della LADI – in particolare l’URC, essendo questo ufficio competente all’esame degli sforzi compiuti al fine di reperire un impiego (cfr. art. 2a Reg.L-rilocc) - non le sia stato indicato che avrebbe dovuto intraprendere perlomeno quattro ricerche di lavoro al mese.

                                         In simili condizioni la ricorrente deve essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, anche se essa non era cognita del numero minimo di ricerche da effettuare.

                             2.12.   Per quanto attiene all'entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata quattro giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, l'amministrazione, in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione, infligge una sanzione che ammonta a un minimo di quattro giorni al mese, mentre agli assicurati che compiono insufficienti ricerche in tale lasso di tempo irroga una sospensione minima di tre giorni (cfr. consid. 2.6.).

                                         In casu, dunque, entrerebbe in considerazione una sanzione di otto giorni (quattro giorni per mancate ricerche nel mese di febbraio 2008 + quattro giorni per mancate ricerche nel mese di marzo 2008).

                                         A mente del TCA, tuttavia, tutto ben considerato e tenuto conto dell’età avanzata dell'assicurata (cfr. consid. 2.5.), la sospensione di quattro giorni comminatale dall’URC è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

                                         La decisione su opposizione del 16 maggio 2008 contestata deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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