Raccomandata
Incarto n. 38.2007.91 DC/sc
Lugano 16 gennaio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 10 settembre 2007 la RI 1, studio di fisioterapia, ha preannunciato per i suoi quattro dipendenti un periodo di lavoro ridotto al 50 % (cfr. Doc. 7).
Sul relativo formulario figurano in particolare i seguenti quesiti:
" (...)
10 Vogliate fornire indicazioni in merito alle ordinazioni e allo sviluppo del volume di affari
a) Motivi alla base del mutato volume di ordinazioni
b) cifra d'affari mensile / totale degli onorari degli ultimi due anni
c) Volume delle ordinazioni
d) Probabile sviluppo del volume di affari nei prossimi quattro mesi
11 Vogliate indicare in modo dettagliato i motivi che vi hanno indotto ad introdurre il lavoro ridotto
a) Motivi
b) Quali misure sono state adottate per evitare il lavoro ridotto?
c) Sono state differite delle ordinazioni? Se sì, perchè? Tipo e volume delle ordinazioni differite
12 Indicate le ragioni per le quali, a Vostro parere, la perdita di lavoro è solo temporanea." (Doc. 7)
La ditta ha così illustrato le ragioni alla base dell'introduzione del periodo di lavoro ridotto:
" (...)
10a) Momentaneo calo della clientela
10b) Vedi allegato
10c) In calo
10c) Non valutabile.
11a) Da diverse settimane abbiamo notato un calo continuo dei clienti presso il nostro studio.
Come a vostra conoscenza, per legge, i medici non possono indirizzare i loro pazienti ad un solo studio di fisioterapia. Anche noi, come altri studi, in questo periodo abbiamo notato un calo di clienti dovuto forse agli accordi bilaterali con la conseguenza che parrebbe che alcuni nostri clienti si sono fatti curare in Italia zona di confine.
11b) Anche per questa risposta richiamiamo i disposti di legge dove i fisioterapisti non possono, in Ticino, fare pubblicità del proprio studio. Abbiamo comunque contattato telefonicamente diversi studi medici per informare loro che di recente abbiamo ampliato la nostra offerta con l'acquisto di nuovo prodotti e macchinari e con la formazione continua dei nostri dipendenti.
Formazione, tra l'altro, totalmente a nostro carico.
11c) No, in quanto indecifrabile.
12) Normalmente, durante la stagione fredda, riscontriamo un maggior afflusso di clientela e di conseguenza la nostra richiesta di Lavoro Ridotto è da ricercare a questo momentaneo calo di clientela. Questo minor afflusso di clienti ci pone delle preoccupazioni in merito alla piena occupazione dei nostri dipendenti.
Qualora la situazione attuale dovesse continuare per più mesi ci vedremmo costretti a dover rivedere la situazione occupazionale all'interno del nostro studio. Sarebbe un peccato se da parte vostra venisse rifiutata la nostra domanda in quanto ci troveremmo in enorme difficoltà e a dover procedere all'eventuale riorganizzazione del nostro studio con licenziamenti o quant'altro." (Doc. 7)
1.2. Con decisione del 17 settembre 2007 la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto in quanto la perdita di lavoro rientra nel normale rischio aziendale (cfr. Doc. 3).
Contro questa decisione la RI 1 ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale ha in particolare sottolineato che il diritto alle indennità per lavoro ridotto potrebbe essergli riconosciuto "sulla base della perdita stagionale di ore di lavoro" (cfr. Doc. 4).
Il 9 ottobre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha respinto l'opposizione, rilevando in particolare:
" (...)
L'opponente nel suo scritto 6 settembre 2007, ha riferito di riscontrare una maggiore affluenza di clientela durante la stagione fredda. D'altra parte, esso sostiene che anche altri studi fisioterapici, come pure le palestre sportive, si trovano nella sua stessa situazione (calo momentaneo di clienti).
Ora, tenuto conto di quanto precede e della menzionata giurisprudenza, si ritiene che le circostanze addotte dall'opponente rientrano nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro e la perdita di lavoro per ragioni come quelle avanzate dall'insorgente può di principio toccare allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico, per cui non è computabile ai sensi dell'articolo 33 cpv. 1 lett. a LADI.
Non può del resto trovare applicazione, nel caso di specie, la regolamentazione relativa alla perdita di lavoro stagionale, in quanto lo studio di fisioterapia in questione, che ha presentato domanda per i mesi di settembre a dicembre, riconosce egli stesso che durante la stagione fredda vi è un maggiore afflusso di clientela. Non si può pertanto parlare, per questo periodo, di oscillazioni stagionali del grado di occupazione." (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su opposizione __________ della RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo il versamento delle indennità per lavoro ridotto e precisando che "il nostro studio attualmente ha una perdita di clienti dovuta a fattori non riconducibili a colpe specifiche del datore di lavoro (vedi rischi aziendali, ecc.)" (Doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 16 novembre 2007 l'amministrazione propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. IV).
1.5. Il 21 dicembre 2007 la ditta ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale ha in particolare precisato:
" (...)
Riteniamo di aver diritto alla concessione del lavoro ridotto a causa della perdita di clientela.
In particolare riteniamo di aver diritto a causa della fluttuazione stagionale.
È vero che in questo momento abbiamo avuto un aumento superiore al previsto di pazienti, ma questo aumento non è una garanzia per la tutela della salvaguardia dei posti di lavoro." (Doc. VI)
Il 7 dicembre 2007 la Sezione del lavoro si è riconfermata con quanto esposto nella risposta di causa (cfr. Doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."
Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.4. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. STF C 246/06 del 16 luglio 2007; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120; G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428).
Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."
In un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:
" (…)
Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)"
Per quanto riguarda il settore sanitario, il TFA, in una decisione del 23 febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha stabilito che la diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica privata deve assumersi.
In questa sentenza l'Alta Corte ha in particolare rilevato:
" b) Les premiers juges ont examiné la question du risque normal
d'exploitation à la lumière des statistiques publiées par le service de la santé publique. Ils ont ainsi retenu que le nombre des «journées malades» dans les hôpitaux de soins aigus a tendance à diminuer depuis plusieurs années, celles-ci étant passées de 374 700 à 296 000 unités entre les années 1988 et 1996. Par ailleurs, cette tendance à la baisse touche également la durée moyenne des séjours dans cette catégorie d'établissements, laquelle a diminué de 11,2 à 8,29 jours durant la même période.
La commission de recours a considéré qu'il s'agit là d'une tendance générale dans le secteur hospitalier qui résulte de plusieurs facteurs. Elle a ainsi retenti que l'évolution des techniques chirurgicales engendre un développement de la chirurgie ambulatoire et de l'hospitalisation de jour. Par ailleurs, la commission a mis en évidence d'une part l'amélioration de l'état de santé général de la population, étroitement liée aux progrès accomplis en matière de prévention des maladies, et d'autre part la politique de maîtrise des coûts de la santé
voulue par l'Etat. Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement les hospitalisations en division privée ou semi-privée, les premiers juges ont considéré que l'augmentation des primes d'assurance-maladie a certainement joué un rôle non négligeable en incitant les assurés à privilégier l'hospitalisation en division commune.
Cela exposé, la juridiction cantonale de recours en a conclu que l'employeur aurait pu anticiper la dégradation de la situation en prenant en temps voulu les mesures de restructuration adéquates, si bien que le recours de l'autorité fédérale de surveillance devait être admis pour ce motif déjà (art. 33 al. 1 let. a LACI).
3. -La recourante reconnaît que le nombre de nuitées à la clinique a diminué au cours de l'année 1997, aussi bien en chambres privées qu'en division commune. Elle admet ainsi expressément que sa décision de fermer un étage complet de soins, entraînant une réduction de 25 lits en 1997, était directement liée à la baisse de fréquentation de l'établissement et que cette mesure de restructuration allait conduire au licenciement de neuf collaborateurs.
Quant au caractère prévisible de la diminution des nuitées, la recourante rappelle qu'elle est un institut privé. En conséquence, soutient-elle, on ne saurait, d'un point de vue strictement économique, comparer sa situation à celle d'un hôpital cantonal subventionné, si bien que les conclusions auxquelles les premiers juges sont parvenus à la lecture du concept hospitalier sont erronées.
Il incombait pourtant à la recourante d'exposer en détail les motifs pour lesquels les statistiques retenues par les premiers juges ne s'appliquent pas à son cas. Or, elle se borne à alléguer que sa situation est différente de celle des établissements hospitaliers publics, alors qu'on aurait pu attendre d'elle-en vertu de son devoir de collaborer à l'instruction de sa cause (ATF 122 V 158 consid. la et les références) - qu'elle produise (ou offre de produire) toutes les données (statistiques, en particulier) susceptibles d'appuyer ses conclusions.
En l'espèce, on voit mal en quoi les pertes de travail qui ont touché la recourante présenteraient un caractère exceptionnel ou extraordinaire, au sens où la jurisprudence l'entend, de nature à ouvrir droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. En effet,
comme les premiers juges l'ont considéré à juste titre, la diminution des nuitées dans le secteur hospitalier a été observée de longue date et constitue une tendance générale dans le secteur de la santé (cf. consid. 2b ci-dessus), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il s'agit donc ici manifestement de circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation assumés par une entreprise telle que celle de la recourante ( ans le même sens, voir DTA 1996/1997 n° 11 p. 58 consid. 2b)." (DLA 1999 pag. 206-207)
Nel caso di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha stabilito che motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato che:
" (…)
Alla luce della crescente situazione concorrenziale che notoriamente interessa il ramo dell'informatica, dell'elettronica e della produzione e commercializzazione di prodotti correlati è infatti indiscutibile che una perdita di lavoro per ragioni come quelle avanzate dall'insorgente può di principio toccare nello stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo e non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima, non assumendo un carattere eccezionale o straordinario nella congiuntura attuale, non è pertanto computabile, ma va di principio assunta dalla ditta interessata, ove peraltro si rilevi che occorre evitare che l'intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle aziende strutturalmente forti (cfr. DLA 1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b). (…)"
(cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re B. SA, C 115/99, consid. 2)
Nel campo dell'editoria, il TFA ha stabilito che se un giornale fondato di recente passa da un'edizione quotidiana a un'edizione settimanale, dopo un anno e mezzo di esistenza, a causa di una cattiva situazione reddituale, la perdita di lavoro che ne consegue non può essere esclusa dall'indennità per lavoro ridotto per il solo motivo che è di natura strutturale e che non può pertanto essere imputata a motivi economici ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.
Tuttavia, siccome la mancanza di redditività della nuova impresa era stata prevista e presa in considerazione quale rischio aziendale normale, una valutazione errata degli introiti pubblicitari non può che essere ritenuta parte integrante del rischio aziendale normale di una nuova impresa (cfr. DLA 2000 pag. 53).
2.5. Per costante giurisprudenza il TCA ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante, STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).
Secondo la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del 17 giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA, 38.1998.134; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17 agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T. SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11 agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P., 38.1996.282; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).
In una sentenza C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:
" 6.1 Per quel che attiene al merito della vertenza, può essere data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una consolidata prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della cifra d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.
È vero che il primo criterio entrante in linea di conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b). È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra d'affari, Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la soluzione adottata dalla Corte
cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie essere condivisa.
(...)
Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del 17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente trimestre 2003/2004.
Ora, in considerazione del fatto - come peraltro rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori, questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non possono essere assegnate.
A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere considerata come "giovane", occorre
ricordare che, pur riconoscendo la difficile situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta, a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti legislativi a livello europeo."
2.6. Nella presente fattispecie, la RI 1 ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.
Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).
Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).
D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore della fisioterapia.
In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003 pag. 195).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).
Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI.
Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, senza che sia necessario ancora esaminare se l'oscillazione della cifra d'affari rientra o no ancora nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. In particolare, secondo la giurisprudenza federale, una cifra d'affari che aumenta o che resta invariata non indica certo una diminuzione del lavoro ed esclude l'assegnazione di indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004).
Ora, nel suo scritto del 21 novembre 2007 il ricorrente ha precisato di avere avuto a quel momento "un aumento superiore al previsto di pazienti" (cfr. Doc. Doc. VI)
Va infine rilevato che il diritto all'indennità per lavoro ridotto non può essere riconosciuto neppure sulla base delle normative relative alle oscillazioni stagionali del grado di occupazione (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b LADI e 54 a OADI).
Infatti, come giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.2) negli ultimi mesi dell'anno lo studio di fisioterapia non subisce infatti abitualmente una perdita di lavoro bensì un incremento della sua attività.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti