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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.01.2008 38.2007.80

9 janvier 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,763 mots·~24 min·3

Résumé

IL al 100% per malattia e poi per infortunio per oltre12 mesi.Progetto di assegnazione di rendita AI,indipendentemente da conclusione,contiene valutazione medica IL 100% per inf.Inoltre è solo una proposta.Assicurata perlomeno legittimata a credere IL 100%.Esonero dunque dal periodo di contribuzione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.80   rs

Lugano 9 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 10 settembre 2007 emanata da

Cassa CO 1   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 10 settembre 2007 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 6 agosto 2007 (cfr. doc. A2) con cui aveva negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° agosto 2007, in quanto non aveva compiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso ai sensi dell’art. 14 LADI.

                                         A quest’ultimo riguardo l’amministrazione ha indicato che, siccome sulla base del progetto di assegnazione di una rendita da parte dell’assicurazione invalidità l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 50% a fare tempo dal 1° maggio 2006, nel termine quadro di contribuzione in questione (1° agosto 2005 al 31 luglio 2007) essa non poteva essere liberata dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. doc. A1).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto che, dopo aver ricevuto il progetto di decisione relativa a una rendita dell’AI, si è messa subito alla ricerca di un impiego. Essa ha, inoltre, precisato, da una parte, che a metà luglio 2007, a seguito del suo interessamento, ha avuto conferma dalla persona che tratta la sua pratica AI che poteva iscriversi alla Cassa disoccupazione a partire dal 1° agosto 2007. Dall’altra, che l’art. 14 LADI prevede degli esoneri dall’adempimento del periodo di contribuzione e che fra questi figurano anche la malattia e l’infortunio, eventi riguardanti il suo caso (cfr. doc. I).

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   Il 26 ottobre 2007 l’assicurata ha trasmesso della documentazione e ha puntualizzato di aver presentato almeno un anno di incapacità lavorativa al 100% per malattia e infortunio (cfr. doc. V).

                               1.5.   L’amministrazione si è pronunciata in merito con scritto del 7 novembre 2007 (cfr. doc. VII).

                               1.6.   Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se RI 1 ha diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° agosto 2007 oppure no.

                                         Più precisamente il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata, al momento della richiesta delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, ossia se la stessa aveva compiuto o era liberata dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione.

                               2.3.   L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

                                         In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

                                         Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

                                         Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

                               2.4.   L'assicurato ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

                               2.5.   Sono pure considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione il servizio militare, civile e di protezione civile (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b LADI) e i periodi in cui l’assicurato vincolato da contratto non ha lavorato per malattia o infortunio (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. c LADI).

                                         Nei rispettivi commenti a questa norma Nussbaumer e Gerhards osservano, in particolare, che:

"  aa) Gesetzessystematisce Einordnung

173   Art. 13 AVIG kennt fünf Tatbestände, die als Beitragszeit angerechnet werden, obwohl der Leistungsansprecher für diese Zeittspanne keine Beiträge geleistet hat. Wesentliche Elemente der Beitragszeit sind die Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit und die damit verbundene Beitragspflicht. Gesetzessystematisch richtig wäre unter dem Gesichtspunkt der gleichgestellten Tatbestände, dass hier nur Sachverhalte innerhalb eines Arbeitsverhältnisses privilegiert würden. Die Tatbestände nach Art. 13 Abs. 2 lit. b und Abs 2bis AVIG setzen jedoch nicht voraus, dass der Versicherte in einem Arbeitsverhältnis steht. Sie hätten in Art. 14 AVIG geregelt werden sollen. Anderseits hat die Gleichstellung mit Beitragszeiten für die betreffenden Versicherten den Vorteil, keine besondere Wartezeit bestehen zu müssen.

(…)

         ccc) Kranke und verunfallte Arbeitnehmer

177   Zeiten, in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, sind nach Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG ebenfalls anrechenbar. Auch hier handelt es sich um beitragslose Zeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses. Dieses Anrechnungstatbestand kommt zum Zuge, wenn die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitsgebers aufgehört hat (vgl Art. 324a OR) oder durch Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt bzw. abgelöst worden ist (Art. 324b OR). Dieser Bestimmung kommt gegenüber der Kranken- und Unfallversicherung Koordinationsfunktion zu, weil Taggeldleistungen dieser beiden Sozialversicherungszwige nicht AHV-beitragspflichtig sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV)."

(cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 173 e 177, pag. 68 e 70)

2. Sonderzeiten ausserhalb eines Arbeitsverhältnisses

                                          21 Laut gesetzlicher Vorschrift werden auch schweizericher Militär- und Zivilschutzdienst sowie die obligatorischen Hauswirtschaftskurse der Mädchen, sofern sie ganztätig und ununterbrochen während mindestens 3 Wochen geführt werden, als Beitragszeiten angerechnet (Bst. b).

                                          22 Diese Regelung stellt einen einschneidenden Eingriff in die durch den Begriff der Beitragszeit vorgezeichneten Systematik dar. Dies gilt besonders, soweit diese Regelung auf die genannten Dienste und Kurse ausserhalb von Arbeitsverhältnissen anzuwenden ist. Denn hier ist weder das Moment eine Beschäftigung als Arbeitnehmer noch das einer damit verbundenen Beitragspflicht, also keines der im Begriff der Beitragszeit und der beitragspflichtigen Beschäftigung enthaltenen Elemente sichtbar. - Anderseits wird diese Regelung von beachtlichen gesellschaftspolitischen Überlegungen getragen. Schliesslich könnte in Zukunft die Systemdurchbrechung dadurch gemildert werden, als Pläne bestehen, die EO-Entschädigung der AHV/AlV-Beitragspflichtig zu unterstellen; in diesem Falle wäre zumindest bezüglich des Militär- und Zivilschutzdienstes die Beitragskomponente gegeben.

                                          (…)

                                          3. Sonderzeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses

                                          27 Laut gesetzlicher Vorschrift sind als Beitragszeit anrechenbar Zeiten, in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt (Bst. c); desgleichen auch Arbeitsunterbrüche (während des Arbeitsverhältnisses) wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft (= hier Zeit nach der Niederkunft), soweit sie durch Arbeitsnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder gesamtarbeitsvertraglich vereinbart sind (Bst. d).

                                          28 In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten, in denen der oder die Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, er oder sie also die im Begriff der Beitragszeit enthaltene Komponente der Beschäftigung zumindest formal (vgl. Dauer des Arbeitsverhältnisses; auch oben N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11 I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der "Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie gegenüber der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der Dauer der "beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle Arbeitstag" eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis (vgl. z. B. N. 9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der Beitragspflicht für den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert worden.

                                          29 In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass "Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als "Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.

                                          30 Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers (OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala) dahingefallen oder durch Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR 324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese Regelung ein bei betreffenden Absenzen der Versicherten während des Arbeitsverhältnisses, die nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen gedeckt sind.“

                                          (cfr. G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a 30, Vol. I, pag. 173 e 174)

                               2.6.   L'art. 14 LADI (nella versione valida dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio 2002, Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, pag. 720 e 722), che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).

                                         Chiamato a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 6 e massimata in RtiD I-2004 N. 69 pag. 208, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio della protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo assicurativo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in virtù dell'esonero, in seguito a malattia, dall'adempimento del periodo di contribuzione, dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per gli stessi motivi.

                                         Contestualmente l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell'impedimento, ha rilevato che:

"  (…)

1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 197).

(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid. 1.2.3, pag. 17)

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito, tra l'altro, che un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale.

                               2.7.   In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

                                         L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)

                                         Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:

"  (…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

                               2.8.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata, a partire dal 1° giugno 2004, ha lavorato presso la ditta __________ di __________.

                                         La ricorrente, a causa dell’inabilità al lavoro per malattia, ha effettuato il suo ultimo giorno di lavoro il 23 dicembre 2004 (cfr. doc. 23).

                                         Il contratto è, poi, stato disdetto dal datore di lavoro per il 31 marzo 2005 (cfr. doc. 23).

                                         All’insorgente, il 29 maggio 2006, è occorso un infortunio della circolazione stradale, e meglio ha subito un tamponamento, tamponando a sua volta la vettura che la precedeva. Essa ha riportato un colpo di frusta, una contusione lombare e dolori all’altezza del fegato senza segni di contusione all’US (cfr. doc. 6, 7).

                                         Nel mese di settembre 2006, a seguito di una domanda di prestazioni AI inoltrata dall’assicurata nel mese di marzo 2006, l’UAI ha incaricato il Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di esperire una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 15; A3).

                                         Quali conseguenze sulla capacità lavorativa nel rapporto del 30 marzo 2007 afferente alla citata perizia è stato indicato, in particolare, che “complessivamente, dunque, l’A. dev’essere considerata inabile nella misura del 50% a partire da maggio 2006 in avanti” (cfr.doc. 15 pag. 24).

                                         Fondandosi sulla conclusione appena esposta, l’UAI, con il progetto di assegnazione di rendita del 30 maggio 2007, ha enunciato che la sua decisione avrebbe comportato il riconoscimento del diritto a una rendita d’invalidità intera con grado del 100% dal 1° gennaio 2006 (dopo un anno di attesa in incapacità al lavoro) al 31 luglio 2006 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute). Dal 1° agosto sarebbe stata erogata una mezza rendita con grado del 52% (cfr. doc. A5).

                                         L’insorgente si è iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° agosto 2007 (cfr. doc. 30).

                                         La Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto la stessa, oltre a non avere compiuto il periodo di contribuzione di almeno dodici mesi, non poteva essere esonerata dall’adempimento del medesimo.

                                         Riferendosi al progetto di assegnazione di rendita AI del 30 maggio 2007, l’amministrazione ha indicato che, vista la parziale incapacità lucrativa a decorrere dal mese di maggio 2006, non esiste un nesso di causalità tra l’incapacità lavorativa subita e la mancanza di un periodo contributivo sufficiente di 12 mesi (cfr. doc. A2; A1).

                                         L’assicurata ha contestato quanto deciso dalla Cassa, asserendo in buona sostanza che il mancato periodo di contribuzione è giustificato da un periodo di oltre 12 mesi di incapacità lavorativa al 100% per malattia e infortunio (cfr. doc. I, V).

                               2.9.   Questa Corte ricorda preliminarmente che la ricorrente per beneficiare del diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° agosto 2007, nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante, che in casu va dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2007 (cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), deve, tra l’altro, avere compiuto o essere esonerata dall’obbligo dell’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.4., 2.5.).

                                         In concreto non è contestato che l’assicurata non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

                                         Infatti il rapporto di lavoro con la __________ di __________ è durato dal 1° giugno 2004 al 31 marzo 2005 e l’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 23 dicembre 2004 (cfr. doc. 23).

                                         Nel termine quadro in questione (1° agosto 2005 al 31 luglio 2007) la ricorrente non ha, pertanto, svolto un’attività dipendente soggetta a contribuzione per una durata di almeno dodici mesi.

                             2.10.   L’assicurata ritiene, come visto, che debba essere esonerata dal periodo di contribuzione.

                                         Al ricorso inoltrato al TCA l’insorgente ha allegato un certificato medico del 16 agosto 2007 del proprio medico, Dr. med. __________, del seguente tenore:

"  Con la presente certifico che la mia paziente ha un’inabilità lavorativa al 100% (malattia) dal 3.01.2005.

Il 29.05.2006 ha subito un politrauma in un incidente della circolazione ed era inabile al 100% per infortunio dal 29.05.2006 al 30.09.2006, al 50% dal 1.10.2006 al 31.01.2007 e al 25% dal 1.02.2007.

L’inabilità per malattia va avanti.

La paziente non era quindi in grado di lavorare, nemmeno parzialmente, a causa della complessità dei problemi di salute (malattia e infortunio).” (Doc. A4)

                                         Tale attestazione risulta attendibile, visto che trova completa conferma nel rapporto peritale del 30 marzo 2007 ordinato dall’UAI.

                                         In effetti da tale referto, nonostante la relativa conclusione si limiti a indicare che l’insorgente dev’essere considerata inabile nella misura del 50% a partire da maggio 2006 in avanti (cfr. consid. 2.8.; doc. 15 pag. 24), emerge che:

"  (…)

18.7.2005: rapporto del dr. __________ al dr. __________.

Chiede una presa a carico psichiatrica.

27.10.2005: rapporto del dr. __________ all’__________.

Situazione invariata. Ha perso il posto di lavoro e non è reinseribile. Oltre alle problematiche psichiche è utile un approfondimento internistico e ginecologico. Segue terapia farmacologia, psicoterapia e terapia di shiatzu. Seguita dal 14.7.2005. Assume Seropram, Somnium e Condor. L’evoluzione dipende pure dall’evoluzione della problematica internista e dalla possibilità di un reinserimento lavorativo. Totalmente inabile al lavoro.

(…)

11.4.2006: rapporto medico AI del dr. __________.

Episodio depressivo di media gravità ICD-10 F32.11. Incapacità lavorativa totale dal luglio 2005. Il licenziamento, avvenuto dopo crisi di malattia per essere sottoposta ad intervento ginecologico, ha dato origine ad uno stato depressivo dal quale l’A. non è riuscita a riprendersi. Non è in grado di pronunciarsi sulla prognosi. Descrive apatia, insonnia, sintomatologia ansiosa, parestesie, insicurezza, inappetenza e marcato ritiro sociale.

(…)

21.8.2006: valutazione medica della __________ di __________, dr. __________, per la __________.

Si riassumono gli atti, si descrive l’esame clinico, le dichiarazioni dell’A., la terapia, l’esame clinico nei dettagli e la rx della colonna toracolomboscarale. Diagnosi: cervicotoracolombalgia con stato dopo tamponamento automobilistico il 29.05.2006 con distorsione della colonna cervicale e contusione della colonna toracolombare e dell’arco costale ds. (…) Inabile al 100% per problemi alla schiena a carico della __________ (…) Fissano una capacità lavorativa del 50% a partire dal 01.10.2006 e consigliano un nuovo esame ad inizio novembre 2006.

(…)

15.01.2007 valutazione medica da parte del dr. __________ per la __________.

Il dr. __________ riassume gli atti, descrive i disturbi attuali dell’A. e descrive l’esame clinico nei dettagli. Pone le diagnosi di cervico-toracolombalgie cervicocefalee con stato dopo tamponamento il 29.05.2006, distorsione della colonna cervicale, contusione della colonna toracolombare e dell’arco costale ds.

(…)

Può essere messa abile al lavoro nella misura del 75% dal 01.02.2007. Lo stato di salute può migliorare con fisioterapia. Per il momento non vede una menomazione dell’integrità remunerabile. Propone chiusura del caso a fine marzo 2007.” (Doc. 15)

                                         Da quanto appena riportato si evince, quindi, che l’assicurata ha presentato un’incapacità lavorativa totale per malattia perlomeno dal 3 gennaio 2005 all’11 aprile 2006.

                                         Inoltre, a seguito dell’evento traumatico del 29 maggio 2006, essa è stata inabile al lavoro al 100% dalla data del sinistro fino al 30 settembre 2006 e al 50% dal 1° ottobre 2006 al 31 gennaio 2007.

                                         In simili condizioni, questa Corte ritiene che nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante – 1° agosto 2005-31 luglio 2007 -, perlomeno dal 1° agosto 2005 all’11 aprile 2006 e dalla fine di maggio 2006 al 30 settembre 2006, vi è un nesso causale tra il mancato adempimento dell’obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell’impedimento, ossia la malattia prima e l’infortunio poi.

                                         L’insorgente, dunque, raggiunge il periodo di oltre dodici mesi (8 mesi dall’agosto 2005 al marzo 2006 + 4 mesi dalla fine di maggio alla fine di settembre 2006 + 11 giorni in aprile 2006 + 3 giorni nel mese di maggio 2006) in cui non è stata vincolata da un rapporto di lavoro a seguito di malattia e di infortunio e va così esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.

                                         La soluzione a cui è giunto il TCA non può peraltro essere sovvertita da quanto emerge dal progetto di assegnazione di rendita AI del 30 maggio 2007, secondo cui dal mese di gennaio 2005 la capacità lavorativa dell’assicurata è limitata in modo rilevante, causandole una completa inabilità al lavoro in qualsiasi attività, mentre il suo stato di salute, sulla base della perizia del 30 marzo 2007, è migliorato dal mese di maggio 2006, consentendole una capacità lavorativa pari al 50% nella sua usuale attività di impiegata d’ufficio come pure in altre attività leggere e adatte (cfr. doc. A5 pag. 2).

                                         Non va, infatti, dimenticato che il referto della perizia pluridisciplinare del marzo 2007 fa espressamente riferimento, da un lato, alle attestazioni del Dr. __________, secondo cui la ricorrente ha presentato un’incapacità al lavoro totale per problemi psichici perlomeno dal luglio 2005 all’11 aprile 2006. Dall’altro, alle certificazioni del Dr. med. __________, fiduciario dell’assicuratore infortuni, il quale ha riscontrato un’inabilità al lavoro al 100% a causa del sinistro del 29 maggio 2006 da tale data fino alla fine di settembre 2006.

                                         Del resto quello del maggio 2007 è solo un progetto di assegnazione di rendita AI. L’UAI, al momento dell’inoltro del ricorso sub judice nell’ottobre 2007, non aveva ancora emesso una decisone formale in merito, che, giova ricordarlo, è impugnabile dinanzi a questa Corte.

                                         Anche lo scritto del 13 luglio 2006 dell’__________ all’assicurata si rivela ininfluente ai fini del presente giudizio.

                                         E’ vero che dallo stesso emerge che il dr. med. __________ nel suo rapporto del 30 giugno 2006 ha indicato che l’assicurata non avrebbe più raggiunto una capacità al lavoro del 100% nella sua professione originaria di collaboratrice, ma che per lei era possibile e ragionevolmente esigibile una prestazione di lavoro del 50% nell’ambito di un’attività più leggera (cfr. doc. B2).

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che, a prescindere dall’attendibilità o meno - alla luce dei postumi dell’infortunio occorso all’insorgente alla fine di maggio 2006 - del certificato del Dr. __________, la data della lettera dell’__________ è antecedente alla valutazione di inabilità al 100% fino al 30 settembre 2006 formulata dal Dr. __________ il 21 agosto 2006 (cfr. doc. 15).

                                         Al riguardo è utile segnalare che il TFA, in una sentenza del 13 dicembre 2002 nella causa G., C 84/02, ha stabilito che un assicurato, iscrittosi in disoccupazione con effetto dal 1° ottobre 2001, il quale aveva disdetto il rapporto di impiego per motivi di salute per la fine di luglio 2000 e che aveva beneficiato di indennità giornaliere dell’assicurazione malattie collettiva fino alla fine di settembre 2001, non poteva essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI. Egli, infatti, dal 1° agosto 2000, era totalmente abile al lavoro in un’attività adeguata alle sue condizioni di salute.

                                         L’Alta Corte ha precisato che, anche nel caso in cui l’assicurato non fosse stato informato dai medici che lo avevano avuto in cura in merito alla sua esistente capacità lavorativa - come da lui preteso -, al più tardi a metà giugno 2001 era stato messo al corrente della sua abilità al lavoro da parte dell’assicuratore che gli versava le indennità giornaliere per perdita di guadagno, in occasione della comunicazione della soppressione delle prestazioni.

                                         Pertanto in quel caso l’assicurato, il cui termine quadro di contribuzione si estendeva dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2001, essendo a conoscenza della sua completa abilità lavorativa in attività confacenti a far tempo da metà giugno 2001, non raggiungeva i dodici mesi senza impiego a causa di malattia.

                                         In concreto, applicando a contrario la giurisprudenza del TFA appena citata, occorre concludere che, visto che l’attestazione di incapacità al lavoro totale del Dr. __________ dell’agosto 2006 è successiva a quella del Dr. __________ l’insorgente era, in ogni caso, legittimata a credere di essere incapace al lavoro al 100% dal 29 maggio alla fine del mese di settembre 2006 (per un caso analogo cfr. STCA 38.2006.56 del 22 marzo 2007).

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione perché verifichi se l’assicurata adempie gli ulteriori presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione del 10 settembre 2007 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi alla Cassa CO 1 perché verifichi se l'assicurata adempie agli ulteriori presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.80 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.01.2008 38.2007.80 — Swissrulings