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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.07.2008 38.2007.79

28 juillet 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,686 mots·~23 min·3

Résumé

Assegnato "corso pratico" da 15.1 al 9.2.Interrotto il 7.02,poiché non più diritto a ID. BF assic.va tutelata. Indic.errate della consulente("corso"finanziato da AD).Preso misure pregiudiz.(spese+assenza di compenso).Aspetto lavorativo,poi,prevalente su quello form.Cassa deve versare prest.richieste

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.79   DC/sc

Lugano 28 luglio 2008 28 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 12 settembre 2007 emanata da

        parte chiamata in causa :

Cassa CO 1  

  in materia di assicurazione contro la disoccupazione     Sezione del Lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 18 dicembre 2006 la consulente delegata per l'edilizia e il genio civile __________ dell'URC di __________ ha assegnato a RI 1 un corso pratico in impresa presso __________ dal 15 gennaio al 9 febbraio 2007 (cfr. Doc. A4).

                                         L'assicurato ha iniziato regolarmente il corso.

                                         Egli lo ha interrotto il 7 febbraio 2007 su iniziativa dell'organizzatore (cfr. Doc. XII, pag. 3) in quanto è emerso che non aveva più diritto all'indennità di disoccupazione (Doc. A6).

                               1.2.   Il 13 febbraio 2007 l'assicurato per il tramite del suo rappresentante ha chiesto all'URC di __________ "come intendeva liquidare questo caso" (cfr. Doc. A6).

                                         Dopo una prima risposta della consulente delegata (cfr. Doc. A8), il 19 giugno 2007 il Caposezione della Sezione del lavoro, __________, ha trasmesso alla Cassa di disoccupazione la richiesta dell'assicurato tendente all'emissione di una decisione formale (cfr. Doc. A10).

                               1.3.   L'11 luglio 2007 la Cassa CO 1 contro la disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha stabilito che il 18 gennaio 2007 l'assicurato ha esaurito il diritto alle 400 indennità giornaliere e che dal 19 gennaio 2007 l'amministrazione non può più attribuire nessuna indennità di disoccupazione (cfr. Doc. A12).

                                         A seguito dell'opposizione dell'assicurato (cfr. Doc. 3), il 12 settembre 2007 la Cassa ha confermato quanto precedentemen-te deciso (cfr. Doc. A1).

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il versamento delle indennità di disoccupazione oltre alle spese di vitto e di viaggio in quanto, a causa di un errore dell'amministrazione, gli è stato imposto di seguire un corso sebbene non potesse beneficiare di queste prestazioni fino al termine dello stesso (cfr. Doc. I).

                               1.5.   Nella sua risposta del 19 ottobre 2007 la Cassa propone di respingere il ricorso ribadendo che il 18 giugno 2007 l'assicurato ha esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione e rilevando in particolare:

"  (...)

A titolo informativo e a difesa del proprio operato la Cassa rileva che con il conteggio del 18.12.2006, notificato lo stesso giorno della decisione dell'URC, il signor RI 1 è stato informato che aveva un diritto rimanente di sole 14 indennità. Era quindi perfettamente informato che nel corso del mese di gennaio 2007 avrebbe esaurito i suoi diritti. Da ultimo anche la decisione del 18.12.2006 dell'URC aveva una sua giustificazione dal momento che è stato ancora possibile erogargli le indennità dal 15.01.2007 al 18.01.2007."

(Doc. III)

                               1.6.   Il 23 ottobre 2007 il rappresentante dell'assicurato ha sottolineato che l'URC, al momento in cui ha assegnato il corso, aveva tutti gli elementi per sapere che il 18 giugno 2007 l'assicurato avrebbe esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. Doc. V).

                               1.7.   Il 17 gennaio 2008 il presidente del TCA, alla presenza delle parti, ha sentito come teste la consulente del personale __________.

                                         Subito dopo è stato effettuato il dibattimento (cfr. Doc. XII).

                               1.8.   Il 21 gennaio 2008 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti a __________, capo della Sezione del lavoro (cfr. Doc. XIII), il quale ha risposto il 4 febbraio 2008 (cfr. Doc. XIV).

                                         Su questo accertamento il patrocinatore dell'assicurato ha preso posizione il 15 febbraio 2008 (cfr. Doc. XVI), mentre la Cassa lo ha fatto il 18 febbraio 2008 (cfr. Doc. XVIII).

                               1.9.   Il 25 febbraio 2008 il Presidente del TCA ha chiamato in causa la Sezione del lavoro, assegnandole un termine di 10 giorni per consultare gli atti e per formulare osservazioni scritte (cfr. Doc. XX).

                                         La Sezione del lavoro ha preso posizione il 12 marzo 2008 (cfr. Doc. XXIII).

                                         Al riguardo l'assicurato e la Cassa si sono espressi il 17 marzo 2008 (cfr. Doc. XXV e Doc. XXVI).

                             1.10.   Il 25 marzo 2008 il TCA ha citato a comparire come testimoni per il 4 giugno 2008 __________ della __________ e __________ già attivo presso la __________ (in seguito: __________).

                             1.11.   Il 28 marzo 2008 la __________ ha inviato uno scritto al TCA, con allegata documentazione (cfr. Doc. XXXII + XXXII/1).

                                         Le parti si sino espresse il 24 aprile (cfr. Doc. XXXVI) e il 28 aprile 2008 (cfr. Doc. XXXVII).

                                         L'8 maggio 2008 il Presidente del TCA ha confermato alla __________ la citazione relativa a __________ (cfr. Doc. XXXVIII).

                             1.12.   Il 4 giugno 2008 ha avuto luogo l'udienza per l'audizione dei testimoni e per il dibattimento alla quale hanno partecipato l'assicurato e il suo rappresentante, __________ e __________ della Cassa e __________ e l'avv. __________ della Sezione del Lavoro (cfr. Doc. XLI).

                             1.13.   Il 18 giugno 2008 l'avv. __________ ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  Con riferimento alla pratica indicata a margine, ed in particolare al termine fissato al 30 giugno 2008 per verificare la possibilità di una soluzione extragiudiziale della vertenza, le comunico che non è stato possibile giungere ad un accordo tra le parti (cfr. corrispondenza annessa).

Visto quanto precede, non possiamo che riconfermarci nelle conclusioni precedentemente espresse e proponiamo la reiezione del ricorso in esame." (Doc. XLII)

                                         in diritto

                               2.1.   L'art. 27 cpv. 1 LADI prevede che entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all'età dell'assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

                                         Secondo l'art. 27 cpv. 2 LADI l'assicurato ha diritto:

                                         a.   400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

                                         b.   520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;

                                         c.   520 indennità giornaliere al massimo se:

                                              1.  riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e

                                              2.  può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.

                               2.2.   Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto ed è peraltro incontestato che all'assicurato è stato aperto un termine quadro per la riscossione dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2007 e che egli ha maturato il diritto a 400 indennità giornaliere avendo comprovato un periodo di contribuzione di 12 mesi.

                                         L'assicurato il 18 gennaio 2007 ha esaurito il suo diritto alle 400 indennità giornaliere (cfr. Doc. A5).

                                         Il ricorrente, invocando il principio della buona fede, chiede che gli vengano attribuite ulteriori indennità giornaliere (oltre al rimborso delle spese di vitto e di viaggio) fino al 7 febbraio 2007, momento in cui ha interrotto il corso assegnatogli dall'URC.

                               2.3.   Il TCA deve, quindi, esaminare se debba o meno essere tutelata la buona fede dell’assicurato.

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

                                         (cfr. STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid. 3.1.; STFA

                                         C 270/04 del 4 luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del

                                         28 gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

                                         Giova, altresì, rilevare che il principio della buona fede non tutela unicamente nel caso di indicazioni errate da parte dell’amministrazione, bensì anche quando non è stata fornita un’informazione che la legge impone di dare in un caso particolare (cfr. DLA 2003 pag. 127).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione l'art. 27 LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).    

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         L'Alta Corte in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         La nostra Massima Istanza ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         A proposito della buona fede l’Alta Corte in una sentenza H 410/99 dell’11 luglio 2000 ha ricordato che:

"  (…)

b) La protection de la bonne foi ne suppose pas toujours l'existence d'un renseignement ou d'une décision erronés. Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué avec succès en présence, simplement, d'assurances ou d'un comportement de l'administration susceptibles d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 111 Ib 124 consid. 4; Grisel, Traité de droit administratif, p. 390 sv.). Mais, dans un tel cas, l'assuré ne peut, conformément à l'art. 3 al. 2 CC, se prévaloir de sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui s'imposent, il a manqué de la diligence requise par les circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier une information (RAMA 1999 no KV 97 p. 525 consid. 4b et les

références).”

                                         Infine, riguardo alla circostanza di avere preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, l'Alta Corte ha stabilito che il solo fatto di avere consumato il denaro non viene considerato come disposizione ai sensi della giurisprudenza (cfr. DLA 1999 n. 40 pag. 238; STFA C270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.2.).

                               2.4.   Nella presente fattispecie il TCA constata che, insieme alla decisione di assegnazione del corso pratico in impresa (cfr. Doc. A4), la consulente delegata __________ il 18 dicembre 2006  ha inviato all'assicurato uno scritto del seguente tenore:

"  Egregio signor RI 1,

la decisione allegata le permette di frequentare un corso con il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il corso le è assegnato allo scopo di rilevare in concreto le competenze professionali e motivazionali, inerenti alle attività svolte nei cantieri dell'edilizia, genio civile e sottosuolo.

Le valutazioni e informazioni raccolte, permetteranno far risaltare le sue capacità nei confronti di potenziali datori di lavoro, presentando loro le referenze conseguite durante la pratica di cantiere.

Note:

Per permetterle di percepire le indennità di disoccupazione nei periodi di frequenza, la __________ compilerà e inoltrerà entro la fine del mese, alla sua cassa disoccupazione, "l'Attestato / Fattura dell'organizzatore del corso".

Il FAUT del mese interessato le sarà recapitato dall'URC oppure dalla sottoscritta.

Le assenze creano difficoltà amministrative, perciò la invitiamo a rispettare il programma e gli orari stabiliti dal corso. Le assenze inevitabili vanno annunciate all'organizzatore del corso (__________, tel. __________) e alla consulente delegata __________ (tel. __________).

Le assenze per malattia o infortunio sono da giustificare mediante certificato medico da trasmettere alla __________.

Le assenze ingiustificate produrranno, come diretta conseguenza, la sospensione dal diritto alle indennità per il tempo corrispondente all'assenza ed un'eventuale comunicazione al servizio giuridico della Sezione del lavoro.

La ringraziamo anticipatamente per la sua collaborazione e, nell'augurarle buon corso, la salutiamo cordialmente." (cfr. Doc. A3)

                                         Nel corso dell'udienza del 17 gennaio 2008 è inoltre emerso quanto segue:

"  (...)

Il Presidente del TCA chiede alla teste se ha verificato nel caso concreto se l'assicurato aveva o no diritto alle indennità di disoccupazione per tutta la durata del corso.

La teste risponde che si tratta di una prassi da lei abitualmente utilizzata ma che nel caso concreto può essersi sbagliata nel guardare o che il sistema ha fornito dei dati errati. (...)" (Doc. XII)

                                         Questo Tribunale constata che, sulla base delle indicazioni della consulente, rivelatesi errate, in quanto egli non aveva il diritto di percepire l'indennità di disoccupazione durante tutto il periodo di frequenza, bensì solo per alcuni giorni, l'assicurato ha deciso di partecipare al provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli era stato assegnato, senza tuttavia ricevere le indennità giornaliere e il rimborso spese relative all'intero periodo.

                                         Egli deve pertanto venire tutelato nella sua buona fede e beneficiare delle prestazioni della LADI durante il corso.

                                         A nulla di diverso può portare la circostanza che dal conteggio del 18 dicembre 2006 della Cassa di disoccupazione emergeva che, a quel momento, egli aveva già riscosso 386 indennità giornaliere (cfr. Doc. 36).

                                         Infatti, vista l'indicazione estremamente precisa della consulente del personale nella lettera accompagnatoria e considerato che si trattava di un provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato ufficialmente assegnato, l'assicurato poteva in buona fede ritenere che frequentando il corso avrebbe ricevuto le prestazioni indicate sulla decisione di assegnazione e sulla lettera accompagnatoria.

                                         Il teste __________, in data 4 giugno 2008, ha del resto sottolineato l'assoluta eccezionalità del caso ed ha in particolare precisato:

"  (...)

Rispondendo al presidente del TCA, il sig. __________ precisa che la __________ non ha nessun compito decisionale e che anche la valutazione finale può essere liberamente esaminata o integrata dalla consulente del personale.

Il sig. RI 1 ha conseguito nel suo Paese una formazione nel settore ferroviario (posatore di binari). Ci è stato chiesto di esaminare eventuali possibili sbocchi nella costruzione. L'abbiamo mandato alla __________ in quanto, trattandosi del cantiere __________, forse qualcuna delle conoscenze da lui acquisite sarebbe stata sfruttata.

So che all'assicurato è stato assegnato il corso pratico in impresa dopo che avevamo individuato la ditta, ma questo come già detto non è di mia competenza.

Lo stage è iniziato regolarmente. Il sig. RI 1 era come sempre puntuale. Ci sono stati alcuni giorni di malattia.

I rapporti di lavoro non erano estremamente negativi ma nemmeno troppo positivi. Erano sufficienti.

Il rapporto di stage si è concluso anticipatamente. Ho ricevuto una telefonata dalla sig.ra __________, la quale mi disse che dovevo interrompere immediatamente il corso pratico in quanto il sig. RI 1 aveva esaurito il diritto alle indennità.

Al riguardo segnalo che per quel periodo di stage, l'assicurato non era pagato dalla ditta (non riceveva un salario) ma mediante indennità di disoccupazione.

Collegata alle indennità di disoccupazione vi è pure la copertura in materia infortunistica. Ecco perché mi è stato detto di interrompere subito il corso.

La conversazione si è svolta alle 11.00 del mattino circa, ed ho subito telefonato in ditta dicendo che alle ore 12.00 doveva essere interrotto il periodo di pratica del sig. RI 1.

Ho lavorato presso la __________ per 2 anni e mezzo e questo è stato l'unico caso in cui un corso ha dovuto essere interrotto per questo motivo. E' dunque un caso del tutto eccezionale. (...)"

(Doc. XLI, pag. 4-5)

                                         La buona fede dell'assicurato è stata peraltro riconosciuta anche dai rappresentanti della Sezione del Lavoro, alla conclusione dell'udienza del 4 giugno 2008 ("L'avv. __________ e il signor __________ (recte__________) dichiarano la disponibilità della Sezione del lavoro ad esaminare le pretese dell'assicurato, di cui viene fin d'ora riconosciuta la buona fede, alla luce dell'art. 85h LADI.").

                                         RI 1, a causa della non corretta informazione ha preso delle disposizioni a lui pregiudizievoli.

                                         In particolare egli ha avuto delle  spese che non gli sono state rimborsate ed ha, di fatto, esercitato un'attività lavorativa senza ricevere nessun compenso.

                                         Su quest'ultimo aspetto, a prescindere dalla qualifica data al provvedimento inerente al mercato del lavoro di "corso pratico in impresa" (cfr. Doc. A4, Doc. A10), l'audizione dei testi avvenuta il 4 giugno 2008 ha infatti permesso di stabilire che l'aspetto lavorativo era nettamente prevalente rispetto a quello puramente formativo.

                                         Inoltre l'assicurato non aveva nessuna garanzia di assunzione al termine del corso.

                                         A questo riguardo, __________, assistente di cantiere presso la ditta __________ si è così espresso:

"  (...)

Il presidente del TCA chiede al teste se nel contesto della sua attività professionale ha occasione di occuparsi di periodi di formazione per disoccupati. Il teste risponde si e no, in quanto non ha molto tempo.

Il teste dichiara di conoscere il sig. RI 1

L'ho conosciuto lo scorso anno sul cantiere dell'__________ a __________.

E' venuto in cantiere per lavorare. Mi pare sia stato inviato da un'agenzia.

Io come assistente di cantiere devo organizzare tutti i lavori che la ditta __________ deve svolgere.

Si tratta di manufatti, canalizzazioni, tracciati cavi, movimenti terra.

Ho messo il sig. RI 1 insieme ad altri operai per svolgere questi lavori.

Il presidente del TCA chiede al teste se il nome del signor __________ gli dice qualche cosa: il teste risponde di no.

Non ricordo più per quanto tempo è rimasto in ditta. Dovrei vedere le giornaliere.

Il presidente del TCA chiede al teste di indicare quale procedura viene adottata quando arriva una nuova persona. Il teste risponde che sono i responsabili della ditta ad indicargli che arriva una nuova persona che deve svolgere un determinato compito e poi lui lo assegna agli operai competenti per il lavoro che deve svolgere.

Rispondendo al presidente del TCA, il teste precisa di non avere mai fornito nessuna indicazione teorica all'assicurato ma di averlo semplicemente assegnato a degli operai per svolgere il lavoro. (...)" (Doc. XLI, pag. 2)

                                         Dal canto suo __________ ha rilevato:

"  (...)

Rispondendo al presidente del TCA, il teste precisa di non lavorare più presso la __________ dal 1° maggio 2008.

All'interno della __________ __________ mie uniche mansioni erano legate al reinserimento dei disoccupati. Precisamente si trattava del rilevamento delle competenze dei disoccupati del settore costruzione.

Si tratta di un mandato che la Sezione del lavoro per il tramite dell'Ufficio misure attive ha assegnato alla __________ e che consiste nell'aiutare gli URC a capire quali sono le competenze dei disoccupati che cercano lavoro nel settore delle costruzioni. Come struttura esterna aiutiamo i consulenti del personale che evidentemente non possono avere una conoscenza dettagliata di tutte le professioni.

Avevo dei contatti diretti con due consulenti del personale a questo delegati. Una è la signora __________.

La signora __________ raccoglieva i disoccupati di questo settore provenienti dal Sottoceneri (URC di __________ e __________) e li selezionava. Successivamente emetteva una decisione di rilevamento delle competenze. Si tratta di un corso un po' particolare organizzato dalla __________ e strutturato in 3 incontri di mezza giornata circa. Al termine del terzo incontro formulavamo all'indirizzo della consulente delegata una proposta di eventuale approfondimento della collocabilità.

La fase successiva consisteva nell'inserimento in un programma di occupazione (per il Sottoceneri organizzato dalla __________ di __________): quella è l'occasione per verificare la capacità degli assicurati di rispettare alcune regole fondamentali come orari di lavoro, seguire direttive, ecc.

Se la persona veniva ritenuta idonea dai responsabili del programma occupazionale veniva segnalata e rientravamo in gioco noi come __________ per la ricerca di un corso pratico in un impresa, che noi abbreviavamo in "stage".

Lo scopo è quello di verificare concretamente tramite 20 giorni di lavoro in un'impresa le competenze reali della persona. Non si tratta di un'istruzione e di una formazione ma della verifica di quello che la persona già conosce.

Abbiamo presentato questo corso a delle ditte appartenenti e non appartenenti alla __________ e ne abbiamo individuate alcune. La __________ è una di queste. (...)" (Doc. XLI, pag. 3)

                                         Sulla distinzione tra lo stage di formazione, che costituisce un provvedimento di formazione ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 LADI, e il periodo di pratica professionale, che costituisce un provvedimento di occupazione ai sensi dell'art. 64 a cpv. 1 lett. b LADI, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2008 al numero I6 si è così espressa:

"  A differenza del periodo di pratica professionale, che mira in primo luogo a offrire agli assicurati qualificati una prima esperienza professionale o a riavvicinarli alla loro professione o al mondo del lavoro, lo stage di formazione è essenzialmente volto a completare in modo mirato le conoscenze professionali degli assicurati nei settori in cui sono riscontrabili delle lacune. Lo stage di formazione è di conseguenza paragonabile a un corso che permette di migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato.

In casi particolari, i periodi di pratica professionale possono essere autorizzati anche per persone che aspirano a ultimare la loro formazione professionale in modo complementare." (Vedi pure il numero D2).

                                         La stessa Circolare al numero D2 precisa quanto segue a proposito dell'attestato rilasciato al termine dello stage:

"  Al termine dello stage, il praticante riceve dall'azienda un attestato, in cui vengono indicati gli ambiti in cui ha lavorato (n.d.r.: sottolineatura del redattore) nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante il periodo in questione."

                                         Analoghi termini figurano al punto I11 a proposito dell'attestato rilasciato dopo il periodo di pratica professionale:

"  Al termine del periodo di pratica professionale, il praticante riceve dall'azienda un attestato in cui vengono indicate le attività svolte nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante il periodo in questione."

                                         Inoltre, sia partecipando ad uno stage di formazione che a un periodo di pratica professionale l'assicurato ottiene l'indennità giornaliera (cfr. art. 59 b LADI) e non un salario.

                                         Viste le caratteristiche del "corso pratico in impresa" svolto dall'assicurato, secondo il TCA , non vi è ragione di trattare il presente caso in modo diverso da un programma occupazionale (cfr. Doc. XIV/1) o da un periodo di pratica professionale, almeno per quel che concerne l'applicazione dell'art. 27 LPGA.

                                         Il TCA nota peraltro che l'Ufficio del lavoro ha formulato una proposta transattiva nel senso di attribuzione delle prestazioni soltanto durante le giornate effettivamente lavorate e non quelle in cui era assente per malattia o con valide giustificazioni (cfr. Doc. XLII/2).

                                         In realtà, come risulta dallo scritto del 18 dicembre 2006 della consulente delegata non devono essere indennizzate soltanto le assenze ingiustificate, ciò che non è il caso del ricorrente.

                                         Alla luce di quanto appena esposto, secondo questo Tribunale, spetta dunque alla Cassa versare all'assicurato le prestazioni richieste sebbene egli abbia già  raggiunto il limite massimo di 400 indennità.

                                         È vero che alla base di questo obbligo vi è una disattenzione della consulente del personale dell'URC. Di questa circostanza non deve tuttavia portarne le conseguenze l'assicurato, che si è rivolto alla Cassa di disoccupazione su indicazione del Servizio cantonale, il quale gli ha correttamente indicato che competente a versare le prestazioni è soltanto la Cassa di disoccupazione.

                                         Spetterà dunque alla Cassa di disoccupazione rivendicare successivamente al Servizio Cantonale il rimborso di quanto versato al ricorrente.

                                         Al riguardo la Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) della Segreteria di Stato dell'economia  (SECO), in vigore dal gennaio 2008, al punto A25, riprendendo quanto già contenuto nella precedente direttiva, stabilisce in particolare che:

"  Se invece è evidente che il servizio cantonale o l'URC avrebbe dovuto sapere, in virtù del suo obbligo di diligenza, che le condizioni di assunzione delle spese del provvedimento non erano soddisfatte, le spese del prestatore di servizi o dell'assicurato andranno a carico del titolare dell'organo che ha emesso la decisione. In tal caso, una decisione impugnabile mediante ricorso verrà notificata al servizio competente."

                                         In tale contesto è utile ricordare che in una sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che:

"  (...)

La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par voie de décision. (...)"

                                         Ora, nel caso concreto la questione può essere risolta attraverso l'applicazione dell'art. 27 LPGA.

                                         In conclusione la decisione su opposizione del 12 settembre 2007 deve essere annullata e all'assicurato deve essere riconosciuto il diritto alle prestazioni da lui richieste.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é accolto e la decisione su opposizione del 12 settembre 2007 è annullata.

                                   2.   L'assicurato ha il diritto all'indennità giornaliere e al rimborso delle spese dal 19 gennaio al 7 febbraio 2007.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa CO 1 rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.79 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.07.2008 38.2007.79 — Swissrulings