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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.11.2007 38.2007.61

7 novembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,727 mots·~29 min·7

Résumé

L'URC avrebbe dovuto valutare le ricerche compiute durante tutto l'anno,e non solo negli ultimi 3 mesi(da 4/07 a 6/07),da un'assicurata attiva stagionalmente presso una scuola.In casu comunque situazione sanata poiché verificate più tardi. Per 4/07 nessuna ricerca.Sospensione di 4 giorni confermata

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.61   rs

Lugano 7 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 6 agosto 2007 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di      in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 6 agosto 2007 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione dell’11 luglio 2007 (cfr. doc. A4) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di aprile 2007 precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A1).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 6 agosto 2007 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con cui ha contestato la sanzione inflittale, adducendo, in particolare, che non corrisponde al vero che non si è attenuta all’obbligo di ricercare un lavoro prima di essere disoccupata, né che non si è adoperata già durante il periodo di disdetta per trovare una nuova occupazione. Essa ha, inoltre, precisato che, risalendo le ultime sue ricerche antecedenti il mese di aprile 2007 al 22 marzo 2007, ha fatto prova di continuità. L’assicurata si è poi chiesta se, nel caso in cui avesse postdatato le lettere, non sarebbe stata sanzionata. Essa ha, altresì, affermato di consultare regolarmente il giornale locale e i siti consigliati dall’ufficio di collocamento, come pure che nel settore dell’insegnamento, ma forse anche negli altri settori, si trova più facilmente un lavoro quando ci si interessa con regolarità piuttosto che scrivendo delle lettere a una lista di ipotetici datori di lavoro e che non è certo con qualche telefonata che si trova un impiego. L’insorgente ha asserito che dal fatto che non abbia scritto delle lettere datate di aprile non si può desumere che abbia perso delle eventuali occasioni o che non si sia data da fare.

                                         Infine essa ha sottolineato che nel mese di marzo ha scritto a tre scuole di sua conoscenza, essendo fine marzo il miglior momento per postulare, poiché le scuole dell’entità di quelle presso cui si è candidata hanno delle sessioni estive che vengono organizzate in marzo. L’assicurata sperava nella risposta positiva di una di queste scuole, in quanto si sarebbe trattato di un lavoro di due, forse tre settimane e non di lezioni sporadiche sparse durante l’estate (cfr. doc. I).

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   L’assicurata ha inviato un ulteriore scritto al TCA il 30 agosto 2007 (cfr. doc. V).

                               1.5.   Il 4 settembre 2007 l’amministrazione ha comunicato di non avere altre aggiunte da presentare, oltre a quelle già espresse con la risposta di causa (cfr. doc. VII).

                               1.6.   Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel mese di aprile 2007, precedente l’iscrizione in disoccupazione.

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta RI 1 ha lavorato, dalla fine di agosto 2006 agli inizi di giugno 2007, quale insegnante presso la __________, __________ di __________ (cfr. doc. 18).

                                         L’assicurata si è iscritta in disoccupazione alla fine del mese di giugno 2007 con effetto a partire dal 1° luglio 2007 (cfr. doc. 21).

                                         Relativamente agli ultimi tre mesi antecedenti l’annuncio per il collocamento la ricorrente ha presentato nove ricerche di impiego, e meglio nessuna ricerca per il mese di aprile 2007, quattro ricerche per il mese di maggio 2007 e cinque ricerche per il mese di giugno 2007 (cfr. doc. 16).

                                         Il consulente del personale, il 4 luglio 2007, ha trasmesso all’assicurata una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 16 luglio 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel mese di aprile 2007.

                                         Il collocatore ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. A2).

                                         L’assicurata ha risposto con scritto del 10 luglio 2007, nel quale ha osservato che:

"  (…)

                                        Come lei giustamente cita: ero “tenuta a cercare una nuova occupazione già prima della fine del lavoro e questo durante un lasso di tempo ragionevolmente lungo (di regola almeno durante gli ultimi 3 mesi)”.

                                        Avendo intrapreso le mie ricerche da gennaio (19 ricerche scritte da gennaio a giugno), ho la coscienza di aver fatto di più del minimo richiesto .

                                        In questo modo mi sembra di rispettare lo spirito per il quale la legge è stata creata ossia chi sa di rimanere senza lavoro deve darsi da fare e non aspettare l’ultimo momento. In questo senso si specifica “almeno 3 mesi” il che non vuole dire “solo gli ultimi 3 mesi”.

                                        Il caso vuole che il mese di aprile risulti scoperto mentre 8 ricerche sono concentrate nel mese di marzo (6 lettere). Questo perché so che certe scuole (__________ – __________, __________ – __________, __________) cercano degli insegnanti soprattutto durante questo mese piuttosto che prima o dopo. Ma non significa che non abbia cercato un impiego nei termini prescritti.” (doc. A3)

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha ossequiato il diritto di essere sentita della ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

                                         L’URC, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’insorgente, con decisione formale dell’11 luglio 2007, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni (cfr. doc. A4; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 6 agosto 2007 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

                               2.7.   Nella risposta di causa è stato indicato che, a seguito della richiesta di verificare l’idoneità al collocamento della ricorrente inoltrata il 6 agosto 2007 dal consulente del personale all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, quest’ultimo ufficio, il 10 agosto 2007, ha comunicato che tale aspetto era già stato esaminato il 3 settembre 2003 e che era risultato che le ricerche dovevano essere svolte, in futuro, durante tutto l’anno e non soltanto immediatamente prima e durante il periodo estivo (cfr. doc. III).

                                         In effetti dalla documentazione agli atti risulta che il 3 settembre 2003 la Sezione del lavoro ha emanato una decisione, passata in giudicato incontestata, con cui, da un lato, ha ritenuto l’assicurata idonea al collocamento. Dall’altro, ha stabilito che svolgendo un impiego stagionale - dal 2000 ha un incarico (da fine agosto a inizio giugno) quale docente di lingue presso l’__________ - essa doveva compiere le ricerche di lavoro durante tutto l’anno al fine di reperire un’occupazione duratura o perlomeno un’attività temporanea per la durata delle vacanze estive (cfr. doc. 8).

                                         Questa Corte rileva che l’assicurata ha continuato a essere impiegata dall’__________ di __________ anche successivamente al 2003.

                                         L’insorgente, il 27 aprile 2007, ha peraltro sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con la citata scuola pure per l’anno scolastico 2007-2008, ossia dal 28 agosto 2007 al 4 giugno 2008 (cfr. doc. 17).

                                         In simili condizioni, essa ha continuato a esercitare un’attività stagionale (cfr. STCA 38.2005.87 del 16 novembre 2005, consid. 2.12.).

                                         L’assicurata, inoltre, anche nel periodo estivo del 2006 ha ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 33).

                               2.8.   Per quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL, ora Sezione del lavoro, ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

                                         Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 19 segg.).

                                         In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

                                         Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190).

                                         Va peraltro segnalato che in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007 il Tribunale federale ha dichiarato inidoneo al collocamento un assicurato che, dopo essere stato licenziato dalla ditta presso cui aveva lavorato 17 anni al beneficio di un contratto di lavoro di durata indeterminata, è stato riassunto dalla medesima azienda sulla base di un contratto di durata determinata da febbraio a novembre sia per il 2004, che per il 2005 e probabilmente sarebbe stato reimpiegato pure per il 2006. Egli ha compiuto le proprie ricerche di lavoro esclusivamente nel settore dell’edilizia, ramo in cui nei mesi invernali è improbabile un’assunzione. Non candidandosi anche in altri ambiti professionali, egli ha omesso di adottare tutte le misure al fine di evitare la disoccupazione e ha dimostrato, da un lato, di non cercare un’occupazione duratura, dall’altro, di accettare le brevi perdite di guadagno nei mesi da dicembre a gennaio/febbraio.

                                         L’Alta Corte, in proposito, ha rilevato:

"  (…)

Um festzustellen, ob der Versicherte bewusst diese Unterbrüche in Kauf nimmt, geben sodann sämtliche Arbeitsbemühungen, auch in den vorangegangenen Rahmenfristen, Aufschluss. Nicht stichhaltig sind die Ausführungen des Versicherten, frühere Arbeitsbemühungen dürften unter dem Hinweis auf die fehlende Aufklärungs- und Informationspflicht des RAVs nicht berücksichtigt werden. Denn der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

                               2.9.   L’assicurata, avendo continuato a esercitare l’attività stagionale di docente di lingue presso l’__________ di __________, era tenuta a cercare un impiego adeguato durante tutto l’anno.

                                         L’amministrazione, dunque, allorché l’assicurata, alla fine del mese di giugno 2007, si è iscritta in disoccupazione, avrebbe dovuto esaminare gli sforzi intrapresi dalla ricorrente durante l’intero periodo lavorativo della stagione fine agosto 2006-giugno 2007 e, nel caso in cui gli stessi non fossero stati effettuati, accertare se nella fattispecie vi erano delle valide motivazioni che giustificassero tale omissione.

                                         Ciò non ha, però, avuto luogo immediatamente dopo l’annuncio per il collocamento.

                                         A quel momento il consulente del personale ha soltanto controllato le ricerche compiute negli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione, constatando che nel mese di aprile 2007 l’assicurata non aveva svolto alcuna ricerca. Egli ha, per contro, ritenuto sufficienti le ricerche afferenti ai mesi di maggio e giugno 2007 (cfr. doc. A6).

                                         Questa Corte rileva che in ogni caso l’URC ha sanato tale situazione, verificando in un secondo tempo le ricerche effettuate nei mesi da settembre 2006 a marzo 2007.

                                         Al riguardo va osservato che l’amministrazione, il 19 settembre 2007, ha emesso un provvedimento di sospensione di undici giorni per mancate e insufficienti ricerche nell’arco di tempo menzionato.

                                         La decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 che ha confermato questa sanzione è stata impugnata dall’assicurata davanti al TCA con ricorso del 29 ottobre 2007 (cfr. inc. 38.2007.90).

                                         Questo Tribunale dovrà, quindi, in separata sede appurare se, tenuto conto di tutte le particolari circostanze del caso concreto, correttamente o meno all’insorgente è stata inflitta anche questa penalità.

                                         Per quanto attiene al caso sub judice va, invece, esclusivamente accertato se la ricorrente a ragione o meno è stata sospesa per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione in relazione alle mancate ricerche di impiego del mese di aprile 2007.

                             2.10.   Dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata, durante il mese di aprile 2007, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza per gli assicurati che ricorrono regolarmente all’assicurazione contro la disoccupazione al termine di un’attività stagionale (cfr. consid. 2.8.), non ha effettivamente compiuto delle ricerche di impiego.

                                         La ricorrente era peraltro al corrente del proprio obbligo di cercare un impiego durante l’intero periodo di lavoro.

                                         La stessa, infatti, che è al suo terzo termine quadro (cfr. doc. 1), era stata informata espressamente al riguardo tramite la decisione del 3 settembre 2003 emanata dalla Sezione del lavoro, in cui, come già evidenziato, è stato indicato che, esercitando un’attività stagionale presso l’__________, doveva svolgere ricerche durante tutto l’anno (cfr. doc. 8).

                                         Dalle carte processuali emerge, poi, che l’assicurata, nel suo precedente periodo di disoccupazione nell’estate 2006, è stata invitata a seguire, il 3 luglio 2006, un incontro informativo “Diritti & Doveri” (cfr. doc. 33).

                                         L’asserzione formulata dall’assicurata secondo cui essa ha comunque mostrato continuità nel compimento delle ricerche, avendone effettuate da gennaio a marzo 2007 (cfr. doc. I, A3, A5), non le è d’altronde di alcuna utilità.

                                         In effetti la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

                                         Tale principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

                                         L’insorgente, nell’atto ricorsuale ha, altresì, affermato che a fine marzo ha scritto a tre scuole, poiché quello era il momento migliore per candidarsi, visto che in quel mese vengono organizzate le sessioni estive dei corsi (cfr. doc. I).

                                         Inoltre dalle ricerche effettuate nei mesi di maggio e giugno 2007 si evince che l’assicurata ha postulato principalmente in qualità di insegnante. Unicamente presso quattro potenziali datori di lavoro essa si è proposta, oltre che quale docente, anche come segretaria (cfr. doc. A6).

                                         In proposito giova sottolineare che l'art. 17 cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.

                                         E' vero, dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

                                         Il TCA, per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi menzionati).

                                         L'obbligo di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22 ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

                                         Va d’altronde segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di "relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 63).

                                         Di conseguenza l'assicurata, iscrittasi in disoccupazione alla fine del mese di giugno 2007 con effetto a decorrere dal 1° luglio 2007, ritenuta la difficoltà nel trovare un'occupazione quale insegnante di lingue a causa dei pochi posti di impiego esistenti sul mercato del lavoro per questa attività, nel mese di aprile 2007 avrebbe dovuto cercare un lavoro anche in altri ambiti professionali (per alcuni casi analoghi cfr. sentenza 38.2001.46 del 5 ottobre 2001, concernente un'assicurata sanzionata per insufficienti ricerche, poiché durante il periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione aveva effettuato una sola ricerca quale docente di scuola dell'infanzia, a causa delle rare pubblicazioni di concorsi sul FU; STCA 38.2005.87 del 16 novembre 2005).

                                         Inoltre giova segnalare che nella sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 il TFA, in relazione a una censura afferente a un’offerta di impiego oscillante, ha ribadito che:

"  (…) allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt umso intensivere Bemühungen des Versicherten erfordern und es nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche ankommt.” (sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3.)

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l’assicurata, non avendo compiuto nel mese di aprile 2007 alcuna ricerca di lavoro, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

                                         Ciò implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

                             2.11.   Per quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro, ora Sezione del lavoro, ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

                                         Essa indica che:

"  (…)

1.   Periodo di tempo da esaminare

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.  Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)

                                         Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.6.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

                                         La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

                                         Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2003 - p.to D68 e dalla “Circulaire relative à l'indemnité de chômage” del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, p.to D72 (cfr. consid. 2.5.) -, la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche (da 4 a 6 giorni di sospensione) che per insufficienti ricerche (da 3 a 4 giorni di sospensione), che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

                                         Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

                                         Nel caso in esame l'URC ha inflitto all’assicurata quattro giorni di sospensione dal diritto alle indennità per mancate ricerche nel mese di aprile 2007, corrispondente a uno degli ultimi tre mesi dell’attività stagionale da settembre 2006 a giugno 2007.

                                         Come appena visto, nel caso di esercizio di un impiego stagionale i mancati sforzi in uno dei tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione vengono sanzionati con 4 giorni di sospensione.

                                         Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di quattro giorni inflitta all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

                                         La decisione su opposizione del 6 agosto 2007 contestata deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.61 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.11.2007 38.2007.61 — Swissrulings