Raccomandata
Incarto n. 38.2007.43 DC/sc
Lugano 5 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso dell'11 giugno 2007 di
SECO - Direzione del lavoro Mercato del lavoro e AD (RDTC-INTC), 3003 Berna
contro
la decisione su opposizione del 16 maggio 2007 emanata da
in relazione al caso:
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione PI 1, rappr. da: RA 1
ritenuto, in fatto
1.1. Il 15 gennaio 2007 la ditta PI 1, impresa di spazzacamino, ha preannunciato un periodo di lavoro ridotto per 3 dei 6 dipendenti dal 1° febbraio 1007 al 30 aprile 2007, argomentando:
" Alleghiamo alla presente i documenti relativi alla richiesta per indennità di lavoro ridotto nella misura del 50% per tre operai:
● preannuncio di lavoro ridotto in tre esemplari
● indicazioni minimali concernenti l'introduzione del lavoro ridotto in tre esemplari
● approvazione da parte degli operai per il lavoro ridotto in tre esemplari
● organigramma al 1.1.2007
● fotocopia dichiarazione salari anno 2006
● fotocopia estratto Registro di Commercio" (Doc. 12)
1.2. Il 18 gennaio 2007 la Sezione del lavoro ha deciso di non sollevare nessuna opposizione al pagamento dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. Doc. 11).
Questa decisione è stata tempestivamente contestata (cfr. doc. 8) dalla Segreteria di Stato dell'economia (in seguito: la SECO).
1.3. Il 16 maggio 2007 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione ritenendo, da una parte, che il fatto che la ditta abbia già beneficiato in passato di indennità per lavoro ridotto non è decisivo e dall'altra che "considerato il periodo per cui sono richieste le indennità per lavoro ridotto (febbraio-aprile 2007) e il settore in questione (pulitura di camini e di riscaldamenti), si ritiene che, nel caso concreto, il fattore stagionale abbia un carattere rilevante". (Doc. A)
1.4. Contro la decisione su opposizione la SECO ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
La ricorrente sostiene che le indennità per lavoro ridotto andavano rifiutate in quanto si tratta di un calo di lavoro abituale nell'azienda. Inoltre, la perdita di lavoro è dovuta alla concorrenza accresciuta e quindi non computabile.
Infine, la perdita di lavoro non sarebbe neppure temporanea (cfr. Doc. I).
1.5. Nella sua risposta del 21 giugno 2007 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico propone di respingere il ricorso sulla base delle stesse argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr. Doc. IV).
Il 4 luglio 2007 il patrocinatore della ditta chiede di respingere il ricorso (cfr. Doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."
Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.4. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)
In un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:
" (…)
Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)
2.5. Per costante giurisprudenza il TCA ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante, STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).
Secondo la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del 17 giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA, 38.1998.134; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17 agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T. SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11 agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P., 38.1996.282; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).
In una sentenza C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:
" 6.1 Per quel che attiene al merito della vertenza, può essere data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una consolidata prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della cifra d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.
È vero che il primo criterio entrante in linea di conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b). È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra d'affari, Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la soluzione adottata dalla Corte
cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie essere condivisa.
(...)
Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del 17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente trimestre 2003/2004.
Ora, in considerazione del fatto - come peraltro rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori, questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non possono essere assegnate.
A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere considerata come "giovane", occorre
ricordare che, pur riconoscendo la difficile situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta, a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti legislativi a livello europeo."
2.6. Nella presente fattispecie la ditta PI 1 ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto sostenendo, innanzitutto, che durante i primi mesi dell'anno le pulizie degli impianti di riscaldamento diminuiscono del 40 - 50%.
Come sostiene a ragione la SECO si tratta di una riduzione di lavoro dovuto a fattori stagionali e dunque non è computabile. Essa è peraltro abituale nell'azienda visto che si ripete dal 2002.
Già per questo motivo il ricorso deve essere accolto.
Il TCA nota peraltro che la cifra d'affari mensile della ditta per il periodo febbraio - aprile 2007 ammonta in media a fr. 20'000.--.
La media realizzata nel quadriennio precedente, negli stessi mesi, ammonta invece a fr. 17'550.-- (fr. 20'000.-- nello stesso periodo del 2006; fr. 15'000.-- nello stesso periodo del 2005; fr. 15'000.-- nello stesso periodo del 2004; fr. 20'200.-- nello stesso periodo del 2003).
Nel periodo per il quale è stato introdotto il lavoro ridotto è dunque previsto un aumento della cifra di affari rispetto al quadriennio precedente, per cui non si può neppure parlare di perdita di lavoro (cfr. la sentenza 38.95.254 del 10 giugno 1996 relativa alla stessa ditta cfr. Doc. 12, Estratto del Registro di commercio del __________ nella quale il TCA ha concluso che la perdita di lavoro non faceva parte del normale rischio aziendale e non era compatibile in quanto "la diminuzione della cifra d'affari registrata nel 1995 è estremamente ridotta rispetto a quella conseguita negli anni precedenti).
Ora, secondo la giurisprudenza federale, una cifra d'affari che aumenta o che resta invariata non indica certo una diminuzione del lavoro ed esclude l'assegnazione di indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; vedi pure STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007).
Anche per questo motivo il ricorso deve essere accolto.
Infine, come sottolinea giustamente la SECO, (cfr. Doc. I, pag. 3: "Dalle Pagine Gialle emerge che sono effettivamente una quarantina le imprese di spazzacamino operanti in Ticino. Di queste, circa la metà figura iscritta al Registro di commercio, di cui dieci create tra il 2000 ed il 2007. Si può quindi ammettere che negli ultimi anni vi è stato un aumento delle imprese del ramo, e quindi una concorrenza accresciuta") il fatto che vi sia ormai da anni una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003 pag. 195).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita di lavoro subita dalla ditta (nel caso in cui si sia realmente realizzata), è da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).
Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI.
Di conseguenza la decisione su opposizione con la quale l'amministrazione ha riconosciuto alla ditta PI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto deve essere annullata, senza che sia necessario ancora esaminare se la perdita di lavoro era o no temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI; STF C 246/06 del 16 luglio 2007 consid. 3.2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 16 maggio 2007 è annullata.
§ La ditta PI 1 non ha diritto ad indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2007.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1 rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti