Raccomandata
Incarto n. 38.2007.35 dc/td
Lugano 31 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 maggio 2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di ___________ in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 marzo 2007 l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha preso nei confronti dell'assicurato la seguente decisione formale:
" l'assicurato è tenuto a frequentare il seguente programma d'occupazione temporanea:
Titolo del POT: __________ (__________)
Organizzatore: __________ per l'__________
__________ - __________
Luogo svolgimento: __________
__________
Responsabile: __________ - No. Tel. __________
Durata dei POT: dal 14.05.2007 al 13.11.2007
Giorni e orario del POT: dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali
Grado d'occupazione: 100 %
Durante il POT avrà diritto al riconoscimento del rimborso delle spese per:
Spese di viaggio: Fr. 360.00 Trasporti pubblici
Spese per il vitto: Fr.1800.00
Spese per l'alloggio: Fr. 0.00
Obbligo di controllo:
Durante la frequenza del programma d'occupazione temporanea dovrà adempiere all'obbligo di controllo come stabilito dal consulente del personale URC.
secondo direttive URC
Altre istruzioni
Devono essere effettuate le normali ricerche d'impiego.
Osservazioni:
vengono riconosciute le spese di trasporto, fr. 360.-corrispondenti a 6 abbonamenti mensili "arcobaleno" 2 zone, adulti, 2a cl. a fr. 60.-- cadauno e le spese di vitto, fr. 1800.--, corrispondenti a fr. 15.-- al giorno, per ogni giorno effettivo di presenza alla misura.
Fattispecie e motivi:
Riattivare l'assicurato dopo un periodo di assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi lavorativi, promuovere la flessibilità e la mobilità professionale.
Durante questo periodo verranno in particolar modo incoraggiati l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro (puntualità, precisione, organizzazione, ecc.)
per motivi imposti dal mercato del lavoro è necessario promuovere la collocabilità ed il reinserimento professionale dell'assicurato.
Indicazioni importanti:
Di regola, le prestazioni accordate vengono pagate mensilmente una volta che i giustificativi necessari (attestato dell'organizzatore del programma, ricevute, formulario "Indicazioni della persona assicurata - FAUT", ecc.) sono stati consegnati alla cassa. II diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo (mese civile) a cui si riferisce.
I giorni di assenza ingiustificata dal provvedimento non sono indennizzati.
II mancato inizio o l'interruzione ingiustificata del provvedimento è sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, entro 30 giorni dalla notifica a:
Ufficio regionale di collocamento ____________________ __________
L'opposizione, redatta in lingua italiana, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata (ricevuta), contenere una breve motivazione e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. All'opposizione dovrà essere allegata la decisione impugnata (ricevuta) e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Gli eventuali mezzi di prova devono essere allegati, per quanto possibili. Il termine di 30 giorni per l'impugnazione è sospeso dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale rileva in particolare:
" La scelta di rivolgermi direttamente al Tribunale delle assicurazioni è dovuta alla clausola sotto la voce "Rimedi giuridici" della decisione in allegato che non mi conferisce il diritto di inoltrare opposizione scritta se esula dal contesto di eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento delle spese di partecipazione al provvedimento.
(…)
Sono veramente spaventato all'idea di dover passare anche solo una giornata in più nel laboratorio della __________ perché nessuno si è mai premurato di istruirmi o sensibilizzarmi sulla prevenzione degli infortuni in questo contesto lavorativo. Nutro seri dubbi sul rispetto delle norme di sicurezza che sembrano venir sistematicamente infrante. Ho lavorato per dodici anni in un'azienda seria dove c'erano disposizioni molto precise rivolte alla prevenzione degli infortuni, quindi non sono del tutto all'oscuro sull'argomento. L'aerazione dei locali è per giunta inadeguata e una gran quantità di polveri fini svolazza indisturbata all'interno dei locali che occupiamo. Tengo a precisare che al momento della redazione della presente frequento il POT da due settimane e che prima di esprimere questi giudizi mi sono premurato di sondare la scena di persona.
Le motivazioni esposte dal consulente, obbligandomi a seguire questo provvedimento, non sono per niente pertinenti. II mio ritmo di vita non è degenerato a seguito della disoccupazione: faccio sport regolarmente, non sono depresso e la mia determinazione a realizzare le mie aspirazioni è più forte che mai. La presente ne è sicuramente una conferma. II mio Curriculum Vitae non dà spazio a dubbi circa la mia flessibilità, né alla mia mobilità mentale o fisica. Mi sono sempre e costantemente (periodo di disoccupazione compreso) prodigato per lo sviluppo delle mie facoltà. La mia collaborazione con gli altri e la mia motivazione personale non possono essere messi in dubbio da chi mi conosce solo superficialmente. La mia puntualità, la mia precisione e la mia organizzazione sono parte integrante della mia personalità, al punto che fanno spesso invidia a chi le nota. Il mio consulente non potrà mai asserire che sia mai arrivato in ritardo anche ad uno solo dei nostri colloqui (anzi mi sono sempre presentato in anticipo) e potrà solo confermare la precisione con la quale preparo i nostri appuntamenti di consulenza. L'unica spiegazione logica che posso dare a questa sua presa di posizione è un clamoroso errore di valutazione.
Ho l'atroce presentimento che il provvedimento sia finalizzato a minare la mia autostima (alla lunga mi porterebbe sicuramente alla depressione) e ad impedirmi di effettuare normalmente le mie impellenti ed importantissime ricerche d'impiego rispettando uno standard di qualità elevato.
Visto l'articolo 16 cpv. 2 alle lettere b. e d. LADI, non sono tenuto ad accettare l'occupazione impostami perché inadeguata. Date le circostanze la firma sulla presente annulla inequivocabilmente le precedenti, inerenti all' "accordo" sulla mia partecipazione al POT. Non posso che rinnovare quindi il mio invito al signor __________ di rivedere la decisione 211571902 a/più presto esonerandomi dalla misura attiva in questione, affinché il danno già arrecato a me ed ai contribuenti, dei tutto i ari circa il modo in cui vengono utilizzate le risorse finanziarie che apportano, sia minimo." (Doc. I)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a discussioni o sedute d’orientamento; nonché
c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
Secondo l’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.
L’art. 85b cpv. 1 LADI stabilisce ancora che i Cantoni creano uffici regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
" (...)
2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
2.4. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), in una decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la precedente istanza sia ingiustamente entrata nel merito di un rimedio giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni annulla la decisione di tale istanza ed accerta che non si può entrare nel merito del rimedio giuridico in mancanza di un presupposto processuale.
Se un ufficio del lavoro pronuncia la sospensione del diritto alle indennità poiché l’assicurato ha disatteso le istruzioni del competente ufficio del lavoro di frequentare un corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione in merito ai giorni di sospensione va esaminata pure la questione di sapere se le istruzioni furono date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi è interesse degno di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso di perfezionamento possano essere impugnate a titolo indipendente.
Nel caso di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro una decisione che lo obbligava a frequentare un corso.
Il Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il corso fosse o meno giustificato.
In quell’occasione il TFA ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era entrata nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che:
" (...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden: Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung, weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so, dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom 30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten.”
(cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag. 38)
Questa giurisprudenza è stata confermata in un’altra sentenza, pubblicata in DLA 2004 pag. 282 seg., nella quale l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato tenuto a seguire un corso di perfezionamento o a partecipare a un programma di occupazione temporanea non ha alcun interesse legittimo a contestare la relativa decisione di assegnazione. Se, ingiustificatamente, egli non si conforma a questa decisione, il suo diritto all'indennità viene sospeso. Soltanto dopo che egli avrà interposto ricorso contro la decisione di sospensione, il Tribunale verificherà, a titolo pregiudiziale, se l'assegnazione al corso o al programma di occupazione temporanea sia stata pronunciata a giusta ragione.
2.5. Nell’evenienza concreta, alla luce della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.4.), un ricorso davanti al TCA può essere interposto soltanto contro la sanzione che farà eventualmente seguito alla mancata partecipazione o, in questo caso, all’abbandono alla misura inerente al mercato del lavoro.
Un assicurato può invece contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999, nella causa M.M.).
L'URC di __________ nella sua decisione del 3 marzo 2006 ha del resto precisamente indicato che: "Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico" (cfr. consid. 1.1).
Di conseguenza il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile per mancanza di interesse degno di protezione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti