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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2007 38.2007.30

26 juillet 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,969 mots·~40 min·6

Résumé

Inidoneità al collocamento soggettiva. L'assicurato si riteneva totalmente inabile al lavoro. La volontà di cercare ed accettare un impiego esiste o non esiste, e non può pertanto essere mutata a seconda delle conseguenze prospettate.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.30   rs

Lugano 26 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 marzo 2007 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 23 marzo 2007 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione del 24 gennaio 2007 (Doc. 8), con la quale ha stabilito che l’assicurato doveva essere ritenuto inidoneo al collocamento (cfr. doc. B).

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:

"  (...)

1.

Con decorrenza 23 novembre 2006, l’assicurato si è iscritto all’ufficio regionale di collocamento per la ricerca di un’occupazione adeguata al suo stato di salute e per beneficiare dell’indennità di disoccupazione. Egli in precedenza, per un periodo di ca 35 anni e sempre per la medesima azienda (presso la __________ – il rapporto di lavoro figura dal 1.01.1996, ma in realtà l’azienda ha cambiato ragione sociale), ha sempre svolto l’attività di montatore di linee elettriche. Si tratta di un’attività pesante, prestata all’aperto, soggetta alle intemperie e svolta in luoghi molto impervi.

2.

La Sezione del lavoro, con decisione 24 gennaio 2007, ha respinto la domanda di disoccupazione ritenendo l’assicurato inidoneo al collocamento in quanto lui stesso non si riterrebbe abile al lavoro. Pertanto verrebbe a mancare il duplice requisito dell’idoneità fisica e mentale. Nella fattispecie mancherebbe soprattutto il requisito mentale considerato che dal punto di vista fisico l’abilità è ben definita dai medici curanti.

(...)

5.

L’assicurato, a causa dell’insorgenza di una cardiopatia, dal 29.04.2005 ha dovuto ricorrere alle cure di uno specialista e nel corso della cura vi sono state delle complicazioni che non hanno permesso la ripresa dell’attività. Successivamente è intervenuta una patologia tumorale che ha costretto i medici ad asportare un rene e dunque attualmente l’assicurato è monorene.

L’assicurazione malattia per la perdita di salario __________ ha sottoposto l’assicurato ad una serie di visite fiduciarie, eseguite rispettivamente dal Dr. __________, specialista in medicina interna e dal Dr. __________, medico psichiatra. In base alle risultanze degli esami ed alla valutazione del medico cardiologo Dr. __________ (vedi rapporto del 22.09.2006), la __________, dopo un contenzioso con il sindacato, in definitiva ha corrisposto le indennità giornaliere per cambio d’occupazione fino al 30 ottobre 2007, ritenendolo abile al 100% per un’attività adeguata (come indicato dal Dr. __________).

Di conseguenza la situazione medica è molto chiara e l’assicurato può svolgere qualsiasi attività che non contrasta con le sue limitazioni fisiche (certificato Dilani 15.12.2006).

6.

Benché l’aspetto medico è ben indagato e definito in dettaglio, sia dai medici dell’assicurato e sia dalla __________, la quale ha ritenuto di poter concordare con la valutazione di una capacità lavorativa completa in attività adatte che ad es. non comportano sforzi eccessivi o rischio di cadute ecc…, l’Ufficio giuridico ha confermato la decisione d’inidoneità, basandosi essenzialmente sul verbale del 22.12.2006, dove il ricorrente avrebbe dichiarato di “non essere nella condizione di poter lavorare in nessuna percentuale e attività”.

Inoltre l’Ufficio giuridico motiva il provvedimento con l’incertezza dell’assicurato che non appare in grado di’indicare quale attività potrebbe svolgere ed in esito a ciò effettua soltanto una “raccolta di timbri” anziché delle vere e proprie ricerche di lavoro.

7.

Giova innanzi tutto inquadrare la situazione particolare del ricorrente, il quale ha esercitato l’attività lavorativa per la medesima azienda per un periodo di circa 35 anni, quindi svolgendo sempre le stesse identiche mansioni (da questo punto di vista si tratta di un caso sempre più raro nel mercato del lavoro), che nel corso della sua vita professionale, fortunatamente non ha mai beneficiato delle indennità di disoccupazione e dunque non ha alcuna dimestichezza con l’iter burocratico di tale assicurazione.

E’ chiaro che soltanto perché sprovveduto (o magari un po’ pasticcione) non può essere penalizzato dopo avere contribuito per un periodo così lungo. In secondo luogo egli ha avuto una situazione medica che fortunatamente ha risolto (è il caso di parlare di fortuna), ma che l’ha costretto a riorientarsi professionalmente dopo avere svolto sempre lo stesso lavoro. Il ricorrente tra l’altro non ha alcuna formazione di base.

8.

Il provvedimento dell’amministrazione non merita di essere tutelato perché si limita a concentrarsi soltanto sul verbale del 22.12.2006. In realtà leggendo bene l’incarto, che pure sono affermazioni della prima ora e quindi non corrette alfine di “correre ai ripari”, si nota molto chiaramente che l’assicurato è capace e disposto a trovare un’occupazione adeguata al suo stato di salute o nel rispetto delle sue limitazioni fisiche.

Tutto il dossier è in evidente contrasto con l’affermazione estrapolata dal verbale di consulenza. Tra l’altro il verbale citato non appare affatto come il risultato di un colloquio approfondito dove sono trattate le varie tematiche, ma bensì soltanto la registrazione di un’affermazione estrapolata probabilmente da un contesto di tematiche più ampie.

9.

Dal verbale non emerge affatto la consapevolezza che il ricorrente conoscesse quale poteva essere la conseguenza ed egli probabilmente non è stato messo al corrente della valenza dell’affermazione. Ovviamente comprendiamo bene che il consulente non deve sostituirsi all’assicurato per “aggiustare” le affermazioni dell’interessato, ma ha però il compito di suffragare questa frase, con una serie di altre indicazioni dalle quali deve emergere in maniera inequivocabile la reale volontà dell’assicurato.

In ogni caso dal dossier s’evince senza alcun dubbio che il ricorrente cerca un’occupazione e tali affermazioni vanno valutate adeguatamente insieme al verbale.

10.

Secondo l’Ufficio giuridico l’assicurato non è in grado d’indicare quale attività potrebbe svolgere ed avrebbe proceduto soltanto ad una “raccolta di timbri”, non finalizzata ad una vera propria ricerca di un posto di lavoro. Tale affermazione non è corretta, siccome le attività dove l’assicurato può essere ingaggiato non sono definite in quanto a categoria o mansione, ma bensì in base alle sue limitazioni fisiche che sono state ben definite dal suo medico curante.

Se si escludono i profili professionali che sono in contrasto con i limiti fisici, tutte le altre attività possono essere prestate senza limitazione alcuna e quindi in vari campi sono riscontrabili delle attività adatte. Prevalentemente nel secondario e nel terziario.

Del resto è prassi che in disoccupazione si iscrivano persone con limitazioni funzionali le quali devono orientare il campo di attività professionale e da questo punto di vista la situazione del ricorrente è simile a tanti altri (ad es. coloro che fanno richiesta di AI perché abili parzialmente o coloro che sono dichiarati abili in attività residua da un assicuratore malattia o d’infortunio).

10.1

Uno dei compiti dell’URC è quello di orientare l’assicurato nella ricerca di un posto di lavoro e quindi il ricorrente, anche per la sua particolare situazione personale di cui abbiamo detto sopra, va aiutato a orientarsi.

10.2

Non soccorre l’amministrazione l’affermazione secondo la quale le ricerche effettuate dal ricorrente sono una “raccolta di timbri”. Per definizione le ricerche registrate sul modulo standard sono una raccolta di timbri e dunque non ci si può basare soltanto su quest’aspetto per esprimere una valutazione sulla reale volontà dell’assicurato di cercare un’occupazione. Giudicare solo in base ai timbri significa valutare in modo carente.

Per contro se un assicurato presenta della domande di lavoro scritte, senza produrre le risposte delle aziende, non si ha garanzia che quelle offerte siano state veramente effettive e dunque in questo senso anche quelle sono una “raccolta di prove”.

In realtà il ricorrente, che non ha una formazione di base e che ha delle competenze specifiche non più utilizzabili, necessita anche della collaborazione del collocatore il quale conosce il mercato del lavoro, conosce le aziende e conosce i profili professionali.

11.

Da ultimo va pure segnalato che la domanda d’invalidità presentata dall’assicurato, che detto di transenna ed in base alla nostra esperienza, non porterà ad un riconoscimento di prestazioni essendoci un’abilità residua completa, non è affatto in contraddizione con la richiesta di disoccupazione. Avviene molto sovente che lavoratori abili parzialmente o per una residua capacità di guadagno hanno in corso la domanda di invalidità e chiedono di essere messi al beneficio dell’assicurazione disoccupazione.

Anzi a ben vedere va rammentato quanto disposto dall’art. 15 OADI e specificatamente il capoverso 3 sull’idoneità al collocamento. In questo caso va considerato idoneo proprio perché ha presentato una domanda d’invalidità e non può essere considerato manifestamente inidoneo." (Doc. I)

                               1.3.   La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del ricorso con le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).

                               1.4.   Il 16 luglio 2007 l’amministrazione ha inviato un suo scritto indirizzato all’assicurato con cui è stato precisato che la procedura relativa a una sanzione (art. 30 cpv. 1 lett. e LADI) è stata sospesa sino all’emissione della sentenza da parte di questa Corte afferente alla presente vertenza. Allo stesso sono stati allegati alcuni documenti (cfr. doc. V, 1-5).

                               1.5.   Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Questa Corte è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento.

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)

                                         L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

                                         O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

                                         E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).

                               2.4.   Secondo l’art. 15 cpv. 2 LADI:

"  Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità."

                                         Anche le persone handicappate fisicamente o psichicamente in misura durevole e rilevante, a determinate condizioni, possono essere dunque considerate idonee al collocamento. Al proposito va rilevato che l'handicap non deve forzatamente essere invalidante ai sensi dell’assicurazione invalidità (DLA 1991 pag. 95).

                                         Inoltre, anche l’assegnazione di una rendita intera dell’AI non esclude l’idoneità al collocamento (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherugsrechts, Berna 1997, pag. 96, DLA 1995 Nr. 30 pag. 173 consid. 3).

                                         Va pure precisato che la fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere confusa con quella di cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità lavorativa ridotta o inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr. STFA del 24 gennaio 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland c/ B., C 286/05; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02; DLA 1995 Nr. 30 p. 171).

                                         In tale ipotesi il diritto all’indennità giornaliera decade completamente se il disoccupato ha esaurito il suo diritto all’indennità in virtù dell’art. 28 LADI e se la sua incapacità al lavoro supera il 50%.

                                         Per contro una persona impedita fisicamente e psichicamente, la cui capacità al lavoro è ridotta, rimane idonea al collocamento nell’ambito dell’articolo 15 capoverso 2 LADI ed è indennizzabile, se adempie gli altri presupposti del diritto all’indennità (DLA 1995 pag. 172).

                                         L’art. 15 OADI precisa inoltre che:

"  Per stabilire l'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell'assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) disciplina i particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (cpv. 1).

  Il capoverso 1 è parimenti applicabile, qualora all'esame del diritto all'indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell'assicurazione infortuni obbligatoria, dell'assicurazione-malattie, dell'assicurazione militare o della previdenza professionale (cpv. 2).

  Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione invalidità o un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno (cpv. 3)."

                                         Il capoverso 3 della citata norma configura una disposizione di coordinamento.

                                         In proposito va rilevato che l’assicurazione invalidità e l’assicurazione disoccupazione non sono istituti complementari nel senso che un assicurato escluso dalla vita produttiva può in ogni caso pretendere l’invalidità o la disoccupazione.

                                         Chi, ad esempio, a causa di un grave danno alla salute, non percepisce una rendita, in quanto è invalido in misura insufficiente, può essere contemporaneamente incollocabile.

                                         D’altra parte l’assegnazione di una rendita di invalidità non esclude di principio l'idoneità al collocamento (DLA 1998 pag. 31 consid. 3bb; DTF 109 V 29; STFA del 3 marzo 2006 nella causa G., C 282/05, consid. 2.3.).

                                         Infatti per valutare l'idoneità al collocamento gli organi dell'assicurazione disoccupazione non sono vincolati alla valutazione delle assicurazioni che erogano le rendite come l'assicurazione invalidità e l'assicurazione contro gli infortuni (cfr. SVR 2000 ALV N° 21 pag. 62).

                                         Per la categoria di assicurati di cui al capoverso 3 dell'art. 15 OADI, il concetto di idoneità al collocamento è stato ulteriormente relativizzato ed è stato introdotto l’obbligo di pagamento anticipato da parte dell’assicurazione disoccupazione. Tale norma impedisce che l’assicurazione disoccupazione e gli altri rami delle assicurazioni sociali rifiutino di versare determinate prestazioni con motivazioni contraddittorie (Locher, op. cit., p. 96).

                                         In proposito, tuttavia, il TFA, in una sentenza C 160/06 del 19 marzo 2007, ha deciso che:

"  (…)

3.2.1Entgegen der noch im vorinstanzlichen Verfahren vertretenen Rechtsauffassung des Beschwerdeführers bedeutet die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gemäss der Vermutungsregel des Art.15 Abs.3 AVIV nicht die vorbehaltlose Zusprechung von Arbeitslosentaggeld bis zum rechtskräftigen Entscheid der Invaliden- oder Unfallversicherung. Vermittlungsfähigkeit verlangt objektiv Arbeitsberechtigung und Arbeitsfähigkeit und subjektiv die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Bei körperlich oder geistig Behinderten werden gemäss Art.15 Abs.3 AVIV einzig an die Arbeitsfähigkeit (als eines der beiden objektiven Elemente der Vermittlungsfähigkeit) geringere Anforderungen gestellt, um dieser Personengruppe die Anspruchsberechtigung im System der Arbeitslosenversicherung zu sichern. Das subjektive Element der Vermittlungsbereitschaft ist demgegenüber auch bei der Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen zu beachten. Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft ist dabei die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, Rz270 in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, BandXIV: Soziale Sicherheit, 2., aktualisierte und ergänzte Auflage, Basel 2007). Eineversicherte Person, die sich bis zum Entscheid der Organe der Unfall- oder Invalidenversicherung als nicht arbeitsfähig erachtet und weder Arbeit sucht noch eine zumutbare Arbeit annimmt, ist deshalb nicht vermittlungsfähig (ARV 2004 S.124, C272/02).“ (Le sottolineature sono del redattore)

                               2.5.   In una sentenza del 18 marzo 1996 nella causa M. pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 191 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino al momento in cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia sulla sua domanda e che non cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata non ha diritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.

                                         Sempre il TFA, in un successivo giudizio dell'8 giugno 1998, pubblicato in DLA 1999 N. 19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale.

                                         L'assicurazione per l'invalidità e l'assicurazione contro la disoccupazione non hanno un carattere complementare reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere inidoneo al collocamento dal punto di vista della legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione - e dunque non ha diritto all'indennità - anche se la sua incapacità lavorativa non è sufficiente per generare il diritto a una rendita di invalidità.

                               2.6.   L’Alta Corte si è pronunciata in merito all’aspetto soggettivo dell’idoneità al collocamento in una sentenza C 75/05 del 23 giugno 2005, relativa al caso di un assicurato, beneficiario di una mezza rendita di invalidità, al quale è stata negata l’idoneità al collocamento, in quanto non era disposto, né in grado di accettare un’occupazione.

                                         In particolare il TFA ha rilevato:

"  2.

Streitig ist letztinstanzlich allein die Frage der subjektiven Vermittlungsfähigkeit ab Februar 2004.

 (…)

 2.2 In der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung hat der Versicherte Anfang Februar 2004 angegeben, bereit und in der Lage zu sein, im Ausmass einer Vollzeitstelle zu arbeiten. In den monatlich auszufüllenden Formularen "Angaben der versicherten Person für den Monat ..." hat der Beschwerdeführer jedoch immer die Rubrik "arbeitsunfähig" angekreuzt . Er hat weder direkt auf dem Formular noch indirekt durch Mitteilung an den Berater des RAV ausgeführt, diese Angabe beziehe sich nur auf den Umfang der jeweils ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit. Damit ist davon auszugehen, dass sich der Versicherte während der Zeit ab Februar 2004 als vollständig arbeitsunfähig erachtet hat. Diese Haltung wird durch die Protokolleinträge des Beraters des RAV bestätigt: Zum Gespräch vom 8. Juli 2004 wird festgehalten, der Beschwerdeführer frage "einfach nach sehr leichter Arbeit" und erhalte die Antwort, "dass niemand für solche Arbeit und dies zu 30% benötigt wird"; weiter wird ausgeführt,  er wisse nicht, was er arbeiten könnte, er frage "nun einfach jeden Monat Firmen" an, "ob sie etwas für ihn hätten". Über die Besprechung vom 24. August 2004 findet sich der Protokolleintrag, der Versicherte kenne keine Arbeit, die er machen könne; ein "Wille wäre wohl vorhanden aber keine Möglichkeit in Sicht. So kann er auch nur entsprechend Bewerbungen machen."

Auch unter Berücksichtigung der schwierigen Ausgangslage für die Stellensuche sind die - erstmals im Juni 2004 auf den entsprechenden Formularen der Arbeitslosenversicherung nachgewiesenen - Arbeitsbemühungen kaum als ernsthaft zu bezeichnen. Im hier massgebenden Zeitraum bis zum Einspracheentscheid vom 15. September 2004 (RKUV 2001 Nr. U 419 S. 101) erfolgten die Bewerbungen in den Monaten Juli und September 2004 jeweils an einem einzigen Tag, während im August 2004 jede Bewerbung ausblieb, was auch unter Berücksichtigung von Ferien völlig ungenügend ist. Im Juni 2004 wurden immerhin neun Bewerbungen unternommen, wobei auch in diesem Monat an einem Tag fünf und an einem anderen Tag zwei Bewerbungen auf einmal erfolgt sind. Es fällt weiter auf, dass der Versicherte alle Bewerbungen telephonisch durchgeführt hat (ohne dass er allerdings die Telephonnummer oder den Namen der Ansprechperson auf den entsprechenden Formularen aufgeführt hätte); bei den Blindbewerbungen wäre es angebracht gewesen, sich schriftlich (allenfalls mit einem Standardschreiben) anzubieten.

Ob der Beschwerdeführer durch das RAV in seinen Arbeitsbemühungen ungenügend unterstützt worden ist, kann offen bleiben. Es ist primär seine eigene Aufgabe, um Arbeit bemüht zu sein (Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG). Es wäre an ihm gelegen, zuhause mit Hilfe seiner Deutsch sprechenden Kinder ein Standardschreiben und einen Lebenslauf zu verfassen und diesen mit seinem Berater beim RAV zu besprechen und zu verbessern. Schliesslich fällt auf, dass der Beschwerdeführer sich nicht bereits während der Kündigungsfrist (bis Ende Februar 2004) um eine neue Arbeit bemüht hat, was angesichts seines Gesundheitszustandes sowie der Tatsache, dass er zu dieser Zeit nicht mehr arbeitete, ohne weiteres möglich gewesen wäre. Auch wenn wegen ungenügender Arbeitsbemühungen in der Regel nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden darf (ARV 1996/97 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b), ist dies in Anbetracht der konkreten Umstände und gestützt auf die Selbstdeklarationen des Versicherten der Fall." (STFA succitata)

                                         Inoltre la nostra Massima Istanza in una sentenza C 282/05 del 3 marzo 2006, in cui ha stabilito che un assicurato era idoneo al collocamento dal profilo oggettivo, ha accolto il ricorso del medesimo e rinviato gli atti all’amministrazione per esaminare l’aspetto soggettivo dell’idoneità ed emettere una nuova decisione, precisando:

"  (…)

2.5 Zu prüfen bleibt die subjektive Vermittlungsfähigkeit: Im Bericht über die Abklärung in der Werkstatt X.________ vom 12. März 2004 wird ausgeführt, dass sich der Beschwerdeführer "verweigert" habe, aus den während des Programmes angebotenen Kursen "'etwas' mitzunehmen", dass "Eigenverantwortung... für ihn fremd" sei und er zuerst "mit seiner Gesundheit ins Klare kommen" müsse. Diese Ausführungen sprechen allenfalls für einen fehlenden Willen, eine Arbeit zu suchen und anzunehmen. Die Sache geht deshalb zurück an das Amt, damit es die subjektive Seite der Vermittlungsfähigkeit abkläre (z.B. anhand der getätigten Arbeitsbemühungen und des sonstigen Verhaltens des Versicherten) und anschliessend neu verfüge." (STFA del 3 marzo 2006 nella causa G., C 282/05, consid. 2.5.)

                                         Questo Tribunale, con giudizio dell’8 febbraio 2000, pubblicato in RDAT II-2000 N. 89 pag. 339, ha rilevato che deve essere considerato inidoneo soggettivamente al collocamento colui che sino alla decisione dell'AI, oltre che essere ritenuto inabile dai medici e dai consulenti del personale, dichiara chiaramente di essere inabile totalmente al lavoro e non cerca alcuna occupazione.

                                         In quel caso l’assicurato, al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una rendita, è stato ritenuto non collocabile soggettivamente, poiché nella Domanda di indennità di disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al lavoro al 100% incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre, interpellato dall’Ufficio del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere nessun lavoro, e di non avere effettuato ricerche di impiego. Infine, contattato nuovamente dall’amministrazione, l'assicurato aveva ribadito di ritenersi totalmente inabile al lavoro.

                               2.7.   Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

                                         Ciò vale anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni deve essere valutata in termini prospettivi, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 1190/04 consid. 1; DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

                                         In casu, pertanto, questa Corte limita il proprio esame al lasso di tempo dal 23 novembre 2006, corrispondente al giorno in cui l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, al 23 marzo 2007, quando è stata emanata la decisione su opposizione contestata.

                                         Eventuali fatti successivi sono, dunque, irrilevanti ai fini della presente vertenza e devono, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo.

                               2.8.   Nell’evenienza concreta l’assicurato, dal gennaio 1996 al 31 ottobre 2006, ha lavorato quale montatore di linee esterne presso la __________ (cfr. doc. 34).

                                         Nell’atto ricorsuale è stato precisato che egli ha lavorato per questa azienda per circa 35 anni, ma che quale data di inizio è stato indicato il 1996, poiché la ditta ha cambiato ragione sociale (cfr. doc. I).

                                         Il ricorrente, il 27 aprile 2005, è stato colpito da infarto al miocardio inferiore. Il 29 aprile 2005 è stato sottoposto a un intervento di quadruplo by-pass aorto-coronarico (cfr. doc. 7/7).

                                         Inoltre il 9 dicembre 2005 egli ha subito una nefroureterectomia a seguito di un carcinoma uroteliale papillare solido dell’uretere destro (cfr. doc. 7/8).

                                         Il 25 marzo 2006 l’assicurato ha inoltrato domanda di prestazioni AI, in particolare volta all’ottenimento di una rendita, indicando di presentare un’incapacità lavorativa totale dovuta a malattia dal mese di aprile 2005 (cfr. doc. 12).

                                         Dalle carte processuali non risulta che l’assicurazione invalidità abbia ancora emesso una decisione al riguardo.

                                         Egli, il 23 novembre 2006, si è poi iscritto in disoccupazione.

                                         In quell'occasione l'assicurato non ha fornito nessuna indicazione in merito alle attività desiderate (cfr. doc. 39).

                                         I medici specialisti che hanno avuto occasione di visitare l’assicurato e trattare le sue patologie ritengono, in buona sostanza, che lo stesso sia abile al lavoro al 100% in attività medio-leggere (cfr. doc. 7/8, 21, 24).

                                         L’insorgente, tuttavia, il 15 dicembre 2006, compilando il formulario relativo alla “Domanda di indennità di disoccupazione”, ha risposto “no” alla domanda “Ora è abile al lavoro nella misura desiderata?” (cfr. doc. 38).

                                         Al riguardo va precisato che al quesito “In quale misura è disposto e capace a lavorare” egli non ha indicato alcunché (cfr. doc. 38).

                                         Inoltre il 22 dicembre 2006 l’assicurato ha dichiarato al proprio consulente del personale dell’URC di __________ di non essere nella condizione di poter lavorare in alcuna percentuale e attività per motivi di salute (cfr. doc. 32).

                                         La Cassa di disoccupazione RA 1, dopo che l’URC le ha trasmesso la nota di quanto affermato dal ricorrente il 22 dicembre 2006 - peraltro sottoscritta dal medesimo -, ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro per decisione, informando in merito l’assicurato (cfr. doc. 10, 11).

                                         La Sezione del lavoro, con scritto del 5 gennaio 2007, ha reso attento l’insorgente che nei suoi confronti si prospettava un decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle indennità di disoccupazione. L’amministrazione gli ha altresì assegnato un termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni con l‘avvertenza che, in caso di mancata risposta, avrebbe proceduto con l’emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 9).

                                         L’insorgente è rimasto silente.

                                         La Sezione del lavoro, il 24 gennaio 2007, ha quindi emanato una decisione formale di inidoneità al collocamento (cfr. doc. 8).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 23 marzo 2007 (cfr. doc. B).

                                         L’amministrazione, dando l’opportunità al ricorrente di esprimersi in merito alla ventilata decisione di inidoneità al collocamento e trasmettendogli, precedentemente alla decisione su opposizione, la documentazione acquisita agli atti con l’assegnazione di un termine per presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. 4, 9) - possibilità che del resto l’assicurato ha utilizzato, tramite il suo rappresentante, con scritto dell’8 marzo 2007 (cfr. doc. 3) -, ha ossequiato, dal profilo procedurale, il diritto di essere sentito dell'assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA.

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva che, come esposto al considerando precedente, nel dicembre 2006 l’assicurato, sia compilando la “Domanda di indennità di disoccupazione”, che in occasione dell’Intervista iniziale con il proprio collocatore, ha dichiarato di non essere nella condizione di lavorare in alcuna percentuale e attività (cfr. doc. 32, 38).

                                         E’ vero che con l’opposizione e l’atto ricorsuale l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha addotto di avere la volontà di cercare un’occupazione (cfr. doc. 7, I).

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che secondo la dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C 286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189; cfr. pure Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).

                                         In concreto, tutto ben considerato, questa Corte considera più attendibile la prima versione dell’assicurato, peraltro fornita, non solo precedentemente all’emanazione della decisione di inidoneità al collocamento, ma perfino prima che, nel gennaio 2007, fosse avvisato che il suo caso era stato sottoposto alla Sezione del lavoro e che si prospettava una decisione di inidoneità (cfr. doc. 9, 11).

                                         In effetti non vi sono elementi per ritenere, come invece sostenuto dalla parte ricorrente (cfr. doc. I), che le risposte date dall’assicurato fossero dettate da confusione o dal fatto che sia sprovveduto.

                                         Pur comprendendo le difficoltà dell’insorgente, confrontato con seri disturbi di salute che esigono cure, trattamenti e adeguamento del proprio stile di vita, il TCA è dell’avviso che egli non poteva non rendersi conto del significato delle sue affermazioni.

                                         L’asserzione di non essere abile al lavoro non è soggetta a interpretazione, per cui va ritenuto che anche una persona poco preparata formula una tale dichiarazione solo se effettivamente a quel momento non si considera in grado di lavorare.

                                         Di conseguenza il TCA deve concludere che l’assicurato si riteneva totalmente inabile al lavoro.

                             2.10.   La soluzione sopra menzionata è d’altronde sostanziata dalle ricerche di impiego intraprese dall’insorgente nei mesi di novembre 2006, dicembre 2006, gennaio 2007 e febbraio 2007.

                                         Al riguardo è utile ricordare che in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione.

                                         L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza inedita del 24 giugno 2003 nella causa S. (C 263/02), in cui ha ribadito che:

"  (…)

1.2 Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19 S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz 219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C 263/02)

                                         Nel caso in esame dai formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” emerge che l’assicurato ha specificato di aver compiuto quattro ricerche nel mese di novembre 2006, cinque ricerche nel mese di dicembre 2006, nonché nei mesi di gennaio e febbraio 2007 (cfr. doc. 5/2-5/5).

                                         Il ricorrente, in relazione a tutte le ricerche di novembre 2006, dicembre 2006, gennaio 2007 e a tre del mese di febbraio 2007, non ha però indicato l’impiego postulato, se si trattava di un’occupazione a tempo pieno o parziale, se la ricerca è stata compiuta per iscritto, di persona o telefonicamente, l’esito della domanda e il salario offerto.

                                         In proposito va osservato che la giurisprudenza federale e cantonale ha già avuto, a più riprese, occasione di sottolineare che bisogna indicare precisamente il giorno della ricerca, l’impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 35; DLA 2000 pag. 123; STCA 38.99.242 del 21 settembre 1999).

                                         Vi è poi da aggiungere che il ricorrente ha riferito di avere effettuato le ricerche di novembre 2006 dal 17 al 30 del mese, quelle di dicembre 2006 dal 7 al 22, gli sforzi di gennaio 2007 dall’8 al 20 e quelli di febbraio 2007 dal 21 al 27.

                                         Al riguardo giova rilevare che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002 nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella causa P., 38.2002.1; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

                                         Questo Tribunale ha altresì già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

                                         Il ricorrente, procedendo in tal modo, ha dimostrato di non cercare seriamente un impiego e di non essere conseguentemente disponibile a cercare e ad accettare un’occupazione.

                             2.11.   Alla luce della giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 2.3.-2.6.) e degli elementi fattuali del caso concreto appena ricordati, segnatamente delle dichiarazioni dell’assicurato stesso del dicembre 2006 formulate redigendo la “Domanda d’indennità di disoccupazione” e dinanzi all’URC, nonché del suo atteggiamento, e meglio delle insufficienti ricerche di lavoro effettuate nei mesi di novembre 2006, dicembre 2006, gennaio 2007 e febbraio 2007, il TCA ritiene che egli, a prescindere dalla questione di sapere quale sia effettivamente da un punto di vista oggettivo la sua capacità lavorativa, è inidoneo soggettivamente al collocamento (cfr. STCA 38.2006.14 del 29 marzo 2006; 38.2005.99 del 10 aprile 2006).

                                         In riferimento all’art. 15 cpv. 3 OADI invocato dall’assicurato nel ricorso (cfr. doc. I pag. 4), è utile evidenziare che anche gli assicurati menzionati in questo disposto - ossia gli impediti fisici o psichici non manifestamente inidonei al collocamento e che si sono annunciati all’AI -, in relazione ai quali il concetto di idoneità al collocamento è stato relativizzato ed è stato introdotto l’obbligo di pagamento anticipato da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, devono adempiere il presupposto dell’idoneità al collocamento soggettiva. Essi devono, quindi, essere disposti ad accettare un’occupazione duratura. In effetti l’art. 15 cpv. 3 OADI contempla unicamente delle esigenze meno severe per quanto attiene alla idoneità oggettiva, e meglio alla capacità lavorativa (cfr. consid. 2.4.; STFA C 160/06 del 19 marzo 2007 consid. 3.2.1).

                             2.12.   Nel ricorso è stato addotto che “dal verbale non emerge affatto la consapevolezza che il ricorrente conoscesse quale poteva essere la conseguenza ed egli probabilmente non è stato messo al corrente della valenza dell’affermazione” (cfr. doc. I p.to 9).

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.

                                         Questa importante disposizione legale ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del      9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del   28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

                                         Secondo questo Tribunale in concreto l’art. 27 LPGA non è stato violato, poiché non si trattava di fornire all’assicurato delucidazioni in merito a diritti o doveri o avvertimenti circa situazioni pregiudizievoli per lo stesso, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, che potevano essere oggetto di modifiche.

                                         Il consulente del personale e la Cassa non erano tenuti a indicare all’assicurato cosa sarebbe stato meglio dichiarare ai fini del diritto alle prestazioni. L’idoneità al collocamento soggettiva riguarda, in effetti, un aspetto personale di un assicurato relativo alla volontà di cercare e accettare un impiego. Tale volontà esiste o non esiste. Essa non può essere mutata a seconda delle conseguenze prospettate.

                             2.13.   In simili condizioni, il ricorrente non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione dal 23 novembre 2006 fino perlomeno alla fine del periodo esaminato da questa Corte, ossia al 23 marzo 2007 (cfr. consid. 2.7.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.30 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2007 38.2007.30 — Swissrulings