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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.08.2007 38.2007.28

8 août 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,063 mots·~20 min·7

Résumé

Negata richiesta di prolungamento di periodo di lavoro ridotto: nel caso concreto l'oscillazione della cifra d'affari rientra nel normale rischio aziendale.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.28   dc/gm

Lugano 8 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 24 aprile 2007 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 5 febbraio 2007 la RI 1, attiva nel campo dello sviluppo e della vendita di prodotti software per l'industria tipografica, ha preannunciato per due dei suoi quattro dipendenti e per una durata probabile dal 1° marzo 2007 al 1° settembre 2007, periodo di lavoro ridotto al 50%, argomentando:

"  E' ancora in atto, nel ramo della grafica, un riassetto delle strutture societarie e del parco macchine presso molte aziende grafiche. Riteniamo che passato questo periodo di ristrutturazione si possa passare ad un periodo di sviluppo degli strumenti gestionali ed amministrativi." (Doc. 6 punto 11a)

Si tratta sostanzialmente della richiesta di prolungamento di un periodo di lavoro ridotto già concesso dal 1° settembre 2006 al 28 febbraio 2007 (cfr. Doc. 10).

                               1.2.   Con decisione del 23 febbraio 2007 la Sezione del lavoro, dopo avere constatato che negli scorsi anni la ditta in questione aveva già beneficiato di prestazioni analoghe, si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto sostenendo che la perdita di lavoro non è probabilmente temporanea (cfr. art 31 cpv. 1 lett. d LADI), in quanto "dalla documentazione presentata non è emerso che i clienti effettueranno in tempi brevi nuove ordinazioni che vi permetteranno di lavorare a pieno regime o che troverete nuovi sbocchi sul mercato" (cfr. Doc. 5).

Contro questa decisione la ditta ha inoltrato una tempestiva opposizione (cfr. Doc. 4).

                                         Dopo avere chiesto (cfr. Doc. 3) ed ottenuto (cfr. Doc. 2) ulteriore documentazione, la Sezione del lavoro il 24 aprile 2007 ha respinto l'opposizione in quanto, nel periodo da marzo ad agosto 2007, la ditta registrerebbe un aumento anziché un calo del fatturato rispetto al quadriennio precedente (cfr. Doc. 1).

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha in particolare rilevato:

                                                                                   " (...)

                                             ¡    La documentazione da noi presentata prova che le attività di promozione e vendita sul mercato sono continuate costantemente. Infatti ci ritroviamo una discreta quantità di offerte senza una decisione negativa, quindi aperte, cosa che ci permette di affermare che i tempi di decisione per l'acquisto di Software si sono allungati, ma anche che la diminuzione della cifra d'affari è temporanea.

 ¡    A fronte delle offerte aperte possiamo fare delle ipotesi di sblocco delle decisioni di acquisti degli interessati e prevedere che entro fine anno alcune di esse si tramuteranno in ordinazioni, ed ecco la nostra previsione di aumento della cifra d'affari.

 ¡    Nonostante ciò, al momento attuale queste decisioni d'acquisto da parte degli interessati non ci sono, ecco perché abbiamo il reparto di consulenza e sviluppo Software (due persone) non a pieno regime e che, quindi, necessita di un ulteriore periodo di orario ridotto.

 ¡    A sostegno di ciò possiamo consegnare nuovi dati più sicuri in quanto non di previsione ma certi. Per quanto riguarda il progetto "__________" di cui avevamo previsto la realizzazione in giugno 2007, abbiamo ricevuto una lettera da parte dell'interessato che ci comunica di dover sospendere la decisione fin dopo il mese di giugno. Ciò che significa una realizzazione (tenendo conto dei tempi di pianificazione e preparazione) non prima dei mesi di settembre/ottobre. Inoltre nel frattempo è passato anche il mese di aprile e possiamo pertanto correggere la previsione di fatturato anche per questo mese. Dopo le dovute correzioni del caso otteniamo la seguente tabella per la cifra d'affari:

      §   Marzo 2007        35'792.07

      §   Aprile 2007           9'646.34

      §   Maggio 2007       34'500.00

      §   Giugno 2007       35'345.00

      §   Luglio 2007         13'800.00

      §   Agosto 2007       20'096.00

 ¡       Se non è possibile ottenere questo periodo di orario ridotto per il nostro reparto di consulenza e sviluppo Software, non potremo superare con le nostre forze il periodo che intercorre all'entrata di nuove ordinazioni, e saremo costretti ad operare ulteriori tagli al personale. (...)" (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 5 giugno 2007 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e sottolinea che la ditta dopo avere in un primo tempo fornito dei dati che dimostravano un aumento della cifra d'affari, soltanto tre settimane dopo ha fornito importi che differiscono sensibilmente senza specificare il motivo di tali mutamenti (cfr. Doc. III).

                               1.5.   L'11 giugno 2007 la ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale ha in particolare rilevato:

"  (...)

A questo punto abbiamo ritenuto nuovamente di dover ricorrere contro la decisione, in quanto il tempo passava inesorabile, le situazioni cambiavano ed anche le pur rosee previsioni di cifra d'affari fatte per i mesi di luglio ed agosto furono puntualmente disattese. Infatti in data 23 aprile 2007 la ditta __________ di __________ ci ha comunicato di voler spostare di ulteriori due mesi la decisione e la pianificazione dell'acquisto ed installazione del nostro Software. A pochi giorni di distanza anche la ditta __________ di __________ ci comunica (durante una visita del ns. venditore) di voler attendere il mese di agosto per pianificare l'acquisto del Software con più calma. Purtroppo proprio questi due progetti erano quelli che avevamo previsto di effettuare nei mesi di luglio ed agosto. Oggigiorno le aziende tendono ad adattarsi velocemente alle diverse situazioni interne ed esterne dando la priorità al servizio alla clientela più che all'organizzazione interna. Come accennato il tempo passa e le situazioni cambiano molto più velocemente di quello che si può pensare, anche nella spazio di sole tre settimane ci si può trovare con una situazione diversa da quella che si può ragionevolmente prevedere. Infatti, nel caso specifico, avevamo previsto una cifra d'affari di ca. 26'784.- CHF per la ditta __________ e 20'096.- CHF per la ditta __________. Sommando il valore stimato dei progetti otteniamo un totale di 46'880.- CHF che equivale alla somma delle differenze dei mesi di luglio ed agosto di 46'850.- CHF dei dati presentati tra le due opposizioni. (...)" (Doc V)

                                         Il 15 giugno 2007 la ricorrente ha chiesto di poter esprimere oralmente le proprie argomentazioni (cfr. Doc. VII).

                                         Il 20 giugno 2007 la Sezione del lavoro si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa (cfr. Doc. IX).

                               1.6.   Il 26 luglio 2007 si è tenuto un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. XII).

                               1.7.   Il 2 agosto 2007 la Sezione del lavoro ha inviato uno scritto al TCA (cfr. Doc. XIII) e ne ha allegato uno della ricorrente (cfr. Doc. XIII 1).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"  a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro           la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i   loro posti di lavoro."

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

"  a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui      tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                                        lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

                               2.3.   Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:

"  Una perdita di lavoro è computabile se:

  a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

  b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

      ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori        dell'azienda."

                                         Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

"  a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

    interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze  

    rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di  

    lavoro;

  b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è           causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

  c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali           o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima        o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

  d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

  e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di              un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

  f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda            in cui lavora l'assicurato."

                                         Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

                               2.4.   Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. STF C 246/06 del 16 luglio 2007; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120; G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428).

                                         Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)

                                         Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)." (cfr. STF C 246/06 del 16 luglio 2007; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004)

                                         Nel campo dell'edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al riguardo che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente, dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.

                                         In una sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"  Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb nicht anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April 2001 C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember 2003 C 8/03, E. 3).

3.

Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung hat.

3.1 Was dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können, weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006 storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von

Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf, Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine anrechenbaren Gründe, sind sie doch

betriebsüblich und können jede andere Firma der Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate, in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der Geschäftstätigkeit zu

verzeichnen pflegt."

                                         Nel caso di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha stabilito che motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato che:

"  (…)

Alla luce della crescente situazione concorrenziale che notoriamente interessa il ramo dell'informatica, dell'elettronica e della produzione e commercializzazione di prodotti correlati è infatti indiscutibile che una perdita di lavoro per ragioni come quelle avanzate dall'insorgente può di principio toccare nello stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo e non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima, non assumendo un carattere eccezionale o straordinario nella congiuntura attuale, non è pertanto computabile, ma va di principio assunta dalla ditta interessata, ove peraltro si rilevi che occorre evitare che l'intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle aziende strutturalmente forti (cfr. DLA 1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b). (…)"

(cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re B. SA, C 115/99, consid. 2)

                                         Nel campo dell'editoria, il TFA ha stabilito che se un giornale fondato di recente passa da un'edizione quotidiana a un'edizione settimanale, dopo un anno e mezzo di esistenza, a causa di una cattiva situazione reddituale, la perdita di lavoro che ne consegue non può essere esclusa dall'indennità per lavoro ridotto per il solo motivo che è di natura strutturale e che non può pertanto essere imputata a motivi economici ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.

                                         Tuttavia, siccome la mancanza di redditività della nuova impresa era stata prevista e presa in considerazione quale rischio aziendale normale, una valutazione errata degli introiti pubblicitari non può che essere ritenuta parte integrante del rischio aziendale normale di una nuova impresa (cfr. DLA 2000 pag. 53).

                               2.5.   Questo Tribunale ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante, STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).

                                         Secondo la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del 17 giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA, 38.1998.134; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17 agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T. SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11 agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P., 38.1996.282; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).

                               2.6.   Nella presente fattispecie giustamente l'amministrazione nella decisione su opposizione e in sede di udienza (cfr. Doc. XII) ha ammesso che la perdita di lavoro subita dalla ditta è temporanea. Infatti, come ha recentemente ricordato il Tribunale federale, in assenza di indizi concreti si deve partire dal presupposto che una perdita di lavoro è transitoria (cfr. STF C 246/06 del 16 luglio 2007, vedi pure: DTF 121 V 371 consid. 2a pag. 373).

                                         Riguardo alle motivazioni addotte nella decisione su opposizione (cfr. consid. 1.2) questo Tribunale ricorda che secondo la giurisprudenza federale una cifra d'affari che aumenta o che resta invariata non indica certo una diminuzione del lavoro ed esclude l'assegnazione di indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004).

                                         In sede di dibattimento la Sezione del lavoro ha riconosciuto che la verifica di questo aspetto, visto il tempo trascorso dall'emanazione della decisione può avvenire sulla base dei dati effettivi e non sulle previsioni (cfr. Doc. XII).

                                         Ora, la cifra d'affari realizzata dalla ditta nel periodo marzo-luglio 2007 e quella prevista per agosto 2007 di complessivi fr. 168'844.65 è inferiore di circa il 15% rispetto a quella realizzata nello stesso periodo nel quadriennio precedente (fr. 198'994.50, cfr. Doc. 6 punti 10 b e 10 d; Doc. 1 e Doc. XIII).

                                         Ora, una tale oscillazione della cifra di affari rientra nel normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.5).

                                         Inoltre e soprattutto questo Tribunale constata che la ditta ha giustificato l'introduzione del lavoro ridotto con il differimento di importanti ordinazioni già decise (cfr. Doc. 6 , punto 11 c e il verbale di udienza, pag. 3, doc. XII: "il signor __________ conferma che nel caso concreto, per quel che riguarda le ditte __________ e __________ si tratta di effettivi differimenti di lavori già concordati", Doc. B1-B3).

                                         Ora, anche questa circostanza, secondo la giurisprudenza federale, rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).

                                         In simili condizioni questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti