Raccomandata
Incarto n. 38.2007.27 DC/sc
Lugano 27 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 maggio 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 3 maggio 2007 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha confermato la propria decisione del 13 marzo 2007 con la quale ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento in quanto il breve tempo a disposizione del mercato del lavoro tra la sua reiscrizione per il collocamento e l'inizio della scuola reclute limitava eccessivamente le possibilità di essere assunto da un potenziale datore di lavoro (cfr. Doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Egli sottolinea di essersi annunciato in disoccupazione al termine dell'apprendistato nel giugno del 2006 e di avere reperito un posto di lavoro nel corso del mese di luglio 2006 (con l'obiettivo, fissato dal datore di lavoro, di ottenere la patente di guida C + E).
L'assicurato rileva inoltre di avere frequentato un corso per la scuola guida a spese dell'assicurazione contro la disoccupazio-ne, ma di non avere ottenuto la patente.
Di conseguenza egli ha accettato una modifica del contratto di lavoro nel senso che il rapporto di lavoro si è concluso il 31 gennaio 2007.
Alla luce di questi fatti l'assicurato ritiene di non rientrare nella categoria delle persone che si sono messe a disposizione del mercato del lavoro per pochi mesi prima di iniziare un periodo di servizio militare.
Egli chiede di conseguenza di poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione (Doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 1° giugno 2007 l'amministrazione propone di respingere il ricorso sottolineando che decisivo è il breve tempo a disposizione per il mercato del lavoro dopo la reiscrizione dell'assicurato per il collocamento (cfr. Doc. III).
1.4. In uno scritto dell'8 giugno 2007 il padre dell'assicurato ha rilevato che, nella risposta di causa, l'amministrazione non ha menzionato che il ricorrente è stato autorizzato a frequentare un corso dal 28 agosto 2006 al 27 dicembre 2006 a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Doc. V + 1 e 2).
Il 3 luglio 2007 il Presidente del TCA ha chiesto al consulente del personale dell'URC di __________ per quale motivo l'assicurato è stato autorizzato a frequentare tale corso (cfr. Doc. VII).
Il 4 luglio 2007 __________ ha risposto che il corso per il conseguimento della patente categoria "C" era stato concesso in base alla precisa richiesta della ditta __________ di __________ in cambio dell'assunzione a tempo indeterminato (cfr. Doc. VIII).
Il 5 luglio 2007 (cfr. Doc. IX) e il 10 luglio 2007 (cfr. Doc. XI) le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento dal 5 febbraio 2007 fino all'inizio della scuola reclute (29 marzo 2007).
In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002
2.3. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo
(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico
(cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.4. In una sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero.
In un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:
" Ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)."
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.
In una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto inidoneo al collocamento.
L'Alta Corte si è in particolare così espressa:
" 2.1 Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung erwogen, dass zufolge der Umdisposition in Form der Nachrekrutierung am 13. Februar 2004 die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt bis zum Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 unter der Annahme zu prüfen sei, der Versicherte hätte die betreffende Disposition bereits vor oder spätestens bei der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung getroffen, wohingegen die Vermittlungsfähigkeit bis zum Zeitpunkt der Nachrekrutierung in der Annahme zu prüfen sei, der Beschwerdegegner hätte die Rekrutenschule - wie ursprünglich geplant - erst im Sommer 2005 absolviert. Im Gegensatz zum AWA bejahte das kantonale Gericht daher die Vermittlungsfähigkeit bis zum 13. Februar 2004 mit der Begründung, der Zeitraum von rund 18 Monaten bis im Sommer 2005, während welchem der Versicherte der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestanden wäre, begründe keine Vermittlungsunfähigkeit. Für die Zeit nach der Nachrekrutierung bis zum Beginn der Rekrutenschule hingegen sei die Vermittlungsfähigkeit auch unter der Hypothese, der Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 sei für den Beschwerdegegner bereits am 15. Dezember 2003 festgestanden, zu verneinen, da die konkreten Aussichten, in der zur Verfügung stehenden Zeit von rund 13 Wochen eine qualifizierte Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter zu finden, äusserst gering seien.
Auf die sorgfältigen und überzeugenden Erwägungen kann verwiesen werden.
(...)
2.3 Dementsprechend kann auch im vorliegenden Fall - wie dies die Vorinstanz korrekt erwogen hat - die Umdisposition erst auf die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt einen Einfluss haben. Dabei erstreckt sich die Prüfung der konkreten Aussichten, in der zur Verfügung stehenden Zeit angestellt zu werden, zugunsten des Versicherten auf die gesamte Zeitspanne ab Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung bis Beginn der Rekrutenschule, nicht
nur auf die Zeit ab Umdisposition bis Beginn der Rekrutenschule, was unter den konkreten Umständen jedoch die Vermittlungsfähigkeit ab dem Zeitpunkt der Nachrekrutierung trotzdem nicht zu begründen vermag. Für den Zeitraum bis 13. Februar 2004 ist die Vermittlungsfähigkeit mit dem kantonalen Gericht indessen zu bejahen. Vor der Nachrekrutierung war einerseits ungewiss, ob der
Beschwerdegegner überhaupt militärdiensttauglich sei, und andrerseits - bejahendenfalls - wann er in die Rekrutenschule einrücken müsste. Insofern kann für diese Periode nicht von einer anderweitigen Disposition auf einen bestimmten Termin und einer daraus resultierenden (zu) kurzen Zeit für eine neue Beschäftigung ausgegangen werden. Allfällige ungenügende Arbeitsbemühungen sodann wären - wie dies die Vorinstanz ebenfalls korrekt darlegt -mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu sanktionieren."
Infine, in una sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato l'idoneità al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli due mesi, argomentando:
" Erschwerend war insbesondere, dass die Monate Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni 2005 eine befristete Stelle gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage auf dem Arbeitsmarkt konnte - wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei prospektiver Beurteilung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer Anstellung ausgegangen werden, sondern musste eine solche als Glücksfall bezeichnet werden."
2.5. In una direttiva pubblicata nella Prassi LADI 2006 / 29 la Segreteria di Stato dell'economica (SECO) si è così espressa:
" L'assicurato che, all'inizio della disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve poiché ha pianificato il proprio tempo a partire da una determinata data (p.es. prima di un viaggio all'estero, del ritorno definitivo al proprio Paese per uno straniero, del servizio militare o di una formazione oppure se l'assicurato si lancerà in un'attività indipendente, ecc.) non è in genere idoneo al collocamento, poiché le possibilità di essere assunto sono troppo esigue.
Se l'assicurato è disponibile durante almeno tre mesi, egli è considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a tre mesi, l'idoneità al collocamento può eccezionalmente essere riconosciuta a un assicurato se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e della flessibilità dell'assicurato (p. es. se è disposto a esercitare un'attività al di fuori della professione appresa e ad accettare occupazioni temporanee), egli ha presumibilmente qualche possibilità di trovare un impiego."
Questa direttiva è stata ripresa nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007, marginale B 227 nella quale la SECO ha inoltre rilevato:
" Si un assuré se retire du marché du travail pendant qu'il perçoit l'indemnité de chômage parce qu'il a disposé de son temps autrement à partir d'une certaine date, par exemple pour se rendre définitivement à l'étranger ou accomplir son service militaire, il convient d'examiner son aptitude au placement de la même manière que s'il avait annoncé cette circonstance en s'inscrivant au chômage. Dans ce cas, on tiendra copte de la durée entière du chômage et non pas seulement du temps qu'il lui reste avant se désinscription du chômage."
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.6. Nella presente fattispecie risulta dagli atti che dopo essersi annunciato in disoccupazione il 13 giugno 2006 (cfr. Doc. 18/11-12) l'assicurato il 15 luglio 2006 ha iniziato un'attività lucrativa a tempo pieno come operaio specializzato al soccorso stradale di veicoli leggeri e pesanti presso la ditta __________ (Doc. 19).
Di conseguenza, trattandosi di un lavoro adeguato ai sensi dell'art. 16 LADI, l'assicurato è stato stralciato dalle persone in cerca di impiego con effetto al 14 luglio 2006 (cfr. Doc. 18/7). Da quel momento egli non era infatti più disoccupato.
RI 1 si è reiscritto in disoccupazione a partire dal 5 febbraio 2007 (cfr. Doc. 18/5) dopo che il precedente rapporto di lavoro si è concluso il 31 gennaio 2007 (cfr. Doc. A3)
Secondo questo Tribunale questa reiscrizione deve essere considerata come una nuova iscrizione (cfr. SVR 2000 ALV Nr. 1: "bei der erstmaligen oder einer weiterer (kontrollierten) Anmeldung zum Taggeldbezug").
Ora, in considerazione del fatto che l'assicurato, da quel momento fino all'inizio della scuola reclute, aveva soltanto un mese e mezzo a disposizione del mercato del lavoro, a ragione la Sezione del lavoro alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4) e della direttiva della SECO (cfr. consid. 2.5) l'ha dichiarato inidoneo al collocamento.
La possibilità di reperire un impiego nella professione di riparatore d'auto o in altre attività (cfr. Doc. 9) per un così breve periodo era infatti estremamente limitata.
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti