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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.05.2007 38.2007.16

24 mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,370 mots·~22 min·1

Résumé

Sospensione 5 giorni da diritto ad indennità LADI in seguito a ditardo di 15 minuti ad un colloquio di consulenza e controllo della durata prevista di 30 minuti. Principio di proporzionalità; in concreto sanzione ridotta a 2 giorni.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.16   DC/sc

Lugano 24 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 febbraio 2007 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di CO 1,     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 15 gennaio 2007 l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha sospeso l'assicurata per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 20 dicembre 2006 argomentando:

"  (...)

In data 19.12.06 non si è presentato/a presso il nostro ufficio per il colloquio di consulenza/controllo previsto alle ore 10:30 (Rif. JGV).

Decisione del 15.01.2007.

Accusiamo ricevuta della lettera di giustificazione in data 20.12.2006.

Il 02.01.2007 l'Ufficio chiede alla signora RI 1 le prove documentate della __________ a sostegno delle sue dichiarazioni nella lettera di giustificazione. I documenti richiesti con termine scadenza 09.01.2007 non sono mai stati presentati. Considerati i fatti si decide nel provvedimento citato per non essersi presentata al colloquio di consulenza in data 19.12.2006 ore 10:30." (Doc. IV/3)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione inoltrata dall'assicurata (Cfr. Doc. IV/2), l'URC, il 2 febbraio 2007, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

                                         In particolare l'amministrazione ha osservato:

"  L'assicurata doveva presentarsi al colloquio di consulenza e controllo il giorno 19 dicembre 2006 alle ore 10:30.

Visto che non si è presentata, alle ore 10.45 la nostra consulente del personale stampava la richiesta di giustificazione. Solo dopo l'assicurata si presentava al colloquio.

Non potendo garantire il mantenimento della tempistica per i seguenti appuntamenti, la consulente rinviava a casa l'assicurata e spediva in seguito la richiesta di giustificazione per il mancato appuntamento.

Alla richiesta di giustificazione, l'assicurata rispondeva che il treno era in ritardo di 10 minuti, cosa che ha causato il ritardo nel presentarsi al colloquio.

La consulente del personale, in data 2 gennaio 2007, invitava per iscritto l'assicurata a presentare una dichiarazione dell'azienda di trasporti che attestasse l'effettivo ritardo, e ciò entro il 9 gennaio 2007.

Passato questo termine senza ricevere quanto richiesto, la consulente inviava il 15 gennaio 2007 la decisione di sanzione per mancato colloquio.

Il 22 gennaio 2007, in fase di opposizione alla sanzione, l'assicurata ci comunicava che effettivamente era in ritardo di 15 minuti e che la sanzione non rispetta il principio di proporzionalità, oltre al fatto che avrebbe avuto 15 minuti di tempo ancora per sostenere il colloquio di consulenza.

Alla luce di queste spiegazioni teniamo a far notare quanto segue:

-   da un nostro controllo presso l'azienda di trasporti, i treni giunti a __________ da __________, il 19.12.2006 erano tutti in orario. Il fatto che uno di questi fosse in ritardo, come asserito sulla giustificazione, non corrisponde dunque a verità.

-   Le date e gli orari dati dai consulenti del personale, devono essere rispettati, questo non solo per rispetto verso il consulente ma in principal modo verso gli altri assicurati che in seguito dovrebbero a loro volta attendere.

-   Se il ritardo fosse stato causato da eventi particolari, l'assicurata avrebbe potuto avvisare la consulente del  personale mezzo telefono, cosa che non ha fatto.

-   Per quanto riguarda l'entità della sanzione, i 5 giorni rappresentano il minimo di penalità che si deve applicare in caso di mancata presenza al colloqui di consulenza. Questo è dato dalle direttive emanate dalla Sezione del Lavoro che, in caso di recidiva, possono portare anche all'esclusione dal diritto alla disoccupazione."

(Doc. A2)

                               1.3.   L'assicurata il 2 marzo 2007, ha impugnato la decisione su opposizione davanti al TCA e si è così espressa:

"  (...)

2.   La sottoscritta si è presentata al colloquio di consulenza del 19.12.2007.

3.   La sottoscritta è giunta circa alle ore 10.45, forse qualche minuto prima, anziché alle ore 10.30.

4.   La sottoscritta abita a __________. Per spostarsi usa il treno. Quel giorno sono partita da __________ alle ore 10.04; era mia intenzione salire sul treno delle ore 09.47, ma sono giunta con alcuni minuti di ritardo.

5.   Giunta alla stazione di __________ verso le ore 10.25-10.30 mi sono spostata a piedi all'Ufficio regionale di collocamento (__________) arrivando dalla consulenze signora __________ vero le ore 10.45.

6.   L'Ufficio regionale di collocamento ha assunto informazioni presso la __________ per sapere se il treno era in ritardo. Un cosa del tutto inutile e assurda, perché mi sono anche spostata a piedi, più precisamente dalla Stazione di __________ fino a __________.

7.   Quanto citato da "Appunti sociali" di __________ non ha nulla a che vedere con il mio caso. La sottoscritta non si è dimenticata dell'appuntamento, non ha confuso la data e nemmeno c'è stato un malinteso; è solo giunta in ritardo. Quindi la sottoscritta voleva avere il colloquio di consulenza poiché altrimenti non si sarebbe nemmeno presentata. In questo caso ritengo che l'Ufficio regionale di collocamento, avendo probabilmente spesso a che fare con persone scorrette e in malafede, abbia agito in modo pregiudizievole nei miei confronti assumendo un atteggiamento rigido. La citazione nel mio caso è da ritenersi veramente temeraria e fuori luogo. Non c'entra niente!

8.   La consulente __________ alle ore 10.45 aveva già stampato la "richiesta di giustificazione" proprio quando stavo arrivando. Non poteva strappare il foglio e tenere il colloquio, avendo ancora 15 minuti a disposizione? Secondo me si! Ci voleva solo un po' di flessibilità. Aggiungo che di solito i miei colloqui durano dai 5 ai 10/15 minuti. Quindi poteva essere tenuto. Probabilmente la funzionaria era in procinto di fare una pausa caffè.

9.   La sottoscritta si è sempre presentata regolarmente ai colloqui salvo una volta essendo ammalata (in quella occasione avevo presentato un certificato medico).

10. L'Ufficio regionale di collocamento per questo ritardo mi ha tolto 5 giorni di indennità e di conseguenza il diritto a 5 giorni di disoccupazione. È una decisione che penalizza eccessivamente e che non rispetta il principio della proporzionalità. Già per questo motivo andrebbe annullata.

11. 5 giorni di indennità significano in danaro Fr. 400.--. È un importo importante che non si giustifica, del tutto arbitrario e privo di base legale. Nel mio comportamento c'è stata buona fede e nessuna volontà di trasgredire le regole.

12. Fatte queste premesse chiedo che il ricorso sia accolto e che la decisione 02.02.2007 dell'Ufficio regionale di collocamento di __________ sia annullata per mancanza di legalità e proporzionalità." (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 14 marzo 2007 l'URC propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (...)

-     L'assicurato deve adoperarsi affinché possa arrivare all'appuntamento in orario, onde non pregiudicare il regolare sviluppo delle consulenze seguenti. Il fatto di usufruire di mezzi pubblici o privati non importa. L'importante è arrivare in orario partendo per tempo dal proprio domicilio.

-     Il controllo presso l'azienda dei trasporti __________ non sembra così inutile ed assurdo come affermato dall'assicurata nel ricorso. Infatti , a sua scusante, nella lettera di giustificazione asseriva che il treno era in ritardo di 10 minuti. Inseguito alla nostra verifica questa affermazione si rivelava non vera.

-     Il pezzo riportato da "Appunti sociali" del giudice __________, doveva essere inteso in senso generale. Il fatto di non partecipare al colloquio oppure rendere praticamente impossibile lo sviluppo dello stesso in seguito a ritardo, a nostro giudizio, deve essere valutato alla medesima stregua.

-     L'affermazione che " ... di solito i miei colloqui durano dai 5 ai 10/15 minuti." non corrisponde a verità. Inoltre, quanto asserito riguardo la pausa caffè è puramente gratuito e tendenzioso. Si fa notare che, specialmente nel periodo invernale, i consulenti del personale hanno un'agenda molto carica, dovuta al notevole aumento di persone che giornalmente vengono ad annunciarsi in disoccupazione in seguito al termine dei lavori legati alla stagione turistica. Per complemento di informazione, la consulente aveva quel giorno 4 colloqui di consulenza e ben 3 colloqui con nuove persone appena iscritte ( questi ultimi hanno una durata di circa un'ora ciascuno), come potrà vedere dalla stampa anonimizzata dell'agenda della consulente del personale.

-     Per quanto riguarda l'ammontare della penalità non abbiamo la facoltà di modificare le direttive della Sezione del lavoro che indica una sanzione di 5 giorni per un mancato colloquio." (Doc. III)

                               1.5.   Il 2 maggio 2007 il Presidente del TCA ha chiesto all’amministrazione di indicare se, nei periodi in cui ha beneficiato delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione precedentemente alla fattispecie del mese di dicembre 2006, l’assicurata era già stata sospesa da parte dell’URC, della Cassa competente o della Sezione del lavoro a causa di un comportamento sanzionabile (cfr. doc. V).

                                         L'8 maggio 2007 __________, Consulente - capogruppo dell'URC di __________, si è così espresso:

"  (...)

Le comunichiamo che l'assicurata ha ricevuto una sanzione il 18 agosto 2006 di 1 giorno di sospensione dal diritto alle indennità.

Nella fattispecie, l'assicurata non poté comprovare una costante e sufficiente ricerca di lavoro per il mese di giugno 2006.

Le giustificazioni dell'assicurata furono parzialmente accolte e fu applicata una sanzione minima di 1 giorno." (Doc. VI)

                               1.6.   I doc. V e VI sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurata  (cfr. doc. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

                                         L'art. 17 cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza.

                                         L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000, prevede che:

"  Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)

Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)

Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)

Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"

                                         L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":

"  Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)

Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)

Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)

Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

                               2.3.   In una sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.

                                         I medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.

                                         Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

                                         Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

                                         In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

                                         In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

                                         Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

                                         Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.

                                         In un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.

                                         Nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.

                                         Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

                                         In una sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5 giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.

                                         Il TFA, in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

                                         In una sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza, ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non era giustificata.

                                         Infatti, nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua assenza.

                                         Infine, in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza:

"  2.2 Wohl kommt den Beratungs- und Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab, ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine Pflichten als Arbeitsloser

und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000 Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.5.   Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).

                                         In una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,

                                         (C 268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:

"  (…)

Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."

(STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98 Hm)

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.

                               2.6.   Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).

                                         Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

                                         La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

                                         Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

                                         Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.2.).

                               2.7.   Nell'evenienza concreta è incontestato che l'assicurata si è presentata in ritardo al colloquio di consulenza fissato per 19 dicembre 2006.

                                         Essa è arrivata alle 10:45 (cfr. Doc. IV/2), quando l'incontro era stato fissato per le ore 10:30 (cfr. doc. IV/3).

                                         La ricorrente ha affermato di avere perso il treno delle 9:47 e di avere perso quello delle 10:04 (cfr. consid. 1.3 e Doc. IV).

                                         Dalla documentazione trasmessa dall'amministrazione emerge inoltre che il colloquio di consulenza con la ricorrente era previsto dalle 10:30 alle 11:00 (cfr. Doc. III/2).

                                         Pertanto se, da una parte, l'assicurata avrebbe dovuto organizzarsi in modo tale da presentarsi puntualmente all'appuntamento con la sua consulente del personale (cfr. la sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003 e il consid. 2.6), d'altra parte quest'ultima avrebbe dovuto comunque svolgere il colloquio di consulenza, se del caso abbreviato.

                                         Questo Tribunale ha inoltre appurato che l'assicurata alcuni mesi prima era già stata sospesa per un giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti richieste di lavoro (cfr. consid. 1.5).

                                         Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene che,  nel caso concreto, esistono gli estremi per sanzionare l'assicurata sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

                                         La durata della sanzione (5 giorni di sospensione) non rispetta tuttavia il principio di proporzionalità e deve quindi essere ridotta a 2 giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 2 febbraio 2007 è modificata nel senso che l'assicurata è sospesa per 2 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.16 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.05.2007 38.2007.16 — Swissrulings