Raccomandata
Incarto n. 38.2007.102 DC/sc
Lugano 31 gennaio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 novembre 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 4 settembre 2007 la Sezione del lavoro ha stabilito l’inidoneità al collocamento di RI 1 dal 6 giugno 2007 al 31 agosto 2007 in quanto, in quel periodo, l'assicurata doveva occuparsi della figlia, nata nel dicembre 2006, e non era dunque "oggettivamente disponibile al mercato del lavoro" (cfr. Doc. A8).
1.2. Contro tale provvedimento l’assicurata ha interposto opposizione datata 31 ottobre 2007 (cfr. Doc. A4).
1.3. La Sezione del lavoro, il 19 novembre 2007, dopo avere preso atto delle osservazioni dell'assicurata del 13 novembre 2007 (cfr. Doc. A2), ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ritenuto l’opposizione introdotta irricevibile, in quanto tardiva, ed ha in particolare rilevato:
" (...)
4. Nel caso in esame, dagli accertamenti esperiti presso la Posta, emerge che la decisione 4 settembre 2007, è stata inviata all'assicurata per raccomandata il medesimo giorno ed è stata ritirata il 6 settembre 2007. Il termine di trenta giorni per interporre opposizione è dunque iniziato a decorrere il 7 settembre 2007 ed è venuto a scadere, tenuto conto che l'ultimo giorno del termine era un sabato e pertanto il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA) l'8 ottobre 2007. Entro tale data l'assicurata avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o a un ufficio postale svizzero. Di conseguenza, l'opposizione inoltrata il 31 ottobre 2007 è tardiva, essendo stata inoltrata oltre il termine per interporla.
5. Rimane ora da esaminare se le allegazioni dell'assicurata riguardo ai motivi per cui non ha presentato l'opposizione entro il termine indicato, meritano tutela e quindi fare oggetto di una restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Ella adduce a motivo del ritardo il fatto di avere ricevuto posteriormente alla decisione, da parte della cassa di disoccupazione, i pagamenti per i mesi di giugno e luglio 2007. La tesi dell'assicurata non può essere condivisa già solo per il fatto che la decisione 4 settembre 2007, la ritiene inidonea dal 6 giugno 2007 al 31 agosto 2007 compreso e la signora RI 1 non ha ricevuto il pagamento di agosto 2007 e pertanto, mancando il pagamento di agosto, ella non poteva ritenere la questione superata dal pagamento della Cassa. Inoltre la querelata decisione emanata dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro contempla chiaramente i mezzi di impugnazione e l'assicurata non poteva in alcun modo ritenersi legittimata a non presentare l'opposizione per un pagamento effettuato da un altro organo. La questione del pagamento andrà chiarita dall'opponente con la Cassa.
Di conseguenza, nel caso concreto, non sono dati i presupposti per riconoscere l'esistenza di un impedimento non colposo, va pertanto ritenuto che l'inoltro tardivo dell'opposizione non è scusabile." (Doc. A1)
1.4. Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" (...)
Come ampiamente indicato la SdL mi aveva ritenuto inidonea al collocamento in data 4.9.2007 con decisione formale.
Contro questa decisione non avevo fatto ricorso in quanto, da parte della cassa disoccupazione, non aveva più ricevuto nessun pagamento.
Visto il comportamento della cassa ho ritenuto che il mio caso fosse chiuso.
Con mia sorpresa la cassa, dopo che aveva ricevuto in copia la decisione datata 4.9.2007, ha proceduto ugualmente al pagamento delle indennità per i mesi di giugno e luglio 2007 in data 10.9.2007 malgrado essi abbiano ricevuto la decisione di inidoneità.
Vi faccio notare come io mensilmente avevo consegnato tempestivamente il formulario di autocertificazione rilasciatomi dal mio consulente.
Oggi mi ritrovo a dover restituire una somma di Fr. 4'696.55 netti malgrado che io stessa non abbia alcuna colpa in merito.
Tengo a precisare che già la decisione di inidoneità emessa in data 4.9.2007 viene da me ritenuta eccessiva in quanto, come indicato nella mia opposizione del 31.10.2007, mi ritengo idonea al collocamento. Ho chiaramente esposto il tutto nelle mie lettere del 31.10.2007 e del 13.11.2007.
Sicuramente, in sede di audizione presso la SdL, non ci siamo capiti.
Oggi, malgrado tutta la mia buona fede e vista la mia situazione personale, familiare e finanziaria, mi ritrovo a dover pagare, malgrado la mia buona fede, per degli errori che sinceramente non ho commesso.
Ritengo che diventare mamma non sia un onere ma sia un onore e mi chiedo come potevo frequentare un programma occupazionale in una struttura e in un momento in cui allattavo." (Doc. I)
1.5. La Sezione del lavoro, nella sua risposta di causa del 19 dicembre 2007, propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3. Nella concreta evenienza la decisione del 4 settembre 2007 impugnata, intimata mediante un invio raccomandato, è stata ritirata dall'assicurata il 6 settembre 2007.
Il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere il 7 settembre 2007 ed è scaduto l'8 ottobre 2007. Entro questa data, quindi, l'assicurata avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o a un ufficio postale svizzero (cfr. STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005).
Siccome l'opposizione è datata 31 ottobre 2007 (ed è pervenuta alla Sezione del lavoro il 2 novembre novembre 2007, cfr. Doc. 6) essa è tardiva, ciò che la ricorrente peraltro non contesta.
2.4. Occorre ora esaminare se l'assicurata può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, nel caso di specie, non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione del 4 settembre 2007.
La circostanza invocata dall'assicurata e cioè che al momento in cui ha ricevuto la decisione di inidoneità non aveva ancora ricevuto le prestazioni dalla Cassa di disoccupazione per cui aveva ritenuto evaso il suo caso (cfr. Doc. 3), non costituisce un valido motivo per restituire il termine.
Infatti, da una parte, la decisione del 4 settembre 2007 indicava chiaramente i rimedi giuridici (cfr. Doc. 8).
D'altra parte, siccome la Cassa di disoccupazione il 10 settembre 2007 le ha versato le indennità di disoccupazione per i mesi di giugno e luglio 2007, la ricorrente a quel momento non poteva certamente più pensare che il caso fosse stato evaso.
Essa aveva dunque tutto il tempo necessario per chiedere spiegazioni alla Cassa di disoccupazione e per poi inoltrare tempestivamente l'opposizione presso la Sezione del lavoro.
2.5. In simili condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata tardivamente dall’assicurata il 31 ottobre 2007 è irricevibile (cfr. su questo tema pure le STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2004.59 del 13 dicembre 2004).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti