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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2007 38.2006.87

22 janvier 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,936 mots·~20 min·1

Résumé

Assicurato sospeso per mancate ricerche di lavoro durante il periodo di disdetta.Allo stesso non era,infatti,stata garantita la riassunzione. La sanzione di 3 giorni,anche tenendo conto della sua età (più di 55 anni), è proporzionata alla gravità della colpa.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.87   DC/sc

Lugano 22 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 ottobre 2006 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 26 ottobre 2006 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 29 settembre 2006 (cfr. doc. 3) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche durante il mese di luglio 2006 (cfr. doc. 3).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 26 ottobre 2006 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

"  (...)

Ribadisco un'altra volta la mia buona fede ed il mio rammarico per non aver compreso quanto siano burocratici i rapporti con le istituzioni.

In tutta la mia carriera lavorativa mi sono sempre assunto le responsabilità e per questo motivo trovo ingiusto che, oltre ad aver perso il lavoro, e ritrovandomi in una non facile situazione da gestire, debba sentirmi ingiustamente tacciato di negligenza.

Come avrei potuto chiedere al Dottor __________, titolare della __________, vista la situazione in cui mi trovavo, una dichiarazione scritta e non verbale.

Mi sono fidato della parola del mio ex datore di lavoro, che mi assicurava la riassunzione, e per questo motivo non ho ricercato un'altra attività lavorativa.

Credo che la maggior parte delle persone avrebbero agito in questo modo.

Non posso far altro che confidare nella vostra comprensione certo che la giustizia sia sempre dalla parte di chi ha agito ed agisce sempre con il massimo rispetto per le persone e sempre in buona fede." (Doc. I)

                                         Nella sua opposizione dell'11 ottobre 2006 l'assicurato aveva in particolare rilevato:

"  (...)

Non mi sono preoccupato di fare ricerche di lavoro durante il regolare periodo di disdetta in quanto il mio ex datore di lavoro, durante il mese di luglio 2006, mi ha proposto la continuazione del rapporto di lavoro a partire dal mese di settembre 2006.

Il nuovo contratto di lavoro sarebbe stato sottoscritto dopo il mio rientro dalle vacanze e più precisamente il 22 agosto 2006.

Come avrete sicuramente appreso dalla stampa, la Società voleva acquistare lo stabile e insediarvi tutta l'attività ed è per questo motivo che mi è stato proposto un nuovo contratto di lavoro che mi evitava di dovermi iscrivere alla Cassa Disoccupazione a partire dal 1. settembre 2006.

Considerata l'attuale situazione del mio ex datore di lavoro (arresto del titolare, tuttora in carcere, e fallimento della __________) mi è difficile, se non impossibile, al momento attuale, poter presentare delle giustificazioni scritte in tal senso." (Doc. B)

                               1.3.   Nella sua risposta del 4 dicembre 2006 l'URC ha proposto di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).

                                         L'11 dicembre 2006 l'assicurato ha informato il TCA del fatto che, il suo ex datore di lavoro, dottor __________, è stato estradato in __________. Egli ha inoltre comunicato di non più avere nessuna osservazione (cfr. Doc. V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato debba essere o meno sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro durante il periodo di disdetta.

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                               2.3.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.4.   Per quanto concerne i lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

                                         Infatti secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).

                                         In una sentenza pubblicata in RDAT I-2003 pag. 327 seg. il TCA ha stabilito che i lavoratori anziani devono compiere ricerche di lavoro nel periodo di disdetta del contratto di lavoro, perlomeno fino ai 6 mesi precedenti il compimento dell'età regolamentare per avere diritto a una rendita AVS.

                                         Infatti la Circolare concernente l'indennità di disoccupazione emessa dal SECO, in vigore dal 1° gennaio 2002 e ritenuta conforme alla legge dal TCA, prevede che l'autorità competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un impiego relativi soltanto agli ultimi 6 mesi che precedono l'età regolamentare per beneficiare della rendita AVS.

                                         L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 28-29).

                                         Il TCA constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del lavoro.

                                         La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17).  Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17).  Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

                                         Al riguardo cfr. pure STFA del 13 marzo 2006 nella causa S., C 347/05.

                                         Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).

                                         In una sentenza del 21 agosto 2006 nella causa A., C 179/04, l'Alta Corte ha ricordato, che il concetto di lavoratori anziani si applica agli assicurati che hanno compiuto __________:

"  3.1 Zu den genannten Zumutbarkeitskriterien Alter und Gesundheitszustand ist vorab anzumerken, dass die Beschwerdeführerin zur Zeit der vorgesehenen Änderung des Arbeitsverhältnisses 44-jährig war und damit in einem Lebensabschnitt, in welchem Arbeitnehmende nicht wegen ihrer Jugend oder auf Grund eines fortgeschrittenen Alters einer besonderen Schonung bedürfen; unter älteren Arbeitnehmenden sind solche zu verstehen, die 55 Jahre und älter sind, aber das AHV-Rentenalter noch nicht erreicht haben (Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band 1, Rz 26 zu Art. 16)."

                                         In un'altra sentenza del 6 novembre 2006 nella causa C.,

                                         C 275/05, il TFA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta ad un assicurato di 60 anni, che aveva compiuto insufficienti ricerche di lavoro durante gli ultimi due mesi di disdetta del contratto di lavoro, ed ha rilevato:

"  Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben das RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür geltenden Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion auf 9 Tage festgesetzt. Diese Bemessung der Einstellungsdauer ist unter Berücksichtigung des der Verwaltung und der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen vorgebrachten Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in anderen Kantonen würden in vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine Einstelltage verfügt, lassen die zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und vorinstanzlichen bestätigte Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen erscheinen."

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, nato il __________, si è iscritto in disoccupazione il 4 agosto 2006 dopo essere stato licenziato, il 27 giugno per il 31 agosto 2006 della ditta __________.

                                         Il rapporto di lavoro si è concluso prematuramente in seguito all'arresto del titolare della ditta (cfr. Doc. 1 e Doc. 2).

                                         L'assicurato si è così iscritto per il collocamento già il 4 agosto 2006.

                                         In occasione del colloquio di consulenza del 14 agosto 2006 egli ha affermato di non avere compiuto nessuna ricerca di lavoro nel periodo di disdetta. Di conseguenza RI 1 è stato sospeso per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Quale giustificazione per le mancate ricerche il ricorrente ha addotto il fatto che il direttore della ditta gli avrebbe più volte assicurato che sarebbe stato riassunto e che entro la fine di agosto avrebbero stipulato un nuovo contratto di lavoro (Doc. 3).

                                         L'URC ritiene che si trattava soltanto di promesse verbali, che l'assicurato non poteva vantare alcuna certezza di riassunzione e che pertanto nel mese di luglio egli doveva effettuare le ricerche di lavoro (cfr. decisione su opposizione del 26 ottobre 2006, Doc. A).

                                         Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

                                         Al riguardo è utile ricordare che il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere -  alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 21 dicembre 2005 nella causa A., C 296/05; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber  und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

                                         Nella presente fattispecie il TCA rileva che la lettera di disdetta del 27 giugno contiene la chiara indicazione secondo cui il dipendente "terminerà definitivamente la sua attività per il 31 agosto 2006" (cfr. Doc. 9).

                                         D'altra parte fra gli atti dell'incarto non figura nessun elemento atto a confermare che tra le parti è successivamente intervenuto un accordo per una riassunzione dal 1° settembre.

                                         In simili condizioni, visto il chiaro tenore della lettera di disdetta l'assicurato avrebbe dovuto subito attivarsi per procurarsi una nuova occupazione.

                                         Non avendolo fatto egli ha violato l'obbligo di ridurre il danno prescritto all'art. 17 cpv. 1 LADI per cui, a ragione, l'URC di __________ lo ha sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

                                         In simili condizioni la sanzione inflitta dall'URC all'assicurato, che si rivela proporzionata alla gravità della colpa, anche tenendo conto dell'età dell'assicurato che ha più di __________ (essendo nato nel 1947), deve essere  confermata.

                                         In tale contesto il TCA constata che proprio per questo motivo l'URC di __________ ha inflitto al ricorrente una sanzione di 3 giorni per mancate ricerche nel periodo di disdetta (cfr. STCA del 30 novembre 2006 nella causa T., 38.2006.63; STCA del 24 ottobre 2005 nella causa P., 38.2005.63; STCA del 27 maggio 2004 nella causa D., 38.2004.1; STCA dell'11 giugno 2003 nella causa D., 38.2002.269), invece dei 4 giorni normalmente inflitti in tale ipotesi secondo la prassi cantonale (cfr. consid. 2.5). Del resto, come ancora recentemente ricordato dall'Alta Corte (cfr. consid. 2.4 in fine) il Tribunale non può, senza validi motivi, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.87 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2007 38.2006.87 — Swissrulings