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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.10.2006 38.2006.62

26 octobre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,747 mots·~14 min·3

Résumé

La domanda d'indennità per insolvenza è tardiva,poiché interposta dopo 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della ditta.I disposti della LPGA relativi alla sospensione dei termini non si applicano al termine materiale fissato dalla LADI per l'inoltro della domanda d'indennità per insolvenza.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.62   DC/sc

Lugano 26 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 agosto 2006 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 6 aprile 2006 la Cassa CO 1 ha respinto la domanda di indennità per insolvenza inoltrata da RI 1, argomentando:

"  (...)

Nel presente caso il fallimento della ditta è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero in data __________. Il termine per la presentazione della richiesta scadeva il 28.02.2006.

La domanda, inoltrata alla nostra Cassa il 1° marzo 2006 (data del timbro postale), non può quindi essere tenuta in considerazione.

Le osservazioni portate dall'avv. RA 1 a motivazione del ritardo non giustificano l'inoltro tardivo della domanda d'indennità.

L'art. 38 LPGA non può essere invocato per l'inoltro tardivo della domanda d'indennità per insolvenza: il termine posto dall'art. 53 LADI è infatti perentorio e non rimane sospeso dalle ferie giudiziarie.

Di conseguenza la sua richiesta, inviata alla Cassa il 1° marzo 2006, è respinta." (Doc. 5)

                               1.2.   Il 4 maggio 2006 l'assicurato ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione nella quale il suo patrocinatore ha postulato il riconoscimento del diritto all'indennità per insolvenza in quanto andrebbero applicate al caso concreto le disposizioni della LPGA relative alla sospensione dei termini (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA). Egli ha pure chiesto l'attribuzione di ripetibili in caso di accoglimento dell'opposizione e l'assistenza giudiziaria per la procedura di opposizione in caso di risposta negativa (cfr. Doc. 6).

                               1.3.   Il 3 agosto 2006 la Cassa ha confermato la propria decisione e ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, argomentando:

"  (...)

Come già fatto rilevare con comunicazione del 3 marzo 2006 e successiva decisione del 4 aprile 2006, l'art. 38 LPGA non trova applicazione al caso particolare del termine stabilito dall'art. 53 LADI, trattandosi di un termine perentorio (Verwirkungsfrist): ciò significa che se non viene utilizzato o non viene rispettato il diritto all'indennità per insolvenza si estingue non appena esso è scaduto.

Il succitato termine non può essere prorogato (art. 40 LPGA) e nemmeno rimane sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 38 LPGA).

Rimane unicamente salva la facoltà di richiedere una restituzione del termine (art. 41 LPGA).

A sostegno della propria posizione, l'opponente si richiama ad una sentenza della nostra Corte Cantonale, emanata in ambito LAINF e meglio in relazione al termine di tre mesi fissato all'art. 106 LAINF per inoltrare ricorso.

A modo di vedere della Cassa tale sentenza non può essere applicata per analogia alla presente fattispecie che, per parte sua è stata parimenti oggetto di diretta valutazione proprio dallo stessa Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Va infatti ben distinto il termine di cui all'art. 106 LAINF dal termine dell'art. 53 LADI.

Lo stesso dicasi per l'applicazione del termine di cui all'art. 38 LPGA, regolante la sospensione dei termini in sede di procedura amministrativa.

(...)

Per quanto riguarda il gratuito patrocinio, l'art. 37 cpv. 4 LPGA prevede che se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del gratuito patrocinio, sempre che tre condizioni cumulative siano adempiute e meglio: se l'assicurato non dispone di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non sono sprovviste di possibilità di successo e la lite non è priva di difficoltà di fatto o di diritto (SVR 2004 EL N. 4; vedi anche STFA 23 settembre 2003 nella causa K no. H 179/03).

Per quanto riguarda la possibilità di esito favorevole, va ricordato che tale presupposto difetta quando le probabilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D. N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491492, n. 1).

Ora, nella presente fattispecie, già da un esame sommario risulta che le conclusioni dell'assicurato sono sprovviste di possibilità di esito favorevole, apparendo la presente vertenza destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, senza che ci si debba interrogare sull'adempimento delle altre due condizioni, ritenuto come le stesse debbano essere adempiute cumulativamente. (...)" (Doc. A)

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale, il suo patrocinatore, dopo avere esposto i motivi per cui le disposizioni della LPGA sulla sospensione dei termini sarebbero applicabili alla presente fattispecie, ha chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità per insolvenza in quanto la domanda del 1° marzo 2006 sarebbe tempestiva, oltre al versamento di congrue ripetibili (Doc. I).

                               1.5.   Nella sua risposta del 28 settembre 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 51 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che soggiacciono in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:

                                         a.   il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

                                         b.   il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

                                         c.   hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

                                         Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

                               2.3.   A norma dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.

                                         Alla scadenza di questo termine, il diritto all’indennità per insolvenza, che copre unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto lavorativo (cfr. art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 LADI.

                                         L’assicurato che pretende un’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:

                                         a) il modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;

                                         b) il certificato di assicurazione AVS/AI;

                                         c)   il permesso di domicilio o di dimora oppure un’attestazione di domicilio del Comune ovvero, se è straniero, il permesso       pertinente;

                                         d) tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il           diritto all’indennità (cfr. art. 77 cpv. 1 OADI).

                               2.4.   Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.

                                         Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto all'indennità per mancanza di un presupposto formale.

                                         Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: STFA del 27 marzo 2002 nella causa G., C 300/01; STFA del 27 marzo 2002 nella causa B., C 312/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa M., C 189/01; STFA del 18 dicembre 2000 nella causa P., C 152/00; STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; STFA del 15 aprile 1987 nella causa B.C. SA, C 82/86; DLA 2002 N 29, consid. 1a, pag. 187; DLA 2000 N. 6, pag. 27; DLA 1998 N. 27, consid. 2, pag. 149; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 1a, pag. 70; DLA 1995 N. 21, consid. 1a, pag. 123-124; DLA 1993/1994 N 4, consid. 1, pag. 30; DLA 1986 N. 13, consid. 2, pag. 50; DTF 124 V 75; DTF 123 V 106; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334; vedi pure H.-U. Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 109).

                                         Pertanto se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio - senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la “restituzione di un termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si estingue.

                                         Al riguardo, occorre rilevare che, per quanto attiene alla domanda di indennità per insolvenza, la perentorietà del termine per far valere il diritto all'indicizzazione viene espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI.

                               2.5.   Nella presente fattispecie è incontestato che, senza l'applicazione delle disposizioni sulla sospensione dei termini previsti dalla LPGA (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA, la domanda di indennità per insolvenza sarebbe tardiva in quanto presentata il 1° marzo 2006 e quindi dopo la scadenza del termine perentorio di 60 giorni, fissato al 28 febbraio 2006 (cfr. su questo aspetto Doc. 6, punto 6). Inoltre non viene fatto valere nessun motivo atto a giustificare la restituzione del termine.

                                         La questione qui sottoposta all'esame del TCA è recentemente stata affrontata e risolta dall'Alta Corte.

                                         In una sentenza del 14 agosto 2006 nella causa O., C 108/06 la Prima Camera del TFA ha infatti stabilito che le disposizioni della LPGA relativa alla sospensione dei termini non si applicano nel contesto dell'art. 53 cpv. 1 LADI.

                                         Le argomentazioni sviluppate dalla nostra Massima Istanza, sono le seguenti:

"  3.

Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung und in diesem Rahmen die Frage, ob dieser frist- und formgerecht geltend gemacht wurde.

3.1 In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten und erstellt, dass die

Beschwerdegegnerin, nachdem die Konkurseröffnung über die Arbeitgeberfirma am ... 2004 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht worden war, einen Antrag auf Insolvenzentschädigung stellte, welcher am 6. Dezember

2004 bei der Arbeitslosenkasse eintraf. Diese verlangte mit Schreiben vom 16. Dezember 2004 die zusätzliche Einreichung von Kopien einer Wohnsitzbescheinigung der Gemeinde sowie der Lohnabrechnung vom Oktober 2004 mit dem Feriensaldo. Sie verband diese Aufforderung mit dem Hinweis, die zusätzlichen Unterlagen müssten bis 25. Januar 2005 zugestellt werden, da an

diesem Datum die 60-tägige Frist zur Geltendmachung des Anspruchs (nach Art. 53 Abs. 1 AVIG) ablaufe. Die nicht fristgerechte Einlieferung der verlangten Dokumente führe zum ganzen oder teilweisen Verlust der Ansprüche gegenüber der Arbeitslosenversicherung. Nachdem die Unterlagen nicht

eingetroffen waren, erging am 1. Februar 2005 die Leistungen verweigernde Verfügung.

3.2 Weil das am 6. Dezember 2004 bei der Arbeitslosenkasse eingegangene Leistungsbegehren nicht alle für die Beurteilung des Anspruchs erforderlichen Unterlagen enthielt, hat die Kasse diese mit ihrem Schreiben vom 16. Dezember 2004 zu Recht nachgefordert. Angesichts des verbleibenden Zeitraums innerhalb der Frist von 60 Tagen gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG, welche gemäss den

Berechnungen der Kasse am 25. Januar 2005 ablief, war es korrekt, dieses Datum als für die Wahrung des Anspruchs massgebenden Termin zu bezeichnen.

Das Schreiben enthielt den von der Rechtsprechung verlangten klaren und unmissverständlichen Hinweis darauf, dass die Nichtbeachtung der Einreichungsfrist den Untergang möglicher Ansprüche bewirken könne. Der entsprechende Satz wurde durch Fettdruck und Unterstreichung optisch hervorgehoben. Unter diesen Umständen führt das nicht fristgerechte Einreichen der einverlangten Dokumente zur Verwirkung des Anspruchs auf Insolvenzentschädi-gung, sofern die 60-tägige Frist des Art. 53 Abs. 1 AVIG am 25. Januar 2005 endete, wie die Arbeitslosenkasse annimmt.

4.

4.1Die Frist nach Art. 53 Abs. 1 AVIG wurde durch die Veröffentli-chung der Konkurseröffnung über die Arbeitgeberfirma im SHAB vom ... 2004 eröffnet. Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf die Lehrmeinung von Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Diss. Zürich 2004, S. 103, erwogen, gemäss Art. 38 Abs. 4 lit. c ATSG (in Verbindung mit Art. 1 AVIG) sei die Frist vom 18. Dezember 2004 bis 1. Januar 2005 still gestanden. Die Verwirkung hätte somit frühestens am 7. Februar 2005, also nach dem Erlass der Verfügung vom 1. Februar 2005, eintreten können. Die Beschwerde führende Arbeitslosenkasse und mit ihr das seco vertreten demgegenüber die Auffassung, der Stillstand nach Art. 38 Abs. 4 ATSG gelte für die Frist gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG nicht.

4.2 Gemäss Art. 1 ATSG koordiniert dieses Gesetz das Sozialversi-cherungsrecht des Bundes, indem es unter anderem (lit. b am Anfang) ein einheitliches Sozialversicherungsverfahren festlegt. Diesem Zweck dient der die Art. 34-55 umfassende 2. Abschnitt "Sozialversicherungsverfahren" des vierten Kapitels "Allgemeine Verfahrensbestimmungen" (Art. 27-62 ATSG). Mit den darin enthaltenen Art. 38-41 ATSG wurden im Wesentlichen die Fristbestimmungen gemäss Art. 20-24 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG) auch für jene Bereiche des Sozialversicherungsverfahrens übernommen, in welchen sie zuvor nicht ohne weiteres gültig gewesen waren (vgl. dazu Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, S. 555 Art. 55 Rz 13; derselbe, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zürich 1999, S. 129 Rz 284 ff.). Entsprechend ihrer Funktion, das sozialversicherungs-rechtliche Verwaltungsverfahren zu regeln, beziehen sich die Fristbestimmungen des ATSG (ebenso wie diejenigen des VwVG [BGE 102 V 116 Erw. 2b] und des OG [BGE 101 II 88 Erw. 2]) einzig auf die verfahrensrechtlichen Fristen, nicht aber auf jene des materiellen Rechts. Die Anwendbarkeit von Art. 38 Abs. 4 ATSG hängt demzufolge davon ab, ob die in Frage stehende Frist materiell- oder verfahrensrechtlichen Charakter hat. Dies entscheidet sich danach, ob die Nichteinhaltung der Frist die konkreten materiellrechtlichen Beziehungen beeinflusst oder ob sie sich stattdessen verfahrensrechtlich auswirkt, indem ein in unveränderter Weise bestehender Anspruch nicht mehr gleichermassen geltend gemacht werden kann (RKUV 2005 Nr. KV 337 S. 297 Erw. 3.5 mit

Hinweisen [= Urteil Z. vom 28. Juli 2005, K 26/05]).

4.3 Laut Art. 53 Abs. 3 AVIG erlischt mit dem Ablauf der 60-tägigen Frist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Entsprechend dem Verwirkungscharakter der Frist (BGE 123 V 107 Erw. 2a; ARV 2002 S. 187 Erw. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Stand Frühjahr 1998, S. 193 Rz 515) geht unter Vorbehalt

einer allfälligen Wiederherstellung der Anspruch als solcher unter. Er

existiert nicht mehr (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I, Bern 1987, S. 569, Rz 19 zu Art. 53; Beatrice Grob-Andermacher, Die Rechtslage des Arbeitnehmers bei Zahlungsunfähigkeit und Konkurs des Arbeitgebers, Diss. Zürich 1982, S. 117; vgl. auch Hans-Ulrich Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 180; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Diss. Zürich 2004, S. 103;

Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, S. 356). Die Frist nach Art. 53 Abs. 1 AVIG beschlägt somit nicht die verfahrens-, sondern die materiellrechtliche Ebene. Dies hat zur Folge, dass der Fristenstillstand nach Art. 38 Abs. 4 ATSG keine Anwendung findet (in diesem Sinn auch Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, SZS 2003 S. 291 ff., 309, und allgemein zu den im AVIG festgesetzten Fristen Ueli Kieser, Arbeitslosenversiche-rung und Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, ARV 2004 S. 1 ff., 5). Der in diesem Punkt abweichenden Lehrmeinung (Urs

Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Diss. Zürich 2004, S. 103), auf welche sich das kantonale Gericht stützte, kann nicht gefolgt werden.

4.4 Die Berechnung ohne Berücksichtigung des Fristenstillstandes führt zum Ergebnis, dass der Anspruch auf Insolvenzentschädigung verwirkt ist. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist dementspre-chend gutzuheissen."

                                         Secondo l'Alta Corte le disposizioni relative alla sospensione dei termini riguardano dunque soltanto i termini procedurali, non invece quelli materiali come quello contenuto nell'art. 53 cpv. 1 LADI.

                                         Pertanto, in applicazione della recente giurisprudenza federale che ha definitivamente chiarito la questione, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione con la quale la Cassa ha ritenuto tardiva la domanda d'indennità per insolvenza inoltrata dall'assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

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