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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2006 38.2006.60

16 novembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,577 mots·~33 min·2

Résumé

Insufficienti ricerche in un periodo di controllo. La frequentazione di un corso non giustifica il minor numero di ricerche.Esclusa tutela della buona fede(consulente non ha detto di fare meno ricerche).Visto il corso,la sospensione va ridotta da 3 a 2 giorni.Sanzione non dipende da stato economico.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.60   rs

Lugano 16 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 24 luglio 2006 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di __________,

    in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 24 luglio 2006 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 23 giugno 2006 (cfr. doc. 22) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nel periodo di controllo del mese di maggio 2006 (cfr. doc. A1).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 24 luglio 2006 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto che:

"  (…) la Sig.ra __________ (collocatrice) mi ha detto di fare meno ricerche di lavori per i mesi in cui ho svolto uno stage alla __________ di __________. Al posto di presentare otto ricerche ne ho presentate quattro. Di solito ho sempre fatto molte più ricerche di quelle che la collocatrice mi richiedeva.

In qualsiasi caso, anche se non è stato verbalizzato, in quanto ho letto il verbale e mi sono fidata della parola della Sig.ra __________, che mi ha comunicato verbalmente che avrei avuto una sanzione di 1 giorno.

Anche perché so che per legge non sono previste un minimo di ricerche di lavoro mensili e quindi visto che è la prima volta che succede di averne portate di meno, poteva darmi una sanzione di 1 giorno e non di tre, come ha fatto.

Anche perché la Sig.ra __________ sa benissimo che io non ho più diritto all’indennità di disoccupazione in quanto è terminata il 4 agosto, e da questo mese vivrò con il minimo vitale dell’assistenza. Perciò se mi tolgono anche i tre giorni di sanzione io non saprò come fare a sopravvivere. In quanto in assistenza danno il minimo vitale e tolgono per questo mese i giorni che io avrei ancora diritto di disoccupazione che sono 4.

Ma si riducono a 1 giorno in quanto 3 giorni mi vengono tolti dalla disoccupazione per ammonimento, per il caso citato. In questo caso non avrò nemmeno il minimo vitale per vivere.

Anche perché sto divorziando da mio marito e non ho nessun alimento da parte sua.” (Doc. I)

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   Pendente causa questa Corte ha posto alcuni quesiti alla consulente del personale __________ (cfr. doc. V), la quale ha risposto il 16 ottobre 2006 (cfr. doc. VI).

                               1.5.   I doc. V e VI sono stati sottoposti a RI 1 per osservazioni (cfr. doc. VII).

                                         L’assicurata, tuttavia, è rimasta silente.

                               1.6.   Il TCA, il 9 novembre 2006, ha richiamato il formulario relativo alla “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del mese di maggio 2006, mancante agli atti, il quale è pervenuto il 10 novembre 2006 (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di maggio 2006.

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

                                         L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona, dunque, una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in  DTF 124 V 228- 230 il TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

                                         (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

                               2.3.   Sul numero di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta.

In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo.

                                         In una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

"  (...)

2.1  Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts  suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

                                         Al riguardo cfr. pure STFA del 29 settembre 2005 nella causa H.

                                         (C 199/05) e STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che:

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

                               2.4.   Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, , "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

"  (…)

Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata si è iscritta in disoccupazione l’11 gennaio 2005 dopo essere stata licenziata, per la fine del 2004, dalla ditta __________ presso cui era stata attiva dal gennaio 1989 (cfr. doc. 12, 13, 15, 19).

                                         L’insorgente ha dichiarato di ricercare un’occupazione quale impiegata d’ufficio (cfr. doc. 14).

                                         Durante il colloquio di iscrizione del 20 gennaio 2005 l’allora consulente del personale, __________, ha indicato alla ricorrente di effettuare otto ricerche di impiego al mese di cui due alla settimana, spontanee o meglio se conformi alle ricerche del mercato. E’ stato, inoltre, precisato che non sarebbero state valide le ricerche telefoniche se non comprovate da uno scritto da parte del datore di lavoro (cfr. doc. 12).

                                         Nel corso dei mesi l’assicurata ha ampliato gli sforzi volti al reperimento di un impiego a vari settori, in particolare commerciale e di vendita (cfr. doc. 10, 11).

                                         Dal verbale concernente il colloquio di consulenza del 30 maggio 2006, sottoscritto dalla ricorrente, emerge che la stessa, nel mese di maggio 2006, ha svolto delle ricerche di impiego soltanto nel lasso di tempo dal 1° al 17 maggio 2006 e quindi non due alla settimana per l’intero mese (cfr. doc. 5, 22).

                                         L’URC, non ritenendo sufficienti gli sforzi intrapresi nel periodo di controllo, l’ha informata che sarebbe stata emessa una sanzione al riguardo (cfr. doc. 5).

                                         In effetti con decisione del 23 giugno 2006 la ricorrente è stata sospesa per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 22).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 24 luglio 2006 (cfr. doc. A1).

                               2.7.   Dapprima va rilevato che il TFA ha avuto modo di confermare che occorre valutare gli sforzi compiuti dagli assicurati in ogni periodo di controllo in una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, in cui ha indicato:

"  (...)

2.3.2  Der weitere Einwand, das Vorgehen der Verwaltung sei  überspitzt formalistisch (dazu BGE 120 V 417 Erw. 4b), ist unbegründet. Aus dem Gesetz geht klar hervor, dass der Versicherte seine Bewerbungen für jede Kontrollperiode (d.h. für jeden Kalendermonat) nachweisen muss und die Verwaltung diesen Nachweis benötigt, um beurteilen zu können, ob die Bemühungen genügend sind (Art. 17 Abs. 2 AVIG, Art. 26 und 27a AVIV; Erw. 1  hievor). Von einer strikten Anwendung von Formvorschriften, welche durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, sondern zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis) kann somit keine Rede sein. Dies  gilt umso mehr, als für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden darf und es rechtsprechungsgemäss nicht angeht, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in früheren Monaten sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (Urteil Z. vom 21. Februar 2001, C 252/00, 254/00 und 255/00). (...)"

                                         L’Alta Corte ha, poi, recentemente osservato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione, segnatamente durante il termine di disdetta (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, è utile evidenziare che se è vero, come indicato dall’assicurata, che “…per legge non sono previste un minimo di ricerche di lavoro mensili” (cfr. doc. I), è altrettanto vero, da un lato, che la giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Dall’altro, che il TFA, pur confermando tale principio, ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H.

                                         C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         In concreto, come visto sopra, nel mese di gennaio 2005 l’allora collocatrice, __________, ha indicato all’assicurata di svolgere otto ricerche mensili (cfr. doc. 12).

                                         Dalle carte processuali si evince che la ricorrente non ha riscontrato alcuna difficoltà nel dare seguito a tale direttiva.

                                         Infatti la stessa, perlomeno nel periodo da maggio 2005 ad aprile 2006, i cui relativi formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” sono agli atti, ha sempre effettuato un numero di ricerche superiore a quello impartito dall’URC, e meglio tra le nove e le diciotto ricerche mensili (cfr. doc. 32-44).

                                         Nella specifica situazione dell’assicurata il compimento di otto ricerche al mese era, perciò, esigibile.

                                         In casu, dunque, la relativa istruzione data dall’amministrazione nel mese di gennaio 2005 risulta giustificata.

                                         Di conseguenza anche nel mese di maggio 2006 l’insorgente era tenuta a intraprendere almeno otto sforzi al fine di reperire un’occupazione adeguata.

                                         Dal modulo attinente agli sforzi intrapresi nel mese di maggio 2006 emerge, tuttavia, che in questo periodo di controllo l’assicurata ha effettuato unicamente cinque ricerche - e non quattro come indicato nella decisione formale del 23 giugno 2006 (cfr. doc. 22) e attestato dall’assicurata nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I) -, e meglio una il 12, due il 14, una il 16 e una il 17 maggio 2006, tutte per iscritto (cfr. doc. 47-52).

                                         In proposito giova rilevare che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002 nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella causa P., 38.2002.1; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

                                         Nel caso di ricerche scritte può, però, essere più razionale preparare le proprie candidature concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)

                                         In concreto se, da una parte, può giustificarsi il fatto che le ricerche, essendo state compiute per iscritto, siano state svolte nell’arco di pochi giorni - dal 12 al 17 maggio 2006 -, dall’altra, non è scusabile che l’insorgente abbia in ogni caso intrapreso un numero di sforzi inferiore a quello stabilito dall’amministrazione.

                                         In effetti la circostanza che nel mese di maggio 2006 stesse frequentando un corso di perfezionamento __________ presso la __________ di __________ iniziato il 3 aprile 2006 (cfr. doc. 46; VI) non legittimava la ricorrente a sospendere le ricerche di impiego.

                                         Un assicurato, mentre partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, come ad esempio corsi individuali o collettivi ai sensi dell’art. 60 LADI, deve continuare a cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI).

                                         La Circolare relativa alle misure inerenti al mercato del lavoro edita dal SECO, gennaio 2006, p.to A11, A12 prevede, in particolare, che:

"  A11  Pendant qu'il participe à une MMT, l'assuré doit continuer à chercher du travail (art. 17 al. 1 LACI) et doit pouvoir quitter en tout temps une mesure au profit d'un emploi convenable. Les interruptions de ce genre ne seront admises que si elles améliorent l'aptitude au placement de l'assuré, afin de ne pas nuire au succès de cette mesure axée en premier lieu sur la qualification. Ce faisant, il convient néanmoins d'essayer de répondre, aussi bien que possible, aux requêtes légitimes des assurés.

A12  L'assuré peut être libéré passagèrement de son obligation de rechercher un emploi, mais des recherches d'emploi pourront toutefois être exigées au moins pendant le dernier mois de la mesure.”

                                         Nel caso di specie l’obbligo di effettuare le ricerche di impiego è stato espressamente ricordato all’assicurata nella decisione concernente la frequenza di un corso di perfezionamento del 21 marzo 2006 (cfr. doc. 46).

                                         La ricorrente, del resto, nel mese di aprile 2006, allorché già seguiva il menzionato corso, ha compiuto nove ricerche di lavoro (cfr. doc. 32).

                                         Le ricerche di impiego del mese di maggio 2006 risultano, pertanto, insufficienti dal profilo quantitativo.

                                         L’assicurata ha così contravvenuto all’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.2.).

                                         Tale violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

                               2.8.   L’insorgente ha invocato il fatto che la nuova consulente del personale, __________, le avrebbe detto di compiere meno ricerche nei mesi in cui svolgeva lo “stage” presso la __________ di __________ (cfr. doc. I).

                                         Essa ha, di conseguenza, implicitamente richiamato l’applicazione dell’art. 9 Cost. ossia la tutela della sua buona fede.

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

                                         (cfr. STFA del 21 luglio 2006 nella causa R., D. e H., H 167/04-168/04, consid. 3; STFA del 25 ottobre 2005 nella causa K. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

                                         Dai verbali afferenti ai colloqui di consulenza agli atti non risulta che la collocatrice abbia indicato alla ricorrente di effettuare meno di otto ricerche durante la durata del corso __________ (cfr. doc. 5, 6).

                                         Pendente causa questa Corte ha, quindi, esperito un accertamento presso l’URC di __________, più precisamente ha chiesto alla consulente, __________, se avesse o meno indicato all’assicurata di compiere, durante il corso presso __________, un numero di ricerche di impiego inferiore a quello stabilito in precedenza di otto al mese (cfr. doc. V).

                                         La collocatrice, con scritto del 16 ottobre 2006, ha recisamente negato quanto sostenuto dalla ricorrente.

                                         Essa, al riguardo, ha segnatamente puntualizzato:

"  Non ho mai detto alla sig.ra RI 1 di fare meno ricerche di  lavoro durante il corso. Se questo fosse avvenuto lo avrei messo a verbale e non l’avrei nemmeno ripresa per le ricerche fatte in meno (…)”

(Doc. VI)

                                         La ricorrente, alla quale è stata trasmessa la presa disposizione di __________ (cfr. doc. VII), non ha formulato osservazione alcuna.

                                         In simili circostanze, va ritenuto che nel caso concreto l’insorgente, né prima di iniziare il corso di perfezionamento nell’aprile 2006, né durante il medesimo, ha ricevuto dalla propria collocatrice controindicazioni circa il numero di ricerche di lavoro da effettuare, fissato nel mese di gennaio 2005 a otto ricerche mensili (cfr. doc. 12).

                                         Conseguentemente occorre concludere che, carente una delle condizioni cumulativamente richieste per tutelare la buona fede dell'assicurata, ossia quella secondo cui l'autorità, intervenendo in una situazione concreta, rilascia un'informazione errata, la censura della violazione del principio della buona fede dell'amministrata dev'essere disattesa.

                               2.9.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un mese di controllo ammonta a un minimo di tre giorni al mese, mentre è di cinque giorni la sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.5.).

                                         Nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione.

                                         La ricorrente ha asserito che la collocatrice le avrebbe anticipato verbalmente che la sanzione sarebbe stata di un giorno (cfr. doc. I).

                                         Dal verbale del 30 maggio 2006, da cui emerge che all’assicurata è stata ventilata una penalità per insufficienti ricerche, non risulta che sia stato indicato alcunché in merito alla commisurazione della sanzione.

                                         L’insorgente ha precisato di non aver letto il verbale, che però ha sottoscritto (cfr. doc. 5), in quanto si è fidata della parola della consulente del personale (cfr. doc. I).

                                         A tale proposito si rammenta l’importanza di leggere attentamente ogni scritto prima di firmarlo.

                                         In ogni caso, in concreto, la questione di sapere se effettivamente sia stata o meno formulata l’affermazione menzionata dall’assicurata può restare irrisolta.

                                         Infatti, anche nell’ipotesi in cui alla ricorrente sia stato comunicato che sarebbe stata sospesa soltanto per un giorno, la sua buona fede non potrebbe essere riconosciuta.

                                         Non è comunque soddisfatto il presupposto secondo cui l’errata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio (cfr. consid. 2.8.).

                                         In casu non risulta che l’insorgente abbia assunto un determinato comportamento in relazione di causalità con l’asserita affermazione (cfr. STFA del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00).

                                         Giova, inoltre, evidenziare, in merito a quanto addotto dalla ricorrente nel ricorso circa le sua difficile situazione finanziaria (cfr. doc. I), che la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.).

                                         La relativa durata non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.

                                         L’insorgente ha menzionato di fare capo alla pubblica assistenza (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo e per inciso va rilevato che il sostegno sociale non rappresenta solo un minimo di quanto assolutamente necessario per la sopravvivenza, bensì un minimo sociale, inteso come prestazioni adeguate per condurre una vita più degna nel contesto sociale (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n.5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 5 e Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale, pag. 5; Direttive “Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” emanate dalla COSAS ediz. 2005 p.to A1). Inoltre il calcolo della prestazione assistenziale a cui una persona ha diritto viene effettuato sulla base dei relativi redditi e spese computabili ai sensi dell’art. 22 Las e 5-9 Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

                                         Per quanto concerne i redditi, vanno tenute in considerazione le entrate effettivamente percepite (cfr. art. 6 cpv. 1 lett.a Laps e 15-22 Legge tributaria).

                                         In ogni caso, in concreto, tenuto conto del fatto che l’assicurata nel periodo in questione stava frequentando il corso di perfezionamento __________, la penalità di tre giorni risulta eccessiva e deve pertanto essere ridotta a due giorni.

In proposito va segnalato che in una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K., C 399/99, il Tribunale federale delle assicurazioni, ribadendo il principio secondo cui gli assicurati iscritti in disoccupazione che conseguono un guadagno intermedio hanno l'obbligo di cercare un'occupazione non più soggetta a guadagno intermedio, che consenta loro di non più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che:

"  (…) Zu ergänzen ist, dass die in Art. 17 Abs. 1 AVIG enthaltene Pflicht, alles Zumutbare zu unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu verkürzen, auch den Leistungsbezüger trifft, der einen Zwischenverdienst (Art. 24 AVIG) erzielt.

Insbesondere hat er eine Stelle zu suchen, die einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst. Aus der Schadenminderungspflicht fliesst die Pflicht, die Arbeitslosenkasse gänzlich - nicht nur teilweise - zu entlasten.

In solchen Fällen wird man allerdings bei der Beurteilung des Verschuldens weniger strenge Anforderungen an die erforderlichen Bemühungen um Arbeit stellen, da die Möglichkeiten der Stellensuche durch die Zwischenverdiensttätigkeit eingeschränkt sind (unveröffentlichtes Urteil K. vom 14. Mai 1986, C 163/85)." (La sottolineatura è del redattore).

                                         Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata riformata nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per due giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 24 luglio 2006 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per due giorni.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.60 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2006 38.2006.60 — Swissrulings