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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.01.2006 38.2006.6

24 janvier 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,188 mots·~11 min·3

Résumé

Ricorso al TCA contro una decisione formale in ambito LADI irricevibile.L'assicurato doveva inoltrare opposizione alla Cassa.Il TCA infatti può chinarsi solo su decisioni su opposizione che l'autorità amministrativa deve emanare. Trasmissione degli atti alla Cassa per esaminare l'opposizione.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.6   DC/sc

Lugano 24 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul "ricorso" del 23 gennaio 2006 di

RI 1  

contro  

Cassa Disoccupazione CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 18 gennaio 2006 la Cassa Disoccupazione CO 1 ha preso nei confronti di RI 1 la seguente decisione formale:

"  DECISIONE DI CASSA

Periodo di attesa generale di 5 giorni

CO 1 Cassa disoccupazione (__________) decide nel caso di:

Cognome Nome assicurato/a       RI 1

N. AVS                                                 __________

N. beneficiano                                   __________

L'assicurato deve compiere re un periodo di attesa generale di 5 giorni prima di riscuotere l'indennità di disoccupazione.

La decisione è pronunciata in applicazione delle disposizioni sotto menzionate.

Art. 18 cpv. 1 e 1bis Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI) - Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati.

Art. 6a Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI) - II periodo di attesa generale di cinque giorni dev'essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI). Il periodo di attesa generale si applica unicamente alle persone il cui guadagno assicurato, per un'attività a tempo pieno, supera 3000 franchi al mese: per un'attività a tempo parziale l'importo è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione. Siffatto importo aumenta di 1000 franchi per il primo figlio e di 500 franchi per ogni figlio ulteriore per il quale esiste un obbligo di mantenimento conformemente all'articolo 33. Gli assicurati beneficianti di una quota globale ridotta ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 devono compiere il periodo di attesa generale.

Il guadagno assicurato, pari a Fr. 6'411.-, supera il limite stabilito all'articolo 6a dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI), rispettivamente l'assicuratola beneficia di una quota globale ridotta ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 OADI.

Per questa ragione l'assicuratola deve compiere un periodo di attesa generale di 5 giorni prima di riscuotere l'indennità giornaliera di disoccupazione.

Secondo l'articolo 41 capoverso 2 OADI, le quote globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che:

(a.) sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione a seguito di formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, in connessione, se del caso, a malattia, infortunio, maternità, soggiorno in uno stabilimento per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione ai lavoro oppure in uno stabilimento analogo oppure riscuotono l'indennità di disoccupazione al termine del tirocinio; (b.) sono d'età inferiore a 25 anni e (c.) non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli.

Il periodo di attesa generale deve essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Esso deve essere ammortizzato con giorni che danno diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione.

Se il guadagno assicurato è ridefinito durante il termine quadro per la riscossione della prestazione e supera il limite stabilito all'articolo 6a OADI, l'assicurato/a deve compiere il periodo di attesa generale, da cui era statola esentato/a prima di riscuotere l'indennità giornaliera di disoccupazione per la prima volta.

Lo stesso vale, se l'obbligo di mantenimento nei confronti di figli si estingue durante il termine quadro per la riscossione della prestazione e, per questa ragione, il guadagno assicurato supera il limite stabilito all'articolo 6a OADI.

_______________________________________________________

Tutte le decisioni vanno notificate all'assicurato, rispettivamente al datore di lavoro. Se le decisioni vengono prese in seguito a istruzioni di un'altra autorità, a quest'ultima vanno trasmesse copie delle stesse.

Rimedi giuridici

Questa decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla sua notificazione, facendo per iscritto opposizione presso la cassa disoccupazione che ha pronunciato la decisione.

L'opposizione deve essere redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione ed una motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di prova. La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.

Il termine di trenta giorni non decorre dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

L'opposizione non ha effetto sospensivo, giusta gli articoli 11 dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni (OPGA) e 100 capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI)." (Doc. A1)

                               1.2.   Il 23 gennaio 2006, l'assicurato ha inoltrato un ricorso presso il TCA nel quale chiede l'annullamento della decisione del 18 gennaio 2006 e rileva in particolare:

"  (...)

Non è quindi tollerabile dal ricorrente che CO 1 abbia trattenuto 5 giorni dal salario assicurato del mese di dicembre 2005 in riferimento all'apertura di un nuovo termine quadro." (Doc. I)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

                                         Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                                         Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

                               2.3.   Per quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella versione in vigore del 1° gennaio 2003.  stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

                                         L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:

"  Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."                                                                                                                                                                                                       

                                         Le questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).

                                         L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un altro servizio".

                                         Quest'ultima disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv. 2).

                                         Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro".

                               2.4.   Nella presente fattispecie, correttamente la Cassa Disoccupazione CO 1 ha indicato che contro la decisione, l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione scritta presso la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).

                                         Il presente ricorso è dunque irricevibile.

                                         Gli atti vanno trasmessi alla Cassa disoccupazione CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata (che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA; in particolare nella già citata Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 a pag. 33 il SECO ricorda che "les exigences relatives aux conclusions et à la motivation sont peu élevées en cas d'opposition. Il suffit en principe que l'assuré indique son désaccord et que l'on puisse inférer ce qu'il propose en guise de remplacement". Vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" pag. 521-523) contro la decisione del 24 agosto 2005.

                                         In una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

                                         Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 LPTCA).

                                         La LPGA ha invece codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura, l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio", cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso l'obbligo è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 - "sämtliche Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung verpflichtet sind" - e 582).

                                         La Cassa Disoccupazione CO 1 dovrà pronunciare la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv. 2 LPGA). Al riguardo il SECO ha fornito le pertinenti precisazioni:

"  L'opposition fait partie de la procédure en matière d'assurances sociales au cours de laquelle l'organe d'exécution qui statue en première instance doit clarifier le droit à l'indemnité. Les prestations sont en règle générale versées dans le courant du mois suivant (art. 30 OACI). De longues recherches, de même qu'une opposition retarderont d'autant les versements. Si les faits ont été clarifiés comme il se doit selon la maxime d'office et que la décision a été dûment motivée, l'opposition consistera en premier lieu à préciser les faits et à corriger les éventuelles erreurs d'appréciation."

(cfr. Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 34; vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar", pag. 525-526)

                                         Va infine ricordato che contro la decisione su opposizione potrà,  se del caso, essere interposto un ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere inoltrato anche se la Cassa Disoccupazione CO 1 non emetterà, situazione evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA; Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 42: "Les recours interjetés contre un refus de droit ou en raison d'un retard injustifié ne sont dès lors plus traités par l'autorité de surveillance, mais par les tribunaux". Vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar, pag. 560-562).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso del 23 gennaio 2006 é irricevibile.

                                         § Gli atti sono trasmessi alla Cassa Disoccupazione CO 1  affinché esamini l'opposizione dell'assicurato e renda una decisione su opposizione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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