Raccomandata
Incarto n. 38.2006.51 DC/sc
Lugano 16 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 giugno 2006 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 26 giugno 2006 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ ha confermato la sua precedente decisione del 12 giugno 2006 e ha respinto la richiesta di RI 1 di frequentare un corso di preparazione agli esami di cuoco (Art. 33, Doc.B1), argomentando:
" L'assicurato è iscritto in disoccupazione dal 1 gennaio 2005 in qualità di aiuto cuoco. Al suo 6° termine quadro, ha intercalato periodi di guadagno intermedio a dipendenza della stagione turistica.
Il signor RI 1, dal momento della sua iscrizione fino ad ora, ha eseguito ricerche di lavoro nei settori ristorazione, vendita e come generico. Dal 1988 ha sempre lavorato ogni stagione in Svizzera, più precisamente nel __________, in qualità di aiuto cuoco, cuoco tournant, cuoco unico, cuoco della gastronomia, secondo cuoco e chef di cucina, migliorando considerevolmente nel corso degli anni il suo salario mensile.
Lo scorso inverno la sua consulente del personale URC gli ha sottoposto tra ottobre 2005 e febbraio 2006, svariate assegnazioni per posti vacanti di cuoco. In alcuni casi i datori di lavoro hanno risposto che il profilo è interessante, oppure che il profilo è troppo alto, o ancora che il signor RI 1 voleva riflettere sulla loro offerta perché stava valutando diversi datori di lavoro. Il signor RI 1 stesso risponde all'assegnazione del 8.2.2006 presso l'__________ di __________ - aiuto cuoco - che era in attesa di altre risposte da datori di lavoro vicino al proprio domicilio.
II 9 marzo 2006, in occasione del colloquio di consulenza e di controllo, l'assicurato ci chiede ufficialmente di riconoscergli l'iscrizione al corso per la preparazione degli esami di cuoco art. 33 che si svolgono lunedì, martedì, giovedì, venerdì tra le ore 08:00 e le 16:30, dal 29 maggio 2006 al 2 giugno 2006 ed i cui esami sono previsti sull'arco di quattro giorni, nel periodo 19 giugno - 21 luglio 2006.
Il signor RI 1 si era già iscritto agli stessi esami nel 1999.
Durante i colloqui di consulenza, l'assicurato è stato informato sui criteri di concessione di corsi ed i motivi della nostra decisione negativa.
Facciamo inoltre notare che, gli articoli 59 e 60 della LADI indicano quali sono le disposizioni in materia.
Ci permettiamo di evidenziare che il nostro ufficio, rappresentato in questo caso dal consulente del personale, deve decidere in merito all'assegnazione o meno di un provvedimento del mercato del lavoro basandosi sull'effettiva situazione dell'assicurato al momento della richiesta su quanto fatto fino a quel momento per cercare un impiego e naturalmente sulle esigenze del mercato del lavoro.
Si può osservare quindi che l'assicurato ha sempre potuto reinserirsi ogni stagione nel mercato del lavoro, addirittura migliorando la sua situazione finanziaria. Il settore della ristorazione cerca sempre (oggi come in passato) parecchi cuochi e aiuto cuochi, qualificati o meno che siano: l'importante è che siano capaci, organizzati, flessibili e disponibili. Del resto le qualifiche e le capacità del signor RI 1 sono dimostrate anche dai certificati di lavoro ricevuti, come dalle risposte dei datori di lavoro alle nostre assegnazioni.
È senz'altro lodevole che l'assicurato desideri migliorare la propria situazione personale, conseguendo un diploma nella ristorazione. Questo va a migliorare le sue opportunità salariali, più che le opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro. Addirittura riscontriamo il problema contrario: a volte i datori di lavoro non assumono personale qualificato, il cui costo è superiore al personale non qualificato che è in grado - a dipendenza dell'esercizio - di prestare lo stesso servizio.
A titolo abbondanziale ricordiamo che il mercato del lavoro della nostra regione, in questo ambito è soprattutto a carattere stagionale e non garantisce una grande e concreta offerta di posti annuali, quindi non risponde ai presupposti base per la concessione di un corso di perfezionamento secondo l'art. 59 cpv 2 lett. a LADI di "(...) permettere una loro rapida e durevole reintegrazione", promuovendo le qualifiche professionali secondo il bisogno del mercato del lavoro.
Nel caso in questione, la mobilità dell'assicurato non ha mai dato prova di volersi recare fuori dalla propria regione di domicilio, anche solo per le stagioni invernali come spesso lo richiede la professione, né di indirizzarsi particolarmente verso posti di lavoro annuali. Ha infatti esitato ad accettare proposte di lavoro annuali com'è il caso ad esempio dell'albergo __________ di __________, per stipulare nuovamente un contratto con il precedente datore di lavoro che negli ultimi anni l'ha licenziato ripetutamente a causa della diminuzione della clientela nei mesi di bassa stagione." (Doc. A1)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale in particolare ha rilevato:
" (...)
é il mio 6° termine quadro in 18 anni, vorrei anche sottolineare che non ho mai finito il termine quadro, l'ufficio regionale di collocamento non mi ha mai trovato una collocazione.
Io per conto mio ho sempre trovato dei posti annuali o stagionali. La sottolineo che agli stessi esame sono stato iscritto nell'anno 1993 dopo la frequenza del corso l'articolo 41, da quella data ho sempre lavorato con l'incarico di cuoco.
Per quanto riguarda al motivo di volere lavorare vicino al mio domicilio, secondo la _________.
Non è vero, per due anni ho lavorato per la ditta __________ fuori del mio domicilio un posto annuale dove érro responsabile della produzione in una cucina industriale, nel mese di febbraio 2006 presso l'__________ di __________ cercava un aiuto cuoco per la stagione 2006, per un posto stagionale, ho deciso per uno vicino al mio domicilio è vale a dire __________.
La continua affermazioni della funzionaria __________ che è mio desiderio di migliorare la mia situazione personale e professionale è vero, ma è anche quel che nostro turismo ticinese ho bisogno; Quindi non centra con volere migliorare l'opportunità salariali, già nel 1994 avevo un salario di Fr.4600.- e dopo 12 anni ho lo stesso salario.
In questione di periodi invernali ho iscritto tante volte alla stazione da sci senza mai una risposta positiva. Il caso __________ è da non prendere in considerazione perché il signor __________ il responsabile, in passato aveva lavorato nella stessa __________, ho lavorato a __________ da __________ a __________ dal 1989 al 1993. Inoltre l'albergo __________ cercava un aiuto cuoco dal mese d'aprile il mese d'ottobre e non un posto annuale
Per quanto riguarda il mio attuale datore di lavoro non può avermi licenziato ripetutamente, perché questo è la seconda stagione che lavoro per lui.
Ed anche verro che in questi ultimi tre anni ho fatto i guadagno intermedio percependo salari inferiori al mio salario assicurato. È uno dei motivi per la quali sono sposato con tre figli a carico e con la nostra spesa mensile ci tiriamo alla stretta, e ho chiesto a l'URC il finanziamento del corso pratico e gli esame la cifra ammonta a Fr 1350.- tutto compreso." (Doc. I)
1.3. L'amministrazione, nella sua risposta dell'11 agosto 2006, ha chiesto di respingere il ricorso ed ha in particolare sottolineato che:
" (...)
Nella fattispecie, la professione esercitata fino ad oggi dal signor RI 1, comprovata dai certificati di benservito, gli permette di lavorare regolarmente ogni stagione.
Come indicato nella decisione su opposizione del 26.6.2006, sin dal 1988 ha sempre lavorato ogni stagione in Svizzera, più precisamente nel __________, in qualità di aiuto cuoco, cuoco tournant, cuoco unico, cuoco della gastronomia, secondo cuoco e chef di cucina (cv allegato no. 1 e 1b, certificati allegati - no. 2a, 2b, 2c), migliorando nel corso degli anni il proprio profilo professionale e salariale.
Nel 1994 il ricorrente ha frequentato il corso di pizzaiolo. Considerata discrepanza sul mercato del lavoro tra la forte richiesta di pizzaioli e la scarsa offerta di questi profili, il signor RI 1 dovrebbe essere già per questo aspetto facilitato nel reperire un posto di lavoro addirittura annuale.
La richiesta di profili di cuoco o aiuto cuoco (cuochi senza diploma) da parte dei datori di lavoro della zona - e non solo è sempre alta e assai regolare. In questi anni abbiamo riscontrato addirittura una certa difficoltà nel rispondere a tutte le richieste dei datori di lavoro, a volte anche nel coprire posti di lavoro annuali, sebbene quest'ulitmi siano molto limitati nella nostra regione. Constatiamo semmai il contrario: i datori di lavoro non assumono personale qualificato, il cui costo è superiore al personale non qualificato, in grado - a loro modo di vedere e a dipendenza dell'esercizio - di prestare lo stesso servizio.
Per poter evitare la disoccupazione, un impiegato del settore turistico dovrebbe essere disposto ad accettare impieghi fuori zona, ben oltre la tratta __________, ditta __________. A volte basterebbe accettare impieghi a nord di __________ o presso le stazioni sciistiche del __________, incluso __________, il cui tragitto ,non supera quanto considerato adeguato dall'art. 16 cpv 2 lett. f LADI (Allegato no. 3). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, negli ultimi due anni non ha mai presentato prove di ricerche svolte presso delle stazioni turistiche invernali, ad eccezione di una nell'ottobre 2004.
Si ribadisce che lo scorso inverno la sua consulente del personale URC gli ha sottoposto tra ottobre 2005 e febbraio 2006, svariate assegnazioni per posti vacanti di cuoco. In alcuni casi i datori di lavoro hanno risposto che il profilo è interessante (All. no. 4a), oppure che il profilo è troppo alto (All. no. 4b), o ancora che il signor RI 1 voleva riflettere sulla loro offerta perché stava valutando diversi datori di lavoro (All. no. 4c, 4c/1 e 4c/2, 4d, 4e/1, 4e/2). Il signor RI 1 stesso risponde all'assegnazione del 8.2.2006 presso l'__________ di __________ (All. no. 4c/1) - per la posizione di aiuto cuoco - che era in attesa di altre risposte da datori di lavoro vicino al proprio domicilio. Anche con il precedente consulente del personale, signor __________, l'assicurato aveva temporeggiato o rifiutato occupazioni adeguate, adducendo le stesse motivazioni di incomprensione tra le parti (Allegato no. 5, 6a, 6b).
Il signor RI 1 indica sul curriculum vitae che ha consegnato al nostro ufficio, la sua iscrizione nel 1999 agli stessi esami di cuoco (All. no. 1b). Nel 2002 sottopone la richiesta di finanziamento da parte del nostro ufficio del Certificato esercenti Tipo 1, il cui riconoscimento viene rifiutato da parte del nostro ufficio per gli stessi motivi odierni- decisione no. 206121606, 8.8.2002, consulente __________ - per il fatto che questa formazione rappresenterebbe un miglioramento teorico, un generico vantaggio, non sufficiente per giustificare l'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (Ali. no. 8).
L'assicurato non ha mai dato prova di mobilità, di volersi recare fuori dalla propria regione di domicilio, anche solo per le stagioni invernali come spesso lo richiede la professione, né di indirizzarsi particolarmente verso posti di lavoro annuali. Ha esitato ad accettare proposte di lavoro annuali, il caso dell'__________ di __________ non è il solo, per stipulare nuovamente un contratto con il precedente datore di lavoro che negli ultimi anni l'ha licenziato ripetutamente a causa della diminuzione della clientela nei mesi di bassa stagione. (Allegati no. 7, 7a, 7b, 7c, 7d).
Il desiderio dell'assicurato di migliorare la propria situazione personale, conseguendo il diploma nella ristorazione e migliorando con questo le sue opportunità salariali - più che le opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro - è lecito, ma in questo caso il finanziamento non rientra nei doveri dell'assicurazione contro la disoccupazione." (Doc. III)
1.4. Il 18 agosto 2006 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (...)
Il corso di pizzaiolo ho frequentato nel 1998 e non nel 1994 come sostieni la __________, non ho in mio possesso le ricerche di lavoro che ho fatto nel corso degli anni che mi trovo inscritto nell'URC. Però l'URC lo è in possesso e può comprovare che dall'ottenimento del certificato di pizzaiolo, ho fatto parecchie ricerca di lavoro in ristorante pizzeria.
Per quanto riguarda al quinto paragrafo della stessa, in fatti per la mia ricerca di lavoro al di fuori del mio domicilio, la __________ può accedere al mio incarto presso URC e costatare che le mie ricerche di lavoro è stato fate oltre a la mia zona di domicilio come nel __________ e oltre, anche in inverno a lei risulta che la mia unica domanda di lavoro è stata nell'ottobre 2004 si dovesse consultare le ricerca di lavoro è possibile guardare la ditta __________ che gestisce il __________, __________ e __________ da più di cinque anni che ci provo a domandare un posto di lavoro sempre senza successo.
Nello scorso inverno la mia consulente mi ha sottoposto a svariate assegnazioni di lavori è vale a dire cinque posti stagionali dal mese d'aprile 2006 a mese d'ottobre 2006 e la mia consulente l'ero già a conoscenza che ad __________ avevo un posto di lavoro con l'incarico di cuoco per medesima data e lo stesso salario come il caso dell'__________ di __________ è quindi dopo un'attenta valutazione delle spesa di viaggio ho deciso per __________.
Per finire verrei rilevare l'ultimo paragrafo dell'impiegata __________ che si deve consultare bene il mio incarto per costatare che da quando precipisco il guadagno intermedio, che mi ho sempre concentrato le mie ricerche di lavoro solo ai posti annuali.
Ripeto che il signor __________ il responsabile dell'__________ d'__________ cercava un aiuto cuoco dal mese d'aprile 2006 il mese d'ottobre 2006." (Doc. V)
1.5. Al riguardo il 30 agosto 2006 l'URC di __________ ha rilevato:
" (...)
È vero che se consideriamo le ricerche di lavoro svolte negli ambiti più disparati, il Signor RI 1 le ha svolte anche nel __________ ed in un paio di casi nel __________. Egli tuttavia nella sua professione non ha dimostrato costantemente lo stesso impegno candidandosi al di fuori del __________ salvo in un caso nel mese d'agosto 2006 e nel mese di febbraio 2005, altri tre casi nel 2005, quando si è candidato nel __________ come cuoco.
Abbiamo già sottolineato con che facilità si riesce a collocare cuochi e aiuto cuochi (personale di cucina qualificato e non) nel settore della ristorazione, professione che addirittura offre maggiori opportunità di reperire un impiego annuale, se si dimostra una flessibilità geografica sufficiente. Attitudini professionali, caratteriali, motivazionali ecc. naturalmente fanno parte di quel valore aggiunto che gioca pure il suo ruolo determinante.
La maggior parte delle ricerche di lavoro svolte al di fuori della regione di domicilio, l'assicurato le ha indirizzate verso professioni nelle quali non può comprovare esperienza alcuna e per le quali non ha certificati di servizio da esibire; questo rende più difficile una sua assunzione. Ben diversa potrebbe essere la situazione in ambito della ristorazione e alberghiero, dove il Signor RI 1 può provare tramite i certificati di benservito la professionalità acquisita nel corso di tutti questi anni, se egli dovesse intensificare e diversificare gli sforzi in egual misura.
Ribadiamo la discrepanza riscontrata tra le prove delle ricerche di lavoro consegnate a questo ufficio e le risposte registrate per le assegnazioni di posti di lavoro (la maggior parte dei quali posti annuali) che la consulente gli ha sottoposto, ovviamente per la professione di cuoco o aiuto cuoco. Dalla tabella allegata - all. 1 - si evince che da alcuni datori di lavoro non è stato assunto poiché egli stesso temporeggiava o assumeva un atteggiamento tale da scoraggiare un suo ingaggio (evidenziati in giallo). In due casi non è stato assunto a causa delle vacanze, escludendo con ciò addirittura la possibilità di potersi ricandidare un'altra volta.
Nella stessa tabella, evidenziamo in arancione le risposte negative dei datori di lavoro, che non l'assumono perché troppo qualificato; con la lettera "A" indichiamo quali sono i posti di lavoro annuali.
A titolo abbondanziale, dal certificato di lavoro del ristorante __________. del 31.7.2002 risulta chiaramente che il ricorrente ha abbandonato il proprio impiego per frequentare la scuola di esercente, con lo scopo di ottenere il certificato di capacità tipo 1. Anche in questo caso il Signor RI 1 ha chiesto al nostro ufficio il finanziamento del corso e per gli stessi motivi odierni gli è stato rifiutato (All. 2).
Al di là delle osservazioni inoltrateci dai datori di lavoro, nel caso concreto, siamo costantemente confrontati con datori di lavoro del settore della ristorazione, che ci chiedono espressamente cuochi qualificati e non. II corso non è quindi decisivo per porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Riteniamo questi motivi sufficienti per negare il corso richiesto dal Signor RI 1 in quanto un corso di perfezionamento può essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione, quando quest'ultimo contribuisce concretamente al miglioramento dell'idoneità al collocamento, se l'assicurato non collocabile senza tale provvedimento (STCA 17 aprile 2001, consid. 2.3; Circolare PML,SECO (1.1.2001), parte C, C22 e seg.).
Il corso conteso era volto a preparare il Signor RI 1 a superare l'esame professionale per il conseguimento dell'attestato federale di capacità di cuoco, attività nella quale i certificati dimostrano la sua competenza.
A nostro avviso assecondare la domanda del ricorrente, potrebbe indurre a recepire in modo equivoco il ruolo dell'assicurazione contro la disoccupazione, il cui scopo principale è di reinserire le persone nel mondo del lavoro, non di incoraggiarle a licenziarsi per poter seguire un percorso formativo con gli aiuti LADI, dettato più da esigenze personali che non da una richiesta del mercato del lavoro. (...)"
(Doc. VII)
1.6. Il 16 ottobre 2006 il TCA ha posto il seguente quesito all'assicurato:
" (...)
Voglia comunicarci se attualmente lavora ancora presso l'__________ di __________ oppure no (se no, voglia cortesemente inviarci copia della lettera di disdetta)." (Doc. IX)
Il 24 ottobre 2006 l'assicurato ha informato il TCA di avere finito di lavorare il 30 settembre 2006 (cfr. Doc. X).
Egli ha trasmesso una lettera di disdetta, datata 30 agosto 2006, del seguente tenore:
" Con la presente ti informo che, per motivi al quanto precari sull'andamento della stagione, mi sento costretto a darti la disdetta del nostro rapporto di lavoro.
In data 30.09.06 termina così il nostro rapporto di lavoro, sperando in una stagione migliore per l'anno prossimo , terrei molto ancora sulla tua probabile collaborazione a partire dal 1 marzo 2007.
Nella speranza che tu abbia un buon proseguimento nel tuo futuro ti porgo i miei più sentiti saluti." (Doc. B)
Questa documentazione è stata trasmessa per conoscenza all'URC di __________ (Doc. XI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se il corso di preparazione agli esami di cuoco frequentato dal ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.
In tale contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972:
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)")
Pertanto, a mente del TCA, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo senso si è pronunciato anche il TFA, nella sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04), in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.
Al riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:
" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."
2.4. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).
Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
2.5. A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.
Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275).
Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso. Infatti il TFA ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. consid. 2.5.; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467).
In una sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
" In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In una sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione:
" (…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03)
2.6. L'indicazione relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli già dispone.
Ad esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C 11/02), il TFA ha precisato:
" 6.
6.1 In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c)."
Essa è stata ad esempio negata dal TFA nel caso di un assicurato che aveva chiesto di poter frequentare un “Nachdiplomkurses FH in der Vertiefungsrichtung Marketingmanagment”. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2.1 Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich (Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und Entwicklungsteams bei der Firma N.________ AG tätig.
3.2.2 Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen Vorraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer - mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999 Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht gesprochen werden.
3.2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem anbegehrten Kurs beendet werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu beanstanden.
(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04)
2.7. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen).
(…)."
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1)
In una sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso "Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al collocamento del ricorrente.
La nostra Massima Istanza ha in particolare rilevato:
" aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei unerheblich.
bb) Nachdem der Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint - bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)
Nella già citata sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04), il TFA ha negato che un corso per ottenere il brevetto federale di specialista in gestione del personale migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato, rilevando:
" (...)
4.1 En l'occurrence, il est souvent fait mention de l'exigence d'un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de ces pièces montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel engagement. On
relèvera également que pratiquement toutes les offres produites exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée dans le domaine des ressources humaines dont F.________ peut justement se prévaloir. Sous cet angle, sans nier que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel constitue un atout dans la recherche d'un emploi, il ne s'agit toutefois pas d'une mesure susceptible d'améliorer de manière décisive l'aptitude au placement du recourant et permettre sa réinsertion rapide et durable sur le marché du travail (art. 59 al. 2 let. a LACI).
4.2 Il ressort de la lecture du curriculum vitae de F.________ et des
certificats de travail au dossier, qu'il dispose d'une formation solide et
d'une expérience professionnelle variée. Le recourant a complété sa formation initiale d'employé de commerce par l'obtention d'un diplôme de gestion d'entreprise, délivré en 1995, ainsi que par la fréquentation de cours à l'Institut A.________ qui lui ont valu la remise d'un certificat en Politiques du personnel comparées, en 1996, et d'une attestation en Droit et législation, en 1997. Sur le plan professionnel, il a occupé différents postes dans les domaines administratifs, financiers et de gestion du personnel. De 2001 à mars 2003, il a exercé les fonctions de chef du personnel, puis de directeur administratif d'une entreprise horlogère qui comptait 170 collaborateurs.
Avec les premiers juges, il faut admettre que cette formation et cette expérience professionnelle suffisent au recourant pour lui permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources humaines ou un poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des responsabilités qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par rapport à des diplômés plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore d'une expérience professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de 34 ans au moment de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance très favorable pour un engagement à un poste dirigeant.
Dans ces conditions, on doit considérer que le chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible - son aptitude au placement. (...)"
In una sentenza dell’11 febbraio 2005 nella causa T., C 79/04, l’Alta Corte ha ritenuto che un corso di «Traineeprogramm Projektleiter SIZ», nel caso di un’assicurata di professione redattrice, permetteva di acquisire solo delle conoscenze di base e corrispondeva a un perfezionamento generale. Inoltre tale corso non migliorava l’idoneità al collocamento dell’assicurata. In particolare il TFA ha indicato che quest’ultima, nonostante la situazione tesa nel settore della stampa e dell’editoria, grazie alla sua buona formazione e ai numerosi anni di esperienza professionale, era in grado di trovare un’occupazione nel suo ambito di attività o in uno affine anche senza la frequentazione del citato corso. Pertanto i relativi costi non dovevano essere assunti dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Il TFA è arrivato allo stesso risultato nel caso di un assicurato che aveva chiesto delle prestazioni per un corso di qualifica destinato ai piloti d'aereo (e che peraltro grazie al corso in questione aveva ottenuto un nuovo impiego). L'Alta Corte ha al proposito rilevato:
" Es steht fest, dass im Bereich der Aviatik ein Überangebot an Arbeitssuchenden vorliegt. Gleichzeitig werden auf diesem Markt weiterhin Stellen abgebaut. Wie die Vorinstanz richtig ausgeführt hat, macht eine gezielte und Langdauernde Förderung unter solchen Umständen keinen Sinn. Zwar mag zutreffen, dass der Besuch des streitigen Kurses den Beschwerdeführer im konkreten Einzelfall vor der drohenden Arbeitslosigkeit bewahrt hat. Die Voraussetzungen der arbeitsmarktlichen Indikation bestehen indessen aus zwei Elementen: einem objektiven und einem subjektiven (HERHARDS, a.a. O., N. 33 zu Art. 59). Das objektive Element bezieht sich auf den aktuellen Bedarf des Arbeitsmarktes nach Arbeitskräften.
Diese Voraussetzung ist in casu nicht erfüllt, selbst wenn der Beschwerdeführer eine an den erfolgreichen Kursabschluss gebundene Anstellung bei der Fluggesellschaft B in Aussicht hatte. Denn objektiv betrachtet vermochte der Kurs die Vermittelungschancen des Versicherten nicht in erheblichem Masse zu verbessern. Daher hat die Vorinstanz sein Gesuch zu Recht abgewiesen."
Infine con giudizio del 18 maggio 2005 nella causa Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit del Cantone Grigioni c/ B., C 65/05, la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post laurea “Facility Management”, della durata di circa otto mesi, frequentato da un ingegnere elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso, infatti, non concernendo unicamente il settore dell’amministrazione immobiliare, apriva all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.
2.8. Nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) (versione francese dell’ottobre 2004: Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], Octobre 2004), il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito al presupposto del “Miglioramento dell’idoneità al collocamento” ha rilevato che:
" (…)
C32 La fréquentation du cours financé par l'assurance-chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au placement de l'assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). Le TFA a précisé dans divers arrêts ce qu'il fallait entendre par amélioration spécifique, c'est-àdire substantielle, de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas d'avantage immédiat pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de l'art. 59 al. 2 let. a LACI. Il faut qu'il y ait une probabilité avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en perspective d'un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l'aptitude au placement dans le cas d'espèce.
C33 Toute acquisition de connaissances et d'aptitudes professionnelles ne satisfait donc pas à la condition définie à l'art. 59 al. 2 let. a LACI. La prudence s'impose par exemple concernant les reconversions dans des branches où le marché du travail est saturé. En revanche, des cours de perfectionnement conférant une spécialisation sont susceptibles d'améliorer effectivement l'aptitude au placement dans ces mêmes branches.
C34 La durée et l'intensité du cours interviennent également dans la question de savoir si la fréquentation du cours améliorera substantiellement l'aptitude au placement. Ainsi, un bref cours de langue n'améliorera certainement pas l'aptitude au placement de l'assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question.
C35 Il n'y a pas non plus d'amélioration substantielle de l'aptitude au placement lorsqu'un cours n'est pas directement exploitable sur le marché du travail mais constitue uniquement la condition préalable d'un autre cours qui n'entre pas dans le champ d'application de l'assurance-chômage, comme, par exemple, le cours préparatoire au technicum.
C36 Selon une récente jurisprudence du TFA (C 305/00), un cours relatif à la création d'une activité indépendante peut être alloué sur la base de l'art. 60 LACI indépendamment du fait que l'assuré souhaite ou puisse bénéficier des indemnités allouées à titre d'encouragement à la prise d'une activité indépendante.
C37 L'art. 83 OACI exige que le cours assigné à l'assuré pour améliorer son aptitude au placement réponde à ses aptitudes et inclinations. A cet effet, l'autorité compétente peut au besoin adresser l'assuré, avec l'assentiment de celui-ci, au service public d'orientation professionnelle pour clarifier ses aptitudes et inclinations. Elle peut aussi assigner l'assuré au cours d'analyse entrant dans le programme de base de formation des chômeurs et qui a précisément pour objet de fournir des éclaircissements sur les aptitudes et inclinations des assurés.
C38 Des éléments visant à la stabilisation de la situation psychosociale de l'assuré peuvent être intégrés au cours, pour autant que la direction du cours dispose des compétences nécessaires en matière de conseil. La frontière entre des activités de conseil et de thérapie doit toutefois être clairement définie.
C39 De manière générale, la fréquentation d'un cours peut être ordonnée par le biais d'une assignation ou, si une demande a été déposée, en acceptant cette dernière.
(…).” (Circulaire MMT, ottobre 2004, ch. marg. C32 – C39)
E’ utile sottolineare, come emerge dalla Circolare citata, che sulla base dell’art. 83 OADI, relativo alla “Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato”, ai fini dell’approvazione di un corso l’amministrazione dovrà tenere conto, oltre che della situazione del mercato del lavoro, anche delle capacità e attitudini dell’assicurato.
2.9. Nella presente fattispecie l'URC di __________ ha respinto la domanda dell'assicurato ritenendo che il collocamento dell'assicurato non è considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro visto che egli ha potuto regolarmente lavorare in attività stagionali, anche senza il diploma di cuoco. Inoltre egli potrebbe lavorare anche nel resto dell'anno se solo dimostrasse una maggiore disponibilità ad assumere delle occupazioni più distanti dal suo luogo di domicilio.
L'assicurato ritiene invece che con il diploma di cuoco (che peraltro ha effettivamente conseguito, cfr. Doc. B2)) avrebbe più possibilità di essere assunto come cuoco qualificato e quindi di uscire definitivamente dalla disoccupazione trovando un posto di lavoro annuale (cfr. Doc. A12).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 19 settembre 1988, nella causa B., non pubblicata e parzialmente riprodotta in D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 356 N° 542 nota 1353, ha già stabilito che "il fatto di non aver conseguito il diploma di cuoco non rendeva però impossibile nè considerevolmente intralciava il collocamento di A. B.. Al riguardo le dichiarazioni degli esperti acquisite all'inserto comprovano la circostanza che il concreto mercato del lavoro ticinese consentiva anche al cuoco senza diploma il reperimento di un impiego".
Il TCA constata inoltre che, nel caso concreto, quando ha presentato la domanda ed ha effettuato la formazione e gli esami (maggio-giugno 2006) l'assicurato stava svolgendo un'attività lucrativa presso l'__________ di __________.
Il rapporto di lavoro si è infatti concluso il 30 settembre 2006. Inoltre il datore di lavoro ha praticamente garantito la riassunzione dell'assicurato per la nuova stagione a partire dal 1° marzo 2007 (cfr. Doc. b).
Ora, sempre secondo la giurisprudenza federale, quando un assicurato nel momento in cui presenta una domanda per un corso ha già ritrovato un nuovo impiego, occorre concludere che il suo collocamento non è considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. STFA del 15 luglio 1986 nella causa K., pubblicato, parzialmente riprodotta in D. Cattaneo, op. cit. pag. 348-349 e pag. 529-530).
Il TFA ha peraltro applicato questo criterio anche nel caso di un assicurato che svolge regolarmente delle attività a carattere stagionale (cfr. STFA del 28 aprile 1987, non pubblicata, parzialmente riprodotto in D. Cattaneo, op.cit., pag. 357 n. 546: "Sia infine osservato che il ricorrente aveva liberamente scelto di svolgere la sua professione nel Cantone Ticino, dove le condizioni di mercato rendevano possibile una disoccupazione nella stagione invernale come per altri addetti al settore alberghiero".
Alla luce della giurisprudenza federale citata questo Tribunale deve concludere che, a ragione, con la decisione su opposizione impugnata l'URC di __________ ha respinto la domanda dell'assicurato visto che il suo collocamento non è considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che l'assicurato ha svolto in passato un'attività a carattere annuale presso la cucina di un'azienda che ha abbandonato per assumere un'attività a carattere stagionale (cfr. consid. 1.2 e Doc. B4).
Il legittimo desiderio del ricorrente di migliorare la propria situazione dal profilo professionale e finanziario non deve dunque essere posto a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. in questo senso due sentenze del TFA parzialmente riprodotte in D. Cattaneo, op. cit.; pag. 347-348:
- 526 STFA del 19 settembre 1988 nella causa B.:
" che questo impiego si sia nuovamente dovuto dimettere e che in generale il salario di un cuoco diplomato fosse forse stato maggiore non è di rilievo; per quanto riguarda quest'ultimo punto, si tratta infatti di un miglioramento della situazione socio-economica dell'interessato che l'assicurazione contro la disoccupazione non può prendere a carico."
- STFA del 17 luglio 1989 nella causa A.:
" Ora, dalla documentazione in atti risulta che per persone con le qualifiche del ricorrente non esistevano oggettive difficoltà di collocamento in occupazioni adeguate che non fossero necessariamente quelle dirigenziali cui egli non poteva forse pretendere perchè privo del certificato federale. In questo caso concreto comunque la disoccupazione non era determinata dal mercato del lavoro, ma dalle esigenze di progredire del ricorrente, esigenze legittime che tuttavia la LADI non prende a carico trattandosi di un complemento di formazione professionale estraneo alla disoccupazione (DTF 112 V 398 consid. 1a)."
In simili condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata già per questo motivo. Risulta dunque superfluo esaminare se la domanda non dovrebbe essere respinta anche perchè il corso in questione non migliora l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. consid. 1.5 in fine; sul tema cfr. consid. 2.6; RDAT II 1999 pag. 272 seg.; RtiD II-2004 pag. 207 seg.; STCA del 1° febbraio 2006 nella causa M., 38.2005.53).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti