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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.11.2006 38.2006.47

15 novembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·943 mots·~5 min·3

Résumé

Stralcio della causa dai ruoli a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti,che è stata omologata dal TCA.Siccome non era possibile stabilire a quel momento se l'attività(contratto d'agenzia)era adeguato o meno,le parti hanno convenuto di ritornare gli atti alla Cassa per sentire l'assicurato

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.47   dc/gm

Lugano 15 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 10 luglio 2006 formulato da

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 5 luglio 2006 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

letti ed esaminati gli atti;

richiamato integralmente il verbale d'udienza del 13 novembre 2006 qui sotto riprodotto e di conseguenza anche i riferimenti alla giurisprudenza federale in quell'occasione dettagliatamente esposti, esaminati e discussi;

ricordate le seguenti sentenze che concernono l'abbandono di un impiego e l'adeguatezza di un'occupazione: STFA del 18 maggio 2006 nella causa B., C 160/03; STFA del 30 novembre 2004 nella causa S., C 151/04; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa R., C 258/03; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., C 288/02; STCA dell'8 luglio 2004 nella causa P., 38.2003.94;

rilevato che in occasione dell'udienza le parti hanno trovato una soluzione transattiva, come emerge dal relativo verbale:

"Il presidente del TCA comunica innanzitutto all'assicurato che la riduzione è avvenuta in quanto l'assicurato conseguiva un guadagno intermedio e non perché si è ritenuta la colpa meno grave. Per questo rimane dunque l'interesse per la presente causa.

Il presidente del TCA chiede ai funzionari della Cassa se sono sicuri che si trattava di un contratto di lavoro e li invita ad esaminare il contratto.

Il sig. __________ sottolinea che effettivamente si tratta di un contratto di agenzia.

Ritiene che non vi sono differenze sulle conseguenze a livello dell'assicurazione contro la disoccupazione tra l'abbandono di un posto di lavoro e lo scioglimento di un contratto d'agenzia.

Il presidente del TCA rileva che effettivamente ciò che è decisivo è che l'assicurato ha di fatto rinunciato ad un guadagno intermedio, di conseguenza una fattispecie simile può rientrare nel contesto dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI.

L'assicurato, dopo avere illustrato le sue attività lavorative precedenti ed aver precisato di essersi procurato autonomamente questa possibilità di guadagno, ha sottolineato i motivi per cui ha lasciato questa attività già durante il periodo di istruzione. In particolare gli sembrava di "imbrogliare" la gente, vendendo dei prodotti (pentole) a dei prezzi estremamente elevati (una batteria da cucina per 2/3 persone a CHF 4'000.-), quando invece nei nostri negozi i prezzi sono molto inferiori (ad esempio CHF 600.-).

Il presidente del TCA rileva che nel verbale del 20.6.2006 il ricorrente ha in un certo senso fatto riferimento a questi aspetti parlando di "vendita aggressiva" e "lavorare in modo da me non ritenuto integro", ma che purtroppo questi aspetti non sono stati approfonditi in sede di audizione.

In simili condizioni il presidente del TCA ritiene di non essere in grado di stabilire al momento attuale se l'attività in questione era effettivamente adeguata oppure no (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI per analogia).

Di conseguenza, vista la giurisprudenza federale che ha voluto attribuire una grande importanza alla procedura di opposizione (cfr. in particolare cause C 279/03 e C 119/05), ritiene che debbano essere compiuti ulteriori accertamenti.

Di conseguenza il presidente del TCA propone la seguente soluzione transattiva:

  - la decisione su opposizione del 5 luglio 2006 è annullata e gli atti sono ritornati all'amministrazione affinché venga sentito l'assicurato alla presenza di una delle persone che all'interno della ditta hanno avuto dei rapporti col sig. RI 1 (cfr. doc. 17, dove vengono menzionati i sig. __________ e __________).

Il presidente del TCA ricorda all'amministrazione la giurisprudenza federale relativa alla durata della sospensione in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro durante il periodo di prova (cfr. C 296/05). In tale contesto confronta pure le sentenze C 134/06 e C 258/03.

Le parti accettano seduta stante la soluzione transattiva proposta dal presidente del TCA, la causa verrà quindi stralciata dai ruoli." (cfr. Doc. VI)

ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:

"   1                                               Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.

  2 L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.

  3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."

precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. STFA del 10 maggio 2006 nella causa W., U 378/05; DTF 131 V 417; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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