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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2006 38.2006.38

18 octobre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,269 mots·~56 min·5

Résumé

Licenziamento collettivo.Insufficienti ricerche.Organi della LADI del Cantone sede della ditta non hanno violato il dovere di informare.La buona fede non andrebbe comunque tutelata.Continuazione del lavoro non garantita.Mancate ricerche iniziali eccezionalmente giustificate.Sanzione(8 gg)ridotta a 6

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.38   rs/td

Lugano 18 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione dell'11 aprile 2006 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di CO 1   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’11 aprile 2006 l’Ufficio regionale di collocamento di CO 1 (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 16 febbraio 2006 (cfr. doc. 17) con cui aveva sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti ricerche nel periodo antecedente la disoccupazione (cfr. doc. A).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione dell’11 aprile 2006 l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale ha addotto che:

"  (…)

I fatti

La ricorrente, di professione assistente di cura, si è annunciata al collocamento/disoccupazione a partire dal 1. gennaio 2006. Nella misura in cui sono state giudicate insufficienti le prove relative agli sforzi intesi a trovare lavoro per il periodo antecedente l'iscrizione al collocamento, la ricorrente è stata sanzionata con una sospensione di 8 giorni dal diritto alle indennità LADI.

Il presente ricorso non verte

•   sulla qualità delle ricerche prodotte

•   sulla commisurazione della sospensione LADI intimata e quantificata in 8 giorni ma bensì sulla carente, fuorviante, imprecisa, superficiale informazione relativa ai doveri LADI che l'URC di __________ - e per esso, nella persona del signor __________ - ha offerto a tutto il personale della __________ __________ di __________ durante il periodo settembre/dicembre 2005.

È pertanto espressamente invocata l'applicazione dell'art. 9 della Costituzione Federale, allorquando il principio della buona fede (nella fattispecie, l'assicurata non ha ricevuto da parte di una Autorità le informazioni necessarie) prevale sul principio della legalità (nella fattispecie, obbligo LADI disatteso di effettuare delle ricerche durante il periodo di disdetta).

I motivi:

La richiesta di verificare, "in casu", l'applicazione dell'art. 9 della Costituzione Federale non può limitarsi su richiami giurisprudenziali di carattere generale - peraltro ampiamente condivisi - quali, ad esempio, "si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contatto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata fra le parti. Non basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere un contratto" (cfr. DLA 1992 p. 153, SVR 1999 ALV n. 22; STCA del 23.5.1999 in re M.V.).

Nella fattispecie che ci occupa, non si disquisisce infatti sull'inconsistenza o la concretezza di una strategia di rilancio occupazionale della __________ __________ di __________, e relative attese deluse, da parte di un proprietario e datore di lavoro particolarmente ottimista.

Dalla prima lettera di licenziamento (24 settembre 2005, a sua volta sostituita da una seconda lettera di licenziamento datata 12 ottobre 2005) sino alla decisione ultima di chiudere la struttura (22 dicembre 2005!), tutti i collaboratori della __________ __________ di __________ hanno vissuto una vicenda, a non averne dubbi, estremamente penosa.

In questo contesto, il comportamento dell'Autorità - caratterizzata nella persona del signor __________, capo sede URC di __________ con un'occupazione al 20% e segretario dell'__________ con un'occupazione all'80% - dimostra chiaramente come le indicazioni preventive sugli obblighi LADI (ricerche posti di lavoro durante il periodo di disdetta) non sono state in linea con la LPGA:

Una cronistoria degli avvenimenti è quindi necessaria:

•   A tutti i dipendenti della __________ __________ di __________ (una quarantina circa), come un fulmine a ciel sereno, la Direzione comunica mediante lettera datata 24 settembre 2005 la disdetta del rapporto di lavoro con un periodo di licenziamento di un mese, rispettivamente due mesi, rispettivamente tre mesi, a dipendenza della durata del rapporto di lavoro. La comunicazione, in modo inequivocabile, preannunciava la "chiusura definitiva della nostra attività per la fine di ottobre" (doc. A).

•   Con lettera datata 27 settembre 2005, la Direzione formalizzava la procedura di "licenziamento collettivo" - a' sensi dell'art. 335f del Codice delle Obbligazioni - all'Ufficio Cantonale del Lavoro di __________ (doc. B).

•   La nostra __________ è prontamente insorta censurando la procedura dei licenziamenti collettivi posti in essere (nessuna consultazione preventiva) e ne invocava l'abusività (doc. C). Nel contempo - sostenuti da 31 dipendenti della __________, radunatisi in assemblea sindacale il giorno 5 ottobre 2005 - la scrivente presentava un piano sociale (che, coerentemente ad una costante insensibilità dimostrata nei confronti del personale, non è stato nemmeno "letto" dalla Direzione - doc. D). In tale scritto, anche perché solo pochi giorni dopo il licenziamento collettivo di fine settembre, già circolavano voci "ottimistiche" sul rilancio occupazionale della __________ __________ ed un relativo differimento della chiusura, chiedevamo alla Direzione di precisare ai dipendenti la data esatta della cessazione dell'attività.

•   In data 11 ottobre 2005, la Direzione comunicava a tutti i collaboratori l'annullamento del licenziamento del 24 settembre 2005 ed il giorno successivo ne veniva intimato uno nuovo (doc. E). Nei giorni successivi, ai dipendenti la Direzione comunicava verbalmente il differimento della chiusura a fine novembre 2005. Il 28 ottobre 2005, per l'ennesima volta, la nostra __________ prendeva posizione e preannunciava "una tregua" sino al 17 novembre 2005 allo scopo di non creare una turbativa alle trattative in corso (doc. F).

•   Il 18 novembre 2005 si prendeva atto del differimento (il terzo in 50 giorni!) della cessazione dell'attività sino alla fine di dicembre 2005 (doc. G)

•   Il 16 dicembre 2005, in occasione dell'assemblea dei delegati __________, il presidente della medesima - signor __________ ("il capo" del signor __________) - ancora si esprimeva con ottimismo sulle prospettive occupazionali: "Allo stato attuale sembra che vi sia l'eventualità che la __________ resti aperta fino alla fine di marzo. Una decisione in merito verrà presa in questi giorni" - cfr. doc. H, articolo de __________, 17 dicembre 2005).

•   Una previsione, quella del presidente __________, azzeccata però solamente a metà: il 23 dicembre 2005 la Direzione della __________ comunicava definitivamente al personale la cessazione dell'attività al 31 dicembre 2005.

Tutti i collaboratori della __________ di __________, da fine settembre 2005 (!), sono stati costantemente "tenuti sospesi su un filo di speranza" - prometteva a tutti un futuro occupazionale sereno. Un atteggiamento congeniale ad una trattativa imprenditoriale volta, per ovvi motivi, a "mettere in vendita" l'immobile, l'attività ed il personale occupato. Come dire, disdicevole seppur legittimo.

Nel ruolo però assunto dall'Autorità di riferimento (nella fattispecie, il signor __________, capo sede URC e come segretario __________) l'inconciliabile ambivalenza è emersa chiaramente. Come poteva il capo sede __________ di __________, al quale incombeva il compito di informare i collaboratori della __________ sugli obblighi LADI (ivi compreso "cercatevi da subito un nuovo lavoro!") parlare la stessa lingua del segretario dell'__________, impegnato per dovere di rappresentanza e per convinzione personale a rilanciare la struttura socio-sanitaria del __________? Come si può credere che la stessa persona, nello stesso contesto e nella stessa situazione, sia stata così abile nel sostenere "assicurate ed assicurati LADI, trovatevi immediatamente un nuovo posto di lavoro" (quando si esprimeva con la "giacca" capo sede URC) e "lavoratori state tranquilli, non abbandonate la nave, l'attività della __________ continuerà" (quando si esprimeva con la "giacca" __________).

La duttilità dell'essere umano, apparentemente, non ha limiti. Nella fattispecie che ci occupa, è però evidente come il "doppio ruolo istituzionale" giocato dal signor __________ (capo sede URC e segretario __________) ha generato confusione impedendo a sé stesso ed ai suoi stretti collaboratori dell'URC di __________ di fornire delle direttive chiare ai dipendenti della __________ di __________ sugli obblighi LADI, segnatamente alle ricerche di un nuovo posto di lavoro durante il periodo di disdetta.

Non va nemmeno dimenticato come questa vicenda, conclusasi con la perdita di 40 posti di lavoro dopo una lenta agonia di 4 mesi, si è svolta in una micro-realtà locale (__________) dove "tutti conoscono tutti" e dove "tutti ne riconoscono le personalità di riferimento all'interno delle varie istituzioni". L'__________, giova forse rammentarlo, è una Istituzione della __________ riconosciuta, attiva ed influente nelle scelte politiche ed economiche: a mo' di esempio, alleghiamo una risposta scritta dell'on. dott. __________, Consigliere di Stato __________, del 23 dicembre 2005 (doc. I).

L'onere della prova, necessario ai fini della verifica dell'applicazione dell'art. 9 della Costituzione Federale, non può essere richiesta - in termini assoluti - solo alla ricorrente. L'URC di __________ e l'UCL di __________, nella fase di opposizione, hanno preso posizione sull'asserita carenza e/o mancanza di informazioni LADI. Dalle lettere datate 22 risp. 23 marzo 2006 (doc. L + doc. M), si può evidenziare solamente:

•   una conferma della presenza passiva dell'URC di __________ a due riunioni con il personale (la prima, il 18 ottobre 2006 laddove il capo sede URC conferma "il sottoscritto si è limitato a porgere i saluti e a sottolineare la disponibilità dell'URC di __________ a fornire ogni e qualsiasi informazione che avrebbe potuto necessitare" / la seconda, il 22 dicembre 2005, per comunicare ai dipendenti - accanto la Direzione della __________ - la chiusura definitiva della struttura al 31 dicembre 2005)

•   una diplomatica frase di circostanza (quasi una banale ovvietà) del responsabile del servizio giuridico del UCIAML di __________, signor lic. iur. __________ ("Es trifft nicht zu, dass wir an der Zusammenkunft des 18.10.2005 gesagt haben, dass keine Arbeitsbemühungen vor Beginn der Arbeitslosigkeit vorzonehmen wären" ... e ci mancherebbe altro! Ma la vera risposta doveva essere: "Abbiamo subito dato indicazioni precise ed in linea LPGA sugli obblighi LADI, segnatamente alle ricerche di lavoro durante il periodo di disdetta").

Un'audizione formale del capo sede URC signor __________, in particolare, e dei suoi diretti collaboratori (__________e __________, c/o URC __________), in via subordinata, è pertanto ritenuta necessaria ed indispensabile ai fini della causa.

Come già espresso in una nostra lettera indirizzata "a futura memoria" al capo sede URC di __________ in data 8 febbraio 2006 (doc. N), il rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori passa infatti - come nella fattispecie, laddove se ne comprovi l'esistenza - attraverso il riconoscimento di errori, negligenze, superficialità di un'Autorità. Un atto dovuto, per evitare che oltre al danno (perdita del posto di lavoro, gestione della chiusura della struttura irrispettosa dal punto di vista umano) alla ricorrente si aggiunga la beffa di sanzione LADI non imputabile a sua colpa." (Doc. I)

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 12 ottobre al 31 dicembre 2005 precedente l’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

                                         L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in  DTF 124 V 228- 230 il TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

                                         (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

                               2.3.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                                         In una sentenza del 3 luglio 2006 nella causa S., (C 138/05), l’Alta Corte ha al riguardo in particolare sottolineato che:

"  (…)

2.1 Nach konstanter Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, von der auch mit Blick auf den in Kraft getretenen ATSG abzuweichen kein Anlass besteht, muss sich die versicherte Person gemäss ihrer Schadenminderungspflicht auch die vor der Meldung auf dem Arbeitsamt unterlassenen Stellenbewerbungen entgegenhalten lassen (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.1 mit Hinweisen). Die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur Arbeitssuche - als Teil der Schadenminderungspflicht - ergibt sich direkt aus dem Gesetz (Art.17 Abs.1 AVIG). Die versicherte Person kann sich daher insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (Urteile M. vom 28. Dezember 2004 [C 236/04] P. vom 15.Dezember 2003 [C 200/03] je mit Hinweis; vgl. auch ARV 1980 Nr.44 S.109). Der Versicherte hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor Anmeldung (ARV 1982 Nr. 4 S. 40), so auch während einem Auslandaufenthalt zum Zwecke der Erzielung eines Verdienstes (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2) unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Gleiches hat während eines Auslandaufenthaltes zu Reisezwecken zu gelten. Denn die Landesabwesenheit entbindet nicht von dieser Pflicht, zumal es mit den heutigen Kommunikationsmitteln (Internet, E-Mail etc.) und Personalvermittlungsagenturen ohne weiteres möglich und zumutbar ist, sich auch vom Ausland aus für eine neue Arbeitsstelle zu bewerben (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2). Dass Bewerbungen aus Südamerika völlig sinnlos und/oder unmöglich sind, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingewendet wird, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Da der Einstellungstatbestand der ungenügenden Arbeitsbemühungen schon dann erfüllt ist, wenn der Versicherte nicht alles Zumutbare unternimmt, um einen drohenden Schaden abzuwenden (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2 mit Hinweis), stellte das Arbeitsamt den Versicherten grundsätzlich zu Recht in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung ein.“ (STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05, consid. 2.1.; la sottolineatura è del redattore)

                               2.4.   Sul numero di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta.

In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo.

                                         In una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

"  (...)

2.1  Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts  suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

                                         Al riguardo cfr. pure STFA del 29 settembre 2005 nella causa H.

                                         (C 199/05) e STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che:

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

                               2.5.   Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

"  (…)

Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

                               2.7.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che __________, il 24 settembre 2005, ha ricevuto dal suo ex datore di lavoro, la __________ di __________, la disdetta del rapporto di impiego, quale assistente di cura, con effetto al 31 dicembre 2005.

                                         La società ha proceduto a un licenziamento collettivo dei dipendenti, in quanto era prevista la chiusura definitiva della __________ (cfr. doc. A1; B).

                                         In un primo tempo la menzionata chiusura era stata stabilita per la fine di ottobre 2005 (cfr. doc. A1), poi posticipata al 31 dicembre 2005 (cfr. doc. I).

                                         Preso atto della situazione, il __________ ha evidenziato alla SA che le disdette notificate nel mese di settembre 2005 erano abusive, poiché la procedura di consultazione attivata il 27 settembre 2005 non era conforme agli art. 335d segg. CO. Inoltre l’RA 1 ha elaborato un piano sociale (cfr. doc. C, D).

                                         L’ex datore di lavoro, il 12 ottobre 2005, ha conseguentemente revocato i precedenti licenziamenti, specificando che erano da considerare nulli, e ha disdetto nuovamente i rapporti di lavoro, fra i quali quello dell’assicurata, per la fine dell’anno 2005 (cfr. doc. E).

                                         La ricorrente si è annunciata per il collocamento il 13 dicembre 2005 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006, dichiarando di ricercare un’occupazione al 70% quale assistente di cura (cfr. doc. 10, 16a).

                                         Durante il primo colloquio del 10 gennaio 2006 presso l’URC, fissato il 16 dicembre 2005, (cfr. doc. 16), l’assicurata ha presentato le ricerche di impiego compiute prima della disoccupazione.

                                         Dalla verifica effettuata dalla consulente del personale è emerso che l’insorgente non ha intrapreso sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione nel mese di ottobre 2005 e ne ha compiuto uno nel mese di novembre e due nel mese di dicembre 2005 (cfr. doc. 16).

                                         La collocatrice le ha così inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro l’11 gennaio 2006, le mancate e insufficienti ricerche per il periodo dal 12 ottobre al 31 dicembre 2005.

                                         La collocatrice ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 17).

                                         La ricorrente ha risposto con scritto del 18 gennaio 2006, rilevando in particolare che:

"  Come già riferito personalmente, le mie ricerche di lavoro sono insufficienti nel periodo di disdetta ottobre 2005 a dicembre 2005 perchè vi erano buone possibilità che il mio lavoro continuasse a svolgersi all'interno della __________ sotto altra amministrazione.

Costantemente si veniva informati sulle trattative in atto e invitati all'ottimismo e alla calma, perchè molto probabilmente nessuno avrebbe perso il proprio posto di lavoro dal momento che si sono mobilitate molte istituzioni del Canton __________." (Doc. 17)

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

                                         L’URC, non considerando valide le motivazioni addotte dall’insorgente, con decisione formale del 16 febbraio 2006, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 17; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 aprile 2006 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

                               2.8.   Nel caso in esame non è contestato che l’assicurata nel periodo dal 12 ottobre al 31 dicembre 2005, ossia precedentemente alla disoccupazione, ha compiuto delle ricerche di lavoro insufficienti (cfr. doc. I pag. 2; 15; consid. 1.2.).

                                         Questa Corte constata, in effetti, che l’assicurata, non avendo intrapreso ricerche nel mese di ottobre 2005 e avendone compiuta una soltanto nel mese di novembre 2005, presso la __________ __________ di __________, e due nel mese di dicembre 2005, presso le __________ e __________ di __________ (cfr. doc. 16), ha svolto degli sforzi che, a prescindere dall’aspetto qualitativo, non sono validi quantitativamente (cfr. consid. 2.4.).

                                         La ricorrente ha perciò contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.2.).

                                         Tale violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

                               2.9.   L’insorgente ha, però, eccepito la carente, fuorviante, imprecisa informazione relativa ai doveri previsti dalla LADI fornitale dall’URC di __________ nell’ambito del licenziamento collettivo da parte della __________.

                                         Essa ha, di conseguenza, invocato l’applicazione dell’art. 9 Cost. ossia la tutela della sua buona fede (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

                                         Il TCA deve, quindi, esaminare se l’amministrazione ha o meno violato il proprio dovere di informazione e consulenza.

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.

                                         Questa importante disposizione legale ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del      9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del   28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 e

                             2.10.   Preliminarmente giova evidenziare che gli organi di applicazione della LADI del Cantone __________, sede della __________, ex datore di lavoro dell’assicurata, erano competenti a dare informazioni in relazione all’assicurazione contro la disoccupazione anche agli assicurati domiciliati in Ticino.

                                         In effetti si tratta di un’assicurazione sociale di diritto federale, per cui le singole norme concernenti le differenti pretese devono essere interpretate e applicate in modo unitario e non in modo dissimile da Cantone a Cantone (cfr. STFA del 18 marzo 2005 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland c/ B., C 18/05, consid. 3.3.2.2.).

                                         Per quanto attiene alle informazioni fornite agli ex dipendenti della __________ colpiti dal licenziamento collettivo durante gli incontri presso il posto di lavoro, va rilevato che il caposede dell’Ufficio di collocamento regionale di __________, lic.iur. __________, e il vicedirettore e responsabile del servizio giuridico dell’UCIAML del Cantone __________, l’avv. __________, si sono espressi in merito su richiesta dell’URC di __________, il 22 marzo, rispettivamente il 23 marzo 2006 (cfr. doc. 12, 13, L, M).

                                         In particolare il lic. iur. __________ ha dichiarato:

"  (...)

Con i dipendenti della __________ e sempre presso tale istituto sono state organizzate due riunioni - e non cinque come sostenuto nell'opposizione - in presenza di rappresentanti UCIAML __________ - ossia in data 18 ottobre risp. 22 dicembre 2005. Inoltre, sempre contrariamente a quanto indicato nell'opposizione, in data 11 ottobre 2005, non ha avuto luogo alcun incontro UCIAML __________ risp. URC __________ con i dipendenti della __________.

L'UCIAML __________ era rappresentato

●    nella riunione del 18 ottobre 2005 da:

      -    lic. iur. __________, vice-direttore e responsabile servizio giuridico UCIAML, __________ - lic. iur. __________, collaboratrice servizio giuridico UCIAML, __________ - lic. iur. __________, responsabile URC __________

      -    __________, consulente del personale con attestato federale, URC __________

      -    __________, consulente del personale con attestato federale, URC __________

●    nella riunione del 22 dicembre 2005 da:

      -    __________ e __________ dell'URC __________.

Nelle due riunioni citate l'RA 1 non era rappresentata in quanto la sua presenza non è stata autorizzata dai proprietari della __________. Non possiamo esprimerci circa la presenza della signora RI 1 in quanto non è stato nostro compito accertare le presenze dei dipendenti della __________ residenti nel Cantone Ticino.

Nella riunione del 22 dicembre 2005 era pure presente l'ing. __________, __________, ma esclusivamente in veste di presidente dell'__________. La sua presenza era giustificata dal fatto che, nella pratica riguardante la cessione dell'attività della __________, l'__________ rappresentava i comuni e fungeva da interlocutrice con il Dipartimento della sanità del Cantone dei __________.

3.   Gli interventi dei rappresentanti UCIAML __________

Gli interventi dei rappresentanti della direzione UCIAML __________ e dell'URC __________ erano esplicitamente rivolti ai dipendenti della __________ residenti nei __________. La presenza dei dipendenti della __________ residenti in un altro Cantone e specificatamente in Ticino era accettata. Nelle due riunione queste persone sono state espressamente invitate a rivolgersi per ogni e qualsiasi informazione riguardante la disoccupazione all'ufficio competente, per il Ticino all'Ufficio di collocamento competente.

L'UCIAML __________ e quindi anche l'URC __________ declinano ogni e qualsiasi responsabilità per quanto concerne le informazioni fornite agli ex dipendenti della __________, residenti in Ticino.

Per quanto concerne la riunione del 18 ottobre 2005 rimandiamo alle osservazioni del vice-direttore UCIAML __________, lic. iur. __________.

Nella riunione del 22 dicembre 2005, i consulenti del personale dell'URC __________ hanno informato in modo succinto sulla procedura riguardante la disoccupazione da seguire nel Cantone dei __________, vale a dire in particolare circa l'iscrizione presso l'Ufficio di lavoro comunale e la scelta di una cassa di disoccupazione. Hanno sottolineato che, dopo l'iscrizione alla disoccupazione, gli ex dipendenti della __________ verranno convocati da uno dei due consulenti del personale a un colloquio individuale per ottenere tutte le informazioni di dettaglio.

4.   Le funzioni e gli interventi del sottoscritto

Il sottoscritto è dipendente:

●    dell'__________ con la funzione di segretario regionale ai sensi della Legge federale sull'aiuto alle zone di montagna LIM con un impiego dell'80%;

●    del Cantone dei __________ con la funzione di responsabile dell'Ufficio di collocamento di __________ con un impiego dell'20%.

Nella riunione del 18 ottobre 2005, presenti i rappresentanti della direzione rispettivamente del servizio giuridico dell'UCIAML __________, il sottoscritto si è limitato a porgere i saluti e a sottolineare la disponibilità dell'URC __________ a fornire ogni e qualsiasi informazione che avrebbe potuto necessitare.

Nella riunione del 22 dicembre 2005 le informazioni riguardanti la disoccupazioni e la rispettiva procedura da seguire nei __________ sono state fornite dal consulente del personale __________. Il sottoscritto ha orientato i dipendenti della __________ residenti nei __________ circa l'apertura degli Uffici comunali del lavoro del __________ e dell'URC __________ durante il periodo natalizio; egli ha nuovamente sottolineato la disponibilità dei rappresentanti dell'URC __________ a fornire le necessarie informazioni ai dipendenti della __________ residenti nel __________. (...)" (Doc. 13)

                                         L’avv. __________, dal canto suo, ha affermato:

"  (...)

1.   Es trifft nicht zu, dass wir an der Zusammenkunft des 18.10.2005 gesagt haben, dass keine Arbeitsbemühungen vor Beginn der Arbeitslosigkeit vorzunehmen wären.

Tatsächlich hielten wir fest, dass die betroffenen Arbeitnehmerin-nen und Arbeit­nehmer ab sofort verpflichtet wären, Arbeitsbemü-hungen vor Beginn der Arbeits­losigkeit vorzunehmen. Weiter hielt ich ausdrücklich fest, dass ich mich nicht de­tailliert zu den Pflichten äussern könne, wie sie im Kanton Tessin gelten. Des­halb wies ich die anwesenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausdrück­lich an, sich für Details schnellst möglich mit dem für Sie zuständigen Regionalen Arbeitsvermittlungszen-trum in Verbindung zu setzen.

2.   Obwohl die Frage damals sehr aktuell und umstritten war, äusserte ich mich nicht direkt zur Frage der Rechtmässigkeit der ersten Kündigung. Ich hielt mehr­fach fest, dass dies eine privatrechtliche Angelegenheit sei und dass ich nicht befugt sei, mich zu einer privatrechtlichen Auseinandersetzung zu äussern.

3.   Der Vollständigkeit halber sei folgender Hinweis erlaubt:

Selbstverständlich stellte sich auch bei im Kanton __________ wohnhaften e­hemaligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der __________ die Frage nach den genügenden Arbeitsbemühungen. Entsprechend war vorweg die Frage zu beantworten, ab wann die betroffenen Versicherten Arbeitsbemühun­gen vor Beginn der Arbeitslosigkeit vornehmen mussten. Wir trugen der allge­meinen Verwirrung, die zu Beginn des Massenentlassungsverfahrens herrschte, Rechnung, indem wir bei allen versicherten Personen davon ausgingen, dass sie verpflichtet waren, in den letzten zwei Monaten des Arbeitsverhältnisses Arbeit zu suchen." (Doc. 12)

                                         Da quanto esposto emerge che i rappresentanti degli organi LADI __________ hanno attestato di avere dato delle indicazioni generali sulle modalità di iscrizione in disoccupazione. Per quanto riguarda gli ex dipendenti domiciliati in Ticino, è stato loro consigliato di rivolgersi all’Ufficio di collocamento ticinese competente. Inoltre è stato ricordato che le lavoratrici e i lavoratori colpiti erano tenuti da subito a intraprendere prima dell’inizio della disoccupazione sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

                                         L’assicurata ha in effetti compiuto tre ricerche di lavoro nel periodo dal 12 ottobre al 31 dicembre 2005, e meglio il 29 novembre, il 6 dicembre e il 12 dicembre 2005 (cfr. doc. 16).

                                         Essa ha, quindi, iniziato a compiere ricerche di impiego posteriormente all’incontro tra gli organi LADI __________ e i dipendenti della __________ del 18 ottobre 2005.

                                         Se l’informazione fornita dall’Ufficio di collocamento e dall’Ufficio del lavoro del Cantone __________ fosse stata realmente fuorviante, nel senso che dalla stessa fosse emersa la non necessità di effettuare delle ricerche di lavoro, non si vedono i motivi per i quali l’assicurata ha comunque intrapreso degli sforzi precedentemente alla disoccupazione.

                                         L’insorgente non è stata inoltre sanzionata per non avere effettuato alcuna ricerca, bensì per averne compiute di insufficienti, ad eccezione del periodo dal 12 al 31 ottobre 2005, immediatamente successivo al licenziamento.

                                         L’assicurata, del resto, aveva già ricorso in passato all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 16a).

                                         Essa, dunque, era ben al corrente, o comunque avrebbe dovuto esserlo, del proprio obbligo di cercare un impiego già durante i mesi di disdetta del rapporto di lavoro precedente.

                                         Di conseguenza la stessa ha compiuto le ricerche nei mesi di novembre e di dicembre 2005, poiché era cognita del proprio dovere di effettuare sforzi per cercare di reperire un’occupazione e non aveva ricevuto controindicazioni in merito.

                                         La ricorrente non ha apportato elementi tali da smentire le dichiarazioni delle autorità __________.

                                         Al riguardo si sottolinea che il rappresentate dell’assicurata, sindacato RA 1, per sua stessa ammissione, non ha presenziato agli incontri tra gli organi di applicazione della LADI del Cantone __________ e i dipendenti della __________ (cfr. doc. 15).

                                         In simili circostanze, questa Corte, in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), ritiene gli ex dipendenti della __________ sono stati correttamente informati circa il loro obbligo di svolgere ricerche di impiego nel periodo di disdetta.

                                         Abbondanzialmente è utile segnalare che il TFA ha comunque ancora recentemente rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione, segnatamente durante il termine di disdetta (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

                                         Occorre, altresì, sottolineare che l’assicurata, se avesse nutrito dei dubbi circa i propri obblighi nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, avrebbe dovuto tempestivamente chiedere delucidazioni agli organi tenuti ad applicare la LADI di riferimento per la stessa, ossia quelli ticinesi, come d’altronde suggerito dalle autorità __________.

                                         Conseguentemente, in concreto, l’art. 27 LPGA non è stato violato.

                             2.11.   In ogni caso anche volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che l’assicurata abbia ricevuto una erronea informazione, o comunque delle indicazioni tali da far legittimamente sorgere la convinzione di non dover compiere delle ricerche di lavoro, l’esito della vertenza non sarebbe differente.

                                         Infatti la buona fede della ricorrente non potrebbe essere tutelata.

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

                                         (cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

                                         La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è stata così precisata:

"  (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

                                         Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29 agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.

                                         L’Alta Corte non ha invece considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005 nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

                                         Nel caso in esame questa Corte ritiene che non sia soddisfatto il presupposto secondo cui la mancata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

                                         La ricorrente, infatti, anche successivamente all’iscrizione in disoccupazione presso l’URC di __________ del 13 dicembre 2005 con effetto a partire dal 1° gennaio 2006 non ha aumentato considerevolmente il numero di ricerche.

                                         Al contrario essa non ne ha compiuta alcuna dopo il 12 dicembre 2005.

                                         Eppure l’amministrazione ticinese, oltre ad averle consegnato la convocazione all’appuntamento di registrazione COLSTA nel quale è indicato di presentare la documentazione attestante le ricerche di lavoro svolte, le ha pure consegnato il “Promemoria ricerche di lavoro” da cui risulta l’obbligo di effettuare ricerche durante il periodo di disdetta del rapporto di impiego (cfr. doc. 10).

                                         Di conseguenza, in casu, non vi sarebbe nesso di causalità tra l’eventuale errata/omessa informazione da parte della autorità competenti in ambito LADI del Cantone __________ e il comportamento dell’assicurata.

                             2.12.   La ricorrente nemmeno può essere esentata dalla sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver creduto di potere continuare la propria attività di assistente di cura presso la __________ (cfr. doc. 17; consid. 2.7.).

                                         Al riguardo giova rilevare che il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere -  alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber  und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

                             2.13.   In concreto dalle carte processuali risulta che all’assicurata non è mai stata garantita la prosecuzione del rapporto di impiego. Alla stessa, infatti, era stata unicamente ventilata la possibilità di continuare a lavorare presso la __________.

                                         Da uno scritto dell’8 febbraio 2006 dell’RA 1 all’URC di __________ si evince che nel mese di ottobre 2005 il direttore proprietario della __________ aveva rassicurato i dipendenti, affermando che stavano lavorando per garantire la continuazione dell’attività, nonché che “non si chiude il 31 ottobre 2005, trattative in corso, al 99% si continua, vi faccio sapere qualcosa di più preciso nei prossimi giorni” e che nel mese di dicembre 2005 sarebbe stato dichiarato: “… stiamo ancora lavorando per voi, l’attività è semplicemente sospesa per alcuni mesi, a metà febbraio potremo dare la notizia positiva”.

                                         Al riguardo il rappresentante dell’assicurata medesimo ha puntualizzato che il personale della __________ aveva la speranza che le ottimistiche rassicurazioni del titolare della __________, dell’URC di __________, dell’UCL di __________ e dell’__________ si concretizzassero (cfr. doc. A allegato a doc. 15).

                                         Anche gli articoli di stampa di quel periodo indicano che erano in corso soltanto delle trattative per la continuazione dell’attività della __________ (cfr. doc. B, C allegati a doc. 15).

                                         Il Consigliere di Stato __________, Dr. __________, il 23 dicembre 2005, ha comunicato all’RA 1:

"  (…) speriamo di trovare una soluzione con i proprietari per la continuazione dell’attività della __________”. (Doc. I).

                                         La ricorrente medesima, d’altronde, nelle proprie lettere di candidatura del mese di novembre e dicembre 2005 ha, in particolare, precisato che:

"  (…) Da otto anni lavoro presso la __________ di __________, e come avrete sentito dai media la stessa cesserà la sua attività per la fine del corrente mese, sono pertanto disponibile già a decorrere dal mese di gennaio 2006” (Doc. 16).

                                         L'insorgente, pertanto, poteva semplicemente sperare di poter proseguire anche nel 2006 la propria attività di assistente di cura presso la __________ di __________.

                                         La mera speranza, tuttavia, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi di attività lavorativa stagionale (cfr. consid. 2.13.).

                                         Inoltre la semplice intenzione, pur seria che sia, da parte di un datore di lavoro di continuare un rapporto di impiego con un assicurato non è sufficiente per esentare quest’ultimo dall’obbligo di cercare una nuova occupazione, se tale continuazione non viene garantita.

                                         Per alcuni casi analoghi in cui un assicurato non ha potuto essere esonerato da una sospensione dal diritto alle indennità per avere compiuto delle ricerche di impiego quantitativamente e qualitativamente insufficienti nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione, in quanto un impiego non gli era stato garantito cfr. STCA del 19 luglio 2006 nella causa P., 38.2006.27; STCA del 6 ottobre 2005 nella causa K., 38.2005.51; STCA del 18 maggio 2005 nella causa I.

                                         In ogni caso, analogamente a quanto effettuato dal Cantone __________ (cfr. consid. 2.10., doc. 12: “… wir trugen der allgemeinen Verwirrung, die zu Beginn des Massenentlassungsverfahrens herrschte, Rechnung, indem wir bei allen versicherten Personen davon ausgingen, dass sie verpflichtet waren, in den letzten zwei Monaten des Arbeitsverhältnisses Arbeit zu suchen.“), nella presente fattispecie vanno tenute in considerazione le particolari circostanze del caso concreto, ossia il fatto che comunque nel periodo iniziale di disdetta gli ex dipendenti della __________ di __________ si sono trovati in uno stato di confusione generale a causa del licenziamento collettivo e delle informazioni fornite loro dall’ex datore di lavoro.

                                         Va, pertanto, ritenuto che nelle prime settimane che hanno fatto seguito alla seconda disdetta del 12 ottobre 2005 notificata ai lavoratori con effetto dal 31 dicembre 2005 (cfr. doc. 2.7.), ossia fino alla fine del mese di ottobre 2005, il mancato svolgimento di ricerche di impiego da parte dell’assicurata sia eccezionalmente giustificato.

                             2.14.   L’assicurata, con il ricorso, ha chiesto al TCA di sentire il caposede dell’URC di __________, lic.iur. __________, e i suoi diretti collaboratori, __________ e __________ (cfr. doc. I).

                                         Considerato quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli atti la questione relativa alla violazione o meno dell’art. 27 LPGA è stata sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.10.) e che, in ogni caso, l’eventuale errata/omessa informazione da parte delle autorità competenti del Cantone __________ non sarebbe causale per le mancate e insufficienti ricerche dell’assicurata (cfr. consid. 2.11.), questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

                                         Di conseguenza la richiesta della ricorrente concernente l’audizione dei testi menzionati deve essere respinta.

                                         A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                             2.15.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni al mese, mentre è di quattro giorni la sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.6.).

                                         Nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurata otto giorni di sospensione.

                                         A mente del TCA la penalità di otto giorni risulta eccessiva, in quanto, come visto, è stato eccezionalmente considerato che nel periodo dal 12 al 31 ottobre 2005 l’insorgente non ha intrapreso ricerche di lavoro per dei validi motivi (cfr. consid. 2.13.).

                                         In simili condizioni, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di otto giorni irrogata alla ricorrente dall’URC di __________ non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve, pertanto, essere ridotta a sei giorni (3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di novembre 2005 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2005).

                                         Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata riformata nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni.

                             2.16.   Parzialmente vincente in causa, la ricorrente, rappresentata dal sindacato RA 1, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione dell’11 aprile 2006 dell’URC di CO 1 è riformata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’URC di CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA compresa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.38 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2006 38.2006.38 — Swissrulings