Raccomandata
Incarto n. 38.2006.31 DC/sc
Lugano 11 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile 2006 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
in relazione al caso: PI 1
rappr. da: RA 2
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 5 aprile 2006 la Cassa CO 1 ha annullato una sanzione (31 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) precedentemente inflitta a PI 1, argomentando:
" (...)
Nel suo caso la società RI 1 il 30 marzo 2005 ha disdetto il rapporto di lavoro in quanto si è rotto il rapporto di fiducia.
A seguito della sentenza del 27 marzo 2006 della Pretura di __________ __________, la cassa annulla la decisione numero __________." (Doc. D1)
1.2. Contro questa decisione la RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede l'annullamento della decisione su opposizione e, in via cautelare, la sospensione della procedura, argomentando:
" (...)
A seguito del licenziamento in tronco di PI 1 da parte della ricorrente, la Cassa ha sospeso il diritto all'indennità di disoccupazione per colpa propria per durata di 31 giorni.
(...)
Con sentenza del 27/29 marzo 2006, il Segretario assessore della Pretura di __________ (doc. A), ha parzialmente accolto l'istanza di PI 1 e condannato la ricorrente a versare a quest'ultimo l'importo di CHF 15'991.80, ritenendo che non erano dati i presupposti per un licenziamento in tronco.
(...)
Contro detta decisione, la ricorrente si è appellata alla II. Camera civile del Tribunale d'appello con atto 7 aprile 2006 (doc. B), i cui considerandi e il petitum si danno qui siccome integralmente riprodotti.
(...)
Con lettera 6 aprile 2006 (doc. C), la Cassa ha inviato al legale sottoscritto copia della decisione oggetto del presente ricorso, con la quale viene revocata la sospensione di 31 giorni.
(...)
A titolo prudenziale, indipendentemente dalla questione a sapere se la ricorrente ha la legittimazione attiva, viene presentato ricorso contro detta decisione. Questo per evitare che quest'ultima, cresciuta in giudicato, abbia a pregiudicare gli interessi del comparente, qualora il ricorso al Tribunale d'appello venisse accolto, così come la nuova istanza presentata il 5 aprile 2006 dalla Cassa alla Pretura (doc. D) per il pagamento dell'indennità di disoccupazione relativa ai trentuno giorni di sospensione (CHF 11'085.25) venisse respinta.
(...)
In ogni caso, in attesa della decisione sul ricorso alla II. CCA e dell'istanza, la procedura relativa al ricorso in esame dovrebbe essere sospesa." (Doc. I)
1.3. Il 13 aprile 2006 il patrocinatore dell'assicurata ha formulato le seguenti osservazioni:
" (...)
1. non sussiste la legittimità a ricorrere da parte di RI 1;
2. l'intervento di quest'ultima è in ogni caso infondato avendo la stessa adottato, con il licenziamento in tronco di PI 1, un provvedimento totalmente sprovvisto di giustificazioni. (...)"
(Doc. XXXbis)
1.4. Nella sua risposta del 2 maggio 2006 la Cassa di disoccupazione si è così espressa:
" (...)
Mediante ricorso il patrocinatore della ditta RI 1 di __________ chiede l'annullamento della decisione no. __________ del 5 aprile 2006 in quanto contro la sentenza del 27 marzo 2006 emanata dal segretario assessore della Pretura di __________, avv. __________, è stato inoltrato ricorso alla 2a Camera civile del Tribunale d'Appello in data 7 aprile 2006.
In subordine si chiede la sospensione dell'attuale procedura di ricorso all'esito del ricorso presso il Tribunale d'Appello e dell'istanza 05.04.2006 della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione alla Pretura di __________.
Il ricorso è accoglibile nella misura in cui chiede la sospensione della procedura.
In base alle disposizioni legali:
➢ l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per colpa propria
(art. 30 cpv. 1 lett. a LADI);
➢ con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro;
(art. 44 lett. a OADI);
➢ la sospensione del diritto all'indennità ha effetto dal primo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione
(art. 45 cpv. 1 lett. a OADI);
➢ la durata della sospensione del diritto all'indennità è di:
a) 1 a 15 giorni, in caso di colpa lieve
b) 16 a 30 giorni, in caso di colpa mediamente grave
c) 31 a 60 giorni, in caso di colpa grave
(art. 45 cpv. 2 OADI);
➢ la sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta l'art. 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lett. g a 25 giorni al massimo. L'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.
(art. 30 cpv. 3 LADI).
* * * * * * * *
La Cassa ha preso atto che in data 7 aprile 2006 la RI 1 ha interposto ricorso alla 2a Camera civile del Tribunale d'Appello contro la sentenza del 27.03.2006 della Pretura di __________.
Allo stato tale sentenza non è quindi cresciuta in giudicato.
La Cassa ha per contro, sulla scorta della citata sentenza, deciso di annullare la decisione del 17.05.2005 non ritenendo più giustificata una sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione di 31 giorni.
Non conoscendo l'esito del ricorso alla 2° Camera civile del Tribunale d'Appello appare evidentemente giustificata una sospensione dell'attuale procedura di ricorso.
Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale di voler accogliere il ricorso nella misura in cui chiede la sospensione della procedura fino all'esito definitivo del ricorso presso la 2° Camera civile del Tribunale d'appello." (Doc. IV)
1.5. Il 5 maggio 2006 il patrocinatore della ditta ha rilevato:
" (...)
1.
Il ricorso, come è specificato al punto 5 dell'atto è stato presentato a titolo prudenziale.
2.
Il licenziamento è tutt'altro che "totalmente sprovvisto di giustificazioni" e questo l'avv. RA 2 lo sa perfettamente." (Doc. VIII)
1.6. Il 10 maggio 2006 il rappresentante della Cassa ,al quale era stato chiesto di inviare al TCA una copia dell’opposizione dell’assicurato alla decisione del 18 maggio 2005, si è così espresso:
" In riferimento al colloquio telefonico dell'8.05.2006 precisiamo quanto segue:
a) la decisione su opposizione del 05.04.2006 (dec. no. __________) è stata adottata non a seguito di una formale opposizione presentata dal signor PI 1 ma piuttosto a seguito dell'esito della vertenza avviata dallo stesso contro l'ex datore di lavoro davanti alla Pretura di __________;
b) si osserva che la decisione del 18.05.2005 precisava che la sospensione del diritto all'indennità per 31 giorni era stata adottata a titolo cautelativo, con l'impegno della Cassa a rivederla qualora fossero subentrate delle novità in merito alla rescissione del rapporto di lavoro;
c) la sentenza del 27.03.2006, favorevole al signor PI 1 ha consentito l'annullamento della sospensione notificata il 05.04.2006 ed è da noi stata trattata come se fossimo stati in possesso di un'opposizione.
Abbiamo preso atto del disguido intervenuto a seguito della mancata crescita in giudicato della sentenza della Pretura di __________ del 27.03.2006. I tempi ravvicinati nei quali tali avvenimenti si sono succeduti hanno impedito che la nostra decisione del 05.04.2006 diventasse operativa." (Doc. X)
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. L'art. 56 cpv. 1 LPGA prevede che le decisione su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
L'art. 59 LPGA stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a OG (cfr. U. Kieser, op. cit., N. 2 ad art. 59), secondo il quale ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione.
La giurisprudenza considera degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a OG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).
L'interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V 560, consid. 3.3).
2.3. In una sentenza pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 5 il TFA ha stabilito che nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione il diritto di fare valere le indennità di disoccupazione appartiene esclusivamente alla persona assicurata. Perciò, un'autorità di aiuto sociale, o terzi, non sono legittimati ad impugnare una decisione su opposizione della cassa di disoccupazione.
Al riguardo l'alta Corte ha in particolare rilevato:
" Besondere Bedeutung kommt dem Legitimationserfordernis zu, wenn nicht der Verfügungsadressat im materiellen Sinn, sondern ein Dritter (Drittbeschwerdeführer) den Entscheid anficht (BGE 127 V 82 E. 3 a/aa mit Hinweisen).
Hier haben die Legitimationsanforderungen die Funktion, die Popularbeschwerde auszuschliessen, weshalb bei der Bejahung der Beschwerdelegitimation von Drittbeschwerdeführern Zurückhaltung geboten ist. Erforderlich ist ein spezifisches Rechtsschutzinteresse, welches nur bejaht wird, wenn der Dritte ein unmittelbares und konkretes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung (BGE 114 V 97 E.3b; AHI 1995 S.95 E.3 a in fine) oder eine spezifische, besonders nahe Beziehung zur Streitsache für sich in Anspruch nehmen kann (ARV 1999 Nr. 14 S. 77 E. 1 b mit Hinweisen). Das allgemeine Interesse an der richtigen Auslegung und Durchsetzung des Bundesrechts genügt nicht (BGB 127 V 83 E. 3 a/bb).
(...)
Das Recht zur Geltendmachung der Arbeitslosenentschädigung stehe ausschliesslich der versicherten Person zu (Art. 20 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 und 2 AVIV). Fehle in diesem Versicherungszweig eine gesetzliche Regelung, wonach unterstützungspflichtige Behörden oder Dritte zur Anmeldung aus eigenem Recht berechtigt seien, könne ihnen im Anfechtungsstreit auch kein schutzwürdiges Interesse an der Gewährung der Arbeitslosenentschädigung zuerkannt werden."
2.4. Nella presente fattispecie la Cassa di disoccupazione ha versato a PI 1 le indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 LADI ("Se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione")
Il 17 maggio 2005 l'amministrazione ha informato la RI 1 di essere surrogata all'assicurato nella sue pretese salariali fino a concorrenza dell'indennità di disoccupazione che è stata elargita (Cfr. Doc. 36).
Il 18 maggio 2005 la Cassa ha sospeso l’assicurato per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI, argomentando:
" (...)
Nel suo caso la società RI 1 il 20 marzo 2005 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato in quanto si è rotto il rapporto di fiducia.
Visto quanto sopra, e tenuto parzialmente in considerazione delle sue osservazioni la Cassa ritiene di applicare una penalità cautelativa ridotta al minimo di una colpa grave.
Nel caso in cui dovesse continuare con la rivendicazione e dovessero subentrare delle novità in merito alla rescissione del contratto di lavoro a suo favore, la Cassa provvederà a rivedere la presente decisione." (Doc. 45)
Il 5 aprile 2006 la Cassa ha annullato la sanzione inflitta all’assicurato, rilevando:
" (...)
Nel suo caso la società RI 1 il 30 marzo 2005 ha disdetto il rapporto di lavoro in quanto si è rotto il rapporto di fiducia.
A seguito della sentenza del 27 marzo 2006 della Pretura di __________, la cassa annulla la decisione numero __________." (Doc. 44)
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che il datore di lavoro non ha un interesse degno di protezione all'annullamento di questa decisione. infatti, come già stabilito dal TFA, il diritto di beneficiare dell’indennità di disoccupazione e quindi anche quello di non subire delle penalizzazioni spetta esclusivamente alla persona assicurata (cfr. consid. 2.3).
A differenza delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie (cfr. DTF 111V 389 ) , in materia di indennità di disoccupazione il datore di lavoro non ha, in questo contesto, nessun interesse finanziario da fare valere.
In particolare, nel caso concreto, qualora il giudice civile dovesse ritenere che il licenziamento con effetto immediato dell’assicurato era giustificato, sarà esclusivamente la cassa di disoccupazione a registrare eventualmente una perdita finanziaria per avere versato le indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 29 LADI ed avere successivamente annullato la sospensione di 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.
Il datore di lavoro, contro il quale il dipendente ha fatto valere solo un risarcimento pari al 20% non pagato dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. il consid. 7 della sentenza del Segretario assessore della Pretura di __________ del 27 marzo 2006, doc. A: "In applicazione dell'art. 337c cpv. 1 CO l'istante ha quindi diritto a quanto avrebbe percepito se si fosse trattato di una disdetta ordinaria. L'ultimo contratto in vigore tra le parti prevedeva un termine di disdetta di sei mesi (cfr. doc. D). L'istante vanta quindi un diritto al salario fino al 30 settembre 2005. Piatesi ha limitato la propria richiesta al 20% del salario, ritenuto come il restante 80% gli sarebbe stato versato dalla cassa disoccupazione. La convenuta non ha contestato nel merito questo calcolo, così che il medesimo deve essere ritenuto corretto. D'altra parte i dati indicati da PI 1 corrispondono a quanto esposto nel conteggio di salario doc. M. A fronte di un salario mensile lordo pari a fr. 10'140.--, il 20% corrisponde a fr. 2'028.-- lordi; per sei mensilità la pretesa assomma a fr. 12'168.-lordi."), non è invece minimamente toccato da questa situazione.
Il ricorso della RI 1 è pertanto irricevibile.
A proposito della decisione della Cassa di annullare la sospensione di 31 giorni il TCA si limita a ricordare che per costante giurisprudenza federale una sospensione fondata sugli art. 30 cpv.1 lett.a LADI e 44 lett.a OADI entra in considerazione non solo quando il dipendente viene licenziato per un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO); cfr. STFA del 14 aprile 2005 nella causa M., C 48/04; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03, consid. 2.2) ma anche in presenza di una colpa non necessariamente di natura professionale e soltanto attinente al comportamento generale o al carattere dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. Holzer, Kommentar zum BG über die Arbeitslosenversicherung, Zurigo 1954 p. 142ss.; Schweingruber, Der Dienstvertrag und seine Beziehungen zum Arbeitslosenversicherungsrecht, in DLA 1954 pag. 138ss.; Jost, Le droit du contrat de travail et le droit en matière d'assurance-chômage, in DLA 1975, pag. 82ss; Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zurigo 1984, pag. 91ss.; Spühler Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 46ss.; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, p. 363-367; Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, “Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenver-sicherung und Insolvenzentschädigung”, ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 77-80; tra le tante STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03; DLA 1998 N. 9, consid. 2b, pag. 44; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 107 e 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 244-245 e la giurisprudenza ivi citata).
2.5. Secondo questo Tribunale il ricorso deve comunque essere dichiarato irricevibile anche per un altro motivo.
Contrariamente ai termini non corretti utilizzati dall’amministra-zione (cfr. Doc. 44: "Decisione su opposizione), quella del 5 aprile 2006 non costituisce un decisione su opposizione (l’assicurato non ha infatti inoltrato nessuna opposizione, cfr. consid. 1.6) bensì una revisione della decisione del 18 maggio 2005 , fondata sull’art. 53 cpv. 1 LPGA ("Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza").
Si tratta quindi di una nuova decisione. Ora, secondo l’art. 56 cpv. 1 si possono impugnare davanti al TCA solo le decisioni su opposizione. Di conseguenza, contro la decisione del 5 aprile 2006 andava prima inoltrata un’opposizione presso la Cassa sulla base dell’art. 52 LPGA.
L’amministrazione viene invitata a prestare particolare attenzione a quanto appena esposto così da evitare inutili ricorsi presso il TCA, già oberato di lavoro.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1 rappr. da: RA 2
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti