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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2006 38.2006.3

13 septembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,368 mots·~1h 2min·3

Résumé

A disposizione di un datore di lavoro per meno di 2 mesi prima di un corso all'estero:inidoneità al collocamento.Anche ritenendo violato l'obbligo di informazione,buona fede dell'assicurata non va tutelata(nessuno svantaggio da mancata informazione).In casu inidoneità esclusa pure durante il corso.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.3   DC/sc

Lugano 13 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 19 dicembre 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1 si è annunciata in disoccupazione il 2 agosto 2005 subito dopo avere concluso l'apprendistato quale impiegata di commercio.

                                         L'assicurata ha frequentato un corso di inglese in Inghilterra dal 25 settembre al 17 dicembre 2005.

                                         Con decisione su opposizione del 19 dicembre 2005 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 2 agosto 2005 con la quale aveva ritenuto RI 1 inidonea al collocamento dal 2 agosto 2005, argomentando:

"  (...)

Nel caso in esame, la signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 2 agosto 2005 ed è in seguito partita ad __________ (Inghilterra) con l'intenzione di frequentare un corso di inglese nel periodo dal 25 settembre al 17 dicembre 2005. L'assicurata è dunque stata disponibile sul mercato del lavoro per la durata di circa un mese e mezzo. Ella ha così limitato eccessivamente le possibilità di essere assunta da un potenziale datore di lavoro.

In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza menzionata, l'opponente non può essere ritenuta idonea al collocamento, questo già a decorrere dal 2 agosto 2005.

L'opponente non ha neppure diritto alle indennità di disoccupazione, in applicazione della particolare giurisprudenza relativa agli assicurati che seguono un corso di propria iniziativa. Visto lo scopo del soggiorno all'estero e i costi dello stesso a carico della famiglia dell'assicurata, non è infatti credibile che la stessa interrompa immediatamente il corso nel caso di reperimento di una nuova occupazione.

Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. A2)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurata, rappresentata dal padre RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA  nel quale si è così espressa:

"  (...)

1. Ribadisco integralmente il contenuto della mia richiesta di revisione del 26 ottobre 2005, a seguito decisione dell'Assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2005;

2. la richiesta indicata è stata erroneamente definita quale opposizione, mentre in realtà si tratta della richiesta di revisione;

3. si pone in rilievo, quale maggiore punto a sostegno della richiesta di indennità, il fatto che mia figlia ha manifestato chiaramente, anche per iscritto, la volontà di interrompere il soggiorno di studio in Inghilterra, qualora avesse potuto beneficiare di un posto di lavoro;

4. l'affermazione "... non è infatti credibile ..." (cfr. p.to 3 pag. 3 della decisione di diniego), risulta quantomeno azzardata, rappresentando una affermazione che non trova riscontro e che potrebbe mettere in dubbio la buona fede della richiedente (non si può infatti, a non averne dubbio, esprimere un giudizio preventivo, sulle buone intenzioni - per altro confermate chiaramente, per iscritto il 26 agosto 2005).

Di conseguenza chiedo l'annullamento della decisione qui contestata e la conferma del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione per il periodo 2 agosto / 25 settembre 2005, come pure durante i 3 mesi trascorsi in Inghilterra quando frequentava il corso di inglese e il rimborso delle relative spese per il corso." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 6 febbraio 2006 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (...)

6.   Nel caso in esame, la ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 2 agosto 2005 ed è in eseguito partita ad __________ (Inghilterra), con l'intenzione di frequentare un corso di inglese nel periodo dal 25 settembre al 17 dicembre 2005. L'assicurata è dunque stata disponibile sul mercato del lavoro per la durata di circa un mese e mezzo. Ella ha così limitato eccessivamente le possibilità di essere assunta da un potenziale datore di lavoro.

In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza menzionata, la signora RI 1 deve essere ritenuta inidonea al collocamento a decorrere dal 2 agosto 2005.

La ricorrente non ha neppure diritto alle indennità di disoccupazio-ne, in applicazione della particolare giurisprudenza relativa agli assicurati che seguono un corso di propria iniziativa. Al riguardo, si constata in particolare che il costo complessivo del soggiorno linguistico a carico della qui ricorrente ammonta a fr. 8'412.- e che in caso di rinuncia al corso è prevista una penale ("eine Bearbeitungsgebühr"; cfr. doc. 3, Reise - u. Geschäftsbedingun-gen, cifra 4), il cui importo minimo di fr. 500.- aumenta sino alla perdita dell'intero contributo versato dal partecipante a seconda del momento in cui interviene tale rinuncia. Sempre riferendosi alle predette condizioni, si rileva che l'assicurazione indicata alla cifra 5 ("Annullations - und Rückreiseversicherung") interviene soltanto in caso di rinuncia per ragioni di salute legate al partecipante stesso o ad un suo congiunto.

In considerazione di quanto precede, secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, appare dunque alquanto inverosimile che la signora RI 1 fosse pronta ad interrompere senza indugio il corso nel caso di reperimento di una nuova occupazione.

7.   Riguardo poi alla richiesta di rimborso delle spese legate al corso frequentato ad __________ dalla qui ricorrente, va detto quanto segue.

La signora RI 1 formula per la prima volta davanti a questo lodevole Tribunale, peraltro non rispettando la dovuta forma, una richiesta di rimborso delle relative spese per il corso di lingue. In occasione del colloquio di consulenza dell'8 agosto 2005, l'assicurata aveva del resto espressamente dichiarato di rinunciare a richiedere un finanziamento del corso da parte dell'assicurazione disoccupazione (cfr. verbale, sottoscritto dall'assicurata; doc. 12).

Una simile richiesta non è comunque oggetto della presente vertenza. Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STCA del 18 gennaio 2006 nella causa V.H., inc. no. 38.2005.71, consid. 2.8 e riferimenti ivi citati). Ora, nel caso in esame, oggetto del contendere è unicamente l'adempimento o meno del requisito dell'idoneità al collocamento da parte della signora RI 1.

8.   Si tiene infine a puntualizzare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la contestazione espressa dalla stessa nei confronti della prima decisione amministrativa è stata correttamente trattata come opposizione, in applicazione dell'art. 52 LPGA. Secondo questo disposto di legge, infatti, le decisioni possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni, facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (con una sola eccezione per le decisioni processuali e per quelle pregiudiziali). Il rimedio della revisione, di cui fa menzione la ricorrente, è invece dato soltanto in presenza di decisioni e decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato, quando l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA). Non risulta essere il caso nella presente vertenza." (Doc. III)

                               1.4.   Il 13 febbraio 2006 il padre dell'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  A nome e per conto di mia figlia RI 1 e con riferimento al suo scritto del 7 febbraio 2006, riconfermo integralmente quanto già esposto in precedenza.

Inoltre e unicamente a causa della nostra ignoranza in materia, ci é stato negato quanto di diritto. Se RI 1 non avesse frettolosamente pagato il corso in Inghilterra, ma avesse a­spettato e proceduto come da prassi, chiedendo al funzionario incaricato di poter frequentare il corso in Inghilterra lo avrebbe ottenuto. Questo con il pagamento del corso come pure la disoccupazione in quel periodo e le spese di viaggio.

A prova di questo, durante un colloquio (dicembre 2005) con la responsabile signora __________ dell'Ufficio regionale di collocamento a __________, si era deciso di intra­prendere ulteriori passi per un nuovo corso in Inghilterra in aprile 2006. In quella occasione si era già fissata la data per eseguire un test, nel corso del mese di gennaio o febbraio 2006, per appurare il livello di conoscenza di RI 1. In questo caso RI 1 avrebbe continuato a percepire la disoccupazione (anche se in Inghilterra) e il corso a carico pure della disoccu­pazione.

In gennaio 2006 RI 1 trova una occupazione al 50% con la promessa da parte del datore di lavoro che l'occupazione sarebbe passata al 100% dopo poco tempo (quando l'impiegata che doveva rimpiazzare avrebbe cessato l'attività per la gravidanza in corso). Questo si è avverato.

Ora ci chiediamo perché prima no e poi dopo sì. Le motivazioni sollevate dalla Sezione del lavoro sono fuori luogo." (Doc. V)

                                         Il 27 febbraio 2006 la Sezione del lavoro si è riconfermata nella sua posizione (cfr. Doc. VII).

                               1.5.   Il 6 aprile 2006 il TCA ha assegnato a RA 1 un termine di 10 giorni per produrre tutta la documentazione comprovante le ricerche di lavoro compiute da RI 1 fra il 25 settembre e il 17 dicembre 2005 durante il corso di inglese in Inghilterra (cfr. Doc. IX).

                                         Il 12 aprile 2006 il rappresentante dell'assicurata ha inviato, copia delle ricerche di lavoro (cfr. Doc. X e Doc. B1-B81).

                                         Il 21 aprile 2006 la Sezione del lavoro ha riconfermato la propria posizione (cfr. Doc. XII).

                               1.6.   Il 17 luglio 2006 ha avuto luogo una discussione di causa davanti al Presidente del TCA. In quell'occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:

"  Il Presidente del TCA appura che l'assicurata attualmente ha un posto di lavoro a tempo pieno.

Il Presidente del TCA chiede all'assicurata se ricorda di aver effettuato un colloquio di consulenza all'inizio di agosto. La ricorrente risponde di sì, conferma che la Consulente del personale era la sig.ra __________.

Il Presidente del TCA rilegge il verbale del colloquio di consulenza. L'assicurata conferma quanto verbalizzato e riconosce la sua firma.

Il rappr. dell'assicurata precisa che a quel momento il mercato era completamente saturo come pure attualmente e che ha adesso trovato un impiego in un altro settore. L'assicurata era pure disposta a rinunciare a tal corso.

La Sezione del lavoro ritiene che l'assicurata per il periodo precedente il corso ha ristretto in modo eccessivo le possibilità di reperire un impiego.

Rispondendo al Presidente del TCA l'assicurata precisa che nel periodo in questione ha cercato lavoro, senza esito, nel settore di impiegata di commercio.

La Sezione del lavoro ritiene che visto che era già stato pagato l'intero costo del corso, l'assicurata intendeva realmente svolgerlo e quindi il periodo a disposizione sul mercato del lavoro era estremamente limitato.

Il padre dell'assicurata sostiene che per un posto di lavoro di sua figlia avrebbe rinunciato a fr. 9'000.--.

L'assicurata sottolinea che se fosse andata in disoccupazione senza nessun impedimento e lo stesso fosse subentrato dopo un mese e mezzo sarebbe comunque stata indennizzata.

Il Presidente del TCA su questo argomento si limita a sottolineare che vi è sul tema una giurisprudenza federale costante e ancora confermata in DTF 131 V 472.

Il Presidente del TCA chiede all'assicurata se la consulente del personale le ha detto qualcosa a proposito del diritto all'indennità di disoccupazione nel mese e mezzo che precedeva l'inizio del corso. L'assicurata risponde di no.

Il Presidente del TCA chiede all'assicurata cosa avrebbe fatto se avesse ricevuto questa informazione. La ricorrente risponde che ne avrebbe chiesto i motivi e poi avrebbe discusso con suo papà. Il papà dell'assicurata risponde che avrebbe potuto mettere tutto in discussione. Precisa inoltre che è estremamente difficile dire ora a distanza di mesi cosa si sarebbe fatto in quel momento alla luce anche della situazione di scoramento della ragazza che non aveva un posto di lavoro. Certo che avrei potuto verificare con la __________ a quanto sarebbe ammontata la penale.

L'avv. __________ sottolinea che se è vero che nel verbale non figura esplicitamente il riferimento all'inidoneità per il periodo precedente l'inizio del corso (ma non si può neppure escludere che se ne sia effettivamente parlato) è altrettanto vero che nei giorni successivi è pervenuta anche all'assicurata qualche giorno dopo (il 17 agosto 2005, doc. 10) una comunicazione in questo senso. Comunque secondo l'avv. __________ anche qualora fosse stato violato l'art. 27 LPGA la decisione dell'assicurata di partire per l'Inghilterra era già stata presa.

L'avv. __________ su richiesta del Presidente del TCA illustra le condizioni per cui la giurisprudenza federale accorda eccezionalmente il diritto ad indennità ad un assicurato che frequenta un corso di propria iniziativa. Soggettivamente l'assicurato deve dimostrarsi idoneo e quindi effettuare costanti ricerche di lavoro durante il corso e oggettivamente dev'essere disposto ad interrompere immediatamente il corso. La Sezione del lavoro ritiene che in questo caso le condizioni non sono adempiute. La prima in quanto le ricerche sono state fatte dal padre anziché dall'assicurata stessa, e quindi senza un suo sforzo personale. La seconda non è adempiuta, visti lo scopo del soggiorno, il costo elevato del corso e le conseguenze economiche in caso di interruzione e la ferma intenzione manifestata dall'assicurata di comunque seguire il corso.

Riguardo alle ricerche il papà dell'assicurata sottolinea di aver personalmente parlato con la consulente del personale prima che la ragazza partisse e di avere ricevuto l'informazione che poteva compiere lui le ricerche.

L'assicurata chiede per quale motivi perdere tutto il diritto alle indennità visto che avrebbe potuto rientrare in Ticino per un colloquio di lavoro e poi ritornare a terminare il corso. L'avv. __________ sottolinea al riguardo che tutte le ricerche di lavoro prevedono una disponibilità per un colloquio dal 1° gennaio 2006. Riguardo alle conseguenze economiche il papà dell'assicurata sottolinea che questa è una scelta che spetta a lui.

Il Presidente del TCA chiede all'assicurata cosa intendeva con i termini che figurano nel verbale dell'8 agosto 2005 "non intende inoltrare domanda di sussidio per corsi individuali". L'assicurata risponde io le dissi di lasciare perdere. In quanto per partecipare a quel corso avrei dovuto annullare quello al quale mi ero iscritta con relativa penalità.

Risponde al Giudice l'assicurata precisa che si trattava di un altro corso in Inghilterra a __________. Mi disse, su mia richiesta che c'erano dei corsi in Inghilterra.

Rispondendo al Presidente del TCA che chiede se l'assicurazione contro la disoccupazione versa le prestazioni per corsi d'inglese all'estero, l'avv. __________ sottolinea che da quanto gli risulta i corsi collettivi di lingue sono organizzati in Svizzera e soggiorni linguistici all'estero sono ammessi solo eccezionalmente per motivi di costi. I dettagli dovrebbe essere verificato presso i Consulenti del personale.

Il papà dell'assicurata sottolinea che in sua presenza al ritorno dall'Inghilterra la consulente del personale ha ipotizzato anche la possibilità di un nuovo corso in quel Paese organizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione dopo un test.

Al riguardo i funzionari della Sezione del lavoro confermano che effettivamente una discussione in questo senso dev'esserci stata e allegato al riguardo fotocopia del verbale del colloquio di consulenza del 20 dicembre 2005 che viene acquisito agli atti e consegnato all'assicurata con riferimento esplicito al corso __________ (che si occupata dei corsi linguistici all'estero)." (Doc. XVII)

                                         Nel corso dell'udienza l'assicurata ha allegato la copia del verbale di un colloquio di consulenza del 20 dicembre 2005 con la consulente del personale URC, __________, del seguente tenore:

"  La PCI è rientrata lo scorso 17.12.05 dall'Inghilterra dove ha frequentato per 3 mesi una scuola di inglese.

Data documentazione Scambio di Giovani.

Iscritta alla piattaforma ENG. Le spedirò la decisione.

Chiede informazioni sul corso di francese. Si informerà individualmente. Consegnati i formulari.

Date informazioni sul corso __________." (Doc. XVII/bis)

                               1.7.   Il 19 luglio 2006 il Presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti alla consulente del personale:

"  (...)

1)   In occasione del citato colloquio di consulenza ha comunicato all'assicurata che non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento della partenza per l'Inghilterra, in quanto mancava il presupposto dell'idoneità al collocamento?

2)   Se sì, perchè questa indicazione non figura nel verbale sottoscritto dall'assicurata?

3)   Durante il soggiorno in Inghilterra dell'assicurata le ricerche di lavoro sono state compiute da suo papà. Al proposito, nel corso dell'udienza il signor RA 1 si è così espresso:

      " Riguardo alle ricerche il papà dell'assicurata sottolinea di avere personalmente parlato con la consulente del personale prima che la ragazza partisse e di avere ricevuto l'indicazione che poteva compiere lui le ricerche."

      Conferma quanto affermato dal rappresentante dell'assicurata?

4)   Se sì, come giustifica questa indicazione con il principio secondo cui gli sforzi per reperire una nuova occupazione devono essere compiuti personalmente dagli assicurati?

5)   Nel verbale del colloquio di consulenza è stato precisato che l'assicurata "non intende inoltrare domanda di sussidio per i corsi individuali".

                                                                         Al riguardo, nel corso dell'udienza è emerso che in occasione del colloquio dell'8 agosto 2005 si è accennato alla possibilità di seguire "un altro corso in Inghilterra a __________. Mi disse che c'erano dei corsi in Inghilterra". L'assicurata, in definitiva, non ha presentato la domanda ("io le dissi di lasciare perdere in quanto per partecipare a quel corso avrei dovuto annullare quello al quale mi ero iscritta, con relativa penalità").

Sempre nel corso dell'udienza è emerso che la possibilità di un nuovo corso di inglese in Inghilterra è stata discussa in occasione del colloquio di consulenza del 20 dicembre 2005 (cfr. Doc. XVIIbis e verbale dell'udienza: "il papà dell'assicurata sottolinea che in sua presenza al ritorno dall'Inghilterra la consulente del personale ha ipotizzato anche la possibilità di un nuovo corso in quel Paese organizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione dopo un test").

Mi occorre dunque sapere se conferma che in occasione dei due colloqui di consulenza (in particolare in quello dell'8 agosto 2005 / è stato fatto riferimento alla possibilità per l'assicurata di seguire un corso di inglese in Inghilterra a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione?

6)   Più in generale, a quali condizioni viene concessa agli assicurati la possibilità di frequentare un corso di inglese in Inghilterra, anziché un corso in Svizzera? Si tratta di un'eccezione o è una regola?

7)   In particolare per poter riconoscere il diritto di frequentare un corso di inglese all'estero a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione quali particolari requisiti deve avere l'assicurato?

8)   Chi prende la decisione?" (Doc. XVIII)

                                         Il 3 agosto 2006 la consulente del personale __________ si è così espressa:

"  (...)

1)   le decisioni riguardanti l'idoneità al collocamento non sono di competenza del consulente del personale URC. In occasione del colloquio di consulenza del 08.08.05 non posso pertanto aver informato l'assicurata su questo aspetto e in particolare averle comunicato che non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento della partenza per l'Inghilterra. Infatti questa informazione non figura a verbale. Il giorno stesso ho provveduto a inoltrare una "Richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento" all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, organo competente per le decisioni di questo tipo.

2)   V. 1)

3)   Ho informato l'assicurata (e suo padre che era presente al colloquio) che durante il soggiorno all'estero avrebbe dovuto continuare a comprovare le ricerche di lavoro. L'assicurata avrebbe potuto effettuarle tramite internet e il padre sostenerla consultando, per esempio, la stampa alla ricerca di annunci di posti vacanti.

4)   II ruolo del padre era da intendersi unicamente come un appoggio nella ricerca di un posto di lavoro.

5)   Nel corso del colloquio del 20.12.05 ho dato delle informazioni sul corso in Inghilterra organizzato dall'__________. Purtroppo non ricordo se ho informato l'assicurata sulla possibilità di frequentarlo, in futuro, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

6)   Vengono informati dell'esistenza del corso __________ gli assicurati che durante un qualsiasi colloquio manifestano un desiderio o un interesse a frequentarli all'estero e che abbiano tutti i requisiti indicati al punto 7). L'albo dell'URC espone inoltre la locandina di questi corsi.

7)   II SECO in collaborazione con __________ (__________) mette a disposizione una misura nazionale che favorisce l'apprendimento di tre lingue straniere (tedesco, francese e inglese) tramite un soggiorno intensivo all'estero della durata di tre mesi. I corsi sono destinati ai cercatori d'impiego con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, provenienti dal settore alberghiero, commerciale e informatico, iscritti da più di 4 mesi, con diritto alle indennità LADI oppure esonerati secondo l'art. 59d cpv. 1 LADI (cfr. scheda no. 807 della Sezione del lavoro).

8)   La decisione di partecipazione a questa misura è presa dal consulente del personale URC." (Doc. XXI)

                                         Il 24 agosto 2006 la Sezione del lavoro ha formulato al riguardo le seguenti osservazioni, che sono state trasmesse per conoscenza alla ricorrente (Doc. XXIV):

"  (...)

Oggetto del contendere nella presente vertenza è l'adempimento o meno del requisito dell'idoneità al collocamento da parte della signora RI 1 nel periodo dalla sua iscrizione in disoccupazione (2 agosto 2005) sino al suo rientro in Svizzera dopo il soggiorno linguistico in Inghilterra (19 dicembre 2005).

Dalla documentazione agli atti, segnatamente dai doc. 3 (Rechnung/Bestätigung 317886.07 ersetzt Rechnung vom 19.07.05) e 12 (Richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento 8 agosto 2005 e verbale del colloquio di iscrizione di medesima data), emerge chiaramente come la ricorrente, da una parte, fosse stata tempestivamente informata dall'amministrazione delle conseguenze sul diritto alle indennità in caso di partenza all'estero, ciò ben oltre un mese prima della stessa (la comunicazione di cui al doc. 12 è del resto stata rapidamente trasmessa all'assicurata), dall'altra, ancora prima di iscriversi in disoccupazione, fosse fermamente decisa a frequentare il corso all'estero e l'aveva oltretutto già pagato.

Proprio per questi motivi, ai quali vanno aggiunti l'elevato costo del corso (quasi CHF 9'000.-) e la conseguenza economica in caso di rinuncia allo stesso (penale il cui importo minimo di CHF 500.- aumenta sino alla perdita dell'intero contributo versato dal partecipante, a seconda del momento in cui interviene tale rinuncia), questo Ufficio ritiene non sussistere un nesso causale tra la presunta assenza di una tempestiva informazione da parte dell'amministrazione e gli impegni, da tempo presi, della stessa. Detto in altri termini, la ricorrente, per i motivi appena elencati, sarebbe in ogni caso partita in Inghilterra.

Inoltre, proprio per le ragioni suesposte, si ribadisce come sia alquanto inverosimile che la ricorrente fosse pronta ad interrompere senza indugio il corso nel caso di reperimento di un impiego (a questo proposito, basta rammentare come tutte le ricerche di lavoro effettuate durante il soggiorno all'estero prevedano una disponibilità dell'assicurata ad iniziare l'attività a partire dal mese di gennaio 2006; cfr. doc. IX).

Per quanto attiene alle ricerche di lavoro durante l'assenza all'estero della ricorrente, si prende atto che, quanto dichiarato dal rappresentante nel corso dell'udienza davanti a questo Tribunale, è stato smentito dalla consulente del personale (doc. XXI). In particolare, si sottolinea come il ruolo del padre fosse da intendersi soltanto come un appoggio nella ricerca di un impiego (ad esempio, consultando la stampa ticinese alla ricerca di annunci di posti vacanti), non invece come una vera e propria sostituzione della figlia in tale compito.

Infine, relativamente a quanto discusso dalle parti nel corso dei colloqui di consulenza successivi al rientro in Ticino della signora RI 1, si osserva come non sia decisivo ai fini della presente vertenza, la quale riguarda l'adempimento o meno del requisito dell'idoneità al collocamento dell'assicurata nel periodo 2 agosto 2005 - 19 dicembre 2005." (Doc. XXIII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   L'amministrazione ha correttamente illustrato nella risposta di causa, al punto 8 (cfr. consid. 1.3), le ragioni per cui lo scritto del 26/28 ottobre 2005 deve essere considerato una tempestiva op-posizione ai sensi dell'art. 52 LPGA alla decisione del 30 agosto 2005. Da questo profilo l'operato dell'amministrazione è corretto.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata deve essere o meno ritenuta idoneo al collocamento dal 2 agosto 2005 fino all'inizio del corso in Inghilterra e se ha diritto all'indennità di disoccupazione nel periodo in cui ha frequentato il corso di perfezionamento linguistico all'estero (25 settembre - 17 dicembre 2005).

                                         In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

                               2.4.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico

                                         (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)" (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)

                               2.5.   In una sentenza del 29 aprile 1998 nella causa C. (C 215/97), confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero ed ha sottolineato:

"  2.a) Nella presente fattispecie l'assicurato ha controllato la propria disoccupazione a partire dal 28 ottobre 1996 ed ha iniziato il soggiorno di perfezionamento linguistico a Colonia il 6 gennaio 1997. A suo avviso, questo periodo di poco più di due mesi sarebbe sufficientemente lungo perché si possa ammettere la sua idoneità al collocamento. In sostanza, il ricorrente si prevale segnatamente di una giurisprudenza in cui questa Corte aveva ammesso la collocabilità degli interessati, i quali esercitavano la professione di cameriere (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a e b). Nella sentenza in questione si trattava tuttavia di un periodo di controllo di comunque quattro mesi e mezzo, quindi sensibilmente superiore, praticamente di durata doppia rispetto a quella oggetto della presente lite. Peraltro, nel caso cui fa riferimento il ricorrente, gli assicurati svolgevano la propria attività nel ramo alberghiero, campo in cui la richiesta di lavoratori é in ogni caso grande e assunzioni per brevi periodi non sono inusuali.

  Nell'evenienza concreta, il requisito della collocabilità del ricorrente deve essere negato. In una vertenza quasi identica alla presente dal profilo della durata del controllo della disoccupazione, questa Corte ha infatti avuto modo di stabilire che il presupposto dell'idoneità al collocamento non era adempiuto in quanto l'assicurato avrebbe potuto impegnare la sua capacità lavorativa durante circa due mesi e mezzo soltanto, vale a dire, in quel caso, dal 9 novembre 1992 al 1° febbraio 1993, data in cui egli avrebbe poi iniziato un servizio militare d'avanzamento (sentenza inedita 3 novembre 1995 in re K., C 123/94). Detta soluzione é conforme anche alla giurisprudenza ricordata dai primi giudici, per cui gli studenti universitari non sono considerati collocabili durante le vacanze semestrali.

  Secondo tali prassi, applicabile in concreto, periodi di disponibilità e quindi di collocabilità di pochi mesi non possono giustificare il diritto a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 120 V 389 consid. 4a-c).

  Discende da quanto precede che il requisito della collocabilità di C. deve in concreto essere negato.

  b) Contrariamente a quanto sembra ritenere l'insorgente, il fatto di non essere considerato collocabile dall'assicurazione contro la disoccupazione non deve essere in alcun modo ritenuto degradante. Si tratta in effetti solo di valutare quali sarebbero le sue reali possibilità di assunzione sul mercato del lavoro avuto riguardo al limitato tempo a disposizione nel periodo protrattosi in concreto dal 28 ottobre 1996 al 6 gennaio 1997. Né é messa in dubbio la serietà dell'istante, il quale ha effettuato un soggiorno di perfezionamento linguistico in previsione di poter quindi essere assunto dalla Società. Irrilevante in particolare é la circostanza che egli, se non si fosse recato in Germania per seguire corsi di lingua, avrebbe normalmente percepito indennità di disoccupazione: decisivo é infatti che egli non é stato collocabile per la durata dei corsi e per il periodo di due mesi che li hanno preceduti. A questo proposito deve essere ricordato che, in quanto non cada nel campo d'applicazione degli art. 59 segg. LADI, i quali disciplinano i provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione (cfr. DTF 122 V 266 consid. 4), la spontanea rinunzia momentanea a un'attività lavorativa per perfezionarsi professionalmente, indiscussa la volontà di reperire in tal modo più facilmente un'attività, comporta uno scapito economico che non può essere preso a carico dall'assicurazione contro la disoccupazione."

  (cfr. STFA del 29 aprile 1998 in re C., C 215/97, consid. 2a e 2b)

                                         In un'altra sentenza del 10 novembre 2005 nella causa M.

                                         (C 236/05) il TFA ha confermato una decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:

"  Ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)."

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA si è invece così espresso:

"  Es steht fest und ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner wegen des beabsichtigten fünfmonatigen Auslandaufenthalts (ab 6. Februar 2004) in den zweieinhalb Monaten, die ihm zwischen Antragstellung und Abreise zur Verfügung standen, nicht vermittlungsfähig (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG; BGE 126 V 522 Erw. 3a mit Hinweisen)."

                               2.6.   Nella presente fattispecie è incontestato che l'assicurata, si è iscritta per il collocamento il 2 agosto 2005 ed ha iniziato un corso di perfezionamento in Inghilterra il 25 settembre 2005.

                                         La ricorrente è dunque rimasta a disposizione di un potenziale datore di lavoro per un periodo inferiore a due mesi.

                                         Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.5) l'assicurata deve essere ritenuta inidonea al collocamento.

                                         Resta da stabilire se l'assicurata ha eventualmente comunque diritto a beneficare delle indennità di disoccupazione fino al momento della partenza per l'Inghilterra, sulla base dell'art. 27 cpv. 2 LPGA.

                               2.7.   Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.

                                         Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del      9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del   28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                               2.8.   Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         L’Alta Corte, in particolare ha rilevato:

"  (…)

Streitig und zu prüfen ist, ob das RAV seine Beratungspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG verletzt hat, wenn es den Versicherten nicht bereits anlässlich des Erstgespräches vom 18. Dezember 2003 auf die möglicherweise fehlende Vermittlungsfähigkeit aufmerksam gemacht hat. Ist dies zu bejahen, stellt sich weiter die (im angefochtenen Entscheid ebenfalls bejahte) Frage, ob dies zur Folge hat, dass der Versicherte gestützt auf vertrauensschutzrechtliche Grundsätze so zu stellen ist, wie wenn seine Vermittlungsfähigkeit gegeben wäre.

2.  Gemäss Art. 27 des - im vorliegenden Fall anwendbaren – Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 sind die Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches die interessierten Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Jede Person hat Anspruch auf grundsätzlich unentgeltliche Beratung über ihre Rechte und Pflichten. Dafür zuständig sind die Versicherungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind. Für Beratungen, die aufwändige Nachforschungen erfordern, kann der Bundesrat die Erhebung von Gebühren vorsehen und den Gebührentarif festlegen (Abs. 2). Stellt ein Versicherungsträger fest, dass eine versicherte Person oder ihre Angehörigen Leistungen anderer Sozialversicherungen beanspruchen können, so gibt er ihnen unverzüglich davon Kenntnis (Abs. 3).

  Nach der gleichzeitig mit dem ATSG am 1. Januar 2003 in Kraft gesetzten Ausführungsbestimmung des Artikels 19a AVIV klären die in Artikel 76 Absatz 1 Buchstaben a-d AVIG genannten Durchführungsstellen die Versicherten über ihre Rechte und Pflichten auf, insbesondere über das Verfahren der Anmeldun und über die Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden und zu verkürzen (Abs. 1). Die Kassen klären die Versicherten über die Rechte und Pflichten auf, die sich aus dem Aufgabenbereich der Kassen (Art. 81 AVIG) ergeben (Abs. 2). Die kantonalen Amtsstellen und die regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) klären die Versicherten über die Rechte und Pflichten auf, die sich aus den jeweiligen Aufgabenbereichen (Art. 85 und 85b AVIG) ergeben (Abs. 3).

  Der Aufgabenbereich der von den Kantonen zu errichtenden (Art. 85b Abs. 1 Satz 1 AVIG) RAV ist im AVIG nicht näher umschrieben. In Art. 85b Abs. 1 Satz 2 und 3 AVIG wird lediglich festgehalten, dass die Kantone den RAV Aufgaben der kantonalen Amtsstelle übertragen und ihnen die Durchführung der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung übertragen können. Im Kanton St. Gallen schreibt Art. 6 der Verordnung über regionale Arbeitsvermittlungszentren vom 13. November 1995 und 19. März 1996 vor, dass die RAV eine Auskunftsstelle der kantonalen Arbeitslosenkasse betreiben (Abs. 1 lit. h), dass sie die Vermittlungsfähigkeit von Arbeitslosen überprüfen (Abs. 1 lit. i [in Kraft seit 1. März 2001]) und dass sie Fälle entscheiden, die der kantonalen Amtsstelle von den Kassen unterbreitet werden (Abs. 1 lit. k [in Kraft seit 1. März 2001]).

 (…)

Wo die Grenzen der in Art. 27 Abs. 2 ATSG statuierten Beratungspflicht in generell-abstrakter Weise zu ziehen sind, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Aufgrund des Wortlautes ("Jede Person hat Anspruch auf [...] Beratung über ihre Rechte und Pflichten."; "Chacun a le droit d'être conseillé [...] sur ses droits et obligations."; "Ognuno ha diritto [...] alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.") sowie des Sinnes und Zwecks der Norm (Ermöglichung eines Verhaltens, welches zum Eintritt einer den gesetzgeberischen Zielen des betreffenden Erlasses entsprechenden Rechtsfolge führt) steht mit Blick auf den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt fest, dass es auf jeden Fall zum Kern der Beratungspflicht gehört, die versicherte Person darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Verhalten (vorliegend: der Antritt eines Auslandaufenthaltes im Februar 2004) eine der Voraussetzungen des Leistungsanspruches (vorliegend: die Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit) gefährden kann.

  5.  Unterbleibt eine Auskunft entgegen gesetzlicher Vorschrift oder obwohl sie nach den im Einzelfall gegebenen Umständen geboten war, hat die Rechtsprechung dies der Erteilung einer unrichtigen Auskunft gleichgestellt (BGE 124 V 221 Erw. 2b, 113 V 71 Erw. 2, 112 V 120 Erw. 3b; ARV 2003 S. 127 Erw. 3b, 2002 S. 115 Erw. 2c, 2000 S. 98 Erw. 2b; vgl. auch MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, in: ZSR 1992 2. Halbbd., S. 299 ff., S. 412 f.). Abgeleitet aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, welcher den Bürger in seinem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten schützt, können falsche Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtsuchenden gebieten. Gemäss Rechtsprechung und Doktrin ist dies der Fall, 1. wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat; 2. wenn sie für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn die rechtsuchende Person die Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte; 3. wenn die Person die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte; 4. wenn sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, und 5. wenn die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen). In analoger BGE 131 V 472 S. 481 Anwendung dieser Grundsätze (wobei die dritte Voraussetzung diesfalls lautet: wenn die Person den Inhalt der unterbliebenen Auskunft nicht kannte oder deren Inhalt so selbstverständlich war, dass sie mit einer anderen Auskunft nicht hätte rechnen müssen) wurde in Fällen unterbliebener Auskunftserteilung unter anderem entschieden, dass es einer versicherten Person nicht zum Nachteil gereichen darf, wenn die Verwaltung sie nicht auf die Pflicht, sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, zur Arbeitsvermittlung zu melden und die Kontrollvorschriften zu erfüllen, hinweist (Urteil A. vom 13.  August 2003, C 113/02) oder wenn ihr das Arbeitsamt entgegen gesetzlicher Vorschrift anlässlich der Anmeldung keine Stempelkarte abgibt, weil dies einer unterbliebenen mündlichen Belehrung gleichkommt (nicht veröffentlichtes Urteil Z. vom 21. August 1995, C 94/95).

  Es sind keine Gründe ersichtlich, diese Gleichstellung von pflichtwidrig unterbliebener Beratung und unrichtiger Auskunftserteilung nach der Kodifizierung einer umfassenden Beratungspflicht im ATSG aufzugeben, dies um so weniger als diese Folgen einer Verletzung der Beratungspflicht in den Sitzungen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 8. Mai (Protokoll S. 9) und 11./12. September 1995 (Protokoll S. 12) diskutiert worden sind. Im Übrigen wird auch in der Lehre die Auffassung vertreten, dass eine ungenügende oder fehlende Wahrnehmung der Beratungspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG einer falsch erteilten Auskunft des Versicherungsträgers gleichkommt und dieser in Nachachtung des Vertrauensprinzips hiefür einzustehen hat (KIESER, a.a.O., S. 320, N 17 zu Art. 27; IMHOF/ZÜND,

a.a.O., S. 317; FREIVOGEL, a.a.O., S. 96; zu alt Art. 16 KVG: EUGSTER, a.a.O., Rz 406 und FN 1031).

  6.  Nach dem in Erw. 4 hievor Ausgeführten steht fest, dass das RAV (in dessen Zuständigkeit im Übrigen nach Art. 6 Abs. 1 lit. i der kantonalen Verordnung über regionale Arbeitsvermittlungszentren vom 13. November 1995 und 19. März 1996 gerade auch die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit fällt) den Beschwerdegegner am 18. Dezember 2003, als er seine Pläne betreffend Auslandaufenthalt bekannt gab, darauf hätte hinweisen müssen, dass sein Verhalten die Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit gefährden kann.

 Bevor indessen die von der Vorinstanz ohne weiteres zur Anwendung gebrachten vertrauensschutzrechtlichen Grundsätze greifen, bleibt zu prüfen, ob sich die Unterlassung dieser Information zum Zeitpunkt des Erstgespräches für den Versicherten nachteilig ausgewirkt hat. Es ist aufgrund der Akten nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 126 V 360 Erw. 5b, 125 V 195 Erw. 2, je mit Hinweisen) erstellt, dass hinsichtlich der Möglichkeit, den Auslandaufenthalt zu verschieben, in der Zeit zwischen dem 18. Dezember 2003 (Termin des Erstgespräches) und der Zustellung der Verfügung vom 20. Januar 2004 (mit welcher die Vermittlungsfähigkeit verneint wurde) eine Änderung zu Ungunsten des Versicherten eingetreten ist. Vielmehr finden sich in den Akten hiezu nur die Darstellungen des Versicherten, wonach er bezüglich des Zeitpunktes des Auslandaufenthaltes flexibel gewesen wäre (Einsprache vom 31. Januar 2004) bzw. den Auslandaufenthalt entsprechend den Bedürfnissen eines potentiellen (temporären) Arbeitgebers hinausgeschoben hätte (Beschwerde vom 24. Februar 2004), und die Behauptung, dass die Möglichkeit der Verschiebung bis Ende Dezember 2004 bestanden hätte (Replik vom 27. Mai 2004). In diesem Sinne beanstandet das RAV in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht, dass die Vorinstanz aufgrund der blossen Parteibehauptung ohne weitere Prüfung beispielsweise der Stornierungsbedingungen angenommen hat, dass der Versicherte bei rechtzeitiger Information ohne weiteres in der Lage gewesen wäre, den Sprachaufenthalt (z.B. auf Ende 2004) zu verschieben. Die Sache wird daher an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit sie den Beschwerdegegner auffordere, den Nachweis für die in der Zeit zwischen dem 18. Dezember 2003 und der Zustellung der Verfügung vom 20. Januar 2004 eingetretene Änderung in der Möglichkeit, den Auslandaufenthalt zu verschieben, zu erbringen. Ist der Versicherte dazu nicht in der Lage, hätte er, der aus der unbewiesen gebliebenen Tatsache Rechte ableiten wollte, die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (vgl. BGE 115 V 142 Erw. 8a) und könnte die Verwaltung nicht verpflichtet werden, nach den Regeln des Vertrauensschutzes für die am 18. Dezember 2003 unterbliebene Auskunftserteilung einzustehen. Kann hingegen der erforderliche Nachweis erbracht werden, wird die Vorinstanz der Frage nachzugehen haben, ob der BGE 131 V 472 S. 483 Versicherte, wäre er im Dezember 2003 über die möglicherweise fehlende Vermittlungsunfähigkeit aufgeklärt worden, mit Blick auf den geplanten Studienbeginn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit bereit gewesen wäre, mit dem Sprachaufenthalt zuzuwarten, nachdem dies - wie das RAV zu Recht geltend macht - unter Umständen eine Verschiebung des Studienbeginns um ein Jahr zur Folge gehabt hätte." (DTF 131 V 472 consid. 1-2; 4.3.-6)

                                         In un'altra sentenza del 3 luglio 2006 nella causa B., C 80/06 l'Alta Corte ha sottolineato che:

"  4.2 Gegenstand und Umfang der Aufklärungs- und Beratungspflicht werden somit durch den Grundsatz von Treu und Glauben beschränkt, was bedeutet, dass die Behörde nach pflichtgemäss durchgeführtem Beratungsgespräch erkennbaren Anlass gehabt haben muss, über den fraglichen Punkt aufzuklären. Es besteht

hingegen keine voraussetzungslose, spontane Aufklärungspflicht der

Versicherungsträger bezüglich aller möglichen Eventualitäten. Dem

Versicherungsträger kann somit keine Verletzung seiner Auskunfts- und Beratungspflicht angelastet werden, wenn Anhaltspunkte auf den

Leistungsanspruch allenfalls gefährdende Dispositionen fehlen.

5.

5.1Vorinstanz und Beschwerdeführerin gehen übereinstimmend zu Recht davon aus, dass es - vorbehältlich der soeben dargelegten Einschränkungen - zur Beratungspflicht der Verwaltung gehört hätte, die Versicherte darauf aufmerksam zu machen, der bereits vor der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung gebuchte Sprachaufenthalt gefährde den Leistungsanspruch. Richtig ist insbesondere, dass es Pflicht des RAV und nicht des Gemeindearbeitsamtes gewesen wäre, die Beschwerdeführerin

entsprechend zu beraten (Art. 85b Abs. 1 AVIG; Art. 20 Abs. 1 und 2 AVIV; § 3 und § 5 Abs. 1 bis 3 des luzernischen Gesetzes über die

Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfefonds vom 18. Januar 2000 [SRL 890]).

5.2 Das erste Beratungsgespräch muss gemäss Art. 22 Abs. 1 AVIV innerhalb von 15 Tagen nach der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung geführt werden. Wenn die Anmeldung am 12. Mai 2005 erfolgte, so hätte eine am 27. Mai 2005 stattfindende Beratung nicht als verspätet betrachtet werden können. Selbst wenn man von der unbelegten - Annahme ausgeht, die Verwaltung hätte in jenem Zeitpunkt Hinweise auf den geplanten Sprachaufenthalt gehabt und die Beschwerdeführerin entsprechend informieren müssen, wäre somit eine Annullation des Sprachkurses erst weniger als 30 Tage vor dessen Beginn möglich gewesen, was erhebliche Kosten (50 % der Kurskosten und 30 % des Flugpreises) zur Folge gehabt hätte. Unter diesen Umständen ist - nach den zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid - in Anbetracht der Wichtigkeit des Kurses für die weitere berufliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin eine Absage (für welche der Beschwerdeführerin die Beweislast obliegt; vgl. BGE 115 V 142 Erw. 8a) nicht überwiegend wahrscheinlich. Zu berücksichtigen gilt es in diesem Zusammenhang, dass eine

Verschiebung schon wegen der bereits vor der Anmeldung bei der

Arbeitslosenversicherung zugesicherten Stellvertretung in Y.________ ab 5. September 2005 nicht einfach gewesen wäre und jedenfalls zu einer beträchtlichen Verzögerung der im Hinblick auf die Unterrichtung in Frühenglisch unabdingbaren Weiterbildung geführt hätte."

                               2.9.   Nella presente fattispecie dagli accertamenti compiuti dal TCA è emerso che l'assicurata, al momento in cui ha avuto luogo il colloquio di consulenza l'8 agosto 2005 non è stata immediatamente informata dalla sua consulente del personale che non avrebbe avuto diritto all'indennità di disoccupazione fino al momento della partenza per l'Inghilterra in quanto il periodo a disposizione sul mercato del lavoro era troppo breve (cfr. consid. 1.7).

                                         La consulente del personale URC __________ si è infatti limitata a segnalare all'assicurata che non aveva diritto a ricevere le indennità di disoccupazione durante il periodo del corso in Inghilterra (cfr. Doc. 12: "Spiegato che durante il periodo del corso in Inghilterra non avrà diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione").

                                         In realtà, secondo quanto stabilito dall'Alta Corte, la consulente del personale avrebbe dovuto comunicare esplicitamente questa possibilità (se non la certezza, visto che si tratta di una competenza del servizio cantonale cfr. consid. 1.7, risposta alla domanda 1) all'assicurata (cfr. DTF 131 V 473 ("wenn es den Versicherten nicht bereits anlässlich des Erstgespräches vom 18. Dezember 2003 auf die möglicherweise fehlende Vermittlungsfähigkeit aufmerksam gemacht hat").

                                         L'amministrazione a quel momento è così venuta meno al suo obbligo di informazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA.

                                         Il TCA constata comunque che l'informazione è stata fornita all'assicurata 10 giorni dopo quando è stata invitata dalla Sezione del lavoro a formulare osservazioni sulla comunicazione dell'8 agosto 2005 alla consulente del personale che aveva   sollevato dubbi sulla sua idoneità al collocamento (cfr. Doc. 10 e le osservazioni dell'assicurata, Doc. 9).

                                         L'amministrazione, con questa seconda comunicazione (intervenuta più di un mese prima della partenza per l'Inghilterra), ha dunque rispettato l'obbligo di informazione derivante dall'art. 27 cpv. 2 LPGA. Visto lo scopo dei colloqui di consulenza è comunque di fondamentale importanza che i consulenti del personale operino immediatamente e direttamente l'informazione agli assicurati, come stabilito dal TFA, e non attraverso una comunicazione per caso dubbio (peraltro non trasmessa subito in copia all'interessata).

                                         Va in ogni caso sottolineato che, anche volendo ritenere che  l'amministrazione non rendendo immediatamente attenta l'assicurata sulla possibilità di essere considerata inidonea al collocamento, ha violato l'obbligo di informazione, l'assicurata non ne ricaverebbe alcun vantaggio.

                                         Infatti, visto il legittimo desiderio della ricorrente di seguire al più presto un corso di lingua inglese subito dopo l'apprendistato al fine di facilitare al massimo il proprio inserimento nel mondo del lavoro (ciò che in effetti è avvenuto) e considerato che il costo ingente per il corso (fr. 8'412.--, cfr. consid. 3) era già stato pagato, il TCA ritiene inverosimile che la ricorrente avrebbe posticipato il perfezionamento linguistico se avesse subito saputo di essere considerata inidonea al collocamento (cfr. sul tema: DTF 131 V 483e la sentenza riprodotta al consid. 2.8 in fine).

                                         In altri termini la mancata informazione non le ha procurato concretamente uno svantaggio per cui la sua buona fede non può tessere tutelata.

                             2.10.   Per quel che concerne il periodo durante il quale l'assicurata ha frequentato il corso all'estero il TCA rileva quanto segue.

                                         In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.

                                         Chiamata a pronunciarsi sull’idoneità al collocamento di un assicurato che durante il periodo dal 14 gennaio 2003 al 16 maggio 2003 ha frequentato il corso ""Pre-MBA Preparation" (Vorbereitungskurs MBA) am American Language Institute der San Diego State University in den USA", l’Alta Corte ha richiamato questa giurisprudenza ed ha ribadito che:

"  (…)

1.2 Nach dem in ARV 2001 Nr. 29 S. 231 publizierten Urteil D. vom 7. Februar 2001 (C 149/00) Erw. 2a hat ein Versicherter, der während seiner Arbeitslosigkeit einen Kurs besucht, ohne dass die Bedingungen der Art. 59 ff. AVIG gegeben sind (was vorliegend der Fall ist: vgl. Urteil T. vom 8. Juni 2004 [C 44/04] Erw. 5), dennoch Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, sofern die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG erfüllt sind. Um vermittlungsfähig zu sein, muss er jederzeit bereit und in der Lage sein, den Kurs abzubrechen, um eine Arbeit aufzunehmen. Zudem muss er seiner Pflicht persönlicher Arbeitsbemühungen voll nachkommen (ARV 1990 Nr. 22 S. 139). Hiebei sind der objektive und der subjektive Bereich der Vermittlungsfähigkeit zu unterscheiden. Klarzustellen ist, dass die hier zu prüfende Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 AVIG nicht mit der Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt gleichgestellt werden darf (BGE 122 V 266 Erw. 4, 120 V 390 Erw. 4c/aa; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 43 ff. zu Art. 59 AVIG). Zwar darf angenommen werden, diese sei durch den Kursbesuch gesteigert worden; davon unabhängig beurteilt sich indessen im vorliegenden Zusammenhang, ob während der Arbeitslosigkeit die Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG gegeben war (BGE 122 V 266 Erw. 4).

Hinsichtlich des objektiven Bereichs der Vermittlungsfähigkeit hält das bereits erwähnte Urteil C 149/00 in Erw. 2a fest, dass der Besuch eines ganztägigen Kurses die Annahme einer erwerblichen Tätigkeit ausschliesst. Die Vermittlungsfähigkeit kann nur bejaht werden, wenn eindeutig feststeht, dass der Versicherte bereit und in der Lage ist, den Kurs jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten. Dies ist auf Grund objektiver Kriterien zu prüfen. Die Willensäusserung des Versicherten allein genügt hierzu nicht. Vielmehr ist eine entsprechende überprüfbare Bestätigung der Schulleitung zu verlangen, worin auch die allfälligen finanziellen Konsequenzen eines Kursabbruchs enthalten sein müssen. In subjektiver Hinsicht muss feststehen, dass der Versicherte auch während des Kursbesuches seiner Pflicht zu persönlichen Arbeitsbemühungen nachgekommen ist. Daher müssen an die Disponibilität und Flexibilität der Versicherten, die freiwillig und auf eigene Kosten einen nicht bewilligten Kurs besuchen, erhöhte Anforderungen gestellt werden. Sie müssen ihre Arbeitsbemühungen qualitativ und quantitativ fortsetzen und bereit sein, den Kurs unverzüglich abzubrechen, um eine angebotene Stelle anzutreten. Eine entsprechende Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt nicht. Bei fehlender Aktivität und Dispositionen, die der Annahme der Vermittlungsbereitschaft entgegenstehen, kann sich der Versicherte nicht darauf berufen, er habe die Vermittlung und Suche einer Arbeit gewollt (BGE 122 V 266 f. Erw. 4).

(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)

                                         In quell’evenienza il TFA ha concluso che l’assicurato era inidoneo al collocamento e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

2.

Streitig und zu prüfen ist, ob das KIGA dem Beschwerdegegner die Vermittlungsfähigkeit in Folge des vom 14. Januar 2003 bis 16. Mai 2003 an der San Diego State University absolvierten Kursbesuches zu Recht abgesprochen hat.

2.1 Diese Frage ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz ohne zusätzliche Abklärungen zu bejahen, und zwar im Wesentlichen aus den folgenden Gründen:

2.1.1Gemäss Art. 21 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Er muss sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Durch einen mehrmonatigen Kursbesuch im fernen Ausland ist die Durchführung von Beratungen und Kontrollgesprächen von vornherein ausgeschlossen. Dem Versicherten fehlt daher dieses objektive Element der Vermittlungsfähigkeit.

2.1.2 Der Versicherte muss sich gemäss Art. 17 AVIG in Verbindung mit Art. 26 AVIV überdies gezielt persönlich um Arbeit bemühen. Die Stellenbemühung verspricht nur ungenügenden Erfolg, wenn die Bewerbung um eine Anstellung aus dem fernen Ausland erfolgt, da die Arbeitgeber gerade bei einer Mehrzahl von Bewerbungen diejenigen Kandidaten bevorzugen werden, die rasch und unkompliziert erreichbar und zu einem Vorstellungsgespräch bereit sind. In diesem Sinne fehlt es an der Vermittlungsbereitschaft des Beschwerdegegners: Der erhebliche Zeitbedarf für eine Rückkehr in die Schweiz und die damit verbundenen hohen Kosten lassen es als ausgeschlossen erscheinen, dass der Versicherte - wie dies Gesetz und Verordnung verlangen - jederzeit und so oft als nötig bereit und in der Lage ist, sich einem Arbeitgeber zur Durchführung eines Vorstellungsgespräches oder zum Stellenantritt zur Verfügung zu stellen.

2.2 Aus dem in diesem Zusammenhang auch von der Vorinstanz zitierten Entscheid ARV 2001 Nr. 29 S. 231 f. Erw. 2a kann nichts anderes abgeleitet werden. Dort wird die Vermittlungsfähigkeit beim Besuch eines ganztägigen Kurses grundsätzlich verneint. Sie kann nur ausnahmsweise bejaht werden, wenn eindeutig feststeht, dass die versicherte Person bereit und in der Lage ist, den Kurs jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten. Diese Voraussetzung wurde in jenem Fall verneint, obwohl der damalige Beschwerdeführer nicht einen Kurs im Ausland, sondern einen solchen in der Schweiz besuchte, der zudem weniger lang gedauert hat, als der Kurs des Beschwerdegegners.

2.3 Bedeutsam ist sodann Art. 25 AVIV, welcher die Erleichterung der Beratung und Kontrolle sowie die vorübergehende Befreiung von der Vermittlungsfähigkeit regelt. Nach dessen Abs. 1 lit. a bis e befreien nur aussergewöhnliche Ereignisse, wie die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen von landesweiter Bedeutung im Ausland, die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen im Ausland, das Absolvieren einer Schnupperlehre, Abklärungen an einem Arbeitsplatz, eine Stellenbewerbung sowie persönliche Gründe (Heirat, Geburt, Todesfall; schwere Behinderung), vorübergehend von den grundsätzlichen Anforderungen gemäss Art. 17 AVIG, wobei alle diese Erleichterungen nur auf Gesuch hin bewilligt werden. Diese qualifizierten Voraussetzungen zeigen, dass es mit der Vermittlungsfähigkeit bei Auslandaufenthalten zu nicht bewilligten Ausbildungszwecken eher streng zu nehmen ist.

2.4 Nach der Rechtsprechung muss auf der Erfüllung von Kontrollvorschriften nicht beharrt werden, um die Überprüfbarkeit der Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten zu gewährleisten, wenn dieser kurz vor Antritt einer neuen Dauerstelle steht (vgl. Urteile G. vom 30. Mai 2003 [C 23/03] Erw. 2 und 3 sowie F. vom 9. März 2004 [C 23/03] Erw. 4). Diese Praxis zeigt, dass an die Vermittlungsfähigkeit, insbesondere die Vermittlungsbereitschaft, weniger hohe Anforderungen gestellt werden dürfen, wenn absehbar ist, dass der Versicherte innert Kürze keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung mehr zu beziehen hat. Diese Voraussetzung war indessen beim Beschwerdegegner bisher nicht erfüllt.

3.

Bei dieser Rechts- und Sachlage kann offen bleiben, ob und inwieweit der Beschwerdegegner seinen Kurs in San Diego jederzeit hätte unterbrechen können. Durch seinen mehrmonatigen Aufenthalt in den USA hat er die an die Vermittlungsfähigkeit gestellten hohen Anforderungen von vornherein nicht erfüllt. Zu Recht weist das KIGA in diesem Zusammenhang auf das Kreisschreiben des seco über die Arbeitslosenentschädigung vom Januar 2003 (B289-B292) hin. Danach hat eine Person, welche sich vorübergehend ins Ausland begibt, auch für die Zeit des Auslandaufenthaltes Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie im Ausland innert Tagesfrist erreichbar ist, innert nützlicher Frist vermittelbar ist und die übrigen Kontrollvorschriften erfüllt. Für die Erfüllung dieser Voraussetzungen bestand beim Beschwerdegegner in keinem Zeitpunkt Gewähr.

(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)

                                         In una sentenza del 10 ottobre 2005 nella causa N. (                                              

                                         L'Alta Corte ha sviluppato al proposito le seguenti considerazioni:

"  1.

Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come nel caso di specie (si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21 novembre 2003, dal quale emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio, e il suo rappresentante legale, dopo essere stati informati dalla consulente del personale dell'Ufficio regionale di collocamento [URC] di L.________, abbiano espressamente rinunciato a compilare la documentazione necessaria per ricevere un assegno di formazione

e quindi per ottenere una relativa decisione formale), durante la propria disoccupazione, frequenta un corso senza che si realizzino le condizioni di cui agli art. 59 segg. LADI, conserva il diritto alle indennità di disoccupazione solo nella misura in cui adempie i presupposti di cui all'art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro e l'idoneità al collocamento deve essergli negata (DTF 122 V 265; DLA 2001 pag.

230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale valutazione occorre esaminare l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al collocamento (SVR 1997 ALV no. 87 pag. 265).

Con riferimento all'aspetto oggettivo, va rilevato che la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio l'accettazione di un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può pertanto essere unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è oggettivamente disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il corso per intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni dell'assicurato non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una conferma facilmente verificabile della direzione della scuola nella quale si accenni pure alle eventuali conseguenze

finanziarie legate a un'interruzione del corso. Dal profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha proseguito le sue ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e quantitativamente corretta. Le esigenze in tema di disponibilità e di flessibilità sono maggiormente accresciute laddove si tratta di esaminare la situazione di un assicurato che segue un corso di propria iniziativa e a proprie spese (DTF 122 V 266 consid. 4).

2.

Nel caso di specie, come accertato dalla Corte cantonale, dalle cui

conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ravvisa sufficiente motivo per scostarsi, si osserva che il ricorrente ha intrapreso la formazione di tecnico in radiologia di propria iniziativa e a proprie spese, pur avendo ricevuto a tale scopo una borsa di studio cantonale di fr. 15'000.-, tuttavia soggetta all'obbligo di restituzione in caso di interruzione del corso. Già solo a causa di queste implicazioni finanziarie risulta difficilmente probabile che l'assicurato sia oggettivamente disposto ad accettare un posto di lavoro prima della conclusione della formazione intrapresa. Alle conclusioni della pronuncia impugnata, cui si rinvia, può quindi essere prestata piena adesione anche in relazione alle dichiarazioni rese dall'insorgente in sede di audizione dinanzi all'ispettore G.________ della Sezione cantonale del lavoro e in occasione del colloquio di consulenza

del 4 dicembre 2003 con la consulente dell'URC di L.________, l'interessato avendo dichiarato "che sarà disponibile a lasciare l'attuale attività e la scuola solo se il lavoro proposto sarà economicamente vantaggioso [se ne vale la pena] rispetto al possibile salario futuro derivante dalla formazione che sta facendo". Come giustamente fatto notare dall'istanza precedente, l'assicurato, che oltretutto non ha effettuato ricerche di impiego durante i mesi di settembre e ottobre 2003 e non avrebbe dato seguito a concreti

annunci di lavoro sebbene espressamente richiamato in questo senso, ha eccessivamente limitato la possibilità di trovare un impiego rendendola alquanto incerta (DTF 112 V 326 segg.).

3.

3.1 Nulla di diverso in favore della sua posizione può inferire il ricorrente dal (nuovo) tenore dell'art. 15 cpv. LADI, giusta il quale il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

Dal Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione si evince espressamente che l'idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell'assicurato a seguire le istruzioni degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo ecc. (FF 2001 2002).

Ora, l'assicurato che per le ragioni esposte ai consid. 1 e 2 non è idoneo al collocamento in quanto non disponibile ad accettare un'occupazione adeguata, non lo è nemmeno per partecipare ad eventuali provvedimenti di reintegrazione. La valutazione del caso non muterebbe pertanto nemmeno sotto questo aspetto.

3.2  Nulla di diverso può quindi essere dedotto dalla sentenza di questa Corte del 17 novembre 2004 in re S., C 122/04, espressamente richiamata dal ricorrente a sostegno della sua tesi e concernente l'idoneità al collocamento di un assicurato che aveva frequentato dal 17 luglio al 15 agosto 2003 un corso non autorizzato negli Stati Uniti d'America. Infatti, a prescindere dal fatto che il corso seguito in quell'occasione, già solo per le sue modalità di tempo, non era lontanamente paragonabile a quello oggetto della presente

disamina (di tre anni), il Tribunale federale delle assicurazioni nella

citata sentenza si è unicamente limitato a precisare che, tenuto conto delle possibilità messe a disposizione dalla tecnica moderna (posta elettronica, fax, telefono cellulare), la semplice distanza geografica non può essere considerata, da sola, un ostacolo tale da oggettivamente impedire un'interruzione subitanea di un corso all'estero per intraprendere un'attività lavorativa in patria.

4.

Per il resto, ogni ulteriore questione e richiesta sollevata con il ricorso

non può essere esaminata in questa sede in quanto esulante dall'oggetto della lite, chiaramente limitato al tema dell'idoneità al collocamento di N.________ (DTF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 130 V 503)."

                             2.11.   Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che anche nel caso concreto, visto l'elevato costo del corso di inglese frequentato dall'assicurata (fr. 8'412.-- già pagati e non più rimborsabili) e considerato che tutte le ricerche inviate a dei potenziali datori di lavoro indicavano come data d'inizio "gennaio 2006" (cfr. Doc. B11-B81) l'idoneità al collocamento deve essere negata dal profilo oggettivo.

                                         Questa conclusione deve essere confermata anche dal profilo soggettivo. Infatti durante il suo soggiorno all'estero l'assicurata non ha compiuto personalmente ricerche di lavoro, come impone la giurisprudenza federale (cfr. le sentenze riprodotte al consid. 2.10 e le STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05; STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 351/05).

                                         Le numerose ricerche di lavoro sono state infatti effettuate dal padre __________.

                                         In particolare va qui sottolineato che la consulente del personale __________, rispondendo al TCA, ha affermato di avere detto esplicitamente all'assicurata che doveva continuare a compiere le ricerche all'estero (ad esempio tramite internet) e che suo padre avrebbe potuto "sostenerla" individuando i posti vacanti (cfr. consid. 1.7).

                                         In simili condizioni questo Tribunale deve concludere che non sono realizzate, nel caso concreto, le restrittive condizioni poste dalla giurisprudenza federale per potere riconoscere l'idoneità al collocamento di un assicurato che segue un corso non autorizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione.

                             2.12.   Infine, per quel che concerne l'eventuale attribuzione di prestazioni fondate sugli art. 59 seg. LADI, il TCA rileva che tale questione non può essere esaminata in questa sede in quanto esula dall'oggetto della lite che è chiaramente limitato al tema dell'idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.11 in fine e STFA del 10 luglio 2006 nella causa F., C 250/04).

                                         Questo Tribunale al riguardo si limita dunque a constatare che sul verbale del colloquio di consulenza dell'8 agosto 2005 firmato anche dall'assicurata figura l'esplicita indicazione: "non intende inoltrare domanda di sussidio per corsi individuali" (cfr. Doc. 12) e che, nel corso dell'udienza la ricorrente, ha affermato: "Io le dissi di lasciare perdere. In quanto per partecipare a quel corso avrei dovuto annullare quello al quale mi ero iscritta con relativa penalità" (cfr. consid. 1.6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.3 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2006 38.2006.3 — Swissrulings