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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.06.2006 38.2006.21

12 juin 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,332 mots·~37 min·1

Résumé

Indennità per lavoro ridotto negate a ditta chiusa in inverno per abbondante nevicata. Perdita di lavoro per oscillazioni stagionali dell'occupazione e indirettamente dovuta a intemperie non computabile. Cifra d'affari 05,poi,poco inferiore a 04 e circostanze rientranti nel normale rischio aziendale

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.21   DC/sc

Lugano 12 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 15 febbraio 2006 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 23 dicembre 2005 il RI 1 ha inoltrato una richiesta di indennità per lavoro ridotto per gli otto dipendenti, per il periodo 1° febbraio al 30 aprile 2006, così motivata:

"  (...)

La nostra azienda è soggetta all'andamento climatico. L'evoluzione del lavoro è regolata in base al flusso degli ospiti sul __________.

Attualmente, causa l'abbondante nevicata il __________ è chiuso fino a completo scioglimento della neve stessa e quindi l'affluenza clienti è quasi nulla.

Ci necessita, da parte vostra, l'autorizzazione all'introduzione del lavoro ridotto in quanto in questo periodo abbiamo avuto un calo considerevole delle presenze. L'afflusso di ospiti atteso e preventivato non è stato assolutamente rispettato.

Prima di inoltrare la presente richiesta abbiamo cercato delle valide alternative per incentivare l'afflusso di clientela ma senza successo. Abbiamo provveduto ad effettuare pubblicità, proponendo offerte vantaggiose per aumentare l'arrivo di ospiti anche non __________.

La nostra richiesta è da considerarsi temporanea perchè si prevede nei prossimi mesi la riapertura del percorso. (...)" (Doc. 6)

                                         Il 10 gennaio 2006 la ditta ha così completato la sua domanda:

"  (...)

La nostra azienda è soggetta, per la maggior parte, all'evoluzione del lavoro in base al flusso degli ospiti sul __________ del __________.

Nel periodo invernale/primaverile l'affluenza della clientela è quasi nulla e di conseguenza ci necessita del lavoro ridotto causa fluttuazione stagionale.

Ci necessita, da parte vostra, l'autorizzazione del lavoro ridotto in quanto in questo periodo abbiamo avuto un calo considerevole delle presenze. L'afflusso di ospiti atteso e preventivato non è stato assolutamente rispettato.

Prima di inoltrare la presente richiesta abbiamo cercato delle valide alternative per incentivare l'afflusso di clientela ma senza successo. Abbiamo provveduto ad effettuare pubblicità, proponendo offerte vantaggiose per aumentare l'arrivo di ospiti anche non __________. Ai dipendenti è stata concessa la vacanza fino al 27 gennaio 2006.

La nostra richiesta è da considerarsi temporanea perchè si prevede con la riapertura della stagione __________ un aumento della clientela.

Durante i prossimi mesi ci auguriamo delle entrate che possono coprire almeno le spese derivanti dalla gestione del personale, salari e oneri sociali e ci auspichiamo (come tutti gli imprenditori) a breve termine una ripresa economica.

Un vostro rifiuto nell'approvazione della summenzionata richiesta, visto l'andamento dell'attività lavorativa in generale, ci porterà a dover seriamente valutare l'ipotesi della riduzione del personale.

Sarebbe un peccato dover procedere, se non troveremo altre alternative, con licenziamenti e la conseguente riassunzione tramite il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   guadagno intermedio. (...)" (Doc. 4)

                                         Con decisione 13 gennaio 2006 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto, motivando:

"  (...)

Nel presente caso una certa difficoltà nell'acquisizione di lavoro da parte delle aziende da poco costituite rientra nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro.

Inoltre l'indennità per lavoro ridotto può essere versata unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d'affari. Infatti secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. (...)" (Doc. 3)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 2), la Sezione del lavoro, il 15 febbraio 2006, ha emanato una decisione su opposizione nella quale in particolare, si è così espressa:

"  (...)

3. Nel caso in esame, si rileva che il RI 1 ha iniziato la sua attività nel mese di gennaio 2004, che il numero dei dipendenti (otto) è rimasto a tutt'oggi pressoché invariato (una sola disdetta del rapporto di impiego, concernente un lavoratore su chiamata), che rispetto al primo anno di attività (2004) l'esercizio pubblico ha subito nel 2005 soltanto un lieve calo del suo fatturato e, inoltre, che lo scorso mese di dicembre è stata registrata una proficua cifra d'affari, superiore rispetto a quella ottenuta il precedente mese di dicembre.

Ora, in considerazione di quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, lo scrivente Ufficio ritiene che la perdita di lavoro invocata dall'esercizio pubblico in parola, - da poco aperto, rientri nel normale rischio aziendale del datore di lavoro, per cui non è computabile ai sensi dell'articolo 33 cpv. 1 lett. a LADI. Non è dunque dato uno dei presupposti cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per l'ottenimento delle indennità per lavoro ridotto.

D'altra parte, va rilevato che i lavoratori la cui presenza costante è necessaria per la promozione commerciale e il contatto con la clientela, sono impossibilitati a ridurre il loro orario di lavoro senza con ciò mettere in pericolo il buon andamento dell'azienda. II lavoro consistente essenzialmente nella presenza sul posto, e non solo nella sua - prestazione effettiva, una riduzione dell'orario di lavoro per tali dipendenti non può che condurre alla riduzione delle prestazioni nei confronti del cliente. Ora, nel caso di specie, l'esercizio pubblico in parola desidera ridurre l'orario di lavoro degli impiegati ivi occupati. Non sembra tuttavia che abbia predisposto una limitazione degli orari di apertura dell'esercizio pubblico, in modo da garantire una effettiva riduzione del lavoro in seno all'azienda. Pertanto, alla luce della menzionata giurisprudenza, considerato come rimanga immutato il tempo di presenza sul posto di lavoro anche in caso di diminuzione del lavoro, non risulta adempiuto, nel caso di specie, un altro dei presupposti cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI (perdita di lavoro determinabile/tempo di lavoro sufficientemente controllabile).

Infine, si osserva che la riserva della stagionalità (art. 54a OADI) appare superflua, poiché l'esercizio pubblico in parola, aperto da soli due anni, presenta usuali oscillazioni stagionali (non vi è, invece, un calo straordinario della domanda).

4. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione qui contestata." (Doc. A)

                               1.3.   Contro questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale rileva che:

"  (...)

Inoltro questo tempestivo ricorso dopo aver letto più volte l'info Service "informazione per i datori di lavoro" indennità per lavoro ridotto, edizione 2003 716.400i.

In effetti questo opuscolo, inoltratomi dalla Sezione del Lavoro, a pagina 18 col.10 e poi a pagina 21 indica chiaramente cosa occorre osservare per la perdita stagionale di ore di lavoro.

In particolare tale testo cita: ... il servizio cantonale verifica se presso l'azienda richiedente sono usuali oscillazioni stagionali del grado d'occupazione. In presenza di perdita stagionale di ore di lavoro, il servizio formula, nella sua decisione, una riserva corrispondente.

Ecco proprio leggendo questa citazione ho chiesto, con lettera del 10.01.2006, l'introduzione del lavoro ridotto causa fluttuazione stagionale per la mia azienda.

Con scritto del 13.1.2006 la Sezione del Lavoro mi negava l'introduzione del lavoro ridotto.

Contro questa decisione avevo presentato regolare opposizione proprio perché la mia richiesta è suffragata dall'opuscolo citato.

Con mia sorpresa e incredulità la Sezione del Lavoro ha respinto la mia opposizione indicando che non vi sono gli estremi per l'introduzione di quanto richiesto.

Da tale decisione, al punto 3, ho letto quanto indicato da tale ufficio e che qui non riporto in quanto allego copia della decisione. In particolare contesto nel modo più assoluto quanto indicato nello scritto in quanto parrebbe che la Sezione del Lavoro dia una colpa indiretta al datore di lavoro che è riuscito a mantenere invariati i posti di lavoro e che in dicembre, grazie al buon andamento del mio ristorante sono riuscito a far registrare una proficua cifra d'affari, superiore rispetto a quella ottenuta il precedente mese di dicembre.

Come da me indicato alla Sezione del lavoro, il mio esercizio pubblico lavora prevalentemente con l'andamento dei __________.

Logicamente tale attività sportiva è poco praticata durante il periodo invernale. I motivi per il quale vi è una bassa frequenza dei giocatori e di riflesso una mancanza di clientela presso il mio esercizio pubblico è da ricercare alle condizioni meteorologiche.

Contesto pure l'ultima frase del punto 3 visto quanto indicato poco sopra. Aggiungo inoltre che è proprio l'opposto di quanto indicato dalla Sezione del Lavoro. Basta pensare che un calo straordinario della domanda (clientela nel mio EP) è da ricercare proprio nelle condizioni meteorologiche (freddo pungente e nevicate abbondanti). A tale riguardo richiamo quanto più volte indicato dall'Ufficio Meteorologico di Locarno Monti.

In conclusione ritengo proprio che quest'anno vi sia un calo straordinario, limitatamente fino alla ripresa dell'attività agonistica a tempo pieno, della clientela.

Chiedo quindi a voi Giudici di voler annullare la decisione di non approvazione del lavoro ridotto per il mio caso e di permettermi di poter beneficiare di quanto la legge prevede per simili casi.

Permettetemi di farvi notare un certo disagio nei confronti della Sezione del Lavoro di Bellinzona che così operando, mi è parso di capire, non aiuta i datori di lavoro e di riflesso i lavoratori. Con l'agire della Sezione del lavoro ho capito che avrò la possibilità, durante il prossimo autunno, di intimare le disdette ad alcuni miei dipendenti e di metterli a carico della disoccupazione. Prima però di dover arrivare a questa estrema soluzione preferisco intimare il presente ricorso, certo che voi Giudici potrete comprendere le motivazioni (anche perché il mio modo di agire è suffragato da quanto indicato sull'opuscolo "info-Service") per le quali ho agito in questo modo." (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 23 marzo 2006 la Sezione del lavoro chiede di respingere il ricorso e, in particolare, osserva:

"  (...)

Nella presente fattispecie, dai documenti agli atti si constata che il RI 1 ha iniziato la sua attività nel mese di gennaio 2004, che il numero dei dipendenti (otto) è rimasto a tutt'oggi pressoché invariato (una sola disdetta del rapporto di impiego, concernente un lavoratore su chiamata), che rispetto al primo anno di attività (2004) l'esercizio pubblico ha subito nel 2005 soltanto un lieve calo del suo fatturato e, inoltre, che lo scorso mese di dicembre è stata registrata una proficua cifra d'affari, superiore rispetto a quella ottenuta il precedente mese di dicembre (cfr. doc. 4).

Ora, in considerazione di quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, lo scrivente Ufficio ritiene che la perdita di lavoro invocata dall'esercizio pubblico in parola, da poco aperto, rientri nel normale rischio aziendale del datore di lavoro, per cui non è computabile ai sensi dell'articolo 33 cpv. 1 lett. a LADI. Non è dunque dato uno dei presupposti cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per l'ottenimento delle indennità per lavoro ridotto.

Infine, si osserva che la riserva della stagionalità (art. 54a OADI) appare superflua, poiché l'esercizio pubblico in parola, aperto da soli due anni, presenta usuali oscillazioni stagionali (non vi è, invece, un calo straordinario della domanda)." (Doc. III)

                               1.5.   Il 30 marzo 2006 la ditta ha inviato uno scritto del seguente tenore:

"  (...)

La Sezione del lavoro ha indicato, al punto 2 delle loro osservazioni, che "una certa difficoltà nell'acquisizione di lavoro da parte di aziende da poco costituite rientri nel normale rischio aziendale".

Contesto nel modo più assoluto questa osservazione in quanto, e qui produco l'estratto registro di commercio del Canton Ticino, non è assolutamente vero che l'azienda è da poco costituita.

Come vedete dall'allegato, prima di ritirare il RI 1, ero titolare e gerente del __________ in __________, __________. Inoltre, al sesto paragrafo del punto tre la Sezione del lavoro fa riferimento ad una sentenza del TFA per la presenza dei dipendenti sul posto di lavoro. Anche in questo caso devo contestare la loro affermazione in quanto il mio EP, durante il periodo di bassa stagione, chiude normalmente alle ore 19.00 anziché alle ore 24.00 mentre al mattino la sua apertura viene posticipata a dipendenza di clientela ospite sul campo da gioco presso la __________. Aggiungo pure che in caso di prolungata mancanza di clientela il personale viene invitato a lasciare il posto di lavoro in quanto, per servire quei 5 clienti, è sufficiente la mia presenza oppure quella di mia moglie.

Anche il punto 4, indicato dalla SdL, merita un chiarimento.

E' vero che nell'anno 2005 il mio EP ha subito un lieve calo del fatturato però, se si analizza attentamente la cifra d'affari, ci si rende conto dell'enorme fluttuazione che la stessa subisce.

Per esempio la cifra d'affari per novembre 2005 era pari a fr. 53'063.35 contro gli 85'308.30 franchi del 2004.

In dicembre 2005, anche grazie all'enorme propaganda fatta, abbiamo potuto ospitare delle cene che mai prima di allora erano state riservate, da parte dei clienti (esempio: cena __________ sportiva con oltre 200 soci, aperitivo a livello cantonale del __________ organizzato dalla sezione di __________, ecc, ecc.)

Visto quanto sopra richiamo tutto quanto già precedentemente indicato e ritengo di aver diritto alle indennità per lavoro ridotto causa fluttuazione stagionale." (Doc. V)

                                         Al riguardo, l'11 aprile 2006 la Sezione del lavoro si è così espressa:

"  con riferimento alla causa citata a margine e al vostro scritto 3/4 aprile 2006, preso atto della documentazione annessa (doc. V, V bis), premesso che si riconferma quanto espresso nella risposta di causa 23 marzo 2006, ci si limita ad osservare quanto segue.

Dai documenti agli atti, segnatamente dal Preannuncio di lavoro ridotto (doc. 4), si rileva come l'attività dell'esercizio pubblico in parola abbia preso avvio soltanto nel mese di gennaio 2004. II ricorrente ha del resto indicato nel predetto documento, quale data di fondazione, il giorno 2 gennaio 2004 e, inoltre, egli ha sinora fornito unicamente le cifre d'affari mensili relative ai mesi da gennaio 2004 in poi."

(Doc. VII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"  a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro           la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i   loro posti di lavoro."

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

"  a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui      tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                                        lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

                               2.3.   Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:

"  Una perdita di lavoro è computabile se:

  a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

      ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori        dell'azienda."

                                         Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

"  a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

    interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze  

    rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di  

    lavoro;

  b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è           causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

  c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali           o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima        o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

  d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

  e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di              un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

  f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda            in cui lavora l'assicurato."

                                         Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

                               2.4.   Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Nella citata sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)

                                         In un’altra sentenza del 2 dicembre 2004  nella causa L.  SA    (C 264/03), il Tribunale federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:

"  (…)

Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17, consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi economici).

                                         Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui (vista l’asserita perdita del lavoro dal 30% a 40% a causa di un grande cantiere aperto davanti al proprio negozio) l’autorità giudiziaria cantonale aveva ritenuto computabile la perdita di lavoro preannunciata dalla ditta, l’Alta Corte ha accolto un ricorso inoltrato dal Segretariato di Stato dell’economia SECO e, in particolare circa il normale rischio aziendale, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2 Nach dem Gesagten war die Durchfahrt für den Motorfahrzeugverkehr auf der Hauptstrasse trotz der Bauarbeiten immer frei, allerdings mit Behinderungen. Die Zufahrt zum Geschäft des Beschwerdegegners war damit zwar erschwert, aber nicht unterbrochen. In der unmittelbaren Nähe standen weiterhin Park- und Halteplätze für Autos zur Verfügung. Für die Fussgänger war das Geschäft erreichbar. Der öffentliche Verkehr auf der Hauptstrasse funktionierte praktisch unverändert weiter, indem an Stelle der Bahn Busse eingesetzt wurden.

Strassenbauarbeiten mit solchen Auswirkungen auf den Verkehr können nicht als aussergewöhnlich bezeichnet werden, zumal die Phase der stärksten Behinderung nur relativ kurz dauerte. Solche Situationen treten regelmässig und wiederholt auf und können jeden Arbeitgeber treffen. Allfällige damit zusammenhängende Arbeitsausfälle infolge erschwerter Geschäftszufahrt sind voraussehbar bzw. kalkulierbar und gehören somit zum normalen Betriebsrisiko. Ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht demnach nicht (Erw. 1.2 hievor; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 153 Rz 396 f.). Ob dies auch zutrifft, wenn die Zufahrt zu einem Geschäft wegen im Voraus geplanter Bauarbeiten gänzlich unterbrochen wird, kann offen gelassen werden.

(…).“ (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05)

                                         Nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti considerazioni a proposito della perdita computabile del lavoro e il normale rischio aziendale,:

"  (…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32 al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 388).

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220). Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est. Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C 283/01)

                                         In una decisione del 4 dicembre 2003 nella causa F. (C 8/03) il TFA ha ritenuto che, nel caso di una ditta attiva nel settore delle costruzioni, una diminuzione della consistenza degli incarichi (Auftragsbestand), del 42%, riconducibile al rinvio dei lavori di uno, due mesi e a volte più di un anno, non è computabile e rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha ribadito che questa giurisprudenza vale analogamente anche per le imprese attive in un settore correlato con l’edilizia (Baunebengewerbe) e, in particolare, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.

Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt der Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls ab 16. September 2002 eine der Anspruchsvoraussetzungen für Kurzarbeitsentschädigung erfüllt.

Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374 Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen, die von den mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb die dadurch verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 244). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen (Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X. vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).

(…)." (cfr. STFA del 4 dicembre 2003 nella causa F. C 8/03)

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di collocamento, il TFA ha stabilito che un importante riduzione del numero dei collocamenti provvisori che deve essere effettuato da una ditta che si occupa di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio d'impresa. Dunque, la sola consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal normale rischio aziendale.

                                         Infine, nella già citata sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L. SA, C 264/03) il TFA ha stabilito che ci si trovava in presenza di normali fluttuazioni dalla cifra d'affari che non giustificavano il versamento di indennità per lavoro ridotto e si è così espresso:

"  Malgrado infatti le previsioni pessimistiche di fine 2002, secondo cui nei primi tre mesi dell'anno successivo la cifra d'affari avrebbe dovuto essere pari all'incirca a fr. 35'000.- mensili e quindi ridotta della metà, alla luce delle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro risalenti al mese di marzo 2003, risulta da gennaio a marzo 2003 un volume d'affari medio di fr. 62'298.-. Nello stesso periodo dell'anno precedente esso era invece pari a fr. 58'579.- e mediamente nel 2002 a fr. 60'426.-.

Ciò significa che la ditta interessata, tramite provvedimenti adeguati e

tempestivi, è stata in grado di scongiurare la prevista - ingente - perdita di lavoro. Del resto è stata lei stessa ad affermare di aver reperito diversi clienti, anche se in parte solo temporaneamente, circostanza che è stata espressamente ammessa anche nel ricorso di diritto amministrativo.

Al riguardo va ancora aggiunto che il fatto che i nuovi mandati fossero di natura solo temporanea, come precisato nel ricorso di diritto amministrativo, è irrilevante, determinante essendo il fatto che nel periodo menzionato la ditta ha potuto trasferire il personale attribuito al settore X ad un altro settore e quindi compensare le perdite. Anzi probabilmente proprio il fatto di aver reperito mandati temporanei, ha permesso alla ricorrente di mantenere intatto - malgrado la richiesta

necessità di personale - il rapporto contrattuale concluso con la X SA.

Correttamente quindi l'autorità cantonale ha rilevato come la cifra d'affari fosse rimasta invariata nel 2003 rispetto all'anno precedente, il che non indica certo una diminuzione del lavoro, circostanza questa che esclude l'assegnazione delle chieste prestazioni (si veda in proposito sentenza del 15 marzo 2004 in re F., C 189/02, consid. 4; Gerhards, op. cit., pag. 413)."

                               2.6.   L’art. 33 cpv. 3 LADI stabilisce che il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado di occupazione.

                                         Questo disposto, il cui tenore è rimasto identico a quello proposto dal Consiglio federale riportato nel Messaggio del 23 agosto 1989 a sostegno di una revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD) (cfr. FF 1989 III 325 in particolare alla pag. 358), è stato introdotto con la prima revisione parziale della LADI del 5 ottobre 1990 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1992.

                                         Il Consiglio federale, commentando il nuovo art. 33 cpv. 3 LADI, aveva osservato che:

"  In pratica, capita che perdite di lavoro non siano dovute esclusivamente a fluttuazioni stagionali, ma anche a influenze congiunturali. Il nostro Collegio deve dunque venir abilitato a stabilire i criteri tecnici che permettano di delimitare le influenze stagionali.

Sul piano materiale è concepibile un disciplinamento secondo il quale una perdita di lavoro è considerata stagionale se non supera essenzialmente quelle subite durante la stagione corrispondente degli anni precedenti (p. es. la media dei cinque ultimi anni)."

(cfr. FF 1989 III pag. 344)

                                         Nell’ambito di questa delega legislativa e concretizzando quanto disposto dall’art. 33 cpv. 1 lett. b il Consiglio federale ha adottato l’art. 54a OADI, entrato in vigore al 1° gennaio 2000, secondo il quale le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo nei due anni precedenti.

                                         In una decisione di principio il TFA ha stabilito cosa si deve intendere nel concetto di “perdita di lavoro” e come operare il  calcolo (cfr. STFA del 7 agosto 2002 nella causa V. AG,             C 62/02).

                                         In una successiva sentenza del 7 giugno 2005 nella causa A. AG, C 95/05, l'Alta Corte ha poi nuovamente operato un calcolo concreto ed ha rilevato:

"  (...)

3.

Gemäss dem bereits zitierten Art. 54a AVIV beantwortet sich die Frage, ob ein Beschäftigungsausfall als saisonal zu gelten hat, durch einen Vergleich des aktuellen Arbeitsausfalls mit dem durchschnittlichen Arbeitsausfall derselben Periode aus den beiden Vorjahren. Um dies beurteilen zu können, hat die Verwaltung der Gesuchstellerin einen entsprechenden Erhebungsbogen zugestellt. Dieser ergab, dass die Firma im Februar 2003 für vier Angestellte

im Umfang von 100 % Kurzarbeitsentschädigung bezogen hatte, was einem Arbeitsausfall von 100 % entspricht, während aus der Gegenüberstellung von Soll- und Ist-Zeit für die Abrechnungsperiode Februar 2002 ein minimaler Arbeitsausfall von 0.4 % esultierte, sodass sich der Durchschnitt beider Jahre auf 50.2 % beläuft. Der Erhebungsbogen für die Abrechnungsperiode Februar 2004 ergab einen Arbeitsausfall von 22.5 %, der unter dem erwähnten Durchschnitt liegt. Damit besteht nach der klaren, durch die offene

Delegationsnorm des Art. 33 Abs. 3 AVIG hinreichend abgestützten Regelung von Art. 54a AVIV kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung.

Bezogen auf die Abrechnungsperiode März (26. Februar bis 25. März) machten die Ausfallstunden im Jahr 2002 3.4 % und im Jahr 2003 (zufolge bezogener Kurzarbeitsentschädigung) wiederum 100% aus, sodass ein Durchschnitt von 51.7 % resultiert. In derselben Periode des Jahres 2004 waren Ausfallstunden zu verzeichnen, welche einem Anteil von 58.9 % der Sollzeit entsprechen.

Vergütungsfähig ist nach der erwähnten Verordnungsregelung nur der den Durchschnitt der beiden Vorjahre übersteigende Anteil von 7.2 %. Die vorinstanzlich bestätigten Einspracheentscheide stimmen demzufolge mit der durch Gesetz und Verordnung geschaffenen Ordnung überein. (...)"

                               2.7.   Nella presente fattispecie il RI 1 ha esplicitamente affermato nella sua domanda (cfr. consid. 1.1) di avere dovuto introdurre il lavoro ridotto a causa di una fluttuazione stagionale della sua attività.

                                         Più precisamente, essendo l'attività del __________ direttamente collegata a quella del percorso di __________ essa registra una riduzione del lavoro durante i mesi invernali, durante i quali per ragioni metereologiche, questa disciplina sportiva non può essere praticata.

                                         Alla luce di questi elementi il TCA deve concludere che ci troviamo in presenza di una perdita di lavoro provocata di oscillazioni stagionali dal grado di occupazione, che non sono computabili ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI.

                                         Da notare che sebbene la perdita di lavoro sia indirettamente dovuta a intemperie, l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta ad intervenire neppure sulla base dell'art. 32 cpv. 3 LADI secondo il quale "il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell'esercizio".

                                         Questa disposizione legale è stata concretizzata all'art. 51° OADI che ha il seguente tenore:

"  1Una perdita di lavoro è computabile quando è riconducibile a condizioni meteorologiche eccezionali che immobilizzano l'azienda o limitano notevolmente la sua attività.

2Per un'azienda sono segnatamente considerate condizioni meteorologiche eccezionali la mancanza di neve in una regione di sport invernali, se si manifesta in un periodo in cui è provato che l'azienda è rimasta aperta in tre degli ultimi cinque anni precedenti.

3L'assicurata dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25 per cento della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo.

4Per ogni periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro computabile un termine d'attesa di tre giorni interi di lavoro. Nelle aziende la cui attività è esclusivamente stagionale, il termine d'attesa è, per la prima perdita di lavoro della stagione, di due settimane.

5Sono considerati giorni d'attesa compiuto soltanto i giorni di lavoro persi durante i quali il lavoratore era vincolato da un rapporto di lavoro e per il quale ha ricevuto dal datore di lavoro un compenso almeno equivalente all'indennità di lavoro ridotto.

6Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è di durata determinata."

                                         La norma legale relativa alle riduzioni di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni metereologiche è stata introdotta in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

                                         Al riguardo nel Messaggio a sostegno di una revisione parziale della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 23 agosto 1989 il Consiglio federale si è così espresso:

"  Secondo il diritto in vigore, gli impiegati della branca del turismo invernale non hanno diritto all'indennità in caso di chiusure temporanee delle aziende per mancanza di neve. Nel quadro dell'indennità per intemperie, le domande d'indennizzo relative a tali perdite di lavoro dovevano essere rifiutate poiché non immediatamente riconducibili alle condizioni meteorologiche (le condizioni me­teorologiche non impediscono l'esecuzione di un lavoro in quanto tale, ma in­fluiscono già in precedenza, nel senso che i servizi offerti non sono domandati). Neppure un'indennità per lavoro ridotto era finora, possibile poiché la chiusura temporanea di queste aziende a causa di mancanza di neve era considerata abituale nell'azienda e nella branca, donde l'esclusione della computabilità della perdita di lavoro giusta l'articolo 33 capoverso 1 lettera b LAD. Le esperienze degli ultimi inverni hanno tuttavia mostrato che questo disciplinamento può comportare gravi casi di rigore per i quali una soluzione deve essere trovata.

II nuovo disciplinamento poggia sull'idea che basterebbe fissare un termine d'attesa sufficientemente lungo per impedire la copertura di rischi aziendali abituali (invece di escludere completamente l'indennizzo). Per questa ragione, la delega di competenza al nostro Collegio dovrebbe pure conferirci il potere di fissare un termine d'attesa speciale. In conclusione, si auspica un disciplina­mento dei casi di rigore secondo il quale le interruzioni del lavoro causate da perdite di clientela dovute alle condizioni meteorologiche sia eccezionalmente a carico dell'assicurazione se di ampiezza e di durata straordinare, vale a dire quando non possano essere imputate al rischio aziendale abituale, già conside­rato nel calcolo dei prezzi. L'ordinanza potrebbe per esempio prevedere un in­dennizzo in caso di sospensione completa del servizio alla clientela e di perdita di lavoro per almeno due settimane consecutive. In merito, sarebbero evidente­mente presi in considerazione come termini d'attesa soltanto i giorni persi du­rante i quali esisteva il rapporto di lavoro in questione e per i quali il datore di lavoro ha sopportato il rischio aziendale abituale. Ben inteso, non saranno indennizzate le perdite di lavoro subite fuori della stagione propriamente detta, vale a dire fuori di un periodo stagionale per il quale può essere provato che l'azienda è abitualmente in esercizio (cfr. l'art. 33 cpv. 1 lett. b ed il suo nuovo cpv. 3)." (pag. 343)

                                         Nel contesto delle indennità per intemperie, in occasione della medesima revisione è poi stato previsto esplicitamente all'art. 43a lett. a che "la perdita di lavoro non è computabile se è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni metereologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini).

                                         Da quanto appena esposto emerge chiaramente che il legislatore ha voluto indennizzare mediante prestazioni per lavoro ridotto le riduzioni di lavoro dovute a perdita di clientela che si realizzato in situazioni del tutto eccezionali (ad esempio mancanza di neve quando dovrebbe esserci).

                                         Come ricorda il Consiglio federale non possono invece in ogni caso venire indennizzate le perdite di lavoro subite fuori dalla stagione propriamente detta, vale a dire fuori dal periodo stagionale per il quale può essere provato che l'azienda è abitualmente in esercizio.

                                         Ora, nel caso presente, il RI 1 è legato ad un'attività sportiva che si svolge durante la bella stagione. Di conseguenza l'azienda non può rivendicare le prestazioni sulla base dell'art. 32 cpv. 3 LADI durante i mesi invernali, periodo nel quale normalmente subisce una riduzione della sua attività.

                                         Quanto al richiamo del contenuto dell'opuscolo "Indennità per lavoro ridotto", che ha spinto la ditta ad inoltrare la domanda di indennità (cfr. consid. 1.3) questo Tribunale rileva che se è vero che a pag. 18 Col. 10 e a pag. 21 Col. 23 figurano esplicitamente delle indicazioni relative alla perdita stagionale di lavoro è altrettanto   vero che tali informazioni sono destinate a facilitare la compilazione del formulario da consegnare alla Cassa di disoccupazione (cfr. pag. 12: "occorre trasmettere alla Cassa di disoccupazione un conteggio separato per ogni periodo di conteggio" dopo che il Servizio cantonale ha preso la decisione al versamento di indennità per lavoro ridotto (cfr. pag. 8 e 9 nr. 10-12 dell'opuscolo) e soprattutto che lo stesso opuscolo al punto 3, pag. 43 prevede esplicitamente che non rientrano sotto la definizione di lavoro ridotto le perdite di lavoro che "sono causate da fluttuazioni stagionali nell'occupazione".

                                         In simili condizioni e già per questo motivo la decisione su opposizione deve essere confermata.

                                         Questo Tribunale constata inoltre che la ditta ricorrente, dopo avere indicato quale data di fondazione il 2 gennaio 2004 (cfr. Doc. 4, punto 9b) ha così illustrato la cifra d'affari realizzata, mese per mese, nei primi due anni di attività.

"  (...)

2005

2004

2003

2002

2001

gennaio

  20'129.15

40'490.25

febbraio

  22'096.70

54'681.-marzo

  66'089.80

77'526.35

aprile

  86'798.35

116'991.25

maggio

127'090.95

101'337.30

giugno

131'460.40

  94'088.90

luglio

  92'622.50

  98'295.25

agosto

105'163.50

  85'746.80

settembre

101'195.35

  92'199.40

ottobre

  83'977.05

  76'486.10

novembre

  53'063.35

  85'308.30

dicembre

  71'812.45

  47'108.10

Totale

961'499.55

970'259.50

(...)" (Doc. c punto 10b)

                                         Da questi dati emerge, come rilevato dall'amministrazione nella risposta di causa (cfr. consid. 2.4) che la cifra d'affari complessiva registrata nel 2005 è stata soltanto leggermente inferiore a quella del 2004 (fr. 961'499.55 contro fr. 970'259), e che quella registrata nel mese di dicembre 2005 è stata superiore a quella del 2004 (fr. 71'812.45 contro fr. 47'108.10).

                                         In simili condizioni, richiamate le considerazioni del TFA nella sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L. SA (C 264/03), qui sopra riprodotte (cfr. consid. 2.5 in fine), questo Tribunale deve concludere che la perdita di lavoro subita dal __________ è anche dovuta a circostanze da ascrivere al normale rischio aziendale, e quindi non computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza federale (cfr. DLA 2000 pag. 53 seg., in particolare pag. 58: "Abgesehen davon gehört allgemein zum normalen Unternehmerrisiko, dass ein Betrieb in der Realisierungs- und Aufbauphase keinen oder einen geringeren Ertrag erzielt als budgetiert, weil es naturgemäss schwierig ist, zu prognostizieren, wie und in welchem Masse der Markt ein neues Produkt aufnimmt") e cantonale (cfr. STCA del 20 febbraio 2003 nella causa S. SA, 38.2002.138) una certa difficoltà nell'acquisizione di lavoro all'inizio di un'attività imprenditoriale rientra nel normale rischio aziendale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.21 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.06.2006 38.2006.21 — Swissrulings