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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2006 38.2006.10

26 juillet 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,310 mots·~1h 12min·3

Résumé

Negato il diritto alle indennità di disoccupazione poiché l'ultimo impiego è stato presso la società di cui la moglie è socia gerente.La Cassa ha violato il proprio obbligo di consulenza.La buona fede dell'assicurato non va però tutelata(l'omessa informazione non è causale per il suo comportamento).

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.10   rs/td

Lugano 26 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 2 settembre 2005 con cui a RI 1 è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2005, in quanto sua moglie ricopre la funzione di socia e gerente con firma individuale della __________, presso cui egli ha lavorato dal 1° marzo al 30 giugno 2005 in qualità di architetto a tempo pieno (cfr. doc. A, M).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ dello studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e l’apertura di un termine quadro per la riscossione di indennità di disoccupazione a fare tempo dal 1° luglio 2005.

                                         A motivazione della propria pretesa egli ha addotto:

"  (…)

In fatto

1.      Il 28 dicembre 2004, il signor RI 1 (__________), di professione architetto, disdiceva con effetto al successivo 28 febbraio 2005 (doc. D) il rap­porto di lavoro che lo legava, in qualità di suo dipendente, alla spett. __________ (doc. E e F), ditta con sede a __________ attiva nella progettazio­ne/costruzione di immobili e nell'engineering in diversi settori (doc. G).

Prove: doc., testi.

2.      In data 1. marzo 2005, l'arch. RI 1 incominciava una nuova attività la­vorativa, sempre nel ramo della progettazione edilizia, alle dipendenze della spett. __________ (__________; doc. H e 1).

Prove: c.s.

3.      Nonostante le buone premesse, il 30 maggio 2005, dunque ancora durante il pe­riodo di prova, la __________ disdiceva il rapporto di lavoro con l'arch. RI 1 (doc. J). Il difficile momento della ditta, confrontata con la scarsità di la­voro che il mercato immobiliare (notoriamente soggetto ad oscillazioni) offriva, aveva purtroppo precluso la conferma del dipendente, il quale nei mesi di impie­go aveva comunque dato prova di impegno e competenza.

Prove: c.s.

4.      Non prospettandosi l'immediato reperimento di una nuova attività lavorativa, il 28 giugno 2005 l'arch. RI 1 si annunciava presso il suo Comune di do­micilio e si iscriveva al competente Ufficio regionale di collocamento (doc. K e L), allo scopo di avviare le pratiche volte all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione.

La cassa disoccupazione scelta era la spett. CO 1 Cassa disoccupazione (__________), mentre il versamento dell'indennità veniva richiesto a fare tempo dal 1. luglio 2005.

Prove: c.s.

5.      II 2 settembre 2005, l'CO 1 Cassa disoccupazione negava all'arch. RI 1 la postulata apertura di un termine quadro per la riscossione dell'indennità di disoccupazione a fare tempo dal precedente 1. luglio (doc. M). Contro questa decisione, fondata sugli art. 8 cpv. 1 lit. e, 13 cpv. 1 e, soprattutto, 31 cpv. 3 lit. b e c LADI, l'assicurato si opponeva in data 26 settembre 2005 (doc. N).

6.      Sulla base dell'art. 31 cpv. 3 lit. b LADI, il 14 dicembre 2005, dopo avere raccolto ulteriori informazioni (doc. O, P, Q e R), la cassa disoccupazione respingeva l'opposizione dell'assicurato e confermava il suo primo, negativo giudizio (doc. A)

Non condividendo neppure tale decisione, l'arch. RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, allo scopo di vedersi infine ri­conosciuto il diritto di percepire l'indennità di disoccupazione a partire dal 1. lu­glio 2005.

Prove: c.s. In diritto:

7.      A fondamento della propria decisione, l'CO 1 Cassa disoccupazione ha posto l'art. 31 cpv. 3 lit. b LADI, secondo cui non ha diritto all'indennità per lavoro ridot­to il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo. L'applicabilità - analogica - di tale disposto alla fattispecie, troverebbe la sua ra­gione nel fatto che l'arch. RI 1, nei quattro mesi precedenti il soprag­giungere della disoccupazione, è stato impiegato per un periodo di prova (pur­troppo non sfociato in un contratto duraturo) presso la __________, ditta di cui la signora __________, moglie dell'assicurato, è socia e gerente.

Per una questione di fondo, il ricorrente ritiene che questo disposto non sia applicabile, già a priori, al caso concreto. La __________, contrariamente a quanto prevede il testo della norma, non è in effetti l'azienda della moglie dell'assicurato, essendone invece la signora RI 1, come detto, soltanto socia (ma non unica) e gerente. Per questo motivo, potrebbe eventualmente entrare in linea di conto solo una (contestata) esclusione dall'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 31 cpv. 3 lit. c LADI, giusta il quale non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occu­pati nell'azienda.

Gli argomenti che seguono mirano quindi a contestare l'applicazione alla fatti­specie di quest'ultimo disposto (non a caso menzionato dalla cassa disoccupa­zione nella sua prima decisione), pur rimanendo senz'altro validi anche per rap­porto al motivo di esclusione di cui all'art. 31 cpv. 3 lit. b LADI.

Prove: c.s.

8.      Secondo l'art. 8 cpv. 1 LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se è disoccupato totalmente o parzialmente (a), ha subito una perdita di lavoro computabile (b), risiede in Svizzera (c), ha terminato la scuola dell'obbligo ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS (d), ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribu­zione (e), è idoneo al collocamento (f) e soddisfa le prescrizioni sul controllo (g). In merito al periodo di contribuzione, l'art. 13 cpv. 1 LADI stabilisce che ha a­dempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (due anni prima dell'insorgenza della disoccupazione), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contributo.

Nel caso concreto, l'adempimento delle condizioni di cui alle lettere a-d e f-g, in quanto mai messo in dubbio, è stato riconosciuto dalla cassa disoccupazione. Viceversa, l'applicazione per analogia dell'art. 31 cpv. 3 lit. c (rispettivamente lit. b) LADI, equivale a negare la sussistenza dell'ulteriore presupposto del compi­mento del periodo di contribuzione. Ciò ben lo si deduce dalla decisione impu­gnata, nella quale si può leggere:

"Nella sua prassi ML/AD 2004/3, Foglio 3, del 15 settembre 2004, il seco ha pre­cisato che la persona assicurata che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, come pure il o la coniuge che lavorava nella stessa azienda, hanno diritto all'indennità soltanto se possono far valere un periodo di contribu­zione di almeno sei mesi in una terza ditta. Questo periodo di contribuzione deve essere svolto dopo che la persona assicurata ha smesso di lavorare nell'azienda in cui essa o il suo coniuge occupava una posizione analoga a quella di un dato­re di lavoro."

Stando a quanto precede, l'arch. RI 1 dovrebbe infatti ricominciare da zero il periodo di contribuzione, come se non l'avesse fin qui adempiuto (e, in questo senso, non avesse rispettato la condizione stabilita dall'art. 8 cpv. 1 lit. e LADI).

Prove: c.s.

9.      Come dimostra la documentazione agli atti, il ricorrente, anche non senza consi­derare i quattro mesi trascorsi presso la __________, nel termine biennale di cui all'art. 9 cpv. 3 LADI ha svolto per ben più di 12 mesi un'attività soggetta a con­tribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI), percependo regolarmente un salario e corrispondendo i dovuti contributi assicurativi (doc. S-W). Segnatamente, l'arch. __________ è stato alle dipendenze della __________ (poi divenuta __________), rispettivamente della __________ nel periodo compreso tra il 22 aprile 2002 ed il 28 febbraio 2005 (doc. E e F).

Riguardo a tale circostanza, la cassa disoccupazione ha sostenuto, come visto, che il periodo contributivo presso una terza ditta deve essere svolto dopo che la persona assicurata ha smesso di lavorare nell'azienda in cui essa, o il suo co­niuge, occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Una tesi che tuttavia il lod. Tribunale federale ha già avuto modo di smentire a chiare lettere nella sentenza C 119/04 del 3 gennaio 2005:

"  Quanto al fatto che T., anche dopo avere perso il posto di alle­natore presso il fallito FC L., avrebbe continuato a mantenere la sua posizione di azionista e amministratore presso lo Studio d'Ingegneria C., la pronuncia cantonale, cui si rinvia, ha pertinentemente ricorda­to come, per giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il diritto alle indennità di disoccupazione non sia precluso all'assicurato che, pur conser­vando una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro presso una dit­ta, si iscrive alla disoccupazione dopo avere lavorato per un'altra ditta quale di­pendente per una durata di almeno sei mesi (SVR 2004 ALV no. 15 pag. 46). Ora, proprio questo si è chiaramente verificato nel caso di specie avendo l'interessato svolto l'attività di allenatore per il FC L. dal 1° giugno 2002 dopo già essere stato in precedenza alle dipendenze, dal 1° luglio 2001 al 31 maggio 2002, del FC O. con le medesime funzioni." (il periodo di 6 mesi, ora aumentato a 12, è quello che prevedeva il vecchio art. 13 cpv. 1 LADI).

Al momento in cui L. faceva partire la sua richiesta di indennità di disoccupazio­ne (il 1 ° maggio 2003), egli ricopriva dunque una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro. E ciononostante, secondo il massimo Tribunale svizzero, aveva ugualmente diritto all'indennità di disoccupazione, proprio (anche) perché aveva compiuto il periodo di contribuzione presso ditte terze dal 1 ° luglio 2001 al 30 aprile 2003, vale a dire prima di ricoprire una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro.

Lo stesso deve perciò valere nel caso concreto: giacché l'assicurato ha in ogni caso adempiuto il proprio periodo di contribuzione, entro il termine quadro, presso ditte terze, egli deve vedersi riconosciuta l'indennità di disoccupazione, indipendentemente da quella che può essere stata l'attività svolta in seguito (e per breve tempo, in prova) presso l'azienda di cui la moglie è socia e gerente.

Prove: c.s.

10.    La cassa disoccupazione sostiene inoltre come il diritto di ricevere l'indennità sia in ogni caso escluso, se l'assicurato ha disdetto il rapporto di lavoro presso la dit­ta terza per iniziare a lavorare in seno alla società del coniuge. Un argomento che, nuovamente, non può essere condiviso.

Innanzitutto, a suo sostegno non vi è alcun fondamento legale o giurisprudenzia­le.

In secondo luogo, viene smentito dal risultato, estremamente iniquo, che com­porterebbe. Seguendo l'assunto della cassa disoccupazione, se l'arch. RI 1 avesse in effetti disdetto il precedente rapporto lavorativo senza avere alcuna volontà, almeno inizialmente, di rimanere attivo nel mondo del lavoro, si sarebbe trovato in una posizione decisamente migliore (perché avente il diritto all'indennità) rispetto allo status quo, in cui lo scioglimento del contratto di lavoro è stato deciso dall'assicurato con la seria intenzione (e pure la concreta prospet­tiva) di incominciare prontamente una nuova attività... Un risultato paradossale che la legge non può certo volere!

Prove: c.s.

11.    Ma vi è di più. Premesso come la questione non occupi rilevanza pratica ai fini del giudizio (avendo l'assicurato già adempiuto il periodo di contribuzione presso ditte terze - ciò di cui, come visto, deve essere tenuto conto), il motivo di rifiuto stabilito dall'art. 31 cpv. 3 lit. c LADI non torna applicabile alla fattispecie anche per ragioni inerenti alla sua portata.

Vero è che l'applicazione, per analogia, dell'art. 31 cpv. 3 lit. c LADI (previsto per l'indennità per lavoro ridotto) è in linea di principio possibile anche nei confronti dell'assicurato che richiede l'indennità di disoccupazione (come è il ricorrente). Ciò non può essere tuttavia il caso qualora l'assicurato abbia cessato ogni rapporto con la ditta legata al coniuge, non avendo quindi più la possibilità di influenzarne il funzionamento (DTF 123 V 234). Tale è proprio la situazione dell'arch. RI 1, con cui la __________, dandogli la disdetta, ha oramai sciolto ogni legame. Circostanza peraltro confor­tata dal fatto che nei mesi in cui vi è stato impegnato, il ricorrente mai ha rico­perto compiti inerenti alla gestione della ditta, svolgendo invece attività e­sclusivamente tecniche (doc. Y, Z e AA).

                             Anche per questo motivo, il presente ricorso deve essere accolto." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 7 febbraio 2006 la Cassa ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   Il 22 febbraio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto il formulario di autocertificazione di quest’ultimo relativo al mese di dicembre 2005 (cfr. doc. VII; VII1).

                                         Al riguardo la Cassa ha indicato di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. IX).

                               1.5.   Pendente causa questa Corte ha sottoposto alla parte ricorrente i messaggi di posta elettronica del 19 ottobre 2005 intercorsi tra la Cassa e il SECO, assegnandole un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. XI, 17).

                                         L’avv. __________ si è espresso in merito con scritto del 24 aprile 2006 (cfr. doc. XII).

                               1.6.   La Cassa, il 26 aprile 2006, ha comunicato di non avere nulla da aggiungere (cfr. doc. XIV).

                                         Il doc. XIV è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il TCA rileva che sulla decisione formale del 2 settembre 2005, quale base legale, sono stati indicati gli art. 8 cpv. 1 lett. e, 13 cpv. 1 e 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, mentre sulla decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 l’art. 31 cpv. 3 lett. b LADI (cfr. doc. A, M).

                                         In realtà dalle motivazioni formulate nei provvedimenti citati emerge che la Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° luglio 2005, in quanto non ha ritenuto adempiuto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. b LADI con riferimento all’art. 31 cpv. 3 LADI.

                                         Infatti, la resistente ha indicato che il ricorrente, quale ultimo impiego, ha svolto l’attività di architetto presso la __________ in cui la moglie, quale socia e gerente con diritto di firma individuale, occupava e continua a occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. A mente della Cassa, pertanto, egli non ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, non avendo subito una perdita di lavoro computabile.

                                         In sede di ricorso l’assicurato ha apportato una serie di elementi volti a confutare la tesi della Cassa, e meglio ha addotto di avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione avendo cessato ogni rapporto con la ditta legata al coniuge e non avendo, quindi, più la possibilità di influenzarne il funzionamento. Egli ha inoltre puntualizzato di non avere mai ricoperto compiti inerenti alla gestione della ditta, avendo svolto esclusivamente attività tecniche (cfr. doc. I).

                                         Il ricorrente, peraltro rappresentato da un avvocato, ha dunque capito cosa gli è stato imputato dalla Cassa nella decisione formale e nella decisione su opposizione impugnata e, esprimendosi in merito, non ha subito alcun svantaggio.

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è il tema di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2005.

                                         Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

                               2.4.   In una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

                                         In una sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto - mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata, sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare. (…)" (STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02)

                                         In un altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui un assicurato, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, ha dovuto restituire prestazioni ricevute indebitamente, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

la precedente istanza ha quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C 274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art. 944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto, alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per domandarne la restituzione, (…)." (cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02)

                                         Secondo il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

                                         A tale proposito in una sentenza del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, relativa a un caso ticinese, la nostra Massima ha osservato:

"  (…)

3.3 Al riguardo non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).” (STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)

                                         La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.2.; STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02).

                               2.5.   Circa la questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, nella sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C 219/03), il TFA ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt war. (…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)

                                         In questo contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

                                         In una decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2 LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

                                         Contestualmente il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2  Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)." (cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)

                               2.6.   Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 (cfr. consid. 2.4.) al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

                                         Nella già citata sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C 219/03), chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo essere stato licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della SA sua datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è entrata nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

2.5 Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes (ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003 verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter beibehielt.

2.6 Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall gehört) erfüllt sind.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)

                                         Il TFA, in una sentenza del 5 luglio 2004 nella causa D. (C 155/03), nel caso di un assicurato licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo di socia gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha poi stabilito che:

"  (…)

2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am 29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr. 22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03]) ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft ("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.

(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella causa D., C 155/03)

                                         In una decisione del 7 dicembre 2004 nella causa W. (C 193/04), pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di socia gerente.

                                         L’Alta corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

2.

Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

3.

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.

4.

Le recourant se prévaut d'une violation des principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à l'égalité.

Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001 [C 354/00]).

(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C 193/04)

                                         Sempre in merito all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza del 24 marzo 2005 nella causa A. (C187/04), l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

2.1 Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien. Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse und Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.

2.2 Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine arbeitgeberähnliche Stellung. Eine solche kommt ihr als Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV 2004 Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur kollektiv zu zweien unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40% der Aktien besitzt, ändert sich nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich zu beeinflussen vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht und ob die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb). Die Überschuldung ist sodann kein taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004, C 110/03). Vorliegend stand überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides (22. März 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248 Erw. 1), nicht definitiv fest, ob die Firma endgültig liquidiert werde, waren doch noch Straf- und Rechtsöffnungsverfahren mit Forderungen in Millionenhöhe hängig. In diesen Prozessen spielte der Beschwerdeführer eine aktive Rolle.

Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August 2003, C 30/03).

(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)

                               2.7.   In una sentenza del 4 luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al collocamento.

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"  (...)

2.2    Giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

2.3    Con la sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4    Questo principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).

2.5    Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6    La presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).

2.7    Orbene, un rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit [sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

2.8    Idoneità al collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).

3.

3.1    Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)

                               2.8.   Giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, da questo principio va in particolare dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella causa M., C 24/02, consid. 5.4; STFA del 10 luglio 2003 nella causa F., U 22/03; DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                         L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito, in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) (cfr. in questo stesso senso, STFA del 1° settembre 2003 nella causa P., P 32/03) riguardante una fattispecie in cui l'art. 42 LPGA non poteva ancora essere applicato - accertato che il diritto di essere sentito dell'assicurato era stato violato prima dell'emanazione di una decisione di sospensione, l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

(cfr. STFA succitata, consid. 3.2 - la sottolineatura è del redattore)

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è invece così espresso:

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                         Questo Tribunale ritiene comunque che la chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA, secondo cui l'assicurato deve essere sentito prima che venga presa una decisione nei suoi confronti, (cfr. STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C 87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 p. 77, consid. 3d, p. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 p. 37), mantiene, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 42, n. 7 e n. 19-23; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 18-23).

                                         Al riguardo giova rilevare che in una sentenza del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03 l’Alta Corte si è posta il quesito di sapere se la giurisprudenza elaborata nella DTF 126 V 130, secondo cui un assicurato doveva essere sentito prima dell’emissione di un provvedimento di sospensione, è ancora valida o meno. Il TFA ha, tuttavia, lasciato aperta tale problematica, pur sottolineando che:

"  (…)

4.

Auch im Verfügungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz (vgl. BGE 125 V 195 Erw. 2 sowie Art. 43 Abs. 1 ATSG). Die Verwaltung darf die für die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts notwendigen Abklärungen nicht in das Einspracheverfahren verschieben (vgl. ZAK 1987 S. 298). Dieses verlöre sonst weitgehend seinen Sinn und Zweck, letztlich die Gerichte zu entlasten (BGE 125 V 191 Erw. 1c und SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1; Andreas Freivogel, Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG, in: Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) [Band 15 der Schriftenreihe des IRP-HSG, St. Gallen 2003 (René Schaffhauser/Ueli Kieser [Hrsg.])] S. 108 unten). Bei den Abklärungen hat die Verwaltung auch die verfassungsmässigen und spezialgesetzlichen Mitwirkungsrechte der Parteien zu beachten. Bei der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder im Besonderen kommt der Befragung der versicherten Person erhebliche Bedeutung zu. Im Mittelpunkt steht die Verschuldensfrage. Nach dem Grad des Verschuldens (leicht, mittelschwer oder schwer) bestimmt sich die Einstellungsdauer (Art. 30 Abs. 3 dritter Satz AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV; BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4a). Tatsache und Schwere des Verschuldens lassen sich in aller Regel nicht zuverlässig beurteilen, ohne dass die von der Sanktion bedrohte Person die Gründe für das ihr vorgeworfene Verhalten dartun und entlastende Umstände geltend machen konnte. Diese können sowohl die subjektive Situation des oder der Versicherten, als auch objektive Gegebenheiten beschlagen (BGE 130 V 125). Es kommt dazu, dass häufig auf Grund der Akten allein nicht ohne weiteres klar ist, wie das der versicherten Person vorgeworfene Verhalten rechtlich zu qualifizieren ist resp. welcher Einstellungsgrund in Betracht kommt (vgl. BGE 122 V 37 Erw. 2c). Von der Befragung der versicherten Person vor Erlass einer Einstellungsverfügung kann deshalb in der Regel nicht abgesehen werden. Dies gilt auch im hier zu beurteilenden Fall. Das RAV hat denn auch versucht, dem Versicherten die entsprechenden Fragen zu stellen. (…)." (cfr. STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03)

                                         In concreto dalla documentazione agli atti non risulta che al ricorrente, prima dell’emanazione della decisione formale del 2 settembre 2005, sia stato ventilato il diniego delle indennità di disoccupazione, né che gli sia stata data la possibilità prendere posizione al riguardo.

                                         Per quanto concerne la procedura di opposizione, è vero che la Cassa ha interpellato l’assicurato, tramite il suo rappresentante, il 9 e il 21 novembre 2005. E’ però altrettanto vero che lo scopo è stato soltanto quello di ottenere delle informazioni riguardo ai motivi che hanno condotto alla disdetta del rapporto di lavoro con la __________ e di sapere se al momento in cui ha deciso di interrompere tale contratto di impiego aveva già la certezza di essere assunto dalla __________ o da un’altra società (cfr. doc. 18, 21).

                                         Inoltre nemmeno emerge che lo scambio di messaggi di posta elettronica intervenuto tra la Cassa e il SECO il 16 e il 19 ottobre 2005 (cfr. doc. 17), citato parzialmente nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A, III), sia stato inviato all’assicurato.

                                         In particolare il SECO, a cui la Cassa aveva chiesto se era corretto che l’assicurato - indipendentemente dal periodo di contribuzione di 20 mesi effettuato presso una ditta terza prima dell’attività alla __________ -, non avendo lavorato almeno sei mesi presso una ditta dopo avere cessato di lavorare presso l’azienda del coniuge, non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 17), il 19 ottobre 2005, ha indicato che:

"  Nella misura in cui l'assicurato ha accettato l'attività presso il proprio coniuge nell'intento di diminuire il danno all'assicurazione contro la disoccupazione, il diritto può essere ammesso (questa possibilità è prevista nella nuova versione della circolare ID che verrà pubblicata l'anno prossimo).

Se ha invece disdetto il contratto di lavoro per iniziare l'attività presso il coniuge, allora bisogna considerare che ha voluto mettersi nella situazione analoga a quella di un datore di lavoro. Pertanto il diritto alle indennità non può essergli riconosciuto a meno che entrambi i coniugi abbiano lasciato nel frattempo l'azienda e rotto ogni legame con essa." (Doc. 17)

                                         In simili condizioni, il TCA, alla luce dell'art. 42 LPGA, secondo cui il diritto di essere sentito deve essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione, deve concludere che la Cassa ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente.

                                         Tale lesione, in questo caso particolare, risulta comunque sanata, tenuto conto, da un lato, che questa Corte, pendente causa, ha sottoposto il doc. 17 integralmente all’assicurato, il quale, tramite il proprio patrocinatore, si è pronunciato al riguardo il 24 aprile 2006 (cfr. doc. XI; XII).

                                         Dall’altro, che il TCA, davanti al quale l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi, gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA del 22 dicembre 2004 nella causa S., C 116/04; STFA del 22 ottobre 2002 nella causa S., C 34/02; STCA del 30 novembre 2005 nella causa O., 38.2005.57).

                               2.9.   Nel caso concreto dagli atti di causa si evince che RI 1 è stato impiegato, in qualità di architetto, presso la __________ - dal 2003 __________ di __________ (cfr. doc. X) - dal 22 aprile 2002 al 29 febbraio 2004 e presso la __________ di __________ dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005 (cfr. doc. F = doc. 16).

                                         Il ricorrente, in effetti, il 28 dicembre 2004 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 28 febbraio 2005 (cfr. doc. D = doc. 16).

                                         Il 1° marzo 2005 l’assicurato ha poi iniziato a lavorare, a tempo pieno, presso la __________ di __________, sempre quale architetto (cfr. doc. 16 = doc. H).

                                         Il 30 maggio 2005 la ditta ha, però, disdetto il rapporto di impiego per il 30 giugno 2005, a causa della scarsità di lavoro offerto dal mercato immobiliare (cfr. doc. J = 16).

                                         La __________ è stata costituita nel luglio 1997. La moglie del ricorrente, __________, è iscritta a Registro di commercio dal luglio 1997 quale socia gerente con una quota di fr. 19'000.-- su un capitale di fr. 20'000.-- e diritto di firma individuale.

                                         L’ulteriore quota sociale di fr. 1'000.-- è detenuta dall’Ing. __________ di __________, il quale non ha diritto di firma (cfr. estratto RC, doc. I, 5 e anche reperibile in internet sul sito www.zefix.ch).

                                         Scopo sociale della Sagl è:

"  L’esecuzione di ogni genere di mandato nel campo dell’architettura e dell’ingegneria civile, la direzione lavori, l’allestimento di perizie, la stima di immobili come pure la consulenza generale nel campo dell’edilizia. Può acquistare, vendere e amministrare immobili." (cfr. estratto RC)

                                         Alla fine del mese di giugno 2005 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, postulando il versamento di indennità a decorrere dal 1° luglio 2005 e dichiarandosi alla ricerca di un’occupazione quale architetto SPF al 100% (cfr. doc. 1, 2).

                                         Nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” il ricorrente ha indicato che il motivo del licenziamento da parte della __________ era che “non vi era abbastanza lavoro” (cfr. doc. 1).

                                         La Cassa con decisione del 2 settembre 2005, confermata con decisione su opposizione del 14 dicembre 2005, gli ha negato il diritto all’apertura di un termine quadro di riscossione delle prestazioni, in quanto l’ultimo datore di lavoro era stata la __________ in cui la moglie, essendo socia gerente, ricopriva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. A, M).

                             2.10.   Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che da quanto appena esposto emerge con evidenza che la moglie dell’assicurato - socia gerente della __________ - al momento determinante della decisione su opposizione (cfr. STFA del 1° luglio 2005 nella causa Service de l’industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Sion contre F., C 198/04; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04; DTF 121 V 366; DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356), rivestiva (e riveste tuttora cfr. estratto del RC della __________) una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

                                         La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

                                         In simili circostanze, alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6., 2.7.), l’assicurato, essendo stato impiegato, nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione, ovvero dal mese di marzo al mese di giugno 2005, presso la __________, non ha diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di luglio 2005

                                         Infatti il ricorrente, benché licenziato dalla __________ vista la posizione di sua moglie all’interno della ditta sua ex datrice di lavoro, può continuare a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva (cfr. in particolare la sentenza federale riprodotta al consid. 2.7.) e ciò a prescindere dal fatto che il rapporto di impiego sia stato disdetto durante il periodo di prova, che in casu è stato fissato in quattro mesi (cfr. doc. I; H).

                                         In proposito occorre, comunque, rilevare che ai sensi dell’art. 335c cpv. 2 CO il tempo di prova non può superare i tre mesi.

                                         Nel caso di specie la disdetta non è in ogni caso stata data con un preavviso di sette giorni come previsto dall’art. 335b cpv. 1 CO, bensì di un mese (cfr. doc. J), come contemplato dalla legge per i contratti di durata indeterminata nel primo anno di servizio dopo il periodo di prova.

                                         Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22 pag. 240).

                                         In casu non può escludersi un’elusione delle disposizioni concernenti l’indennità per lavoro ridotto, né il rischio di ricorso abusivo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione del giro di affari della datrice di lavoro.

                                         Il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla __________ proprio per la scarsità di lavoro offerto dal mercato immobiliare (cfr. doc. J).

                                         Dalle carte processuali emerge, peraltro, che l’assicurato, il 16 novembre 2005, tramite il proprio patrocinatore, ha affermato di essersi licenziato dalla __________, poiché aveva incominciato a vivere il proprio lavoro con sempre maggiore fatica, dettata soprattutto dall’impegno fisico e psicologico che le modalità e i ritmi dell’attività con frequenti e prolungati soggiorni all’estero gli imponevamo, mentre la prospettiva di ritornare a svolgere un’occupazione in Ticino gli è apparsa subito interessante (cfr. doc. P)

                                         In seguito, l’avv. __________, interpellato dalla Cassa a proposito del fatto che la __________, il 18 novembre 2005, ha indicato che le dimissioni sarebbero state date dall’assicurato al fine di mettersi in proprio, come del resto già menzionato dalla società sull’”Attestato del datore di lavoro” del 4 agosto 2005 (cfr. doc. Q, 8), ha precisato che l’inizio di un’attività in proprio rappresentava per il ricorrente una possibile conseguenza della disdetta, ma non era il suo motivo, costituiva una possibilità lavorativa futura, ma non ancora un progetto concreto. Al momento dell’inoltro del licenziamento del mese di dicembre 2004 egli era già in parola con la __________ (cfr. doc. R.).

                                         La questione di sapere se il ricorrente aveva effettivamente l’intenzione di mettersi in proprio o meno, in casu, può restare insoluta.

                                         In effetti, ai fini della causa, è rilevante che l’assicurato, quando si è licenziato dalla __________, aveva in ogni caso la prospettiva concreta di essere impiegato dalla __________ in cui la moglie è socia gerente, come risulta dalle attestazioni del suo patrocinatore del mese di novembre 2005 appena menzionate, da quanto allegato nel ricorso (“…lo scioglimento del contratto di lavoro è stato deciso dall’assicurato con la seria intenzione e pura le concreta prospettiva di incominciare una nuova attività”, doc. I pag. 8) e, a più forte ragione, dalla circostanza che il contratto di lavoro con la __________ è stato concluso il 1° marzo 2005, ossia il giorno seguente la fine dell’impiego presso la __________ (cfr. doc. D, H).

                                         Non è d’altronde di ausilio alcuno per l’assicurato la giurisprudenza secondo cui un assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04).

                                         Il ricorrente si è, in particolare, riferito alla sentenza del TFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04, in cui l’Alta Corte ha stabilito che a un assicurato che si è iscritto in disoccupazione dopo aver svolto l’attività di allenatore per più di sei mesi, malgrado avesse mantenuto la sua posizione di azionista e amministratore presso lo Studio di Ingegneria C., non poteva essere precluso il diritto alle prestazioni. L’assicurato è stato considerato legittimato a limitare la ricerca di un posto di lavoro nella professione di allenatore per un lasso di tempo di otto mesi, viste, segnatamente, la disoccupazione senza sua colpa intervenuta in un momento in cui il periodo delle trattative per assumere gli allenatori per la nuova stagione era di fatto già concluso, l’importanza degli sforzi profusi per conseguire il diploma UEFA e il valore di questo diploma e le caratteristiche del mercato del lavoro in questione che apre concreti spazi ad avvicendamenti sulle panchine prima della pausa invernale e in vista della ripresa primaverile.

                                         In quel caso è comunque stato indicato trattarsi di un caso limite.

                                         In concreto, al contrario, il ricorrente, allorché si è iscritto in disoccupazione per il 1° luglio 2005, aveva appena concluso il rapporto di lavoro con la __________ di cui la moglie è socia gerente con diritto di firma individuale.

                                         Il fatto di essere stato impiegato, in precedenza, da altre società per molti anni è, in casu, ininfluente, visto che il rapporto di lavoro con la __________ si era in ogni caso definitivamente concluso nel mese di febbraio 2005, prima dell’inizio dell’attività presso la __________.

                                         Contrariamente a quanto ritiene il rappresentante del ricorrente, decisivo secondo la giurisprudenza è, come esposto sopra, l’esercizio di un’attività lucrativa di almeno sei mesi presso una ditta terza dopo essere stato attivo presso la società del coniuge e non prima.

                                         Nella presente evenienza non si è confrontati con un’occupazione presso una ditta terza precedente alla disoccupazione. Non è, pertanto, possibile concludere che la perdita di lavoro dell’assicurato era facilmente computabile e che non vi era il rischio di un’elusione delle norme relative alle indennità per lavoro ridotto.

                                         L’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurato, se avesse disdetto il precedente rapporto lavorativo senza avere, almeno inizialmente, alcuna volontà di rimanere attivo nel mondo del lavoro, si sarebbe ritrovato in una posizione decisamente migliore perché avente diritto all’indennità (cfr. doc. I pag. 8) è poi priva di fondamento, in quanto il ricorrente, se non fosse stato disposto a cercare e accettare un’occupazione, sarebbe stato ritenuto inidoneo al collocamento soggettivamente. Egli, dunque, non avrebbe adempiuto il presupposto di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI e conseguentemente non avrebbe comunque potuto beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                             2.11.   Riguardo, infine, alla questione del versamento dei contributi sociali (cfr. doc. XII), compresi quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, il TCA rileva che il TFA in una sentenza del 29 dicembre 2004 nella causa W. (C160/04), pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non ha diritto all’indennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione delle stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza in un’altra decisione del 4 luglio 2005 nella causa M. (C 270/04), già citata al consid. 2.7., relativa a un’assicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale.

                                         L’Alta Corte ha, tra l’altro, osservato che:

"  (…)

3.2    Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)

                             2.12.   L'assicurato, in sede di ricorso, ha indicato quali prove l'edizione di documenti e testi (cfr. doc. I).

                                         Relativamente all'audizione dei testi va osservato che essa può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile (cfr. STFA del 28 dicembre 2005 nella causa A., B., Sammelstiftung X., B 41/04, 42/04, 44/04, consid. 3, parzialmente pubblicata in SVR 2006 BVG N. 19 pag. 66; STFA del 24 agosto 2005 nella causa N., C 13/05 consid. 1.2.; STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3; STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

                                         Inoltre conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Giova poi ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa (cfr. STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA del 16 settembre 2002 nella causa Z., B., A., H 10+ 45/01).

                                         In concreto, né sono stati precisati i nominativi dei testi, né sono stati indicati dettagliatamente i documenti oggetto della richiesta di edizione.

                                         La domanda di assunzione di prove formulata dal ricorrente va, dunque, respinta.

                             2.13.   Dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, allorché il 5 agosto 2005 ha compilato il formulario relativo alla “Domanda d’indennità di disoccupazione” ha risposto affermativamente al quesito “Lei o suo marito/Sua moglie partecipa o partecipava finanziariamente all’azienda oppure svolge o svolgeva una funzione direttiva (p.es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio gerente in una Sagl, ecc)?” (cfr. doc. 1).

                                         Inoltre dagli atti prodotti dalla Cassa si evince che la stessa, l’11 agosto 2005, ha verificato nel sito del Registro di commercio del distretto di __________ i nominativi delle persone con cariche all’interno della __________ (cfr. doc. 1). Da tale estratto risulta chiaramente che la moglie del ricorrente era, ed è tuttora, socia e gerente con firma individuale della ditta.

                                         La Cassa, pertanto, perlomeno dal mese di agosto 2005, aveva una completa e corretta conoscenza della situazione dell’assicurato.

                                         Tuttavia non risulta che la stessa abbia immediatamente eccepito sul diritto dell’assicurato alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a causa della posizione della moglie all’interno della Sagl.

                             2.14.   Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.

                                         Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del      9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del   28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                             2.15.   Riguardo, più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

                                         Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

                                         Con sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland c/ B., C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         In particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi, che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

                                         Infine in una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

                                         Nella fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue dimissioni.

                             2.16.   Alla luce della giurisprudenza federale menzionata al considerando precedente, occorre concludere che in concreto la Cassa, siccome, perlomeno dal mese di agosto 2005 era, o avrebbe dovuto essere, al corrente della fattispecie (cfr. consid. 2.13.), avrebbe dovuto informare immediatamente il ricorrente, che la posizione di sua moglie nella __________, analoga a quella di un datore di lavoro, pregiudicava il suo diritto alle prestazioni.

                                         L’omissione da parte della Cassa di delucidare l’assicurato circa le conseguenze connesse al fatto che la moglie è socia gerente della Sagl è contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.

                                         Tuttavia il fatto che l’amministrazione abbia contravvenuto al proprio dovere di consulenza, non implica automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05, consid. 2.4.2.).

                                         La violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

                                         Un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

                                         (cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

                                         La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è stata così precisata:

"  (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

                                         Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29 agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.

                                         L’Alta Corte non ha invece considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005 nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

                                         In concreto questa condizione difetta per il fatto che nel caso di specie non vi è un nesso causale fra l’omessa informazione e il comportamento del ricorrente.

                                         Non è, infatti, quest’ultimo che avrebbe potuto immediatamente richiedere la cancellazione dell’iscrizione a RC, bensì la moglie, la quale, in casu, non è la persona interessata dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         L’assicurato, quindi, anche se avesse ricevuto la comunicazione senza ritardo alcuno, non avrebbe potuto modificare la situazione di fatto.

                                         Inoltre, in ogni caso, le circostanze fattuali dimostrano che fino ad ora nulla è cambiato all’interno della __________: la moglie del ricorrente è sempre socia gerente con diritto di firma individuale.

                                         Di conseguenza è altamente verosimile che un’informazione tempestiva da parte della Cassa non avrebbe indotto la moglie a richiedere la cancellazione della propria iscrizione a RC (cfr. a contrario STFA del 2 giugno 2006 nella causa Unia Arbeitslosenkasse c/ B., C 324/05, consid. 4) e perciò non avrebbe comunque permesso all’assicurato di beneficiare delle indennità di disoccupazione.

                                         Il ricorrente, pertanto, non può essere tutelato nella sua buona fede.

                             2.17.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’assicurato non ha diritto all’apertura di un termine quadro a fare tempo dal 1° luglio 2005.

                                         La decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 emessa dalla Cassa deve conseguentemente essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.10 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2006 38.2006.10 — Swissrulings