Raccomandata
Incarto n. 38.2005.83 rs/sdm
Lugano 23 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 agosto 2005 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ___________ in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. L’8 agosto 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha sospeso l’assicurato per 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a partire dal 16 luglio 2005, argomentando:
" (…)
Il giorno 15 luglio si sarebbe dovuto presentare per un colloquio.
Non si è presentato.
Il 26 luglio ha inviato le sue giustificazioni.
Non sono ritenute valide in quanto non si tratta della prima volta che non si presenta ad un colloquio di consulenza." (Doc. 1)
1.2. A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato (cfr. All. 1), l’URC, il 26 agosto 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
In particolare l’amministrazione ha osservato:
" In data 18 febbraio 2004 RI 1 si è annunciato presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC) per l'iscrizione alla disoccupazione. Solo a seguito della conclusione del contratto di lavoro "PIP", a partire dal 1 marzo 2005 egli ha potuto rivendicare il diritto alle indennità di disoccupazione.
In data 16 marzo 2004 l'assicurato ha seguito l'incontro informativo previsto per tutte le persone che si iscrivono alla disoccupazione. Durante tale incontro vengono illustrati i principali diritti e doveri previsti dalla Legge assicurazione contro la disoccupazione, ivi compreso l'obbligo di informare e di dare seguito alle istruzioni dell'URC, segnatamente di partecipare ai colloqui o di dare tempestiva comunicazione nel caso di impedimento.
In data 15 luglio 2005 alle ore 9°° l'assicurato era convocato per un colloquio presso l'URC. Egli non si è presentato, né ha avvertito dell'assenza. L'URC il 18 luglio ha chiesto all'assicurato di giustificare per scritto la propria assenza. Il motivo addotto nella giustificazione del 26 luglio 2005 è sostanzialmente imputabile ad una dimenticanza.
Già in occasione di un precedente colloquio fissato per il 21 gennaio 2005 l'assicurato non si era presentato, né ha informato dell'assenza. Trattandosi della prima volta, la giustificazione era stata accettata ed egli non era stato sanzionato.
Considerato che nel caso specifico trattatasi della seconda assenza dal colloquio senza una preventiva comunicazione al consulente, in data 8 agosto 2005 l'URC ha inflitto 5 giorni di sospensione (decisione n. 209537704) per inosservanza delle prescrizioni di controllo o delle istruzioni dell'ufficio del lavoro (LADI, art. 30 cpv. 1 lett. d) e meglio l'assenza ingiustificata dal colloquio.
(…)
La decisione dell'URC è stata fissata in conformità alle direttive emesse dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro nei casi di mancata presenza al colloquio che prevedono una sanzione tra 5 e 8 giorni di sospensione.
Gli argomenti sollevati con l'opposizione non permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata. (Doc. A1)
1.3. L’assicurato, il 31 agosto 2005, ha impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:
" (…)
In data 15 luglio 2005, venerdì, sarei dovuto presentarmi allo sportello, mentre, per mia dimenticanza, mi sono recato regolarmente al lavoro a __________, presso il Programma occupazionale assegnatomi.
A sera, al rientro a casa, riletta la convocazione, mi sono accorto della dimenticanza e mi sono subito attivato per ripararne le conseguenze, tanto che il giorno utile successivo, lunedì 18 luglio, mi sono recato di prim'ora allo sportello, scusandomi. Sono stato, tuttavia, informato che era già partita la richiesta di giustificazione, giunta martedì 19 luglio.
Pur grave, tale dimenticanza non è stata per nulla voluta, tanto da recarmi al lavoro, come sempre di buon mattino, e svolgervi il compito affidatomi con l'abituale impegno.
Trattasi, poi, contrariamente a quanto riportato sulla decisione allegata, della prima volta nel periodo di disoccupazione.
Infatti, quella descritta del 21 gennaio 2005, al di là dall'essere occorsa durante il PIP, è stata causata da malattia, come si evince dal certificato medico a suo tempo prodotto.
Poiché, pertanto, si tratta della prima volta e non è frutto di cattiva volontà, ma di semplice dimenticanza, chiedo cortesemente a codesto Tribunale cantonale delle assicurazioni la revoca del provvedimento." (Doc. I)
1.4. L’URC, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Pendente causa questa Corte ha chiesto all’URC di prendere posizione in merito all’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurato si sarebbe subito attivato per riparare le conseguenze dell’assenza al colloquio del 15 luglio 2005, tanto che il giorno utile successivo, lunedì 18 luglio, si sarebbe recato di prim’ora allo sportello, scusandosi.
All’amministrazione è inoltre stato chiesto di indicare se, nei periodi in cui ha ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione precedentemente alla fattispecie del mese di luglio 2005, l’assicurato era già stato sospeso da parte dell’URC, della Cassa competente o della Sezione del lavoro a causa di un comportamento sanzionabile (cfr. doc. VI).
Con scritto del 2 novembre 2005 l’URC ha risposto negativamente a quest’ultimo quesito e ha confermato che la mattina del 18 luglio 2005 l’assicurato si è presentato allo sportello dell’URC di __________ (cfr. doc. VII).
1.6. I doc. VI e VII sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce, in particolare che, dopo essersi annunciato personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17 cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza.
L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000, prevede che:
" Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":
" Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In una sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
I medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.
Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella decisione dell'8 giugno 1998 nella causa F., C 30/98, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una successiva sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro, in una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.
In un'altra sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.
Nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.
Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
In una sentenza del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02, ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un assicurato 5 giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentato con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.
L'Alta Corte, in una sentenza del 4 dicembre 2003 nella causa S. (C 206/03), ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.
Infine in una sentenza del 18 luglio 2005 nella causa Office régional de placement de Delémont c/ V. (C 123/04), il TFA, nel caso di un assicurato che non si era presentato a un colloquio presso l’ufficio regionale di collocamento a causa di una dimenticanza, ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non era giustificata.
Infatti, nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno seguente l’appuntamento, il medesimo si era scusato spontaneamente per la sua assenza.
Dal canto suo, questo Tribunale ha sempre regolarmente confermato le decisioni degli URC con le quali venivano sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione degli assicurati che senza valide giustificazioni non avevano presenziato a dei colloqui di consulenza e di controllo (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti sociali, fascicolo n. 3., Pregassona 2000, pag. 50 segg.).
Infatti, non sono quasi mai state ritenute valide dal TCA, giustificazioni addotte dagli assicurati per non aver partecipato a colloqui di consulenza del tipo: "mi sono dimenticato/a dell'appuntamento" (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella causa L. P.); "ho confuso le date" (cfr. STCA del 21 settembre 1999 nella causa E.G.L.) oppure "c'è stato un malinteso" (cfr. STCA del 21 settembre 1999 nella causa M.C.).
In una sentenza del 14 luglio 1999 nella causa M.P., il TCA, dopo aver appurato in udienza che ogni mese ha luogo un colloquio di consulenza con la collocatrice ed uno di controllo (effettuato agli sportelli) e che il calendario di controllo viene consegnato agli assicurati sin dal momento in cui si iscrivono per il collocamento, ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitta ad un assicurato che non si era puntualmente presentato in quanto la visita del proprio cane da parte di un veterinario si è protratta più del previsto. Inoltre egli avrebbe avuto problemi a reperire un parcheggio.
Il TCA non ha ritenuto valida la giustificazione di un'assicurata che non si è presentata ad un colloquio perché stava svolgendo una prova per un nuovo lavoro. Il TCA ha considerato che l'assicurata doveva comunque avvertire tempestivamente e direttamente la sua consulente della mancata partecipazione all'incontro, illustrandone i motivi (cfr. STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D.).
Il Tribunale è giunto alla stessa conclusione (sanzione confermata) nel caso di un assicurato che non si è presentato in quanto stava facendo un trasloco (stralcio del 30 marzo 2000 nella causa A.I.).
In altri casi il TCA ha stabilito che spetta all'assicurato organizzarsi in modo tale da potere ricevere le convocazioni tempestivamente inviate dall'URC (cfr. STCA del 24 settembre 1999 nella causa G.B.; STCA del 21 aprile 1999 nella causa C.Z.).
In una sentenza dell'8 gennaio 1996 nella causa M.S. il TCA ha confermato la sanzione di 5 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a una riunione informativa, in quanto, a seguito di un infortunio, poteva muoversi solo con le stampelle. Il Tribunale ha in particolare precisato che poiché l'ordine dell'UCL riguardava la semplice partecipazione ad una seduta informativa egli non poteva dunque giustificare la mancata presenza con motivi di salute. D'altra parte l'assicurato non aveva neppure avvisato telefonicamente il collocatore circa l'impossibilità di presenziare al colloquio (cfr. STCA del 17 agosto 1993 nella causa M.M.).
Inoltre, in una sentenza del 31 luglio 2000 nella causa L.I., questa Corte ha confermato la sanzione inflitta ad un assicurato il quale non si è presentato ad un colloquio affermando, dopo aver ricevuto la "Richiesta di giustificazioni" da parte dell'URC, di avere avuto problemi con la sua auto mentre si trovava fuori __________. In effetti, benché sia stato invitato dal TCA a fornire maggiori dettagli sui problemi che avrebbe avuto, non ha risposto alle precise domande che gli sono state formulate e di conseguenza non ha così reso credibile le giustificazioni addotte. L'assicurato si era, peraltro, già nel passato dimenticato di un colloquio.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.5. Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).
In una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,
(C 268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:
" (…)
Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."
(STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98 Hm)
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.6. Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).
Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della Legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.2.).
2.7. Nell'evenienza concreta l'assicurato, il 15 luglio 2005, non si è presentato a un appuntamento presso l’URC di __________ per un colloquio, che era stato fissato per le ore 9.00.
Il suo consulente del personale, conseguentemente, con decisione formale dell’8 agosto 2005 l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni (cfr. All. 1; consid. 1.1.).
Questo provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 26 agosto 2005 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
Prima di emanare la decisione formale, e meglio il 18 luglio 2005, l'URC, tramite l’invio di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato il ricorrente a motivare, entro il 28 luglio 2005, la propria assenza al colloquio, sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. All. 1).
L’insorgente ha risposto all’amministrazione il 26 luglio 2005.
Dal relativo scritto emerge che:
" Vorrei innanzitutto scusarmi per non essermi presentato al colloquio di venerdì 15 luglio '05. Purtroppo una mia leggerezza e alcuni impegni che si sono accavallati in pochi giorni mi hanno confuso e portato a commettere questo errore. Io faccio molto affidamento all'agenda elettronica del mio natel per gli impegni importanti ma questa volta non mi ha aiutato. Temo di aver sbagliato o di aver cancellato la nota perché non mi risultava niente negli impegni della settimana. Poi tra l'altro questi giorni sono stati molto impegnativi dal punto di vista professionale. Devo sostituire un collega all'__________ __________ che è partito tre settimane in vacanza proprio venerdì 15.7. Per farlo ho dovuto alternare due lavori e seguire un corso accelerato di grafico per poter usare al meglio l'Adrobe Photoshop ms e nel frattempo concludere la classificazione di 2500 giochi di società che avevo iniziato appena arrivato. Alla sera quando tornavo a casa andavo direttamente a letto perché mi scoppiava la testa. Il venerdì che avrei dovuto venire al colloquio poi aspettavamo un gruppo di una cinquantina di ragazzi delle elementari che venivano a visitare il nostro __________. Il mio capo giovedì sera mi ha dato una lista di cose che dovevo comprare prima di recarmi al lavoro. In più dovevo ricordarmi di rinnovare l'abbonamento del treno perché era scaduto, di recarmi dal medico al pomeriggio perché ultimamente mi esce spesso sangue dal naso e di fare alcuni importanti pagamenti. E naturalmente per cominciare bene una giornata stressante ho perso il treno. Se mi sono dimenticato del colloquio non è sinceramente per mancanza d'impegno o per svogliatezza ma per una dimenticanza che può capitare in periodi di stress. D'ora in poi le prometto di fare molta più attenzione per evitare di ripetere l'errore e metterò il foglio con la data dell'appuntamento in un punto molto più visibile.
Spero che terrà conto anche che mi sono presentato spontaneamente il lunedì successivo alle 9:00 circa senza aver ancora ricevuto la richiesta di giustificazione, che è arrivata solo con la posta di martedì 19 luglio." (All. 1)
Al riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo al ricorrente la "Richiesta di giustificazione" citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.
Di conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).
2.8. Nel caso di specie è incontestato che l'insorgente non si è presentato al colloquio di venerdì 15 luglio 2005.
Inoltre risulta comprovato che quel giorno, sia di mattina che di pomeriggio, il ricorrente si trovava a __________ presso l’__________ – __________, dove stava svolgendo un programma occupazionale assegnatogli dall’URC il 24 maggio 2005 (cfr. All.3).
Ciò è stato, infatti, attestato dall’__________ (cfr. All. 1).
A tale proposito va preliminarmente segnalato che un assicurato, nonostante l’obbligo di partecipare a un programma occupazionale temporaneo impartitogli dall’autorità competente, deve, da un lato, continuare a cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), dall’altro, presenziare ai colloqui di consulenza e controllo. Questi obblighi vengono regolati dall’amministrazione nel provvedimento di assegnazione del programma occupazionale (cfr. Circolare relativa alle misure inerenti al mercato del lavoro edita dal SECO, ottobre 2004, p.to G61, G62).
Il TCA ritiene, in modo più generale, che un assicurato che partecipa a un programma occupazionale debba ossequiare qualsiasi prescrizioni degli uffici competenti, ad esempio presenziando a un’eventuale seduta informativa, nel caso in cui non vi abbia partecipato precedentemente all’assegnazione del POT.
Di conseguenza l’insorgente, il 15 luglio 2005, benché dovesse lavorare presso l’__________ quale partecipante a un programma occupazionale assegnatogli dall’URC, era tenuto, di principio, a presenziare al colloquio delle ore 9.00.
2.9. Come stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.3.), in ben precise situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.
L’insorgente, in casu, a motivazione della mancata partecipazione all’appuntamento del 15 luglio 2005 ha invocato una semplice dimenticanza.
Questa giustificazione non costituisce, tuttavia, un valido motivo per non presenziare a un colloquio.
L’assicurato ha sempre asserito - fin dalla propria risposta alla “Richiesta di giustificazione” del 18 luglio 2005 - che il mattino del lunedì successivo al mancato appuntamento, ovvero il 18 luglio 2005, si è comunque recato spontaneamente presso l’URC per scusarsi (cfr. All. 1, I).
L’amministrazione, interpellata in merito dal TCA (cfr. doc. VI), ha esplicitamente confermato che la mattina del 18 luglio 2005 l’insorgente si è presentato allo sportello dell’URC di __________ per la consegna delle ricerche di lavoro e il ritiro del formulario di autocertificazione. L’URC non ha, peraltro, negato che in tale occasione l’assicurato si sia pure scusato per l’assenza del 15 luglio 2005 (cfr. doc. VII).
In proposito va evidenziato che la “Richiesta di giustificazione”, alla quale il ricorrente ha del resto tempestivamente e dettagliatamente dato seguito, è stata sia redatta che inviata il 18 luglio 2005 (cfr. doc. VII; All.1; consid. 2.7.).
Pertanto il ricorrente non poteva averla ricevuta già quella mattina stessa.
Occorre, di conseguenza, concludere che l’assicurato, il 18 luglio 2005, si è effettivamente presentato all’amministrazione e si è scusato per non avere presenziato al colloquio del venerdì precedente di sua spontanea volontà.
Inoltre l’amministrazione ha attestato che il comportamento dell’insorgente durante i periodi in cui ha controllato la disoccupazione nei tre termini quadro aperti (1.7.1999-30.6.2001; 11.2.2004-10.2.2006, 1.3.2005-28.2.2007) è sempre stato corretto. Egli, in effetti, ha regolarmente dato seguito ai colloqui fissati e non è mai stato oggetto di sanzioni da parte delle autorità chiamate ad applicare la LADI (cfr. doc. VII).
E’ vero che l’assicurato non ha presenziato a un precedente colloquio nel mese di gennaio 2005. Tuttavia al riguardo l’URC ha emesso semplicemente un provvedimento di 00 giorni di sanzione, in quanto ha considerato valida la giustificazione addotta dall’insorgente in relazione alla propria assenza, ossia l’impossibilità di partecipare all’appuntamento a causa di malattia (cfr. All.2).
In simili condizioni questa Corte ritiene che l’assicurato ha dimostrato di prendere seriamente i suoi doveri di disoccupato.
In concreto, alla luce della giurisprudenza federale precedentemente citata (cfr. consid. 2.3.), non è pertanto dato un comportamento sanzionabile (cfr. in particolare STFA del 18 luglio 2005 nella causa Office régional de placement de Delémont c/ V., C 123/04; STFA dell'8 giugno 1998 nella causa F., C 30/98; STCA del 30 gennaio 2001 nella causa M., 38.2000.173).
La decisione su opposizione del 26 agosto 2005 va conseguentemente annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione del 26 agosto 2005 emessa dall'URC di __________ è annullata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti