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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2005 38.2005.66

21 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,564 mots·~28 min·5

Résumé

Non ha diritto alle ID l'ass. che, dopo essere stato licenziato con possibilità di riassunzione, mantiene una posizione determinante nella ditta sua ex datrice di lavoro. Nessun svantaggio dall'indicazione errata della base legale. Solo il versamento dei contributi non giustifica il diritto alle ID.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.66   FS/td

Lugano 21 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 agosto 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 luglio 2005 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 20 luglio 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione adducendo, in particolare, che:

"  (…)

Finché l'assicurato occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nell'azienda, esso non ha diritto all'indennità di disoccupazione in quanto continua a influenzare in modo determinante le decisioni del datore di lavoro o è in grado di riattivare in qualsiasi momento l'azienda temporaneamente fuori servizio. Di conseguenza, le persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non sono considerate e nemmeno idonee al collocamento.

Nel suo caso ha richiesto le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in seguito alla rescissione del rapporto di lavoro con la ditta __________ di __________. Rileviamo che la società ha interrotto il rapporto di lavoro per la fine del mese di marzo 2005 in seguito alla mancanza di lavoro.

Alla luce dei fatti, ricoprendo attualmente ancora una posizione analoga a quella di un datore di lavoro presso la società __________, non può far valere alcun diritto all'indennità di disoccupazione.

Nella sua opposizione del 08 luglio 2005 non sono emersi degli elementi che permettono alla cassa di modificare la decisione iniziale.

(…)." (cfr. doc. A1)

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:

"  (…)

Preso atto della decisione su opposizione datata 20 luglio 2005, rilevo con assoluto stupore le giustificazioni riportate relative al rifiuto della prestazione AD.

In termini ricorsuale mi permetto ribadire che prestavo attività lavorativa - quale dipendente - presso la società __________, malgrado risulto gerente/socio della società. Il salario per tutti i dipendenti veniva versato in contanti a brevi manu. Il salario veniva sempre prelevato in funzione delle entrate in quanto le riserve di liquidità della società non sempre garantivano i regolari pagamenti degli stipendi tramite accredito diretto bancario. La società si fonda unicamente sulle entrate di liquidità delle vendite (considerato trattasi di un commercio a dettaglio) e pertanto tali fondi venivano utilizzati per il pagamento delle remunerazioni ai dipendenti e parallelamente al sottoscritto, e spesso si riceveva acconti sul salario, in quanto non c'era sufficiente liquidità per gestire interamente il pagamento salariale.

Ho sempre versato i contributi AVS in termine di dipendente confermando anche i contributi AD, per i quali chiedo gentilmente il mio diritto.

Ritengo improprio quanto riportato nella decisione AD 20.07.2005, poiché svolgevo unicamente la mia attività al pari dei miei collaboratori con il senso di responsabilità alfine di condurre nei migliori dei modi l'andamento della società.

L'attuale attività della __________ non produce sufficienti guadagni per garantire la continuità, tantovvero che sono in trattativa per la vendita della società.

A mio avviso aver pagato regolarmente i contributi AVS ed adesso non poter ricevere il diritto alla disoccupazione non mi sembra democraticamente accettabile.

Il diritto del lavoratore in questo contesto è seriamente minato e crea un'ingiustizia sociale, soprattutto nel mio caso che ho sempre difeso con orgoglio il mio ego lavorativo rispettando pienamente tutte le regole.

Ho 62 anni e non ho mai usufruito dell'indennità AD né tantomeno ho mai chiesto aiuti sociali allo Stato, negarmi adesso un mio diritto quale assicurato, proiettandomi a richiedere l'assistenza certamente non nobilita una persona che si è spesa durante il corso della vita per la propria autoaffermazione professionale.

Alla luce di quanto sopra esposto chiedo a codesto lodevole Tribunale che abbia a valutare attentamente la singolare situazione giudicando

   ● Il ricorso è accolto e conseguentemente la decisione su opposizione del 20.07.2005 è annullata

   ● Abbia a riconoscere il diritto alla disoccupazione

   ● Spese e ripetibili a carico della cassa AD

(…)." (cfr. doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 12 agosto 2005 la Cassa ha osservato che:

"  (…)

L' art. 31 cpv. 3 lett. c LADI esclude dal diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, nonché i loro coniugi occupati nell'azienda. Sebbene questa disposizione sia concepita per l'indennità per lavoro ridotto, essa ha anche un impatto sull'indennità di disoccupazione. Finché tali persone occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nell'azienda, esse non hanno diritto all'indennità di disoccupazione in quanto continuano a influenzare in modo determinante le decisioni del datore di lavoro o sono in grado di riattivare in qualsiasi momento l'azienda temporaneamente fuori servizio. In tal senso è irrilevante che queste persone abbiano lo statuto di salariato secondo la legislazione sull'AVS e possano comprovare un periodo di contribuzione sufficiente. Di conseguenza, le persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non sono considerate disoccupate e nemmeno idonee al collocamento. Si parla di elusione delle disposizioni in materia di indennità per lavoro ridotto se l'azienda continua a esistere anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro e se l'assicurato mantiene una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Tali persone non hanno pertanto diritto all'indennità di disoccupazione, siano esse disoccupate totalmente o parzialmente. Qualsiasi altra interpretazione consentirebbe di eludere questa disposizione prevista allo scopo di prevenire gli abusi di diritto in materia di indennità per lavoro ridotto.

(Circ. ID, cifra B31)

Nella fattispecie:

Dalla documentazione agli atti si evincono i seguenti punti:

a)   con istanza dei 17 maggio 2005 il signor RI 1 ha chiesto di beneficiare dell'indennità di disoccupazione dopo essere stato licenziato dalla __________ di __________ per la fine del mese di marzo 2005;

b)   la lettera di licenziamento faceva preciso riferimento ad un richiamo in servizio se la situazione "economica" fosse migliorata;

c)   nello spazio riservato alle osservazioni della domanda di indennità il signor RI 1 precisava che "esiste il presupposto - in caso di ripresa economica - di reinserimento nell'organico della società";

d)   alla cifra 29 del formulario di richiesta veniva risposto affermativamente.

Ritenuta la posizione del signor RI 1 analoga a quella del datore di lavoro, la Cassa ha verificato se la società per la quale ha lavorato fino al 31 marzo 2005 era ancora attiva o fosse eventualmente in liquidazione. Dal registro di commercio del distretto di __________ (estratto del 9.06.2005) la __________ risultava attiva a tutti gli effetti e non in liquidazione.

La prassi amministrativa precisa quali sono i tre elementi determinanti per l'analogia con la posizione di datore di lavoro, ossia:

"a) Qualità di socio

Se il collaboratore è membro del consiglio di amministrazione di una SA (art. 716 segg. CO) o se assume, in qualità di socio o di terza persona incaricata, la gestione di una S.a.g.l. (artt. 811 - 815 e 827 CO), l'analogia con la posizione di datore di lavoro è riconosciuta per legge. Il diritto all'ID resta escluso senza ulteriore esame fintanto che la persona mantiene tale posizione. Per una verifica si può ricorrere ad un estratto del Registro di commercio.

b) Partecipazione finanziaria all'azienda

l'analogia con la posizione di datore di lavoro deve essere verificata caso per caso. Se per l'entità della partecipazione finanziaria spettano al/la dipendente facoltà decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di un datore di lavoro ed è quindi escluso il diritto all'ID. Non è possibile fissare un limite percentuale mediante direttiva.

c) Appartenenza a un organo decisionale supremo dell'azienda o partecipazione alla direzione aziendale

l'analogia con la posizione di datore di lavoro deve essere verificata caso per caso. Se, per la struttura interna dell'azienda, alla persona spettano facoltà decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di datore di lavoro ed è quindi escluso il diritto all'ID.

Spesso l'analogia con la posizione di datore di lavoro viene definita in base a diversi elementi (per es. membro del consiglio d'amministrazione in possesso di un importante pacchetto azionario)."

(Prassi ML/AD 2003/4, foglio 4/2)

Nella presente fattispecie il signor RI 1 è oggi ancora il proprietario della società, il suo gerente e socio unico con firma individuale (vedi estratto del registro di commercio del distretto di __________ del 10.8.2005).

Nell'attestato del datore di lavoro si fa riferimento al fatto che la disdetta del contratto di lavoro (è il titolare della società che licenzia se stesso) è collegabile alla mancanza di lavoro. Questa situazione, avendo la società altri dipendenti, avrebbe semmai giustificato la richiesta d'indennità per lavoro ridotto. In tal caso il signor RI 1 non avrebbe potuto beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto opponendovisi il tenore dell'art. 31 cpv. 3, lett. b e c LADI.

L'aver disdetto il contratto è il tentativo di eludere quanto stabilito dal citato articolo, chiedendo di percepire le indennità di disoccupazione. La Cassa non può aderire a tale richiesta perché contraria allo spirito della legge.

Di nessuna utilità pratica è l'affermazione che il signor RI 1 era un dipendente e pagava i contributi AVS - Al - AD come tale, e di aver costituito un periodo sufficiente di contribuzione per poter beneficiare delle indennità di disoccupazione. Le persone con posizione analoga a quella del datore di lavoro sono in linea di principio escluse dal diritto alle indennità di disoccupazione fintanto che mantengono questa loro posizione. Nel presente caso questa è la situazione del signor RI 1 per cui la Cassa chiede a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata.

(…)." (cfr. doc. III)

                               1.4.   Con ulteriore scritto del 29 agosto 2005 al TCA l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni (cfr. doc. V).

                                         Il doc. V è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il TCA rileva che sulla decisione e sulla decisione su opposizione quale base legale sono stati indicati gli art. 13 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LADI (cfr. doc. 15 e A1).

                                         L’art. 13 cpv. 1 LADI regola l’adempimento del periodo di contribuzione e l’art. 23 cpv. 1 LADI stabilisce il guadagno assicurato.

                                         In realtà la Cassa ha rifiutato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione, a contare dal 6 aprile 2005, in quanto non ha ritenuto adempiuti i presupposti dell’art. 8 cpv. 1 lett. b) e f) LADI.

                                         Infatti, vista la posizione di socio gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 20'000.-- su un capitale sociale dello stesso importo, e ritenuta la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) secondo la quale il lavoratore che gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a influenzarle in maniera determinante (cfr. in questo senso la STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02) -, la Cassa ha concluso che l’assicurato è ancora in grado di influenzare l’attività della società.

                                         La Cassa ha pure concluso che: “(…) Di conseguenza, le persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non sono considerate nemmeno idonee al collocamento. (…).” (cfr. doc. A1)

                                         Al riguardo va qui osservato che l’Alta Corte, in una decisione del 17 ottobre 2005 nella causa F. (C 1/05), ha precisato che la questione relativa alla situazione dell’assicurato in una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro, il quale, benché formalmente licenziato continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, può, da un lato “(…) essere di rilievo per valutare l’aspetto della controllabilità e computabilità della perdita di lavoro (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI; DTF 126 V 126 consid. 2, 123 V 237 segg. consid. 7b/bb; DLA 2004 no. 24 pag. 262 consid. 2) (…).” e dall’altro, “(…) incidere anche sull’idoneità al collocamento dell’assicurato nella misura in cui è suscettibile di restringerne la disponibilità in ragione degli impegni persistenti o delle prospettive di reimpiego (RDAT 1994 I no. 79 pag. 205; DLA 1992 no. 11 pag. 125, 1980 no. 41 pag. 100; cfr. pure le sentenze del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 5.2 in fine e 6, e del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato che “Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l’inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione”; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 221; RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, pag. 92, secondo il quale, tuttavia, in presenza di un rischio di elusione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il diritto alle indennità di disoccupazione è escluso senza che si debba ulteriormente esaminare l’idoneità al collocamento). (…).” (cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella causa F.; C 1/05, consid. 1.3).

                                         In sede di ricorso l’assicurato ha, in particolare, sottolineato che, malgrado la sua posizione di socio gerente della società, egli ha prestato la sua attività lavorativa quale dipendente della stessa e al pari dei suoi collaboratori.

                                         Egli ha pure sostenuto che l’attuale attività della società non produce sufficienti guadagni per garantirne la continuità e che sarebbe in trattativa per la vendita della stessa.

                                         Il ricorrente ha dunque capito cosa gli veniva contestato dall’amministrazione e, esprimendosi in merito, non ha subito alcun svantaggio.

                                         Il TCA entra pertanto nel merito del ricorso.

                                         Nel merito

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

                                         Inoltre, per poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione è pure necessario che l’assicurato abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b che rinvia a sua volta all’art. 11 LADI).

                                         In una sentenza del 4 luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al collocamento.

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"  (...)

1.      L'oggetto del contendere verte sull'idoneità al collocamento della ricorrente e, di conseguenza (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), sul suo diritto all'indennità di disoccupazione (DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 1).

2.

2.1    Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore applicabile in concreto, in vigore sino al 30 giugno 2003 (cfr. a contrario sentenza del 20 settembre 2004 in re L., C 34/04, consid. 1.2), stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento).

2.2    Giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

2.3    Con la sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4    Questo principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).

2.5    Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6    La presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).

2.7    Orbene, un rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit [sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

2.8    Idoneità al collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).

3.

3.1    Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).

3.2    Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)

                                         Secondo il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva.

                                         L’Alta Corte ha infatti osservato che la questione relativa alla situazione dell’assicurato in una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro, il quale, benché formalmente licenziato continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, può, tra l’altro “(…) essere di rilievo per valutare l’aspetto della controllabilità e computabilità della perdita di lavoro (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI; DTF 126 V 126 consid. 2, 123 V 237 segg. consid. 7b/bb; DLA 2004 no. 24 pag. 262 consid. 2) (…).” (cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella causa F.; C 1/05, consid. 1.3).

                                         La situazione è invece differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

                                         Infatti, il TFA vuole, da una parte, evitare una possibile elusione della legge e, dall'altra parte, impedire che un assicurato possa beneficiare indebitamente delle indennità di disoccupazione.

                                         Diversa è pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04).

                               2.4.   Circa la questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, in una decisione del 15 giugno 2005 nella causa Z. (C 102/04), dopo aver rilevato che non è possibile escludere un assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per il solo fatto che egli è in grado di vincolare la società grazie al suo diritto di firma iscritto a Registro di Commercio, l’Alta Corte ha, in particolare, specificato che:

"  (…)

La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). Il doit en aller de même avec les associés d'une Sàrl. En effet, conformément à l'art. 811 al. 1 CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société doivent également en assumer la direction. A ce titre, les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et les références).

(…).” (cfr. STFA del 15 giugno 2005 nella causa Z., C 102/04)

                               2.5.   Nella presente fattispecie dagli atti risulta che l’assicurato ha chiesto l’indennità di disoccupazione in quanto licenziato dalla ditta __________, suo ultimo datore di lavoro per il periodo dal 13 ottobre 2003 al 30 marzo 2005 (cfr. doc. 18).

                                         Nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 21 aprile 2005 l’assicurato ha, in particolare, osservato che: “(…) Esiste il presupposto – in caso di ripresa economica – di reinserimento nell’organico della società. (…).” (cfr. doc. 18, Osservazioni).

                                         Anche nella precedente lettera di disdetta del 20 marzo 2005 l’ex datore di lavoro si è così espresso:

"  (…)

come già comunicatole verbalmente alla fine di gennaio che se il lavoro non migliorava, purtroppo saremmo stati costretti al licenziamento, ed alla luce dei fatti attuali che non ci sono margini sufficienti per coprire i salari, abbiamo preso questa malaugurata decisione di licenziarla. Pur tenendo presente che se la situazione migliorasse la richiameremmo in servizio.

(…)." (cfr. doc. 19)

                                         Dal registro di commercio risulta che l’assicurato è tuttora iscritto quale socio gerente con diritto di firma individuale e, attualmente, unico socio e detentore del totale delle quote sociali pari a fr. 20'000.--, della Sagl sua ex datrice di lavoro (cfr. estratto relativo alla __________ facilmente reperibile all’indirizzo www.zefix.ch).

                                         Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4) e alle Direttive e alla Circolare del Segretariato di Stato dell’economia, menzionate dalla Cassa nella propria risposta di causa (cfr. doc. III), è a giusto titolo che la Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         Infatti, anche dopo essere stato licenziato con la possibilità di essere riassunto, l’assicurato ha mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno della Sagl sua ex datrice di lavoro.

                                         Pertanto, ritenuta la possibilità di riavviare la propria attività e considerata la difficoltà di controllarlo vista la sua posizione in seno alla stessa, la perdita di lavoro non è computabile e non è possibile escludere un eventuale abuso nella percezione delle indennità di disoccupazione che devono quindi essere negate.

                                         Riguardo infine alla questione del versamento dei contributi sociali, compresi quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, il TCA si limita qui a rinviare ad una decisione del TFA del 29 dicembre 2004 nella causa W. (C160/04) nella quale l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

4.

4.1Die Beschwerdeführerin kritisiert dies unter anderem mit dem Argument, arbeitgeberähnliche Personen müssten Beiträge entrichten, könnten aber nie entsprechende Leistungen beziehen.

Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG schliesst arbeitgeberähnliche Personen vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung aus. Analoge Bestimmungen finden sich bei der Schlechtwetterentschädigung (Art. 42 Abs. 3 AVIG) und der Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 2 AVIG). Im Bereich der Arbeitslosenentschädigung besteht zwar keine Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vergleichbare Vorschrift, welche arbeitgeberähnliche Personen von der Leistungsberechtigung ausschliesst. Indessen hat die Rechtsprechung (BGE 123 V 234 und zahlreiche seitherige Urteile) auch in diesem Bereich dieselbe Regelung angewendet. Denn bei arbeitgeberähnlichen Personen besteht auf Grund der ihnen zustehenden Befugnisse (Ausstellung von Gefälligkeitsbescheinigungen, beliebige Variation des eigenen Arbeitspensums und damit einhergehend Unkontrollierbarkeit des eigenen tatsächlichen Arbeitsausfalls, Mitbestimmung bei der eigenen Wiederanstellung usw.) in Bezug auf sämtliche Leistungszweige der Arbeitslosenversicherung dasselbe, im Vergleich zu gewöhnlichen Angestellten erhöhte Missbrauchspotential. Die Rechtsprechung nach BGE 123 V 236 bezweckt entgegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht nur dem ausgewiesenen Missbrauch an sich, sondern bereits dem Risiko eines solchen zu begegnen, welches der Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen inhärent ist (Urteil F. vom 14. April 2003, C 92/02).

4.2 Im Unterschied zu selbstständig Erwerbenden geniessen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung. Daher sind sie entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht Selbstständigen gleichzustellen. Scheiden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften verlieren, deretwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, besteht durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt sind. Das Erfordernis, aus der bisherigen Firma definitiv auszuscheiden, ist wegen der Missbrauchsgefahr notwendig, verhindert jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es trifft deshalb nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der Eigentumsgarantie ist damit nicht verbunden. Zu einer Änderung der Rechtsprechung BGE 123 V 236 besteht kein Anlass.

(…).“ (cfr. STFA del 29 dicembre 2004 nella causa W., C 160/04)

                                         Il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza in un’altra decisione del 4 luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) e, tra l’altro, ha osservato che:

"  (…)

3.2    Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)

                                         In simili circostanze la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.66 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2005 38.2005.66 — Swissrulings