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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2005 38.2005.54

25 octobre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,294 mots·~26 min·4

Résumé

Il guadagno assicurato di un assicurato con attestato federale di capacità di pittore che non adempie il periodo di contribuzione,ma che è esonerato da tale obbligo(non è stato vincolato da un rapporto di lavoro per più di 12 mesi per un infortunio)è fissato secondo la quota globale di fr.127/giorno

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.54   rs/ss

Lugano 25 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 18 maggio 2005 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 21 gennaio 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha stabilito che il guadagno assicurato pieno di RI 1 ammonta a fr. 2'756.-- (cfr. doc. 14).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato il 17 febbraio 2005 (cfr. doc. 15), la Cassa, il 18 maggio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il contenuto della prima decisione formale.

                                         In particolare la Cassa nel proprio provvedimento si è così espressa:

"  L’assicurato si è annunciato in disoccupazione nel mese di novembre 2004 dichiarandosi disposto a trovare una nuova occupazione al 50% in quanto abile in quella misura. Dal formulario "Domanda di Indennità di disoccupazione" compilato dall’assicurato e dall’Attestato del datore di lavoro si rileva che il Sig. RI 1 ha lavorato dal 17 marzo al 4 aprile 2003 per un impiego temporaneo presso la __________ di __________. Dalla lettera di licenziamento dell’8 aprile 2003, inviata per raccomandata all’assicurato, risulta che gli è stata notificata la disdetta con un preavviso di 2 giorni lavorativi, scadente al 10 aprile 2003, in accordo al punto 7 del contratto quadro di lavoro. Precedentemente il Sig. RI 1 aveva lavorato dal 29 ottobre 2001 al 12 febbraio 2003 con impieghi temporanei presso la __________ di __________ presentando in questo caso la disdetta del rapporto di lavoro. In conformità con le disposizioni di legge che prevedono di verificare, dalla data di annuncio, le attività lavorative svolte dall’assicurato negli ultimi 2 anni, la Sezione di __________ ha stabilito, con decisione del 13 dicembre 2004, che l’assicurato non aveva diritto alle indennità di disoccupazione in quanto poteva dimostrare un periodo contributivo inferiore a 12 mesi negli ultimi 2 anni. In seguito ad un complemento della documentazione, la decisione è stata giustamente rivista in quanto il Sig. RI 1 in Frs. 2'756.- sulla base della quota globale prevista per le persone esonerate dal periodo di contribuzione. Tale quota, è stata evidentemente ridotta al 50%. Nell'atto di opposizione il ricorrente contesta il calcolo della Sezione in quanto dal 17 marzo 2003 lavorava in qualità di pittore con un salario totale di Frs. 30.- all'ora. Indica inoltre che in data 4 aprile 2003 ha subito un infortunio sul posto di lavoro con conseguente incapacità lavorativa al 100% e la perdita di guadagno è stata regolarmente assunta dalla __________. A mente di questa Cassa, in conformità con gli articoli citati nella prima pagina, non è possibile purtroppo applicare il guadagno assicurato richiesto dal ricorrente. Infatti allo stesso è stato stabilito il diritto sulla base dell'esonero dal periodo di contribuzione in aprile 2003. Diverso sarebbe stato il caso qualora l'infortunio fosse stato pagato all'interno di un rapporto di lavoro di durata indeterminata dove l'assicurato, pur rimanendo vincolato da un rapporto di lavoro, riceveva le indennità per il tramite del datore di lavoro. Pertanto, in conformità con l'art. 41 dell'Ordinanza sull'Assicurazione Disoccupazione, si deve stabilire il guadagno assicurato facendo unicamente riferimento alle quote globali indicate nella prima pagina. Considerato che l'assicurato è disponibile unicamente per un'attività al 50% la quota globale fissata è stata correttamente dimezzata." (Doc. E)

                               1.3.   L’assicurato ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, postulando:

•   di annullare la decisione 18.05.2005 della Cassa CO 1__________

•   di condannare la Cassa al pagamento di un'indennità giornaliera almeno pari all'indennità __________ di fr. 65.50." (Doc. I)

                                         A motivazione delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha rilevato:

"  (…) come ho avuto modo di dire nella mia opposizione, dal 17 marzo 2003 lavoravo in qualità di pittore presso l__________ di __________. Il rapporto di lavoro era soggetto ad un regolare contratto di lavoro individuale (doc. A). Il salario orario pattuito era di fr. 25.56 all'ora. Allo stesso vanno aggiunti fr. 2.13 quale indennità di vacanza, rispettivamente fr. 2.31 quale tredicesima, per un totale di fr. 30.00 all'ora.

In data 4 aprile 2003 ho subito un infortunio sul posto di lavoro con conseguente incapacità lavorativa al 100%. L'infortunio è stato assunto da parte della __________ la quale mi ha versato l'80% del salario perso.

In data 8 aprile 2003, durante l'infortunio, mi è stata intimata la disdetta del rapporto di lavoro con effetto 10 aprile 2003 (doc. B). Dopo tale data, perdurando l'incapacità lavorativa al 100%, l'indennità di perdita di guadagno mi è stata versata direttamente dalla __________.

Dal 9 novembre 2004, avendo riacquistato la capacità lavorativa al 50% e non avendo un nuovo posto di lavoro, ho presentato domanda alla Cassa CO 1 di __________. La stessa con decisione 21 gennaio ha stabilito un guadagno assicurato di fr. 2'756.- poiché non in grado di dimostrare un'attività di 12 mesi durante il nuovo periodo quadro.

Trovo questa decisione ingiusta per due motivi: •   in primo luogo l'infortunio è avvenuto durante la validità del

                                                                                 rapporto di lavoro e per questo motivo l'indennità deve essere calcolata sul salario percepito immediatamente prima dell'infortunio, cioè fr. 30.00 all'ora.

•   in secondo luogo, dopo il 10 aprile 2003 ho versato i contributi AVS quale persona senza attività lavorativa (doc. C). I contributi sono stati calcolati sull'importo dell'indennità giornaliera versata dalla __________. Per questa ragione l'indennità di disoccupazione deve essere almeno pari all'indennità __________ (doc. D) di fr. 131.85 al giorno (riportata al 50%)." (Doc. I)

                               1.4.   La Cassa, nella sua risposta del 7 luglio 2005, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   La presente lite è circoscritta alla questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha stabilito il guadagno assicurato pieno dell’insorgente in fr. 2'756.-- facendo riferimento alle quote globali di cui all’art. 41 cpv. 1 lett. b OADI.

                               2.3.   L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, nella versione entrata in vigore il 1° luglio 2003 con la terza revisione della LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che ha svolto, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno 12 mesi.

                                         Il periodo minimo di contribuzione, rispetto alla precedente versione dell’art. 13 cpv. 1 LADI, valida fino al 31 dicembre 2002, è stato così prolungato da sei a dodici mesi.

                                         Il vecchio tenore dell’art. 13 cpv. 1 LADI prevedeva un periodo di contribuzione di dodici mesi unicamente per l’assicurato che, entro tre anni dalla scadenza del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ridiveniva disoccupato. Conseguentemente la terza revisione della LADI ha soppresso la distinzione tra coloro che sono disoccupati per la prima volta e coloro che lo sono ripetutamente (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, Messaggio concernente la revisione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, pag. 2001).

                               2.4.   Cosa sia un'occupazione soggetta a contribuzione emerge dall'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI, secondo cui è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione colui che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere il periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di avere svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di avere percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, per quanto concerne l’adempimento del periodo di contribuzione, l’art. 13 cpv. 1 LADI presuppone che l’assicurato abbia effettivamente esercitato un’attività soggetta a contribuzione. Non è necessario, ai fini dell’applicazione di tale articolo, che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

                                         L'Alta Corte ha precisato questa giurisprudenza nel senso che per ossequiare a quanto disposto dall'art. 13 cpv. 1 LADI, oltre all'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione, è necessario che un salario sia realmente versato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 14, pag. 41).

                                         Inoltre il TFA ha pure stabilito che i giorni durante i quali il lavoratore non ha effettivamente più lavorato, ma per i quali il datore di lavoro deve ancora versare il salario sino alla scadenza del termine di disdetta per rescissione ingiustificata del contratto di lavoro, sono ritenuti periodo di contribuzione secondo l’art. 13 LADI (cfr. DTF 119 V 494; Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 172, pag. 68).

                               2.5.   Sono pure considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione il servizio militare, civile e di protezione civile (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b LADI) e i periodi in cui l’assicurato vincolato da contratto non ha lavorato per malattia o infortunio (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. c LADI).

                                         Nei rispettivi commenti a questa norma Nussbaumer e Gerhards osservano, in particolare, che:

"  aa) Gesetzessystematisce Einordnung

173   Art. 13 AVIG kennt fünf Tatbestände, die als Beitragszeit angerechnet werden, obwohl der Leistungsansprecher für diese Zeittspanne keine Beiträge geleistet hat. Wesentliche Elemente der Beitragszeit sind die Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit und die damit verbundene Beitragspflicht. Gesetzessystematisch richtig wäre unter dem Gesichtspunkt der gleichgestellten Tatbestände, dass hier nur Sachverhalte innerhalb eines Arbeitsverhältnisses privilegiert würden. Die Tatbestände nach Art. 13 Abs. 2 lit. b und Abs 2bis AVIG setzen jedoch nicht voraus, dass der Versicherte in einem Arbeitsverhältnis steht. Sie hätten in Art. 14 AVIG geregelt werden sollen. Anderseits hat die Gleichstellung mit Beitragszeiten für die betreffenden Versicherten den Vorteil, keine besondere Wartezeit bestehen zu müssen.

(…)

         ccc) Kranke und verunfallte Arbeitnehmer

177   Zeiten, in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfall keinen Lohnn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, sind nach Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG ebenfalls anrechenbar. Auch hier handelt es sich um beitragslose Zeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses. Dieses Anrechnungstatbestand kommt zum Zuge, wenn die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitsgebers aufgehört hat (vgl Art. 324a OR) oder durch Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt bzw. abgelöst worden ist (Art. 324b OR). Dieser Bestimmung kommt gegenüber der Kranken- und Unfallversicherung Koordinationsfunktion zu, weil Taggeldleistungen dieser beiden Sozialversicherungszwige nicht AHV-beitragspflichtig sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV)."

(cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 173 e 177, pag. 68 e 70)

                                         "2. Sonderzeiten ausserhalb eines Arbeitsverhältnisses

                                          21 Laut gesetzlicher Vorschrift werden auch schweizericher Militär- und Zivilschutzdienst sowie die obligatorischen Hauswirtschaftskurse der Mädchen, sofern sie ganztätig und ununterbrochen während mindestens 3 Wochen geführt werden, als Beitragszeiten angerechnet (Bst. b).

                                          22 Diese Regelung stellt einen einschneidenden Eingriff in die durch den Begriff der Beitragszeit vorgezeichneten Systematik dar. Dies gilt besonders, soweit diese Regelung auf die genannten Dienste und Kurse ausserhalb von Arbeitsverhältnissen anzuwenden ist. Denn hier ist weder das Moment eine Beschäftigung als Arbeitnehmer noch das einer damit verbundenen Beitragspflicht, also keines der im Begriff der Beitragszeit und der beitragspflichtigen Beschäftigung enthaltenen Elemente sichtbar. - Anderseits wird diese Regelung von beachtlichen gesellschaftspolitischen Überlegungen getragen. Schliesslich könnte in Zukunft die Systemdurchbrechung dadurch gemildert werden, als Pläne bestehen, die EO-Entschädigung der AHV/AlV-Beitragspflichtig zu unterstellen; in diesem Falle wäre zumindest bezüglich des Militär- und Zivilschutzdienstes die Beitragskomponente gegeben.

                                          (…)

                                          3. Sonderzeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses

                                          27 Laut gesetzlicher Vorschrift sind als Beitragszeit anrechenbar Zeiten, in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt (Bst. c); desgleichen auch Arbeitsunterbrüche (während des Arbeitsverhältnisses) wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft (= hier Zeit nach der Niederkunft), soweit sie durch Arbeitsnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder gesamtarbeitsvertraglich vereinbart sind (Bst. d).

                                          28 In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten, in denen der oder die Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, er oder sie also die im Begriff der Beitragszeit enthaltene Komponente der Beschäftigung zumindest formal (vgl. Dauer des Arbeitsverhältnisses; auch oben N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11 I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der "Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie gegenüber der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der Dauer der "beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle Arbeitstag" eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis (vgl. z. B. N. 9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der Beitragspflicht für den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert worden.

                                          29 In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass "Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als "Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.

                                          30 Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers (OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala) dahingefallen oder durch Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR 324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese Regelung ein bei betreffenden Absenzen der Versicherten während des Arbeitsverhältnisses, die nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen gedeckt sind.

                                          (vgl. G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a 30, Vol. I, pag. 173 e 174)

                                         Il termine quadro per la riscossione dei contributi inizia a decorrere due anni prima del giorno in cui sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

                               2.6.   L’art 14 LADI, che regola l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l’altro, che dall’adempimento del periodo di contribuzione è esonerato colui che, durante il termine quadro (art. 9 cpv. 3), non è stato vincolato per più di dodici mesi complessivamente da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non ha quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

                                         a.   formazione scolastica, riqualificazione e perfezionamento a

                                               condizione che durante almeno 10 anni sia stato domiciliato

                                               in Svizzera;

                                         b.   malattia, infortunio o maternità a condizione che durante

                                               questo periodo sia stato domiciliato in Svizzera;

                                         c.   soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene

                                               d’arresto o d’educazione al lavoro oppure in un istituto

                                               svizzero analogo.

                                         (cfr. art. 14 cpv. 1 LADI).

                                         Sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa di soppressione di una rendita di invalidità, sono costrette ad assumere o ad estendere un’attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall’insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 2 LADI).

                               2.7.   Secondo l’art. 23 cpv. 2 LADI, per gli assicurati che riscuotono un’indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell’età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).

                                         Sulla base di questa delega il Consiglio federale ha poi adottato l’art. 41 OADI che, in merito alle “Quote globali per il guadagno assicurato”, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003, stabilisce:

"  1Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate

 dall'adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono

 un'indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio

 valgono le seguenti quote globali:

  a.   153 franchi al giorno per le persone che hanno concluso una

        formazione universitaria o che hanno acquisito una formazione

        professionale superiore o una formazione equivalente;   

  b.   127 franchi per giorno per le persone che hanno concluso un     tirocinio;

  c.   102 franchi per giorno per tutte le altre persone di 20 anni o più e           40 franchi per giorno per quelle di età inferiore a 20 anni.

    2Le quote globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che:

  a.   sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione in             virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI eventualmente in combinazione con uno dei motivi di cui all'articolo 14 capoverso                    1 lettere b o c LADI oppure riscuotono l'indennità di                  disoccupazione al termine di un tirocinio;

  b.   sono d'età inferiore a 25 anni e

  c.   non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi             dell'articolo 33.

    3I capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle persone il cui salario di

   apprendista supera la quota globale corrispondente.

    4Mutando le circostanze per la determinazione delle quote globali

   durante la riscossione dell'indennità giornaliera, è applicabile la

   nuova quota globale a partire dal periodo di controllo corrispondente.

    5Consultata la commissione di vigilanza, il Dipartimento federale

   dell'economia pubblica può, con effetto dall'inizio dell'anno civile,

   adeguare le quote globali all'evoluzione salariale."

                               2.8.   Per permettere un'applicazione corretta dell'art. 41 OADI, l'UFIAML (oggi SECO), nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione, ha emanato le seguenti istruzioni (cfr. numeri marginali 155 e 156) all'intenzione dell'amministrazione:

"  Per le persone che hanno svolto studi completi in un'università, in una scuola tecnica superiore (STS), in una scuola normale o in una scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) è prevista una quota globale di 153 franchi. Questa quota è parimenti applicabile alle persone che hanno acquisito una formazione equivalente. In base alla prassi della legge sulla formazione professionale, soltanto una formazione in una scuola specializzata superiore che dura almeno 6 semestri sarà considerata come una formazione equivalente (p. es. formazione in una scuola superiore di arti applicate o di arti e mestieri, scuola per la formazione nel campo sociale). Una formazione di una scuola dei tecnici di una durata inferiore a sei semestri o un perfezionamento professionale riconosciuto svolto dopo il tirocinio e certificato da un diploma federale o da un attestato professionale (p.es. esame di maestro) non rientra pertanto in questa categoria; gli assicurati che hanno acquisito una tale formazione sono indennizzabili sulla base della quota globale prevista dall'articolo 41 capoverso 1 lettera b OADI.

  Per le persone che hanno ricevuto una formazione in una scuola specializzata o in un istituto d'insegnamento, che può essere paragonata ad un tirocinio professionale completo, si applica la quota globale di fr. 127 il giorno. Come formazione equivalente in una scuola specializzata si può per esempio prendere in considerazione: una formazione nel campo dell'amministrazione (tirocinio d'impiegato d'amministrazione), dell'assistenza ai malati (infermiere, aiuto medico, aiuto dentista) o nelle altre professioni sociali. Per formazione in un istituto d'insegnamento si deve intendere per esempio la formazione in una scuola media che termina con un esame di maturità. I diversi tipi di maturità non hanno a tale proposito alcuna importanza. I diplomati di un liceo economico sono equiparati alle persone che hanno concluso il loro tirocinio. Questa quota globale può parimenti esser applicata alle persone che hanno terminato una scuola di commercio senza diploma di maturità. Fondandosi parimenti sulla prassi della legge sulla formazione professionale, si deve tuttavia esigere che la formazione si estenda su almeno due anni a tempo pieno. Una formazione di un anno in una scuola commerciale non dev'essere parificata ad un tirocinio professionale completo. Per questi assicurati è applicabile la quota globale prevista per le altre persone (fr. 87.- il giorno). Anche le formazione empirica dev'essere trattata secondo i medesimi criteri. Soltanto le persone che hanno ricevuto una formazione empirica di almeno due anni, ai sensi della legge sulla formazione professionale, possono essere parificate alle persone che hanno terminato un tirocinio completo. Le persone con una formazione empirica di un anno, anche se possono presentare un attestato ufficiale, devono essere indennizzate come le altre persone senza formazione professionale." (cfr. Circolare ID 01.92, pag. 45, marginali 155 e 156)

                                         A proposito degli assicurati che non possiedono una formazione completa l'UFIAML (oggi SECO) ha ancora precisato che:

"  Secondo il tipo e lo svolgimento della formazione dell'assicurato, la cassa deve prendere come base per il calcolo dell'indennità giornaliera la quota globale corrispondente. Le quote globali stabilite all'articolo 41 capoverso 1 lettere a e b OADI possono essere applicate soltanto se l'assicurato può provare una formazione completa mediante un diploma, un attestato di capacità o qualsiasi altro certificato generalmente riconosciuto. Gli assicurati che non possono provare di aver svolto una formazione completa sono indennizzabili secondo l'articolo 41 capoverso 1 lettera c OADI (80% di fr. 102.- il giorno, ordinanza del 3.12.1990). Un assicurato che può provare sia una formazione professionale completa sia un'ulteriore formazione professionale incompleta (ev. immediatamente prima della disoccupazione ) dev'essere indennizzato in base alla quota globale prevista per le persone con una formazione professionale completa. Tutte le persone che possono provare soltanto una formazione professionale di base non terminata per un motivo qualsiasi, devono esser equiparate alle altre persone alle quali si applica la quota globale prevista all'articolo 41 capoverso 1 lettera c OADI." (cfr. Circolare ID 01.92, pag. 45, marginale 154)

                                         Quanto sopra riportato è stato confermato dal SECO sia nella Circolare relativa alle indennità di disoccupazione (ID) del mese di gennaio 2002 e in vigore dal 1° gennaio 2002 che in quella del mese di gennaio 2003 e in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circolare ID gennaio 2002 e 2003, C26-C30)

                                         Dal canto suo GERHARDS, in "Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz", Vol. I, pag. 301, ha così illustrato la classificazione operata all'art. 41 OADI:

"  43  Alle Personen, die eine berufliche Grundausbildung aus irgendwelchen Gründen ohne Abschluss aufgegeben haben,                       werden nach dem niedrigsten Pauschalansatz (Fr. 87.--)                                      entschädigt (KS-ALE, Rz. 140 in fine), vorausgesetzt, dass sie                                          nicht schon eine andere berufliche Ausbildung besitzen.

44  Eine Ausbildung ist einem Hochschulabschluss usw.      gleichwertig, wenn sie reglementarisch (vgl. Studienreglement)              mindestens 6 Semester gedauert hat, z.B. die Ausbildung an einer höheren Fachschule für Gestaltung oder an einer       Kunstgewerbeschule (vgl. auch Praxis nach BBG); KS-ALE,

      Rz. 141.

45  Als Ausbildungsgänge die einer abgeschlossenen Berufslehre   gleichgestellt werden können, kommen z.B. folgende in Betracht          (vgl. auch KS-ALE, Rz. 142):

      - Ausbildung in Bereichen der Verwaltung (Verwaltungslehre)

      - Krankenpflege (Krankenschwester, Krankenpfleger, Arzt- und                Zahnarztgehilfinnen) und die Ausbildung in den übrigen                       sozialen Berufen

      - Ausbildung an einer Mittelschule (Maturität ohne Unterschied                  des Typus, Eidgenössisches Handelsdiplom)

      - der Weiterbildungsabschluss nach einer Berufslehre, der zu                  einem eidgenössischen Diplom oder Fachausweis (z.B.                    Meisterprüfung) führt, sofern diese Ausbildung reglementarisch               keine 6 Semester gedauert hat (sonst vgl. oben N. 44)

      - 2 jährige Anlehre gemäss BBG.

Die Ausbildung muss als Vollzeitausbildung mindestens 2 Jahre gedauert haben (KS-ALE, Rz. 142).

46  Der Pauschalansatz für die übrigen Personen (Fr. 87.--) ist        anzuwenden bei einer nur 1jährigen Anlehre selbst wenn für          diese ein amtlicher Ausweis ausgefertigt wird, ebenso für                                 Personen mit nur einer 1jährigen Handelsschulasbildung

      (KS-ALE, Rz. 142)."

                                         Va qui inoltre ricordato che in una decisione del 23 febbraio 2000, pubblicata in DTF 126 V 36 = SVR 2000 ALV Nr. 24, chiamato a pronunciarsi sulla determinazione dell'importo forfetario da considerare quale guadagno assicurato, il TFA ha stabilito che per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione per motivi di formazione che hanno conseguito la maturità, la direttiva dell'ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro pubblicata in Prassi AD 98/2 Foglio 2/8 e 2/9 così come Allegato 3, configura un cambiamento di prassi che non si fonda su alcun motivo pertinente e che è in contrasto con la legge nella misura in cui fissa, a far tempo dal 1° gennaio 1996, l'importo forfetario giornaliero da considerare quale guadagno assicurato a franchi 102, anziché a franchi 127.

                               2.9.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 4 novembre 2004, rivendicando il diritto alle relative prestazioni a far tempo dall’8 novembre 2004 (cfr. doc. 1).

                                         Nella "Domanda d’indennità di disoccupazione" il ricorrente ha indicato di cercare un’occupazione a metà tempo, essendo abile al lavoro in misura del 50% e che il suo ultimo datore di lavoro è stata la __________ di __________.

                                         In effetti dagli attestati del datore di lavoro del 26 novembre 2004, rispettivamente del 21 dicembre 2004, risulta che l’assicurato è stato impiegato dall’agenzia di collocamento menzionata dal 29 ottobre 2001 al 12 febbraio 2003 e dal 17 marzo al 10 aprile 2003. All’insorgente è stata assegnata una serie di incarichi in qualità di pittore, avendo il medesimo conseguito, il 16 agosto 2001, il relativo attestato di capacità. L’ultimo contratto di lavoro, iniziato il 17 marzo 2003, avrebbe dovuto durare tre mesi. Tuttavia l’8 aprile 2003, successivamente all’infortunio occorso all’assicurato sul posto di lavoro il 4 aprile 2003, la __________ ha disdetto il rapporto di impiego con effetto dal 10 aprile 2003. Il ricorrente non ha contestato il licenziamento (cfr. doc. 4, 5, 6, 8, 9, 10, III).

                                         L’insorgente, siccome a seguito dell’evento traumatico del 4 aprile 2003 è stato completamente incapace al lavoro dal 4 aprile 2003 stesso sino al 7 novembre 2004, ha ricevuto le indennità giornaliere ai sensi della LAINF da parte dell’__________. Dall’8 novembre 2004 il ricorrente è poi stato ritenuto abile al lavoro al 50% (cfr. doc. 11, 12).

                                         Viste le risultanze appena descritte, questa Corte deve innanzitutto concludere che, a ragione, la Cassa ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione, sulla base dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (esonero dell'obbligo di adempimento del periodo di contribuzione).

                                         Infatti nel termine quadro per il periodo di contribuzione, e meglio dall’8 novembre 2002 al 7 novembre 2004 (cfr. art. 9 LADI), il ricorrente, da una parte, non ha svolto durante almeno dodici mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.

                                         Dall’altra, però, egli non è stato vincolato da un rapporto lavorativo per oltre dodici mesi complessivamente a causa dell’infortunio del 4 aprile 2003 che l’ha reso inabile al lavoro al 100% fino al 7 novembre 2004 (cfr. consid. 2.4., 2.5., 2.6.).

                                         La Cassa, facendo riferimento alle quote globali di cui all’art. 41 OADI, ha poi stabilito che il guadagno assicurato pieno dell’insorgente ammonta a fr. 2'756.--.

                                         L’assicurato ha chiesto di conteggiare il guadagno assicurato fondandosi su quanto percepito durante l’ultimo rapporto di lavoro con la __________ prima dell’infortunio più precisamente fr. 30.-- all’ora, in quanto il sinistro ha avuto luogo mentre il contratto di impiego con l’ex datore di lavoro era ancora valido, rispettivamente sull’indennità giornaliera dell’__________ di fr. 131.85, riportata al 50%, posta dopo il 10 aprile 2003 alla base del calcolo dei contributi AVS quale persona senza attività lavorativa (cfr. doc. I).

                                         Questa Corte ritiene che non si possa dare seguito alle richieste del ricorrente.

                                         In effetti, nel caso di assicurati che non hanno adempiuto il relativo periodo di contribuzione, ma che possono ugualmente beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione grazie all’esonero dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 LADI, la legge è chiara: il guadagno assicurato viene calcolato sulla base di importi forfetari fissati dal Consiglio federale (cfr. art. 23 cpv. 1 LADI; consid. 2.7.).

                                         Nella presente fattispecie l’evento traumatico del 4 aprile 2003, che ha reso l’assicurato incapace al lavoro al 100% fino al 7 novembre 2004, è intervenuto allorché egli era ancora vincolato dal contratto di lavoro con la __________. Però il ricorrente, è stato licenziato per il 10 aprile 2003. Oltre a non avere svolto per dodici mesi un’attività soggetta a contribuzione, egli non è dunque neppure restato vincolato da un rapporto di lavoro per almeno dodici mesi pur non lavorando a causa dell’infortunio (cfr. consid. 2.5.).

                                         L’assicurato, come già rilevato, non ha quindi adempiuto il periodo di contribuzione.

                                         Pertanto quale guadagno assicurato dell’insorgente non può, in ogni caso, essere ritenuto il salario riscosso durante il periodo lavorativo.

                                         È vero che i contributi AVS per assicurati che non esercitano un’attività lucrativa e che percepiscono delle rendite di invalidità o delle indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria vengono stabiliti sulla base di queste ultime, considerate quale reddito conseguito sotto forma di rendite ai sensi dell’art. 10 LAVS e 28 OAVS (cfr. RCC 1982 pag. 82). Tuttavia questa circostanza riguarda, in primo luogo, l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e non l’assicurazione contro la disoccupazione. Essa riguarda peraltro, il calcolo dei contributi e non il conteggio di prestazioni a cui un assicurato ha diritto.

                                         L’indennità giornaliera percepita dall’__________ è dunque irrilevante ai fini della determinazione del guadagno assicurato.

                                         Di conseguenza in concreto, visto, come esposto sopra, che l’assicurato va esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione, il suo guadagno assicurato non può che essere determinato sulla base degli importi forfetari previsti all’art. 41 cpv. 1 OADI (per alcuni casi analoghi cfr. STCA del 22 luglio 2003 nella causa S., 38.2002.276; STCA del 3 aprile 2002 nella causa D., 38.2002.11).

                                         In simili condizioni, al ricorrente, che ha conseguito l’attestato federale di capacità quale pittore (cfr. doc. 4), va applicata la quota globale di fr. 127.-- al giorno (cfr. consid. 2.7., 2.8.).

                                         Tale ammontare, per stabilire il guadagno assicurato mensile pieno, deve poi essere moltiplicato per 21,7 (cfr. art. 40a LADI).

                                         Moltiplicando la quota di fr. 127.-- giornalieri per 21,7 si ottiene proprio la somma di fr. 2'756.--, che corrisponde proprio a quella determinata dalla Cassa.

                                         Dato che l’assicurato, in quanto abile al lavoro al 50%, ricerca unicamente un’attività a metà tempo, l’importo del guadagno assicurato di fr. 2'756.--, ai fini del calcolo dell’indennità giornaliere a lui spettante, va considerato soltanto in misura del 50%, pari a fr. 1'378.--, come del resto precisato dalla Cassa medesima (cfr. doc. E, III).

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

 Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.54 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2005 38.2005.54 — Swissrulings