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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.07.2005 38.2005.40

14 juillet 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,171 mots·~31 min·2

Résumé

Assicurata sospesa per essersi licenziata,senza prima aver trovato un nuovo lavoro,da un impiego la cui prosecuzione,almeno temporanea,era ragionevolmente esigibile.La legittima aspirazione di cercare nuovi stimoli e il clima ostile non giustificano infatti la disdetta.Sanzione di 31 giorni corretta

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.40   DC/sc

Lugano 14 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 15 aprile 2005 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 15 aprile 2005 la Cassa  CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato  la sospensione per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione precedentemente inflitta a __________, argomentando:

"  La sig.na RI 1 si è annunciata in disoccupazione in data 3 gennaio 2005.

L'assicurata sulla domanda di indennità di disoccupazione, ha indicato che si è licenziata dall'__________ di __________ in data 29 ottobre 2004 per il 31 dicembre 2004.

Dalla lettera di licenziamento si rileva che, dopo aver lavorato per 7 anni con l'__________, l'assicurata è arrivata alla conclusione che è tempo di percorrere nuove strade, prefiggere nuovi e stimolanti orizzonti che possano riportare giovamento e stimolo personale alla sua sfera professionale. Indica inoltre che all'interno dell'organico non le sono state date le possibilità di evolvere maggiormente e non le è stato concesso di dimostrare le sue veloci capacità di apprendimento in un campo diverso da quello attuale.

Su richiesta della Sezione, l'assicurata in data 18 gennaio 2005 ha ribadito che, dopo 7 anni di lavoro come collaboratrice dell'ufficio informazione, non vedeva più nessuna possibilità di avanzamento e l'ambiente che si era creato negli ultimi mesi era diventato ostile e disarmonico.

La Sezione di __________ ha deciso di sospendere l'assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni a decorrere dalla fine dell'attività lavorativa in quanto è disoccupata per propria colpa ed ha disdetto il rapporto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego.

Nell'atto di opposizione la Sig.na RI 1 indica che in tutti questi anni di lavoro non ha mai dovuto ricorrere all'aiuto della disoccupazione in quanto ha sempre fortunatamente trovato lavoro. Nel mese di dicembre ha immediatamente iniziato le ricerche che purtroppo non hanno fruttato un posto immediato ma per il 7 febbraio ha trovato un impiego. Infine evidenzia che a causa della disarmonia creatasi presso l'__________, altri dipendenti si sono visti costretti a dimissionare.

Da costante giurisprudenza federale si esige che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché né abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro. Analogamente il Tribunale Federale ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro. L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri.

In considerazione di quanto sopra la Cassa non può che confermare la decisione presa dalla Sezione di __________ e quindi la sospensione del diritto alle indennità rimane a 31 giorni di disoccupazione controllata." (Doc. A2)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"  (...)

Avevo iniziato a lavorare presso l'__________ di __________ in data 22.10.1997 e in data 29.10.2004 avevo inoltrato regolare disdetta per il 31.12.2004.

Durante tutti questi anni di lavoro, eccetto gli ultimi periodi lavorativi, non ho mai alcun problema nell'ambito dell'ambiente lavorativo.

Purtroppo, in questi ultimi mesi oltre alla sottoscritta, ci sono state altre tre partenze dall'__________. Sono perfettamente a conoscenza che per me è impossibile dimostrare che all'interno degli uffici in questione ci fosse un certo malcontento generale (mobbing???).

Visto quanto sopra vi chiedo egregi signori che la decisione di opposizione sia annullata anche perchè mi sono iscritta in disoccupazione in data 17.01.2005 chiedendo il pagamento dal 3.1.2005 e dal 7.2.2005 sono alle dipendenze dell'__________ di __________.

Vi faccio notare che per non approfittare della disoccupazione ho accettato un contratto con un salario mensile di fr. 2'925.-rispetto ai fr. 3'901.-- che percepivo.

Certa che da parte vostra vi sia la massima comprensione della mia problematica e una certa riservatezza nel chiedere eventuali informazioni su quanto avveniva all'interno del mio ex posto di lavoro.

Come già fatto notare poco sopra la disoccupazione non deve essere a me imputata in quanto mi sono impegnata a reperire un posto di lavoro in modo celere affinché io potessi abbandonare al più presto le liste della disoccupazione." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 17 maggio 2005 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva in particolare:

"  (...)

In conformità con quanto sopra riportato la Cassa ha confermato la decisione presa dalla Sezione di __________ in quanto l'Assicurata avrebbe potuto attendere il ritrovamento di una nuova occupazione prima di interrompere il precedente rapporto di lavoro con un preavviso di disdetta.

A maggior ragione si evidenzia che dopo solo 1 mese e qualche giorno di disoccupazione l'assicurata ha trovato una nuova attività, dimostrando di avere ottime possibilità di collocamento che si sono concretizzate in brevissimo tempo.

Tali argomentazioni purtroppo non possono però essere tenute in considerazione per un alleggerimento della decisione intrapresa in quanto la legge non prevede collegamenti tra la sospensione del diritto per essere disoccupati per propria colpa ed il periodo di permanenza in disoccupazione dell'assicurata stessa.

A titolo abbondanziale rileviamo inoltre che l'assicurata, è rimasta in disoccupazione per l'esattezza 25 giorni lavorativi di cui 5 sono stati coperti dal periodo di attesa generale che deve essere scontato da tutti gli assicurati che, senza figli a carico, hanno una guadagno assicurato superiore a Frs. 3'000 al mese.

Ne deriva pertanto che anche una eventuale penalità più mite comporterebbe un pagamento nullo o ridottissimo di indennità spettanti all'assicurata oggetto del presente ricorso." (Doc. IV)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).

                                         E' segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STFA dell'8 ottobre 2004 nella causa B., C 22/04; STFA del 24 febbraio 2003 nella causa G., C 170/02; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).

                                         La costante giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA 1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).

                                         Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").

                                         L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri ("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987 N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).

                                         Nella già citata sentenza dell'8 ottobre 2004 nella causa B.,

                                         C 22/04 l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:

"  (...)

Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).

Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.

Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui  n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"

                                         Va ancora precisato che la terza revisione della LADI  del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

                                         Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.

                               2.3.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         (Per un commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”, Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).          

                               2.4.   In una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa L., C 8/04 il TFA ha confermato una sanzione di 34 giorni di sospensione inflitti ad un assicurato che aveva lasciato un posto di lavoro, senza essersi previamente procurata un altro impiego a seguito di rapporti tesi con i suoi colleghi di lavoro, che avrebbero esercitato del mobbing nei suoi confronti.

                                         L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (...)

2.1  Der Versicherte bringt im Wesentlichen vor, er sei von seinen Kollegen schikaniert und in seinen Augen gemobbt worden. Obwohl er erst drei Tage an jenem Arbeitsplatz gearbeitet habe, hätten diese von ihm verlangt, er müsse schon alles wissen; wenn er etwas gefragt habe, sei er arrogant niedergemacht worden. Weiter macht er gesundheitliche Beschwerden (Asthma) geltend, die sich durch das Mobbing akzentuiert hätten.

2.2  Ob die Fortführung eines Arbeitsverhältnisses zumutbar war, beurteilt sich aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls.

2.2.1  Bezüglich des geltend gemachten Mobbing ergibt sich aus den Akten, dass sowohl der Stellenvermittlerin (Firma Y.________) als auch der Firma X.________ solche Vorwürfe nicht bekannt waren. Selbst wenn mit dem Beschwerdeführer davon ausgegangen wird, dass auf persönlicher Ebene zwischen ihm und seinen Kollegen erhebliche Spannungen bestanden, reichen solche Schwierigkeiten rechtsprechungsgemäss nicht aus, um den (vorläufigen) weiteren Verbleib an der Arbeitsstelle als unzumutbar erscheinen zu lassen  (SVR 1997 ALV Nr. 105 S. 324 Erw. 2a mit Hinweis). Zwar kann im Falle eines in ausgeprägtem Masse belasteten Betriebs- und Arbeitsklimas aus medizinischen Gründen ein sofortiges Ausscheiden aus dem Betrieb angezeigt sein, um schwerwiegende gesundheitliche Störungen abzuwenden (Urteil D. vom 10. Februar 2003, C 135/02; vgl. Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). Solche Umstände ergeben sich jedoch nicht aus den Akten. Mit Zeugnis vom 5. August 2003 bestätigte Dr. med. A.________, Allgemeine Medizin FMH, zwar, der Versicherte  habe die Stelle bei der Firma X.________ Ende Mai 2003 aus gesundheitlichen Gründen gekündigt, genauere Angaben könne Hausarzt Dr. med. N.________ machen. Dr. med. N.________ attestierte zunächst eine von ca. 24. bis 31. Mai 2003 bestehende vollständige Arbeitsunfähigkeit, führte aber auf entsprechende Frage der Arbeitslosenversicherung am 30. August 2003 aus, das ärztliche Zeugnis lediglich auf Ersuchen des Versicherten ausgestellt zu haben. Letzterer sei im Mai 2003 gar nicht bei ihm in Behandlung gewesen, weshalb die Arbeitsunfähigkeit nicht medizinisch habe überprüft werden können. Er habe dem Beschwerdeführer nicht geraten, die Stelle aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben. Dr. med. W.________, FMH Innere Medizin, teilte der Arbeitslosenkasse mit Schreiben vom 14. Oktober 2003 mit, der Versicherte habe ihn im März 2003 aufgesucht, wobei die pneumologische Beurteilung ein allergisches Asthma bronchiale ergeben habe. Trotz  antiasthmatischer Behandlung habe mit einer bleibenden Asthmaproblematik gerechnet werden müssen, weshalb Arbeiten in einer Umgebung mit inhalativen Noxen in Form von Stäuben, Dämpfen oder Gasen zu meiden seien. Angesichts des deutlich anstrengungsindizierten Asthmas seien auch schwere körperliche  Belastungen nicht zumutbar. Dies habe er im März 2003 mit dem Versicherten besprochen. Gemäss seinen Aufzeichnungen sei aber im April 2003 ein Arbeitsabbruch nicht diskutiert oder beschlossen worden, auch wenn ein solcher aus medizinischen Gründen sehr gut begründbar gewesen wäre. Mit Schreiben vom 3. November 2003 präzisierte Dr. med. W.________, aufgrund der medizinischen Untersuchung vom 20. März 2003 sei das Verbleiben an der  bisherigen Arbeitsstelle medizinisch verantwortbar gewesen. Längerfristig habe er eine Arbeitsstelle in einer Umgebung ohne inhalative Noxen empfohlen.

Eine unmittelbare Arbeitsunfähigkeit habe er aber nicht attestiert; die  fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses erachte er als nicht indiziert.

2.2.2  Aus den Akten ergibt sich somit deutlich, dass die aufgegebene Stelle nicht - wie vom Versicherten behauptet - aus gesundheitlichen Gründen unzumutbar gewesen wäre. Die Vorinstanz ist daher zu Recht von einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit ausgegangen.

3.

3.1  Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat.

Schweres Verschulden führt zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 31 bis 60 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV). Rechtsprechungsgemäss ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern  lässt beim Vorliegen besonderer Umstände auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c).

3.2 Der Beschwerdeführer sah sich an seinem Arbeitsplatz keinen idealen Bedingungen ausgesetzt, indem das Verhältnis zu seinen Kollegen offenbar von Beginn weg spannungsgeladen war. Angesichts der Tatsache, dass lediglich ein zeitlich beschränktes Vertragsverhältnis vorlag (zur strengeren Beurteilung der Zumutbarkeit bei befristeten Verträgen vgl. Urteil D. vom 10. Februar  2003, C 135/02), stellen diese Schwierigkeiten jedoch keine Ausnahmegründe  zur Regel des Art. 45 Abs. 3 AVIV dar (SVR 1997 ALV Nr. 105 S. 323). Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 34 Tagen, somit im unteren Bereich des schweren Verschuldens, lässt sich im Rahmen der  Ermessenskontrolle nicht beanstanden. (...)"

                                         In un'altra sentenza del 12 aprile 2005 nella causa F. (C 185/04) il TFA ha confermato una sospensione di 31 giorni ed ha in particolare rilevato:

"  (...)

3.2  Le recourant prétend que la continuation des rapports de travail lui était devenu insupportable. Outre le refus de l'employeur d'augmenter son salaire, l'inobservation des conditions d'engagement et des promesses faites avait généré un climat que l'on pouvait qualifier de mobbing avec vexation, humiliation et souverain mépris des efforts entrepris; il reconnaissait néanmoins que son état de santé n'avait pas été altéré au point de devoir suivre un traitement médical.

Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, p. 41 ad art. 30 et les références; SVR 1997 AlV n° 105 p. 323 consid. 2a; DTA 1986 n° 23 p. 90 consid. 2b). Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (Rubin, Assurance-chômage,  Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, p. 275; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, Lausanne 1992, p. 182).

En l'espèce, les motifs invoqués par le recourant, qui relèvent pour

l'essentiel de divergences d'opinion entre lui et son employeur, ne sont pas de nature à justifier qu'il fût mis fin aux rapports de travail sans garantie d'un nouvel emploi. On ne saurait en particulier voir dans les allégués du recourant un juste motif de résiliation. A cet égard, l'accusation de mobbing n'est étayée par aucun indice pertinent. En réalité, tout porte à croire que la continuation des rapports de travail restait exigible de la part du recourant. Preuve en est le fait qu'il aurait été disposé à travailler jusqu'à l'expiration du délai légal de congé si son employeur ne lui avait pas demandé de quitter sur le champ son lieu de travail après avoir été informé de la résiliation. (...)"

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.                                      

                                         In una sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag. 38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:

"  c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember 1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage (Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996 3071).

In einem nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von 31 auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98, in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997, C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen offen bleiben."

(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c, pag. 41-42)

                                         Nel caso che era chiamato a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:

"  d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall, wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1. November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C 16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher, die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage herabzusetzen."

(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)

                                         In una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.

                                         In una sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra Massima istanza ha ribadito che:

"  (…) Zwar hat das Eidgenössischen Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998 (C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 16. September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B. vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren Gründe - auch ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer (nicht amtlich zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa), pag. 50)

                                         In una sentenza del 17 marzo 2003 nella causa J. (C 278/01), citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.

                                         In un'altra sentenza dell'11 novembre 2003 (C 288/02) pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile esaurimento nervoso.

                                    Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale appena citata ha dunque stabilito che,  trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RTiD I- 2004 pag. 212 seg.;  DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto 2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO c/ J., C 278/01).

                                    Ciò vale peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)

                               2.6.   Nella presente fattispecie è incontestato che l'assicurata ha sciolto di propria iniziativa il contratto di lavoro senza essersi preventivamente procurata un altro impiego.

                                         Essa deve dunque venire sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile.

                                         Dagli atti dell'incarto risulta che RI 1 ha lavorato presso l'__________ come collaboratrice nel settore informazione dal 22 ottobre 1997 al 31 dicembre 2004 (cfr. Doc. 2, Doc. 3, Doc. 7).

                                         Nella lettera di disdetta del 29 ottobre 2004 inviata al Direttore __________ l'assicurata si è così espressa:

"  Sono passati ormai sette anni da quando, nel mese di novembre dell'anno 1997, è iniziata la mia collaborazione con l'__________.

Durante questo periodo lavorativo ho avuto la possibilità di perfezionare le mie conoscenze professionali, soprattutto grazie alla varietà del lavoro propostomi.

Lavorare all'__________ è stata un'esperienza fondamentale per la mia crescita lavorativa.

L'impegno, la serietà, la puntualità, la presenza continua sono parti integranti della mia personalità così come l'innata capacità di comunicare con il pubblico.

A retrospettiva di quanto fatto fino ad oggi sono arrivata alla conclusione che è tempo di percorrere nuove strade, prefiggere nuovi e stimolanti orizzonti che possano riportare giovamento a stimolo personale alla mia sfera lavorativa.

All'interno del nostro organico non mi sono state date le possibilità di evolvere maggiormente e, purtroppo, non mi è stato concesso di dimostrare le mie veloci capacità di apprendimento in un campo diverso da quello attuale.

Inoltro pertanto regolare disdetta del contratto di lavoro per il prossimo 31 dicembre 2004.

Tengo a sottolineare che lascio il mio impiego senza nessun rancore e che porterò sempre con me il bagaglio di esperienza che l'__________ ha saputo offrirmi.

Voglia rilasciare per favore l'usuale attestato di servizio." (Doc. 5)

                                         Nell'attestato di lavoro del novembre 2004 il Presidente e il Direttore dell'__________ hanno in particolare rilevato:

"  (...)

Conosciamo la signora RI 1 come una persona disponibile, affidabile e puntuale. Ha sempre svolto il suo lavoro a nostra piena soddisfazione dimostrando competenza, interesse e impegno.

Sono da sottolineare la sua spiccata predisposizione per il contatto con gli ospiti e la sua presenza continua sul posto di lavoro." (Doc. 6)

                                         Nelle sue osservazioni alla Cassa di disoccupazione l'assicurata ha ancora così motivato la rescissione del contratto di lavoro:

"  (...)

Era da sette anni che ero impiegata come collaboratrice dell'ufficio informazione. Era un lavoro che mi è sempre piaciuto, ma purtroppo non vedevo più nessuna possibilità di avanzamento e l'ambiente che si era creato negli ultimi mesi era diventato ostile e disarmonico. Oltre a questo, nel mondo del lavoro odierno un'esperienza lavorativa in vari settori e da vari datori di lavoro è sempre più richiesta. Spinta dalla convinzione di poter offrire le mie conoscenze al di fuori dell'__________, decisi di dare le dimissioni per fine anno 2004.

Sono convinta che con le mie esperienze lavorative e le mie conoscenze sia linguistiche che informatiche accompagnate dalla mia buona volontà mi aiuteranno a trovare a breve termine un impiego che mi soddisfi appieno." (Doc. 9)

                                         Nella sua opposizione l'assicurata ha ancora aggiunto che:

"  (...)

Personalmente trovo ingiusto l'ammonimento inflittomi: a titolo strettamente confidenziale la informo che, a causa della disarmonia creatasi presso l'__________, altri dipendenti si sono visti costretti a dimissionare. La mia richiesta di aiuto si limita al mese di gennaio, visto che, da febbraio via, ho un nuovo impiego." (Doc. 11)

                                         Dalla documentazione appena esposta emerge che la ricorrente ha principalmente sciolto il contratto di lavoro in quanto cercava nuovi stimoli professionali, visto anche che presso l'__________ si erano esaurite le possibilità di un avanzamento professionale.

                                         Questa legittima aspirazione dell'assicurata non è tale, secondo la giurisprudenza federale, da giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro. Come visto (cfr. consid. 2.2) l'assicurato deve mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se esso non corrisponde (o non corrisponde più) ai propri desideri.

                                         Alla medesima conclusione si deve giungere riguardo alle difficoltà riscontrate sul posto di lavoro che "negli ultimi tempi era diventato ostile o disarmonico" e che avrebbe portato alla partenza anche di altri collaboratori. Infatti, sempre secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve mantenere il proprio impiego anche in caso di rapporti tesi con i superiori e i colleghi (cfr. consid. 2.2 e 2.4).

                                         D'altra parte l'assicurata non invoca nessun motivo di salute (il quale peraltro dovrebbe essere adeguatamente comprovato da certificati medici) alla base della disdetta del rapporto di lavoro.

                                         In simili condizioni il TCA ritiene che la prosecuzione, almeno temporanea del rapporto di lavoro (e cioè fino al reperimento di un nuovo impiego), era ragionevolmente esigibile dall'assicurata.

                                         Di conseguenza, a ragione, la Cassa l'ha sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett.  a LADI e 44 lett. b OADI.

                                         A mente del TCA non esistono inoltre motivi che giustificano una sanzione inferiore ai 31 giorni, per cui la decisione su opposizione deve essere confermata (cfr. consid. 2.4; SVR 2005 ALV Nr. 3; STFA del 5 aprile 2004 nella causa L., C 8/04; STFA del 5 maggio 2004 nella causa S., C 51/04; STFA del 30 settembre 2004 nella causa O., C 169/03; STFA del 12 ottobre 2004 nella causa L., C 228/02; STFA del 16 febbraio 2005 nella causa B., C 212/04; STFA del 9 marzo 2005 nella causa S., C 255/04; STFA del 31 gennaio 2005 nella causa S., C 165/03; STFA del 12 aprile 2005 nella causa F., C 185/04).

                                         Irrilevante è in particolare il fatto che l'assicurata dal 7 febbraio 2005 ha ritrovato un nuovo impiego. Infatti il TFA, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.

                                         Per completezza va ancora aggiunto che il TFA, in una sentenza del 21 novembre 2001 nella causa I. (C 48/01), commentata criticamente dal Seco in Prassi ML/AD 2002/2 foglio 3, ha stabilito che deve essere ridotta l'entità di una sanzione da infliggere ad un assicurato che non si annuncia immediatamente in disoccupazione, in quanto non annunciandosi immediatamente alla disoccupazione assume egli stesso una parte del danno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.40 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.07.2005 38.2005.40 — Swissrulings