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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2005 38.2005.4

17 février 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,153 mots·~51 min·2

Résumé

assicurata sanzionata dall'amministrazione perché ha omesso di compiere ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui era impegnata nella sua attività stagionale,limitandosi ad effettuare le ricerche di una nuova occupazione unicamente negli ultimi tre mesi precedenti l'annuncio al collocamento

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.4   cr/sc

Lugano 17 febbraio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 6 dicembre 2004 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di CO 1,     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 22 novembre 2004, l'URC di __________ ha sospeso RI 1 per 12 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, facendo valere:

"  (...)

Nel presente caso non ha presentato nessuna ricerca di lavoro per il periodo marzo 2004 - agosto 2004 pur sapendo della cessazione dell'attività già a partire dal 15.12.03.

Sono state calcolate 2 indennità per mese.

Le motivazioni presentate in data 18.11.04 non giustificano tale comportamento in quanto in passato aveva ricevuto le informazioni a riguardo di come comportarsi con le ricerche di lavoro prima di iscriversi in disoccupazione.

Tale sospensione è aggravata dal fatto che già in data 24.11.03 venne sospesa per gli stessi motivi.

Va ricordato che il ripetersi di tale comportamento può portare a rivedere l'idoneità al collocamento." (Doc. A3)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata, rappresentata dall’RA 1 di __________ (cfr. doc. A2), l'amministrazione, in data 6 dicembre 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento, osservando:

"  (...)

Fatti e motivazioni

Lei si è iscritta al nostro ufficio a partire dal 15 novembre 2004.

Precedentemente ha lavorato dal 25 febbraio 2004 al 14 novembre 2004 presso l'Hotel __________ a __________ in qualità di ausiliaria ai piani.

Al colloquio di iscrizione effettuato il 16 novembre 2004 ha consegnato le ricerche di lavoro effettuate nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2004, per il periodo tra aprile - agosto 2004 non è stata in grado di comprovare alcuna ricerca di lavoro.

II 17 novembre 2004 le è stata trasmessa una "Richiesta di giustificazione" (__________) per darle modo di esprimere, in forma scritta, i motivi per cui non era in grado di comprovare ricerche nel periodo lavorativo sopraccitato. Nella sua lettera afferma che la consulente precedente le aveva detto che nei primi 6 mesi le sue ricerche dovevano essere verbali e solo in seguito dovevano essere effettuate candidature scritte.

Le motivazioni da lei presentate non sono state accettate e pertanto è stata sospesa dal diritto alle indennità per 8 giorni. (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI).

Con opposizione del 23 novembre 2004 lei ci comunica di ritenere la sanzione ingiusta e ne chiede l'annullamento, affermando che il lavoro a tempo pieno nel settore alberghiero non le lascia molto tempo libero durante la stagione e che questa attività stagionale le permette di non essere disoccupata in modo continuo.

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (art. 16 LADI), se necessario anche al di fuori della professione precedente (art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori dal proprio luogo di domicilio (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro (art. 26 OADI). Se l'assicurato non compie sufficienti sforzi egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Secondo tale norma l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

I disoccupati stagionali che ripetono regolarmente ogni anno un periodo di disoccupazione sono tenuti, come tutti gli assicurati, a ricercare un impiego già prima della loro iscrizione in disoccupazione. Tuttavia questo obbligo non è limitato al periodo immediatamente precedente l'inizio della disoccupazione, ma si estende a tutto il periodo durante il quale essi hanno lavorato.

Le disposizioni in vigore sono certamente a conoscenza dell'assicurata, poiché già dal suo primo annuncio in disoccupazione (vedi verbale del colloquio di consulenza del 14.01.2003) è stata informata sulle modalità di ricerca durante un'attività lavorativa stagionale.

Spiegazioni e cenni su questo tema figurano inoltre nei seguenti documenti presenti nel suo dossier:

q   verbale del 24.02.2003 / 12.03.2003 / 24.02.2004

q                                                                            circolari "Promemoria ricerche di lavoro" firmate e consegnate in copia all'assicurata in 2 riprese.

Non da ultimo facciamo notare che nel corso della stagione 2003 ha svolto correttamente delle ricerche di lavoro durante tutto il periodo lavorativo stagionale, non essendo cambiate le disposizioni in questione e sulla base del verbale di uscita del 24.02.2004 riteniamo che non possano esserle state impartite disposizioni differenti in materia.

Gli argomenti da lei sollevati con l'opposizione non permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata e pertanto gli sforzi da lei svolti per reperire un impiego non possono essere ritenuti sufficienti né per quantità, né per qualità." (Doc. A1)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 5 gennaio 2005, l'assicurata, sempre rappresentata dal RA 1 di __________, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione, rilevando:

"  (...)

In data 23.11.2004 abbiamo, vista la decisione di sanzione __________, inoltrato regolare opposizione contro la decisione di sospensione di 12 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione del 15 novembre 2004.

Visto che l'ufficio regionale di collocamento nella decisione su opposizione non ha portato ulteriori motivi per il suo rifiuto diamo per qui riportate le motivazioni indicate nella nostra opposizione.

In caso dovessimo venire a conoscenza di ulteriori fatti ci riserviamo di motivarli nel corso della procedura." (Doc. I)

                               1.4.   L’amministrazione, con la sua risposta del 24 gennaio 2005, ha postulato la reiezione del ricorso, osservando:

"  (...)

La Signora RI 1, iscritta presso il nostro ufficio in data 4 novembre 2004, non è stata in grado di comprovare ricerche di lavoro per il periodo marzo 2004 - agosto 2004 (ricerche durante lavoro stagionale).

Essa ha lavorato con un contratto di lavoro stagionale (doc. 2) presso l'Hotel __________ di __________ dal 25 febbraio 2004 al 14 novembre 2004, il contratto era stato firmato il 15 dicembre 2003.

Essendo già stata iscritta in precedenza era stata più volte informata sull'obbligo di effettuare ricerche di lavoro durante tutta la stagione lavorativa, così come appare dai seguenti documenti allegati:

q Colloquio di consulenza del 14.01.03 - verbale (doc. 3)

q Colloquio di consulenza del 24.02.03 - verbale (doc. 4)

q Colloquio di consulenza del 12.03.03 - verbale (doc. 5)

q Colloquio di consulenza del 24.02.04 - verbale (doc. 6)

q Circolare "Promemoria delle ricerche di lavoro" ricevuta per conoscenza in data 14.01.03 (doc. 7).

In data 17 novembre 2004 le è stata inoltrata una Richiesta di giustificazione (diritto di essere sentito) per darle la possibilità di motivare per iscritto (doc. 8) il fatto di non avere fatto ricerche di lavoro durante il periodo sopraccitato.

Le motivazioni presentate con lettera del 18 novembre 2004 (doc. 9) non sono state ritenute come valide per giustificare tale comportamento, tra l'altro quanto scritto è in netto contrasto con quanto appare sui Verbali di consulenza citati in precedenza.

In nessun caso è stato chiesto all'assicurata di effettuare le ricerche di lavoro in forma verbale.

Va segnalato che l'assicurata in data 23 novembre 2004 ha interposto opposizione (doc. 10) contro la decisione di sospensione del 22 novembre 2004, il nostro Ufficio con la Decisione su opposizione del 6 dicembre 2004 (doc. 11) ha confermato i 12 giorni di sospensione.

L'entità della sanzione è stata calcolata sulla base delle direttive della sezione del lavoro.

A complemento di quanto scritto sopra segnaliamo che già nel novembre 2003, al suo riannuncio in disoccupazione al termine della stagione 2003, l'assicurata era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 3 giorni a causa delle ricerche di lavoro insufficienti (doc. 12).

Visto quanto sopra, si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso e riconfermare la decisione impugnata." (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione a sapere se l'assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi compresi fra marzo 2004 e agosto 2004 precedenti l'iscrizione in disoccupazione nei quali era impegnata in un'attività stagionale.

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 6 dicembre 2004).

                                         Nel caso in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurata per mancate ricerche di lavoro nei mesi precedenti l'iscrizione al collocamento, vale a dire da marzo ad agosto 2004, nei quali svolgeva un'attività stagionale. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

                               2.3.   Dapprima va rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. È stato invece parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

                                         Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell’assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"  (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

                                         In una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"  1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:

"  (...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74) il TCA ha ricordato che:

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

                               2.6.   Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01), nella quale ha osservato:

"  Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

"  (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

                               2.7.   L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:

"  Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.

  Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

                                         In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

                               2.8.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo).

                               2.9.   Nella già citata sentenza H. del 17 marzo 1998, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

"  b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen.  Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle.  Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen.  Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig.  Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen.  Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweíse dieselbe Praxis.

  Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen.  Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche.  Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

  c)  Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl.  Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a).  Dies müsse gleihermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten.  Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

  d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können.  Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus.  Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz.  Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG).  Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar.  Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden.  Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde.  Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30).  Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen.  Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse.  Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen.  Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

  e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit  von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)

                                         Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17).  Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17).  Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg.  Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien.  Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.  Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Infine, nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

"  Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen.  Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.  BGE 122 V 218).  Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde.  Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV).  Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt.  Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperìoden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat.  Das Eidgenössische   Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig.  Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)

                             2.10.   Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che l'assicurata ha lavorato quale ausiliaria ai piani presso l'Hotel __________ di __________ dal 25 febbraio 2004 al 14 novembre 2004, con un contratto di lavoro di tipo stagionale (cfr. doc. III2).

                                         Ella si è poi iscritta in disoccupazione a decorrere dal 15 novembre 2004 (cfr. doc. A1).

                                         Al momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurata ha consegnato all'amministrazione le ricerche di lavoro svolte negli ultimi tre mesi di settembre, ottobre e novembre 2004 precedenti l'iscrizione in disoccupazione, nei quali lavorava presso l'Hotel __________, mentre non ha saputo comprovare nessuna ricerca di lavoro compiuta nei precedenti mesi, compresi fra marzo 2004 e agosto 2004, durante i quali ha svolto la sua attività di tipo stagionale.

                                         L'amministrazione, con decisione formale del 22 novembre 2004, ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 12 giorni (cfr. doc. A3).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 6 dicembre 2004 (cfr. doc. A1).

                                         L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                         Nel caso di specie, prima di emanare la decisione di sanzione il consulente del personale ha provveduto ad inviare all'assicurata una "Richiesta di giustificazione" con la quale le richiedeva di motivare le mancate ricerche entro il 29 novembre 2004, precisando che oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. III8).

                                         L'assicurata, con scritto del 18 novembre 2004, ha fornito le seguenti giustificazioni:

"  (...)

-   la sottoscritta ha sempre fatto le ricerche di lavoro chiaramente verbali in quanto la signora __________ ex collocatrice mi aveva comunicato che dovevo chiaramente fare le ricerche di lavoro durante tutto il periodo del contratto e più precisamente: per i primi sei mesi le stesse dovevano essere verbali dopo di che le stesse dovevano essere scritte.

Con questo non voglio sicuramente sottrarmi ai miei doveri in quanto è nel mio interesse trovare un lavoro a carattere annuale per cui mi sto adoperando più che seriamente affinché in un prossimo futuro immediato possa trovare la collocazione annuale.

Visto quanto sopra chiedo che le giustificazioni vengano accettate in quanto si tratta veramente della buona fede reciproca." (Doc. 9)

Nella presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione, inviando all'assicurata la richiesta di giustificazione citata, ha dato l'opportunità alla ricorrente di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

                                         Dunque il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

                             2.11.   Per quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

                                         Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien et ses aides à l'emploi", Friborgo 1998, pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale au quotidien", Losanna 1998, pag. 155-156; DTF del 2.5.97 nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.).

                                         In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo , op. cit., pag. 24).

                                         Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S., 38.2000.270).

                             2.12.   Nella fattispecie concreta, l'assicurata ha lavorato presso l'Hotel __________ di __________, tramite un contratto di durata determinata, dal 25 febbraio 2004 al 14 novembre 2004, in qualità di ausiliaria ai piani (cfr. doc. III2).

In data 15 novembre 2004 l'assicurata si è reiscritta in disoccupazione.

Nella risposta alla richiesta di giustificazioni inviatale dall'amministrazione l'assicurata ha osservato di non avere potuto comprovare di avere svolto delle ricerche di lavoro nei mesi compresi fra marzo 2004 e agosto 2004 dato che la sua consulente del personale le avrebbe comunicato di compiere durante i primi sei mesi di attività delle ricerche di lavoro verbali (cfr. doc. III9).

Il TCA constata innanzitutto che l’amministrazione ha giustamente qualificato di impiego stagionale quello svolto dall’assicurata in qualità di ausiliaria ai piani presso l'Hotel __________.

Nella precedente stagione lavorativa, infatti, ella aveva compiuto lo stesso tipo di attività presso l'Albergo __________ di __________ nel periodo compreso fra marzo 2003 e novembre 2003 (cfr. doc. III4 e doc. III12).

                                         Inoltre, occorre rilevare che l'assicurata, essendo già stata iscritta in disoccupazione dal 9 gennaio 2003 al 17 marzo 2003 (cfr. doc. III3 e III4), aveva già ricevuto dall'amministrazione le opportune informazioni circa i suoi diritti e doveri di disoccupata, con riferimento in particolare alla necessità di compiere regolarmente gli sforzi necessari al fine di trovare un'occupazione duratura o perlomeno un'attività temporanea durante i mesi di inattività.

                                         Ella ha inoltre ricevuto e sottoscritto in data 14 gennaio 2003 (cfr. doc. III7), il "Promemoria ricerche di lavoro", nel quale è indicato che gli assicurati devono compiere le ricerche di lavoro già prima di iscriversi al collocamento, durante il periodo di disdetta dal precedente rapporto lavorativo o, in caso di contratti di lavoro di durata determinata, nei tre mesi precedenti l'iscrizione al collocamento; nello stesso documento l'amministrazione ha poi ricordato la necessità, per gli assicurati che svolgono un'attività stagionale e che ricorrono al collocamento solo durante brevi periodi tra una stagione e l'altra, di effettuare gli sforzi necessari per reperire di un'occupazione duratura durante tutto l'anno.

In simili condizioni, occorre ritenere che l'assicurata era o doveva essere perfettamente a conoscenza del dovere di ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un impiego temporaneo durante tutto il periodo in cui ha lavorato, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione al termine della stagione lavorativa.

L'assicurata ha sì svolto delle ricerche di lavoro durante i mesi di settembre, ottobre e novembre 2004 in cui lavorava presso l'Hotel __________, ma ha invece omesso di compiere tali ricerche durante il periodo compreso fra il mese di marzo 2004 e il mese di agosto 2004 in cui era impegnata nella sua attività stagionale presso il citato albergo.

Viste le numerose e corrette informazioni ricevute dall'assicurata da parte dell'amministrazione, occorre ritenere che ella sapesse perfettamente che le ricerche di lavoro svolte durante la stagione lavorativa, per iscritto, di persona o per telefono, devono poi essere consegnate all'amministrazione al momento dell'iscrizione al collocamento, così da dimostrare al servizio competente di avere realmente compiuto degli sforzi costanti volti al reperimento di una nuova occupazione. Ella era dunque ben consapevole del fatto che tali sforzi devono essere comprovati o dalla copia delle lettere inviate ai potenziali datori di lavoro e dalle eventuali risposte scritte ricevute, in caso di ricerca compiuta per iscritto, o dal timbro apposto dal potenziale datore di lavoro, in caso di ricerca svolta di persona, o da una successiva conferma per iscritto in caso di ricerca telefonica.

Non può quindi essere ritenuta quale valida giustificazione la presunta indicazione ricevuta, secondo l'assicurata, dalla propria consulente del personale, di effettuare delle ricerche verbali durante i primi sei mesi di attività. Va peraltro sottolineato che la ricorrente non ha comunque comprovato di avere effettivamente compiuto delle ricerche di lavoro, seppur verbali, durante i mesi compresi fra marzo 2004 e agosto 2004.

                                         Inoltre, va rilevato che nel primo colloquio di consulenza del 14 gennaio 2003 la consulente del personale le aveva espressamente indicato che anche nel caso di impieghi stagionali, della durata di qualche mese, durante i quali si interrompe la disoccupazione, occorre svolgere le ricerche di lavoro. Ella ha infatti verbalizzato:

"  (…)

Nel caso di impiego stagionale / temporaneo vanno continuate le ricerche di occupazione anche se si annulla il caso con la disoccupazione. Dovranno essere consegnate al momento della reiscrizione (al termine dell'attività stagionale / temporanea)."

(Doc. 3)

                                         Anche in occasione dell'ultimo colloquio di consulenza del 24 febbraio 2004 (colloquio che precedeva l'inizio della sua attività stagionale presso l'Hotel __________ di __________) l'assicurata era stata informata dalla propria consulente del personale circa l'obbligo di compiere delle ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui lavorava ed in particolare di intensificarle durante gli ultimi tre mesi di lavoro. Al riguardo, la consulente del personale ha verbalizzato quanto segue (verbale sottoscritto dall'assicurata):

"  Conferma inizio attività stagionale per 24.2.04. Consegnato FAUT di febbraio e annullato. Ricordato che durante questo periodo (attività stagionale) dovrà proseguire con ricerche di lavoro alfine di trovare un'attività annuale oppure cercare almeno un lavoro sostitutivo per la "stagione morta" (anche fuori dalla propria professione normale). Per non fare ricerche inutili e prive di valore presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive durante tutto l'anno e che cercano concretamente nuovo personale (annunci su quotidiani, annunci c/o URC, ecc). Tre mesi prima della nuova iscrizione in disoccupazione è necessario intensificare le ricerche di lavoro: risposte annunci + autocandidature + ricerche di persona. Per le ricerche utilizzare i formulari consegnati da URC, se necessario può presentarsi allo sportello a chiederne ulteriori (o di nuovi se smarriti). Per necessità o informazioni potrà contattare il nostro ufficio. Consegnata copia del presente verbale a PCI quale promemoria." (Doc. 6)

La ricorrente è quindi stata più volte informata dall'amministrazione circa i suoi diritti e doveri di disoccupata, con riferimento in particolare alla necessità di compiere regolarmente gli sforzi necessari al fine di trovare un'occupazione duratura o perlomeno un'attività temporanea durante i mesi di inattività.

Occorre, infine, rilevare che nella precedente stagione lavorativa 2003, nella quale era stata impiegata presso l'Albergo __________, ad __________, sempre in qualità di cameriera ai piani (cfr. doc. III4), l'assicurata, nonostante fosse stata espressamente invitata dalla sua consulente del personale, in occasione dei colloqui di consulenza del 24 febbraio 2003 (cfr. doc. III4) e del 12 marzo 2003 (cfr. doc. III5), a compiere le ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui lavorava, non ha svolto nessuna ricerca di lavoro durante tutti i mesi di attività, da marzo 2003 a novembre 2003 e per questo motivo, una volta reiscrittasi in disoccupazione, l'amministrazione le aveva inflitto una sanzione di 3 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. III12).

L'assicurata era dunque perfettamente a conoscenza del dovere di ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un impiego temporaneo durante tutto il periodo in cui ha lavorato per l'Hotel __________ di __________, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione al termine della propria attività, a tempo determinato, presso il citato datore di lavoro, dove è stata impiegata dal 25 febbraio 2004 al 14 novembre 2004 (cfr. doc. III2).

                             2.13.   A nulla giova la motivazione fornita in sede di opposizione dall'assicurata per giustificare le mancate ricerche di una nuova occupazione prima di annunciarsi al collocamento, vale a dire il fatto di avere avuto poco tempo libero a disposizione, visto che l'attività lavorativa di cameriera ai piani è irregolare, con turni sia nei giorni feriali, sia nei giorni festivi e il tempo per reperire una nuova occupazione è pertanto assai limitato (cfr. doc. A2).

Alla luce della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.-2.5. e 2.9.) e pur considerando il notevole impegno che richiedeva l'attività della ricorrente, a mente del TCA l'assicurata avrebbe dovuto compiere gli sforzi necessari al fine di trovare una nuova occupazione durante tutto il periodo antecedente l'annuncio al collocamento in cui svolgeva la sua attività stagionale.

                             2.14.   In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere che la ricorrente ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone per cui, a ragione, l'amministrazione l'ha sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

                                         Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no. 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

                                         Essa indica che:

"  (…)

1.   Periodo di tempo da esaminare

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

2.   Quantità/qualità delle ricerche

Nella valutazione delle ricerche di lavoro svolte durante l'anno l'accento va posto soprattutto sulla qualità e non sulla quantità. In particolare bisognerà verificare se gli sforzi effettuati sono mirati ad ottenere degli impieghi duraturi in settori e aziende non tradizionalmente noti per la loro attività stagionale e se il disoccupato ha risposto ad annunci di impieghi annuali pubblicati regolarmente sui giornali. La valutazione dovrà ovviamente tenere conto della situazione concreta (per esempio offerte sul mercato del lavoro, profilo dell'assicurato, se si tratta d'impieghi duraturi, in settori che offrono concretamente posti annuali, di candidature spontanee, di risposte a reali offerte del mercato, di ricerche anche al di fuori del proprio settore, eventualmente fuori Cantone tipico per settore alberghiero, v. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI - con possibilità di pernottamento).

L'obiettivo è quello di spingere l'assicurato a svolgere ricerche mirate e non "ricerche alibi" a tappeto. Gli sforzi durante l'anno dovranno consistere nel rispondere ad offerte di lavoro durature che dovessero apparire sul mercato del lavoro e che vengono normalmente portate all'attenzione di ogni potenziale interessato tramite annunci su giornali, riviste settoriali o in altro modo. Gli assicurati non sono tenuti a presentare offerte spontanee presso datori di lavoro che non cercano nuovo personale ma a rispondere a delle reali offerte presenti sul mercato.

Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale - rispettivamente inizio della disoccupazione ‑ gli sforzi per il reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi e valutati secondo la prassi applicata a tutti gli assicurati (esame rigoroso degli ultimi 3 mesi).

3.  Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

                                         Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.11.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

                                         La circolare interna no. 114a, come appena esposto, prevede che per ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione vengano irrogati 3-4 giorni di sospensione, mentre per i restanti mesi dell'anno 1-2 giorni per mese, senza superare il massimo di 18 giorni.

                                         Nel caso in esame l'URC ha inflitto alla ricorrente 12 giorni di sospensione dal diritto alle indennità.

                                         Al riguardo, nella decisione del 22 novembre 2004 l’amministrazione ha indicato che la sanzione è stata così calcolata: 2 giorni di penalità per ognuno dei mesi fra marzo 2004 e agosto 2004 durante i quali l'assicurata ha omesso di compiere ricerche di lavoro (cfr. doc. A3).

                                         Quanto all’entità della sospensione, va rilevato che la circolare specifica per i lavoratori stagionali citata, prevede, in caso di mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'iscrizione, 4 giorni di sanzione per ogni mese, mentre invece la sanzione da infliggere per mancate ricerche di lavoro nei mesi precedenti in cui l'assicurato lavorava ammonta a 2 giorni per ogni mese.

                                         In una sentenza del 24 settembre 2002 nella causa P. (cfr. inc. 38.2001.241) il TCA, a proposito della Circolare interna no. 114a, ha avuto modo di precisare quanto segue:

"  (…)

Va peraltro rilevato che la Circolare no. 114a non indica in modo preciso, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, quando infliggere 3 o 4 giorni per mese.

Il TCA ritiene, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68), la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche.

Gli URC, pertanto, dovranno in futuro attenersi a quanto stabilito nell'ambito della presente vertenza."

Applicando la giurisprudenza appena citata al caso concreto, l'amministrazione ha quindi correttamente inflitto all'assicurata 2 giorni di sospensione per mancate ricerche in ognuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2004 in cui non ha svolto nessuna ricerca di una nuova occupazione, per un totale di 12 giorni (cfr. doc. A3).

                                         La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.4 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2005 38.2005.4 — Swissrulings