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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2005 38.2005.36

8 septembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,592 mots·~43 min·3

Résumé

condono delle indennità da restituire a seguito di una sanzione per insufficienti ricerche. Buona fede ammessa:indennità percepite prima che la sanzione sia stata ventilata. Se,poi,l'assicurato sapeva di dover cercare lavoro,il mancato avviso di un'eventuale sanzione è solo una negligenza lieve

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.36   rs/sc

Lugano 8 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 aprile 2005 di

SECO - Direzione del lavoro Mercato del lavoro e AD (RDTC-INTC), 3003 Berna  

contro  

la decisione su opposizione del 30 marzo 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

In relazione al caso:       PI 1, __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La Cassa disoccupazione __________, con decisione del 20 gennaio 2004, ha chiesto a PI 1 la restituzione dell’importo di fr. 1'045.95 quale prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione percepita di troppo, argomentando:

"  L'assicurato si è annunciato disoccupato a far tempo dal 1° ottobre 2003.

La Cassa ha regolarmente versato le indennità di disoccupazione sino e compreso il 31 dicembre 2003.

Il 30 dicembre 2003 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ emette una decisione di sospensione di 6 giorni a partire dal 1° ottobre 2003.

Con riferimento a tale decisione la Cassa ha emesso un nuovo conteggio delle indennità di ottobre 2003 e calcolato un importo da restituire pari a Sfr. 1'054.95." (Doc. 12)

                               1.2.   Il 30 gennaio 2004 l’assicurato ha inoltrato alla Cassa una domanda di condono (cfr. doc. 12), che è stata trasmessa per decisione alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 12).

                                         Con decisione del 13 aprile 2004 la Sezione del lavoro ha accolto la citata domanda di condono, in quanto, da una parte, all’assicurato va riconosciuta la buona fede, poiché, nonostante abbia assunto un comportamento negligente non ricercando in modo sufficiente un’occupazione prima dell’iscrizione in disoccupazione, ha percepito l’importo da rimborsare senza violare l’obbligo di annunciare o di informare. Dall’altra, la restituzione della prestazione percepita indebitamente cagionerebbe per lo stesso una situazione economica di grave rigore (cfr. doc. 6).

                               1.3.   Il Segretariato di Stato dell’economia (SECO) – Direzione del lavoro – Mercato del lavoro/assicurazione contro la disoccupazione, il 18 maggio 2004, ha interposto opposizione contro il menzionato provvedimento (cfr. doc. 5).

                                         Con decisione su opposizione del 30 marzo 2005 la Sezione del lavoro ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento, precisando:

"  (...)

3.   Nel caso in esame, dai documenti agli atti emerge che il signor PI 1 è stato sospeso per sei giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, a decorrere dal 1. ottobre 2003, per insufficienti ricerche di impiego nel periodo antecedente la sua iscrizione per il collocamento. D'altra parte, come anche rilevato dallo stesso URC nella decisione di sospensione 30 dicembre 2003, è proprio grazie a un contatto avuto poco prima di annunciarsi per il collocamento, che l'assicurato ha potuto nuovamente trovare lavoro e chiudere così con la disoccupazione.

                                                                         In considerazione di quanto precede, osservato in particolare come alla base della decretata sospensione per sei giorni dal diritto alle relative indennità vi sia soltanto una colpa lieve attribuibile all'assicurato, non è dunque possibile ravvisare nel comportamento dello stesso una negligenza grave, per cui va riconosciuta la sua buona fede. Il primo requisito cumulativo posto dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA è dunque adempiuto.

                                                                         Essendo realizzato nel caso di specie anche il secondo requisito cumulativo di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA, a sapere quello del grave rigore economico, la decisione 13 aprile 2004 deve pertanto essere confermata. (...)" (Doc. D)

                               1.4.   L’11 aprile 2005 il SECO ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:

"  (...)

3)   Nella fattispecie, occorre quindi esaminare se, al momento del percepimento delle indennità litigiose, l'assicurato poteva essere considerato di buona fede.

                                                                         Ciò che conta non è la severità con la quale è stato sospeso, come sembra credere l'autorità inferiore, ma bensì se al momento in cui ha incassato le suddette indennità, egli poteva riconoscere che non vi aveva diritto. Determinante è quindi il punto di sapere quando l'interessato è stato reso edotto dell'eventualità di una sanzione per le mancate ricerche intervenute antecedentemente alla sua iscrizione in disoccupazione. Infatti, se il versamento delle indennità di disoccupazione è intervenuto solo ulteriormente, egli non può pretendere di averle ricevute in buona fede, in quanto sapeva allora che una sanzione doveva essere pronunciata.

4)   Ora, invece di verificare presso l'incarto URC quando l'assicurato è stato informato della possibilità di una sanzione, l'autorità inferiore si è limitata a considerarlo di buona fede solo in ragione della leggera entità della sanzione pronunciata nei suoi confronti.

                                                                         Tuttavia, emerge dal sistema informatico dell'assicurazione contro la disoccupazione che l'interessato è stato sentito in merito alle mancate ricerche di lavoro in data 10 novembre 2003, e che in tal data gli è stata pure comunicata l'eventualità di una sanzione (cfr. fotocopia allegata). Pertanto, considerato che, verosimilmente, il 10 novembre non era ancora a conoscenza dell'intervenuto versamento delle indennità di disoccupazione per il mese di ottobre, ad ulteriore notifica dello stesso da parte della banca/posta, l'interessato non poteva non sapere che parte di tali indennità gli erano state versate indebitamente.

5)   Da quanto esposto risulta che l'assicurato non può essere ritenuto di buona fede, poiché non poteva ignorare, in quanto dovutamente informato della prevista sanzione, che parte delle indennità versategli nel corso del mese di novembre 2003 non gli erano dovute." (Doc. I)

                               1.5.   L’autorità amministrativa, nella sua risposta di causa del 17 maggio 2005, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.6.   PI 1, a seguito dell’assegnazione da parte di questa Corte di un termine per presentare la sua presa di posizione in merito al ricorso del SECO (cfr. doc. II) e del relativo sollecito (cfr. doc. IV), ha comunicato di non “avere nessuna affermazione da fare” (cfr. doc. V).

                               1.7.   La Sezione del lavoro, il 31 maggio 2005, si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

                                         Il 7 giugno 2005 il SECO, dal canto suo, ha puntualizzato che gli scritti dell’assicurato e della Sezione del lavoro non contengono argomenti o osservazioni atti a giustificare un ritiro del ricorso e ha riconfermato interamente le proprie conclusioni (cfr. doc. IX).

                               1.8.   Pendente causa il TCA ha interpellato la Cassa disoccupazione __________ al fine di sapere quando esattamente sono state corrisposte all’assicurato le indennità di disoccupazione relative al mese di ottobre 2003 (cfr. doc. X).

                                         La Cassa, il 23 giugno 2005, ha risposto che tali indennità sono state versate all’assicurato il 31 ottobre 2003 e ha allegato il relativo conteggio (cfr. doc. XI + 14).

                               1.9.   I doc. XI e 14 sono stati inviati al SECO e alla Sezione del lavoro per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. XII, XIII).

                                         Inoltre questi documenti sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (cfr. doc. XIV).

                             1.10.   Il 6 luglio 2005 la Sezione del lavoro si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa e nel successivo scritto del 31 maggio 2005 (cfr. doc. XV).

                                         Il SECO, il 6 luglio 2005, ha inviato un estratto del sistema informatico di pagamento e ha, segnatamente, precisato:

"  (...)

Constatiamo che la data indicata dalla Cassa __________ corrisponde alla data dell'emanazione del conteggio e non alla data del versamento delle indennità. Rammentiamo oltretutto che è determinante ai fini della buona fede la data in cui le indennità sono state percepite. Un conteggio, anche se corrisponde ad una decisione, non può essere equiparato al percepimento effettivo delle indennità.

L'assicurato non può invocare la sua buona fede se questi avrebbe potuto o dovuto sapere, dando prova della necessaria diligenza, che le prestazioni erano state percepite a torto. Il mero dubbio permette di negare la buona fede (cfr. Boris Rubin, "Assurance-chômage", pag. 459, e prassi citata).

Ora, in casu, l'ordine di versare le indennità del mese di ottobre 2003 è stato dato il 3 novembre 2003. La data dell'esecuzione non ci è nota, ma appare chiaro che, secondo la pratica degli stabilimenti bancari e della posta. la notifica dell'effettuato versamento non ha potuto intervenire prima dell'audizione presso l'URC sui motivi dell'assenza di ricerche di lavoro.

Pertanto, quando ha ricevuto la notifica del versamento da parte della banca delle indennità del mese di ottobre 2003, egli sapeva che era pendente una procedura di sospensione nei suoi confronti e che pertanto parte di quanto ricevuto era stato versato a torto.

Ribadiamo quindi ulteriormente le nostre conclusioni." (Doc. XVI)

                             1.11.   Questa Corte, il 20 luglio 2005, ha invitato PI 1 a trasmettere copia dell’estratto del suo conto bancario presso la Banca __________ relativo al mese di novembre 2003 (cfr. doc. XVII).

                                         L’interessato ha dato seguito a tale richiesta il 26 luglio 2005 (cfr. doc. XVIII).

                             1.12.   I doc. XVIII, XVII, XII, XIV e XV sono stati inviati al SECO per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. XIX).

                                         I doc. XVIII, XVII, XVI+bis, XIV, XIII sono, invece, stati trasmessi alla Sezione del lavoro con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. XX).

                                         La Sezione del lavoro, il 29 luglio 2005, si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa e nei successivi scritti (cfr. doc. XXI).

                                         Il SECO è rimasto silente.

                             1.13.   Il doc. XXI è stato inviato per conoscenza al SECO (cfr. doc. XXII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         Al proposito va qui rilevato che i principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (cfr. DTF 130 V 318).

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

   a.   quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC;

   b.   quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

   c.   quale importo per le spese personali: 4800 franchi l’anno;

   d.   quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

   a.   per le persone sole, 8000 franchi;

   b.   per i coniugi, 12 000 franchi;

   c.   per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

                                         Quindi, anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere concesso.

                                         Circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  i)    ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung des AVIG (vgl. altArt 6, altArt. 95 AVIG) fällt grundsätzlich zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die Rückforderung von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene Besonderheit auch für die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne Bereiche der Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich insoweit gegenüber dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 25, n. 45)

                                         Dunque anche la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità.

                                         La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P 42/04, consid. 2.2.; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; SVR 1998 ALV Nr. 14, consid. 3, pag. 41). Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P 42/04, consid. 2.2.; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

                                         In particolare, pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di controllo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2 Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom 16. April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C 172/03; le sottolineature sono del redattore)

                                         In un altro caso l’Alta Corte ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.

                                         L'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…)

4.1 In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20 %igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen, kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu vertreten.

4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C 70/03, consid. 4, pubblicata in DLA 2005 N. 7, pag. 69 segg.; le sottolineature sono del redattore)

                                         In un'altra decisione, confermando il precedente giudizio cantonale che aveva negato il condono ad un'assicurata la quale, non comunicando la propria posizione di amministratrice unica nella ditta del padre, aveva ottenuto indebitamente delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, la nostra Massima istanza ha, tra l'altro, rilevato che:

"  (…)

4.

A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte cantonale.

4.1 Anche se il Tribunale federale delle assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933 cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270) e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia impugnata deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un altro aspetto.

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata, sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare.

4.4 In tali condizioni, avendo potuto e dovuto riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in buona fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a ragione la precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

4.5 A nulla serve, in un simile contesto, invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte dell'amministrazione, dei rapporti societari e, quindi, del fatto che C. non avrebbe, dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni indebitamente versate dalla cassa di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF 123 V 234; consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal proposito va infatti rammentato che l'eventuale errore da parte dell'amministrazione (in concreto: l'indebito versamento delle prestazioni assicurative) non è suscettibile di sopperire alla mancanza di buona fede iniziale dell'assicurato (DLA 1998 no. 41 pag. 234). (…)"

(cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C. C 130/02. consid. 4)

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato che:

"  (…) Nach der Rechtsprechung ist grobe Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)

In una sentenza del 2 agosto 2005 nella causa H., C 143/05 l'Alta Corte ha negato la buona fede di un'assicurata che aveva ricevuto un'indennizzazione superiore a quella alla quale aveva e si è così espressa:

"  (...)

4.

4.1Mit der Vorinstanz, auf deren einlässliche Begründung verwiesen wird, hätte der Beschwerdeführer bei zumutbarer Aufmerksamkeit erkennen müssen, dass die Entschädigung, welche auf der Grundlage einer Vollzeitbeschäftigung und nicht eines 50%-Pensums ausgerichtet wurde, offensichtlich zu hoch ausgefallen war. Indem er die Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen hinzuweisen oder wenigstens eine Begründung  für die offenkundig zu hohen Betreffnisse einzuholen, ist ihm vorzuhalten, dass er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet hat, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Somit liegt eine nicht leicht wiegende Pflichtwidrigkeit vor, welche die Berufung auf den guten Glauben ausschliesst.

4.2 Den Vorbringen des Beschwerdeführers ist, soweit sie nicht bereits im kantonalen Prozess entkräftet wurden, Folgendes entgegenzuhalten.

Der Versicherte hat in den sechs Monaten vor Beginn der vom 1. September 1995 bis 31. Juli 1997 dauernden Rahmenfrist für den Leistungsbezug bei einem halben Pensum monatlich Fr. 1'750.- verdient (vgl. Arbeitgeberbestätigung der Firma M.________ AG, vom 12. September 1995 über die vom 6. März bis 31. August 1995 bezogenen Löhne von 6 x Fr. 1'750.- = Fr. 10'500.-). Davor war er vom 29. November 1994 bis 21. Februar 1995 vollzeitig als kaufmännischer Angestellter/Sachbearbeiter bei der Schweizerischen Nationalbank angestellt gewesen, wobei er in den Monaten September bis Dezember 1994 jeweils Fr. 5'481.35, im Januar 1995 Fr. 5'536.15 und im Februar 1995 Fr. 4'152.15 verdient hatte. Nach Lage der Akten ist davon auszugehen, dass die Verwaltung wegen der starken Lohnschwankungen für die Bemessung des versicherten  Verdienstes (von Fr. 3542.-) auf die letzten zwölf Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug abstellte (vgl. Art. 37 Abs. 3 AVIV in der bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung). Der Beschwerdeführer räumt denn auch ein, es sei ihm durch die Verwaltung erklärt worden, für die Ermittlung des versicherten Verdienstes finde eine "Mischrechnung" der erheblich differierenden Löhne statt (undatiertes, am 30. März 1998 bei der Verwaltung eingegangenes Schreiben "Stellungnahme Erlassgesuch...").

Laut der Taggeldabrechnung vom 31. Oktober 1995 wurde (ausgehend von einem versicherten Verdienst von Fr. 3'542.- bei 22 kontrollierten Tagen und einer entsprechenden Anzahl entschädigungsberechtigter Taggelder) ein Anspruch von Fr. 2'860.-  brutto oder Fr. 2'715.55 netto (= Auszahlungsbetrag) ermittelt.

Es springt ins Auge, dass damit der für den Monat Oktober 1995 errechnete Betrag um fast Fr. 1'000.- über dem (bei einem 50%-Pensum) in den letzten sechs Monaten vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug effektiv erzielten monatlichen Verdienst lag. Sodann wusste der Beschwerdeführer auf Grund seiner eigenen Angabe im Taggeldgesuch vom 1./7. September 1995, wonach für ihn wegen der Ausbildung zum Sportheilpraktiker nur eine 50%-Anstellung in Frage kam, dass er nur mit einer entsprechend gekürzten Arbeitslosenentschädigung rechnen konnte. Dass die erbrachte Leistung offenkundig rechtsfehlerhaft bemessen wurde, hätte der kaufmännisch versierte Beschwerdeführer folglich ohne Weiteres bemerken müssen, weil ausgehend vom effektiv bezogenen Taggeld (Fr. 2'860.-) die Arbeitslosenentschädigung bei Suche einer Vollzeitbeschäftigung (ohne Ausbildung) zwangsläufig das Doppelte, Fr. 5'720.-, betragen hätte. Dieser Betrag liegt nun aber um mehrere hundert Franken über demjenigen den der Beschwerdeführer bei der  Schweizerischen Nationalbank als Vollzeitangestellter in der Zeit von  September 1994 bis Februar 1995 monatlich im Durchschnitt (Fr. 5'269.-) verdient hatte. (...)"

                               2.3.   Con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  a)   Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b)   Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"  a   Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano, dunque, la loro validità.

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder “nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- vorausetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer).”

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

                                         In una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80 il TFA ha stabilito che la sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96 cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.

                                         Il TFA ha in particolare rilevato che:

"  (...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI, l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17 décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS, op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81), laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...)"

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, pag. 243)

                                         Ancora, circa l'obbligo di annunciare e informare, in un'altra  decisione, la nostra Massima istanza ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha sottolineato che:

"  (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"

(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)

                                         L'Alta Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un'altra sentenza ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 3b)

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

                               2.4.   PI 1 si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal

                                         1° ottobre 2003, ricercando un impiego a tempo pieno quale magazziniere (cfr. doc. 12).

                                         L’assicurato non ha presentato al consulente del personale le ricerche di impiego compiute prima della disoccupazione al momento dell’annuncio per il collocamento, bensì solo più tardi (cfr. doc. 13).

                                         Dalle stesse è emerso che egli aveva reperito un impiego per la fine del 2003 – inizio del 2004. La sua iscrizione in disoccupazione è stata, infatti, annullata con effetto dal 12 gennaio 2004 (cfr. doc. 12, 13, 2).

                                         Le ricerche relative al periodo precedente la disoccupazione fornite all’URC sono state, comunque, considerate insufficienti, per cui l’assicurato, con decisione del 30 dicembre 2003, è stato sospeso dal diritto alle indennità giornaliere per 6 giorni a partire dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 12).

                                         Tale provvedimento è passato in giudicato incontestato.

                                         A seguito della decisione di sospensione, la Cassa di disoccupazione __________ di __________, il 20 gennaio 2004, ha emanato un ordine di restituzione dell’importo di fr. 1'054.95, pari alle indennità percepite senza giusta causa per il mese di ottobre 2003 (cfr. doc. 12; consid. 1.1.).

                                         La relativa domanda di condono formulata dall’assicurato il 30 gennaio 2004 (cfr. doc. 12; consid.1.2.) è stata accolta dalla Sezione del lavoro, la quale ha riconosciuto allo stesso sia la buona fede, che l’onere gravoso (cfr. doc. 6, D; consid. 1.2., 1.3.).

                                         Il SECO, ricorrente nella presente procedura, per contro, ritiene che non possa essere ammessa la buona fede di PI 1, siccome quando il 10 novembre 2003, in occasione di un colloquio presso l’URC, gli è stata comunicata l’eventualità di una sanzione, egli non era ancora a conoscenza dell’intervenuta corresponsione delle indennità di disoccupazione per il mese di ottobre 2003.

                                         L’assicurato, quindi, allorché gli è stato notificato il relativo versamento sul suo conto bancario, non poteva non sapere che parte delle indennità erano state erogate a torto (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

                               2.5.   Con decisione del 30 dicembre 2003 l’assicurato è stato sospeso ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per 6 giorni per insufficienti ricerche prima della disoccupazione (cfr. doc. 12).

                                         Nel caso in esame non è dato di sapere se l’assicurato prima dell’annuncio per il collocamento era al corrente o meno del dovere di cercare un’occupazione.

                                         Per inciso va osservato che ciò risulta ininfluente ai fini della sospensione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, poiché anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, più precisamente dell’art. 27 LPGA, l'assicurato che precedentemente alla sua iscrizione in disoccupazione ha intrapreso sforzi insufficienti al fine di reperire un'occupazione adeguata deve essere sanzionato, anche se ignorava quanto impone la LADI in questo ambito, nel caso in cui non si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         Tale questione assume, invece, una certa rilevanza per quanto riguarda la buona fede dell’assicurato.

                                         In concreto il TCA può, però, esimersi dall’approfondire se PI 1, prima dell’iscrizione presso l’URC, era al corrente o meno del proprio obbligo di cercare un impiego nel periodo antecedente la disoccupazione.

                                         In effetti in entrambe le ipotesi, come verrà esposto più dettagliatamente in seguito, all’assicurato, contrariamente a quanto sostiene il SECO, non può comunque essere negata la buona fede al momento in cui ha percepito le indennità di disoccupazione relative al mese di ottobre 2003 versategli dalla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. D, I, XVI).

                               2.6.   Per quanto attiene al caso in cui l’assicurato, prima dell’annuncio per il collocamento, non fosse stato al corrente del dovere cercare un’occupazione prima della disoccupazione, occorre preliminarmente, rammentare che la violazione del dovere di informazione di una determinata circostanza rilevante ai fini del diritto alle prestazioni da parte di un assicurato non è il solo comportamento colpevole che esclude la buona fede nell’ambito del condono. Anche il fatto di non avvisare l’autorità competente che a torto sono state versate più prestazioni di quelle di diritto, implica il diniego della buona fede, qualora con la dovuta attenzione sia possibile accorgersi dell’errore (cfr. consid. 2.1.).

                                         In casu, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), il SECO non ha imputato all’assicurato la mancata informazione di una determinata circostanza o di un cambiamento intervenuto nella sua condizione personale o economica, bensì ha indicato che lo stesso, al momento in cui ha preso atto del versamento delle indennità di disoccupazione relative al mese di ottobre 2003, doveva già sapere che parte di esse era stata erogata indebitamente.

                                         Al riguardo il TCA rileva quanto segue dalla documentazione agli  atti emerge che lunedì 10 novembre 2003 tra le ore 16.00 e le 16.30 ha avuto luogo un colloquio di orientamento durante il quale il collocatore ha reso attento PI 1 che nei suoi confronti avrebbe potuto essere emessa una sanzione (cfr. doc. A, 13).

                                         Dal protocollo dell’incontro del 10 novembre 2003 non si evince se la prospettata sospensione riguardava o meno le ricerche di lavoro dei mesi precedenti l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. A; 13).

                                         Ciò è comunque stato confermato dalla Sezione del lavoro nella risposta di causa (cfr. doc. III) e non è stato contestato dall’assicurato (cfr. doc. V).

                                         Dagli accertamenti esperiti pendente causa risulta, poi, in primo luogo, che le prestazioni concernenti il mese di ottobre 2003 sono state conteggiate dalla Cassa di disoccupazione __________ venerdì 31 ottobre 2003 (cfr. doc. X, XI; consid. 1.4.; 1.8.).

                                         Sul conteggio del 31 ottobre 2003 è stato precisato che il pagamento all’assicurato delle indennità giornaliere sarebbe avvenuto sul suo conto bancario presso la __________ (cfr. doc. 14).

                                         Tale documento è stato inviato all’assicurato (cfr. doc. 14).

                                         Non è dato di sapere quando il conteggio è stato notificato all’interessato. In ogni caso, comunque, anche considerando l’ipotesi più sfavorevole all’assicurato, ossia che il conteggio sia stato spedito per posta B, esso verosimilmente gli è arrivato entro la fine della prima settimana di novembre, e meglio entro il 7 novembre 2003.

                                         In proposito è utile rammentare che normalmente un invio con posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l'impostazione, escluso il sabato (cfr. www.posta.ch).

                                         A PI 1, con la trasmissione del citato conteggio, è stato, dunque, reso noto che l’importo delle indennità giornaliere del mese di ottobre 2003 di fr. 3'164.75 sarebbe stato corrisposto sul suo conto bancario (cfr. doc. 14). L’assicurato attendeva, del resto, questo versamento dal momento della propria iscrizione in disoccupazione del 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 12).

                                         In secondo luogo, gli accertamenti effettuati da questa Corte hanno messo in luce che l’ordine di pagamento che è stato dato dalla Cassa lunedì 3 novembre 2003, come allegato e sostanziato dal SECO (cfr. doc. XVI+bis; consid. 1.10.), è stato eseguito dalla Banca __________ il medesimo giorno (cfr. doc. XVIII).

                                         L’estratto conto bancario relativo al mese di novembre 2003 dell’assicurato menziona, in effetti, che le indennità giornaliere del mese di ottobre 2003, corrispondenti a fr. 3'164.75, sono state depositate sul conto il 3 novembre 2003 (cfr. doc. XVIII), ovvero una settimana prima del colloquio del 10 novembre 2003.

                                         L’assicurato, al più tardi a decorrere dal 4 novembre 2003 - non sapendo a che ora del 3 novembre 2003 è stato eseguito il versamento -, e perciò anteriormente al 10 novembre 2003, poteva, quindi, disporre della citata somma.

                                         Al riguardo risulta irrilevante che l’estratto conto mensile venga elaborato e spedito dalla banca solo alla fine del mese in questione, circostanza a cui fa riferimento il SECO (cfr. doc. XVI), poiché in ogni momento del mese l’assicurato poteva richiedere informazioni sulla situazione del conto allo sportello dell’istituto bancario o verificare lo stato del conto e le ultime operazioni tramite bancomat con la carta di conto, carta peraltro fornita gratuitamente dalla banca ai titolari di un conto privato (cfr. www.__________.ch).

                                         In simili condizioni, questa Corte, visti il conteggio del 31 ottobre 2003 inviato a PI 1 e l’esecuzione, il 3 novembre 2003, dell’ordine di pagamento del medesimo giorno sul conto bancario dell’assicurato che questi poteva facilmente controllare, deve concludere che l’assicurato ha percepito le indennità giornaliere precedentemente all’incontro con l’URC di lunedì pomeriggio 10 novembre 2003.

                                         Di conseguenza, nell’ipotesi in cui l’assicurato non fosse stato al corrente dell’obbligo di cercare un lavoro nell’arco di tempo precedente la disoccupazione, allo stesso, avendo ricevuto le prestazioni del mese di ottobre 2003 prima che gli fosse ventilata una possibile sanzione, non deve essere imputata nessuna mancanza e deve, perciò, essergli riconosciuta la buona fede (cfr. al riguardo il consid. 1.4).

                                         Tale soluzione si giustifica tanto più se si pone mente al fatto che durante il colloquio del 10 novembre 2003 a PI 1 non è, in ogni caso, stata consegnata la decisione di sospensione di 6 giorni, bensì il ricorrente è unicamente stato avvertito della possibilità di essere sanzionato. L’assicurato ha avuto la certezza di essere oggetto di una penalità soltanto allorché gli è stato notificato il provvedimento del 30 dicembre 2003 (cfr. doc. 12).

                               2.7.   Anche nel caso in cui PI 1 fosse stato al corrente dell’obbligo di cercare un impiego nei mesi antecedenti l’annuncio per il collocamento, va ammessa la sua buona fede al momento in cui ha beneficiato delle indennità giornaliere del mese di ottobre 2003.

                                         E’ vero che, avendo effettuato degli sforzi insufficienti al fine di reperire un’occupazione nel periodo precedente la disoccupazione, l’assicurato, già prima del colloquio con l’URC del 10 novembre 2003, e meglio dal momento della sua iscrizione in disoccupazione del 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 12), prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto e dovuto capire che nei suoi confronti avrebbe potuto essere emessa una sospensione.

                                         Va, comunque, osservato che l’assicurato, avendo compiuto alcune ricerche di lavoro precedentemente alla disoccupazione e avendo, grazie a una di queste, potuto porre termine alla disoccupazione – egli è del resto rimasto iscritto presso l’URC unicamente dal 1° ottobre 2003 al 12 gennaio 2004 (cfr. doc. 12), anche se l’inizio della nuova attività ha poi avuto luogo il 1° marzo 2004 (cfr. doc. 9) – era legittimato a nutrire unicamente il dubbio in merito a un’eventuale penalità. Egli non era, per contro, tenuto a essere sicuro che sarebbe stato sanzionato, diversamente dal caso in cui non avesse compiuto alcuna ricerca.

                                         Il mancato avvertimento nei confronti della Cassa, prima del versamento delle indennità giornaliere del mese di ottobre 2003 e al momento della ricezione di queste, del rischio di incorrere in una sanzione non configura, dunque, una negligenza grave, ma semmai una lieve, poiché la Cassa avrebbe solo potuto chiedere all’URC di accelerare i tempi dell’esame del caso dell’assicurato e dell’eventuale emissione di una decisione di sospensione.

                                         Una negligenza lieve, come già esposto (cfr. consid. 2.1.), non esclude la buona fede di un assicurato.

                                         In proposito, per analogia, giova evidenziare che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 122 V 221 consid. 4 = Pratique VSI 1996 pag. 267 seg. ha stabilito che un‘assicurata, se avesse comunicato all’autorità competente nell’ambito delle prestazioni complementari il fatto di poter eventualmente percepire delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale precedentemente alla ricezione della lettera della compagnia di assicurazione in questione che la informava del momento a partire dal quale avrebbe beneficiato di tali prestazioni e della relativa entità, avrebbe unicamente permesso di subordinare l’attribuzione delle PC a una condizione o a una riserva, ma tale avviso non avrebbe influito sull’importo delle PC. La relativa omissione non costituiva, pertanto, secondo l’Alta Corte, una negligenza grave.

                                         Contestualmente cfr. pure STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9, consid. 2.11.

                                         Diversa è la fattispecie decisa dalla nostra Massima Istanza con giudizio pubblicato in DLA 2005 N. 7 pag. 69 segg., citato precedentemente (cfr. consid. 2.1.), in cui un assicurato non ha segnalato un errore dell’amministrazione, che inavvertitamente gli aveva versato un numero eccessivo di indennità, nonostante lo stesso, prestando la dovuta attenzione, fosse in grado di comprenderlo o perlomeno di informarsi sui motivi di una tale corresponsione. In questo caso la buona fede non è stata riconosciuta. L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto trattavasi di un caso di negligenza lieve (cfr. DLA 2005 N. 7, pag. 69 segg.; consid. 2.1.).

                                         Nell’evenienza appena menzionata giudicata dal TFA, quando le prestazioni sono state erogate, l’assicurato avrebbe potuto e dovuto rendersi immediatamente conto dell’errore che era stato commesso, esso era concreto.

                                         Nel caso ora in esame, per contro, l’errore era solo possibile e non si era ancora realizzato, dato che la sanzione per insufficienti ricerche prima della disoccupazione è stata prospettata all’assicurato soltanto il 10 novembre 2003 ed è stata decisa il 30 dicembre 2003.

                                         La situazione di PI 1 sarebbe stata analoga a quella di cui alla DLA 2005 N. 7, se l’URC avesse emanato e notificato all’assicurato il provvedimento di sospensione prima dell’emissione da parte della Cassa del conteggio 31 ottobre 2003 delle indennità senza deduzione dei giorni di sospensione e del relativo pagamento del 3 novembre 2003.

                               2.8.   Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 30 marzo 2005.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.36 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2005 38.2005.36 — Swissrulings