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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.06.2005 38.2005.29

14 juin 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,872 mots·~29 min·1

Résumé

un assicurato che,senza validi motivi,è arrivato a un colloquio presso l'URC con 40 minuti di ritardo ha violato i suoi obblighi.Inoltre egli non ha avvertito la consulente,né ha risposto alla richiesta di giustificazione ed era già stato sospeso per mancate ricerche. Sanzione di 5 giorni corretta

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.29   rs/sc

Lugano 14 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 1 marzo 2005 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ____________     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 18 febbraio 2005, l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha sospeso l’assicurato per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 4 febbraio 2005, argomentando:

"  In data 040205 non si è presentato/a presso il nostro ufficio per il colloquio di consulenza/controllo previsto alle ore 08:00. Lo stesso giorno le veniva inviata la richiesta di giustificazione ma a tutt'oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta in merito. Diamo pertanto 05 giorni di sospensione." (Doc. A4)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione del seguente tenore:

"  (...)

a)   Non corrisponde al vero che in data 4.02.05 non mi sono presentato al colloquio di consulenza previsto con la Sig.a __________. Sono arrivato con un ritardo di 10 minuti e non sono quindi stato ricevuto e non mi è stato neppure chiesto quali erano le ragioni. Il mio ritardo è da attribuire all'accompagnamento, con l'auto, di mia moglie al lavoro (__________di __________). Nel ritorno ho trovato traffico.

b)   Perchè percepisco già poco d'indennità di disoccupazione e la penalità attribuitami mi crea ulteriori problemi finanziari e perchè la penalità mi sembra eccessiva.

c)   Perchè essendo da poco iscritto in disoccupazione sono ancora poco pratico delle direttive e mi è purtroppo sfuggita la vostra lettera inviatami il 04.02.05 con la quale mi chiedevate motivare il motivo del mio ritardo. Per questo vi chiedo scusa e vi garantisco che in futuro presterò più attenzione alle vostre richieste (non sono di madre lingua italiana e ho qualche difficoltà di comprensione)." (Doc. A2)

                               1.3.   Il 1° marzo 2005 l'URC ha respinto l'opposizione, rilevando che:

"  (...)

Il 15.12.2004 l'assicurato si è annunciato agli sportelli dell'URC di __________ per la ricerca di un impiego al 100%. Ha svolto il momento informativo dei Diritti & Doveri il 20.12.2004. Inizio del diritto alle indennità LADI il 01.01.2005.

Durante il momento informativo gli è stato spiegato l'art. 17 cpv. 3 lett. b, che indica che l'assicurato è obbligato a partecipare ai colloqui di consulenza fissati dal consulente di riferimento, l'obbligo della puntualità e l'obbligo di annunciare ed informare. Gli è stato anche spiegato l'art. 30 cpv. 1 lett. d, che indica che l'assicurato è sospeso dalle indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni URC.

Durante il colloquio di consulenza del 23.12.2004 era stata concordata la data in cui avrebbe dovuto aver luogo il colloquio di controllo relativo di febbraio 2005, 04.02.2005 alle ore 08.00.

Il 04.02.2005 l'assicurato non si è presentato all'orario stabilito nè ha giustificato l'assenza (presentandosi poi spontaneamente alle ore 08.40 dello stesso giorno), pertanto, secondo procedura, la consulente di riferimento ha immediatamente inoltrato la richiesta di giustificazioni.

Il termine per l'inoltro delle osservazioni in merito alle giustificazioni richieste è scaduto il 18.02.2005 e l'assicurato non vi ha dato seguito.

Visto quanto sopra, il 18.02.2005 la consulente ha emesso la sanzione prevista dalle leggi vigenti.

Con opposizione del 25.02.2005 l'assicurato comunica di ritenere la sanzione ingiusta e ne chiede l'annullamento.

Osserviamo:

Dopo verifiche interne ho appurato che il ritardo effettivo non era di 10 minuti, bensì di 40 minuti.

Era a conoscenza della data e dell'ora dell'incontro dal 23.12.2004 e quindi ha avuto tutto il tempo necessario per organizzare i suoi impegni privati.

Inoltre essendo in possesso di un natel avrebbe dovuto contattare la sua consulente di riferimento per informarla dell'impedimento, alfine di trovare una soluzione alternativa.

Richiamate le basi legali già citate, osservo che gli argomenti da lei sollevati con l'opposizione e la giustificazione data, non permettono di giungere ad una conclusione  differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. A1)

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 17 marzo 2005 l'assicurato ha chiesto l'annullamento della decisione e di diminuire la sanzione da cinque a due giorni di sospensione, esprimendosi come segue:

"  (...)

a)   Nella prima decisione emessa dall'URC (firmata dalla collocatrice Sig.ra __________), quale motivazione viene indicata "che non mi sono presentato al colloquio del 04.02.05". Invece sono arrivato con 10 minuti di ritardo e non mi hanno più ricevuto e ascoltato le mie giustificazioni. Per questo motivo in data 23.02.05 ho contestato quanto sostenuto dall'URC.

b)   Il 01.03.05 ho ricevuto comunicazione per lettera dall'URC che respingevano le mie argomentazioni e mantenevamo la sanzione stabilita in precedenza. Ribadisco che il mio ritardo era di 10 minuti e non di 40 come da loro indicato nella decisione su opposizione.

                                                                         Faccio cortesemente notare che nella prima decisione del 18.02.05 la motivazione della penalità era che non mi sono presentato all'appuntamento, mentre che nella decisione su opposizione del 01.03.05, viene indicata come motivazione che mi sono presentato ma con 40 minuti di ritardo. (...)" (Doc. I)

                               1.5.   L'URC, nella sua risposta del 23 marzo 2005, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso e, in particolare, ha osservato:

"  (...)

6.   Dopo verifiche interne effettuate durante la valutazione dell'opposizione, fra la segreteria del gruppo 2 e la consulente di riferimento, è risultato che il ritardo effettivo non era di 10 minuti, bensì di 40 minuti. Pertanto, di fatto, non si è presentato al colloquio stabilito per le ore 08.00 e dunque la sanzione è stata emessa con questa dicitura. Si è poi presentato spontaneamente alle ore 08.40, da qui la mia indicazione che lo stesso giorno si è presentato ma con un notevole ritardo.

7.   Osserviamo che l'assicurato era a conoscenza della data e dell'ora dell'incontro dal 23.12.2004 e quindi ha avuto il tempo necessario per organizzare i suoi impegni privati.

                                                                         Abitando da più tempo a __________ sa che nella fascia oraria in questione il traffico è intenso e pertanto bisogna spostarsi con il dovuto anticipo. Inoltre essendo in possesso di un natel, dichiarato sul Curriculum Vitae ufficiale (doc. 5), avrebbe dovuto contattare la sua consulente di riferimento per informarla dell'impedimento, alfine di trovare una soluzione alternativa .

                                                                         Visto quanto sopra abbiamo ritenuto corretto applicare le direttive vigenti (doc. 6) che prevedono una sospensione da 5 a 8 giorni per la prima mancanza." (Doc. III)

                               1.6.   Il 10 giugno 2005 le parti, e meglio l’assicurato e __________, dell’URC di __________, sono state sentite dalla vicecancelliera __________.

                                         In quell’occasione è stato allestito un verbale (cfr. doc. VII) delle cui risultanze si dirà nel merito.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce, in particolare che, dopo essersi annunciato personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

                                         L'art. 17 cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza.

                                         L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000, prevede che:

"  Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)

Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)

Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)

Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"

                                         L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":

"  Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)

Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)

Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)

Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

                               2.3.   In una sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.

                                         Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

                                         Nella decisione dell'8 giugno 1998 nella causa F., C 30/98, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

                                         In una successiva sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

                                         In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, ha sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

                                         Per contro, in una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

                                         Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.

                                         In un'altra sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.

                                         Nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.

                                         Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

                                         In una sentenza del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02, ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un assicurato 5 giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentato con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.

                                         Infine in una sentenza del 4 dicembre 2003 nella causa S. (C 206/03) l'Alta Corte ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

                                         Dal canto suo, questo Tribunale ha sempre regolarmente confermato le decisioni degli URC con le quali venivano sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione degli assicurati che senza valide giustificazioni non avevano presenziato a dei colloqui di consulenza e di controllo (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti sociali, fascicolo n. 3., Pregassona 2000, pag. 50 segg.).

                                         Infatti, non sono quasi mai state ritenute valide dal TCA, giustificazioni addotte dagli assicurati per non aver partecipato a colloqui di consulenza del tipo: "mi sono dimenticato/a dell'appuntamento" (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella causa L.P.); "ho confuso le date" (cfr. STCA del 21 settembre 1999 nella causa E.G.L.) oppure "c'è stato un malinteso" (cfr. STCA del 21 settembre 1999 nella causa M.C.).

                                         In una sentenza del 14 luglio 1999 nella causa M.P., il TCA, dopo aver appurato in udienza che ogni mese ha luogo un colloquio di consulenza con la collocatrice ed uno di controllo (effettuato agli sportelli) e che il calendario di controllo viene consegnato agli assicurati sin dal momento in cui si iscrivono per il collocamento, ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitta ad un assicurato che non si era puntualmente presentato in quanto la visita del proprio cane da parte di un veterinario si è protratta più del previsto. Inoltre egli avrebbe avuto problemi a reperire un parcheggio.

                                         Il TCA non ha ritenuto valida la giustificazione di un'assicurata che non si è presentata ad un colloquio perché stava svolgendo una prova per un nuovo lavoro. Il TCA ha considerato che l'assicurata doveva comunque avvertire tempestivamente e direttamente la sua consulente della mancata partecipazione all'incontro, illustrandone i motivi (cfr. STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D.).

                                         Il Tribunale è giunto alla stessa conclusione (sanzione confermata) nel caso di un assicurato che non si è presentato in quanto stava facendo un trasloco (stralcio del 30 marzo 2000 nella causa A.I.).

                                         In altri casi il TCA ha stabilito che spetta all'assicurato organizzarsi in modo tale da potere ricevere le convocazioni tempestivamente inviate dall'URC (cfr. STCA del 24 settembre 1999 nella causa G.B.; STCA del 21 aprile 1999 nella causa C.Z.).

                                         In una sentenza dell'8 gennaio 1996 nella causa M.S. il TCA ha confermato la sanzione di 5 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a una riunione informativa, in quanto, a seguito di un infortunio, poteva muoversi solo con le stampelle. Il Tribunale ha in particolare precisato che poiché l'ordine dell'UCL riguardava la semplice partecipazione ad una seduta informativa egli non poteva dunque giustificare la mancata presenza con motivi di salute. D'altra parte l'assicurato non aveva neppure avvisato telefonicamente il collocatore circa l'impossibilità di presenziare al colloquio (cfr. STCA del 17 agosto 1993 nella causa M.M.).

                                         Inoltre, in una sentenza del 31 luglio 2000 nella causa L.I., questa Corte ha confermato la sanzione inflitta ad un assicurato il quale non si è presentato ad un colloquio affermando, dopo aver ricevuto la "Richiesta di giustificazioni" da parte dell'URC, di avere avuto problemi con la sua auto mentre si trovava fuori __________. In effetti, benché sia stato invitato dal TCA a fornire maggiori dettagli sui problemi che avrebbe avuto, non ha risposto alle precise domande che gli sono state formulate e di conseguenza non ha così reso credibile le giustificazioni addotte. L'assicurato si era, peraltro, già nel passato dimenticato di un colloquio.

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.5.   Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).

                                         In una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,

                                         (C 268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:

"  (…)

Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."

(STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98 Hm)

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.

                               2.6.   Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).

                                         Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

                                         La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

                                         Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della Legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

                                         Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.2.).

                               2.7.   Nell'evenienza concreta all'assicurato, il 23 dicembre 2004, in occasione del colloquio di iscrizione, è stata consegnata la convocazione al colloquio di consulenza del 4 febbraio 2005 che avrebbe dovuto avere luogo presso l’URC di __________ alle ore 8:00. Tale convocazione è stata sottoscritta dall’assicurato stesso (cfr. doc. 2, 12).

                                         Il ricorrente, però, il 4 febbraio 2005, si è presentato presso l’amministrazione con un certo ritardo.

                                         La collocatrice, conseguentemente, non l’ha ricevuto e con decisione formale del 18 febbraio 2005 l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni (cfr. doc. A4; consid. 1.1.). Questo provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 1° marzo 2005 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

                                         Prima di emanare la decisione formale, l'URC, in data 4 febbraio 2005, ha invitato il ricorrente a giustificare, entro il

                                         18 febbraio 2005, la propria assenza al colloquio di consulenza, sottolineando inoltre che "giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento può comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione" (doc. 3).

                                         L’insorgente non ha risposto alcunché a tale richiesta.

                                         Al riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo al ricorrente la "Richiesta di giustificazione", gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

                                         Di conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).

                                         Risulta, pertanto, infondata la censura formulata dall’insorgente nell’opposizione e nel ricorso di non aver potuto spiegare all’URC le proprie ragioni in relazione al fatto di essere arrivato in ritardo all’appuntamento del 4 febbraio 2005 (cfr. doc. I; A2; consid. 1.2., 1.4.).

                               2.8.   Come stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.3.), in ben precise situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.

                                         Nel caso di specie è incontestato che l'assicurato si è presentato presso l'amministrazione in ritardo. Controversa è, invece, l’entità di tale ritardo.

                                         L’URC, nella decisione su opposizione, ha indicato che dopo verifiche interne è stato appurato che l’insorgente si sarebbe presentato alle ore 8:40, quindi con 40 minuti di ritardo (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

                                         In occasione dell’udienza del 10 giugno 2005 la collocatrice del ricorrente ha precisato alla vicecancelliera di aver atteso l’assicurato, il 4 febbraio 2005, fino alle 8.30, come da sua prassi. In seguito, siccome lo stesso non è arrivato, ha ricevuto l’assicurato successivo. Alle 8.40, allorché la consulente è uscita dal suo ufficio per effettuare delle fotocopie, ha visto l’insorgente (cfr. doc. VII).

                                         Dal canto suo il ricorrente, sia nell’opposizione che nell’atto ricorsuale, sostiene che il ritardo corrisponde a 10 minuti e che è dovuto al fatto di aver trovato traffico dopo aver accompagnato la moglie al lavoro presso la __________ di __________ (cfr. doc. A2; I; consid. 1.2.; 1.4.).

                                         L’assicurato, tuttavia, durante l’udienza del 10 giugno 2005, ha relativizzato le sue precedenti asserzioni, indicando sì di essere entrato presso la sede dell’URC alle 8:10, ma anche di non essersi subito recato dalla propria collocatrice, __________, bensì di avere prima parlato con il signor __________ e di avergli chiesto dove si trovava l’ufficio di __________ (cfr. doc. VII).

                                         Il signor __________ non svolge la funzione di collocatore, bensì si occupa di ricevere gli assicurati agli sportelli al fine di fissare loro gli appuntamenti per le iscrizioni in disoccupazione (cfr. doc. VII).

                                         Dagli atti risulta, però, che l’insorgente sapeva esattamente dove fosse l’ufficio della sua collocatrice, dato che vi era già stato il 23 dicembre 2004 per il colloquio di iscrizione (cfr. doc. 12, 15), come peraltro confermato dall’assicurato medesimo in sede di udienza (cfr. doc. VII).

                                         Riguardo al motivo per il quale non si è recato direttamente dalla propria collocatrice benché fosse già in ritardo, il ricorrente, interpellato nuovamente in proposito dalla vicecancelliera, ha infine affermato che pensava di avere comunque tempo (cfr. doc. VII).

                                         In simili condizioni, questa Corte ritiene che sia più attendibile la versione dei fatti fornita dalla consulente del personale dell’assicurato.

                                         L’amministrazione non si è, d’altronde, mai contraddetta. Nella decisione su opposizione e nella risposta di causa è stato indicato che da verifiche interne, in particolare presso la collocatrice, è risultato che il ricorrente si è presentato all’appuntamento del 4 febbraio 2005 con 40 minuti di ritardo (cfr. doc. I; A2). Durante l’udienza del 10 giugno 2005 la consulente del personale ha poi dettagliato quanto accaduto quel giorno (cfr. doc. VII).

                                         Come visto sopra, l’assicurato medesimo ha, inoltre, ammesso di essersi recato dalla consulente dopo le 8:10 - senza specificare l’ora esatta -, in quanto in precedenza si è attardato con il signor __________ (cfr. doc. VII).

                                         Occorre, dunque, concludere, in applicazione del principio della probabilità preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), che l’assicurato, il 4 febbraio 2005, è comparso davanti alla sua collocatrice alle ore 8:40 circa, ossia con 40 minuti di ritardo.

                                         Tale ritardo non è poi giustificato da validi motivi.

                                         In primo luogo, come spiegato dall’assicurato in occasione dell’udienza del 10 giugno 2005, egli il 4 febbraio 2005 non è arrivato puntuale all’incontro con la propria consulente del personale, semplicemente poiché ha accompagnato la moglie al posto di lavoro presso la __________ di __________, visto che la stessa, che di solito utilizza l’autobus, era in ritardo (cfr. doc. VII).

                                         Quella mattina, dunque, non sono intervenuti dei motivi di forza maggiore tali da rendere secondario l’appuntamento presso l’URC.

                                         L’insorgente, che era al corrente dell’appuntamento del 4 febbraio 2005 con l’URC a far tempo dal 23 dicembre 2004, quando gli è stata consegnata la “Convocazione al colloquio di consulenza” firmata dallo stesso (cfr. doc. 2), avrebbe dovuto e potuto, quindi, organizzarsi in modo tale da arrivare puntuale al colloquio.

                                         L’assicurato, al contrario, è partito da casa, in Via __________ a __________ - strada nota per il forte traffico soprattutto durante gli orari di punta, come di prima mattina - soltanto alle 7.45 con l’intenzione di accompagnare prima la moglie in centro e poi raggiungere la sede dell’URC sita in zona stazione.

                                         In secondo luogo non vi erano ragioni che richiedessero all’insorgente, quando è entrato presso l’URC già in ritardo, di fermarsi dal signor __________. Egli, in effetti, sapendo dove si trovava l’ufficio della propria collocatrice, avrebbe dovuto recarvisi immediatamente.

                                         Il comportamento complessivo del ricorrente denota un certo disinteresse da parte sua verso i propri obblighi di disoccupato, i quali dovevano essergli ben noti, avendo partecipato, il 20 dicembre 2004, all’incontro informativo “Diritti e Doveri” (cfr. doc. 1; VII).

                                         Inoltre egli neppure si è premurato di avvertire la propria consulente che sarebbe giunto in ritardo, né alle 7.45 quando è uscito di casa, potendo immaginare che con il traffico di __________ a quell’ora e volendo prima recarsi in centro avrebbe rischiato di non arrivare in tempo all’appuntamento, né dopo aver lasciato la moglie alla __________, quando verosimilmente - anche nell’improbabile ipotesi in cui non fossero ancora le 8.00 - ha potuto constatare che non sarebbe mai riuscito a giungere puntuale all’incontro.

                                         L’assicurato ha indicato di non aver avvisato, in quanto non ci ha pensato (cfr. verbale di udienza 10 giugno 2005, doc. VII).

                                         Il ricorrente, per di più, nemmeno ha risposto alla “Richiesta di giustificazione” che la collocatrice gli ha spedito il giorno stesso dell’appuntamento (cfr. doc. 3), motivando, davanti alla vicecancelliera del TCA, questa omissione con il fatto di non sapere perché non ha dato seguito alla richiesta (cfr. verbale di udienza 10 giugno 2005, doc. VII).

                                         Per quanto attiene alla censura sollevata, soltanto con l’opposizione del 23 febbraio 2005, di non avere risposto alla lettera dell’URC del 4 febbraio 2005, poiché egli, non essendo di lingua madre italiana, ha qualche difficoltà di comprensione, va rilevato che essa è irrilevante ai fini della presente vertenza.

                                         In effetti, da un lato, sulla Convocazione al colloquio del 4 febbraio 2005, consegnata all’assicurato il 23 dicembre 2004, è stato espressamente menzionato che “l’ufficio regionale di collocamento si riserva di chiedere una giustificazione scritta per l’assenza” (cfr. doc. 2), dall’altro, sulla “Richiesta di giustificazione” stessa del 4 febbraio 2005 è stato indicato a chiare lettere di formulare le proprie giustificazioni per iscritto entro il 18 febbraio 2005 e che, in caso contrario, l’URC avrebbe deciso sulla base degli atti (cfr. doc. 3).

                                         Se, nonostante l’esplicito invito, l’assicurato avesse comunque nutrito dei dubbi in merito al tenore di queste indicazioni, avrebbe dovuto perlomeno chiedere ragguagli alla sua collocatrice.

                                         Nemmeno giova al ricorrente l’asserzione secondo cui, siccome egli era da poco in disoccupazione, non era ancora pratico delle relative direttive e gli è così sfuggita la lettera del 4 febbraio 2005 dell’URC. L’assicurato, infatti, come visto, il 20 dicembre 2004 ha partecipato a un incontro presso l’amministrazione durante il quale gli assicurati sono stati informati circa i loro diritti e i loro doveri (cfr. doc. 1, VII).

                                         Sulla base della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3.), nel caso di specie è quindi configurabile un comportamento che deve essere sanzionato.

                                         Va, infine, segnalato che l'assicurato era già stato sanzionato dall'URC il 23 dicembre 2004 con sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di rioccupazione per mancate ricerche durante il periodo di disdetta. Tale decisione formale è passata in giudicato incontestata (cfr. doc. 29). 

                                         Alla luce di quanto esposto, il TCA deve concludere che a giusto titolo l'URC ha sospeso l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02).

                               2.9.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, va rilevato che l’URC di __________ ha inflitto all’assicurato 5 giorni di sospensione.

                                         Al riguardo è utile evidenziare che il TFA nella già citata  sentenza del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02, ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un assicurato 5 giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentato con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.

                                         Tutto ben considerato, quindi, la sospensione di 5 giorni irrogata all’assicurato dall’URC risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

                                         La decisione su opposizione del 1° marzo 2005 va conseguentemente confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.29 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.06.2005 38.2005.29 — Swissrulings