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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.08.2005 38.2004.91

8 août 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,346 mots·~52 min·1

Résumé

la fase di progettazione di un'attività indipendente non configura un guadagno intermedio. Le norme che regolano il guadagno intermedio trovano applicazione quando l'attività indipendente é iniziata e solo nella misura in cui detta attività é esercitata

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.91   FS/DC/td

Lugano 8 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 27 ottobre 2004 emanata da

Cassa Disoccupazione CO 1   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 20 agosto 2004 la Cassa Disoccupazione __________ (oggi CO 1 e di seguito la Cassa) ha stabilito che, nel caso concernente RI 1, ai fini del calcolo della compensazione l’amministrazione considera il salario ipotizzabile, fornito dall’assicurato stesso, pari a Sfr. 7'000.-- lordi mensili (per un’occupazione a tempo pieno).

                                         La Cassa ha così motivato la propria decisione:

"  (…)

L’assicurato si è annunciato disoccupato a far tempo dal 1° febbraio 2004.

Dal 1° febbraio 2004 al 2 maggio 2004 l'assicurato ha intrapreso un'attività indipendente che prevede la:

•   Mediazione immobiliare/pubblicità immobiliare;

•   Vendita di immobili;

•   Promozione progettazione e ristrutturazioni di immobili abitativi.

Nel verbale d'audizione, redatto dall'Ufficio Giuridico di Bellinzona il 26 aprile 2004, l'assicurato informa che: "per l'attività lavorativa che svolgo è ipotizzabile un salario mensile lordo di Sfr. 7'000.-- poiché deve tenere necessariamente in considerazione che le mansioni svolte sono di livello superiore e laborioso alfine di vendere un immobile o ottenerne l'esclusiva per la vendita."

L'assicurato conferma inoltre che: "mediamente mi reco in ufficio 4 giorni su 5 giorni lavorativi e di regola sono occupato dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 fino un massimo alle ore 19.30."

Tenuto conto di quanto sopra la Cassa considera ai fini del versamento delle indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2004 al 2 maggio 2004, compresi, un guadagno intermedio mensile di Sfr. 5'600.-lordi (Sfr. 7'000.-- x 80%).

(…)." (cfr. doc. A/7)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato il 20 settembre 2004 (cfr. doc. A/6) la Cassa, dopo avere effettuato ulteriori accertamenti (cfr. doc. A/2, A/3, A/4 e A/5), in data 27 ottobre 2004, ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha annullato la decisione del 20 agosto 2004 e ha stabilito che l’attività svolta dall’assicurato dal 1° febbraio 2004 al 30 aprile 2004 per l’avvio di un’attività di intermediazione immobiliare è considerata quale guadagno intermedio. Per il calcolo della compensazione della perdita di guadagno la cassa considera un guadagno intermedio di Fr. 3'000.-- lordi mensili (cfr. doc. A/1).

                                         La Cassa ha così motivato la decisione su opposizione:

"  (…)

L’assicurato rivendica l'indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2004.

Dal medesimo giorno l'assicurato usufruisce di un ufficio proprio presso la società __________, di cui il fratello è amministratore unico, per avviare un'attività indipendente di intermediazione immobiliare. Il 26 aprile 2004, in sede di udienza presso l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (SdL), l'assicurato dichiara di essere presente in ufficio mediamente 4 giorni su 5, di regola dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30, e durante questa presenza di occuparsi della promozione della sua attività. Nella medesima sede, l'assicurato ipotizza per l'attività che sta avviando uno stipendio mensile lordo di Fr. 7000.--. Il 3 maggio 2004 l'assicurato corregge alcune dichiarazioni rilasciate in sede di udienza presso la SdL, segnatamente che la promozione della sua attività occupava 2 giorni e non 4 giorni.

L'assicurato dichiara di interrompere l'attività sopra menzionata il 3 maggio 2004.

L'assicurato non ha annunciato alla cassa di essere occupato nell'avvio dell'attività di intermediazione immobiliare.

Con decisione del 20 agosto 2004, la cassa considera l'attività svolta dall'assicurato quale guadagno intermedio e stabilisce un guadagno ipotetico (usuale) di Fr. 7000.--.

Contro la decisione sopra menzionata l'assicurato interpone opposizione il 20 settembre 2004. Il termine impartito è dunque stato rispettato.

Secondo l'articolo 24 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI), è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente a un'attività lucrativa dipendente o indipendente, che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. È considerata perdita di guadagno, giusto il capoverso 3, la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

Secondo l'articolo 41a capoverso 5 dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI), il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito.

L'assicurato non contesta di essersi attivato, a partire dall'inizio del mese di febbraio, per avviare un'attività indipendente di intermediazione immobiliare. Egli limita tuttavia tale attività a circa due giorni lavorativi alla settimana. A mente della cassa è tuttavia plausibile che l'attività occupasse l'assicurato più dei due giorni dichiarati, come d'altronde asserito dall'assicurato in sede di udienza presso la SdL, altrimenti mal si comprende la necessità di usufruire di un ufficio proprio e il termine ragionevole di un mese che era necessario all'assicurato per accettare un'occupazione adeguata assegnata dall'ufficio regionale di collocamento (URC). Lo stesso scopo di avvio di un'attività indipendente, lascia intendere che l'assicurato impieghi tutte le sue forze ed il suo tempo per avviare l'attività nei tempi più rapidi. In ogni caso, quando il tempo di occupazione non è definibile in maniera oggettiva, la cassa considera che l'assicurato è occupato a tempo pieno.

L'attività svolta dall'assicuratore è considerata quale guadagno intermedio. A questo fine è ininfluente che l'assicurato abbia o meno conseguito un reddito, bensì che l'assicurato abbia lavorato.

Il guadagno intermedio computabile deve essere conforme agli usi professionali e locali.

Questo principio vale anche per le attività a carattere indipendente. In questo caso la cassa considera quale salario usuale l'importo di Fr. 3000.-- lordi mensili, normalmente applicato alle attività di rappresentante ed assicuratore con retribuzione su provvigione, parificabili, secondo la cassa, all'attività di intermediario immobiliare, senza esperienza, durante la fase di avvio dell'attività.

In considerazione di quanto sopra, la cassa decide di considerare quale guadagno intermedio ipotetico per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2004 l'importo di Fr. 3000.-- lordi.

(…)." (cfr. doc. A/1)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato una tempestiva “opposizione” (recte: un tempestivo ricorso) al TCA (cfr. doc. I).

                                         L'assicurato è stato più volte invitato a completare il ricorso (cfr. doc. II, III e IV), ciò che egli ha fatto il 14 marzo 2005.

                                         In quest'ultimo scritto l'assicurato ha precisato quanto segue:

"  (…)

Intendo ricorrere alle seguenti decisioni:

-   Decisione n° 15973, emessa dall'ufficio giuridico del lavoro di Bellinzona in data 27 aprile 2004

-   Decisione su opposizione, emessa dalla Sezione del lavoro di Bellinzona in data 5 agosto 2004

-   Decisione, emessa dalla cassa disoccupazione __________ in data 20 agosto 2004

-   Decisione su opposizione, emessa dalla cassa disoccupazione __________ in data 27 ottobre 2004

Esposizione dei fatti:

in poche parole mi sono ritrovato visto i tempi che corrono a dover far fronte alle indennità di disoccupazione, ma nonostante la molto grave situazione di per sè, mi sono dovuto assorbire i maltrattamenti dall'ufficio del lavoro di __________. Parlo di maltrattamenti e pressioni rivolte ignobilmente a chi ha perduto il proprio lavoro senza colpa; io sono fin dall'inizio stato preso di mira da costoro in quanto mi si chiedeva l'impossibile, giustificazioni una dietro l'altra per non parlare di sanzioni che ingiustamente e per forza maggiore ho dovuto pagare malgrado la mia delicata situazione finanziaria. Mi sono sentito fin dal primo momento manipolato da persone che addirittura si permettevano di farmi apparire che la perdita del posto del lavoro era colpa mia ...

di conseguenza anche la possibilità di togliermi delle indennità era per l'ufficio del lavoro di __________ primaria cosa. Ed è questo che è successo e più precisamente il mio collocatore Signor __________ non mi ha dato sufficienti chiarimenti per come si pianifica l'attività che avevo in mente di preparare, cioè l'attività di intermediatore immobiliare. Purtroppo quest'idea che era solo tale si è trasformata all'improvvisa secondo le autorità competenti in un'attività indipendente che creasse un guadagno intermedio, e come si può ben immaginare ciò mi ha penalizzato enormemente al punto di rinunciare immediatamente alla pianificazione di questa attività. Non perché non lo volessi ma chiaramente perché applicando così un guadagno ipotetico di ben 3'000.- mensili, impossibili da raggiungere, i miei effettivi introiti mensili risultavano essere sotto i 1'000 ... non aggiungo altro.

Motivazioni:

Ora mi ritrovo a dover affrontare un'altra montagna di soldi da pagare che non so come pagare. Mi sento umiliato da queste autorità e raggirato, e ancora oggi questa cosa influenza la mia vita quotidiana, spero solo che non influisca il rapporto di lavoro che ho instaurato con l'attuale datore di lavoro.

PS. Chiedo sinceramente perdono per il ritardo nel rispondervi, .... tutto ciò mi ha veramente super impegnato.

Concludo:

Chiedo di poter rivalutare il tutto e di non dovermi assorbire ulteriori debiti, inoltre chiedo se possibile controllare che non ci siano stati abusi nei miei confronti visti gli articoli menzionati nelle decisioni. Chiedo i danni morali e vorrei riservarmi il diritto di denunciare eventuali responsabili. Vorrei valutare e chiedere il rimborso del danno finanziario che mi ritrovo.

(…)." (cfr. doc. V)

                               1.4.   Il ricorso dell’assicurato contro la decisione su opposizione della Sezione del lavoro del 5 agosto 2004 è stato dichiarato irricevibile da questo Tribunale con decisione dell’8 giugno 2005 (cfr. Inc. 38.2005.28).

                               1.5.   Il 28 aprile 2005 il TCA ha scritto all’Ufficio Regionale di collocamento di __________ (URC), all’att. del sig. __________, una lettera del seguente tenore:

"  (…)

Egregio Signor __________,

il nostro Tribunale è chiamato a pronunciarsi nella causa di cui a margine.

Ai fini del giudizio e viste le seguenti affermazioni del signor RI 1:

                                          " (…) A domanda rispondo di aver già iniziato un discorso con il mio consulente del personale dell'URC di __________ (dicembre 2003) relativo ad una attività in proprio e pertanto al beneficio delle indennità speciali concernenti la fase di progettazione (…)."

                                          " (…) Mi riservo il diritto di chiedere un risarcimento danni nell'eventualità dovessi ricevere false informazioni come d'altronde ricevute dall'ufficio del lavoro di __________, e di denunciare il Sig. __________ consulente per aver dichiarazioni (ndr. recte: dichiarato) il falso in merito alla mia posizione in disoccupazione e per non avermi informato adeguatamente. (…)"

                                          " (…) già con il primo colloquio con il consulente avevo chiesto di poter beneficiare delle misure speciali appunto per far fronte alla mia intenzione di intraprendere un'attività individuale. (…)"

                                          " (…) È vero che la fase di progettazione per l'attività è conclusa, ma questo non spetta a me giudicarlo in quanto mi aspettavo dal consulente appunto una collaborazione in questo senso. Io per non perdere tempo prezioso sono andato avanti pensando che l'URC mi avrebbe comunicato mediante degli scritti su come procedere, ma non ho mai ricevuto nulla. Avevo chiesto esplicitamente al consulente di poter beneficiare delle indennità speciali! (…)"

                                          " (…) il mio collocatore signor __________ non mi ha dato sufficienti chiarimenti per come si pianifica l'attività che avevo in mente di preparare, cioè l'attività di intermediatore immobiliare (…)."

                                          " (…) ripeto che se fossi stato informato a dovere dal mio ex consulente __________ e se lui avesse informato per tempo come da prassi normale le autorità competenti, io non avrei mai iniziato un'attività indipendente. (…)"

voglia, per cortesia e entro il termine di 10 giorni, rispondere alle seguenti domande:

                                          1.  Quando ha visto per la prima volta il signor RI 1 e quando è diventato il suo collocatore?

                                          2.  Il signor RI 1 le ha comunicato di volere intraprendere un'attività indipendente?

                                                                            Se sì, quando esattamente, cosa le ha detto e quali sono state le sue osservazioni?

                                          3.  Il signor RI 1 le ha chiesto di poter beneficiare delle indennità speciali a sostegno della sua attività indipendente?

                                                                            Se sì, quando esattamente, cosa le ha detto e quali sono state le sue risposte?

                                          4.  Il signor RI 1 le ha consegnato la lettera del 26 gennaio 2004 della __________ (qui allegata in copia)?

                                                                            Se sì, quando esattamente, per quale ragione e, se vi è stata, quale è stata la discussione sulla medesima?

                                          N.B.: Voglia rispondere precisamente a tutte le domande.

                                          Voglia inoltre trasmettere al TCA copia di tutti i verbali dei colloqui avuti con il signor RI 1 nonché qualsiasi altra nota che possa documentare il suo intervento con l'assicurato.

(…)." (cfr. doc. IX)

                                         Con lettera del 3 maggio 2005 il consulente dell’URC ha trasmesso al TCA i doc. da X/1 a X/23 e ha così risposto alle domande postegli:

"  (…)

1. Il Sig. RI 1 si è annunciato ai nostri sportelli in data 29.12.03. Ha

seguito il momento informativo il 13.01.04. Ho incontrato per la prima volta l'assicurato in data 15.01.04 durante il colloquio di iscrizione. Da quel momento sono stato il suo consulente di riferimento (doc. 1. 2. e 3.). Durante tale incontro non accennava in alcun modo che era sua intenzione mettersi in proprio; vedi copia verbale di consulenza (doc. 4).

2. Rivedo il Sig. RI 1 in data 06.02.04; in tale occasione mi consegna la lettera 26.01.04 della __________ (doc. 5). È durante tale incontro che si è parlato di autoimprenditorialità. Mi ha spiegato la sua idea di assumere qualcuno che avesse già i titoli di studio richiesti dal settore immobiliare. Dopo avergli spiegato la procedura per mettersi in proprio, l'ho invitato a voler continuare con le ricerche di lavoro.

Mi ha informato che stava preparando una bozza di businnes plan. Era pure stato convenuto che non appena pronta me l'avrebbe consegnata (alfine di poterla mandare a Bellinzona al responsabile di tale misura), vedi copia verbale controfirmato del 06.02.04 (doc. 6).

Nuovo incontro con l'assicurato in data 25.02.04; copia verbale allegato (doc. 7).

11.03.04 il controllo viene svolto allo sportello (in marzo non incontro l'assicurato).

3. Durante l'incontro del 06.02.04, quando ho spiegato l'iter da

seguire alfine di eventualmente poter beneficiare degli aiuti previsti si è parlato di indennità speciali, di eventuale inserimento in uno specifico corso di autoimprenditorialità, di un eventuale consulenza durante il primo anno di attività, ecc. Ovviamente il tutto era subordinato alla presentazione di un avanprogetto da poter mandare a Bellinzona. Una formale domanda da parte del Sig. RI 1 non mi è mai pervenuta, ma in quella fase, non avendo potuto mandare a Bellinzona alcun avanprogetto era prematuro.

4. Come già indicato al p.to 2, confermo di aver ricevuto la lettera

__________ del 26.01.04 in occasione del colloquio avuto in data 06.02.04. Sul momento non vi è stata una particolare discussione sulla stessa.

5. Dal 04.05.04 la gestione dell'incarto veniva assunta dal collega __________.

(…)." (cfr. doc. X)

                               1.6.   I doc. IX e X con i rispettivi allegati sono stati notificati alle parti per osservazioni (cfr. doc. XI).

                                         L’assicurato, anche dopo che il plico raccomandato gli è stato spedito nuovamente per posta A perché non lo aveva ritirato (cfr. doc. XI), è rimasto silente.

                                         Dal canto suo la Cassa, con lettera del 12 maggio 2005, ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. XII).

                               1.7.   Il doc. XII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato al quale è stato ricordato che a tuttoggi non ha ancora risposto alla lettera del TCA del 6 maggio 2005 (cfr. doc. XIII).

                                         Anche questa lettera raccomandata non è stata ritirata dall’assicurato e la stessa gli è stata spedita nuovamente per posta A (cfr. doc. XIII).

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a una questione (il diritto alle indennità di disoccupazione in base alle norme che regolano il guadagno intermedio) che si è posta successivamente (e cioè il 1° febbraio 2004 data in cui ha iniziato la sua collaborazione con la __________; cfr. doc. A/18) all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

                                         Il nuovo tenore dell’art. 24 LADI non ha modificato il contenuto di quello vecchio e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Al riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l’art. 24 LADI, ha rilevato che:

"  Art. 24 Computo del guadagno intermedio

Capoverso 1: i capoversi 1 e 2 sono riuniti in un unico capoverso.

Il capoverso 2 è abrogato.

I capoversi 3 e 4 sono ordinati in modo più preciso per motivi di sistematica e per tener conto della giurisprudenza, ma il loro contenuto, ad eccezione del capoverso 3, rimane invariato.

Capoverso 3bis (nuovo): secondo la formulazione attuale dell’articolo 24 capoverso 2 terzo periodo LADI, non può essere versato alcun pagamento compensativo dopo una disdetta a seguito di una modifica del contratto di lavoro o in caso di riassunzione nell’intervallo di un anno da parte dello stesso datore di lavoro a un tasso di occupazione inferiore, anche se il salario proposto è usuale per la professione e il luogo.

Il legislatore voleva semplicemente impedire il dumping salariale a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo una disdetta dovuta a una modifica del contratto di lavoro. Non v’è invece il rischio di abusi se il datore di lavoro è costretto, per motivi legati all’impresa, a ridurre il tasso di occupazione con una riduzione proporzionale del salario e se il lavoro proposto è rimunerato a un’aliquota usuale per la professione e il luogo.

Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso 3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:

a) il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;

b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.

Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e, dall’altro, i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o presi in considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura eccessiva. Con questa disposizione si vuole impedire di finanziare la riassunzione a un salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione (guadagno intermedio).

Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche, del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e impedisce inoltre che gli assicurati accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione della fusione dei capoversi 1 e 2.”

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2005-2006)

                               2.2.   Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

                                         In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

                                         Il Consiglio federale, competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art. 109 LADI) e sulla base della delega di cui all’art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato l’art. 41a OADI.

                                         In particolare il cpv. 1 dell’art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.

                               2.3.   Secondo l’art. 24 cpv. 3 LADI é considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato (cfr. DLA 2000 N. 40 consid. 3a pag. 211). Un guadagno accessorio (cfr. art. 23 cpv. 3 LADI) non é preso in considerazione (cfr. DTF 126 V 207 in merito al calcolo del guadagno assicurato quando accanto a un'attività principale a tempo parziale viene esercitata un'attività accessoria).

                                         In una decisione del 3 agosto 1999 nella causa S., C 134/99, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.--, pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.

                                         La nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:

"  (...)

    1. - La presente lite verte sul tema di sapere se il guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno determinante ai fini di stabilire il diritto all’indennità di disoccupazione, debba in ogni caso corrispondere almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo in cui l’attività è esercitata, o se invece da prendere in considerazione a questo scopo possa essere, secondo le circostanze, il reale reddito percepito dall’assicurato durante il periodo di controllo.

    2. - a) Nell’impugnato giudizio l’autorità di ricorso cantonale ha correttamente indicato che è considerato guadagno intermedio, ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente ottenuto dal disoccupato entro un periodo di controllo. Giusta il cpv. 3 di questa norma, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

    La precedente istanza ha pure illustrato in modo pertinente i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto. Essa in particolare ha ricordato come non vi sia retribuzione conforme agli usi professionale o locali in caso di lavoro sostitutivo quando risulti inequivocabilmente che un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non possa, per mesi, conseguire un guadagno corrispondente al minimo d’esistenza nonostante il massimo impegno (DLA 1986 no. 22 pag. 89 consid. 2; cfr. pure DTF 120 V 245 consid. 3c; SVR 1994 ALV no. 22 pag. 51 consid. 6b). In altri casi, il Tribunale federale delle assicurazioni, ha stabilito che si doveva prendere in considerazione, per il calcolo della perdita di guadagno del disoccupato, un salario ipotetico di fr. 2’750.-- corrispondente al salario minimo richiesto per il rilascio di un permesso di lavoro a manodopera estera non domiciliata per svolgere l’attività di rappresentante (sentenze inedite 31 dicembre 1998 in re C., C 53/98, e 18 dicembre 1995 in re G., C 213/95; cfr. DLA 1998 no. 33 pag. 181 consid. 2, pag. 182 consid. 3a, pag. 183 consid. 3c).

    b) La Corte cantonale si è fondata sulla summenzionata prassi per ritenere che nel caso di specie si doveva, ai fini del calcolo della perdita di guadagno determinante per il diritto all’indennità di disoccupazione, prendere in considerazione un guadagno intermedio ipotetico di fr. 2’750.--. (...)."

(cfr. STFA del 3 agosto 1999 nella causa S., C 134/99)

                                         Contestualmente il TFA ha pure ribadito che l’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).

                                         Inoltre il TFA ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).

                                         Dunque il salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d’inizio dell’attività.

                                         Sempre il TFA, in una decisione non pubblicata del 31 dicembre 1998 nella causa C., C 53/98, ha pure ribadito che deve essere presa in considerazione la circostanza che un’attività rimunerata a provvigioni venga esercitata a tempo parziale.

                                         L'Alta corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata in DLA 2000 N. 20, pag. 95 dove, in particolare, è stato ribadito che siccome il legislatore non ha previsto alcun obbligo di informare in materia di guadagno intermedio, l'assicurato deve assumersi personalmente le conseguenze che risultano dalla legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione se accetta un'attività il cui salario è inferiore agli usi professionali e locali.

                                         Il TFA ha ribadito la propria giurisprudenza e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una decisione del 21 giugno 2001 nella causa Q. (C 65/01), ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.- a) I giudici di prime cure hanno osservato che determinante non può essere il guadagno effettivamente conseguito dalla ricorrente, che nell'evenienza concreta non raggiunge nemmeno il minimo d'esistenza, bensì quello ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione specifica, indipendentemente dal fatto che siffatto guadagno sia condizionato da fattori estrinseci alla volontà del lavoratore.

    b) A questo modo di giudicare il Tribunale federale delle assicurazioni non ha nulla da eccepire. Nella sua giurisprudenza esso ha infatti avuto occasione di rilevare che, quando un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non può conseguire un salario corrispondente al minimo esistenziale nonostante il massimo impegno, tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi professionali o locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato che, qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il luogo, occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno assicurato, fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, anziché su quello effettivo. In siffatta evenienza, l'assicurato ha diritto alla compensazione della differenza tra il guadagno assicurato e il salario corrispondente agli usi professionali e locali (DTF 120 V 253 consid. 5e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti).

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per potere ritenere una retribuzione conforme agli usi professionali, è necessario che l'assicurato che consegue un guadagno intermedio nella professione appresa venga remunerato secondo i parametri validi per i rappresentanti - con relativa formazione - di tale mestiere. Per converso, nell'ambito di attività non apprese sono applicabili i salari medi nella branca in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid. 5e, 513 consid. 8e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2).

    c) Nel caso di specie è evidente che il guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.

    Le censure mosse dalla ricorrente non sono in alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice, come correttamente indicato dall'autorità cantonale.

    d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato, merita di essere confermato.

(…)." (cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella causa Q., C 65/01)

                               2.4.   Nell’evenienza concreta dagli atti di causa e dagli accertamenti effettuati dal TCA risulta quanto segue.

                                         L’assicurato si è iscritto al collocamento il 15 gennaio 2004 alla ricerca di un’attività a tempo pieno - quale contabile, capo cantiere, disegnatore edile - dopo essere stato licenziato, con effetto al 31 gennaio 2004, dalla __________, ditta per la quale ha lavorato quale impiegato amministrativo, (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5).

                                         Egli ha rivendicato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2004 (cfr. doc. 1).

                                         Nei verbali dei colloqui di consulenza del 15 gennaio e del 6 febbraio 2004, sottoscritti dall’assicurato, si legge che:

"  (…)

Colloquio iscrizione effettuato da T7CMI. Incontro oggi per la prima volta il Sig RI 1 che si annuncia presso il nostro ufficio in quanto con la fine di questo mese terminerà la sua collaborazione con la __________. Presso di loro operava in qualità di contabile. Il Sig. Parisi ha svolto 4 anni di STS, poi ha frequentato il corso presso la Associazione Svizzera Dei Fiduciari Immobiliari che gli permette di potersi iscrivere per gli esami finali. Oltre, ha svolto diversi corsi sia in ambito edile che in quello informatico. Per il momento non ha in vista delle trattative di lavoro a corto/medio termine.

(…).” (cfr. doc. X/4)

"  (…)

Abbiamo controllato assieme le ricerche di lavoro effettuate durante il mese di gennaio ’04, gli esiti delle stesse non hanno avuto riscontri positivi. Si tratta di candidature spontanee inviate presso delle agenzie di collocamento per attività come contabile. Attualmente sta collaborando senza percepire alcun salario con la __________ che appartiene al fratello. All’interno dell’ufficio si occupa di preparare ed organizzare una futura struttura che contempli la parte legata all’amministrazione di stabili (attività che potrà svolgere solo dopo aver conseguito l’esame presso la SVIT come amministratore d’immobili). Attualmente non è in grado d’indicare con precisione la data di quando verranno organizzati gli esami citati in precedenza. L’assicurato mi ha spiegato che dopo due anni dal conseguimento del titolo di amministratore, si diventa automaticamente fiduciari immobiliari. Al momento la sua idea è di ingaggiare una persona che abbia questo titolo di studio e che permetta poi di poter iniziare concretamente con l’attività. Lo invito a voler continuare con la ricerca del lavoro fino a quando non potrà confermare un inizio dell’attività. Stà preparando la bozza relativa al business-plan, non appena pronta me la consegnerà. Per il momento questo è quanto, non ho altro da aggiungere.

(…)." (cfr. doc. X/5)

                                         Durante il colloquio del 6 febbraio 2004 l’assicurato ha consegnato al proprio collocatore (cfr. doc. X, punto 2) una lettera datata 26 gennaio 2004 della CFDI SA del seguente tenore:

"  (…)

Conferma di Collaborazione con il Signor RI 1, __________

Con la presente, confermiamo che il Signor RI 1 in __________, collaborerà con la nostra società a partire dal 1° febbraio 2004, per impostare la creazione di una eventuale nuova società che si occuperà di amministrazione immobiliare, senza alcuna retribuzione mensile.

Il Signor RI 1, potrà usufruire dei nostri uffici sino al raggiungimento dell’obbiettivo programmato.

In caso di assunzione futura, farà stato inizialmente il guadagno intermedio, tramite la Cassa disoccupazione di __________, nel frattempo, Il Sig. RI 1 è tenuto a svolgere tutte le ricerche di lavoro, richieste dall’ufficio di collocamento.

Il Signor RI 1, si impegna a fornire al proprio collocatore tutte le informazioni riguardanti lo sviluppo del progetto.

Ci aspettiamo un adeguato sostegno economico dall’ufficio di collocamento, per la realizzazione del progetto per la creazione di una nuova società in cui il Signor RI 1 sarà azionista.

(…)." (cfr. doc. X/5 = doc. A/18)

                                         Durante il colloquio di consulenza del 6 aprile 2004 è stato steso e l’assicurato ha controfirmato il seguente verbale:

"  (…)

L’assicurato viene informato che per i periodi di controllo di gennaio e febbraio 2004, non sarà emessa alcuna sanzione (il modo di svolgere le ricerche di lavoro è sanzionabile, ma non essendo stato richiamato durante l’incontro di febbraio, le giustificazioni addotte vengono accettate). E’ ovvio che per i periodi di controllo di marzo e seguenti il tutto dovrà essere svolto come richiesto. Viene pure informato che per la sua “occupazione senza salario” presso la __________, l’ufficio giuridico a cui è stato sottoposto il caso prenderà posizione in merito. Al colloquio odierno vengono controllate le ricerche di lavoro svolte durante lo scorso mese, si tratta di candidature inoltrate per attività come impiegato, assistente di direzione, responsabile commerciale e impiegato contabile. Si tratta di annunci apparsi presso le liste __________. Da due DL gli è stato conferito il mandato di collaborazione relativo all’eventuale amministrazione di stabili.

(…)." (cfr. doc. X/8)

                                         In occasione dell’audizione del 26 aprile 2004 presso l’Ufficio Giuridico della Sezione del lavoro è stato steso un verbale, sottoscritto dall’assicurato, nel quale figurano, tra l’altro, le seguenti dichiarazioni:

"  (…)

In merito alla comunicazione in oggetto (ndr. si riferisce alla “Comunicazione Dubbi circa l’idoneità al collocamento” dell’8 aprile 2004; cfr. doc. A/17) dichiaro:

Con lettera 26 gennaio 2004 la società __________ con sede a __________ in __________ mi ha confermato di intrattenere una collaborazione lavorativa presso di loro a decorrere dal 1° febbraio 2004.

In buona sostanza, è stato messo a mia disposizione un ufficio proprio comprendente di telefono (__________), apparecchio fax (__________), personal computer nonché il relativo mobilio e materiale di cancelleria per poter svolgere una mia attività individuale nell’intento di intermediazioni immobiliari per la vendita, l’acquisto, la progettazione o la ristrutturazione di immobili.

A domanda rispondo di non essermi annunciato presso la Cassa di compensazione AVS quale attività individuale.

Dichiaro:

Mediamente mi reco in ufficio 4 giorni su 5 giorni lavorativi e di regola sono occupato dalle ore 0930 alle ore 1230 e dalle ore 1400 fino un massimo alle ore 1930.

Durante la mia permanenza in ufficio promuovo la mia attività e ho già acquisito due mandati (__________) di collaborazione per futuri lavori e clienti.

In pratica se dovessi reperire un cliente disposto a costruire, trasformare o vendere un immobile, faccio da intermediario con i citati studi di architettura.

Visitando il sito __________ è possibile ritrovare due inserzioni di vendita di immobili nelle quali è invitato il potenziale cliente a contattare il sottoscritto (riferimento oggetto n° __________).

Attualmente la mia attività presso la __________ non è remunerata e non faccio capo alle indennità compensative (guadagno intermedio).

Con la società in parola non ho formalizzato alcun eventuale rimborso spese.

A domanda rispondo che ho ottenuto questa possibilità di impiego presso la __________ poiché mio fratello __________, __________, detiene parte delle azioni (capitale sociale) della società.

A domanda rispondo che non esiste contratto di lavoro tra il sottoscritto e la __________, ma unicamente una collaborazione come descritta con lettera del 26.01.2004 (consegnata all’URC di __________).

A domanda rispondo che non vi sono agenti immobiliari alle mie dipendenze.

Saltuariamente mostro la mia attività (rendiconto) a mio fratello più che altro per dimostrare il tempo impiegato presso il suo ufficio.

A domanda rispondo che tengo un registro dei lavori svolti (attività) nell’arco della mia giornata comprensivo delle spese economiche (telefono, fax, internet, ecc) così come un conteggio del materiale di cancelleria utilizzato.

Durante la mia giornata lavorativa dedico anche del tempo per svolgere le mie ricerche di lavoro.

A domanda rispondo che qualora dovessi reperire o mi venisse offerto un posto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale per le professioni che ricerco sono disposto da subito o in un ragionevole termine (1 mese) ad accettarlo senza particolari impedimenti personali e vincoli professionali con la __________.

Per l’attività lavorativa che svolgo è ipotizzabile un salario mensile lordo di fr. 7'000.-- poiché deve tenere necessariamente in considerazione che le mansioni svolte sono di livello superiore e laborioso alfine di vendere un immobile o ottenerne l’esclusiva per la vendita.

A domanda rispondo di aver già iniziato un discorso con il mio consulente del personale dell’URC di __________ (dicembre 2003) relativo ad una attività in proprio e pertanto al beneficio delle indennità speciali concernenti la fase di progettazione, anche se a dire il vero, è una fase che ho già concluso poiché a tutti gli effetti sono già operativo.

In merito consegno una bozza (allegato 1) che descrive in sostanza la mia attività.

A domanda rispondo che per il tramite della __________ attingo pure, così autorizzato, al loro bacino di clienti potenziale per l’acquisto o la vendita di immobili.

Prendo atto che l’Ufficio del giuridico prospetta una decisione relativa all’idoneità al collocamento. Visto che l’idoneità al collocamento è una delle condizioni da cui dipende il diritto alle indennità di disoccupazione, questa decisione - se fossi ritenuto inidoneo - comporterebbe il diniego di tale indennità (senza diritto).

(…)." (cfr. doc. A/15)

                                         Questo il testo dell’”Allegato 1.”:

"  Attività immobiliare in __________

-     Mediazione immobiliare / pubblicità immobiliare

-     Vendita di immobili

-     Promozione progettazione e ristrutturazione di immobili abitativi

Trattasi di una società immobiliare che si prefigge con la massima professionalità e discrezione nella mediazione di immobili, il cliente verrà trattato con massimo riguardo e rispetto, esso sarà accompagnato professionalmente nella vendita diretta e sarà trattato affinché possa concludere senza brutte sorprese finali il suo affare. I nostri potenziali clienti sono clienti molto discreti e senza problemi finanziari, quindi solvibili e seriamente interessati.

La società si occupa anche della pubblicità immobiliare sui principali giornali svizzeri, eventualmente anche esteri se il caso, e della pubblicità nei vari più importanti portali internet, tutto su accordo del cliente e in base alle sue esigenze, anche in questo caso il cliente sarà trattato con la massima trasparenza, sarà quindi il cliente stesso a indirizzarci su come e dove pubblicizzare l’oggetto.

La vendita degli oggetti è di principio gratuita se da esso ne scaturisce un eventuale ristrutturazione o progettazione di una nuova edificazione, tramite il nostro studio (__________, o __________). Nel caso trattasi unicamente della mediazione di vendita verrà stipulato un contratto a parte e saranno presi in considerazione i molteplici aspetti di un contratto di questo tipo, l’esclusiva sarà richiesta unicamente dopo attenta valutazione da parte dei nostri professionisti, ma non sarà una clausola primaria se il cliente ha già intrapreso dei contatti con agenzie immobiliari o con altri enti.

Lo studio d’architettura __________ oppure lo __________ per la quale il Sig. RI 1 si occupa quale tecnico e addetto alla vendita, saranno premurose nel valutare qualsiasi tipo di progetto immobiliare." (cfr. doc. 14)

                                         Con decisione del 27 aprile 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che:

                                         -  L’assicurato è ritenuto idoneo al collocamento a far tempo dal 1° febbraio 2004.

                                         -  Per l’attività lavorativa dell’assicurato, svolta dal 1° febbraio 2004 presso la __________, devono essere applicate le disposizioni previste in caso di guadagno intermedio (art. 24 LADI) (cfr. doc. A/13).

                                         Contro questa decisione, il 3 maggio 2004, l’assicurato ha inoltrato un opposizione del seguente tenore:

"  (…)

Egregio Signor __________,

con la presente la informo che purtroppo devo ritirare l’intenzione di creare una ditta individualmente in quanto applicando così come indicato da lei o dalla legge un guadagno ipotetico intermedio (che effettivamente non esiste in quanto non ho percepito assolutamente nulla per il lavoro svolto, anzi ho anticipato dei soldi) non riesco a sostenere la maggior parte delle mie spese mensili, ossia da quel che mi pare di aver capito dovrei percepire meno di Fr. 1'000 mensili. E’ chiaro che così mi mettete in serie difficoltà, io da solo ho oltre Fr. 20'000 in precetto e come già comunicato dallo scritto della __________ io non percepisco nessun salario usufruisco solamente dell’infrastruttura logistica a gratis. Ma come detto non posso andare avanti oggi 3 maggio 2004 mi ritrovo con Fr. 2 in tasca in quanto la cassa non mi ha ancora versato le indennità per il mese di aprile 2004, sono veramente deluso credevo che “L’Ufficio del lavoro” così per come si chiama mi avrebbe dato un aiuto visto la mia onestà nel comunicare tempestivamente la cosa al competente ufficio del lavoro di __________. Oltretutto la __________ mi comunica che probabilmente non potrò più usufruire dell’infrastruttura in quanto prevedono l’assunzione di un impiegato che dovrà per forza prendere il posto da me occupato.

Vorrei quindi rinunciare alla creazione di una ditta individuale non perché non mi stia a cuore, ma come detto non dispongo di sufficiente liquidità neanche per mangiare, chiedo quindi gentilmente di stralciare la decisione in merito e di comunicarlo all’ufficio del lavoro di __________, chiedo anche di fare presto in quanto ora la mia situazione è disperata, vorrei ricevere lo stipendio di aprile 2004 (meno l’acconto che ho già preso a metà mese, ossia 3'600 – 1'000 = ~ 2'600.--)

Vorrei eventualmente sapere se non ci sia un’alternativa, in quanto non sono disposto a chiedere la differenza all’assistenza sociale visto che ho il diritto alla disoccupazione e visto i miei anni di lavoro presso datori di lavoro.

Oggi 3 maggio 2004 ore 17.45 vado a casa a piedi prendo tutto il mio materiale presso la __________ e non vi torno più fino a quando non avrò chiare risposte, dovesse esserci un’alternativa sarò disposto a rivalutare il tutto sempre che l’ufficio del lavoro capisca la situazione idem per la __________. Non dovessero esserci alternative vorrà dire che chi cerca di mettersi in proprio non ottiene nessun beneficio anzi … mi dica lei se ho torto!!!

Spero di ricevere al più presto una risposta in merito e sopra tutto spero di ricevere ciò che mi spetta affinché io possa fare fronte ai miei debiti.

Mi riservo il diritto di chiedere un risarcimento danni nell’eventualità dovessi ricevere false informazioni come d’altronde ricevute dall’ufficio del lavoro, e di denunciare il Sig. __________ consulente per aver (ndr. recte: fatto) dichiarazioni false in merito alla mia posizione in disoccupazione e per non avermi informato adeguatamente.

(…)." (cfr. doc. A/12)

                                         Sempre il 3 maggio 2004 l’assicurato ha scritto all’ispettore __________ della Sezione del lavoro Ufficio giuridico una lettera di “Chiarimenti al verbale del 27 aprile 2004” (ndr. recte: 26 aprile 2004) nella quale, in particolare, si legge che:

"  (…)

Per quanto concerne l’occupazione presso la __________ in realtà corrisponde al massimo a due giorni la settimana per quanto concerne la promozione della mia attività, il resto mi serve per far fronte alle ricerche di lavoro e per far fronte ai molteplici impegni che la vita impone (tasse, pagamenti, ecc.).

(…)

E’ vero che la fase di progettazione per l’attività è conclusa, ma questo non spetta a me giudicarlo in quanto mi aspettavo dal consulente appunto una collaborazione in questo senso. Io per non perdere tempo prezioso sono andato avanti pensando che l’URC mi avrebbe comunicato mediante degli scritti su come procedere, ma non ho mai ricevuto nulla. Avevo chiesto esplicitamente al consulente di poter beneficiare delle indennità speciali.

Ribadisco che se avessi ottenuto informazioni adeguate in merito non avrei iniziato un’attività indipendente di quest’entità. Il salario intermedio mi penalizza sproporzionatamente perché concretamente e formalmente non ho nessuna esclusiva di vendita, quindi trovo sleale applicare l’art. 24 della LADI, al momento non ho incassato nulla, la vendita di un immobile impone tempi lunghi.

(…)." (cfr. doc. A/11)

                                         Il 5 maggio 2004, dinnanzi al consulente del personale __________ dell’URC di __________, è stato steso e l’assicurato ha controfirmato il seguente “Verbale del colloquio di consulenza”:

"  (…)

Incontro l’assicurato alfine di chiarire la sua posizione. Faccio anzitutto presente al Sig. RI 1 che è perfettamente inutile telefonare all’URC minacciando gli interlocutori. Il suo modo di agire non si addice certamente ad una persona che intende diventare promotore/agente immobiliare. Ciò premesso si esamina la sua situazione alla luce della decisione dell’UG e la conseguente applicazione del GI da parte della sua C.D.

Il Sig. RI 1 ritiene di non aver insultato né minacciato nessuno.

Vengono nuovamente ribadite le competenze URC, rispettivamente delle CD. Spiego nuovamente il concetto di idoneità al collocamento, ed il principio per cui non è ammissibile che un assicurato svolga attività non retribuita (unica eccezione attività di volontariato, ma a precise condizioni e per un tempo limitato).

Spiego i presupposti e le condizioni per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla Ladi/Oadi per chi intende mettersi in proprio. Se il suo consulente non ne ha parlato è perché lo ha messo davanti al fatto compiuto (vedi lettera __________ 26.01.04). L’assicurato non condivide quanto sopra, ma ritiene di non essere stato informato in modo adeguato.

Spiego che per poter beneficiare delle ind. Speciali previste dalla Ladi (per chi intende mettersi in proprio) devono essere rispettate le disposizioni in materia. Presentazione di un avanprogetto e di un business plan, il tutto viene demandato allo specialista della Sezione (Sig. __________) il quale, previa valutazione, deciderà sul proseguo o meno del progetto e della relativa concessione di eventuali ind. Speciali. Si deciderà pure se inserirla nei previsti corsi di autoimprenditorialità (ed in quali moduli).

Informo pure l’assicurato che nel caso in cui smette immediatamente la sua “occupazione” presso la __________ e pertanto è totalmente “a disposizione” sarà inserito in una delle misure previste dalla Ladi, nel suo caso in __________ al 100%, probabile data di inizio 17.05.04. Spiego di cosa si tratta. Ovviamente gli impegni con l’URC/CD rimangono invariati.

Beninteso l’assicurato potrebbe decidere di chiudere la sua pratica.

Trovandosi in difficoltà economiche l’assicurato è intenzionato a chiedere alla CD, condono di quanto percepito. Non entro nel merito del problema trattandosi di questione di competenza della Cassa disoccupazione.

Sarà effettuato cambio di consulente. Il nuovo consulente di riferimento gli sarà comunicato in seguito. Per il momento in caso di necessità deve rivolgersi al sottoscritto.

Entro lunedì sera 10.05.04 mi farà sapere se rimane iscritto o meno e se intende presentare avanprogetto per autoimprenditorialità.

(…)." (cfr. doc. A/10)

                                         Con lettera del 10 maggio 2004, con copia per conoscenza alla cassa di disoccupazione, l’assicurato ha comunicato al consulente __________ dell’URC di __________ quanto segue:

"  (…)

Egregio Signor __________,

mio malgrado con la presente le trasmetto formalmente l’intenzione di rinunciare a decorrere dal 3 maggio u.s. l’attività intrapresa, in quanto non dispongo più di sufficienti mezzi per poter far fronte alla situazione che si viene a presentare. Purtroppo i rapporti con la __________ __________ non vanno al meglio anche perché i progetti futuri di questa società non hanno avuto buon fine, quindi molto probabilmente non potrò più usufruire dell’infrastruttura logistica, cosa che mi penalizza parecchio. Oltre a questo gli oggetti acquisiti (senza esclusiva) sono già in trattativa di vendita per tramite di altri intermediari.

Chiedo quindi gentilmente di poter rientrare e di poter beneficiare dell’assicurazione disoccupazione così come previsto dalla LADI.

Sono come sempre disponibile per l’URC di __________ nella misura del 100%.

(…)." (cfr. doc. A/9)

                                         Con decisione su opposizione del 5 agosto 2004 la Sezione del lavoro, ravvisato che competenti per il computo del guadagno intermedio sono le casse di disoccupazione, ha modificato la propria decisione del 27 aprile 2004 nel senso che, ritenuta l’idoneità al collocamento dell’assicurato, la pratica è trasmessa alla competente cassa di disoccupazione per le sue incombenze (cfr. doc. A/8).

                                         Con decisione del 20 agosto 2004 la Cassa ha deciso di computare quale guadagno intermedio l’attività indipendente svolta dall’assicurato dal 1° febbraio 2004 al 2 maggio 2004.

                                         Ai fini del calcolo della compensazione la Cassa disoccupazione considera il salario ipotizzabile, fornito dall’assicurato stesso, pari a Sfr. 7'000.-- lordi mensili (per un’occupazione a tempo pieno) (cfr. doc. A/7).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. A/6), con lettera del 28 settembre la Cassa ha posto le seguenti domande all’assicurato:

"  (…)

1. Quale funzione svolgeva all’interno della __________?

2. Ha già svolto in precedenza l’attività di intermediazione immobiliare?

3. Per quale ragione non ha mai indicato alla cassa di disoccupazione di svolgere un’attività di intermediazione immobiliare dal 1° febbraio al 2 maggio 2004?

(…)." (cfr. doc. A/5)

                                         L'assicurato ha così risposto il 6 ottobre 2004:

"  (…)

1. Premesso che siete già in possesso del mio curriculum vitae, certificati e allegati, all’interno della __________, svolgevo la funzione di “impiegato amministrativo”.

2. Tengo a precisare che non ho mai svolto l’attività di intermediazione immobiliare in precedenza.

3. Ritengo di dover precisare che in quel periodo ero in una fase di preparazione del progetto, ma non ero per niente attivo al punto di riuscire a concludere dei contratti concreti, infatti, non ho concluso nessun affare perché mai avuto un concreto potenziale cliente.

    Non ho mai indicato alla cassa di svolgere un’attività d’intermediazione immobiliare per un semplice motivo, non ero per nulla preparato per intermediare una compravendita immobiliare reale.

    Inoltre non ho mai guadagnato un soldo, (impossibile riscontrare un guadagno intermedio) sul possibile progetto prospettato, che non era per nulla un’attività d’intermediazione concreta come interpretato. Non è mai stata mia intenzione non informare la Cassa di quanto io stessi preparando.

    In ogni caso ho sempre svolto le mie ricerche di lavoro dimostrando più volte che se avessi avuto la possibilità di lavorare l’avrei subito fatto, tenendo conto della mia situazione finanziaria di cui siete a conoscenza.

(…)." (cfr. doc. A/4)

                                         Il 7 ottobre 2004 l'amministrazione ha inviato all'assicurato uno scritto dal seguente tenore:

"   (…)

1. Vogliate trasmetterci copia del contratto di lavoro presso la __________.

2. Il 26 aprile 2004, in sede di udienza presso l’ufficio giuridico della Sezione del lavoro, lei ha dichiarato di recarsi in ufficio presso la __________ in __________ mediamente 4 giorni su 5, dalle 0930 alle 1230 e dalle 1400 alle 1930, e di occuparsi della promozione della sua attività durante la permanenza in ufficio. Il 3 maggio 2004, in una lettera di chiarimenti all’ufficio giuridico, modifica la sua versione, e dichiara che la promozione della sua attività l’occupava nella misura di 2 giorni, anziché 4 giorni. Voglia precisarci per quale ragione ha inizialmente dichiarato di lavorare 4 giorni per la promozione della sua attività, e sottoscritto il relativo verbale di audizione, e in seguito si è corretto.

(…)." (cfr. doc. A/3)

                                         Il 19 ottobre 2004 egli ha così risposto:

"   (…)

1. In allegato vi trasmetto copia del contratto di lavoro sottoscritto alla __________ di __________ quale tecnico amministrativo, vi prego di notare che ho accettato di lavorare per loro anche per molto meno di ciò che percepivo presso la __________.

2. Ripeto che la mia presenza presso la __________ era sì di 4 giorni su 7, ma in questi giorni io non mi occupavo solamente dell’organizzazione della mia attività futura, ma sopra tutto mi occupavo di ricerche di lavoro (in tutti i modi possibili immaginabili), grazie ai mezzi della __________. Quindi cosa volete che io facessi più di cercare lavoro e nel mezzo tentare di accaparrarsi se possibile qualche cliente. Purtroppo il tempo per fare questo è stato molto breve dal momento che sono stato costretto a rinunciare solo all’idea di continuare.

    Oltre a ciò vi preciso che la lettera di chiarimento si chiama tale non per niente, purtroppo non avevo prestato sufficiente attenzione al verbale che io ho sottoscritto, sono andato in fiducia pensando di essere stato abbastanza chiaro oralmente e quindi quando mi è stata data la possibilità di leggerlo, sì l’ho riletto ma velocemente senza prestare sufficiente attenzione. In sostanza però questo non cambia la realtà dei fatti. Oggi lavoro e sono in periodo di prova, spero di farcela perché mi trovo bene, non vi nascondo che sono amareggiato di quanto mi è successo senza poi parlare del danno finanziario che ho dovuto assorbirmi nonostante la mia difficile situazione di cui anche l’Ufficio giuridico era a conoscenza. Comincio poi a pensare che tutto questo sia stato un complotto di chi ha il potere di mettere il bastone tra le ruote a chi si impegna per se, utilizzando addirittura le istituzioni statali e le persone corrotte all’interno, “per tagliare fuori dal giro”, in questo caso me, per paura di concorrenza leale, non parliamo poi se si tratta di uno “straniero”. Credo che comunque ognuno prima o poi pagherà i propri sbagli … Io sono stato onesto con tutti ho semplicemente cercato di lavorare alla luce del sole. Ma sembrerebbe quasi più facile fare tutto di nascosto a questo punto, ma non mi abbasserò a questo per queste persone se si possono reputare tali.

(…)." (cfr. doc. A2)

                                         Con la decisione su opposizione qui impugnata, oggetto della presente vertenza, la Cassa ha quindi stabilito che l’attività svolta dall’assicurato per l’avvio di un’attività di intermediazione immobiliare è considerata quale guadagno intermedio. Per il calcolo della compensazione della perdita di guadagno la cassa ha considerato un guadagno intermedio di Fr. 3'000.-- lordi mensili (cfr. doc. A1).

                               2.5.   Alla luce delle risultanze appena esposte questo Tribunale osserva innanzitutto che, vista la descrizione dell’attività immobiliare dell’assicurato di cui all’”Allegato 1” riprodotto sopra in esteso e considerato che per quanto attiene ai mandati acquisiti dalla __________ e dallo __________ l’attività consiste in una intermediazione tra i citati studi d’architettura e il cliente disposto a costruire, trasformare o vendere un immobile, a ragione che la Cassa ha parificato l’occupazione del ricorrente a quella di un rappresentante con retribuzione su provvigioni ed ha fissato un importo a titolo di guadagno intermedio.

                                         Infatti, anche al mediatore la mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito dell’indicazione o della interposizione del mediatore (cfr. art. 413 cpv. 1 del Codice delle Obbligazioni; CO).

                                         Dunque, come per il rappresentante con retribuzione su provvigioni, anche per il mediatore una retribuzione è legata e dipende da un determinato risultato.

                                         Del resto, per promuovere la propria attività l’assicurato deve convincere il potenziale cliente della bontà del suo prodotto quale intervento nell’attività immobiliare paventata.

                                         Ritenuto poi che, anche se non quale intermediatore, in ogni caso l’assicurato ha un’esperienza lavorativa nell’ambito immobiliare di oltre due anni e che, circa le sue esperienze professionali egli ha dichiarato che:

"  (…)

Precedentemente alla mia iscrizione in disoccupazione: Dal 1993 al 1997 ho frequentato la __________ a __________ nell’indirizzo quale architetto.

Lasciati gli studi superiori dal 1998 al 1999 ho conseguito una formazione quale segretario-comunicatore di cantiere per il tramite dell’__________ presso i __________, ottenendo il certificato di perfezionamento professionale.

Nel 2002-2003 ho poi conseguito l’attestato di frequenza in qualità di amministratore di immobili esame che avrò l’opportunità di sostenere nel 2005 o 2006 (…)." (cfr. doc. A/15)

                                         Questo Tribunale ritiene ancora che a ragione la Cassa ha considerato quale salario conforme all’art. 24 cpv. 3 LADI l’importo di fr. 3'000.-- lordi mensili.

                                         Infatti, riguardo a questo importo, il TCA ha già avuto modo di stabilire che il salario di fr. 3'000.-- mensili o un importo annuo di fr. 36'000.-- (valido dopo il periodo di prova e raggiungibile in media annua o frazione) corrisponde alla retribuzione minima richiesta dall'Ufficio cantonale della manodopera estera per il rilascio di un permesso alla manodopera estera non domiciliata quale rappresentante (cfr. STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S., 38.1999.120; STCA del 28 luglio 1999 nella causa Z., 38.1999.174; STCA del 15 luglio 1999 nella causa C., 38.1999.126 e STCA del 16 aprile 1999 nella causa M., 38.1998.396).

                                         Su due altri aspetti la decisione della Cassa non può invece essere confermata.

                                         Innanzitutto, sulla sola base degli atti di causa il TCA non può condividere la conclusione della Cassa secondo cui l’assicurato sarebbe stato occupato già a partire dal 1° febbraio 2004 nella propria attività lucrativa (non è qui necessario stabilire l’effettiva natura dipendente o indipendente dell’attività svolta dall’assicurato ritenuto che configura guadagno intermedio tanto il salario proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto il reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente; cfr. consid. 2.3).

                                         Infatti, visti i contenuti del verbale del colloquio di consulenza del 6 febbraio 2004 e quello della lettera del 26 gennaio 2004 della __________, consegnata in quell’occasione all’amministrazione (testi sopra riprodotti in esteso), il TCA ritiene che non si può escludere che l'assicurato abbia svolto all'inizio semplicemente una fase di progettazione. In tale contesto si ricorda che la LADI agli art. 71a seg. prevede il versamento di indennità quale sostegno ai fini del promovimento dell’attività indipendente.

                                         Di conseguenza, per quel che concerne la problematica che qui ci occupa il TCA (inizio dell’attività vera) è necessario che l’amministrazione stabilisca con precisione se vi è stata effettivamente una progettazione oppure no.

                                         Nel primo caso (semplice fase di progettazione) non dovrà essere ritenuto nessun guadagno intermedio. In caso contrario (lavoro effettivo) va invece considerato un importo a questo titolo.

                                         Al riguardo va tenuto conto del fatto che, durante l’audizione del 26 aprile 2004 presso l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, l’assicurato ha dichiarato che “(…) a tutti gli effetti sono già operativo. (…).” (cfr. doc. A/15). Si tratta di stabilire da quando.

                                         In secondo luogo, rilevato che per il calcolo del guadagno intermedio deve essere presa in considerazione la circostanza che un’attività può essere esercitata a tempo parziale (cfr. consid. 2.3), la Cassa dovrà pure determinare quanto tempo dei quattro giorni in cui ha dichiarato di essere occupato negli uffici della ditta __________ è stato dedicato all’effettivo lavoro svolto dall’assicurato (cfr. al riguardo la sentenza del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00 con la quale il TFA ha confermato il precedente giudizio cantonale che, vista la sua presenza regolare in ufficio per occuparsi della sua famiglia tra le ore 10.00 e le ore 15.00 e poi ancora per svolgere attività private, aveva considerato un'assicurata idonea al collocamento ritenuto che la stessa aveva tuttavia subito una perdita di lavoro computabile soltanto in una misura equivalente al 50% del guadagno precedentemente conseguito).

                                         Questo vale a maggiore ragione se si considera che nella sua decisione del 20 agosto 2004, ritenute le dichiarazioni dell'assicurato durante l’audizione del 26 aprile 2004 davanti all’ispettore dell’Ufficio giuridico, la Cassa ha considerato che l’assicurato era occupato nella misura dell’80% (cfr. doc. A/7).

                                         Per contro, nella decisione su opposizione qui impugnata, la Cassa, tra l’altro, ha affermato che “(…) è tuttavia plausibile che l’attività occupasse l’assicurato più dei due giorni dichiarati, come d’altronde asserito dall’assicurato in sede di udienza presso la SdL, altrimenti mal si comprende la necessità di usufruire di un ufficio proprio e il termine ragionevole di un mese che era necessario all’assicurato per accettare un’occupazione adeguata assegnata dall’ufficio regionale di collocamento (URC). Lo stesso scopo di avviso di un'attività indipendente, lascia intendere che l'assicurato impieghi tutte le sue forze ed il suo tempo per avviare l'attività nei tempi più rapidi. In ogni caso, quando il tempo di occupazione non è definibile in maniera oggettiva, la cassa considera che l'assicurato è occupato a tempo pieno (…).” (cfr. doc. A/1).

                                         A mente del TCA non vi sono motivi per non credere che l'assicurato era impiegato nella misura massima dell'80%.

                                         Questo Tribunale rileva ancora che già durante l’audizione del 26 aprile 2004 è stato, tra l’altro, verbalizzato che: “(…) Durante la mia giornata lavorativa dedico anche del tempo per svolgere le mie ricerche di lavoro. (…).” (cfr. doc. A/15).

                                         Inoltre, nella sua lettera di “Chiarimenti al verbale del 27 aprile 2004” (ndr. recte: 26 aprile 2004) del 3 maggio 2004, l’assicurato ha, in particolare, precisato che “(…) Per quanto concerne l’occupazione presso la __________ in realtà corrisponde al massimo a due giorni la settimana per quanto concerne la promozione della mia attività, il resto mi serve per far fronte alle ricerche di lavoro e per far fronte ai molteplici impegni che la vita impone (tasse, pagamenti, ecc.) (…).” (cfr. doc. A/11).

                                         L’assicurato ha confermato queste affermazioni nella lettera del 19 ottobre 2004 alla Cassa dove ha anche fornito una spiegazione circa i motivi dei chiarimenti contenuti nel suo scritto del 3 maggio 2004.

                                         Nel verbale dell’audizione del 26 aprile 2004 si legge anche che: “(…) A domanda rispondo che qualora dovessi reperire o mi venisse offerto un posto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale per le professioni che ricerco sono disposto da subito o in un ragionevole termine (1 mese) ad accettarlo senza particolari impedimenti personali e vincoli professionali con la __________. (…).” (cfr. doc. A/15, la sottolineatura è del redattore).

                                         Dunque, in ogni caso, un eventuale guadagno intermedio in una misura ridotta rispetto all’80%, dovrà essere fissato, per i motivi addotti all’inizio del considerando, sulla base di un salario pari a fr. 3'000.-- lordi mensili per un’occupazione a tempo pieno.

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché, appurato quando è avvenuto l'effettivo inizio del lavoro e, il grado di occupazione, considerato quale salario conforme all’art. 24 cpv. 3 LADI un salario pari a Fr. 3'000.-- lordi mensili per un’occupazione a tempo pieno, si pronunci nuovamente sul guadagno intermedio dell’assicurato da considerare nel periodo 1° febbraio-2 maggio 2004.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §   La decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.5.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2004.91 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.08.2005 38.2004.91 — Swissrulings