Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.09.2004 38.2004.9

20 septembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,301 mots·~42 min·5

Résumé

un assicurato che é disposto ad impegnare la sua capacità lavorativa solo nella misura del 50% non ha diritto ad un'indennità di disoccupazione intera. In una tale evenienza anche un eventuale anticipo delle prestazioni della LADI può essere riconosciuto solo nella misura del 50%

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.9   FS/td

Lugano 20 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2004 di

RI1 rappr. da: RA1  

contro  

la decisione del 18 dicembre 2003 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L'8 settembre 2003 la Cassa __________ ha sottoposto alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico per decisione (cfr. art. 81 cpv. 2 LADI) il seguente caso concernente RI1:

"  L'assicurata summenzionata si è annunciata presso la nostra Cassa __________ a decorrere dal 11 giugno 2003 nella misura del 100% (iscrizione URC), ma disponibile nella misura parziale del 50% (vedi domanda d'indennità di disoccupazione). L'iscrizione verrà posticipata al 01.07.2003 in quanto retribuita dall'assicurazione __________ fino al 30.06.2003.

La stessa ha lavorato nella misura totale fino a fine giugno 2002 presso la Spettabile __________ SA di __________ e, in seguito, è stata inabile al lavoro dal 23.01.2002 al 30.06.2003.

Con decisione del 20 maggio 2003 la Spett. __________ riconosce l'assicurata abile al lavoro nella misura del 50% a luglio 2003, mentre dal 01.08.2003 nella misura del 75%. Il legale della Signora RI1, come da opposizione cautelativa del 17.06.2003, contesta tale decisione; inoltre richiede alla Cassa di disoccupazione di anticipare le prestazioni assicurative in virtù dell'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA.

Da un controllo effettuato presso l'URC rileviamo però che l'assicurata, avendo presentato ancora dei certificati medici, non svolge le ricerche di lavoro.

Allo stato attuale l'assicurata rivendica le prestazioni assicurative sulla base della decisione della __________ (abilità lavorativa), pertanto idonea al collocamento nella misura del 50 e rispettivamente in seguito 75%, ma si reputa inabile al lavoro nella misura del 100% per il collocamento (vedi documentazione URC)

Zu entscheidende Fragen         Questions devant faire l'objet d'une     Questioni che devono                 

                                                 décision                                                  formare oggetto di

                                                                                                                 decisione

A decorrere dal 01 luglio 2003, l'assicurata può essere considerata idonea al collocamento ed in quale misura?" (cfr. doc. 8)

                                         Con decisione del 1° ottobre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che:

                                         -  l'assicurata è ritenuta idonea al collocamento;

                                         -  per calcolare la sua perdita di guadagno, la Cassa dovrà tener conto che la stessa è alla ricerca di un impiego al 50%.

                                         L'amministrazione ha così motivato la propria decisione:

"  L'assicurata è stata sentita personalmente ed ha reso credibile di essere in grado e disposta ad assumere un'occupazione adeguata di durata indeterminata.

E' tuttavia unicamente alla ricerca di un lavoro a metà tempo.

Deve pertanto essere ritenuta idonea al collocamento.

Si precisa che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 consid. 2 pag. 78)." (cfr. doc. B)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata tramite il suo rappresentante (cfr. doc. C e D) la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, il 18 dicembre 2003, ha emanato una decisione su opposizione nella quale, in particolare, ha rilevato che:

"  (…)

5.   Con l'opposizione cautelativa 10/13 ottobre 2003, completata con

lo scritto 3/4 novembre 2003, il rappresentante della signora RI1 chiede, in buona sostanza, che alla stessa sia riconosciuta e versata anticipatamente, in applicazione dell'articolo 70 cpv. 2 lett. b LPGA, un'indennità giornaliera intera di disoccupazione.

Ora, dai documenti agli atti, segnatamente dal formulario Domanda d'indennità di disoccupazione datato 25 luglio 2003 e dal verbale di audizione 30 settembre 2003 sottoscritto dall'assicurata, emerge che la stessa è iscritta in disoccupazione nella misura del 50% e che è capace e disposta a lavorare solamente a tempo parziale (50%). Inoltre, la stessa ha sempre ricercato un impiego a metà tempo.

Visto quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, già solamente dal punto di vista soggettivo l'opponente è idonea al collocamento soltanto in misura del 50%. Considerato come la signora RI1 sia iscritta in disoccupazione e alla ricerca di un impiego soltanto al 50%, è dunque giustificato dimezzare il suo guadagno assicurato, per cui non può beneficiare di un'indennità giornaliera intera calcolata sull'intero suo guadagno assicurato.

Si osserva d'altra parte che, indipendentemente dal fatto che nel caso concreto trovi applicazione l'articolo 28 LADI oppure l'articolo 15 cpv. 2 LADI, in entrambi i casi, per i motivi appena esposti, l'assicurata non avrebbe comunque diritto a un'indennità giornaliera intera, bensì a un'indennità giornaliera calcolata su un guadagno assicurato dimezzato.

A titolo abbondanziale si osserva che la Cassa di disoccupazione ha proceduto lo scorso mese di novembre al versamento delle indennità di disoccupazione alle quali la signora RI1 ha diritto.

6.   Visto quanto sopra, le motivazioni sollevate dall'opponente non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

(…)." (cfr. doc. E)

                               1.3.   Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo rappresentante ha chiesto che:

                                         "1.  La decisione 1.10.2003 e la decisione su opposizione del 18.12.2003, emesse dalla Sezione del lavoro Ufficio giuridico, sono annullate.

                                          2.  Di conseguenza sono accordate a RI1 da parte della Cassa cantonale di disoccupazione le indennità giornaliere intere di disoccupazione.

                                          3.  Spese e ripetibili protestate." (cfr. doc. I, pag. 6)

                                         A sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurata ha addotto che:

"  (…)

FATTI

A.   RI1 ha presentato il 25.07.2003 alla Cassa __________ (in seguito denominata Cassa) una domanda, volta ad ottenere il versamento delle indennità giornaliere di disoccupazione a decorrere dal 11.06.2003, e indicato che ella era abile al lavoro in misura del 50%, avendo subito un infortunio in data 23.01.2002.

B.   In effetti, l'insorgente era scivolata e caduta davanti alla porta dello stabile del datore di lavoro la spett. __________ SA. La ____________________, quale assicuratore LAINF, ha assunto il caso e versato le prestazioni di legge, sino al 31.08.2003, ritenendo l'assicurata completamente abile al lavoro a decorrere dal 1.09.2003. RI1 ha contestato dapprima la decisione e successivamente la decisione su opposizione, emesse dalla __________. Quest'ultimo provvedimento amministrativo è stato deferito con ricorso innanzi a codesta lodevole Corte.

C.  L'assicurata aveva svolto l'attività di governante, dal 1.09.1998 al 30.06.2002, per conto della spett. __________ SA, __________, la quale aveva disdetto il rapporto di lavoro poiché, a causa di detto infortunio, RI1 era rimasta per parecchi mesi assente dal lavoro.

D.  Preso atto dall'incarto della __________, ovvero che __________ RI1 aveva contestato i provvedimenti resi dall'assicuratore LAINF, e chiesto alla Cassa di anticipare le prestazioni assicurative, quest'ultima ha sottoposto per decisione il caso all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

E.   Detto Ufficio ha con decisione del 1.10.2003 statuito quanto segue:

        " - l'assicurata è ritenuta idonea al collocamento;

        - per calcolare la perdita di guadagno, la Cassa dovrà tenere

          conto che la stessa è alla ricerca di un impiego al 50 per

          cento."

F.   RI1 ha interposto il 10.10.2003 opposizione contro la predetta decisione, completandola successivamente il 3.11.2003; ella in sostanza ha ribadito il suo diritto alla prestazione anticipata da parte della Cassa e chiesto l'annullamento di detto provvedimento amministrativo, nonché la retrocessione dell'incarto alla Cassa per la resa di una nuova decisione, accordante un'indennità giornaliera intera di disoccupazione.

G.  L'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha con decisione su

opposizione, resa in data 18.12.2002, respinto l'opposizione e confermato la sua decisione del 1.10.2003. Dei motivi addotti in detto provvedimento si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.

DIRITTO

1.   A mente dell'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se è idoneo al collocamento.

2.   In relazione a detto requisito, il legislatore ha stabilito quanto segue.

      -    il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata (art. 15 cpv. 1 LADI);

      -    gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata (art. 15 cpv. 2 LADI).

3.   Circa l'indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta, il legislatore ha previsto quanto segue:

      -    gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al

      collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro (art. 28 cpv. 1 LADl);

      -    i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere

      temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento e alla mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento (art. 28 cpv. 4 LADI).

4.   A mente dell'art. 70 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto può richiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni.

5.   A mente dell'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA, l'assicurazione disoccupazione è tenuta a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata.

6.   Fondandosi sugli atti all'incarto, il Servizio giuridico della Sezione del lavoro ha ritenuto che la ricorrente era idonea al collocamento solamente in misura del 50% e che ella era iscritta in disoccupazione e alla ricerca di un impiego soltanto al 50%. II Servizio giuridico menzionato ha reputato giustificato dimezzare il guadagno assicurato di RI1, ragion per cui ella non poteva beneficiare di una indennità giornaliera completa calcolata sull'intero guadagno assicurato.

7.   Si contestano le valutazioni esposte da detto Servizio giuridico poiché, sebbene contestato dalla ricorrente, ella è stata ritenuta dalla __________ abile al lavoro in misura del 100% a decorrere dal 1.09.2003. Sulla base delle conclusioni dell'assicuratore LAINF, l'insorgente è abile al lavoro, e quindi è collocabile, in misura del 100%.

8.   Essendo stata deferita con ricorso del 11.12.2003 a codesto lodevole Tribunale la decisione su opposizione, emessa il 9.09.2003 nell'ambito LAINF, appare ovvio che la Cassa non abbia effettuato alcun anticipo di prestazioni, bensì si sia limitata solo a versare un'indennità giornaliera di disoccupazione ridotta del 50%. La Cassa ha quindi considerato soltanto le ricerche effettivamente svolte dall'assicurata di un posto di lavoro a metà tempo.

9.   In tali condizioni, non si può manifestamente parlare d'anticipo di prestazioni ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA, poiché la Cassa ha unicamente erogato quelle indennità giornaliere strettamente connesse alle ricerche del posto di lavoro compiute dall'assicurata per un'occupazione a metà tempo.

10. Si rimprovera pertanto al predetto Servizio giuridico di non avere minimamente preso posizione sul quesito, che era stato posto nell'opposizione, circa l'esistenza di un diritto di RI1 d'ottenere una prestazione anticipata ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA.

11. Si obbietta dunque che il rifiuto della richiesta dell'assicurata di

ottenere una prestazione anticipata da parte della Cassa non è stato debitamente motivato dal prefato Servizio giuridico.

12. II Servizio giuridico ha completamente trascurato la ratio legis

dell'art. 70 LPGA, consistente nel tutelare gli assicurati nel caso in cui un evento fondi il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussista un dubbio circa il debitore delle suddette prestazioni.

13. II legislatore ha voluto così con l'anticipo delle prestazioni evitare

che un assicurato venga a trovarsi in una situazione di precarietà economica allorquando sussista un dubbio circa l'assicuratore tenuto ad erogare la prestazione assicurativa.

14. Detta volontà è ravvisabile nell'art. 71 seconda parte LPGA il

quale prevede che se il caso è assunto da un altro assicuratore, questi deve rimborsare gli anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni.

15. Il rifiuto d'accordare delle prestazioni anticipate nella concreta

evenienza risulta oltremodo urtante, soprattutto se si tiene conto che il Tribunale federale delle assicurazioni si era espresso al riguardo nella sentenza inedita del 14.11.2002 (Inc. C 53102) come segue:

"La présomption légale instituée par cette réglementation entraîne, pour l'assurance chômage, une obligation d'avancer les prestations à l'assuré, cela par rapport aux autres assurances sociales. II s'agit d'un cas de prise en charge provisoire (ou préalable) des prestations. Quand l'assuré au chômage s'annonce à l'assurance ­invalidité, cette prise en charge provisoire vise à éviter qu'il se trouve privé de prestations d'assurance pendant la période de carence d'une année selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI et plus généralement pendant le temps nécessaire à l'assurance-invalidité pour statuer sur la demande dont elle est saisie". (DTF 127 V 486 consid. 2a et les références)

16. Nella denegata ipotesi che i disturbi accusati da RI1

non fossero addebitabili all'infortunio bensì ad affezioni d'origine degenerativa, ci si riserva di presentare una richiesta di prestazioni assicurative all'Ufficio AI. Di conseguenza si domanda a codesta lodevole Corte che il descritto principio giurisprudenziale sia applicato pure alla presente fattispecie.

17. Se non fosse per il fatto che la ricorrente non ha ancora

presentato una richiesta di prestazioni AI, non si comprenderebbe altrimenti per quale ragione l'Ufficio giuridico non abbia ammesso il diritto di RI1 d'ottenere una prestazione anticipata da parte della Cassa.

18. Detta situazione è oltremodo urtante ed evidenzia una grave

disparità di trattamento tra gli assicurati che hanno subito un infortunio e quelli che hanno presentato un'affezione degenerativa. Non si comprende in particolare per quale ragione ai richiedenti di prestazioni AI viene accordata una prestazione anticipata, in virtù dei principi esposti nel DTF 127 V 486 consid. 2a, mentre questa prestazione viene rifiutata ai richiedenti di prestazioni LAINF.

19. Si domanda pertanto a codesta lodevole Corte di applicare per

analogia il descritto principio giurisprudenziale pure ai casi d'infortunio, come quello capitato all'insorgente, al fine d'evitare all'assicurata di trovarsi in una situazione di grave disagio economico.

20. Nell'ipotesi in cui l'assicurata dovesse essere riconosciuta solo

parzialmente abile al lavoro, beneficiando così di una prestazione dell'assicurazione infortuni e/o di una rendita parziale dell'assicurazione invalidità, la Cassa - versando un'indennità intera di disoccupazione - potrebbe ricuperare, a mente dell'art. 71 LPGA, quella parte della prestazione assicurativa che costituisce effettivamente un anticipo di prestazione.

21. Risulta pertanto ininfluente esaminare nel presente caso se sia

applicabile la fattispecie di persone impedite dal profilo fisico o psichico, giusta l'art. 15 cpv. 2 LADI, oppure l'ipotesi di persone disoccupate, la cui capacità lavorativa sia temporaneamente inesistente o ridotta, giusta l'art. 28 cpv. 4 LADI, poiché il legislatore ha voluto in entrambi i casi con l'istituto della prestazione anticipata, sancito all'art. 70 LPGA, evitare che il disoccupato cada in una situazione di disagio economico.

22. In siffatte condizioni, si domanda a codesta lodevole Corte di

annullare i provvedimenti emessi dall'Ufficio giuridico e di ammettere il diritto di RI1 d'ottenere da parte della Cassa __________ il versamento dell'indennità giornaliera intera di disoccupazione.

(…)." (cfr. doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 2 marzo 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è riconfermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

8.   Nel caso in esame, la signora RI1 è iscritta in

disoccupazione soltanto nella misura del 50 per cento (cfr. doc. 4) ed è capace e disposta a lavorare solamente a tempo parziale (50 %). Inoltre, ella ha sempre ricercato unicamente un impiego a metà tempo (cfr. doc. 18; ndr. recte: doc. 10). Si rimanda al riguardo al verbale di audizione 30 settembre 2003 (sottoscritto dall'assicurata), dal quale risulta segnatamente quanto segue:     "[...] - ritengo infatti di poter svolgere unicamente lavori leggeri al 50 per cento; - prendo atto che sarò ritenuta idonea al collocamento ma che la Cassa potrà indennizzarmi unicamente in base alla mia disponibilità per il mercato del lavoro (50 per cento); - continuerò ad effettuare tutto il possibile per reperire un'occupazione, adeguata al mio stato di salute, al 50 per cento". Si osserva d'altra parte come, conformemente alla giurisprudenza federale, l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). È invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. STFA del 12 febbraio 2003 nella causa N., C 205102, consid. 2.3; DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78). È in considerazione di quanto precede che il servizio cantonale ha ritenuto la signora RI1 idonea al collocamento, ma disponibile sul mercato del lavoro solamente nella misura del 50 per cento (la stessa essendo iscritta e alla ricerca di un impiego a metà tempo).

Va d'altra parte rilevata una profonda contraddizione, quando l'assicurata si ritiene contemporaneamente abile agli occhi dell'assicurazione disoccupazione e inabile, invece, riguardo all'assicurazione infortuni. Per quanto concerne in particolare l'assicurazione disoccupazione, la ricorrente persiste nel sostenere aver diritto all'intera indennità giornaliera calcolata sull'intero suo guadagno assicurato. Ora, quanto precede è in netta contraddizione con il fatto che l'assicurata si è iscritta in disoccupazione unicamente nella misura del 50 per cento, siccome in grado di svolgere soltanto lavori leggeri a metà tempo.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha preso posizione sulla questione dell'eventuale riconoscimento e versamento anticipato di un'indennità giornaliera intera di disoccupazione (art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA). AI riguardo, si conferma quanto già detto con decisione 18 dicembre 2003, osservando, in aggiunta, quanto segue. Conformemente ai combinati disposti di cui agli articoli 70 cpv. 2 lett. b e 71 LPGA, la Cassa di disoccupazione, quando sono date le condizioni poste dall'articolo 70 cpv. 1 LPGA, eroga le prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua attività (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 70 no. 9 e 19, come pure ad art. 71 no. 2 a 4). In considerazione di quanto precede, devono dunque essere adempiuti i requisiti cumulativi posti dall'articolo 8 LADI, e tra questi quello dell'idoneità al collocamento (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 70 no. 16). Ora, come già detto in precedenza, la signora RI1 e sì idonea al collocamento, ma la sua disponibilità è limitata al 50 per cento, per cui la stessa non può beneficiare dell'anticipo di un'indennità giornaliera intera di disoccupazione, come da lei richiesto.

Visto quanto sopra, in ragione del fatto che la qui ricorrente è iscritta in disoccupazione e alla ricerca di un impiego solamente al 50 per cento - anche dal punto di vista soggettivo la stessa è idonea al collocamento solo in misura del 50 per cento -, si giustifica quindi dimezzare il suo guadagno assicurato, per cui non può essere posta a beneficio di un'indennità giornaliera intera calcolata sull'intero suo guadagno assicurato.

(…)." (cfr. doc. III)

                               1.5.   Dopo la chiesta proroga del termine (cfr. doc. V e VI), con ulteriore scritto del 24 marzo 2003, il rappresentante dell'assicurata ha scritto al TCA quanto segue:

"  (…)

In relazione alla risposta presentata dalla lodevole Sezione del lavoro, mi preme attirare la vostra attenzione sul fatto che non vi sia stata alcuna contraddizione da parte della mia mandante (cfr. punto 8 della suddetta risposta).

In effetti, la __________ ha ritenuto la signora RI1 abile al lavoro in misura del 100% a decorrere dal 1.09.2003. Questo fatto è stato subito contestato dalla mia assistita, la quale ha immediatamente ribadito la propria abilità lavorativa in misura del 50%. Detta contestazione è pure suffragata dal fatto che la medesima si è iscritta nelle liste della Cassa Disoccupazione unicamente in misura del 50%, siccome in grado di svolgere soltanto lavori part-time leggeri.

Si ribadisce, in tal ottica, l'obiezione circa il rifiuto - non motivato - della richiesta dell'assicurata di ottenere il versamento dell'anticipo ai sensi dell'art. 70 LPGA, e si raffigura a codesta lodevole Corte come, in siffatta condizione, la mia mandante si trovi in una situazione di grave dissesto economico.

L'assicurata de quo, inoltre, sta allestendo una nuova domanda volta all'ottenimento delle prestazioni d'invalidità, allo scopo di conoscere se i disturbi da lei presentati (affezioni degenerative e disturbi traumatici) siano suscettibili di giustificare l'assegnazione della rendita AI a suo favore.

A tal fine, ci si riserva di produrre a tempo debito il questionario relativo alla richiesta di prestazioni AI per adulti.

(…)." (cfr. doc. VII).

                               1.6.   Il doc. VI è stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico che, con lettera del 21 aprile 2004 al TCA, ha infine osservato che:

"  (…)

con riferimento alla causa citata a margine e al vostro scritto 30/31 marzo 2004 e preso atto della documentazione allegata (doc. VII), lo scrivente Ufficio si riconferma in quanto espresso nella risposta di causa 2 marzo 2004. L'assicurata conferma nuovamente di potere ed essere alla ricerca di un lavoro a tempo parziale (50%). Pertanto, si ritiene che la signora RI1 debba essere indennizzata in considerazione di detta disponibilità (art. 28 LADI; cfr. pure DLA 2004 p. 50 e seg.) (…)." (cfr. doc. IX)

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della presente vertenza è la questione a sapere se a ragione all'assicurata è stato rifiutato il versamento anticipato di un'indennità giornaliera intera di disoccupazione a motivo del fatto che l'amministrazione ha stabilito che la stessa è idonea al collocamento e che, per calcolare la sua perdita di guadagno, la Cassa dovrà tener conto che la stessa è alla ricerca di un impiego al 50%.

                                         In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

                               2.2.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02) (…)."

(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

                                         Al riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2) (…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)

                               2.3.   In una sentenza pubblicata in DLA 1996/1997 N. 34, pag. 191, il TFA ha avuto modo di stabilire che l'assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino al momento in cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia sulla sua domanda e che non cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata non ha diritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.

                                         Sempre il TFA, in un'ulteriore sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale.

                                         L'assicurazione per l'invalidità e l'assicurazione contro la disoccupazione non hanno un carattere complementare reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere inidoneo al collocamento dal punto di vista della legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione - vale a dire non ha diritto all'indennità - anche se la sua incapacità lavorativa non è sufficiente per generare un diritto a una rendita di invalidità.

                                         D’altra parte l’assegnazione di una rendita di invalidità non esclude di principio l'idoneità al collocamento (DLA 1998 N. 5, consid. 3bb, pag. 31; DTF 109 V 29).

                               2.4.   Il capitolo 5 della LPGA stabilisce le "Regole di coordinamento". La Sezione 1 tratta del "Coordinamento delle prestazioni".

                                         In particolare gli art. 70 e 71 LPGA hanno il seguente tenore:

"  Art. 70 Prestazione anticipata

1 L’avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni.

2 Sono tenute a versare prestazioni anticipate:

   a.                                per le prestazioni in natura e le indennità giornaliere la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro le malattie;

   b.                                per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione;

   c.                                per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro gli infortuni;

   d.                                per le rendite la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP è contestata: la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP.

3 L’avente diritto deve annunciarsi presso le assicurazioni sociali che entrano in considerazione."

"  Art. 71 Rimborso degli anticipi

L’assicuratore tenuto a versare prestazioni anticipate eroga le prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua attività. Se il caso è assunto da un altro assicuratore, questi deve rimborsare gli anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni."

                                         Circa gli effetti dell'art. 70 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  (…)

2     Voraussetzung dafür, eine Vorleistung zu verlangen, bildet das Bestehen eines Anspruchs auf Sozialversicherungsleistungen (Art. 70 Abs. 1 ATSG). Art. 70 ATSG gehört zum 1. Abschnitt des 5. Kapitels des Gesetzes und stellt somit eine koordinationsrechtliche Norm dar. Die Frage einer Vorleistung kann sich stellen, wenn ein intersystemischer Koordinationsfall (vgl. dazu ATSG-Kommentar, Art. 63 Rz. 2, Rz. 5) vorliegt, wobei dieser noch nicht entschieden ist, oder wenn strittig ist, ob ein intersystemischer Koordinationsfall besteht. Im Rahmen einer allfälligen extrasystemischen Leistungskoordination besteht keine auf Art. 70 ATSG gestützte Vorleistungspflicht (vgl. BB1 1991 II 268).

                                                                         Wenn Art. 70 Abs. 1 ATSG den Anspruch auf Sozialversiche-rungsleistungen als Voraussetzung der Vorleistungspflicht nennt, kann dies mithin nur bedeuten, dass jedenfalls gegenüber dem gemäss Art. 70 Abs. 2 ATSG als vorleistungspflichtig erklärten Versicherungsträger ein solcher Anspruch besteht. Bestreitet dieser Versicherungsträger eine Leistungspflicht (etwa wegen einer fehlenden Unterstellung der leistungsbeanspruchenden Person), ist zunächst ein rechtskräftiger Entscheid über die Leistungspflicht dieses Versicherungsträgers zu erwirken. Besteht gegenüber dem in Art. 70 Abs. 2 ATSG als vorleistungspflichtig bezeichneten Zweig kein Leistungsanspruch (weil z.B. im Sachverhalt nach Art. 70 Abs. 2 lit. a ATSG eine Leistungspflicht der Krankenversicherung mangels Unterstellung unter die obligatorische Krankenpflegeversicherung nicht besteht), entfällt eine Vorleistungspflicht. Art. 70 ATSG stellt also kein umfassendes System der Vorleistungspflicht zu Verfügung, sondern beschränkt sich, auf die Regelung von vier Sachverhalten (vgl. Art. 70 Abs. 2 lit. a bis lit. d ATSG).

(…)

15  a)      Dass in Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG eine Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung geordnet wird, wirft deshalb Schwierigkeiten auf, weil das ATSG auf die Koordination von Taggeldern verzichtet (vgl. ATSG-Kommentar, Vorbemerkungen Rz. 23) und zugleich die Arbeitslosenentschädigung, welche als Taggeld ausgerichtet wird (vgl. Art. 21 AVIG), die hauptsächliche Leistungsart der ALV darstellt (vgl. Art. 8 ff. AVIG). Mithin regelt die Bestimmung eine Vorleistungspflicht, ohne zugleich sicherzustellen, dass die Einzelgesetze die entsprechenden Bestimmungen enthalten.

16  b)      Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die ALV die Ausrichtung der Arbeitslosenentschädigung an das Vorliegen einer Vermittlungsfähigkeit knüpft (vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG), mithin eine Leistungsvoraussetzung aufstellt, welche die anderen in Art. 70 Abs. 2 lit. b AVIG genannten Zweige deshalb nicht kennen, weil sie grundsätzlich an eine Arbeitsunfähigkeit anknüpfen. Weil jedoch - was in Art. 71 ATSG bestimmt wird - der vorleistungspflichtige Zweig nach den für ihn geltenden Bestimmungen vorzuleisten hat, bleibt das Kriterium der Vermittlungsfähigkeit grundsätzlich auch für die Bestimmung einer Vorleistungspflicht massgebend, dies würde jedoch dazu führen, dass in weiten Bereichen bei Zweifeln über die Leistungspflicht der KV, der UV oder der IV zugleich wegen des Fehlens einer Vermittlungsfähigkeit eine Vorleistungspflicht dahinfallen würde. Deshalb kann die in Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG festgelegte Vorleistungspflicht nur greifen, weil das Einzelgesetz bei körperlich oder geistig Behinderten einen weiten Begriff der Vermittlungsfähigkeit festlegt (vgl. Art. 15 Abs. 2 AVIG). Mithin hängt die effektive Wirkung einer ATSG-Bestimmung von einer einzelgesetzlichen Festlegung ab.

                                                                         Diese Schwierigkeit gründet darin, dass im Verhältnis der ALV zu anderen Sozialversicherungszweigen regelmässig nicht der Anspruch auf gleichartige Leistungen für das gleichartige Risiko, sondern eine Risikoabfolge (Arbeitsunfähigkeit - Arbeitslosigkeit oder umgekehrt) zu beurteilen ist, wo sich aber regelmässig keine Vorleistungsprobleme, sondern direkte Zuständigkeitsprobleme ergeben (vgl. dazu SCHLAURI, Koordinationsrecht, 108 ff.; KIESER, Taggeldkoordination, 255 ff.). Insofern ist der Anwendungsbereich der Bestimmung klein.

17   c)      Die Zweige KV, UV und IV die in Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG neben der ALV genannt werden, richten Taggelder grundsätzlich bei einer Arbeitsunfähigkeit (vgl. Art. 72 Abs. 2 KVG bzw. Art. 16 Abs. 1 UVG) bzw. im Zusammenhang mit einer medizinischen oder beruflichen Eingliederung (vgl. Art. 22 Abs. 1 IVG) aus. Die Vorleistungspflicht der ALV greift somit, wenn Zweifel darüber bestehen, ob eine (anspruchsbegründende) Arbeitsunfähigkeit bzw. ein Anspruch auf eine Eingliederungsmassnahme besteht. Einzelgesetzlich wird allerdings die Vorleistungspflicht eingeschränkt; denn Art. 15 Abs. 2 AVIG ermöglicht es der kantonalen Amtsstelle, in Zweifelsfällen eine (zweigeigene) Abklä-rung der Arbeitsfähigkeit vorzunehmen, welche dazu führen kann, eine Vermittlungsfähigkeit zu verneinen (vgl. NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, Rz. 228) und insoweit eine Vorleistungspflicht durch einen zweigeigenen Entscheid zu verneinen. Im übrigen war jedoch gegenüber der IV bereits nach dem früheren Recht eine Vorleistungspflicht der ALV vorgesehen (vgl. Art. 15 Abs. 3 AVIV und dazu KIESER, Taggeldkoordination, 255 f.).

18   d)      Zu beachten bleibt, dass nach den einzelgesetzlichen Bestimmungen eine definitive Leistungspflicht der ALV festgelegt wird für eine erste Zeitspanne der Arbeitsunfähigkeit (vgl. Art. 28 Abs. 1 AVIG) bzw. bei einer bloss teilweisen Arbeitsunfähigkeit (vgl. Art. 28 Abs. 4 AVIG), weshalb in diesem Rahmen die ALV nicht eine Vorleistung erbringt und bei einer späteren Übernahme des Falles von einem anderen Versicherungsträger eine Rückerstattung nicht zu erfolgen hat, ein Anwendungsfall von Art. 71 ATSG also nicht vorliegt.

19   e)      Weil Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG nur die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung ordnet, bezieht sich die Bestimmung nur auf diejenigen Leistungen, die von diesem Sozialversicherungszweig vorgesehen sind (mithin im wesentlichen die Arbeitslosenentschädigung in der Form des Taggeldes). Für das weite Spektrum sonstiger Leistungen, welche die anderen in der Bestimmung genannten Zweige vorsehen (Renten, Heilbehandlungen etc.), lässt sich ihr nichts entnehmen.

20             f)                                                             In der Bestimmung wird die MV nicht genannt. Den Materialien lässt sich dazu nichts entnehmen, und es ist von einem offenbaren gesetzgeberischen Versehen auszugehen; es ist nämlich nicht nachzuvollziehen, weshalb eine Vorleistungspflicht der ALV gegenüber der (durchgängig nachrangig behandelten; vgl. etwa Art. 70 Abs. 2 lit. c ATSG) MV nicht bestehen soll (vgl. eingehender zur Koordination dieser beiden Zweige SCHLAURI, Koordinationsrecht, 107 ff.; KIESER, Taggeldkoordination, 258) (…)." (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 70, n. 2 e n. 15-20, pag. 721-722 e 726-727)

                                         Lo stesso autore, nel commento all'art. 71 LPGA, in particolare, rileva ancora che:

"  (…)

2            a)                                                              Art. 71 ATSG trägt den Titel «Rückerstattung von Vorleistungen». Offensichtlich ordnet Satz 1 der Bestimmung einen anderen Bereich, nämlich denjenigen, nach welchen Bestimmungen die Vorleistung zu erbringen ist. In systematischer Hinsicht hätte dieser Satz somit in Art. 70 ATSG aufgenommen werden müssen, was bei den Gesetzesberatungen übersehen wurde (vgl. BBl 1994 V 957 mit der Feststellung, dass Art. 71 ATSG das «Verhältnis der Sozialversicherer untereinander nach der Vorleistung» regle).

3     b)    Dass der vorleistungspflichtige Träger die im Rahmen der Vorleistungspflicht zu übernehmenden Leistungen nach den für ihn geltenden Bestimmungen zu erbringen hat, wurde vom bisherigen Recht nicht anders geordnet (vgl. z.B. altArt. 112 Abs. 1 KVV Erbringung der beim Krankenversicherer «versicherten Leistungen»). Ist somit gestützt auf Art. 70 ATSG die Vorleistungspflicht bestimmt worden, richtet sich in der Folge die Leistungspflicht nach den Bestimmungen der für den betreffenden Sozialversicherungszweig massgebenden Regelung.

4     c)    Dass die Erbringung der Vorleistungen nach Massgabe der Bestimmungen des vorleistungspflichtigen Sozialversicherungszwei-ges zu erfolgen hat, bringt mit sich, dass sämtliche für eine Leistungsausrichtung erheblichen Fragen nach diesen Bestimmungen zu beantworten sind.

                                                                         Es darf nicht übersehen werden, dass Art. 70 ATSG lediglich den vorleistungspflichtigen Sozialversicherungszweig bestimmt, nicht jedoch festlegt, welcher Träger leistungspflichtig ist. Dies bringt etwa mit sich, dass im Rahmen der Vorleistungspflicht der beruflichen Vorsorge nach Art. 70 Abs. 2 lit. d ATSG zunächst zu bestimmen ist, welche Vorsorgeeinrichtung die Leistungsausrichtung zu übernehmen hat; dies beantwortet sich nach Art. 23 BVG (vgl. dazu BGE 123 V 264) und somit nach den zweigeigenen Bestimmungen.

                                                                         Weil die Vorleistungen durch die zweigeigenen Bestimmungen geordnet werden, haben sich die Leistungserbringer nach den für den betreffenden Zweig geltenden Tarifen zu richten. Dies hat gerade für die in Art: 70 Abs. 2 lit. a ATSG festgelegte Leistungspflicht der Krankenversicherung eine erhebliche Bedeutung (vgl. dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 390).

                                                                         Nach der Regelung des Einzelzweiges richtet sich auch die Frage, ob die leistungsbeanspruchende Person diesem Zweig überhaupt unterstellt ist. Selbstständigerwerbende werden insoweit eine Vorleistungspflicht der ALV, wie sie in Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG festgelegt ist, nicht beanspruchen können (vgl. Art. 2 Abs. 1 AVIG) (…)." (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 71, n. 2-4)

                               2.5.   Nell'evenienza concreta risulta dagli atti di causa che l'assicurata si è iscritta al collocamento l'11 giugno 2003 e ha rivendicato da questa data il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1, 3 e 4).

                                         In particolare, nella "Domanda d'indennità di disoccupazione" del 25 luglio 2003, alla domanda volta a sapere "In quale misura è disposto(a) e capace a lavorare?", l'assicurata ha risposto "a tempo parziale (…) risp. 50% di un'occupazione a tempo pieno" (cfr. doc. 4, punto 3).

                                         Dal formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" risulta che l'assicurata, nelle domande di impiego del 26 giugno 2003 e del 3, 9, 11, 14 e 15 luglio 2003, ha sempre postulato per un lavoro a tempo parziale (cfr. doc. 18).

                                         Dalle lettere del 27 giugno 2003, con le quali ha risposto a degli annunci pubblicati su quotidiani, non risulta invece se l'impiego offerto fosse a tempo parziale o meno (cfr. doc. 18/A e 18/B).

                                         Già prima di iscriversi al collocamento, meglio con lettere del 10, 25, e 26 aprile 2003 e del 9 maggio 2003, l'assicurata aveva risposto a quattro annunci pubblicati su quotidiani (cfr. doc. 18/C, 18/E, 18/G e 18/H). Di questi due riguardavano un impiego quale "Collaboratrice domestica a tempo parziale". Solo nella lettera del 10 aprile 2003 l'assicurata ha precisato di essere disponibile a lavorare "a tempo pieno" (cfr. doc.18/D e 18/G).

                                         Nel verbale del 30 settembre 2003 l'assicurata ha sottoscritto, tra l'altro, le seguenti affermazioni:

"  (…)

-   ritengo infatti di poter svolgere unicamente lavori leggeri al 50 per cento:

-   prendo atto che sarò ritenuta idonea al collocamento ma che la Cassa potrà indennizzarmi unicamente in base alla mia disponibilità per il mercato del lavoro (50%);

-   continuerò ad effettuare tutto il possibile per reperire un'occupazione, adeguata al mio stato di salute, al 50 per cento.

(…)." (cfr. doc. 10)

                                         Nel suo scritto del 24 marzo 2004 al TCA, il rappresentante dell'assicurata ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

In effetti, la __________ ha ritenuto la signora RI1 abile al lavoro in misura del 100% a decorrere dal 1.09.2003. Questo fatto è stato subito contestato dalla mia assistita, la quale ha immediatamente ribadito la propria abilità lavorativa in misura del 50%. Detta contestazione è pure suffragata dal fatto che la medesima si è iscritta nelle liste della Cassa Disoccupazione unicamente in misura del 50%, siccome in grado di svolgere soltanto lavori part-time leggeri (…)." (cfr. doc. VII)

                                         In simili circostante, viste le risultanze appena esposte (in particolare l'iscrizione dell'assicurata in disoccupazione nella misura del 50% e la sua volontà a ricercare un impiego solo con quel grado di occupazione) e in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 125 V 195; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), il TCA deve concludere che, sin dalla sua iscrizione al collocamento, l'assicurata era disposta ad impegnare la sua capacità lavorativa solo nella misura di un impiego al 50%.

                                         Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.2 e 2.3), a ragione l'amministrazione ha innanzitutto concluso che l'assicurata è idonea al collocamento.

                                         Visto poi che l'assicurata, soggettivamente, si ritiene e si dichiara capace e disposta a cercare solo un impiego con un grado d'occupazione pari al 50% di un tempo pieno (in effetti tali sono state anche le sue ricerche di lavoro dopo che si è iscritta al collocamento), pure a ragione l'amministrazione ha indicato che, per calcolare la sua perdita di guadagno, la Cassa dovrà tener conto che la stessa è alla ricerca di un impiego al 50%.

                                         Infatti, la perdita di lavoro computabile non può in questo caso essere determinata in relazione all'ultimo impiego svolto presso la __________ SA dal 1° settembre 1998 al 30 giugno 2002 a tempo pieno (cfr. doc. 5) perché, e lo si ribadisce, l'assicurata é soggettivamente disposta a cercare solo un impiego con un grado d'occupazione pari al 50% di un tempo pieno. Essa non ha pertanto diritto ad un'indennità di disoccupazione intera (cfr. art. 11 cpv. 1 LADI e la STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03 citata al consid. 2.2 in fine e i riferimenti ivi riportati).

                                         Di conseguenza, visto che gli artt. 70 e 71 LPGA presuppongono che l'assicurazione tenuta ad anticipare le prestazioni riconosca l'obbligo di un tale versamento secondo le disposizioni che la reggono (cfr. consid. 2.4), in casu, ritenuto che l'assicurata non ha diritto ad un'indennità di disoccupazione intera, a ragione l'amministrazione le ha rifiutato un anticipo in quella misura.

                                         A titolo abbondanziale il TCA rileva che il caso deciso dal TFA nella DTF 127 V 484 non è paragonabile a quello della presente fattispecie.

                                         Infatti in quel caso, tra l'altro, si è trattato del versamento a titolo d'anticipo delle indennità giornaliere di disoccupazione quando un assicurato ha contemporaneamente inoltrato una domanda di prestazioni all'assicurazione invalidità e lo stesso non è stato ritenuto manifestamente inidoneo al collocamento. In tale evenienza, come del resto anche qualora l'assicurato abbia inoltrato una richiesta di prestazioni all'assicurazione infortuni, vale la presunzione secondo la quale l'interessato va considerato idoneo al collocamento (cfr. art. 15 cpv. 3 OADI e il rinvio al cpv. 2 dello stesso articolo) e il versamento di prestazioni da parte della LADI va trattato alla stregua di un anticipo se in seguito l'altra assicurazione richiesta riconosce all'assicurato il diritto a delle prestazioni per lo stesso periodo.

                                         Nel caso concreto, come sopra visto, l'assicurata va si ritenuta idonea al collocamento ma la sua perdita di lavoro computabile è determinata dal fatto che essa cerca solo un'occupazione al 50%.

                                         Essa non può quindi pretendere in ogni caso un'indennità di disoccupazione piena e pertanto nemmeno il suo anticipo in quella misura.

                                         In simili circostanze, la decisione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2004.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.09.2004 38.2004.9 — Swissrulings