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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2005 38.2004.85

19 janvier 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,530 mots·~13 min·2

Résumé

assicurato che ha sciolto un contratto di tirocinio non può più vantare nessuna pretesa salariale e nemmeno rinunciarvi.Sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI annullata. Giurispr. federale sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI valida anche dopo la terza revisione LADI

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.85   FS/sc

Lugano 19 gennaio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2004 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 5 ottobre 2004 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha emesso la seguente decisione nei confronti di RI 1:

"  (…)

DECISIONE

In applicazione delle seguenti disposizioni:

-   LADI art. 30 cpv. 1 lett. b

Il suo diritto all’indennità di disoccupazione è sospeso per 10 giorni a decorrere dal 21 luglio 2004.

Fattispecie e motivi:

L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se ha rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro.

Nel suo caso in data 15 luglio 2004, causa motivi personali, ha anticipato la fine del contratto di tirocinio stipulato con la __________ SA, che scadeva il 31 agosto 2004.

Pertanto la sua disoccupazione a partire dal 3 agosto 2004 le è imputabile.

(…).” (cfr. doc. A/2)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. A/3), il 20 ottobre 2004, la Cassa ha emanato una decisione su opposizione nella quale, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

Dalla sua opposizione del 18 ottobre 2004 rileviamo che la sua decisione di anticipare la fine del contratto di tirocinio stipulato con la __________ SA di __________ il 25 luglio 2004 (ndr. recte il 19 luglio 2003; cfr. doc. 36 e 38), è dovuta a motivi famigliari. Infatti ci comunica di essere stata allontanata contro la sua volontà dalla sua famiglia, e di essere stata così costretta a trovare un’indipendenza economica e un nuovo alloggio.

La nostra Cassa ritiene tuttavia che avrebbe potuto rivolgersi all’autorità competente denunciando il mancato obbligo di mantenimento nei suoi confronti da parte dei suoi genitori, richiedendo nel frattempo l’aiuto da parte del Servizio sociale. Avrebbe potuto così proseguire il rapporto di lavoro fino al 31 agosto 2004, scadenza naturale del contratto di tirocinio, non rimanendo disoccupata.

Anticipando la fine del contratto di tirocinio per il 25 luglio 2004 ha anticipato la sua disoccupazione che pertanto le è imputabile.

Considerato quanto sopra la nostra Cassa decide di riconfermarle una sospensione del diritto alle indennità al minimo della colpa lieve di 10 giorni a decorrere dal 21 luglio 2004.

(…).” (cfr. doc. A1)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:

"  (…)

In riferimento alla decisione su opposizione del 20 ottobre 2004 faccio formale ricorso in quanto ritengo di aver intrapreso tutti i passi necessari per uscire dalla mia situazione di disagio.

In quel periodo, infatti, sono stata allontanata, contro la mia volontà, dalla famiglia e costretta a trovare un’indipendenza sia economica che abitativa. A questo proposito mi sono rivolta al servizio medico psicologico di __________ in quanto conoscevo già la struttura perché l’assistente sociale mi stava aiutando già da tempo. Non conoscevo altre istituzioni o servizi come il servizio sociale a cui vi riferite nella vostra lettera né ero stata informata da nessuno.

Non accetto le vostre giustificazioni in merito alla denuncia della mia famiglia perché non ritengo questa misura adeguata alla mia situazione personale.

Tengo a precisare, inoltre, che non sapevo di dovermi rivolgere all’autorità competente come da voi scritto nella decisione su opposizione.

Ribadisco ancora una volta che ho intrapreso tutto quanto possibile in rapporto alle mie conoscenze delle disposizioni o leggi esistenti.

Trovandomi in questa situazione sono stata costretta per motivi di causa maggiore ad interrompere la mia formazione professionale.

Ritengo quindi non adeguate al mio caso le penalità ricevute (dieci giorni), chiedo l’annullamento delle stesse e il reintegro delle indennità perse.

(…).” (cfr. doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 26 novembre 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti si evincono i punti seguenti:

a)   la signorina RI 1 in data 15 luglio 2004 ha abbandonato il posto di lavoro dove svolgeva un tirocinio quale impiegata specializzata in fotografia;

b)   la scadenza del tirocinio era prevista al 31 agosto 2004;

c)   in data 16 agosto 2004 il SIT ci informava che la signorina RI 1 dopo aver terminato il tirocinio a fine luglio 2004 presso la __________ SA era intenzionata ad iniziare la Scuola __________ di __________ a partire dal 1° settembre 2004 ed a seguire parallelamente un apprendistato che la potesse specializzare nella professione di fotografa;

d)   in data 27 settembre 2004 lo stesso SIT, smentendo la precedente comunicazione, ci informava che la ricorrente intendeva conseguire la maturità professionale serale presso la __________ e non più frequentare la Scuola __________ di __________ e relativo apprendistato;

e)   in data 13 settembre 2004 la ricorrente ci comunicava che l’interruzione del tirocinio in data 15 luglio 2004 era dovuta a problemi famigliari che l’hanno costretta a cercare un lavoro per avere l’indipendenza finanziaria dalla famiglia.

Nella sua decisione di (ndr. recte: su) opposizione la Cassa ha ritenuto di riconfermarsi nella decisione di sospensione di 10 giorni in quanto la disoccupazione prima del 31 agosto 2004 è imputabile alla ricorrente. Secondo la Cassa i problemi famigliari potevano essere risolti imponendo alla famiglia l’obbligo di mantenimento per la figlia che era in formazione fino al 31 agosto 2004. Non è corretto far sopportare dall’assicurazione contro la disoccupazione gli oneri che una prematura interruzione del tirocinio comporta. La Cassa ritiene anche che la sospensione di 10 giorni dal diritto all’indennità sia una sanzione proporzionata alla colpa commessa.

(…).” (cfr. doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione a sapere se l'assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione perché ha rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. b LADI).

                               2.3.   Secondo la costante giurisprudenza federale una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI presuppone l’esistenza di una pretesa salariale o di un chiaro diritto a un’indennità per perdita di salario.

                                         In una decisione del 4 maggio 2000 nella causa S. (C 180/99), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha confermato la propria giurisprudenza sviluppata nella DLA 1996/1997 N. 21 pag. 113 e, dopo aver stabilito che, visti i contratti a catena, non era possibile affermare immediatamente che l’assicurato avrebbe potuto invocare la mora del datore di lavoro, ha, tra l’altro, osservato che:

"  (…)

    3.- Il s'ensuit que le recours de droit administratif est mal fondé. Quant à la question, évoquée par le tribunal administratif, d'une éventuelle suspension du droit de l'intimée à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, elle ne se pose plus, compte tenu de la solution adoptée dans le présent arrêt. En effet, une suspension de ce genre suppose l'existence d'une prétention de salaire ou d'indemnisation clairement établie (DTA 1996/1997 no 21, p. 120 consid. 7a; Nussbaumer, op. cit., ch. 699), condition non réalisée en l'espèce.

(…).” (cfr. STFA del 4 maggio 2000 nella causa S., C 180/99)

                                         In un’altra decisione del 10 maggio 2001 nella causa A. (C 76/00), chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato che non ha contestato un licenziamento non rispettoso dei termini legali di disdetta, l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

    2.- a) Selon la jurisprudence, le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu'à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 324 consid. 2b). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l'employé n'est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu'au terme régulier du contrat lorsqu'il l'accepte sans opposition. Or, en l'absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi pas y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI (cf. Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p. 133 sv).

(…).“ (cfr. STFA del 10 maggio 2001 nella causa A., C 76/00)

                                         In questa occasione il TFA non si è pronunciato sulla questione a sapere se l’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI è conforme con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In un’altra decisione dell’11 giugno 2001 nella causa A. (C 276/99), chiamata a decidere nel caso in cui un assicurato è stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione in quanto l’autorità cantonale ha ritenuto che egli, accettando una disdetta anticipata del rapporto di lavoro sottoscrivendo una convenzione di conciliazione con il suo datore di lavoro, avrebbe rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a delle pretese di salario, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

"  (…)

    c) Ce point de vue est mal fondé, dans la mesure où le comportement reproché au recourant ne pouvait pas entraîner une suspension de l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LACI. Cette sanction suppose en effet que le travailleur est toujours disposé à exécuter le travail convenu, mais que l'employeur refuse l'exécution offerte, se trouvant ainsi en demeure de l'accepter (art. 324 al. 1 CO; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], soziale Sicherheit, ch. 699 p. 255; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p. 133). Ce motif de suspension doit être distingué de la suspension en raison d'un chômage dû à la propre faute de l'assuré (art. 30 al. 1 let. a LACI), ce qui suppose que le comportement de celui-ci a joué un rôle causal dans la survenance du chômage, constituant ainsi une violation de l'obligation d'éviter le chômage (ATF 122 V 38 consid. 3a). Tel est le cas notamment lorsque l'assuré accepte la résiliation anticipée des rapports de travail signifiée par l'employeur (Thomas Nussbaumer, op. cit. no 699 p. 255; Jacqueline Chopard, op. cit. p. 133).

(…).” (cfr. STFA dell’11 giugno 2001 nella causa A., C 276/99)

                                         In quell’evenienza l’Alta Corte, ritenuto che dagli atti di causa non era possibile concludere se l’assicurato poteva essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dei disposti di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a o b OADI, ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché, dopo ulteriori accertamenti, si pronunciasse in merito.

                               2.4.   Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta chiaramente che l’assicurata ha disdetto anticipatamente il contratto di tirocinio sottoscritto con la __________ SA la cui conclusione era prevista per il 31 agosto 2004 (cfr. doc. 7 punti 17-21, 22 punto 10, 36, 37 e 38).

                                         Dunque, conformemente alla legge e alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.2 e 2.3), l’assicurata non può essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI.

                                         Infatti, dal momento in cui il contratto di tirocinio è stato sciolto, l’assicurata non poteva più vantare nessuna pretesa salariale e pertanto nemmeno poteva rinunciare alla stessa.

                                         Per contro si potrebbe ipotizzare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI, se dall’assicurata si poteva ragionevolmente esigere di portare a termine il contratto di tirocinio.

                                         La giurisprudenza federale sviluppata in merito agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI mantiene la sua validità anche dopo l’entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA del 30 novembre 2004 nella causa S., C 151/04).

                                         L’assicurata ha sottolineato di avere disdetto il contratto per “Motivi personali” (cfr. doc. 7 punto 21).

                                         In sede di opposizione l’assicurata ha, inoltre in particolare, osservato che:

"  (…)

Ritengo opportuno riferire che ho terminato il mio apprendistato il 25 luglio 2004 per motivi famigliari.

In questo periodo, infatti, sono stata allontanata, contro la mia volontà, dalla famiglia e costretta a trovare un’indipendenza sia economica che abitativa.

Trovandomi in questa situazione sono stata costretta per motivi di causa di forza maggiore ad interrompere la mia formazione professionale.

(…).” (cfr. doc. A/3)

                                         Al riguardo questo Tribunale ritiene che le indicazioni fornite dall'assicurata non sono sufficientemente chiare per potere stabilire se la ricorrente deve essere sospesa oppure no dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI.

                                         La Cassa è quindi invitata a sentire personalmente l’assicurata al fine di chiarire se sono dati i presupposti per una sospensione in tal senso.

                                         In particolare l’amministrazione dovrà appurare meglio quale era la situazione personale dell’assicurata, quali sono i motivi di rottura con i genitori, dove è andata ad abitare e per quale ragione ha dovuto sciogliere anche il contratto di tirocinio.

                                         La Cassa dovrà anche stabilire quando esattamente il contratto di tirocinio è stato sciolto viste le versioni contraddittorie in merito (cfr. doc. 7 punti 17 e 20, 22 punti 10, 15 e 16, 34 e 37).

                                         In conclusione la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché proceda come appena  indicato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.4.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

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