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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.05.2004 38.2004.5

21 mai 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,199 mots·~1h 11min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.5     cr/DC/sc

Lugano 18 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione del 17 dicembre 2003 emanata da

Ufficio regionale di collocamento,   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 18 novembre 2003, l'URC di CO 1 ha sospeso RI 1 per 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, facendo valere:

"  Giusta gli art. 17 cpv. 1, 30 cpv. 1 lett. c LADI e 44 cpv. 2 OADI l'assicurato ha l'obbligo di cercare lavoro. Ogni assicurato è tenuto a ricercare un impiego già prima di essere iscritto in disoccupazione.

In particolare un nuovo lavoro deve essere cercato intensamente durante il termine di disdetta in caso di un contratto di lavoro di durata indeterminata, mentre in caso di un contratto di lavoro di durata determinata le ricerche devono essere svolte durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto d'impiego (3 mesi). Nel caso di attività stagionali è comunque necessario svolgere le proprie ricerche non solo nel periodo finale della stagione lavorativa, bensì durante tutto l'anno. Tutte le prove dei propri sforzi per trovare un lavoro devono essere conservate e consegnate all'amministrazione in occasione di una nuova iscrizione in disoccupazione. L'assicurato in questione, al momento dell'annuncio, ha fornito le prove di due ricerche effettuate in agosto 2003 (una) e settembre 2003 (una).

Quale facoltà di essere sentito, gli viene quindi data la possibilità di esprimersi in merito tramite richiesta di giustificazione del 14 ottobre 2003. In data 20 ottobre 2003 accusiamo ricevuta delle sue osservazioni. Prima di procedere ad una decisione definitiva, abbiamo concesso altri 10 giorni di tempo per la presentazione di ulteriore documentazione. La stessa ci è pervenuta in data 10 novembre 2003. Le due comunicazioni, pur ritenendo tutta la nostra attenzione, non portano elementi nuovi per quanto riguarda il periodo precedente l'iscrizione (luglio / settembre 2003). Confermano altresì che, già in giugno 2003, l'accordo per l'impiego di settembre 2003 (__________SA) non è stato sottoscritto ("secondo la giurisprudenza federale, tuttavia, si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere un contratto (cfr. DLA 12 pag. 153; SVS 19 ALV no. 22; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo op. cit. pag. 32"). Per questo motivo, considerato quanto previsto dalla Legge, gli vengono comminati 10 (dieci) giorni di sospensione (nessuna ricerca in luglio 2003 e ricerche insufficienti in agosto e settembre 2003)." (Doc. A3)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato personalmente (cfr. doc. A2), l'amministrazione, in data 17 dicembre 2003, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto della sua prima decisione, osservando:

"  (…)

Fatti e motivazioni

1.   Il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1° ottobre 2003.

Dal verbale del colloquio di consulenza del 10 ottobre 2003, si legge: "viene reso attento sulla sospensione per le mancate ricerche (4 giorni/mese) o insufficienti (3 giorni/mese) nel periodo precedente l'iscrizione (nel suo caso luglio/settembre 03). Quale facoltà di essere sentito, esprimerà le proprie osservazioni sulla base della nostra richiesta di giustificazioni", dando così all'assicurato la facoltà di esercitare il "diritto di essere sentito" previsto dalla giurisprudenza federale.

In data 17/20 ottobre 2003 l'interessato produce le proprie osservazioni alle quali viene conferito un nuovo termine di 10 giorni per completare le stesse (ns. scritto del 28 ottobre 2003), dopo una valutazione attenta della documentazione prodotta, la consulente del personale signora __________, emette la decisione contestata.

Con opposizione 26/28 novembre 2003, il signor RI 1 chiede l'annullamento della decisione ritenendola ingiusta nei suoi confronti.

A motivazione di questa sua richiesta l'assicurato osserva: "La legge dice che "ogni assicurato è tenuto a cercare un impiego già prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare durante il periodo di disdetta". Per tale periodo, che per me è iniziato nel gennaio 2003, ho documentato all'URC 25 ricerche di lavoro qualificate effettuate (rinuncio qui ad allegare di nuovo tutto il materiale). Ho avuto anche almeno altri 5/6 contatti difficilmente documentabili. Ho già descritto questo nella mia prima giustificazione che allego. Non capisco perché ciò venga ignorato. Si parla inoltre di "occupazione adeguata". Occupazioni adeguate per la mia professione non ce ne sono molte, in particolare in Ticino. Questo non mi ha però impedito di interrogare aziende e persone conosciute (anche fuori dal Cantone). Si è trattato perciò di ricerche qualificate, nelle quali ho cercato di propormi sempre in relazione ad attuali bisogni delle società interrogate. Se mi fossi limitato a rispondere ad annunci sui giornali o richieste di uffici di collocamento avrei potuto presentare al massimo una mezza dozzina di ricerche. Ho d'altro canto rinunciato a candidarmi ad altri posti (esempi documentati a disposizione) in cui l'esito, con tanti ragazzi diplomati SUPSI in cerca di lavoro, era scontato e dove c'era un rischio di "squalificarsi".

Inoltre mi risulta difficile capire che in qualche modo si possa pensare che una persona abbia volontariamente rinunciato a cercare un'occupazione avendo a carico una famiglia con moglie e quattro figli di cui tre agli studi superiori. Semplicemente dopo sei mesi di intensa attività e di attese andate a vuoto, ho avuto, nei mesi di luglio-agosto in particolare, un momento di difficoltà per motivi già esposti (in ottobre ho documentate altre 8 ricerche effettuate e così farò in novembre).

Credo che quanto esposto possa bastare quale dimostrazione per gli sforzi intrapresi durante il "periodo precedente" la mia iscrizione. Anche tenendo conto della attuale situazione del mondo del lavoro e delle mie qualifiche non posso accettare la motivazione "non ha fatto il possibile per ottenere un'occupazione adeguata" e chiedo di conseguenza l'annullamento delle sospensione. Nell'attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti."

2.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (art. 16 LADI), se necessario anche fuori dalla professione precedente (art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori dal proprio luogo di domicilio (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                Ogni assicurato è tenuto a ricercare un impiego già prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare un nuovo lavoro deve essere cercato intensamente durante il termine di disdetta in caso di un contratto di lavoro di durata indeterminata, mentre in caso di un contratto di lavoro di durata determinata le ricerche di lavoro devono essere svolte durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto d'impiego (3 mesi). Nel caso di attività stagionali è comunque necessario svolgere le proprie ricerche non solo nel periodo finale della stagione lavorativa, bensì durante tutto l'anno.

Tutte le prove dei propri sforzi per trovare un lavoro devono essere conservate e consegnate all'amministrazione in occasione di una nuova iscrizione in disoccupazione.

                                Se l'assicurato non compie sufficienti sforzi egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Secondo tale norma l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

3.   Gli argomenti sollevati dall'assicurato con l'opposizione non permettono, nella fattispecie, di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata (decisione peraltro compiutamente motivata).

                                Infatti, il signor RI 1, nei tre mesi antecedenti l'iscrizione al collocamento ha saputo comprovare solo una ricerca nel mese di agosto e una nel mese di settembre 2003 (luglio nessuna ricerca). Le ricerche fornite a seguito della nostra richiesta di giustificazioni si riferivano al periodo novembre 2002/giugno 2003.

                                Gli sforzi svolti dall'opponente per reperire un'attività nel periodo precedente l'annuncio in disoccupazione non possono quindi essere ritenuti sufficienti." (Doc. A1)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 13 gennaio 2004, l'assicurato ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione, rilevando:

"  Chiedo

l'annullamento della sospensione

in questione in quanto:

ho avuto in quel periodo anche almeno altri  5-6 contatti informali difficilmente documentabili;

ho ricevuto (sempre nello stesso periodo) due promesse di assunzione per il 1. settembre (promesse che purtroppo non sono riuscito a farmi formalizzare in tempo neanche in negativo: si veda a proposito la mia lettera del 8.11 qui allegata).

Tutto ciò viene ignorato, assieme alle altre argomentazioni che seguono e si considerano unicamente le attività di ricerca dei mesi di luglio - settembre 2003. La legge dice che "ogni assicurato è tenuto a cercare un impiego prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare durante il periodo di disdetta". Questo io ho fatto. Il mio periodo di disdetta era di 6 mesi, dal 1.1. al 30.6.2003.

Credo che ciò possa bastare quale dimostrazione per gli sforzi intrapresi durante il "periodo precedente" la mia iscrizione. Anche tenendo conto della attuale situazione del mondo del lavoro e delle mie qualifiche non posso accettare la motivazione "non ha fatto il possibile per ottenere un'occupazione adeguata".

Inoltre mi risulta difficile capire che in qualche modo si possa pensare che abbia volontariamente rinunciato a cercare un'occupazione avendo a carico una famiglia con moglie e quattro figli di cui tre agli studi superiori. Semplicemente dopo sei mesi di attività in tal senso, di attese andate a vuoto e di qualche promessa tuttora aperta, ho avuto, nei mesi di luglio-agosto in particolare, un momento di difficoltà, comprensivo anche a fronte del periodo dell'anno, nell'identificare altre opportunità (in ottobre ho documentato altre 8 ricerche effettuate e così in novembre).

Ho già descritto questa situazione, con gli altri dettagli non più ripresi qui, nelle mie giustificazioni e nella opposizione alla sanzione che allego assieme al resto della corrispondenza intercorsa con l'URC.

Avrei potuto d'altra parte iscrivermi ad inizio luglio (alla scadenza del mio contratto di lavoro) e il problema non si sarebbe posto (ne sarei stato reso attento!). Non l'ho fatto perchè avevo un lavoro per i tre mesi seguenti e due promesse di impiego per settembre 2003 (una delle quali tuttora aperta ma sempre rimandata!).

Personalmente mi fa anche male pensare che la legge possa "punire chi non è scaltro".

Infatti se avessi voluto (e se avessi saputo!) avrei potuto benissimo far "ridatare" al periodo richiesto alcune delle 25 ricerche dei mesi precedenti e così presentarle: bastava riscrivere alle aziende di nuovo nei mesi di luglio-settembre (dopo 6 mesi) e sollecitare una nuova risposta." (Doc. I)

                               1.4.   La Cassa, con la sua risposta del 27 gennaio 2004, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, confermando integralmente quanto esposto in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. III).

                               1.5.   Con scritto del 4 febbraio 2004 l'assicurato ha osservato:

"  Ribadisco il mio ricorso chiedente l'annullamento della sospensione.

Oggi a maggior ragione in quanto, in aggiunta agli argomenti già esposti nel mio scritto del 13.1.2003 (per lo più, continuamente e a più riprese, ignorati dall'URC), ho il piacere di comunicare che dal 2.2.2004 ho iniziato una nuova attività lavorativa proprio con quel datore di lavoro (__________) con il quale ero già in contatto dal giugno 2003 e che mi aveva inizialmente prospettato come possibile inizio il 1.9.2003, termine poi a più riprese da essi rimandato. Questo fatto, accanto alle difficoltà del mercato del lavoro e del periodo di vacanze estive, aveva in qualche modo contribuito ad inibire le mie ricerche, come già descritto." (Doc. V)

                               1.6.   In data 11 febbraio 2004 l'amministrazione ha ancora rilevato:

"  Ci riferiamo alla comunicazione del 6 febbraio 2004 e, preso atto della lettera citata (V), possiamo confermarvi che, tramite scritto del 4 febbraio 2004 (di cui alleghiamo copia) l'assicurato ci ha confermato un accordo di collaborazione quale esterno (per tre mesi) con la __________.

La decisione di sanzione del 18 novembre 2003 e la susseguente decisione su opposizione del 17 dicembre 2003 si sono basate sugli atti in nostro possesso a quel momento.

In data 17 novembre 2003 il signor RI 1 - sulla base della nostra richiesta di giustificazioni del 14 ottobre 2003 - scriveva infatti di avere "… la fiduciosa certezza di aver trovato un impiego avendo ricevuto verbalmente ben due risposte positive (vedasi lettera di intenti di __________ che prevedeva l'inizio dell'attività per 1.9.03 e un contratto con una banca di __________ per la stessa data, termine poi  spostato al 1.11 di cui non posso purtroppo produrre documentazione). ..."

Malgrado l'opinione del signor RI 1 sul fatto che l'URC ha per lo più ignorato - continuamente e a più riprese - i suoi argomenti, ribadiamo che siamo ben consci che alcune trattative di lavoro sono laboriose e di non immediata soluzione.

Per la contestata decisione abbiamo applicato anche quanto indicato nel Fascicolo n. 3 - Appunti sociali - Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza - Daniele Cattaneo - che, al punto 2.3.8 recita: "… Secondo la giurisprudenza federale si può tuttavia parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 p. 153, SVR 1999 ALV no. 22; STCA del 23 maggio 1999 nella causa M.V.). …"

A tutt'oggi riconosciamo senz'altro i meriti e la tenacia con cui l'assicurato ha finalmente perseguito l'obiettivo già preventivato per il 1. settembre 2003.

Sulla scorta di quanto sopra rimettiamo quindi a codesto Tribunale una valutazione in merito alla documentazione prodotta dal signor RI 1 dopo la risposta di causa del 27 gennaio 2004." (Doc. VII)

                               1.7.   Il doc. VII è stato trasmesso all'assicurato, con la facoltà di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. VIII).

L'assicurato è rimasto silente.

                               1.8.   Il TCA ha posto alla ditta __________ SA di __________ le seguenti domande:

"  (…)

1.                                   Quando vi sono stati i primi contatti fra __________ e il signor RI 1 in vista di una possibile collaborazione?

2.   È stato l'assicurato a prendere contatto con voi?

Secondo quali modalità (ad esempio rispondendo ad un annuncio di lavoro, presentandosi personalmente presso i vostri uffici, tramite lettera spontanea di candidatura per un posto di lavoro, …)?

3.                                   Quando è stata stilata la "lettera d'intenti" fra la vostra società e il signor RI 1? Come si è giunti a tale pattuizione?

4.   È mai stata garantita all'assicurato l'assunzione presso __________?

      Se sì, a partire da quando e secondo quali modalità?

5.                                   Per quali motivi e imputabili a chi non si è giunti alla conclusione di un contratto di lavoro fra le parti?" (Doc. IX)

Dopo due solleciti (cfr. doc. X e doc. XI), con scritto del 22 luglio 2004 l'amministratore unico della società ha fornito le seguenti risposte:

"  In riferimento alla vostra lettera del 8 giugno 2004, vi rispondiamo quanto segue:

1.   Non ricordo, il caso era trattato da un collaboratore.

2.   Non ricordo, il caso era trattato da un collaboratore.

3.   Mai, non è stata sottoscritta nessuna lettera d'intenti.

4.   Non da parte mia.

5.   Il progetto non è partito nei tempi previsti.

In attesa di un vostro riscontro vogliate gradire distinti saluti."

(Doc. XII)

                               1.9.   Il doc. IX e il doc. XII sono stati trasmessi alle parti, con la facoltà di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. XIII).

Con scritto del 29 luglio 2004 l'amministrazione ha osservato:

"  In risposta alla Vostra del 27 luglio u.s., costatiamo che la società __________ SA è stata costituita dopo il periodo di riferimento cui si riferisce la sanzione contestata.

I contenuti dello scritto del 22 luglio 2004 della __________ SA, in buona sostanza, non fanno che confermare la posizione sostenuta dal nostro ufficio." (Doc. XIV)

Il ricorrente, per contro, è rimasto silente.

                             1.10.   Il doc. XIV è stato trasmesso all'assicurato, per conoscenza (cfr. doc. XV).

                             1.11.   Il TCA ha posto alla __________ SA di __________ le seguenti domande:

"  (…)

1. Quando vi sono stati i primi contatti fra __________ e il signor RI 1 in vista di una possibile collaborazione?

2. È stato l'assicurato a prendere contatto con il vostro istituto?

Secondo quali modalità (ad esempio rispondendo ad un annuncio di lavoro, presentandosi personalmente presso i vostri uffici, tramite lettera spontanea di candidatura per un posto di lavoro, …)?

3. Corrisponde al vero che avevate garantito all'assicurato un'assunzione a partire dal 1° settembre 2003?

In caso di risposta affermativa, per quali ragioni questo termine è poi stato prorogato, con inizio dell'attività lavorativa dell'assicurato presso di Voi il 2 febbraio 2004?" (Doc. XVI)

Con scritto del 15 settembre 2004 la banca ha risposto:

"  (…)

1)                                                                           i primi contatti avuti in vista di un'eventuale collaborazione del Signor RI 1 __________ con la nostra banca, in qualità di consulente, risalgono al mese di giugno 2003;

2)   i contatti sono avvenuti tramite una società di consulenza;

3)   non corrisponde al vero che era stata garantita un'assunzione, né tantomeno in data 1° settembre 2003. È invece probabile che, in occasione di un primo contatto tra le parti, siano state inizialmente fornite alcune indicazioni di massima, compresa l'eventuale possibilità di avvalerci della sua assistenza a partire da tale mese.

                                                                         La collaborazione ha comunque potuto aver inizio, per ragioni interne all'istituto, solamente il mese di febbraio di quest'anno." (Doc. XVII)

                             1.12.   In data 22 settembre 2004 l'amministrazione ha osservato:

"  (…)

Dopo attento esame della stessa non possiamo che confermare la nostra posizione e ciò alla luce di quanto dichiarato da parte della __________ SA nel suo scritto del 15.9.2004 al pto. 3. La stessa ribadisce infatti che, al signor RI 1, non è stata garantita un'assunzione e tantomeno a partire dal 1.9.2004. D'altra parte, nel colloquio sostenuto con la consulente del personale signora __________ in data 10 ottobre 2003, l'assicurato informa la stessa di un'aspettativa in questo senso (non dando indicazioni in merito al possibile datore di lavoro).

Si ribadisce che la decisione presa a suo tempo sulla base dei documenti allora in nostro possesso possa essere ora confermata sulla base delle dichiarazioni prodotte a seguito di vostri accertamenti." (Doc. XIX)

                             1.13.   Con scritto datato 21 settembre 2004 l'assicurato ha rilevato:

"  Quanto dichiarato dal mio attuale datore di lavoro è esatto.

Le mie ragioni in questa causa ne escono secondo me rafforzate in quanto, seppur in mancanza di una formalizzazione dell'impegno preso, questo c'è stato. Lo dimostra il fatto che io sono attualmente alle loro dipendenze. Non potevo ovviamente conoscere a quel momento l'esistenza di ragioni interne che avrebbero potuto far spostare l'inizio di questa collaborazione fino a febbraio 2004.

Ribadisco di aver fatto il possibile (durante sei mesi e non solo durante gli ultimi tre) per trovare un posto di lavoro, di aver fornito le prove di queste ricerche e di averlo infine trovato.

Approfitto di questo scritto per esporre una mia ulteriore riflessione.

Nella lettera speditavi dall'ufficio di collocamento a seguito della prima vostra richiesta di osservazioni (quella del 17.7.2004) si dice testualmente "I contenuti dello scritto del 22 luglio 2004 della __________ SA, in buona sostanza non fanno che confermare la posizione sostenuta dal nostro ufficio". Non capisco questa affermazione e vorrei far notare quanto segue.

La lettera di __________ dimostra semplicemente come ci siano sempre di più delle situazioni nelle quali giovani dirigenti (a fronte di cambiamenti sociali e dell'economia avvenuti) non si sentano più obbligati a prendere impegni (a meno che ciò sia strettamente funzionale alla loro personale carriera) verso nessuno.

Infatti a me personalmente, non solo in questi due casi ma in molti altri, non è stato possibile avere risposte formali (in alcuni casi nemmeno informali) anche se negative alle mie richieste. Qualcosa è cambiato in peggio per chi cerca lavoro, perlomeno in un certo ambito e in certe condizioni e vi posso assicurare di aver vissuto personalmente situazioni ben peggiori a riguardo di atteggiamenti verso attuali o futuri dipendenti.

La lettera di __________, mi sembra, parli da sola sulla serietà di affronto di certe problematiche. ("non so", "non ricordo", "non sono stato io"). lo avevo incontrato personalmente il signor __________ assieme alla persona da lui incaricata di questa operazione. La lettera di intenti era stata redatta, ma non venne firmata. Non venni informato a tempo del cambiamento (legittimo ovviamente) di intenzioni e in seguito ci si è pure rifiutati di scrivere quello che poi sarebbe stato scritto su vostra richiesta. Ma non ci si ricorda. Questo é l'ambiente in cui ci si ritrova.

Da ultimo aggiungo che, nel frattempo, ho già avuto modo di pentirmi di avere inoltrato questo ricorso e mi auguro che la pratica si concluda al più presto senza altre lettere a datori di lavoro." (Doc. XX)

                             1.14.   Il doc. XIX e il doc. XX sono stati trasmessi alle parti (cfr. doc. XXI e doc. XXII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

L'amministrazione è rimasta silente.

L'assicurato, invece, con scritto del 27 settembre 2004 ha ancora osservato:

"  (…)

Per quanto riguarda il mio (primo) incontro presso l'URC del 10.10.2003, aggiungo unicamente quanto segue. In quella occasione ho presentato, documentandolo con nomi e cognomi, un elenco di 25 contatti e richieste di lavoro da me inoltrate in precedenza. Di quella in corso ho riferito in dettaglio in una delle sedute successive.

Per terminare ritengo di poter ribadire gli argomenti esposti nel mio ricorso (lettera datata 13.1.2004) sperando d'altro canto che questa vicenda, che per me ha avuto solo lati negativi, si concluda al più presto." (Doc. XXIII)

                             1.15.   Il doc. XXIII è stato trasmesso all'amministrazione (cfr. doc. XXIV), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1).

                                         Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         In virtù del fatto che in via di principio, le norme di procedura entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03, consid. 2.3.; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

                                         La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                                         Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

                               2.3.   La decisione impugnata è stata emanata dall'URC di CO 1.

                                         Gli URC, in virtù dell'art. 85b LADI e sulla base delle competenze conferite loro tramite una direttiva interna dalla Sezione del lavoro, sono competenti a infliggere agli assicurati delle sospensioni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di ricerche di lavoro insufficienti e, in modo più generale, a sanzionare gli assicurati che non si attengono alle prescrizioni di controllo ai sensi dell'art. 17 LADI (cfr. la sentenza del TCA del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. n. 38.2003.55).

                                         Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 15 ottobre 2003, ha comunque già modificato il Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1988 precisando espressamente all'art. 2a lett. e i compiti delegati agli URC dalla Sezione del lavoro (cfr. Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 17 ottobre 2003, 38/2003, pag. 281-282). Tale modifica è stata approvata dalla Confederazione, e meglio dal Dipartimento federale dell'economia, il 5 novembre 2003 (cfr. scritto del 5 novembre 2003 del Consigliere federale Joseph Deiss di cui all'inc. 38.2003.55).

                                         Il ricorso contro la decisione su opposizione del 17 dicembre 2003, inoltrato dall'assicurato il 13 gennaio 2004, ovvero entro 30 giorni dall'emissione del citato provvedimento (cfr. art. 60 LPGA), è pertanto ricevibile.

                                         Questa Corte entra, di conseguenza, nel merito del ricorso.

                                         Nel merito

                               2.4.   Oggetto della presente vertenza è la questione a sapere se l'assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nei mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione.

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 17 dicembre 2003).

                                         Nel caso in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'iscrizione al collocamento, vale a dire in luglio, agosto e settembre 2003. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

                               2.5.   Dapprima va rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. È stato invece parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

                                         Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

                                         L’art. 26 cpv. 3 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell’assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

                                         La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         In una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha riconfermato questo principio, argomentando:

"  Nach der Rechtsprechung muss die versicherte Person bereits vor der Beendigung der bisherigen Erwerbstätigkeit (ARV 1993/94 Nr. 26 S. 184 Erw. 2b) und vor der Meldung beim Arbeitsamt (ARV 1982 Nr. 4 S. 40 Erw. 2b) eine neue Stelle suchen, um die drohende Arbeitslosigkeit nach Möglichkeit zu verhindern oder zu verkürzen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitsuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei."

(STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)

                                         Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

                                         Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale in particolare per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

                                         Per contro non possono essere sospesi gli assicurati che stanno ancora svolgendo gli studi (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M., Mendrisio contro CAD Familia OCST) o che frequentano corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25 ottobre 1985 nella causa P.G., Riazzino contro CPCAD, concernente un corso di tedesco in Germania; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T., Massagno contro Cassa disoccupazione OCST, a proposito di un corso di inglese in Olanda).

                                         Per ulteriori indicazioni, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.

                               2.6.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"  (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

                                         In una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"  1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del

6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese ed ha rilevato:

"  (…)

Verwaltung und Vorinstanz sind zu Recht davon ausgegangen, dass sich die 1963 geborene Versicherte, welche eine Beschäftigung als Hausangestellte, Textilarbeiterin oder Raumpflegerin suchte, im Monat Februar 2000 nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, indem sie am 1. Februar drei, zwischen 2. und 23. Februar 2000 keine einzige und insgesamt im Monat Februar 2000 lediglich sechs Stellenbewerbungen nachgewiesen hat. Dass für die in der Stadt Zürich wohnhaft gewesene Beschwerdeführerin zwischen 2. und 23. Februar 2000 in den nachgefragten Beschäftigungsbereichen - trotz erfahrungsgemäss breitem Stellenangebot in diesem Arbeitsmarktsegment - kein einziges zumutbares Stellenangebot vorhanden gewesen sein soll, wie sie im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht hat, ist nicht glaubwürdig. Weiter bestreitet sie mit Blick auf die vom 7. Februar bis 8. April 2000 einstweilen in einem befristeten Arbeitsverhältnis in der Confiserie Sprüngli ausgeübte teilzeitliche Zwischenverdiensttätigkeit zu Recht nicht, sich der fortdauernden Verpflichtung zur unverminderten Stellensuche bewusst gewesen zu sein. Soweit die Beschwerdeführerin neu behauptet, aus der Klausel "mit Option auf Weiterbeschäftigung" (auf dem befristeten Arbeitsvertrag vom 7. Februar 2000) habe sie schliessen dürfen, dass sie in dieser Firma werde weiter arbeiten können, vermag sie sich nicht gegen den Vorwurf der ungenügenden Arbeitsbemühungen zu rechtfertigen, zumal sie selber in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf den hinsichtlich der Weiterbeschäftigung erforderlichen neuen Arbeitsvertragsabschluss vom 8. Mai 2000 hinweist, wodurch sie erstmals wieder in ein unbefristetes Vollzeit-Arbeitsverhältnis eintreten konnte. (…)"

(STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01)

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi ed ha ancora precisato:

"  (…)

Dieser Pflicht zur Schadenminderung ist der Beschwerdeführer insofern nicht ausreichend nachgekommen, als er während der drei Monate vor Beginn der Teilarbeitslosigkeit am 1. März 2000 insgesamt nur vier Stellenbewerbungen nachweisen kann. Zwar schreiben weder Gesetz noch Verordnung eine Mindestanzahl von Bewerbungen vor. Viele Arbeitslosenkassen verlangen durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen im Monat (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 15 zu Art. 17 AVIG; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 140).

Selbst wenn dies keine gefestigte Praxis darstellt, sind bloss vier Bewerbungen in einem Zeitraum von drei Monaten in quantitativer Hinsicht eindeutig ungenügend. Wenn das KIGA den Beschwerdeführer unter diesen Umständen für 9 Tage, also im mittleren Bereich des leichten Verschuldens, in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat, lässt sich dies nicht beanstanden. (…)"

(STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese ed ha rilevato:

"  (…)

En l'occurrence, il y a lieu de constater que les démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique administrative. En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité des offres d'emploi. Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur trois jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de démarches qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres écrites - ne nécessitaient aucune préparation particulière, on pouvait attendre de l'assuré un effort plus soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.

Il n'est pas contesté non plus que le recourant s'est vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles avec son invalidité et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue expérience professionnelle. En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il devait en priorité offrir ses services à des entreprises pour l'établissement de métrés, de devis, ou encore pour la surveillance des travaux. Or, aucune des recherches du mois de novembre 2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés, puisqu'elles visent des emplois dans les domaines du marketing, de la surveillance (pour une entreprise spécialisée en matière de sécurité), de l'édition (travail à l'écran), du service après vente, ainsi que des emplois de jardinier et de chauffeur. Il faut bien admettre cependant que l'assuré avait fort peu de chances, compte tenu de son âge et de la limitation importante de sa capacité résiduelle de travail, de trouver un emploi dans une activité ne faisant pas appel aux connaissances acquises au cours de sa carrière professionnelle. (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo:

"  (…)

En substance, les premiers juges ont relevé que la législation ne fixe aucun critère quantitatif aux recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre d'un chômeur. Cela étant, ils ont considéré que l'objectif assigné à la recourante par l'ORP, à savoir effectuer dix recherches d'emploi mensuelles, n'était pas disproportionné et pouvait être atteint au moyen d'efforts raisonnables, s'agissant du domaine du secrétariat. (…)" (STFA dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03)

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74) il TCA ha ricordato che:

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

                                         Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. consid.2.3.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         L'obbligo a comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01), nella quale ha osservato:

"  Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

"  (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

                               2.7.   L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:

"  Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.

  Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

                                         In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

                               2.8.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo e la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta).

                               2.9.   Nella già citata sentenza H. del 17 marzo 1998, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

"  b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen.  Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle.  Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen.  Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig.  Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen.  Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweíse dieselbe Praxis.

  Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen.  Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche.  Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

  c)  Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl.  Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a).  Dies müsse gleihermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten.  Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

  d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können.  Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus.  Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz.  Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG).  Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar.  Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden.  Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde.  Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30).  Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen.  Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse.  Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen.  Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

  e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der besicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. er kantonale Escheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit  von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)

                                         Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17).  Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17).  Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg.  Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien.  Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.  Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Infine, nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

"  Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen.  Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherang, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.  BGE 122 V 218).  Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde.  Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV).  Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt.  Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperìoden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat.  Das Eidgenössische   Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig.  Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)

                             2.10.   In una sentenza del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata, il TFA ha ancora ribadito la necessità di compiere delle ricerche di lavoro nel periodo precedente l'annuncio al collocamento. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"  (…)

1. L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI).

Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition trouve notamment application lorsque l'assuré n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail (DTA 1993 no 9 p. 87 consid. 5b, 1993 no 26 p. 184 consid. 2b, 1987 no 2 p. 41 consid. 1).

2. L'intimé a admis, en procédure cantonale, ne pas avoir effectué de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, soit du 25 juillet au 30 septembre 2000, ainsi qu'au cours des mois de novembre et décembre 2000. Les premiers juges ont considéré qu'il n'encourait qu'une seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation globale de son comportement pour l'ensemble des mois d'août à décembre 2000.

3.

3.1 La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (DTA 1999 no 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 no 3 p. 22 consid. 3d et p. 25 consid. 5b; arrêt non publié F. du 25 novembre 1997 [C 61/97] consid. 5a).

3.2 En ce qui concerne plus particulièrement les mesures de suspension en raison de recherches d'emploi insuffisantes, le Tribunal fédéral des assurances a admis, avant l'abrogation de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage (LAC) et l'entrée en vigueur de la LACI, que des décisions de suspension distinctes pouvaient être prises, même rétroactivement, pour chaque mois pendant lequel l'assuré avait contrevenu à ses obligations. Selon la pratique de l'époque, en effet, l'examen des recherches d'emploi effectuées par les personnes assurées était mensuel, bien qu'il n'existât pas de réglementation légale sur ce point (arrêt non publié F. du 16 novembre 1981 [C 114/80]). Il n'y a pas lieu de modifier cette jurisprudence, implicitement confirmée à plusieurs reprises (cf. parmi d'autres, les arrêts non publiés C. du 2 décembre 1999 [C 282/98], O. du 7 octobre 1998 [C 82/98] et B. du 4 décembre 1997 [C 128/97]), d'autant que l'obligation de remettre chaque mois à l'office compétent la preuve des efforts entrepris en vue de trouver un emploi est aujourd'hui expressément prévue par l'art. 26 al. 2 OACI (cf. également art. 26 al. 3 et 27a OACI).

4. Après avoir négligé d'effectuer des recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, ce qui justifie une première mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, l'intimé a entrepris plusieurs démarches en vue de trouver du travail, de manière à remplir provisoirement ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. Il lui appartenait toutefois de poursuivre ses efforts pendant les mois de novembre et décembre 2000, sans quoi il encourait de nouvelles mesures de suspension pour chacune de ces périodes de contrôle, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 3). Les trois décisions administratives litigieuses étaient donc en principe justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP et le Groupe réclamations n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de leur pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 10 jours pour les mois d'août et septembre 2000, 5 jours pour le mois de novembre 2000, et 5 jours pour le mois de décembre 2000 (après rectification, par le Groupe réclamations, de la sanction prononcée par le SPP)." (STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01)

                                         In un'altra sentenza del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03), il TFA ha confermato ancora una volta la necessità di compiere delle ricerche di lavoro nel periodo precedente l'annuncio al collocamento. Al riguardo l'Alta Corte ha osservato:

"  (…)

3.

Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen.

Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch

 ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht.

3.1 Gemäss Rechtsprechung ist der Einstellungsgrund nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG schon dann gegeben, wenn die versicherte Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren Obliegenheiten nicht nachgekommen ist. Sie hat sich daher bereits während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz zu bewerben (ARV 2003 Nr. 10 S. 119 Erw. 1 mit Hinweisen).

Dies wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Geltend gemacht wird vielmehr, die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügenden Arbeitsbemühungen setze voraus, dass die Verwaltung die versicherte Person auf die Pflicht, sich um eine neue Anstellung zu bewerben, und die bei Unterlassung drohende Sanktion aufmerksam gemacht habe. Ohne diesen Hinweis könne die versicherte Person den besagten Einstellungstatbestand nicht erfüllen.

3.2 Nach konstanter Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, von der abzuweichen kein Anlass besteht, muss sich die versicherte Person gemäss ihrer Schadenminderungspflicht auch die vor der Meldung auf dem Arbeitsamt unterlassenen Stellenbewerbungen entgegenhalten lassen (ARV 1982 Nr. 4 S. 40 Erw. 2b, 1981 Nr. 29 S. 127 Erw. 2a; zuletzt: unveröffentlichte Urteile C. vom 23. Januar 2003, C 280/01, und S. vom 22. Oktober 1998, C 267/98). Die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur Arbeitssuche - als Teil der Schadenminderungspflicht - ergibt sich direkt aus dem Gesetz (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Die versicherte Person kann sich daher insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (unveröffentlichte Urteile C. vom 23. Januar 2003, C 280/01, und S. vom 22. Oktober 1998, C 267/98; vgl. auch ARV 1980 Nr. 44 S. 109). Diese Rechtsauffassung verstösst entgegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Sodann ist auch BGE 124 V 233 Erw. 5b nicht so zu verstehen, dass nur ein ab der Anmeldung gezeigtes Verhalten die Schadenminderungspflicht verletzen und zu einer Einstellung führen kann. Die weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers rechtfertigen ebenfalls keine andere Betrachtungsweise. Das gilt namentlich auch für den Hinweis auf die gesetzliche Regelung, wonach die versicherte Person die Kontrollvorschriften erst ab der Anmeldung zu erfüllen hat (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Zweck der Kontrollvorschriften ist es, die versicherte Person dazu zu bringen, sich den offiziellen Vermittlungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen, und die materiellen Anspruchsvoraussetzungen der Arbeitslosigkeit und der Vermittlungsfähigkeit überprüfen zu können (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 259). Dies schliesst eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen vor der Anmeldung unterlassenen Arbeitsbemühungen nicht aus. Gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV hat die versicherte Person denn auch bei der Anmeldung den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen. Dies verdeutlicht, dass die Pflicht zur Stellensuche bereits vor der Anmeldung und den damit gegebenenfalls verbundenen behördlichen Hinweisen besteht. Wollte man der vom Beschwerdeführer vertretenen Auffassung folgen, stünde es im Belieben der versicherten Person, nach Erhalt der Kündigung mit der Anmeldung - diese ist spätestens am ersten Tag, für den Arbeitslosenentschädigung beansprucht wird, vorzunehmen (Art. 17 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 lit. a AVIG) - zuzuwarten und damit vorläufig auf Arbeitsbemühungen verzichten zu können, ohne deswegen eine Einstellung gewärtigen zu müssen. Dies widerspricht der Zielrichtung des Gesetzes.

4.

Das Anstellungsverhältnis des Beschwerdeführers war bis 31. Dezember 2002 befristet, welcher Beendigungszeitpunkt ihm überdies durch Mitteilung des Arbeitgebers vom 24. September 2002 bestätigt wurde. Dies ist ebenso unbestritten wie die Feststellung im Einspracheentscheid und im kantonalen Gerichtsentscheid, wonach der Versicherte für die drei folgenden Monaten Oktober bis Dezember 2002 gesamthaft sechs Stellenbewerbungen aufzuweisen hat.

Wie das beco im Einspracheentscheid vom 7. April 2003 zutreffend dargelegt hat, ist eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen nicht möglich. Ob die Arbeitsbemühungen quantitativ genügen, beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, a.a.O., S. 256 Fn 1330; vgl. auch ARV 1990 Nr. 5 S. 38).

Im vorliegenden Fall führt dies mit Verwaltung und Vorinstanz zu der Feststellung, dass lediglich sechs Bewerbungen in einem Zeitraum von drei Monaten selbst dann nicht zu genügen vermögen und dies der versicherten Person zum Verschulden gereicht, wenn sie in diesem Zeitraum noch in der bisherigen vollzeitlichen Anstellung tätig war und deshalb die Stellensuche allenfalls erschwert war. Der Beschwerdeführer ist nach der Beendigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses arbeitslos geworden und hat Leistungen der Arbeitslosenversicherung in Anspruch genommen, wofür die unterlassenen Arbeitsbemühungen als mit kausal zu betrachten sind. Es hat daher eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu erfolgen.

Soweit der Beschwerdeführer hiegegen vorbringt, die Verwaltung habe ihn ungenügend und falsch über seine Pflichten informiert, weshalb keine Sanktion erfolgen dürfe, kann ihm ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine allenfalls unvollständige Information vermöchte ihn im Lichte der vorstehenden Darlegungen (Erw. 3.2) nicht zu entlasten. Was die angeblich falsche Auskunft betrifft, hat der Versicherte im kantonalen Verfahren ein Telefonat mit der Verwaltung erwähnt. Dieses betraf aber nach seiner eigenen Darstellung den Zeitpunkt der Anmeldung und nicht die hier interessierende Frage der Arbeitsbemühungen, weshalb sich daraus von vornherein auch nach Treu und Glauben nichts zu seinen Gunsten ergibt. Dies gilt unbesehen von der Richtigkeit der Auskunft und ohne dass die weiteren Voraussetzungen für den Vertrauensschutz infolge falscher behördlicher Auskunft (vgl. BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a, 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223) geprüft werden müssten.

5.

Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV).

Der Beschwerdeführer hat sich während immerhin drei Monaten nicht genügend um Arbeit bemüht. Verwaltung und Vorinstanz haben deswegen mit einer der Praxis entsprechenden pauschalen, aber ausreichenden Begründung auf ein leichtes Verschulden im mittleren Rahmen geschlossen und die Dauer der Einstellung auf 10 Tage festgesetzt. Ein triftiger Grund, welcher eine abweichende Ermessensausübung als näher liegend erscheinen liesse (BGE 126 V 362 Erw. 5d mit Hinweis), wird nicht geltend gemacht und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Dies führt zur Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde."

(STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P., C 200/03)

                             2.11.   Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato ha lavorato presso __________ SA, in qualità di informatico di gestione, fino al 30 giugno 2003 (cfr. doc. 1a).

                                         Egli si è poi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2003, dichiarando di cercare un'occupazione come informatico di gestione (cfr. doc. 1).

                                         Al momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurato ha consegnato all'amministrazione due ricerche di lavoro svolte nei mesi di agosto e settembre 2003 precedenti l'iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 6).

                                         L'amministrazione, con decisione formale del 18 novembre 2003, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 10 giorni (cfr. doc. 4).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 17 dicembre 2003 (cfr. doc. A1).

                                         L'art. 42 LPGA (norma di procedura che entra immediatamente in vigore; cfr. consid. 2.2.), prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                         Nel caso di specie, il 14 ottobre 2003 la consulente del personale dell'assicurato gli ha inviato una "Richiesta di giustificazione" con la quale gli ha richiesto di motivare le insufficienti ricerche di lavoro relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2003 entro il 27 ottobre 2003, precisando che oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. A7).

Con scritto del 17 ottobre 2003 l'insorgente ha fornito la seguente motivazione:

"  (…)

Ho iniziato molto presto a preoccuparmi per un nuovo posto di lavoro (nel novembre 2002).

Ho avuto più di 25 contatti documentati, anche se solo in modo assolutamente informale. Ho avuto inoltre parecchi altri contatti informali non documentati né documentabili, anche fuori dal cantone ed in Italia.

Alla fine di maggio avevo la fiduciosa certezza di avere trovato un impiego avendo ricevuto verbalmente ben due risposte positive (vedasi la lettera di intenti di __________ che prevedeva l'inizio dell'attività per 1.9.03 e un contatto con una banca di __________ per la stessa data, termine poi spostato al 1.11 di cui non possono purtroppo produrre documentazione).

Di conseguenza ho anche rinunciato, se pur disoccupato nei mesi di luglio-settembre, all'iscrizione ad inizio luglio. Di fatto bisognerebbe perciò considerare aprile, maggio, giugno come "periodo precedente l'iscrizione", tanto più che luglio e agosto risultano comunque periodi difficili a causa delle assenze per vacanze.

Naturalmente non ho partecipato a qualsiasi concorso o ricerca nell'ambito informatico in quanto a causa delle mie qualifiche non sarei assolutamente preso in considerazione (due esempi con documentazione disponibile: consulente informatico per __________ e informatico per __________ o come mi è capitato alla __________) e anche per una questione di immagine.

Ho consegnato documentazione su 9 risposte ricevute. Allego a questa lettera altra documentazione, se pur assolutamente informale, di ricerche, di cui 6 effettuate nei mesi di maggio - giugno 2003, anche per lavoro a tempo parziale in quanto ero in attesa di una conferma per i posti citati.

Credo che quanto esposto possa bastare quale giustificazione per gli sforzi intrapresi durante il "periodo precedente" la mia iscrizione presso di voi, anche tenendo conto della attuale situazione del mondo del lavoro e delle mie qualifiche. (…)" (Doc. A6)

                                         Nella presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione, inviando all'assicurato la richiesta di giustificazione citata (cfr. doc. A7), ha dato al ricorrente la possibilità di esprimersi prima di pronunciare la sanzione.

                                         Dunque il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

                             2.12.   Dagli atti di causa risulta che l'assicurato si è iscritto per il collocamento a partire dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 1).

                                         In precedenza, a partire dal 1° gennaio 2001, egli aveva lavorato in qualità di informatico di gestione presso la società __________ SA, fino al 30 giugno 2003, data nella quale, conformemente a quanto indicato nella lettera di disdetta datata 19 dicembre 2002 (cfr. doc. 1a), si è interrotto il rapporto di lavoro.

Il 1° ottobre 2003 l'assicurato, in occasione del primo appuntamento presso l'URC, ha saputo comprovare due ricerche di lavoro svolte, per iscritto, nei tre mesi precedenti l'iscrizione al collocamento: una ricerca, datata 19 agosto 2003, indirizzata alla direzione della __________ (cfr. doc. 6c), che non è andata a buon fine, come risulta dalla risposta del 29 agosto 2003 del responsabile tecnologie & informatica della __________ (cfr. doc. 6d); un'altra ricerca, datata 4 settembre 2003, relativa al bando di concorso per la posizione di informatico presso il __________ (cfr. doc. 6a), che pure non ha avuto esito positivo, come emerge dalla risposta inviata dal capo-progetto in data 16 settembre 2003 (cfr. doc. 6b).

                                         Nello scritto 17 ottobre 2003 inviato all'amministrazione (cfr. doc. A6), in sede di opposizione (cfr. doc. A2) e ancora nell'atto ricorsuale (cfr. doc. I), l'assicurato ha osservato di avere effettuato, nel periodo di disdetta che andava dal mese di gennaio 2003 al mese di giugno 2003 (cfr. doc. 1a), venticinque ricerche di lavoro, documentate tramite copia dei messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti dall'assicurato (cfr. doc. 4e-doc. 4p), nel suo settore professionale, contattando una serie di persone e di ditte operative nell'ambito dell'informatica. Egli ha così concentrato i suoi sforzi laddove riteneva di avere reali possibilità di trovare un impiego.

                                         L'assicurato ha inoltre svolto delle ricerche volte al reperimento di una nuova occupazione anche durante i mesi di novembre e dicembre 2002 (cfr. doc. 5a).

Egli ha inoltre osservato di avere avuto altri cinque o sei contatti informali, difficilmente documentabili, anche fuori cantone ed in Italia, durante i mesi di disdetta compresi fra gennaio e giugno 2003 (cfr. doc. A6, doc. A2 e doc. I).

Ora, pur considerando l'impegno profuso dal ricorrente durante i mesi di disdetta compresi fra gennaio e giugno 2003 nell'intento di trovare un nuovo posto di lavoro, secondo questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5.-2.6. e 2.9-2.10.) egli avrebbe dovuto compiere maggiori sforzi al fine di trovare una nuova occupazione nei mesi immediatamente precedenti l'iscrizione al collocamento (luglio, agosto e settembre 2003).

                                         L'osservazione del ricorrente circa la difficoltà di trovare un'occupazione durante i mesi estivi, anche a causa dello scoramento derivante dalla delusione di non avere reperito un nuovo impiego in sei mesi di ricerche, non può in tale contesto costituire una valida scusante.

                             2.13.   Il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 32; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32). Secondo la giurisprudenza federale si può, tuttavia, parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                             2.14.   Il ricorrente ha sottolineato di aver ricevuto due promesse verbali di assunzione per il 1° settembre 2003, una da parte della ditta __________ SA di __________ e l'altra da parte della __________ di __________ (cfr. doc. A6 e doc. I).

Con riferimento alla promessa di assunzione presso la ditta __________ SA l'assicurato, con scritto 7 novembre 2003, aveva così riassunto alla propria consulente del personale lo stato delle trattative in corso:

"  A seguito della sua comunicazione del 28.10 scorso (che faceva seguito alla mia lettera del 14.10) ho richiesto nei giorni seguenti, tramite il consulente che mi aveva fatto avere questo contatto, all'amministratore della ditta __________ SA, signor __________  dichiarazione come da voi richiesto.

Nel tentativo di accelerare la pratica ho anche spedito in data 3 novembre una bozza di lettera da completare e firmare (copia della quale allego). Purtroppo nonostante un altro richiamo tramite posta elettronica e almeno due telefonate non ho ad oggi ricevuto la comunicazione desiderata.

Come ho già detto nel giugno 2003 avevo la fiduciosa certezza di avere trovato un impiego per settembre avendo ricevuto verbalmente ben due risposte positive.

Purtroppo la lettera di intenti in questione, redatta a fine maggio e che avrebbe dovuto essere firmata entro fine giugno, non lo è stata e per tutto il mese di luglio e agosto ho cercato di avere una risposta per capire quale era la situazione, sempre nella speranza che fosse solamente una questione di tempo come mi diceva il mio consulente." (Doc. A4)

                                         Al riguardo, agli atti figura anche una "lettera d'intenti" tra __________ SA e RI 1, che non reca né una data, né la firma delle parti contraenti, del seguente tenore:

"  Premesso che

    ·   __________ è una società che offre un innovato servizio per l'alta protezione dei dati di tipo informatico.

    ·   La neocostituita società __________ deve implementare il Business Plan preparato dai fondatori e raggiungere il Break-even nel terzo anno di vita.

    ·   RI 1 è attualmente disponibile per la posizione di direttore, possiede un curriculum compatibile con le qualità definite nella Job Description ed è interessato ad assumere la carica di direttore di __________.

si pattuisce che

__________ è intenzionata a sottoscrivere un rapporto di lavoro con il Sig. RI 1 in qualità di direttore della società alle seguenti condizioni:

    ·   Inizio del rapporto lavorativo all'1.9.03 e termine di disdetta di 6 mesi da entrambe le parti

    ·   Salario annuale nell'ordine di CHF 200'000.-- così composto: CHF 160'000.-- come stipendio fisso pagato in 13 mensilità, un bonus annuale, legato al raggiungimento degli obiettivi come da business plan, per un importo uguale a CHF 40'000.-- meno il costo aziendale dell'auto concessa (vedi sotto).

    ·                                                                         Viene concessa un'auto aziendale scelta dal sig. RI 1, di un valore inferiore a CHF 50'000.-- presa a leasing su 48 mesi, con benzina inclusa limitatamente a spostamenti all'interno del canton Ticino, messa a disposizione ad uso esclusivo da subito o al più tardi entro il 1.7.2003.

    ·   Inoltre viene messo a disposizione il telefono aziendale (mobile) con utilizzo personale incluso, un indirizzo e-mail ed un ufficio a partire da subito o al più tardi dal 1.7.2003.

Ed il Sig. RI 1 si impegna a:

    ·   Sottoscrivere il contratto di lavoro con contenuto come sopra indicato, secondo dettagli da discutere in seguito.

    ·   Ad offrire, nel limite delle proprie possibilità, con eventuale compenso lasciato alla discrezione del CdA, circa 1 giorno alla settimana per lavori preparatori prima dell'inizio del contratto.

    ·   A mantenere segrete tutte le informazioni ricevute a riguardo del progetto __________ e di non costituire, partecipare o lavorare in una società analoga fino al 30.3.04 senza l'autorizzazione di __________.

Qualora le parti non giungessero alla firma del contratto entro l'1.9.03 per cause imputabili alla società allora il Sig. RI 1 sarà autorizzato ad utilizzare l'auto fino al 31.12.2003 a spese dell'azienda, mentre se le cause saranno imputabili al sig. RI 1 tale diritto cesserà all'1.9.03.

In seguito, in ogni momento, il Sig. RI 1 avrà il diritto di riscattare l'auto a proprio nome presso la società di leasing saldando l'importo ancora a credito." (Doc. 6p)

Come comunicato all'amministrazione, l'assicurato ha allegato agli atti anche la seguente "bozza" di dichiarazione, datata 7 novembre 2003, che egli avrebbe inviato alla ditta __________ SA per documentare i contatti intervenuti fra le parti:

"  Nostri colloqui e suo previsto impiego presso la nostra azienda

Egregio signor RI 1,

in merito alla sua richiesta le comunichiamo quanto segue.

La lettera di intenti del maggio scorso, relativa ad una sua assunzione, che ci prefiggevamo di firmare entro fine giugno 2003 non ha potuto essere firmata a causa di un cambiamento di indirizzo dell'attività di __________.

Purtroppo non ci è stato possibile comunicarle formalmente e tempestivamente questo cambiamento in seguito al quale anche una sua possibile assunzione per il settembre o più tardi non è più stata da noi presa in considerazione.

<Ci si potrebbe anche scusare di questo … se volete>

Cordiali saluti.

__________ SA." (Doc. 4b)

La società citata non ha mai provveduto a firmare e rinviare all'assicurato questa bozza di dichiarazione o altra equivalente.

Al fine di chiarire le circostanze nelle quali si sarebbero svolte delle trattative tra l'assicurato e la società citata, il TCA ha posto alcune domande all'amministratore unico della __________ SA, il quale, in data 22 luglio 2004, ha indicato che non è mai stata sottoscritta nessuna lettera d'intenti tra la società e l'assicurato, che da parte sua non è mai stata garantita un'occupazione all'assicurato e che un eventuale contratto non è stato concluso dato che il progetto non è partito nei tempi previsti (cfr. doc. XII).

Su questi specifici punti la risposta dell'amministratore unico è stata chiara e precisa pe

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