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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.07.2004 38.2004.13

8 juillet 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,119 mots·~36 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.13   rs/DC/gm

Lugano 8 luglio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2004 di

RI1  

contro  

la decisione dell'11 febbraio 2004 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 2 dicembre 2003 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI1 non adempiva i presupposti per esportare le prestazioni all'estero per il periodo dal mese di novembre 2003 al mese di gennaio 2004 (cfr. doc. F).

                               1.2.   Contro tale provvedimento l'assicurata ha interposto opposizione il 22/23 gennaio 2004 (cfr. doc. B; I).

                               1.3.   La Sezione del lavoro, l'11 febbraio 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ritenuto l'opposizione introdotta dall'assicurata irricevibile, in quanto tardiva.

                                         A motivazione di questo provvedimento l'amministrazione ha rilevato:

"1.    Con comunicazione 31 ottobre 2003 per dubbi circa l'idoneità al collocamento l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il caso della signora RI1 per decisione, in quanto la stessa, intenzionata ad avvalersi del diritto all'esportazione delle prestazioni (nel caso concreto, in Portogallo), dispone già di una conferma di assunzione per la prossima stagione da parte del suo precedente datore di lavoro.

                                                 Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 2 dicembre 2003 il servizio cantonale ha ritenuto non adempiuti nel caso di specie i presupposti per l'esportazione delle prestazioni.

                                                 Contro questa decisione la signora RI1 ha interposto opposizione in data 22/23 gennaio 2004. L'assicurata è tuttavia rimasta silente riguardo al fatto che l'opposizione è pervenuta all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro oltre il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 52 LPGA per interporre opposizione.

                                                 Con scritto 26 gennaio 2004 il servizio cantonale ha sottoposto all'assicurata per conoscenza ed eventuali osservazioni il risultato degli accertamenti effettuati presso la Posta. L'opponente ha risposto con scritto 28 gennaio 2004, asserendo di aver incaricato una sua conoscente del ritiro della corrispondenza durante la sua assenza dalla Svizzera, la quale ha proceduto sì a ritirare l'invio raccomandato, ma non le avrebbe comunicato il contenuto dello stesso.

                                            2.  A norma dell'articolo 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

                                            3.  Nella concreta fattispecie, dagli accertamenti esperiti presso la Posta emerge che la suddetta decisione, inviata per raccomandata, è stata recapitata in data 5 dicembre 2003.

                                                 Di conseguenza, visto quanto precede, considerato il termine di trenta giorni per fare opposizione giusta l'articolo 52 LPGA, lo stesso, tenuto conto delle ferie natalizie, è venuto a scadere in data 19 gennaio 2004, per cui l'opposizione appare tardiva e dunque irricevibile in ordine.

                                                 Le motivazioni addotte dall'opponente non permettono di giungere a una conclusione diversa. In particolare, si osserva come la stessa, di ritorno dalle sue vacanze in Portogallo già in data 10 gennaio 2004 (cfr. opposizione, come pure verbale del colloquio di consulenza del 22 gennaio 2004), aveva ancora a disposizione una decina di giorni circa per prendere, se del caso, conoscenza della decisione del 2 dicembre 2003 e per interporre la relativa opposizione nel termine. (…)" (Doc. A)

                               1.4.   L'assicurata ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:

"  (…)

In data 22.1.2004 avevo inoltrato regolare opposizione (Doc. B) contro la decisione N. 15550.

Con lettera del 26.1.2004 (Doc. C) la SdL ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla mia opposizione del 22.1.2004.

Con scritto del 28.1.2004 (Doc. D) ho inoltrato le mie osservazioni.

In data 1.10.2003 mi sono riannunciata presso l'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ in quanto con il 30.9.2003 mi sono ritrovata senza lavoro.

In data 31.10.2003, dopo aver controllato la disoccupazione per tutto il mese d'ottobre 2003 ho chiesto l'esportazione delle prestazioni.

In occasione del colloquio di consulenza del 31.10.2003, la mia collocatrice mi ha chiesto delucidazioni in merito all'esportazione delle prestazioni.

Come potete constatare dal verbale del colloquio di consulenza (Doc. E) ritengo di aver esaurientemente esposto le ragioni per le quali chiedevo l'esportazione delle prestazioni.

Con decisione del 2.12.2003 (Doc. F) la SdL m'intimava uno scritto, presso il mio domicilio di __________, dove veniva indicato che non potevo beneficiare dell'esportazione delle prestazioni.

Dal momento nel quale sono partita dalla Svizzera ho lasciato ad una mia conoscente l'incombenza di provvedere al ritiro della mia corrispondenza.

Logicamente la stessa non ha aperto le buste e quindi non poteva avvisarmi del contenuto della corrispondenza a me recapitata.

Al mio rientro in Svizzera ho dato lettura alla decisione della SdL e dopo aver disbrigato le logiche priorità ho agito contro la decisione emessa dalla SdL con regolare opposizione.

Visto quanto sopra chiedo al Tribunale di voler accettare il mio ricorso in quanto, a mio modo di vedere, l'opposizione del 22.1.2004 è tempestiva e nei termini prescritti. In effetti, dal momento in cui sono venuta a conoscenza della decisione di cui sopra, ho tempestivamente inoltrato la mia opposizione.

Quanto asserito dalla SdL nella decisione del 11.2.2004 viene da me contestato in quanto quest'ultima era perfettamente a conoscenza che avevo lasciato la Svizzera e di conseguenza non potevo ritirare personalmente la corrispondenza.

Avendo la SdL il mio recapito in __________, mi chiedo se un documento importante, come la decisione intimatami, non era da trasmettere direttamente al mio indirizzo in Portogallo.

Chiedo inoltre di essere messa al beneficio delle indennità LADI per il periodo per il quale ho chiesto l'esportazione delle prestazioni.

A tale riguardo allego i documenti comprovanti le ricerche da me effettuate durante il periodo della mia esportazione (Doc. G).

Ritengo di essermi comportata correttamente nei confronti della legge assicurazione disoccupazione, verso la legge sull'esportazione, verso le autorità predisposte al controllo dell'assicurazione disoccupazione (a tale proposito richiamo il documento E) e di conseguenza chiedo che venga accettato il mio ricorso e che mi vengano accordate le prestazioni previste dalla legge. (…)" (Doc. I)

                               1.5.   La Sezione del lavoro, nella sua risposta di causa del 16 marzo 2004, ha postulato la reiezione del ricorso e ha, in particolare, osservato:

"1.    La signora RI1 si è riscritta in disoccupazione il 29 settembre 2003 (secondo termine quadro di riscossione: 10 novembre 2002 - 9 novembre 2004; guadagno assicurato: fr. 3'894.-), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come impiegata di buffet, ausiliare venditrice, ausiliare di pulizia (doc. 11).

2.   Con comunicazione 31 ottobre 2003 per dubbi circa l'idoneità al collocamento l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il caso della signora RI1 per decisione, in quanto la stessa, intenzionata ad avvalersi del diritto all'esportazione delle prestazioni (nel caso concreto, in Portogallo), dispone già di una conferma di assunzione per la prossima stagione da parte del suo precedente datore di lavoro (doc. 8 a 10).

3.   Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 2 dicembre 2003 il servizio cantonale ha ritenuto non adempiuti, nel caso di specie, i presupposti per l'esportazione delle prestazioni (doc. 7).

4.   Contro la predetta decisione l'assicurata ha interposto opposizione in data 22/23 gennaio 2004. L'assicurata è tuttavia rimasta silente riguardo al fatto che l'opposizione è pervenuta all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro oltre il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 52 LPGA per interporre opposizione (doc. 5 e 6).

5.   Con scritto 26 gennaio 2004 il servizio cantonale ha sottoposto all'assicurata per conoscenza ed eventuali osservazioni il risultato degli accertamenti effettuati presso la Posta (doc. 4). L'opponente ha risposto con scritto 28 gennaio 2004, sostenendo di aver incaricato una sua conoscente del ritiro della corrispondenza durante la sua assenza dalla Svizzera, la quale ha proceduto sì a ritirare l'invio raccomandato, ma non le avrebbe comunicato il contenuto dello stesso (doc. 2 e 3).

6.   Con decisione 11 febbraio 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha dichiarato l'opposizione irricevibile, in quanto tardiva (doc. 1). Contro la predetta decisione la signora RI1 ha presentato ricorso in data 13/16 febbraio 2004, qui in esame (doc. I, inc. no. 38.2004.13).

7.   Conformemente all'articolo 52 cpv. 1 LPGA, Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

         Conformemente alla giurisprudenza, un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l'ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l'invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l'invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti. Inoltre, affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri; a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione. Una persona può del resto farsi rappresentare da un terzo nel ritiro della sua corrispondenza (cfr. STCA del 5 dicembre 2002 nella causa D.B., 38.2002.230 e riferimenti ivi citati).

8.   Nel caso in esame, dagli accertamenti esperiti presso la Posta emerge che la suddetta decisione, inviata per raccomandata, è stata recapitata in data 5 dicembre 2003. Considerato il termine di trenta giorni per fare opposizione giusta l'articolo 52 LPGA, lo stesso, tenuto conto delle ferie natalizie, è venuto a scadere il 19 gennaio 2004. L'opposizione appare dunque tardiva e di conseguenza irricevibile in ordine.

         D'altra parte, si osserva che l'assicurata, di ritorno dalle sue vacanze in __________ già in data 10 gennaio 2004 (cfr. opposizione, come pure verbale del colloquio di consulenza dei 22 gennaio 2004, doc. 5 e 12), aveva ancora a disposizione una decina di giorni circa per prendere, se del caso, conoscenza della decisione del 2 dicembre 2003 e per interporre tempestivamente opposizione.

         Va infine osservato che la ricorrente si è organizzata affinché una sua conoscente ritirasse la sua corrispondenza durante la sua permanenza in __________ e, inoltre, che doveva aspettarsi di ricevere una decisione relativamente alla sua richiesta di esportare le prestazioni nel suo paese di origine (al riguardo era stata informata dalla sua consulente nel corso del colloquio del 31 ottobre 2003; cfr. doc. 8). (…)" (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.

                                         Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.

                                         Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, visto che la fattispecie si riferisce ai mesi di novembre, dicembre 2003 e gennaio 2004, sono applicabili anche le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti.

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono, segnatamente, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (cpv. 4).

                               2.4.   L'assicurata, il 24 ottobre 2003, ha chiesto all'amministrazione di poter usufruire della possibilità di esportare le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in __________, dal mese di novembre 2003 al mese di gennaio 2004, in applicazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (cfr. verbale del colloquio di consulenza del 24 ottobre 2003, doc. 8).

                                         Il 1° giugno 2002 è, in effetti, entrato in vigore tale Accordo (in seguito: ALC; RU 2002 pag. 1529 seg.; RS 0.142.112.681).

                                         L'ALC persegue l'obiettivo indicato al suo art. 1, e meglio:

"  Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:

a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;

b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;

c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante;

d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali."

                                         La richiesta della ricorrente si basa sul principio, introdotto dall'ALC, dell'esportazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per un periodo massimo di tre mesi.

                                         Ai disoccupati in Svizzera l'esportazione delle prestazioni permette di cercare lavoro in un altro Stato membro dell'UE/AELS, a condizione di essere stati iscritti in disoccupazione in Svizzera durante almeno quattro settimane (cfr. art. 121 LADI; 25a OADI; art. 69 cfr. 1 lett. a del Regolamento Nr. 1408/71).

                                         L'assicurato, una volta raggiunto il Paese estero dell'UE/AELS di sua scelta, deve iscriversi presso l'Ufficio di collocamento competente di questo Paese e osservare la relativa normativa in vigore in materia di controllo del mercato del lavoro (cfr. J. Wild, Accord sur la libre circulation des personnes - Assurance-chômage, in Sécurité sociale 5/2003 pag. 271).

                                         Per quanto concerne il diritto alle prestazioni, l'assicurato resta sottoposto alla legislazione dello Stato di provenienza (cfr. SECO, "Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone", in seguito: C-AD-LCP, maggio 2002, p.to B 184).

                                         Questa possibilità viene concessa una sola volta fra un contratto di lavoro e l'altro, ossia tra due periodi lavorativi.

                                         Se la persona interessata non ha trovato lavoro all'estero e rientra in Svizzera, avendo però lasciato trascorrere senza giustificati motivi il periodo di tre mesi, perde il diritto all'eventuale indennità di disoccupazione che ancora le spetterebbe in virtù del periodo quadro applicabile alla durata d'indennizzo (cfr. art. 69 del Regolamento n. 1408/71; C-AD-LCP, p.to B 111 segg. e B 185 segg.).

                                         Affinché l'assicurato, che precedentemente risiedeva in Svizzera, possa disporre delle sue indennità di disoccupazione mentre soggiorna all'estero allo scopo di reperire un posto di lavoro, l'istituzione competente dello Stato di ricerca dell'impiego versa allo stesso l'indennità alla quale ha diritto secondo la legislazione svizzera. La Direzione del lavoro del SECO provvederà a rimborsare all'istituzione straniera l'importo che ha corrisposto all'assicurato proveniente dalla Svizzera (cfr. J. Wild, art. cit., pag. 271).

                                         Per un caso di esportazione delle prestazioni in cui un assicurato è stato sanzionato per insufficienti ricerche durante i tre mesi all'estero giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, cfr. STCA del 1° marzo 2004 nella causa M., 38.2003.58.

                               2.5.   Nella presente fattispecie, con decisione formale del 2 dicembre 2003 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di esportazione delle prestazioni formulata dall'insorgente, in quanto essa non adempiva i relativi requisiti (cfr. consid. 1.1.).

                                         L'opposizione interposta il 22/23 gennaio 2004 dall'assicurata è poi stata ritenuta tardiva dall'amministrazione con decisione su opposizione del 1° febbraio 2004 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).

                                         La ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA.

                                         Pertanto oggetto della presente lite è la questione di sapere se l'opposizione interposta dall'assicurata contro la decisione del 2 dicembre 2003 con la quale la Sezione del lavoro ha stabilito che la ricorrente non ossequiava i presupposti per l'esportazione delle prestazioni è tempestiva o meno.

                                         L'assicurata, nell'atto ricorsuale, si chiede dapprima se la decisione della Sezione del lavoro del 2 dicembre 2003 non andava trasmessa al suo indirizzo in Portogallo (cfr. consid. 1.4.; doc. I).

                                         Visto che l'insorgente dal mese di novembre 2003 al mese di gennaio 2004 si trovava effettivamente in Portogallo, il TCA deve innanzitutto appurare se la decisione formale del 2 dicembre 2003 emessa dalla Sezione del lavoro avrebbe o meno dovuto essere notificata automaticamente in Portogallo.

                                         Al riguardo va osservato che il TFA in una sentenza del 9 agosto 2002 nella causa S. (C 357/01), pubblicata in DTF 128 V 318, ha deciso che, riservate le specifiche disposizioni contenute nell'ALC oppure negli atti normativi, ai quali fa riferimento l'ALC, da un lato, e i principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'altro, l'organizzazione della procedura si determina secondo il diritto svizzero.

                                         In particolare l'Alta Corte ha rilevato:

"  (…)

c) Mangels einer einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen bzw. für die Schweiz abkommensrechtlichen Regelung ist die Ausgestaltung des Verfahrens grundsätzlich Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung. Dies erhellt zum einen daraus, dass Art. 11 APF, der sich auch auf die Anwendung der Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 bzw. diesen gleichwertiger Vorschriften bezieht (Silvia Bucher, Die Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in: Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, St. Gallen 2002, S. 87 ff., Rz 3), abgesehen von Mindestgarantien (innert angemessener Frist zu behandelnde "Beschwerde" bei der zuständigen Behörde; "Berufung" beim zuständigen nationalen Gericht; vgl. dazu z.B. Raymond Spira, L'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes par le juge des assurances sociales, in: Bilaterale Abkommen Schweiz-EU [Erste Analysen], Basel 2001, S. 369 ff., S. 374 ff.) die Regelung des Verfahrens der innerstaatlichen Rechtsordnung überlässt (Klaus-Dieter Borchardt, Grundsätze des Rechtsschutzes gemäss APF, in: Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, St. Gallen 2002, S. 49 ff., S. 55; Stephan Breitenmoser/Michael Isler, Der Rechtsschutz gemäss dem Personenfreizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 im Bereich der Sozialen Sicherheit, in: Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, St. Gallen 2001, S. 197 ff., S. 210; Bettina Kahil-Wolff, Im APF nicht geregelte Fragen des Rechtsschutzes, in: Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, St. Gallen 2002, S. 67 ff. [nachfolgend: Kahil-Wolff, Fragen], S. 74).

Zum andern entspricht dieser Grundsatz der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (nachfolgend: EuGH), wonach die Bestimmung der zuständigen Gerichte und die Ausgestaltung gerichtlicher Verfahren, die den Schutz der den Bürgern aus dem Gemeinschaftsrecht erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, mangels einer einschlägigen gemeinschaftlichen Regelung Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung der einzelnen Mitgliedstaaten ist (z.B. Urteil des EuGH vom 22. Februar 2001 in den verbundenen Rechtssachen C-52/99 und C-53/99, Office national des pensions [ONP] gegen Gioconda Camarotto und Giuseppina Vignone, Slg. 2001 S. I-1395 ff. [nachfolgend: EuGH-Urteil Camarotto und Vignone], Randnr. 21; Urteil des EuGH vom 21. Januar 1999 in der Rechtssache C-120/97, Upjohn Ltd gegen The Licensing Authority established by the Medicines Act 1968 u.a., Slg. 1999 S. I-223 ff. [nachfolgend: EuGH- Urteil Upjohn], Randnr. 32). Die Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten ist allerdings nach der Praxis des EuGH dahin eingeschränkt, dass die Modalitäten nicht weniger günstig sein dürfen als bei gleichartigen Verfahren, die das innerstaatliche Recht betreffen (Grundsatz der Gleichwertigkeit), und nicht so ausgestaltet sein dürfen, dass sie die Ausübung der durch die Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen Rechte praktisch unmöglich machen oder übermässig erschweren (Grundsatz der Effektivität) (z.B. EuGH- Urteil Camarotto und Vignone, Randnrn. 21 und 40; EuGH- Urteil Upjohn, Randnr. 32).

Der Grundsatz der Gleichwertigkeit gilt aufgrund von Art. 2 APF (Nichtdiskriminierung) ohne weiteres auch für die Schweiz (vgl. auch Borchardt, a.a.O., S. 55). Auch der vom EuGH entwickelte Grundsatz der Effektivität lässt sich auf das APF übertragen; denn mit der Rechtsschutzgarantie des Art. 11 APF kann nur ein effektiver Rechtsschutz gemeint sein (vgl. Bucher, a.a.O., Rz 88 am Ende; Kahil- Wolff, Fragen, S. 75). Eine andere Lösung wäre auch unter dem Gesichtspunkt der Gegenseitigkeit fragwürdig, weil die EU-Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung ihres Verfahrens nicht nur im Anwendungsbereich z.B. der Verordnung Nr. 1408/71, sondern der gesamten Gemeinschaftsrechtsordnung, zu der auch Assoziierungsabkommen mit Drittstaaten wie das APF (siehe zur Qualifikation des APF als Assoziierungsabkommen Breitenmoser/Isler, a.a.O., S. 200; Bettina Kahil-Wolff, L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le droit des assurances sociales, in: SJ 2001 II S. 81 ff., S. 83; Bettina Kahil-Wolff/Robert Mosters, Struktur und Anwendung des Freizügigkeitsabkommens Schweiz/EG, in: Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, St. Gallen 2001, S. 9 ff., S. 19) gehören (z.B. Urteil des EuGH vom 15. Juni 1999 in der Rechtssache C-321/97, Ulla-Brith Andersson und Susanne Wåkerås-Anders- son gegen Svenska staten [Schwedischer Staat], Slg. 1999 S. I-3551 ff., Randnr. 26), die Rechtsprechung des EuGH zur Effektivität zu beachten haben. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Grundsatz der Effektivität zu den für die Anwendung des Abkommens herangezogenen Begriffen des Ge- meinschaftsrechts gehört, für deren Auslegung nach Art. 16 Abs. 2 APF die einschlägige Rechtsprechung des EuGH zu be- rücksichtigen ist, ist es doch den schweizerischen Behörden jedenfalls nicht verwehrt, diese Rechtsprechung autonom nachzuvollziehen.

d) Nach dem Gesagten beurteilt sich unter dem Vorbehalt der Grundsätze der Gleichwertigkeit und der Effektivität nach schweizerischem Recht, ob die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 bzw. das Abkommensrecht - erforderlichenfalls bei Vorliegen eines entsprechenden Antrags - in einem gerichtlichen Beschwerdeverfahren, das eine vor Inkrafttreten des neuen Rechts ergangene Verwaltungsverfügung betrifft, für den Zeitraum ab Inkrafttreten des APF anzuwenden sind.

Dass sich gerade die hier interessierende Frage des im gerichtlichen Beschwerdeverfahren anwendbaren Rechts im angeführten Sinne grundsätzlich nach innerstaatlichem Recht beurteilt, wird bestätigt durch das nach der am 21. Juni 1999 erfolgten Unterzeichnung des APF ergangene (vgl. Art. 16 Abs. 2 APF) EuGH-Urteil Camarotto und Vignone. Dieses betrifft den für die Schweiz zwar nicht relevanten (vgl. Anhang II Abschnitt A Ziff. 1 Anpassung a APF), aber mit Art. 94 Abs. 5 bis 7 und Art. 95 Abs. 5 bis 7 der Verordnung vergleichbaren (vgl. für Art. 94 Urteil des EuGH vom 28. Juni 2001 in der Rechtssache C-118/00, Gervais Larsy gegen Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants [Inasti], Slg. 2001 S. I-5063 ff., Randnr. 48 in Verbindung mit Randnr. 29) Art. 95a Abs. 4 bis 6 der Verordnung Nr. 1408/71, in welchem ebenso wie in den Abs. 4 bis 7 der Art. 94 und 95 von einem Antrag die Rede ist. Nach diesem Urteil bestimmt unter Vorbehalt der Grundsätze der Gleichwertigkeit und der Effektivität das innerstaatliche Recht, ob ein Antrag im gerichtlichen Beschwerdeverfahren gestellt werden kann oder ob ein solcher trotz hängigen Beschwerdeverfahrens bei der Verwaltung eingereicht werden muss. Damit ist es auch dem nationalen Recht anheim gestellt, ob das neue Recht für die Zeit ab seinem Inkrafttreten im Beschwerdeverfahren vom Gericht anzuwenden ist oder ob diesbezüglich eine neue Verwaltungsverfügung ergehen muss. (…)" (DTF 128 V 315 consid. 1)

                                         Tale principio è stato ribadito nella sentenza del 27 gennaio 2004 nella causa P. (I 474/03), pubblicata in DTF 130 V 132, in cui la nostra Massima Istanza ha, segnatamente, stabilito che per quanto concerne il calcolo dei termini, visto che l'ALC non prevede nulla in merito, si applicano le norme del diritto svizzero e non quelle di procedura spagnole, anche se l'assicurato al quale era stata rifiutata la revisione di una rendita di invalidità si trovava in Spagna.

                                         Il TFA ha così motivato il suo giudizio:

"  (…)

2.

2.1 Am 1. Juni 2002 ist das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (nachfolgend: FZA) in Kraft getreten.

Nach Art. 1 Abs. 1 des auf der Grundlage des Art. 8 FZA ausgearbeiteten und Bestandteil des Abkommens bildenden (Art. 15 FZA) Anhangs II "Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit" des FZA in Verbindung mit Abschnitt A dieses Anhangs wenden die Vertragsparteien untereinander insbesondere die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (nachfolgend: Verordnung Nr. 1408/71), und die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (nachfolgend: Verordnung Nr. 574/72), oder gleichwertige Vorschriften an.

2.2 Der Beschwerdeführer ist spanischer Staatsangehöriger, hat Wohnsitz in Spanien und bezog seit Mai 1997 Leistungen der schweizerischen Invalidenversicherung. In Anbetracht dieses grenzüberschreitenden Sachverhaltes, der einen Angehörigen eines EU-Mitgliedstaates betrifft, ist zu prüfen, ob und inwieweit das nationale Verfahrensrecht, insbesondere hinsichtlich der Festlegung und Berechnung von Rechtsmittelfristen, durch das FZA eine Änderung erfahren hat.

2.3 In BGE 128 V 315 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den Grundsatz, wonach in einem gerichtlichen Beschwerdeverfahren das neue (materielle) Recht nicht anzuwenden ist, wenn die streitige Verwaltungsverfügung vor dessen In-Kraft-Treten erlassen wurde, auch bezüglich des FZA bestätigt (Erw. 1). Demgegenüber sind neue Verfahrensvorschriften nach der Rechtsprechung grundsätzlich mit dem Tag des In-Kraft-Tretens sofort und in vollem Umfange anwendbar, es sei denn, das neue Recht kenne anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b).

2.4 Weder das FZA noch die Übergangsvorschriften in der Verordnung Nr. 1408/71 (Art. 94 ff.) oder der Verordnung Nr. 574/72 (Art. 118 ff.) äussern sich zur Anwendbarkeit allfälliger Verfahrensvorschriften. Der sofortigen Anwendung von Verfahrensbestimmungen, die sich aus dem FZA ergeben, steht deshalb nichts entgegen.

3.

3.1Das FZA legt in Art. 11 verfahrensrechtliche Mindestgarantien fest: Die unter das Abkommen fallenden Personen haben ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Behörde (Abs. 1); Beschwerden müssen innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden (Abs. 2); Abs. 3 gewährleistet die Möglichkeit, beim zuständigen Gericht "Berufung" einzulegen (vgl. dazu Bettina Kahil-Wolff, Im APF nicht geregelte Fragen des Rechtsschutzes, in: Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, St. Gallen 2002, S. 67 ff.; Raymond Spira, L'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes par le juge des assurances sociales, in: Bilaterale Abkommen Schweiz-EU [Erste Analysen], Basel 2001, S. 369 und. 374 ff.). Bereits in BGE 128 V 318 Erw. 1c hat das Eidgenössische Versicherungsgericht - unter Hinweis auf Lehre und Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (nachfolgend: EuGH) festgestellt, dass die Regelung des Verfahrens der innerstaatlichen Rechtsordnung überlassen ist, soweit das FZA und die gemäss dessen Anhang II anwendbaren Rechtsakte keine einschlägige Bestimmung enthalten. Die Modalitäten dürfen jedoch nicht weniger günstig sein als bei gleichartigen Verfahren, die das innerstaatliche Recht betreffen (Grundsatz der Gleichwertigkeit), und sie dürfen nicht so ausgestaltet sein, dass sie die Ausübung der durch die Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen Rechte praktisch unmöglich machen oder übermässig erschweren (Grundsatz der Effektivität) (Urteil des EuGH vom 22. Februar 2001 in den verbundenen Rechtssachen C-52/99 und C-53/99, Office national des pensions [ONP] gegen Gioconda Camarotto und Giuseppina Vignone, Slg. 2001 S. I-1395 ff. [nachfolgend EuGH-Urteil Camarotto und Vignone], Randnr. 21, mit Hinweis). Die Grundsätze der Gleichwertigkeit und der Effektivität sind auch im Anwendungsbereich des FZA zu beachten (BGE 128 V 319 Erw. 1c).

3.2 Die Verordnung Nr. 1408/71 enthält in den Art. 84 bis 93 Bestimmungen zum internationalen Verwaltungsverfahrensrecht (vgl. Rob Cornelissen, in: Maximilian Fuchs [Hrsg.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3. Aufl. 2002, Vorbemerkungen zu Art. 84). Laut Art. 86 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 1408/71 können Anträge, Erklärungen oder Rechtsbehelfe, die gemäss Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats innerhalb einer bestimmten Frist bei einer Behörde, einem Träger oder einem Gericht dieses Staates einzureichen sind, innerhalb der gleichen Frist bei einer entsprechenden Behörde, einem entsprechenden Träger oder einem entsprechenden Gericht eines anderen Mitgliedstaats eingereicht werden. Das Stellen eines Antrages bei einer Behörde, einem Träger oder einem Gericht eines anderen Mitgliedstaates als desjenigen, der die Leistung zu erbringen hat, soll die gleichen Wirkungen entfalten, wie wenn der Antrag unmittelbar bei der zuständigen Stelle (im Staat, der die Leistung zu erbringen hat) gestellt worden wäre (Heinz-Dietrich Steinmeyer, in: Fuchs, a.a.O., N 4 zu Art. 86).

Gemäss Art. 86 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 1408/71 ist die Stelle, bei der eine Eingabe eingereicht wurde, zur unverzüglichen Weiterleitung an die entsprechende Stelle im zuständigen Mitgliedstaat verpflichtet. Über die Zulässigkeit eines Antrages oder eines Rechtsmittels - insbesondere auch über die Rechtzeitigkeit - entscheidet ausschliesslich die zuständige Stelle nach ihren Rechtsvorschriften (Urteil des EuGH vom 22. Mai 1980 in der Rechtssache 143/79, Walsh gegen National Insurance Officer, Slg. 1980 S. 01639 ff., Randnrn. 11 f.).

Mit dem Einreichen eines Antrages oder Rechtsbehelfs bei einer Stelle in einem anderen Mitgliedstaat wird - im Sinne des Gleichwertigkeitsprinzips - die Frist unter den gleichen Voraussetzungen gewahrt, wie wenn das entsprechende Begehren direkt bei der zuständigen Stelle eingereicht worden wäre (Art. 86 Abs. 1 Satz 3). Für die Berechnung einer Frist lässt sich aus Art. 86 der Verordnung Nr. 1408/71 aber nichts ableiten.

4.

Mangels einer einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Regelung bestimmt sich somit die Fristberechnung nach schweizerischem Verfahrensrecht, soweit dieses nicht gegen die Grundsätze der Gleichwertigkeit und Effektivität (Erw. 3.1 hievor) verstösst. (…)"

(STFA 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03, consid. 2-4)

                                         Per quanto attiene alla notifica delle decisioni, l'ALC non contempla delle disposizioni in merito, per cui tornano applicabili le norme di diritto svizzero.

                                         Conseguentemente le decisioni vanno notificate al domicilio in Svizzera di un assicurato (cfr. art. 120 cpv. 2 CPC; art. 14 LPAmm; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato e massimato, 2000, ad art. 120 n. 9; Borghi /Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 14 pag. 69).

                                         Nel caso in esame, pertanto, la decisione del 2 dicembre 2003, di principio, non doveva essere inviata all'indirizzo della ricorrente in Portogallo, bensì al domicilio in Svizzera dell'assicurata.

                               2.6.   Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del gennaio 2004).

                                         Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto.

                                         Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto 2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

                                         La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell'autorità, si assenta per una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest'ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l'autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all'indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA 1° settembre 2003 nella causa R., U 95/03; STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00).

                                         Nel caso di assenza di breve durata - di qualche settimana - è usuale avvertire l'autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall'autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l'assicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

                                         Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l'obbligo dell'autorità di condurre la procedura diligentemente.

                                         Se l'assicurato, che sta aspettando l'assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l'amministrazione, cosicché quest'ultima differisce l'emissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che l'amministrazione venga informata anche di un'assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA del 14 settembre 2001 nella causa S., K 128/00, consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).

                               2.7.   L'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza è necessario che il richiedente sia stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero possa essergli mosso per questo ritardo.

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D.S., K 34/03).

                               2.8.   Nell'evenienza concreta occorre, innanzitutto osservare che l'assicurata doveva attendersi una decisione da parte della Sezione del lavoro per cui era tenuta a provvedere affinché la decisione potesse esserle agevolmente notificata. Infatti essa si era riannunciata per il collocamento il 29 settembre 2003 (cfr. doc. 11) e il 24 ottobre 2003 aveva richiesto di poter usufruire dell'esportazione delle prestazioni (cfr. doc. 8).

                                         Dal verbale redatto in occasione del colloquio di consulenza del 31 ottobre 2003 presso l'URC risulta, poi, che il collocatore aveva precisato quanto segue:

"  (…)

Avviso però la signora che si sollevano dei dubbi circa il diritto all'esportazione; il caso verrà sottoposto all'UG della Sezione del Lavoro per decisione ed esiste la possibilità che questo diritto le venga negato non ricevendo, in questo caso, nessuna indennità per il periodo in cui rimarrà all'estero (…)" (Doc. E)

                                         Secondariamente va evidenziato che, nella presente fattispecie, non trova in ogni caso applicazione la giurisprudenza, esposta sopra, secondo la quale qualora la parte interessata abbia avvisato l'autorità competente dell'assenza di breve durata dal suo domicilio, sarebbe contrario alla buona fede notificarle una decisione proprio durante il periodo in cui è assente.

                                         Infatti l'assicurata non ha mai domandato all'amministrazione di non emanare provvedimenti dal mese di novembre 2003 al mese di gennaio 2004.

                                         Se è vero che all'amministrazione vista la sua richiesta di esportare le prestazioni e la sua intenzione di risiedere in Portogallo dal mese di novembre 2003 al mese di gennaio 2004 (cfr. doc. E; 8), dovesse risultare chiara l'assenza dell'assicurata dal suo domicilio di __________ per circa 3 mesi, è altrettanto vero che la ricorrente ha lasciato l'incombenza di ritirare la posta durante il lasso di tempo in cui si sarebbe trovata all'estero a una terza persona (cfr. consid. 1.4.; doc. I).

                                         A comprova di ciò va evidenziato che la decisione del 2 dicembre 2003, inviata per raccomandata al domicilio di __________ dell'assicurata, è stata ritirata il 5 dicembre 2003 da quest'ultima (cfr. documento allegato a doc. C).

                                         Pertanto l'assicurata, autorizzando una terza persona a prendere in consegna la sua posta, ha messo in atto una opportuna misura precauzionale per evitare che i suoi plichi postali fossero rinviati al mittente o giacessero nella buca delle lettere per tutta la durata della sua assenza.

                                         Al riguardo va rilevato che una persona può farsi rappresentare da un terzo nel ritiro della sua corrispondenza e che la Posta si riserva il diritto di esigere una procura scritta (cfr. Condizioni generali della posta "servizi postali", cifra 2.3.6. dell'edizione di gennaio 2003 e dell'edizione gennaio 2004).

                                         La circostanza che l'assicurata sostenga che "logicamente" la conoscente non ha aperto le buste e che quindi non poteva avvisarla del relativo contenuto (cfr. consid. 1.4., doc. I), non è tale da rendere irrilevante ai fini della presente vertenza l'autorizzazione concessa a una terza persona di ritirare la posta.

                                         In effetti la Sezione del lavoro, di principio, invia i suoi provvedimenti in buste del Cantone Ticino ben riconoscibili.

                                         La ricorrente doveva essere al corrente di tale circostanza, dato che in precedenza l'amministrazione le aveva già inviato delle missive (cfr. doc. 9).

                                         Di conseguenza l'assicurata avrebbe dovuto perlomeno chiedere alla conoscente chi fossero i mittenti delle lettere ricevute. Sentito, poi, che una proveniva dal Cantone Ticino e dovendo attendersi una decisione da parte della Sezione del lavoro, essa avrebbe dovuto capire di cosa si trattava e provvedere in modo adeguato al fine di conoscerne il contenuto.

                                         A tale riguardo è, d'altronde, utile rilevare che ai sensi della giurisprudenza federale allorché la parte interessata viene a sapere che una decisione è stata messa nei suoi confronti, la quale non le è stata personalmente notificata, è tenuta, sulla base dei principi della buona fede e della sicurezza del diritto, oltre che secondo le circostanze concrete, ad informarsi il più velocemente possibile sul contenuto del provvedimento (cfr. STFA del 9 marzo 2004 nella causa F., K 38/03, consid. 3.3.; DTF 119 Ib 71 consid. 3b; DTF 112 Ib 422 consid. 2d; DTF 107 Ia 76 consid. 4a).

                                         Alla luce di tutto quanto esposto occorre ritenere che nel caso in esame la decisione della Sezione del lavoro del 2 dicembre 2003 è stata notificata all'assicurata, tramite la sua conoscente, il

                                         5 dicembre 2003 (cfr. documento allegato a doc. C). Il termine di 30 giorni per interporre opposizione è, dunque, iniziato a decorrere il 6 dicembre 2003 e, tenuto conto delle ferie natalizie (cfr. consid. 2.3.), è scaduto lunedì 19 gennaio 2004.

                                         Entro questa data, quindi, l'assicurata avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.4.).

                                         A questo proposito va, per di più, segnalato che quando la ricorrente è rientrata in Svizzera, il 10 gennaio 2004 (cfr. doc. B;), mancavano ancora 9 giorni alla scadenza del termine per l'inoltro dell'opposizione. Pertanto essa disponeva di sufficiente tempo per opporsi tempestivamente alla decisione formale del 2 dicembre 2003.

                                         L'opposizione, per contro, è stata inviata per raccomandata all'amministrazione soltanto il 22 gennaio 2004 (cfr. busta allegata a doc. 5).

                                         In simili condizioni questa Corte deve concludere che correttamente la Sezione del lavoro ha considerato tardiva l'opposizione dell'assicurata.

                                         In casu nemmeno entra in considerazione la restituzione del termine (cfr. consid. 2.6.), poiché, quando l'assicurata è tornata in Svizzera, il termine per inoltrare opposizione, come visto, non era ancora scaduto. Inoltre essa non era impedita in alcun modo a inoltrare opposizione. L'insorgente, del resto, non ha mai fatto valere il contrario.

                                         La decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro l'11 febbraio 2004 deve, quindi, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2004.13 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.07.2004 38.2004.13 — Swissrulings