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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.09.2004 38.2004.11

20 septembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,715 mots·~29 min·5

Résumé

non ha diritto alle indennità di disoccupazione l'assicurata che non ha svolto un'attività dipendente sottoposta a contribuzione di 12 mesi nei due anni precedenti la sua iscrizione al collocamento e che nel medesimo periodo neppure ha svolto una formazione scolastica durante oltre 12 mesi

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.11   FS/DC/sc

Lugano 20 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2004 di

RI1  

contro  

la decisione del 16 gennaio 2004 emanata da

Cassa CO1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 11 dicembre 2003 la Cassa CO1 (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda d'indennità di disoccupazione inoltrata da RI1.

                                         La Cassa ha così motivato la propria decisione:

"  (…)

Nel suo caso durante il periodo dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003 ha esercitato un'attività salariata sottoposta a contribuzione di solo 3 mesi e 29 giorni e non può far valere un motivo d'esonero.

Non può pertanto far valere alcun diritto all'indennità di disoccupazione. (…)" (cfr. doc. 9-10)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata il 12 gennaio 2004 (cfr. doc. 3-4), la Cassa, in data 16 gennaio 2004, ha emanato una decisione su opposizione nella quale, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

Nel suo caso, durante il periodo dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003, può comprovare un'attività salariata sottoposta a contribuzione di soli 3 mesi e 29 giorni presso la __________ di __________. Il lavoro svolto in __________ non può essere considerato poiché non è uno Stato membro dell'UE né dell'AELS.

Non può neppure far valere un motivo d'esonero in quanto la sua formazione scolastica si è conclusa nell'aprile 2002. La Cassa può infatti prendere in considerazione unicamente il periodo da novembre 2001 ad aprile 2002, che è inferiore ai 12 mesi richiesti dalla legge.

Visto quanto sopra, la Cassa ritiene di riconfermare il rifiuto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 3 novembre 2003.

(…)." (cfr. doc. A2)

                               1.3.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:

"  Innanzitutto la presente opposizione è tempestiva in quanto la decisione in oggetto mi è stata intimata, per corriere normale, il 21.01.04. Ragione per cui il termine di 30 giorni scade il 20.02.04. Poi, la possibilità impugnativa, è data dalla stessa decisione.

I disposti di legge addotti (LADI art. 9 cpv. 1, 2, 3 e OADI art. 11) non sono applicabili alla mia fattispecie per i seguenti motivi.

Ho iniziato la __________ nel settembre del 1999.

Dal 01.07.00 al 31.12.00 ho svolto un primo semestre di stage presso un'agenzia di viaggi a __________ e dal 01.01.01 al 30.06.01 un secondo semestre di stage a __________ come da regolamento scolastico.

Mi sono poi diplomata in operatrice di turismo nell'aprile 2002.

Quindi, considerato come sia importante - nella mia futura professione - la conoscenza delle lingue e delle mete turistiche ed economiche internazionali, ho avuto modo, tramite il programma di scambio Eurodyssée del DECS, di apprendere lo spagnolo, di perfezionarlo a __________ e di applicarlo nel giro dell'__________.

Successivamente e sempre per conoscere nuove lingue e luoghi sono stata a __________ dove ho svolto temporaneamente anche la mansione di monitrice di sci.

Quindi, sempre per conoscere nuove lingue e nuovi luoghi sono volata in __________. Anche laggiù ho svolto temporaneamente, per il mio sostentamento, la monitrice di sci.

A questo punto, terminata la formazione e il perfezionamento nelle lingue e la conoscenza dei luoghi, mi appresto ad entrare nel mondo del lavoro e, confidando nell'aiuto del collocatore, di trovare presto un'occupazione adeguata.

Perciò, a tutt'oggi, non ho ancora svolto un lavoro attinente alla professione appresa ma ho svolto soltanto degli stages atti a incrementare il mio sapere. L'esigua attività salariale intrapresa è stata indispensabile per il mio mantenimento quale studente-lavoratore. Ragione per cui secondo gli artt. 7, 8, 10, 15 LADI sono abilitata a percepire la disoccupazione.

Ricordo che, mentre i miei colleghi studenti con la visione di terminare gli studi per poi percepire la disoccupazione (non parlano di cercare un lavoro) e poi farsi pagare i corsi di lingue, io mi davo da fare per completare le mie conoscenze linguistiche a mia spese facendo qualche lavoretto (monitrice di sci) e, proprio per questo, vengo penalizzata.

Secondo gli artt. 7 (dignità) e 8 (uguaglianza giuridica) Cost. in assenza di un lavoro e avendo un attestato professionale e fra alcune settimane compirò i venticinque anni e non essendo in grado di delinquere (furti, rapine, spaccio e altro) e/o elemosinare per mantenermi sono costretta a chiedere la disoccupazione o l'assistenza pubblica. Certo che è triste osservare come la svizzera sia altruista (umanitaria) con gli stranieri (in patria o all'estero) e poi sia assurdamente restrittiva e avara coi propri cittadini.

Ritengo quindi che le leggi devono essere applicate con criteri di uguaglianza, che una medesima autorità le deve interpretare in modo costante e che essa deve adottare, nella medesime circostanze, decisioni identiche. Quando l'autorità gode di un potere d'apprezzamento, ne deve far uso, nella misura del possibile, in modo imparziale, adottando le medesime soluzioni in casi simili, evitando in altre parole, di adottare due pesi e due misure. Esiste di conseguenza una disparità di trattamento lesiva della Costituzione quando l'autorità agisce in modo giuridicamente difforme in una situazione analoga o quando agisce in modo analogo in situazioni differenti.

Inoltre, non percependo la disoccupazione non sono nemmeno seguita da un collaboratore: ciò significa che devo arrangiarmi da sola per cercare un posto di lavoro e non posso nemmeno partecipare ai corsi formativi e di perfezionamento istituiti dall'AD.

Ma allora a cosa serve tutto l'impegno finanziario all'uopo profuso da confederazione e cantone?

Forse solo per pagare i funzionari?

Per questi motivi,

Visti gli artt. 7 e 8 Cost. e 7, 8, 10, 15 LADI ed ogni altro applicabile alla fattispecie riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in prosieguo di causa.

Chiedo venga giudicato

1.   la decisione contestata è annullata.

2.   gli atti vengono ritornati all'Istituto delle assicurazioni sociali che delibererà nuovamente in modo positivo,

subordinatamente

1.   l'ammissione all'assistenza pubblica e al sussidio per la cassa malati,

2.   protestate spese e ripetibili." (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 23 febbraio 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

In data 3 novembre 2003 la signora RI1 si è annunciata quale persona in cerca d'impiego presso il Comune di __________. Ha presentato la domanda d'indennità di disoccupazione il 21 novembre 2003. Dal formulario allestito sono rilevabili i seguenti punti:

a)   Dal 31 maggio 2002 al 31 agosto 2002 ha svolto un'attività lucrativa in __________ presso l' __________ a __________.

b)   Dal 22 dicembre 2002 al 18 aprile 2003 ha svolto attività di maestra di sci presso la __________ di __________.

c)   Dal 28 giugno 2003 al 21 settembre 2003 ha svolto attività in __________ presso una scuola di "__________".

d)   Ha frequentato inoltre la __________ di __________ dal 3 novembre 2001 all'11 aprile 2002.

Il termine quadro per la verifica delle condizioni di assicurazione va dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003. Dai dati descritti non è pertanto possibile adempiere la condizione di almeno 12 mesi di contribuzione come pure la condizione di esonero dell'adempimento del periodo di contribuzione per formazione scolastica.

A titolo informativo si precisa quando segue:

a)   Con i 3 mesi e 29 giorni di attività lucrativa effettuati in Svizzera, pur aggiungendo anche l'attività effettuata in __________ dal 31 maggio 2002 al 31 agosto 2002, non si raggiungono i 12 mesi previsti dall'art. 13 LADI.

b)                                                                           L'attività svolta in __________ non può essere considerata non essendo tale paese membro dell'UE.

c)                                                                           La formazione scolastica svolta a __________ presso la __________ dal 3 novembre 2001 all'11 aprile 2002 non adempie alla condizione posta dall'art. 14 cpv. 1 lett a anche aggiungendovi il corso intensivo di spagnolo effettuato dal 6 maggio 2002 al 31 maggio 2002.

Da ultimo la ricorrente non adempie nemmeno alla condizione posta dall'art. 14 cpv. 3 LADI essendosi trattenuta in __________ per un periodo di circa 3 mesi.

Tutto ben considerato la Cassa chiede a codesto Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata.

Alla signora RI1 consigliamo di rivolgersi all'autorità comunale per un'eventuale prestazione assistenziale." (Doc. III)

                               1.5.   Con ulteriore scritto del 3 marzo 2004 al TCA l'assicurata ha prodotto i doc. A4 e A5 e ha rilevato che:

"  La risposta succitata, oltre a ritrascrivere pedissequamente i vari articoli di legge, continua a voler considerare lavoro gli stages linguistici a __________, a __________ e in __________. Devo quindi con forza contraddire tale assunto e confermare quanto espresso al riguardo nel ricorso in oggetto. Poi, candidamente l'avv. __________ mi consiglia i rivolgermi all'autorità comunale per un'eventuale prestazione assistenziale.

Ciò significa che, essendo esclusa dalla disoccupazione, non posso nemmeno usufruire dei servizi offerti quali: l'aiuto a cercare un posto di lavoro, la possibilità di effettuare dei corsi di perfezionamento, la partecipazione ai piani occupazionali per finalmente mettere in pratica quanto appreso, i sussidi per la cassa malati e quant'altro.

Così facendo lo Stato istruisce gli allievi (tutti sanno quanto siano elevati i costi dell'istruzione) per poi distruggerli moralmente e metterli in assistenza e, al loro posto, assoldare gli stranieri bocconiani come sembra trasparire da recenti articoli di stampa. Infatti a Zurigo mi son già sentita dire: preferiamo lavorare con una turca che parla lo Züritüsch piuttosto che con una ticinese che parla lo Schriftdeutsch. Non vogliamo mica far fatica a parlare una lingua straniera noi.

Ebbene qui subiamo la discriminazione razziale a rovescio e cioè agli stranieri il lavoro e agli autoctoni l'assistenza. Come inizio del terzo millennio non è male per i giovani svizzeri." (Doc. V)

                               1.6.   Il doc. V unitamente agli allegati sono stati notificati alla Cassa (cfr. doc. VI) che, con lettera dell'11 marzo 2004 al TCA, si è riconfermata nelle proprie allegazioni e ha osservato che:

"  (…)

Precisiamo tuttavia che il rifiuto delle indennità giornaliere non significa non poter accedere ai servizi offerti dalla LADI.

L'assicurata può usufruire di determinati provvedimenti, in tal senso la invitiamo a prendere contatto con il suo collocatore.

In merito alle prestazioni assistenziali era una risposta a quanto richiesto subordinatamente dalla signora RI1 nel suo ricorso.

(…)." (cfr. doc. VII)

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 16 gennaio 2004 con effetto dal 3 novembre 2003), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

                               2.2.   L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

                               2.3.   L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).

                                         Chiamato a pronunciarsi circa l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in "Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la sua idoneità ad una formazione quale insegnante, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni.

"  (…)

2.2 Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG ist von der Erfüllung der Beitragszeit befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte. Nach der Rechtsprechung gilt als Ausbildung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG jede systematische, auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 2a; ARV 1991 Nr. 8 S. 85 Erw. 3a mit Hinweis). Als Abschluss der Ausbildung gilt jener Zeitpunkt, in welchem der Student oder die Studentin davon Kenntnis erhält, dass er die Schlussprüfung mit Erfolg bestanden hat (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 3b; ARV 1977 Nr. 5 S. 26). Nachbesserungen von Diplomarbeiten oder Wiederholungen von Prüfungen zählen grundsätzlich ebenfalls zur Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist, dass die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und die versicherte Person von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie dass diese zusätzliche Zeit - wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar ist (ARV 2000 Nr. 28 S. 147 mit Hinweisen).

Es ist davon auszugehen, dass der Lehrgang an der Schule A.________ die erwähnten Anforderungen erfüllt, wobei offen bleiben kann, ob es sich dabei um eine Aus- oder einer Weiterbildung handelt. Das Schuljahr, welches vom 22. Oktober 2001 bis Ende September 2002 dauerte, hinderte jedoch für sich allein genommen den Beschwerdeführer nicht, wie es Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt, während mehr als zwölf Monaten daran, ein Arbeitsverhältnis einzugehen und die Beitragszeit zu erfüllen. Ob die anschliessende Phase der Information über berufliche Möglichkeiten allenfalls unter bestimmten Voraussetzungen einer Aus- oder Weiterbildung gleichzusetzen oder als Bestandteil einer solchen anzusehen wäre, muss vorliegend nicht geprüft werden. Vorauszusetzen wäre in jedem Fall - entsprechend der zitierten Praxis zu Nachbesserungen von Arbeiten und Wiederholungen von Prüfungen - eine hinreichend überprüfbare zeitliche Beanspruchung, deren Ausmass einer Erfüllung der Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) entgegen steht. Der mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgelegten Karte des aufgesuchten Berufs- und Laufbahnberaters ist aber lediglich zu entnehmen, dass am 29. Oktober 2002 von 14.00 bis ca. 17.30 Uhr Tests durchgeführt wurden und am 5. November 2002 ab 15.30 Uhr deren Auswertung (wohl im Rahmen einer Besprechung) stattfand. Eine zeitlich intensive Tätigkeit, welche den Beschwerdeführer von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abgehalten hätte, liegt unter diesen Umständen nicht vor. Verwaltung und Vorinstanz sind daher mit Recht zum Ergebnis gelangt, die Voraussetzungen einer Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit seien nicht erfüllt, und haben deshalb einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint.

(…)." (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C 157/03)

                                         Per quanto attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, in particolare nell'ambito di uno stage, in una sentenza dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud (C 311/02), il TFA ha osservato che:

"  (…)

Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).

(…).

3.

3.1 La juridiction cantonale a jugé que le stage de six mois accompli au à l'étranger constituait une période de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle a considéré que ce stage effectué dans le domaine de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisé par une psychologue, ne constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée, bien que nourrie et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Selon les premiers juges, cette activité avait permis de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, effectuée dans le cadre d'une institution soutenue par diverses organisations internationales et de nature à valoriser directement un titre universitaire. Aussi, cette activité était-elle comparable à un stage dans un institut de recherche aux Etats-Unis, financé par le Fonds national de la recherche scientifique, dont le Tribunal administratif du canton de Vaud avait reconnu le caractère de formation complémentaire, voire de perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI

3.2 En l'occurrence, il y a lieu de se ranger à l'avis des premiers juges selon lequel le stage accompli au à l'étranger a permis à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise. Dans la mesure où la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI correspond à celle de l'art. 25 al. 5 LAVS, il ne paraît pas indiqué de poser une exigence supplémentaire en ce sens que le stage doit constituer un complément nécessaire à la formation acquise, comme le soutient le recourant. Un tel critère est certes déterminant en ce qui concerne le droit à des prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 ss LACI (cf. ATF 111 V 276; DTA 1991 n° 13 p. 111 consid. 1b/bb). En ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de cotisation, en revanche, la loi n'a pas pour but d'en faire bénéficier seulement les assurés qui accomplissent une formation minimale. Au contraire, l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement des conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux d'accéder au marché de l'emploi qui suivent une formation au-delà du niveau minimum requis actuellement.

(…)."

                                         Nella medesima sentenza l'Alta Corte ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al momento in cui si era conclusa la precedente formazione universitaria dell'assicurata:

"  Par sa décision du 2 mars 2001, la caisse a dénié à l'assurée le droit de se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, motif pris qu'elle avait suivi une formation universitaire durant 9 mois et 22 jours seulement pendant le délai-cadre applicable (du 10 janvier 1999 au 9 janvier 2001). Elle a considéré que l'intéressée avait terminé sa formation universitaire le 1er novembre 1999. Toutefois, sur le vu de l'attestation d'obtention de la licence en psychologie délivrée par l'Université X.________ le 1er novembre 1999, l'assurée ne s'est pas présentée à l'examen de techniques projectives. C'est seulement le 21 février 2000 qu'elle a réussi l'examen dans cette branche, après avoir suivi les cours correspondants durant le semestre d'hiver 1999-2000. Du moment que cet examen fait partie intégrante de la licence, force est de considérer que la formation universitaire n'a pris fin que le 21 février 2000, conformément à la jurisprudence selon laquelle la correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examen est assimilée à la période de formation (DTA 2000 n°28 p. 144). Vu ce qui précède, l'assurée a suivi une formation universitaire pendant plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable, de sorte qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 al. 1 LACI). Le recours se révèle ainsi mal fondé."

                                         Infine l'Alta Corte ha pure rilevato che:

"  (…)

Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).

(…)." (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02)

                                         Circa la necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del 17 novembre 2003 nelle causa E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni di studio ("medizinische-therapeutische Grundausbildung" presso una ditta e "zusätzlichen Weiterbildungen"), chiedevano di essere esonerati dal periodo di contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27. August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.

Im Vergleich mit der betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft, Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben. Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20 Erw. 2c).

(…)." (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle cause E. e C., C 234/02 e C 235/02; la sottolineatura è del redattore)

                               2.4.   Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno (cfr. art. 14 cpv. 3 LADI).

                               2.5.   In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza del 13 aprile 2004 nella causa G., C 106/03, il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

                                         L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.

(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella causa G., C 106/03)

                                         Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:

"  (…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).

(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella causa G., C 106/03)

                               2.6.   Nell'evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l'assicurata si è iscritta al collocamento il 3 novembre 2003 rivendicando da quella data il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 11 e 39).

                                         Dalla "Domanda d'indennità di disoccupazione" risulta che, nel pertinente termine quadro per il periodo di contribuzione, che va dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003 (cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), l'assicurata ha svolto le seguenti attività lavorative:

                                         dal 31.05.02 al 31.08.02      presso l' __________ de __________;

                                         dal 20.12.02 al 21.04.03      presso la __________ di __________;

                                         dal 28.06.03 al 21.09.03      presso la __________, in __________.

                                         (cfr. doc. 11 risposta al punto 30, 12-28, 29-31, 32 e A1).

                                         Dai dati appena esposti risulta dunque che l'assicurata non ha adempiuto al periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. consid. 2.2 ). Essa non ha infatti svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione nel pertinente termine quadro (cfr. art. 13 LADI) tenendo conto dei periodi lavorativi svolti in Svizzera e in __________ (per dei casi in cui questo Tribunale si è pronunciato in merito alla totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione, cfr. la STCA del 19 aprile 2004 nella causa C., 38.2003.76 e la STCA del 16 giugno 2003 nella causa G., 38.2002.211).

                                         Circa l'attività lavorativa svolta in __________ il TCA rileva che la stessa non soggiace al principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione (cfr. art. 67 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità) visto che l' __________ non è Stato membro dell'Unione europea.

                               2.7.   A mente del TCA l'assicurata non può neppure essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 LADI per le seguenti ragioni.

                                         Il direttore della __________ di __________ ha dichiarato che l'assicurata:

"  ha frequentato dal 6 settembre 1999 la __________, __________ di __________.

Il quinto semestre di scuola è iniziato il 3 settembre 2001 e si è concluso l'11 aprile 2002 con l'ottenimento del diploma." (cfr. doc. 34)

                                         Dal certificato rilasciato dal __________ del __________ risulta:

"  Que RI1 de nacionalidad suisa ha participado en el programa de Intercambios Internacionales Eurodisea, del 6/05/2002 a 31/05/02 y del 31/05/2002 a 31/08/02.

Que ha seguido un curso intensivo de formaciôn lingüistica y cultural en el __________ i la __________, del 6/05/2002 a 31/05/02, con un total de 80 horas.

Que su período de prácticas en empresas lo ha realizado en __________, del 31/05/2002 a 31/08/02, realizando tareas de atención al turista y reserva de hoteles." (cfr. doc. 32)

                                         Per contro, durante i soggiorni a __________ e in __________ non risulta che l'assicurata abbia frequentato delle scuole e/o conseguito degli attestati o diplomi che riempiano i requisiti richiesti dalla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. la giurisprudenza federale citata al consid. 2.3).

                                         Del resto la stessa assicurata ha affermato di avere svolto a __________ e in __________ un'attività lavorativa quale monitrice di sci (cfr. doc. I e 11 risposta al punto 30; vedi inoltre la documentazione concernente i rispettivi datori di lavoro prodotta sub doc. 12-28 e 29-31).

                                         Dunque, anche ammettendo che il corso intensivo di spagnolo e il seguente periodo di pratica configurino una formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (per quanto riguarda la nozione di formazione nell'ambito di uno stage cfr. in particolare la STFA dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02, riprodotta al consid. 2.3), complessivamente l'assicurata non raggiunge il periodo di oltre 12 mesi, durante il quale non è stata vincolata da un rapporto di lavoro a seguito della formazione scolastica, necessario per essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

                                         Infatti, quale tempo di formazione l'assicurata può al massimo fare valere i periodi dal 3 novembre 2001 all'11 aprile 2002 e dal 6 maggio al 31 agosto 2002.

                                         Nel termine quadro per il periodo di contribuzione (3 novembre 2001-2 novembre 2003) l'assicurata non ha dunque seguito una formazione scolastica, durante oltre 12 mesi, che le ha impedito di essere vincolata da un rapporto di lavoro per un periodo di tempo equivalente (cfr. consid. 2.3).

                                         Essa non può quindi essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione sulla base dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

                                         L'assicurata non può infine neppure essere esonerata sulla base dell'art. 14 cpv. 3 LADI. Infatti il suo soggiorno in __________ non è durato oltre un anno (cfr. consid. 2.4).

                                         In simili circostanze, visto che l'assicurata non ha adempiuto e neppure poteva essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, a ragione la Cassa le ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto non è dato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

                                         Questo vale a maggior ragione anche avuto riguardo alla giurisprudenza federale secondo la quale non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr. consid. 2.5).

                                         La decisione impugnata va dunque confermata.

                                         Circa il richiamo dell'assicurata agli art. 7 ("Dignità umana") e 8 ("Uguaglianza giuridica") della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost. fed.) il TCA ricorda che il giudice è vincolato alla volontà del legislatore e deve applicare la legge.

                                         Infatti, secondo l'art. 191 Cost. fed. le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto (cfr. STFA del 24 aprile 2003 nella causa G., C 29/02, consid. 3.6; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; Pratique VSI 2003 pag. 82, consid. 7, pag. 96 e DTF 128 V 199, consid. 7 pag. 215).

                                         Nel caso concreto vanno dunque applicati segnatamente gli art. 8, 13 e 14 LADI che regolano chiaramente i presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione, il periodo di contribuzione e l'esonero dal suo adempimento. In assenza dei presupposti legali pur interpretati alla luce della Costituzione federale (cfr. DTF 130 V 235), il diritto alle indennità di disoccupazione non è dato.

                                         Nel proprio ricorso l'assicurata ha chiesto, subordinatamente, "l'ammissione all'assistenza pubblica e al sussidio per la cassa malati" (cfr. doc. I pag. 2).

                                         Ora, in assenza di una decisione impugnabile al proposito il TCA non può pronunciarsi nel merito. Una domanda in tale senso deve essere inoltrata agli organi chiamati ad applicare la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e il rispettivo Regolamento (cfr. in particolare gli art. 2, 18 e 19 Laps e gli art. 12, 17, 18 e 19 del Regolamento e, concretamente allo sportello Laps di Bellinzona (cfr. art. 19 del Regolamento)).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2004.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.09.2004 38.2004.11 — Swissrulings