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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2005 38.2004.103

2 février 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·282 mots·~1 min·2

Résumé

stralcio della causa dai ruoli,poiché,a seguito dell'emissione,da parte della Cassa,di una nuova decisione prima della risposta (con cui è stata annullata la decis. su opposizione impugnata per procedere a ulteriori accertamenti e poi emanare una nuova decisione formale),è divenuta priva di oggetto

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.103   dc/gm

Lugano 2 febbraio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 22 dicembre 2004 interposto da

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 7 dicembre 2004 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

letti ed esaminati gli atti;

vista in particolare la lettera 26 gennaio 2005 della parte convenuta del seguente tenore:

"                                       Ci riferiamo agli incarti sopra menzionati e, dopo attento esame del ricorso, vi chiediamo lo stralcio delle cause.

La cassa annulla le decisioni su opposizione del 7 dicembre 2004, come da decisioni allegate, e procede ad ulteriori accertamenti, al termine dei quali pronuncerà delle nuove decisioni formali, attaccabili con opposizione." (cfr. Doc. III e III bis);

ricordato che secondo l'art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso;

precisato inoltre che anche secondo l'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                              la Cassa CO 1 verserà alla parte ricorrente CHF 300.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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