Raccomandata
Incarto n. 38.2004.103 dc/gm
Lugano 2 febbraio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 22 dicembre 2004 interposto da
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2004 emanata da
Cassa CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
vista in particolare la lettera 26 gennaio 2005 della parte convenuta del seguente tenore:
" Ci riferiamo agli incarti sopra menzionati e, dopo attento esame del ricorso, vi chiediamo lo stralcio delle cause.
La cassa annulla le decisioni su opposizione del 7 dicembre 2004, come da decisioni allegate, e procede ad ulteriori accertamenti, al termine dei quali pronuncerà delle nuove decisioni formali, attaccabili con opposizione." (cfr. Doc. III e III bis);
ricordato che secondo l'art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso;
precisato inoltre che anche secondo l'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
la Cassa CO 1 verserà alla parte ricorrente CHF 300.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo