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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.07.2004 38.2003.94

8 juillet 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,583 mots·~1h 8min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

3Raccomandata

Incarto n. 38.2003.94   rs/sc

Lugano 8 luglio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2003 di

RI1 rappr. da: RA1  

contro  

la decisione del 1° ottobre 2003 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 7 maggio 2003 l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a una sanzione" concernente RI1:

"  La signora RI1 ha ricevuto un'assegnazione da parte del nostro ufficio per un posto come impiegata d'ufficio, aiuto-contabile con grado di occupazione del 50% (Lei cerca al 70%). Si è presentata al colloquio in data 22.04.03 ed ha discusso del posto con la responsabile Sig.ra __________. Il giorno seguente la candidata ha ritirato la sua candidatura in quanto ha ritenuto che il lavoro offerto fosse "ripetitivo e non stimolante per le sue conoscenze e che lo stipendio era relativamente basso (Fr. 20.00 all'ora)". Ho sentito la signora __________ e mi ha confermato che l'assicurata poteva rientrare nella rosa dei candidati ma che non aveva la certezza che l'avrebbe assunta. Sentendo l'assicurata, oltre alla giustificazione che ho sopra riportato e che mi ha fatto pervenire per iscritto tramite il formulario, mi ha riconfermato la monotonia del lavoro proposto e che non sapeva della possibilità del GI. Comunque la ragione principale rimane quella della monotonia e ripetitività del lavoro. Sottopongo alla vostra attenzione il caso per una eventuale decisione in merito.

Pertanto, alla luce dei fatti sopra esposti, sottoponiamo il caso per decisione al Servizio giuridico cantonale." (Doc. 7)

                               1.2.   Con decisione del 9 luglio 2003 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurata per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, a decorrere dal 24 aprile 2004, argomentando:

"  Visti gli artt. 16, 17 cpv. 3, 30 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e 3 LADI, nonché l'art. 45 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OADI.

Conformemente alle disposizioni degli articoli menzionati, l'assicurato che non accetta un'occupazione adeguata deve essere sospeso dal diritto all'inden­nità di disoccupazione.

La signora RI1RI1 si è riscritta in disoccupazione il 13 gennaio 2003 alla ricerca di un'occupazione a tempo parziale (70%) quale impiegata di commercio qualificata.

Mediante comunicazione 7 maggio 2003 l'URC di __________ ha sottoposto il caso per decisione allo scrivente Ufficio poiché l'assicurata non ha accettato un posto di lavoro quale impiegata pool fatturazione presso la __________, __________, poiché al dire della signora RI1 si tratta di un lavoro monotono e ripetitivo.

In particolare, l'offerta d'impiego assegnata il 16 aprile 2003 dall'URC di __________ prevedeva l'inizio attività a tempo parziale (50%) e di durata indeter­minata, da subito con un salario orario di fr. 20.--/h.

Con lettera 20 maggio 2003 la signora RI1 dichiara, in buona sostanza, di aver ritirato il 23.04.2003 la propria candidatura per l'impiego in oggetto poiché ritenuto, quale motivazione principale, troppo ripetitivo, monotono e lo stipendio offerto basso.

Riteniamo che le motivazioni addotte dall'assicurata non sono valide, dal profilo della disoccupazione, per giustificare il suo comportamento che deve essere equiparato al rifiuto di un'occupazione assegnata.

Considerato che, l'assicurata è tenuta di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione adeguata al fine di evitare o ridurre il pregiudizio, ritenuta l'occupazione offerta adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI e pertanto il rifiuto dell'assicurata ingiustificato, l'Ufficio cantonale ritiene che il comportamento della signora RI1 non sia stato conforme alle prescrizioni di legge e decide di sospenderla, per un determinato periodo, dal beneficio delle prestazioni della disoccupazione.

Considerato che l'assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità compensati­ve giusta l'art. 41a OADI. La Cassa procederà a calcolare l'indennità giorna­liera oggetto della sospensione in base al guadagno intermedio non realizzato, cosicché, in concreto i giorni di sospensione da ammortizzare a carico dell'assicurata saranno meno di 31 giorni.

Si rende attenta l'assicurata che l'introduzione di una eventuale procedura di opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa." (Doc. 10)

                               1.3.   A seguito dell'opposizione interposta personalmente da RI1 (cfr. doc. 11), la Sezione del lavoro, il 1° ottobre 2003, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. B).

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata, tramite l'avv. RA1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato:

"  (…)

I.  In via principale

    1.

    Il presente ricorso è accolto.

Di conseguenza, la decisione su opposizione 01.10.2003 pronunciata dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, nei confronti della signora RI1, __________, è annullata. L'assicurata dovrà pertanto essere reintegrata nel proprio diritto alle indennità di disoccupazione.

     2.

     Protestate ripetibili, tasse e spese come di rito.

II.   In via subordinata

    1.

    Il presente ricorso è accolto.

Di conseguenza, la decisione su opposizione 01.10.2003 pronunciata dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, nei confronti della signora RI1, __________, è riformata, nel senso che all'assicurata potrà essere applicata una misura di sospensione delle indennità di disoccupazione per ............. giorni.

    2.

Protestate ripetibili, tasse e spese come di rito." (Doc. I, pag. 11-12)" (Doc. I, pag. 11-12)

                                         A motivazione del proprio ricorso l'insorgente ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

1.

Dal 15.08.1995 al 31.12.2002, la signora RI1RI1 era stata alle dipendenze della società __________ (__________) AG, nella propria sede di __________ (cfr. doc. D).

La __________ (__________) AG è fornitrice di apparecchi per la riproduzione di documenti (fotocopiatrici, telefax, stampanti).

In un primo tempo, la ricorrente era impiegata in qualità di segretaria/collaboratrice specialista, in seguito, le era stata assegnata la funzione di «Teamleader compiti specializzati Sales» (cfr. doc. D).

Nella sua funzione di «Teamleader compiti specializzati Sales», la ricorrente aveva ricoperto mansioni di responsabilità, ed in particolare:

-     direzione professionale di una collaboratrice;

-                                                                             supporto attivo ai collaboratori del servizio esterno nei loro compiti amministrativi;

-     redazione di contratti;

-     compilazione ed aggiornamento di offerte;

-     elaborazione statistiche;

-     rappresentanza della collaboratrice specialista __________;

-                                                                             collaborazione nell'ambito di accertamenti, coordinamenti e compiti organizzativi.

Per contro, la ricorrente non ha mai svolto alcuna attività nell'ambito della contabilità.

Prove: doc. D (certificato finale di lavoro 31.12.2002); richiamo dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; testimoni.

2.

Come precedentemente esposto, il rapporto di lavoro tra la signora RI1 e la __________ (__________) AG è cessato il 31.12.2002.

La ricorrente si era quindi iscritta all'assicurazione disoccupazione a far tempo dal 13.01.2003.

Sulla scorta delle conoscenze acquisite presso l'ultimo datore di lavoro, la signora RI1 era alla ricerca di un'occupazione a tempo parziale (al 70%) quale impiegata di commercio qualificata.

Il 15.04.2003, la __________ SA __________i (in seguito, la «__________ ») segnalava all'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito, «URC») un posto vacante per il proprio centro di __________, con grado di occupazione del 50% (cfr. doc. E). La __________ era alla ricerca di un'«impiegata pool fatturazione» qualificata, con le seguenti competenze:

«Persona competente, precisa, che abbia dimestichezza e molta famigliarità con i numeri, pratica di PC, costante e molto flessibile.

Candidata dovrà possedere un grande spirito cooperativo, saper lavorare in un team di persone già costituito da diverso tempo.» (cfr. doc. E)

Il 16.04.2003, l'URC provvedeva ad assegnare alla ricorrente la suddetta offerta di lavoro. Nel modulo «Offerta di un posto di lavoro» trasmessole, l'URC specificava che la __________ era alla ricerca di un' «impiegata d'ufficio (2 anni) aiuto-contabile» e «semi qualificata» (cfr. doc. F).

L'assegnazione di un impiego professionale di quel genere lasciava alla signora RI1RI1 qualche perplessità. In effetti, le competenze richieste dalla __________ non corrispondevano alle esperienza e conoscenze acquisite dalla medesima durante l'ultima esperienza lavorativa di 7 anni presso la __________ (__________) AG.

Come richiestole dall'URC, la signora RI1 provvedeva a contattare la __________, al fine di fissare un colloquio di lavoro.

Il 22.04.2003, la ricorrente si incontrava con una responsabile della __________. In quell'occasione, la responsabile provvedeva ad illustrare in dettaglio in cosa consisteva l'impiego offerto: il lavoro si sarebbe limitato ad un semplice controllo di fatture con i rispettivi bollettini.

Orbene, il colloquio 22.04.2003 non faceva che confermare quanto precedentemente intuito dalla ricorrente, vale a dire l'incoerenza tra l'attività precedentemente svolta dalla stessa presso la __________ (__________) AG ed il posto di lavoro propostole dalla __________ __________. Oltre a ciò, la signora RI1 constatava che l'impiego effettivamente propostole nel corso del citato colloquio non corrispondeva neppure alle mansioni richieste dalla __________ nell'«Offerta di un posto di lavoro» trasmessole dall'URC (cfr. doc. F).

In conclusione, il profilo ricercato dalla __________ corrispondeva più a quello di un aiuto-contabile che alle conoscenze di segretaria acquisite dalla signora RI1 nel corso dell'ultima esperienza professionale.

Per questi motivi, il 23.04.2003, la signora RI1 comunicava alla __________ di ritirare la propria candidatura.

Il 24.04.2003, la ricorrente provvedeva a ritornare all'URC il formulario «Esito dell'offerta di lavoro» (cfr. doc. G).

Pure la __________ provvedeva a ritornare all'URC il formulario «Esito della candidatura» (cfr. doc. H).

Prove: doc. E (segnalazione di un posto vacante 15.04.2003); doc. F (offerta di un posto di lavoro 16.04.2003); doc. G (esito dell'offerta di lavoro 24.04.2003); doc. H (esito della candidatura 22.04.2003); richiamo dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; testimoni.

3.

Con scritto 16.05.2003 (cfr. doc. 1), la Sezione del lavoro, Bellinzona, trasmetteva alla ricorrente, per eventuali osservazioni, la «Comunicazione relativa a una sanzione» n. 206843703 di data 07.05.2003 dell'URC (cfr. doc. L). A mente dell'URC, non accettando un'occupazione adeguata assegnatale, la signora RI1RI1 si era resa passibile di una sanzione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lit. d LADI.

Con scritto 20.05.2003, la ricorrente rilevava, in sintesi, l'incongruenza tra l'ultima attività lavorativa da lei svolta ed il posto di lavoro propostole dalla __________ (cfr. doc. M).

Con decisione n. 207030025 del 09.07.2003, la Sezione del lavoro, ritenendo che la signora RI1 non avesse accettato un impiego adeguato (cfr. art. 16 LADI), sospendeva l'assicurata dal diritto all'indennità di disoccupazione per 31 giorni (cfr. doc. N).

Contro la predetta decisione, il 28.07.2003, la signora RI1 interponeva opposizione, ribadendo, in buona sostanza, il contenuto delle osservazioni 20.05.2003 (cfr. doc. O).

La Sezione del lavoro provvedeva ad effettuare alcuni accertamenti presso la ____________________ in merito alle mansioni richieste per il posto di lavoro in questione (doc. P, doc. Q).

L'11.08.2003, la __________ rispondeva a tali richieste, affermando che era alla ricerca di una persona con esperienza nel settore della fatturazione, che amasse i calcoli matematici e che conoscesse la base dei sistemi informatici per la contabilità (cfr. doc. R).

In seguito, il 02.09.2003, la __________ modificava la sua prima versione, sostenendo che le mansioni previste erano limitate alla registrazione delle fatture, la loro distribuzione, preparazione al pagamento, trasmissione alla centrale, classificazione, nonché la calcolazione di bollettini particolari (cfr. p doc. S). Competenze che, come precedentemente esposto, la signora RI1 non aveva.

Con osservazioni 27.08.2003 e 17.09.2003 (cfr. doc. T, doc. U), la ricorrente ribadiva la posizione assunta nei suoi scritti precedenti.

Con decisione su opposizione 01.10.2003, la Sezione del lavoro confermava la propria decisione 09.07.2003 n. 207030025 (cfr. doc. B).

A partire dal 01.09.2003, la ricorrente ha trovato un impiego di lavoro presso una società di __________.

Prove: doc. B (decisione su opposizione 01.10.2003); doc. 1 (scritto 16.05.2003 della Sezione del lavoro); doc. L (comunicazione relativa a una sanzione n. 206843703 del 07.05.2003 dell'URC); doc. M (scritto 20.05.2003 della ricorrente); doc. N (decisione n. 207030025 del 09.07.2003 della Sezione del lavoro); doc. O (opposizione 28.07.2003); doc. P (scritto 11.08.2003 della Sezione del lavoro); doc. Q (scritto e-mail 01.09.2003 della Sezione del lavoro); doc. R (scritto 11.08.2003 della __________); doc. S (scritto 02.09.2003 della __________); doc. T (osservazioni 27.08.2003 della ricorrente); doc. U . (osservazioni 17.09.2003 della ricorrente); richiamo dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; testimoni.

4.

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LADI, al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.

L'art. 17 cpv. 3 LADI annovera tra gli obblighi imposti all'assicurato, quello di accettare qualsiasi occupazione adeguata propostagli.

L'art. 16 cpv. 2 lit. a-i LADI stabilisce i casi in cui l'occupazione non è considerata adeguata. Qualora dovesse verificarsi una delle ipotesi ivi previste, l'assicurato non è nell'obbligo di accettare il posto di lavoro propostogli.

Alla luce della sistematica della disposizione di legge in esame, l'assicurato è pertanto obbligato ad accettare qualsiasi occupazione adeguata, atteso che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lit. a-i LADI siano, nel caso concreto, cumulativamente escluse (cfr. STF 12.03.2003 in re Ufficio cantonale del lavoro c. M. e Tribunale cantonale delle assicurazioni; DTF 124 V 62; RDAT 20011 n. 70).

Nel caso di specie, nel corso dell'ultima esperienza professionale di 7 anni presso la __________ (__________) AG, la signora RI1RI1 non aveva mai svolto attività attinenti alla contabilità (cfr. consid. 1 del presente memoriale).

In sintesi, la __________ era alla ricerca (cfr. doc. E, doc. F, doc. R, doc. S):

-                                                                             di un aiuto contabile. Come più volte ribadito, nella precedente esperienza professionale, la ricorrente non aveva mai svolto mansioni contabili;

-                                                                             semi-qualificata. La signora RI1 è un'impiegata di commercio qualificata;

-                                                                             con esperienza nel settore della fatturazione. La ricorrente non ha mai maturato una tale esperienza;

-                                                                             che avesse dimestichezza, famigliarità ed amasse i calcoli matematici. La matematica non rientrava nelle mansioni svolte dalla signora RI1RA1 presso la __________ (__________) AG;

-                                                                             che conoscesse le basi dei sistemi informatici per la contabilità. Prima del colloquio del 22.04.2003 con la responsabile della ____________________, la ricorrente non aveva mai lavorato con un sistema per la contabilità;

-                                                                             con la funzione di registrare, distribuire, preparare al pagamento, trasmettere alla centrale le fatture, nonché di confrontarle con i rispettivi bollettini. La signora RI1 non ha mai svolto presso la __________ (__________) AG un lavoro di questo genere.

Si ribadisce nuovamente, che, contrariamente a quanto affermato per iscritto, e qui sopra riassunto, dalla __________ in merito al profilo ricercato, durante il colloquio 22.04.2003 alla signora RI1 è stato proposto un impiego che consisteva esclusivamente nel controllo delle fatture con i relativi bollettini per tutta la durata dell'orario lavorativo.

Comparando la funzione svolta dalla ricorrente presso la ____________________ (__________) AG con il profilo ricercato dalla __________ nonché con l'impiego effettivamente offerto alla ricorrente, non si può far altro che constatare quanto tali attività professionali siano differenti tra loro ed evidenziare l'assenza di un qualsivoglia elemento di comunanza.

Giusta l'art. 16 cpv. 2 lit. b LADI, non è considerata adeguata un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato.

Nel caso di specie, emerge che, nell'assegnare alla ricorrente il posto di lavoro presso la __________, l'URC non ha tenuto in debita considerazione le capacità e l'attività precedente della signora RI1.

Occorre al proposito ribadire che, al momento del colloquio con la __________, avvenuto il 22.04.2003, la signora RI1RI1 era iscritta all'assicurazione disoccupazione da circa 3 mesi (cfr. RDAT 20011 n. 70).

Stante ed assodato quanto sopra esposto, ne discende che tale impiego non è un'occupazione adeguata, ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lit. b LADI.

La ricorrente contesta pertanto la tesi della Sezione del lavoro, secondo la quale, dai documenti agli atti, risulterebbe che l'impiego propostole è da considerarsi un'occupazione adeguata, ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LADI (cfr. doc. B).

La decisione su opposizione 01.10.2003 impugnata viola pertanto il precetto, di cui all'art. 16 cpv. 2 lit. b LADI.

La Sezione del lavoro ha pertanto erroneamente comminato alla ricorrente una sospensione di 31 giorni dal diritto all'indennità giornaliera (cfr. art. 30 cpv. 1 lit. d LADI, art. 45 cpv. 2 OADI).

Prove: doc. B (decisione su opposizione 01.10.2003); doc. E (segnalazione di un posto vacante 15.04.2003); doc. F (offerta di un posto di lavoro 16.04.2003); doc. R (scritto 11.08.2003 della __________); doc. S (scritto 02.09.2003 della __________); richiamo dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; testimoni.

5.

Secondo autorevole dottrina e costante prassi giurisprudenziale:

«La questione a sapere se il comportamento rimproverato all'assicurato configuri o meno un rifiuto di un'occupazione adeguata offertagli ufficialmente deve comunque essere risolta solo nella misura in cui è appurato che l'assicurato sarebbe stato assunto. Non si possono infatti sanzionare degli assicurati che, in ogni caso, non sarebbero stati assunti.»

(cfr. RDAT 2001 I n. 70 ed ivi citata dottrina)

Indipendentemente dal fatto che l'occupazione proposta alla ricorrente era inadeguata, ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lit. b LADI, occorre esaminare nel caso concreto se la signora RI1 sarebbe stata in ogni caso assunta dalla __________.

Nella «Comunicazione relativa a una sanzione» n. 206843703 dell'URC alla Sezione del lavoro (cfr. doc. L), la consulente del personale dell'URC incaricata affermava che:

«Ho sentito la signora __________ e mi ha confermato che l'assicurata [signora RI1] poteva rientrare nella rosa dei candidati ma che non aveva la certezza che l'avrebbe assunta.»

Da tale dichiarazione non emerge che la __________ avrebbe in ogni caso assunto la signora RI1.

E ancora.

Nello scritto 02.09.2003 (cfr. doc. S), la __________ dichiarava che:

«(..) abbiamo effettuato diversi colloqui ma non avendo avuto candidature idonee e seriamente interessate abbiamo provveduto ad un trasferimento interno.»

Va inoltre rilevato che, alla domanda «Può inoltre dirmi se vi erano delle reali possibilità di assunzione da parte vostra della signora __________ [recte: signora RI1]?», posta dalla Sezione del lavoro alla __________ (cfr. doc. Q), quest'ultima non ha dato risposta alcuna (cfr. doc. S).

Infine, come precedentemente esposto, la signora RI1 ha ritirato la propria candidatura. Ciò a dimostrazione del fatto che, al contrario di quanto succede in caso di rifiuto di un posto di lavoro offerto, la __________ non aveva offerto alla ricorrente il posto di lavoro vacante.

Alla luce di quanto precede e contrariamente alle deduzioni della Sezione del lavoro (cfr. doc. B), nella fattispecie non sussistono indizi concreti tali da permettere di sostenere che la signora RI1RI1 sarebbe in ogni caso stata assunta dal potenziale datore di lavoro __________.

Conformemente alla citata dottrina e giurisprudenza, ne consegue che la ricorrente non poteva in ogni caso essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione in virtù, dell'art. 30 cpv. 1 lit. d LADI e art. 45 cpv. 2 DADI.

Prove: doc. B (decisione su opposizione 01.10.2003); doc. L (comunicazione relativa a una sanzione n. 206843703 del 07.05.2003 dell'URC); doc. S (scritto 02.09.2003 della __________); doc. Q (scritto e-mail 01.09.2003 della Sezione del lavoro); richiamo dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; testimoni.

6.

Visto quanto sopra, la decisione qui impugnata va annullata.

Alla signora RI1 dovrà pertanto essere versata la somma totale delle indennità di disoccupazione oggetto della sospensione di 31 giorni. E meglio.

La ricorrente ha diritto ad un'indennità giornaliera di disoccupazione di Frs. 130.-- (cfr. doc. VI -V9).

Per il mese di giugno 2003, alla signora RI1 non sono state versate 10.3 indennità giornaliere (cfr. doc. V6: conteggio 24.07.2003 del mese di giugno 2003).

Per il mese di luglio 2003, alla signora RI1 non sono state versate 4.9 indennità giornaliere (cfr. doc. V7: conteggio 28.07.2003 del mese di luglio 2003).

In concreto, alla ricorrente non sono state versate 15.2 indennità giornaliere (= 10.3 + 4.9).

Ne consegue che alla signora RI1 deve essere versato l'importo complessivo di Frs. l'976.-- (Frs. 130 x 15.2 indennità giornaliere).

Prove: doc. V1-V9 (conteggio gennaio 2003-settembre 2003); richiamo dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; testimoni

7.

In via del tutto subordinata, la ricorrente rileva che in ogni caso la decisione qui impugnata travalica il principio della legalità e segnatamente quanto previsto dall'OADI in merito alla durata della sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione.

E questo per i seguenti motivi.

A norma dell'art. 45 cpv. 2 DADI, la sospensione del diritto all'indennità è di:

-     1-15 giorni, in caso di colpa lieve (lit. a);

-     16-30, in caso di colpa mediamente grave (lit. b);

-     31-60 giorni, in caso di colpa grave (lit. c);

Nel sospendere la ricorrente dal diritto all'indennità di disoccupazione per 31 giorni (cfr. doc. B, doc. N), la Sezione del lavoro ha ritenuto che la signora RI1 avesse commesso una colpa grave, ai sensi dell'art. 45 cpv. 2 lit. c OADI.

Nel caso di specie, tenuto conto:

-                                                                             della differenza tra l'impiego offerto dalla __________ e le mansioni svolte dalla ricorrente nel corso della precedente esperienza professionale presso la __________ (__________) AG;

-                                                                             dell'esiguità del salario orario di Frs. 20.-- offerto alla ricorrente rispetto alle conoscenze professionali della medesima;

-                                                                             del fatto che, al momento del colloquio con la __________, la signora RI1 era iscritta all'assicurazione disoccupazione da soli 3 mesi;

nel ritirare la propria candidatura, la signora RI1 ritiene di aver commesso una negligenza parificabile al massimo ad una colpa lieve, di cui all'art. 45 cpv. 2 lit. a DADI.

Ed inoltre, tenuto conto del principio della proporzionalità, la signora RI1 reputa che, nel caso in cui si volesse sostenere che l'impiego offerto dalla __________ alla ricorrente fosse stata un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI), fatto comunque contestato, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione deve essere di al massimo 2 o 3 giorni.

Prove: doc. B (decisione su opposizione 01.10.2003); doc. N (decisione n. 207030025 del 09.07.2003 della Sezione del lavoro); richiamo dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; testimoni." (Doc. I, pag. 3-11)

                               1.5.   Con ordinanza del 26 novembre 2003 il giudice delegato ha assegnato alla Sezione del lavoro un ultimo termine perentorio di 10 giorni per presentare la risposta di causa con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il Tribunale avrebbe proceduto all'emanazione del giudizio sulla base degli atti di causa (cfr. doc. III).

                               1.6.   Nella sua risposta del 9 dicembre 2003 l'autorità amministrativa ha chiesto di respingere il ricorso e ha rilevato quanto segue:

"  (…)

1.                                                                            La signora RI1 è iscritta in disoccupazione a far tempo dal 13 gennaio 2003, alla ricerca di un'occupazione a tempo parziale (70%) come impiegata di commercio (doc. 1).

L'assicurata è al suo secondo termine quadro (13 gennaio 2003 - 12 gennaio 2005), con un guadagno assicurato di fr. 3'526.- (doc. 1).

2.                                                                            In data 16 aprile 2003 l'Ufficio regionale di collocamento di ____________________ (in seguito: URC) ha assegnato all'assicurata un impiego a metà tempo (50%) come impiegata d'ufficio (2 anni) e aiuto contabile (impiegata pool fatturazione) presso la __________ a ____________________. L'impiego offerto sarebbe stato di durata indeterminata e l'inizio dell'attività da concordare tra le parti. II colloquio di lavoro ha avuto luogo il 22 aprile 2003. Dall'Esito della candidatura prodotto dal potenziale datore di lavoro risulta che la signora RI1 non è stata assunta, in quanto "non ha accettato il salario lordo offerto di fr./ 20.- + indennità vac. e infras.". Dall'Esito dell'offerta di lavoro compilato dalla signora RI1 emerge invece che l'assicurata ha ritirato la sua candidatura in data 23 aprile 2003 a motivo del carattere ripetitivo e poco stimolante dell'attività e della retribuzione oraria relativamente bassa (doc. 2-6).

3.   Con comunicazione 7 maggio 2003 relativa a una sanzione I'URC di __________ ha sottoposto al servizio cantonale il caso della signora RI1 per decisione. Con scritto 16 maggio 2003 il servizio cantonale ha sottoposto all'assicurata la comunicazione e i relativi allegati per conoscenza ed eventuali osservazioni. Allo stesso la signora RI1 ha risposto in data 22 maggio 2003, ribadendo in sostanza quanto già espresso nell'Esito dell'offerta di lavoro (doc. 7-9).

4.                                                                            Con decisione 9 luglio 2003 il servizio cantonale ha sospeso l'assicurata per la durata di 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, a far tempo dal 24 aprile 2003, per aver rifiutato senza giustificati motivi l'impiego assegnatole presso la __________ a __________. Contro la predetta decisione la signora RI1 ha interposto opposizione in data 29 luglio 2003 (doc. 10-11).

5.   Successivamente all'opposizione, con scritto 11 agosto 2003 lo scrivente Ufficio ha esperito ulteriori accertamenti presso la __________ di __________. Le risposte fornite dal potenziale datore di lavoro sono state sottoposte all'opponente per conoscenza ed eventuali osservazioni in data 21 agosto, rispettivamente 9 settembre 2003. Con scritti 29 agosto, rispettivamente 17 settembre 2003 l'assicurata ha sostanzialmente ribadito quanto da lei già espresso in precedenza (doc. 12-19).

6.                                                                            L'opposizione presentata dalla signora RI1 è stata respinta dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro con decisione l. ottobre 2003 (doc. 20), ora impugnata con il ricorso in esame (doc. I, inc. no. 38.2003.94).

7.   Secondo i combinati disposti di cui agli articoli 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli, al fine di ridurre il suo danno.

Se l'assicurato non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata, egli è sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI). La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa (cpv. 3). La sospensione del diritto all'indennità è di 31 a 60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv. 2 OADI); vi è colpa grave, in particolare, se l'assicurato ha rifiutato un lavoro idoneo (cpv. 3).

La costante giurisprudenza federale e cantonale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. DTF 122 V 34 segg.; STCA dell'8 marzo 2002 nella causa A. F. contro UL, consid. 2.2., pag. 11 e relativi riferimenti).

Tra i compiti dell'assicurato che fa valere prestazioni assicurative vi è quello di cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente (art. 17 cpv. 1 LADI).

8.   Nel caso concreto, in data 23 aprile 2003 la ricorrente ha ritirato la sua candidatura per l'impiego come impiegata d'ufficio (2 anni) e aiuto contabile (impiegata pool fatturazione) presso la __________ di __________ in quanto, da una parte, l'attività proposta sarebbe ripetitiva, monotona e non considerante sufficientemente le sue capacità e la sua attività precedente, dall'altra, il salario offertole sarebbe troppo basso.

Per quanto riguarda la prima motivazione addotta dall'opponente, va detto quanto segue. Alla ricorrente è stato offerto un impiego come impiegata pool fatturazione. Dai documenti agli atti emerge segnatamente che questo impiego era destinato a una persona con esperienza nel settore della fatturazione. Ora, dal curriculum vitae dell'assicurata emerge che la stessa, di formazione impiegata di commercio, si è occupata per diversi anni di fatturazioni, come pure, in generale, di lavori amministrativi d'ufficio (e quindi anche di contabilità). Quanto precede trova del resto conferma nel Certificato finale di lavoro della ditta __________ AG prodotto dalla controparte sub. doc. D, ove risulta che la signora RI1 si è occupata anche di tenuta di cassa e controllo fatture, come pure di procedure amministrative d'ufficio. In considerazione di quanto precede, l'impiego proposto all'assicurata teneva dunque convenientemente conto delle sue capacità e dell'attività precedente. II fatto che ella abbia ritenuto il lavoro troppo monotono e ripetitivo non può certo bastare per giustificarne il suo rifiuto. Le mansioni che la ricorrente era chiamata a svolgere sono peraltro quelle indicate negli scritti del potenziale datore di lavoro e che le parti hanno discusso nel corso del colloquio di lavoro dello scorso 22 aprile.

Per quanto concerne la seconda motivazione addotta dall'assicurata a sostegno del rifiuto del posto di lavoro offertole, a sapere il fatto che il salario proposto sarebbe troppo basso, va detto quanto segue.

Alla signora RI1RI1 è stato proposto un salario orario lordo di fr. 20.- (e, inoltre, il 10.64% a titolo di supplemento per vacanze e il 3,5% a titolo di supplemento per giorni festivi). Ora, anche per quanto riguarda la retribuzione l'impiego proposto è da ritenersi adeguato ai sensi dell'articolo 16 cpv. 2 lett. a LADI (... conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro).

È infine doverosa un'ultima considerazione. Conformemente alla giurisprudenza, non si possono sanzionare gli assicurati che, in ogni caso, non sarebbero stati assunti (cfr. STFA del 17 agosto 1989 nella causa M.P. (C27/89) e relativi riferimenti). Ora, dai documenti agli atti non risulta che la signora RI1 non sarebbe in ogni caso stata assunta; anzi, la stessa rientrava nella rosa dei candidati, e anche se la signora __________ (con la quale la ricorrente ha avuto il colloquio di lavoro) non era certa della sua assunzione, ciò non può certo bastare per concludere che l'assicurata non sarebbe dunque, in ogni caso, stata assunta.

In considerazione di quanto precede e della citata giurisprudenza, ritenuta l'adeguatezza dell'assegnazione presso la __________ di ____________________, osservato come l'assicurata abbia già in precedenza - e per diversi anni - svolto mansioni simili a quelle previste nel quadro dell'occupazione propostale nel mese di aprile 2003 e come le motivazioni addotte dalla signora RI1RI1 non appaiano sufficienti a giustificare il rifiuto di un simile impiego, ritenuto come l'assicurata, accettando l'impiego adeguato presso la __________, avrebbe potuto ridurre il danno nei confronti dell'assicurazione disoccupazione, l'assicurata ha dunque rifiutato senza motivi validi un'occupazione adeguata ed è pertanto adeguata una sospensione di 31 giorni del diritto alle indennità di disoccupazione, conformemente all'articolo 45 cpv. 3 OADI." (Doc. IV)

                               1.7.   Con scritto del 29 dicembre 2003 l'avv. RA1 ha chiesto:

"  (…)

l'assunzione testimoniale della signora __________ presso la Spett. __________ SA, __________, qualora codesto Tribunale non dovesse accogliere e sposare l'esposizione fattuale della ricorrente circa le specificità del lavoro a suo tempo proposto alla sig.ra RI1RI1." (Doc. VI)

                               1.8.   La Sezione del lavoro, il 25 febbraio 2004, ha comunicato di riconfermarsi in quanto espresso nella risposta di causa e di non opporsi, se ritenuta necessaria, all'assunzione della prova indicata dalla controparte (cfr. doc. VIII).

                               1.9.   Pendente causa il TCA ha posto all'amministrazione il seguente quesito:

"  (…)

per quali ragioni ritenete adeguato ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. a LADI, il salario offerto all'assicurata relativamente all'impiego assegnatole il 16 aprile 2003 presso la __________, quale impiegata pool fatturazione.

In particolare vogliate motivare in modo dettagliato la conformità dello stipendio in questione agli usi professionali e locali." (Doc. IX)

                             1.10.   Il 4 maggio 2004 la Sezione del lavoro ha risposto:

"  (…)

in data 15 aprile 2004 abbiamo proceduto ad interpellare per iscritto la Commissione paritetica CCL degli impiegati di commercio. Con scritto 19/21 aprile 2004 la stessa commissione ci ha comunicato di ritenere adeguato ad un profilo simile a quello della signora RI1 un salario orario lordo di fr. 24.95 (cfr. copia corrispondenza citata, annessa quale doc. 22 e 23).

Ora, non avendo il CCL in questione un carattere d'obbligatorietà generale, riteniamo debba essere valutata la pratica in seno alla specifica ditta per determinare l'adeguatezza del salario concretamente proposto. A questo scopo abbiamo interpellato i servizi amministrativi della ____________________ SA, __________. In particolare, ancora il 29 aprile 2004, la signora __________ ci ha comunicato quanto segue: "( ...) in seguito alla sua richiesta le dobbiamo precisare che non abbiamo tariffe stabilite che applichiamo per impiegati di ufficio o aiuto contabili. Ma valutiamo la candidatura a seconda dei compiti che dovrà svolgere ed a seconda delle retribuzioni di base delle sue colleghe che da anni già collaborano in amministrazione." (cfr. copia scambio di corrispondenza e-mail 28-29 aprile 2004, annessa quale doc. 24).

Pertanto, considerato che:

-   il salario proposto è da ritenere adeguato ai criteri usualmente applicati dell'Ufficio della manodopera estera per la concessione di permessi di lavoro a stranieri per impiegati di commercio,

-   il CCL per gli impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese ha - nel caso concreto - un valore esclusivamente orientativo, così come la presa di posizione dell'apposita Commissione paritetica,

-   la ditta in questione conferma di fissare il salario degli impiegati d'ufficio e aiuto contabili secondo i compiti da affidare agli stessi e tenendo conto della retribuzione dei colleghi,

riteniamo il salario concretamente offerto (fr. 20.-/h a cui vanno aggiunti indennità vacanze 10,64% e giorni festivi 3,5%) adeguato." (Doc. X)

                             1.11.   I doc. IX e X sono stati sottoposti al rappresentante dell'assicurata per osservazioni (cfr. doc. XI), il quale, il 2 giugno 2004 ha precisato:

"  (…)

mi permetto osservare che la presa di posizione della Sezione del Lavoro non può che lasciare alquanto perplessi. Basti infatti ricordare che il salario minimo che il medesimo Ufficio, rispettivamente l'AVS, fissa ed impone per una collaboratrice domestica senza particolare esperienza o capacità ascende a fr. 20.-- netti all'ora.

Per il resto, si deve parimenti prendere atto che la Sezione del lavoro non risponde affatto al pur chiaro e preciso quesito di codesto Tribunale di cui allo scritto 5 aprile 2004. Questa Sezione del lavoro si limita infatti a ritenere acriticamente come "adeguato" il salario offerto all'assicurata perché .. è quello che è stato offerto dalla __________ SA." (Doc. XII)

                             1.12.   Il 14 giugno 2004 l'amministrazione si è riconfermata in quanto indicato nella risposta di causa e nello scritto del 5 (recte: 4) maggio 2004 (cfr. doc. XIV).

                             1.13.   I doc. XIII e XIV sono stati trasmessi al patrocinatore dell'interessata per conoscenza (cfr. doc. XV).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver ritirato la candidatura presentata alla __________ per l'impiego assegnatole ufficialmente dall'Ufficio regionale di collocamento di __________il 16 aprile 2003.

                                         Va dapprima segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

                                         Nel caso in esame l'amministrazione ha sanzionato l'assicurata per aver rifiutato, ritirando la propria candidatura il 23 aprile 2003, un'occupazione adeguata assegnata ufficialmente il 16 aprile 2003. A quel momento la terza revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui in casu si applicano le norme valide fino al 30 giugno 2003.

                               2.2.   In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata assegnatagli, oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato detto di partecipare".

                                         L’art. 30a LADI ("privazione del diritto alle prestazioni") prevede, al cpv. 1, che il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni se, a conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d, questi insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

                                         Secondo il cpv. 2 di questa disposizione "il disoccupato riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di partecipare al provvedimento di integrazione, sempre che gli altri presupposti siano soddisfatti" (su queste disposizioni, cfr.: G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 129-130).

                                         A titolo abbondanziale va segnalato che la terza revisione della LADI ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

                                         Al riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

"  (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)."

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

                               2.3.   La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

                                         Su queste questioni, vedi in particolare:

                                         G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.

                                         Ancora la nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha ribadito che, allorquando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione e quindi equiparabile ad un rifiuto (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Contestualmente, il TFA, tra l'altro, ha sottolineato che, richiedendo un salario orario manifestamente eccessivo ("offenbar übersetzte Lohnforderung"), l'assicurato ha contribuito alla sua mancata assunzione.

                                         Va inoltre ricordato che, a mente del TFA, l'evenienza in cui un assicurato si rifiuta, soltanto dopo alcuni giorni di lavoro, di proseguire l'occupazione, rientra nella fattispecie dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 122 V 34, consid. 3, pag. 37 e 38)

                               2.4.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         (Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e sempre dello stesso autore, Alcuni compiti …, p. 60).

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

                                         Il TFA ha, al riguardo, rilevato:

"  (…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.6.   Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

                                         Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

                                         In particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:

"  (…)

3.1. Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher, französischer und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat." "Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable." "La colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der Vorbehalt des entschuldbaren Grundes (motif valable/valido motivo) in Übereinstimmung mit der deutschen und französischen, aber im Widerspruch zur italienischen Fassung im Zusammenhang mit beiden Tatbeständen, sowohl der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8. November 2001, C 156/01, Erw. 3a) als auch der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw. 1; Urteil I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b) genannt.

3.2 Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden zugrunde zu legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw. 3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem festgehalten wird, die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich die Regel, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden dürfe, sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion zulasse (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J. vom 17. März 2003, C 278/01, Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw. 4.5, und D. vom 21. Mai 2001, C 424/00, Erw. 2b).

3.3 Zur Frage, ob der für schweres Verschulden vorgesehene Sanktionsrahmen auch bei Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) unterschritten werden kann, ist die Rechtsprechung hingegen uneinheitlich.

3.3.1 In einem Urteil B. vom 15. Februar 1999, C 226/98, dessen hier interessierende Erw. 2c in ARV 2000 Nr. 8 S. 41 abgedruckt ist, setzte sich das Eidgenössische Versicherungsgericht mit seinem in ARV 1999 Nr. 23 S. 136 publizierten Urteil U. vom 9. November 1998, C 386/97, auseinander, welches die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit betraf. Es führte aus, der Begründung dieses Urteils sei zu entnehmen, dass eine den für schweres Verschulden vorgesehenen Rahmen von 31 bis 60 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV) unterschreitende Einstellungsdauer im Rahmen dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig sei und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsgericht auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränke (ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c).

Im gleichen Urteil C 226/98 warf das Eidgenössische Versicherungsgericht indessen - ohne sie zu beantworten - die Frage auf, ob - unter dem Titel der entschuldbaren Gründe - nicht auch bei der Ablehnung zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten seien, so wenn die Zumutbarkeit nach den gesamten Umständen nur als Grenzfall zu bejahen sei (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c). Die Frage ist, nachdem die Zulässigkeit der Unterschreitung des für schweres Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens für die Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit zwischenzeitlich im positiven Sinne beantwortet worden ist (Erw. 3.2 hievor), nur (noch) in Bezug auf die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen Arbeit aktuell. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat sie auch in verschiedenen späteren Urteilen offen gelassen (z. B. in den Urteilen M. vom 24. Juni 2003, C 126/02, Erw. 4, T. vom 22. Oktober 2002, C 207/02, Erw. 3.2, und C. vom 10. Januar 2002, C 195/00).

3.3.2 Demgegenüber brachte das Eidgenössische Versicherungsgericht in verschiedenen eine Einstellung wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffenden Urteilen zum Ausdruck, dass bei allen in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen nicht ausnahmslos von einem schweren Verschulden auszugehen sei (z. B. Urteile B. vom 6. Februar 2003, C 3/02, Erw. 3.2, G. vom 15. Februar 2002, C 93/01, Erw. 3a, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3a). Dementsprechend erachtete es in mehreren Fällen eine Unterschreitung des für schweres Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens bei Einstellungen in der Anspruchsberechtigung wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit ausdrücklich für zulässig. So ging es in einem nicht veröffentlichten Urteil R. vom 2. September 1999, C 61/99, von einem leichten Verschulden aus und beanstandete in seinen Urteilen B. vom 6. Februar 2003, C 3/02, G. vom 15. Februar 2002, C 93/01, sowie H. vom 17. September 2001, C 391/00, die Annahme eines mittelschweren Verschuldens nicht.

3.3.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit die Möglichkeit der Annahme eines mittelschweren oder leichten statt des in Art. 45 Abs. 3 AVIV vorgeschriebenen schweren Verschuldens bald offen gelassen und bald bejaht wird. Die Rechtsprechung bedarf der Klärung.

3.4

3.4.1Zunächst ist festzustellen, dass der Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes, zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a, sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, sondern auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt eines entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw. 3.1 hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG.

3.4.2 Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98 angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.

3.4.3 Aufgrund dieser Erwägungen ist die Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3 AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren).

3.5 Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art. 45 Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt, die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin von einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen wird, festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C 93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3).

Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa) - eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"

(DTF 130 V 125-131)

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. STFA del 29 ottobre 2003 nella causa D., C 162/02, consid. 3.6.).

                                         In un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha osservato:

"  (…)

3.5 Bei der Bemessung der Einstellungsdauer wegen nicht genügender Bewerbung für einen Zwischenverdienst ist der gleiche Verschuldensmassstab (Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 AVIV) anzulegen wie im Falle der Ablehnung einer nach Art. 16 Abs. 1 AVIG zumutbaren Arbeit (BGE 122 V 40 Erw. 4c/bb). In dieser Hinsicht sieht Art. 45 Abs. 3 AVIV vor, dass die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ein schweres Verschulden darstellt. Jedoch hat das Eidgenössische Versicherungsgericht jüngst entschieden, dass im konkreten Fall Gründe vorliegen können, die das Verschulden als leichter erscheinen lassen (zur teilweisen Publikation vorgeschlagenes Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02). Dies ist hier der Fall: So hat die Versicherte sofort reagiert und sich bei der zugewiesenen Stelle am gleichen Tag gemeldet, als sie vom Nichtversand Kenntnis erhalten hat; zudem ist zu berücksichtigen, dass sie bis August 2002 (Fernbleiben von einer arbeitsmarktlichen Massnahme) während anderthalb Jahren offenbar nie Anlass zu Beanstandungen durch die Arbeitslosenversicherung gegeben hatte. Damit erscheint das Verschulden der Versicherten als leichter, so dass eine Einstelldauer von 25 Tagen, d.h. im oberen Bereich des mittelschweren Verschuldens, angemessen ist (Art. 132 OG). Da die Versicherte vorliegend eine durch das Arbeitsamt zugewiesene zumutbare Zwischenverdienstarbeit abgelehnt hat, ist sie nur soweit in der Anspruchsberechtigung einzustellen, als der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung den Anspruch auf Differenzausgleich übersteigt; Gegenstand der Einstellung ist daher der betragliche Unterschied der beiden Taggelder (BGE 122 V 40 Erw. 4c/bb)."

(STFA del 9 dicembre 2003 nella causa H., C 58/03, consid. 3.5.)

                                         In una sentenza del 12 dicembre 2003 nella causa K. (C 70/02), il TFA ha esaminato il caso di un assicurato che aveva rifiutato di candidarsi per un impiego assegnatogli ufficialmente presso un istituto assicurativo, poiché quest'ultimo aveva effettuato una fusione con l'assicurazione, sua ex datrice di lavoro che l'aveva licenziato in modo riprovevole. L'Alta Corte ha ritenuto adeguata una sanzione di 20 giorni.

                                         La nostra Massima Istanza, da un lato, ha in effetti ritenuto che l'assicurato avrebbe dovuto proporsi per tale occupazione, in quanto, se in seguito fosse stato realmente inviato a lavorare con le persone responsabili del suo precedente licenziamento e contro le quali aveva adito le vie legali per mobbing, avrebbe sempre potuto far valere l'intervenuta inadeguatezza dell'impiego.

                                         D'altro lato, il TFA ha deciso che i motivi soggettivi che avevano indotto l'assicurato a non candidarsi dovevano essere presi in considerazione nella valutazione della colpa e che essi non giustificavano di qualificare la colpa dell'assicurato come grave.

                                         Più precisamente l'Alta Corte ha evidenziato:

"  (…)

5.1 Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung richtet sich nach dem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV). Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Das Eidgenössische Versicherungsgericht entschied mit Urteil D. vom 19. Oktober 2003, C 162/02, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes auch bei Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Umstand zu verstehen, der das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen kann. Ein solcher im konkreten Einzelfall liegender Grund kann die subjektive Situation der betroffenen Person oder eine objektive Gegebenheit beschlagen.

5.2 Die Vorinstanz hat das Verschulden des Versicherten als schwer qualifiziert und die Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf 31 Tage festgesetzt. Aus den Akten geht hervor, dass am früheren Arbeitsplatz des Versicherten bei der X.________ erhebliche persönliche Spannungen bestanden. Die vom Beschwerdeführer als Mobbing bezeichneten Vorfälle führten unter anderem dazu, dass er nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses rechtliche Schritte gegen seine ehemalige Arbeitgeberin unternahm. Dass er sich auf diesem Hintergrund davor fürchtete, anlässlich der Bewerbung um die Stelle als Aussendienstmitarbeiter bei der nunmehr zum gleichen Versicherungskonzern wie die X.________ gehörenden Y.________ Versicherung zum Gespött seiner ehemaligen Mitarbeiter zu werden, ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Diese subjektiven Gründe sind bei der Beurteilung des Verschuldens zu berücksichtigen, weshalb die Annahme eines schweren Verschuldens, welches der verfügten und vom kantonalen Gericht bestätigten Einstellung von 31 Tagen zugrunde liegt, nicht gerechtfertigt ist. Den Umständen angemessen ist eine Einstellung von 20 Tagen Dauer, entsprechend einem mittelschweren Verschulden im mittleren Bereich (Art. 45 Abs. 2 lit. b AVIV)."

(STFA del 12 dicembre 2003 nella causa K., C 70/02, consid. 5)

                                         In un'altra sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

                                         L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

                                         Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una  concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

                                         Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

                                         Il TFA, in particolare, ha osservato:

"  (…)

2.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die angebotene Stelle, die sie zunächst zufolge zeitlichen Zusammenfalls mit einer amtlich angeordneten Qualifizierungsmassnahme abgelehnt habe, sei für sie unabhängig davon gar nicht in Frage gekommen, weil sie nicht über die für die Ausübung der entsprechenden Tätigkeit unverzichtbaren Softwarekenntnisse ("Powerpoint") verfügt habe. Ein allenfalls fehlender Kausalzusammenhang zwischen ihrem Verhalten und dem Nichterhalt der Arbeitsstelle vermag sie indes im Hinblick auf die streitige Sanktion nicht zu entlasten.

Rechtsprechung und Doktrin stimmen darin überein, dass die befristete Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ein geeignetes Mittel ist, um die versicherte Person am Schaden zu beteiligen, welchen sie der Arbeitslosenversicherung dadurch zufügt, dass sie sich nicht an die der Schadenminderung dienenden Obliegenheiten hält (BGE 125 V 199 Erw. 6a, 124 V 227 f. Erw. 2b, 122 V 40 Erw. 4c/aa; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Freiburg 1999, S. 461; Nussbaumer, a.a.O., Ziff. 691 S. 251; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 42; Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band I, Bern 1988, Art. 30 N 2). Daraus darf indes nicht abgeleitet werden, die Einstellung im Anspruch sei davon abhängig, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Verhalten der versicherten Person und dem Eintritt eines tatsächlichen Schadens besteht. Eine solche Rechtsfolgevoraussetzung ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus dem Sinn der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG sanktioniert - wie andere Einstellungsgründe auch - Handlungen oder Unterlassungen bereits dann, wenn sie erst ein Schadensrisiko in sich bergen. Die Massnahme findet ihre sinnvolle Zweckbestimmung konsequenterweise nicht nur in der Regelung der Folgen vergangenen Handelns, wie es der Gedanke der Schadensbeteiligung nahelegen könnte, sondern sie soll - vorbeugend - auch eine Verhaltensänderung bewirken. Zudem ist die Quantifizierung nachteiliger Wirkungen von entsprechenden Verhaltensweisen meist schwierig. So würde der Einstellungsgrund der ungenügenden Arbeitsbemühungen wohl regelmässig ins Leere greifen, wollte man seine Anwendung vom Nachweis abhängig machen, dass der Entschädigungsanspruch bei pflichtgemässem Verhalten tatsächlich geringer ausgefallen wäre. Die Verwaltung sähe sich vor unabsehbare Praktikabilitätsprobleme gestellt, wenn sie gehalten wäre, bei jedem Verstoss gegen die Schadenminderungspflicht Art und Ausmass des der Arbeitslosenversicherung daraus erwachsenen Schadens darzulegen (zum Ganzen Urteil R. vom 21. Februar 2002, C 152/01, Erw. 4).

Diese Überlegungen führen vorliegend zum Schluss, dass es nicht darauf ankommen kann, ob die Beschwerdeführerin ein bestimmtes, bei Ausübung der ihr zugedachten Stelle erforderliches Computerprogramm ausreichend beherrschte oder nicht. Nach unbestrittener Sachlage bezweifelte die Versicherte erst nachträglich, dass sie über die entsprechenden Kenntnisse verfügte. Massgebend für ihre anlässlich der Besprechung bei der privaten Arbeitsvermittlungsfirma an den Tag gelegte Haltung, dem Angebot einer befristeten Anstellung sei nicht weiter nachzugehen, war vielmehr der Umstand, dass sie im fraglichen Zeitraum an einem Qualifizierungsprogramm der Arbeitslosenversicherung teilnehmen sollte.

3.

Damit bleibt zu prüfen, ob die streitige Verfügung unter dem Aspekt der Konkurrenz von Eingliederungsmassnahme einerseits und temporärer Erwerbsmöglichkeit mit (vorläufiger) Beendigung der Arbeitslosigkeit anderseits standhält. Die Versicherte hat am 20. September 2002 die Möglichkeit, eine bis ca. März/April 2003 befristete Temporärstelle zu besetzen, unbenutzt gelassen, weil sie mit Schreiben des RAV vom 20. August 2002 zur Teilnahme an einem Qualifizierungsprogramm (Büropraktikum) ab dem 28. Oktober 2002 aufgeboten worden war. Gemäss Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG muss ein Versicherter auf Weisung der zuständigen Stelle angemessene Umschulungs- und Weiterbildungskurse besuchen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern.

Die in der Begründung der streitigen Verwaltungsverfügung vom 31. Oktober 2002 zum Ausdruck gekommene Auffassung, die Annahme einer zumutbaren Arbeitsstelle gehe dem Einsatz in einem Projekt zur Verbesserung der Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt vor, ist nicht zu beanstanden. Auch die nur temporäre Arbeit ist vorrangig; berufliche Eingliederungsmassnahmen können bei neuer Arbeitslosigkeit jederzeit nachgeholt oder wiederaufgenommen werden. Es bestand also eine Obliegenheit, die vermittelte Arbeit anzunehmen, welcher die Beschwerdeführerin nicht nachgekommen ist. Unter diese Pflicht fallen ebenso Bemühungen um eine bloss möglicherweise offene und geeignete Stelle. Unerheblich ist mithin, ob die Arbeitsvermittlungsfirma der Beschwerdeführerin Einzelheiten (hinsichtlich Arbeitgeberidentität, Einsatzdauer, Anforderungsprofil etc.) des Stellenangebotes offengelegt und ob sie die Arbeitsuchende über die Verbindlichkeit der Offerte aufgeklärt hatte. Die Versicherte traf diesbezüglich eine Frage- und Nachforschungspflicht. Der Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV ist im Grundsatz erfüllt.

Im Zusammenhang mit der Bemessung des Verschuldens ist indes einerseits ein gewisses Verständnis dafür aufzubringen, dass die Beschwerdeführerin die Teilnahme am - auf dauerhafte Eingliederung in das Erwerbsleben gerichteten - Qualifizierungsprogramm im Hinblick auf die Beendigung der Arbeitslosigkeit einer bloss auf ungefähr ein halbes Jahr befristeten Stelle vorzog. Anderseits hätte die Behörde die Versicherte nach Kenntnisnahme des gescheiterten Vermittlungsversuchs umgehend über die Sachund Rechtslage belehren und sie darauf hinweisen sollen, es werde erwartet, dass sie das Stellenangebot weiterverfolge; die Folgen des zu beanstandenden Verhaltens hätten damit wohl noch rückgängig gemacht werden können. Das RAV durfte den Sachverhalt nicht als abgeschlossen betrachten und nur noch im Hinblick auf eine eventuelle Sanktion Abklärungen treffen, wie es durch die Aufforderung zur Rechtfertigung vom 23. September 2002 geschehen ist. Mit den Schadenminderungspflichten der versicherten Person korrelierende Aufklärungspflichten der Verwaltung bestehen erst recht, wenn das nach Art. 30 AVIG zu sanktionierende Verhalten, wie hier der Fall, auf Überlegungen beruht, die den Anliegen des Gesetzes nicht zuwiderlaufen. Es besteht somit ein mitwirkendes Verschulden der Verwaltung am Zustandekommen des Einstellungstatbestandes (vgl. Urteil D. vom 21. Januar 2003, C 325/01, Erw. 4.2 f. und 5.2).

4.

Die vorstehend dargelegten Momente vermögen die Beschwerdeführerin zwar nicht gänzlich zu entlasten. Indes trägt der angefochtene Entscheid den mildernden Umständen zu wenig Rechnung. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist mithin grundsätzlich zu schützen; jedoch erscheint eine schwerem Verschulden entsprechende Sperrdauer unter Berücksichtigung aller erheblichen Aspekte als unangemessen.

Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1-15 Tage bei leichtem Verschulden, 16-30 Tage bei mittelschwerem Verschulden und 31-60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV). Hat ein Versicherter eine zumutbare Arbeitsstelle ohne "entschuldbaren" (recte: entschuldigenden) Grund abgelehnt, so liegt gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV schweres Verschulden vor. Das Rechtsfolgeermessen von Verwaltung und Gericht wird insoweit grundsätzlich auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Gemäss ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c kann im Falle der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf; dieses Urteil wurde mehrfach bestätigt (vgl. etwa die Urteile H. vom 29. Oktober 2003, C 133/03, Erw. 4, und D. vom 10. Februar 2003,

C 135/02, Erw. 3). Hingegen liess das Eidgenössische Versicherungsgericht offen, ob auch im - hier interessierenden - Fall der Ablehnung zumutbarer Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG [amtliche Zuweisung] oder Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV [nichtamtliche Zuweisung]) Ausnahmen von der Regel des Art. 45 Abs. 3 AVIV vorzubehalten sind (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c in fine; vgl. auch Urteil H. vom 17. September 2001, C 391/00, Erw. 3). Massgebend für eine allfällige Milderung der Sanktion ist das Vorliegen "entschuldbarer" Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV, sofern solche eine Sanktion nicht geradezu ausschliessen. Im Zusammenhang mit der Frage, ob die Regel des Art. 45 Abs. 3 AVIV in Sonderfällen eines Korrektivs bedarf, ist zu berücksichtigen, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zukommt als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit, wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist feststehen.

Vorliegend lassen die zwar rechtsirrtümlichen, aber teilweise nachvollziehbaren Beweggründe für die Ablehnung des befristeten Einsatzes sowie der Umstand, dass die Verwaltung an der unterbliebenen Bewerbung ein Mitverschulden trifft (Erw. 3 hievor), das Verschulden der Beschwerdeführerin in einem vergleichsweise milden Licht erscheinen. Mit Blick auf die besonderen Umstände rechtfertigt es sich, in Anlehnung an die zitierte Praxis von der Vorgabe des Art. 45 Abs. 3 AVIV abzuweichen. Dabei ist eine Einstellungsdauer von 15 Tagen, was einer Sanktion im oberen Bereich leichten Verschuldens entspricht (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV), insgesamt angemessen. (…)"

(STFA del 6 gennaio 2004 nella causa H., C 213/03)

                                         In una sentenza del 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 23 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che, non possedendo, contrariamente a quanto richiesto, delle conoscenze molto buone della lingua francese, non si era candidato per un impiego assegnato ufficialmente quale consulente assicurativo.                                              

                                         Il TFA, nel caso di specie, ha infatti deciso che, benché l'occupazione offerta all'assicurato dall'ufficio di collocamento fosse adeguata, la sua colpa doveva essere ritenuta di media gravità, in quanto, vista la sua lunga attività professionale nel ramo dell'assicurazione vita, era comprensibile che egli valutasse le proprie possibilità di successo riguardo all'eventuale candidatura per l'impiego assegnatogli.

                                         Inoltre l'assicurato, fino al momento di tale assegnazione, aveva sempre ossequiato i suoi doveri di disoccupato.

                                 Infine in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) - già menzionata al consid. 2.4. - la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'impiego assegnato ufficialmente a un'assicurata (madre di due ragazzi di 16 e 14 anni), per il quale quest'ultima, nonostante un primo contatto telefonico, non si era candidata, era adeguato. In effetti, considerando che i motivi di inadeguatezza di un'occupazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LADI non possono essere combinati, bensì vanno valutati singolarmente, il dispendio di tempo giornaliero necessario all'assicurata per recarsi al posto di lavoro proposto dall'amministrazione e per rientrare al suo domicilio di circa due ore complessive non eccedeva il limite legale di quattro ore (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Inoltre l'occupazione era conforme alla situazione personale e familiare dell'interessata, attiva da qualche anno quale venditrice a ore in un chiosco e alla ricerca di un'occupazione al 50%.

                                         Il TFA ha, tuttavia, ridotto da 40 a 31 giorni la sospensione inflitta all'assicurata, in quanto le circostanze appena citate costituivano dei validi motivi per attenuare la sua colpa.

                               2.7.   Nell'evenienza concreta risulta che a RI1 - assicurata al suo secondo termine quadro (1° termine quadro dal 1.11.1992 al 31.10.1994), reiscrittasi al collocamento a far tempo dal 13 gennaio 2003, alla ricerca di un'occupazione al 70% quale impiegata di commercio (cfr. doc. 1) - il 16 aprile 2003 è stata assegnata ufficialmente un'occupazione a tempo indeterminato in qualità di impiegata d'ufficio - aiuto contabile al 50% presso la __________ di __________ (cfr. doc. 2; 3).

                                         L'insorgente, il 18 aprile 2003, ha preso contatto telefonicamente con __________ della __________ e ha presenziato al colloquio di assunzione il 22 aprile 2003 (cfr. doc. 5, 6).

                                         Sul formulario "Esito della candidatura" il potenziale datore di lavoro, il 22 aprile 2003, ha indicato che l'assicurata non ha accettato il salario lordo offerto di fr. 20.-- all'ora, più le indennità di vacanza e per festività (cfr. doc. 6).

                                         Il 24 aprile 2003 la ricorrente dal canto suo, sul formulario "Esito dell'offerta di lavoro", oltre a dichiarare di non aver accettato il salario lordo di fr. 20.-- all'ora, ha precisato che il lavoro ripetitivo e non stimolante per le sue conoscenze e uno stipendio relativamente basso di fr. 20.-all'ora l'hanno portata alla decisione di ritirare la sua candidatura il 23 aprile 2003 (cfr. doc. 5).

                                         A seguito della "Comunicazione relativa a una sanzione" inviatale dall'URC di __________ (cfr. consid. 1.1.; doc. 7), la Sezione del lavoro, il 16 maggio 2003 ha inviato alla ricorrente il seguente scritto:

"  con la presente trasmettiamo, per sua conoscenza, la comunicazione n. 206843703 di data 07 mag­gio 2003 relativa a una sanzione e inviata al nostro Ufficio per decisione dall'Ufficio regionale di collo­camento (URC) di __________.

Alleghiamo alla comunicazione i documenti inerenti a quanto le viene rimproverato e formanti il suo incarto. Sulla base degli stessi il nostro Ufficio sta valutando se il suo comportamento ha violato le prescrizioni di legge e quindi se applicare una sanzione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI che comporterà la sospensione, per un determinato periodo, dal diritto alle indennità di disoccupazione.

La rendiamo attenta che l'introduzione della citata procedura amministrativa non modifica i suoi obbli­ghi di controllo della disoccupazione per la durata della stessa.

Pertanto, voglia formulare le proprie osservazioni scritte, inerenti l'allegata documentazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente.

Scaduto tale termine, lo scrivente Ufficio formulerà la propria decisione amministrativa sulla base dei documenti in nostro possesso." (Doc. 8)

                                         L'assicurata, il 20 maggio 2003, ha comunicato:

"  (…)

1.                                                                            In data 18.04.2003 ho ricevuto per posta la richiesta no OA541299, trasmessami dal Signor __________. Immediatamente ho chiamato e preso appuntamento con la Signora __________ per martedì 22 aprile 2003 ore 15.00.

2.   Il testo riportato sull'offerta indicava la ricerca di un'impiegata d'ufficio (2 anni) aiuto-­contabile. Durante il colloquio con la Signora __________ (Ufficio personale) mi venne proposto un lavoro diverso da quello da me auspicato ed offerto all'URC, ossia esclusivamente controllo delle fatture con i rispettivi bollettini, e questo per tutto l'orario di lavoro; ripensandoci ho concluso che il tipo di lavoro fosse presumibilmente legato al settore logistica (acquisto) piuttosto che al settore contabile. Lo stipendio lordo offertomi era di Fr. 20.00 all'ora.

3.   Dopo aver riflettuto e valutato attentamente la situazione ho deciso di ritirare la mia candidatura il 23.04.2002, in quanto il lavoro propostomi non era conforme a quanto esposto nello scritto da me ricevuto.

4.   Ingenuamente ho ritirato la mia candidatura, non pensando così di rifiutare un posto di lavoro. In ogni caso la motivazione principale era che il lavoro era troppo ripetitivo, monotono e lo stipendio offerto era relativamente basso.

In seguito mi fu comunicato che potevo avere la differenza tramite il guadagno intermedio, e devo ammettere che non valutai questa possibilità al momento della mia decisione.

Sono rimasta molto sorpresa che il ritiro della mia candidatura abbia creato questa situazione visto che, durante i primi contatti con I'URC, mi è stata ventilata la possibilità di accettare nei primi 4 mesi (sono iscritta alla disoccupazione dal 14.01.2003) un lavoro che corrispondesse alla mia formazione.

Attualmente sto frequentando __________ SA di __________, per rinfrescare le mie conoscenze di contabilità, nel frattempo sono alla ricerca di un impiego a tempo parziale confacente al mio profilo professionale.

Spero vivamente di poter trovare in un breve lasso di tempo un impiego che mi soddisfi sia dal lato dell'impegno che dal lato retributivo." (Doc. 9)

                                         Sulla base degli atti in suo possesso l'amministrazione, il 9 luglio 2003, ha ritenuto che l'assicurata ha rifiutato un'occupazione adeguata ufficialmente assegnata e l'ha sospesa per 31 giorni ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 1.2., doc. 10).

                                         Dopo che la ricorrente ha interposto opposizione contro questo provvedimento (cfr. doc. 11), la Sezione del lavoro, l'11 agosto 2003, rispettivamente il 21 agosto 2003, ha posto delle domande al potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 12; 16).

                                         Gli esiti di tali accertamenti (cfr. doc. 13; 17) sono stati sottoposti alla ricorrente con la possibilità di prendere posizione in merito (cfr. doc. 14; 18).

                                         L'insorgente ha presentato le sue osservazioni all'amministrazione con gli scritti del 27 agosto 2003 e del 17 settembre 2003 (cfr. doc. 15; 19).

                                         La Sezione del lavoro ha poi confermato la sospensione inflitta all'assicurata emettendo la decisione su opposizione del 1° ottobre 2003 (cfr. doc. B).

                                         L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"  (…)

Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                         Nella presente fattispecie il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato rispettato.

                                         Infatti, da un lato, l'amministrazione ha dato alla ricorrente la possibilità di esprimersi in merito al suo comportamento e alla ventilata sospensione con lo scritto del 16 maggio 2003, ossia prima di pronunciare la sanzione.

                                         Pertanto da questo profilo il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato ossequiato già prima dell'emanazione della decisione formale de

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