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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.07.2003 38.2003.3

23 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,004 mots·~1h 10min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 38.2003.3   FS/sc

Lugano 23 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2002 di

__________

contro  

la decisione del 19 novembre 2002 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 7 agosto 2002 l'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ (URC) ha trasmesso alla Sezione del Lavoro la seguente "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento":

"  Il Signor __________, conferma di doversi riscrivere in DISO poiché da gennaio 2002, data nella quale sono terminate le ID speciali, non ha effettuato alcuna fatturazione.

Tale situazione determina una verifica da parte dell'ufficio competente." (cfr. doc. _)

                                         Con decisione del 19 novembre 2002 la Sezione del lavoro ha stabilito che l'assicurato è inidoneo al collocamento a far tempo dal 16 luglio 2002, argomentando:

"  Conformemente agli articoli menzionati, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione solamente se è idoneo al collocamento, ossia disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata (art. 15 cpv. 1 LADI).

L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa salariata senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona, e dall'altra parte soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà a prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 ss; DTF 112 V 326 ss; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2 ed., Zurigo 1998, pagg. 31-38).

Nella presente fattispecie, il signor __________ si è riannunciato all'URC di __________ in data 16 luglio 2002, alla ricerca di un'occupazione quale economista e dirigente. L'assicurato é al suo quarto termine quadro con un guadagno assicurato di fr. 8'900.--.

Precedentemente l'iscrizione l'assicurato ha esercitato, per circa 6 mesi, l'attività di direttore-responsabile della __________.

In data 7 agosto 2002 l'URC di __________ ci ha sottoposto il caso "Dubbi circa l'idoneità al collocamento", in quanto l'assicurato da gennaio 2002, data in cui sono terminate le indennità speciali, al mese di luglio 2002 ha amministrato la __________ senza fatturare alcuna prestazione.

Considerato che soggettivamente l'assicurato ha dichiarato, nel verbale d'audizione del 25 settembre 2002, di essere disponibile per il mercato del lavoro ma oggettivamente, visti gli interessi preponderanti per l'attività di socio e fondatore della __________ è da ritenersi inidoneo al collocamento a far tempo dalla data dell'iscrizione.

Si rende attento l'assicurato che un'eventuale procedura di ricorso non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa." (Doc. _)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale rileva che:

"  (…)

Nel maggio 2001, ricevuta regolare disdetta dall'Amministratore della società per la quale lavoravo, mi sono ritrovato disoccupato ed ho subito iniziato le ricerche per un nuovo lavoro, sostenuto da contributi dell'AD.

Dopo numerosi mesi d'insuccessi nelle mie ricerche di una nuova occupazione, nel settembre 2001 mi venne spiegato dall'allora mio collocatore, Sig. __________, che esisteva la possibilità di beneficiare di 3 mesi di indennità speciali per avviare un'attività in proprio, ma che in caso di insuccesso, non avrei perso il diritto alla disoccupazione e che il mio periodo quadro sarebbe stato perciò prolungato fino al Maggio 2005.

Visto che non trovavo sbocchi sul mercato, e speravo in una ripresa dell'economia durante l'anno seguente, mi sono messo a cercare un socio per avviare una nuova società nel campo della consulenza in risorse umane e nel ramo dell'intermediazione immobiliare.

In dicembre 2002, alla scadenza dei 3 mesi, grazie anche al sostegno ed allo sprono di mia madre, abbiamo fondato la società __________ con sede sociale in un appartamento nella palazzina pluri-famigliare di sua proprietà, in Via __________.

Come risulta dal mandato allegato, il mio compito era quello di cercare di avviare l'attività di consulenza in risorse umane, in particolare del cosiddetto Recruiting, che richiede un particolare permesso o licenza che ho subito richiesto all'ufficio preposto, avendone tutte le competenze necessarie.

Mia madre, socio e gerente della società, si occupava in special modo dell'intermediazione immobiliare e della regolare gestione delle attività amministrative.

In luglio 2002, era purtroppo evidente che gli sforzi promossi non avevano portato nessun risultato e che la tanto agognata ripresa economica non sarebbe arrivata presto.

Nonostante ci fossimo ripromessi di non caricare la società di costi salariali inutili fino al reale avvio (fatturazione ed incasso di prestazioni) avevamo quasi finito i risparmi e dovevamo reagire in modo drastico e veloce.

Ecco la decisione di cercare di vendere la società per recuperare i risparmi investiti e di interrompere, per non generare ulteriori costi, qualsiasi attività.

Naturalmente, dalla decisione di vendere e dai primi contatti con l'acquirente interessato, cittadino svizzero, sono passati diversi mesi nei quali la trattativa si è protratta ed i costi (sostanzialmente affitto, telefono e internet) si sono accumulati. Ma come si potrà evincere dalle copie della corrispondenza allegate, si è finalmente arrivati ad un accordo scritto nel quale io vendo tutte le quote in mio possesso all'acquirente non più tardi di fine gennaio 2003.

NB. Un contratto di pubblicità con la rivista __________, stipulato all'inizio del 2002 e che concedeva uno sconto per un certo numero di uscite, non siamo riusciti a sospenderlo ed é venuto a naturale scadenza in novembre 2002. Altri contatti, per esempio con il __________, sono stati invece subito sospesi agli inizi di Luglio 2002.

La presenza internet (nomi a dominio equivalenti al bel nome della società) è stata invece mantenuta poiché interessava all'acquirente e sarebbe andata persa se sospesa!

Riassumendo, per circa 6 mesi ho cercato di onorare il mandato di avviare l'attività di Recruiting ricercando clienti disposti ad assumere candidati presentati dalla nostra società senza percepire compenso alcuno.

Dal 16 luglio 2002 mi sono riscritto in disoccupazione, ho sospeso la richiesta di licenza cantonale come collocatore, annunciando anche per iscritto la volontà di vendere le quote, e mi sono dedicato con tutte le mie forze alla ricerca di un nuovo impiego. A riprova dei miei sforzi in tal senso le decine e decine di ricerche prontamente controllate dal mio attuale collocatore, Sig. __________, che includono offerte ad altre agenzie concorrenti quali __________, nonché proposte venute dal collocatore stesso che però si ritrovava con le mani legate perché attendeva una presa di posizione da parte del servizio legale!

La mia idoneità al collocamento è quindi totale e soddisfa entrambi gli elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo (non sono invalido, né malato e possiedo sia titoli accademici che di post-formazione di tutto rispetto oltre che diversi anni d'esperienza in posizioni manageriali); e dall'altra parte soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata (volontà e tempo da consacrare).

Non ho mai amministrato né sono mai stato responsabile di __________, al di fuori del preciso mandato d'acquisizione clientela per il Recruiting, estinto in Luglio 2002 (v. allegati).

Sono socio di questa ditta, almeno fino all'effettiva vendita delle mie quote prevista in gennaio 2003, ma questo non vuol dire che eserciti un'attività! Ho anche alcune azioni di altre ditte, come chiunque investa i propri risparmi in borsa, ma non mi risulta che questo debba influire sull'adeguatezza o meno a beneficiare del diritto al sostegno della AD.

Vorrei far notare inoltre, che in seguito alle lungaggini dell'Ufficio preposto, che ha tenuto in sospeso la mia pratica per più di 3 mesi, ho dovuto dar fondo a tutte le mie riserve e risparmi ritrovandomi a non poter più pagare l'affitto e a dover cumulare debiti al tasso del 15% annuo per poter vivere. Mi sono anche dovuto annunciare all'Ufficio del Sostegno Sociale e dell'Inserimento, sperando in un aiuto finanziario e subendo tutte le conseguenze psicologiche e d'immagine del caso.

Non penso di meritarmi un tale trattamento, avendo sempre fornito rapidamente tutte le informazioni richiestemi e continuando a dimostrare un notevole impegno nel ricercare una posizione adeguata.

La mia salute ne ha risentito notevolmente e mi ritrovo con dei livelli di colesterolo pericolosamente alti dovuti al notevole stress al quale mi trovo sottoposto in questa situazione di indotta precarietà!

Vorrei per finire denunciare la forma nella quale mi vennero poste le domande durante l'audizione del 25 settembre 2002: erano preconfezionate in modo da costruire una presunta malafede da parte mia, inducendo confusione al posto di chiarimenti. Senza voler riportare mai veramente le mie spiegazioni per intero, come ho potuto solo ora fare!" (Doc. _)

                                         Il 3 marzo 2003 l'assicurato ha scritto al TCA quanto segue:

"  Egregio presidente,

allego a questa mia la copia della Decisione N. __________ presa il 31 gennaio 2003 dallo spett. Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento in mio favore.

Un'ulteriore conferma della mia precaria situazione economica indotta dalla sfortunata decisione dell'Ufficio Giuridico Sezione del Lavoro per la quale ho ricorso in dicembre 2002.

Essendo passati quasi due mesi dall'ultima vostra comunicazione del 7 gennaio 2003 dove assegnavate un massimo di 20 giorni per la risposta di causa all'Ufficio Giuridico, mi chiedevo se avessero rispettato i termini. Se fosse il caso, mi chiedo come mai non ho ricevuto copia di tale risposta.

Sono cosciente dei lunghi tempi necessari a tali decisioni e mi scuso se mi permetto di sollecitare una risposta in tempi brevi, possibilmente positiva.

Questo mi permetterebbe di evitare almeno il fallimento personale e di rimborsare i prestiti che o dovuto elemosinare per poter vivere fin dall'ormai lontano luglio 2002, data del mio rientro in disoccupazione!

Ogni giorno che passa, è la disperazione che aumenta: nonostante stia cercando ormai una qualsiasi occupazione, anche sotto-pagata o precaria, la situazione del mercato attuale non dà nessuna possibilità e tutte le ditte stanno drasticamente riducendo il loro personale.

Nel caso di una decisione sfavorevole nei miei confronti, sarà inevitabile il mio fallimento personale (carenza beni) e penserò seriamente ad emigrare in paesi con più possibilità e a scordare l'incresciosa situazione in cui l'Ufficio del Lavoro mi ha spinto."

(Doc. _)

                               1.3.   Il doc. _ unitamente all'allegato doc. _ sono stati notificati alla Sezione del lavoro con l'invito a voler trasmettere, a stretto giro di posta, la risposta di causa e l'incarto completo (cfr. doc. _).

                               1.4.   L'11 marzo 2003 la Sezione del lavoro ha trasmesso al TCA il risultato dei richiesti accertamenti postali (cfr. doc. _).

                               1.5.   Nella sua risposta dell'8 aprile 2003 la Sezione del lavoro chiede di respingere il ricorso e, in particolare, osserva:

"  (…)

In ordine

II 7 gennaio 2003 il TCA ha invitato l'Ufficio giuridico ad accertare presso le Poste la data esatta in cui l'interessato ha ricevuto la decisione impugnata. Dall'accertamento 9 gennaio/3 marzo 2003, il cui esito è pervenuto solo in data 11 marzo 2003 e trasmesso lo stesso giorno al Tribunale, è emerso che l'assicurato ha ricevuto la querelata decisione il 20 novembre 2002.

II ricorso appare pertanto tempestivo e non si solleva alcuna eccezione d'ordine.

Nel merito

1.   A seguito del mancato avvio della sua attività indipendente, il 16 luglio 2002 il signor __________ si è reiscritto in disoccupazione, a tempo pieno, alla ricerca di un'occupazione quale dirigente, specialista in gestione ed economista (doc. _).

      L'assicurato è al suo quarto termine quadro di riscossione (inizio TQ il 1° giugno 2001 e fine TQ il 31 maggio 2005) con un guadagno assicurato di fr. 8'900.-- (doc. _).

2.   Il 7 agosto 2002, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC) ha sottoposto il caso per esame dell'idoneità al collocamento dell'assicurato (doc. _).

                                                                         Con decisione 19 novembre 2002, esperiti gli accertamenti di cui si dirà - per quanto necessario - in seguito, è stata emessa la decisione oggi impugnata (doc. _).

                                                                         Avverso la predetta decisione insorge il signor __________ con l'atto citato in ingresso (doc. _, inc. __________).

3.   Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f) LADI l'idoneità al collocamento costituisce un presupposto per il diritto all'indennità di disoccupazione. Secondo la definizione legale dell'art. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.

                                                                         L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e d'altra parte soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung, 2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38).

                                                                         L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10).

                                                                         L'Alta Corte federale delle assicurazioni, in merito ai diritti residui degli organi di una società ha stabilito quanto segue: "Una ditta in liquidazione è dichiarata in fallimento, ma tale fallimento viene in seguito sospeso per mancanza di attivi. Il dirigente aziendale di cui è stato disdetto il contratto ne diventa il liquidatore, pur restando l'azionista di maggioranza e l'unico membro del consiglio d'amministrazione.

                                                                         Siccome la liquidazione continua anche dopo la sospensione del fallimento, gli organi della società - in casu l'assicurato in qualità di membro del consiglio d'amministrazione - possono tra l'altro decidere di proseguire le attività della ditta fino alla sua vendita o al suo scioglimento.

                                                                         Questa circostanza esclude il diritto all'indennità di disoccupazione dell'assicurato - elusione delle disposizioni relative all'indennità per lavoro ridotto" (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) (DLA 2002 no. 28).

                                                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il lavoratore che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva.

La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge.

Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (Decisione del Tribunale federale del 22 novembre 2002, C 37/02, e relativi riferimenti).

Nella precitata sentenza, il TFA ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione ad un'assicurata che era socia gerente di una Sagl con diritto di firma individuale. Nel caso concreto l'assicurata riteneva di avere diritto alle indennità di disoccupazione in quanto la società non aveva più attività, non era più socia gerente della stessa e la società non era stata liquidata a causa dei costi dell'operazione. L'Alta corte federale ha respinto il ricorso poiché conformemente all'art. 811 cpv. 1 CO, in qualità di socia gerente la ricorrente deteneva ex lege il potere di fissare le decisioni che questa società doveva prendere nella sua veste di datore di lavoro o quantomeno di influenzarle considerevolmente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 LADI. Nei confronti di terzi e dell'assicurazione contro la disoccupazione, la ricorrente risulta come dirigente della Sagl abilitata alla rappresentanza, a maggior ragione considerato che lei ne è la fondatrice e che detiene sempre il diritto di firma individuale. Questa circostanza permetterebbe di escludere il diritto all'indennità di disoccupazione, riservato il caso in cui l'insorgente dimostrasse la chiusura della società e l'interruzione di ogni legame con la Sagl. Occorre ricordare che la chiusura di una Sagl richiede di procedere prioritariamente alla sua dissoluzione. Inoltre tutti gli associati possono domandare al giudice, per giusti motivi, l'autorizzazione ad uscire dalla società o lo scioglimento della stessa. L'insorgente non ha dimostrato e nemmeno reso verosimile di avere avuto problemi finanziari insormontabili riscontrati nella procedura di dissoluzione della società (art. 820 cpv. 2 CO). Inoltre non ha minimamente comprovato di avere intrapreso i passi necessari per uscire dalla società, non avendo adito il giudice (art. 822 cpv. 2 CO). Omettendo di mettere la società in liquidazione, l'insorgente ha dimostrato mediante atti concludenti la sua volontà di mantenere aperta la società e di riservarsi la possibilità di proseguire o riprendere, appena possibile l'utilizzo, nel quadro dell'ampio scopo sociale fissato negli statuti.

4.   Sentito personalmente il 25 settembre 2002, segnatamente in merito alla __________, l'assicurato ha dichiarato quanto segue.

      " (...) È stato socio e fondatore della __________?

         Adr: sì.

         Chi è il promotore della __________?

         Adr: io

         Conosce i soci della __________?

         Adr: sì.

         Che attività svolge questa società?

         Adr: ricerca di personale.

         Chi è il responsabile della __________?

         Adr: io.

Quali sono i suoi compiti all'interno della società __________?

         Adr: promuovere l'attività/acquisizione.

Chi si occupa del reclutamento clienti all'interno della __________?

Adr: io.

Chi ha il diritto di firma all'interno della società __________?

Adr: mia madre.

Ho firmato i documenti dell'ufficio.

I documenti che ho inoltrato all'Ufficio del lavoro per l'autorizzazione sono stati firmati da me.

Mia madre ha firmato solo le cose ufficiali (istrumento notarile e previsto la firma del bilancio ecc.).

Ha degli uffici propri la __________ l?

Adr: sì. Gli uffici si trovano in Via __________.

Quale attività ha svolto e svolge presso la ditta __________?

Adr: svolgo quella di vendere le quote e ho svolto quella di acquisizione clienti.

__________ ha un conto bancario o postale?

Adr: conto bancario.

Chi ha il diritto di firma di questo conto?

Adr: entrambi.

Quanti impiegati lavorano o hanno lavorato per questa società?

Adr: nessuno.

Appena l'attività fosse partita mi sarei assunto con un contratto.

Ha o ha avuto un rapporto di lavoro con la __________?

Adr: no.

Attualmente la __________ ha delle attività?

Adr: no.

Per quale motivo investe del denaro (pubblicità, ricerca di personale ecc.) se la società è stata messa in vendita?

Adr: semplicemente perché ci sono delle clausole nel contratto di pubblicazione (__________) che non posso disdire.

Per quale motivo ha richiesto le indennità speciali (LADI 2001) per il progetto __________?

Adr: per far partire il progetto.

Durante questo periodo (ottobre/dicembre) mi potrebbe indicare che tipo di passi a intrapreso per allestire la società?

Adr: studio di fattibilità, organizzare la pubblicità, Data Base aziendale, richiesta Ufficio Lavoro, signor __________, Bellinzona per autorizzazione apertura agenzia di collocamento, costituzione della società (...)" (doc. _).

5.   Nel caso che ci occupa, il signor __________ è socio e fondatore della __________ l. La sede della società si trova presso il suo domicilio (doc. _). Egli è inoltre il socio che ha investito la somma più alta di capitale, ovvero fr. 19'000.--. In ogni caso, l'altra quota - fr. 1'000.-- - è stata investita dalla madre dell'insorgente e pertanto si tratta di una ditta a carattere familiare (doc. _).

                                                                         II signor __________ non possiede diritto di firma, ma nonostante questo egli firma i documenti per l'autorizzazione al collocamento privato (doc. _) e possiede inoltre il diritto di firma sul conto corrente bancario della società (doc. _). Di conseguenza l'assicurato benché non abbia il diritto di firma iscritto nel registro di commercio, agisce concretamente come se lo possedesse. Egli si comporta di fatto come un datore di lavoro.

                                                                         L'assicurato asserisce che la società ha interrotto la sua attività. Quest'ultima, però, non è mai stata posta in liquidazione ed egli non ha nemmeno iniziato ad intraprendere i passi necessari in questo senso. Inoltre non solo la società non è stata messa in liquidazione, ma differentemente da quanto sostenuto dall'insorgente, il 12 agosto 2002 - ovvero dopo la sua iscrizione in disoccupazione- egli era ancora impegnato nel collocamento del personale a suo dire per la __________, mentre a mente di un'assicurata presso la __________ (doc. _). In ogni caso, dal formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" consegnato all'URC dall'assicurata il 2 settembre 2002 e dal verbale 16 ottobre 2002, emerge chiaramente che il signor __________, nonostante fosse iscritto in disoccupazione, lavorava per una delle due precitate società (doc. _). Inoltre dalla consultazione dell'elenco telefonico elettronico, emerge che la __________ ha ancora il suo collegamento telefonico e l'assicurato ha modificato il suo numero di telefono privato (doc. _). Pertanto mal si capisce come l'assicurato possa tenere attivo un collegamento telefonico, per una società che a suo dire non ha più attività e pagare due abbonamenti telefonici, uno per la società in parola e l'altro per il suo domicilio privato. A questo proposito rileviamo altresì che la società risulta sotto il nominativo dell'assicurato e non sotto quello della madre, che a mente del ricorrente sarebbe la persona che se ne occupa (doc. _).

                                                                         Ammesso e non concesso che l'assicurato abbia effettivamente tentato di vendere la società, si rileva quanto segue.

La versione dell'assicurato è poco credibile poiché i documenti _, che già esistevano, potevano essere prodotti in precedenza, mentre invece vengono prodotti solo con il ricorso. Inoltre le lettere sono firmate dalla socia minoritaria che generalmente, come visto in precedenza, non firma alcunché.

Per quanto riguarda l'esistenza di un presunto acquirente si osserva che la vendita della società è contraddetta dai fatti. II presunto accordo prodotto dall'assicurato con il gravame (doc. _) attesta che l'atto notarile deve essere redatto al più tardi entro il 31 gennaio 2003. A tutt'oggi l'assicurato non ha prodotto alcun atto notarile che comprovasse l'avvenuta vendita. La società è pertanto ancora nelle mani dell'assicurato e di sua mamma.

                                                                         In ogni caso vi sono altre incongruenze relative alle lettere _ e _. Esse sono in contraddizione con quanto asserito dall'assicurato nelle osservazioni 11 novembre 2002 (doc. _). Difatti nelle stesse l'insorgente affermava di avere avuto un contatto telefonico con la signora __________ il 5 luglio, poiché il 6 luglio partiva per una settimana di ferie (doc. _, pag. 1). Mentre nello scritto 5 luglio 2002, la signora __________ informava il presunto acquirente che, "(...) Mio figlio, __________, verrà la prossima settimana nel suo Cantone per definire meglio le condizioni, in special modo per fissare il valore delle sue quote (...)" (doc. _). Pertanto nelle osservazioni 11 luglio 2002 il ricorrente non solo non ha nemmeno accennato alle trattative di vendita che - secondo la signora __________ - avrebbero preso avvio nel corso della seconda settimana di luglio, ma ha affermato che dopo il 5 luglio partiva per una settimana di ferie e non per definire i termini della vendita delle quote della __________.

                                                                         Inoltre dalla lettera 5 luglio 2002 emerge che già prima della partenza per le ferie avevano deciso di vendere le quote, mentre l'11 novembre 2002 l'assicurato dichiara di avere deciso di interrompere l'attività di reclutamento dopo la settimana di ferie (cfr. doc. _, pag. 2).

Infine si contestano recisamente le affermazioni tendenziose relative alla conduzione del verbale di audizione 25 settembre 2002. Infatti l'assicurato non è stato obbligato a sottoscrivere alcunché e già in occasione del verbale stesso avrebbe potuto contestare e fare annotare le proprie osservazioni riguardo al protocollo del colloquio. A questo proposito è pure significativo che l'assicurato non solo non abbia preso immediatamente posizione per iscritto dopo il verbale, ma in uno scritto inviato al funzionario responsabile dell'applicazione della Legge federale del 6.10.1989 sul servizio di collocamento e il personale a prestito (LC), relativamente al precitato verbale, ha invece dichiarato che, "Durante queste 2 ore di audizione ho potuto difatti spiegare e documentare precisamente la complessa situazione in cui mi trovo" (doc. _).

6.   Visto quanto precede, in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 3), l'assicurato ha dimostrato con atti concludenti di volere mantenere attiva la società __________ e di conseguenza egli non può essere posto al beneficio dell'indennità di disoccupazione.

A margine si rileva che, l'assicurato dal 22 ottobre 1998 è socio, insieme alla madre, con una quota sociale di fr. 19'000.-- rispettivamente di fr. 1'000.-- della società __________, che dal 2 agosto 2001 è stata posta in liquidazione (doc. _).

Appare pertanto poco comprensibile quale sia il motivo per il quale il signor __________ il 7 dicembre 2001 costituisca un'altra società (__________), investendo nuovamente del capitale, con lo stesso scopo della società __________ posta in liquidazione il 2 agosto 2001 (doc. _)."

(Doc. _)

                               1.6.   Con ulteriore scritto del 15 aprile 2003 al TCA l'assicurato, oltre a produrre il doc. _, ha ancora osservato che:

"  (…)

IN ORDINE

II mio ricorso si è dimostrato tempestivo e non ha sollevato nessuna eccezione d'ordine, secondo la risposta di causa in questione. Lo stesso non si potrebbe dire dell'Ufficio giuridico però, che non sembra aver rispettato i termini di 20 giorni intimati per la risposta a decorrere dal 7 gennaio 2003. Risulta infatti dal timbro che tale risposta sia pervenuta al vostro stimato Tribunale solo il 9 aprile 2003, dopo più di 3 interi mesi! E questo nonostante la mia sollecitazione del 3 marzo scorso e la mia grave e dimostrata precarietà finanziaria.

NEL MERITO

Nel punto numero 3 la referente cita a sproposito la sentenza del Tribunale Federale del 22.11.02, (C 37/02, e relativi riferimenti). Infatti il parallelismo con il mio caso non regge: io non sono e non sono mai stato socio gerente della __________ tantomeno con diritto di firma individuale.

Come si evince dal mandato del 27.12.01 revocato il 12.7.02 e dalle dichiarazioni del 25.9.02 riportate, non ho mai detenuto il diritto di firma individuale e perfino sul conto bancario il mio diritto era limitato a piccole spese inferiori a CHF 5'000.

La chiusura della Sagl non è necessaria poiché non ha debiti, è semplicemente dormiente con una linea telefonica intestata a mia madre (vedasi fattura allegata), socia gerente. Inoltre, mai nessuna fattura è mai stata emessa da tale ditta. Infine, sto cercando di vendere le mie quote per cercare di recuperare qualche attivo ma non è cosa facile e a tutt'oggi non ha portato frutti.

Nel punto numero 5 si ritorna sulla Sagl e si cerca di screditare la mia versione dei fatti, senza apportare nuove prove. Ripeterò a mia difesa che:

-   la società si trova presso il domicilio di mia madre (__________), proprietaria dell'immobile stesso, e non presso il mio domicilio.

-   mia madre, pur avendo una quota minoritaria è sempre stata socia gerente fin dalla fondazione, ed è la unica responsabile della società, firmando tutti i documenti relativi alla fondazione e all'apertura del conto bancario nonché tutti i documenti relativi alla linea telefonica i pagamenti importanti, e tutte quelle cose al di fuori del mandato del 27.12.02. Dalla data di revoca del mandato, firma proprio tutto solo lei!

-   unica eccezione la richiesta del permesso per il collocamento (vedasi il mandato del 27.12.01 mi dava incarico di occuparmi di tale richiesta quindi delegandomi di fatto la facoltà di firma). Si noti che tale permesso non fu mai concesso e che la domanda fu revocata tempestivamente presso il relativo ufficio.

Si conclude che io mi comporti come un datore di lavoro, ma questo è completamente fasullo, come dimostrato!

Nei paragrafi successivi e nella nota a margine si fa una grande confusione riferendosi alla __________ in liquidazione fin dal 2001, già chiusa da tempo e con sede a __________, non __________. AI riguardo dell'errore indotto dall'assicurata mi sono già ampiamente espresso in precedenza (vedasi raccomandata del 11.11.02 già in vostro possesso) ed è stato anche confermato dalla __________ verbalmente che si trattò di uno sbaglio dell'assicurata stessa, chiami per conferma.

Quello che sembra essere di difficile comprensione dall'Ufficio giuridico, è che le dichiarazioni del 25 settembre 2002 sono state mal interpretate dal funzionario e non mi hanno lasciato alcuno spazio per spiegare la situazione nella sua completezza. Erano infatti una serie di domande pre-confezionate per arrivare alla conclusione riportata più volte di "inidoneità al collocamento" ma non lasciavano mai spazio per una spiegazione completa da parte mia!

Ecco perchè non risulta esplicitamente da nessuna parte nel rapporto il mandato del 27.12.02, pur se menzionato a voce il funzionario non ha capito (o non ha voluto capire) ed ha focalizzato tutti i suoi sforzi sul dimostrare l'inidoneità seguendo lo schema pre-confezionato!

Se si rileggono le mie risposte tenendo conto della mia buona fede e dell'esistenza del mandato, si capirà il perchè delle mie risposte a domande del tipo:

"Quali sono i suoi compiti all'interno della società?"

Adr: promuovere l'attività/acquisizione

"Chi si occupa del reclutamento clienti all'interno della società?"

Adr: io.

"Chi ha diritto di firma all'interno della società?"

Adr: mia madre.

"Quale attività ha svolto e svolge presso la ditta?"

Adr: svolgo quella di vendere le quote e ho svolto quella di acquisizione clienti.

Come si può facilmente immaginare, le mie risposte erano tutte molto più complete ed articolate di quelle riportate nel rapporto, e ricordo molto bene di aver accennato al mandato di acquisizione clientela, ormai terminato. Però questo è stato poi travisato e troncato in una sterile risposta come qui sopra riportato! Le mezze verità riportate unitamente alla costruzione sistematica di una fantomatica malafede hanno poi causato il resto.

Voglio far notare che il funzionario incaricato della verbalizzazione, una certa Sig.ra __________, non era di certo all'altezza di capire le mie spiegazioni e cercava in ogni caso di forzare le tracce di un suo superiore, forse la Sig.ra __________ che risponde al ricorso o forse il Sig. __________ che firma la risposta? Non avendo mai neanche parlato a tale funzionario, non capisco come faccia a tirare conclusioni così infamanti nei miei riguardi ammettendo poi alla fine, nella nota a margine, di non capire le motivazioni di malafede da lui stesso ipotizzate per costruire questo castello di assurdità!

A loro difesa tirano in gioco uno scritto antecedente alla contestata decisione di incollocabilità nel quale non potevo certo immaginare la completa malafede dell'Ufficio giuridico nel travisare la dichiarazione partendo da mezze verità preconfezionate, come illustrato qui sopra. Speravo ancora in una rapida soluzione che mi permettesse di non dover elemosinare soldi alla collettività (il funzionario dell'Assistenza che mi ha accolto, Sig. __________, giurista di formazione, dopo essersi stupito delle mie alte competenze e dei titoli accademici di tutto rispetto ed aver ascoltato le mie disavventure ha concluso che se dipendesse da lui mi avrebbe dato ragione e mi ha così rincuorato un po'). Ecco perchè mi espressi in quei termini, ero speranzoso di ricevere presto l'aiuto tanto agognato. Oggi di certo non mi esprimerei con tanta ingenuità!

Già in occasione di questo colloquio comunque, l'unica "attività" se così si può definire tale desiderio era esplicitamente la vendita delle quote. A questo scopo mi sono recato nel Canton __________: sia per fare una pausa di riflessione che per trattare la vendita delle quote (ancora non avvenuta) con un interessato trovato da mia madre. Non avevo di certo i mezzi per fare una vera vacanza!

Ho sempre cercato di spiegare il concetto alla base di tutti i miei atti, ma si continua a far orecchie da mercante e non voler capire un concetto che mi sembra molto semplice, e che spero trovi il suo consenso. Le chiederei gentilmente per un momento di mettersi nei miei panni.

Vengo "spinto" a buttarmi nell'avvio di una attività in proprio sotto "minaccia" di sanzioni da parte dell'URC per avere ripensamenti allo scadere dei 3 mesi di preparazione (nei quali ho si beneficiato di indennità speciali senza dover sottopormi al controllo periodico ma in realtà ho sempre proseguito la ricerca di un posto di lavoro come dipendente sotto terzi e lo posso provare). La motivazione che mi ha più rassicurato era la possibilità di rientrare in disoccupazione qualora l'attività fosse andata male, come già presagivo per la mancanza di una ripresa economica fine 2002. Cosa questa che ora mi si cerca di impedire in tutti i modi!

In questo scenario, investo tutti i miei risparmi nel capitale della Sagl, ma nessun mandato si genera nei primi 6 mesi di vita. Non potendo proseguire per mancanza di fondi non mi resta che sospendere qualsiasi attività e reiscrivermi in disoccupazione. Ecco la grande sorpresa dell'inganno nel quale mi hanno portato (notarsi che nel frattempo mi cambiano anche il collocatore, che mi aveva rassicurato nel dicembre 2002 di poter rientrare se le cose fossero andate male). Da allora tutto precipita e mi ritrovo sull'orlo del fallimento personale con diversi precetti esecutivi, e vivo grazie all'Assistenza sperando nell'ottenere giustizia!

Oggi sono in cura per l'alto grado di stress prodotto da questa situazione di precarietà indotta ed ho preso ben 20Kg di peso portandomi a 130Kg. Con tutte le conseguenze fisico-psichiche che questo comporta, e con tanti risentimenti che mi spaventano anche un po' essendo sempre stato una persona positiva e confidente nella giustizia a protezione dei più deboli.

Mi si vuole far passare per una persona che non ha diritto alla disoccupazione perchè eserciterei un'attività, ma non si tiene per nulla conto che se questo fosse vero non cercherei un impiego come comprovato dal mio collocatore, nè mi troverei in Assistenza e sull'orlo del fallimento personale! II cuore e la logica non trovano spazio negli organismi che dovrebbero difendere le fasce deboli, i politici lo ignorano e si illudono che il sistema funzioni e che anzi la disoccupazione diminuisca grazie agli aiuti all'auto-imprenditorialità. Che tristezza!

Mi sembra di capire che l'Ufficio Giuridico posi tutta la sua accusa sul caposaldo della giurisprudenza del Tribunale federale (considerazioni al punto numero 3), ma come ho già spiegato non si può comparare la mia situazione a questo caso. Non sono aimè in grado (non posso permettermi di pagare un avvocato) di trovare una giurisprudenza più consona al mio caso, ma credo spetti all'Ufficio giuridico il trovare, se esistesse, una tale decisione presa in sfavore di un socio non gerente e senza firma individuale!"

(Doc. _)

                               1.7.   Il doc. _ unitamente all'allegato doc. _ sono stati notificati alla Sezione del lavoro (cfr. doc. _) che, con scritto del 29 aprile 2003 al TCA, si è riconfermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha rilevato che:

"  (…)

In concreto l'assicurato cerca di ribaltare e annullare quanto da lui dichiarato in occasione del verbale 25 settembre 2002. Tuttavia le affermazioni di controparte non permettono una conclusione differente da quanto fatto in sede di risposta. Il ricorrente ha chiesto e ottenuto delle indennità speciali proprio per il promovimento dell'attività lucrativa indipendente da lui voluta, ossia la costituzione della __________. Tale società esiste tutt'oggi e il ricorrente ne è stato il promotore ed è quanto meno - il suo amministratore di fatto con una partecipazione del 95 % al capitale sociale (pari a franchi 19'000.--), mentre la madre è socia gerente con una partecipazione del 5 % al capitale sociale (pari a franchi 1'000.--). (…)" (Doc. _)

                               1.8.   Il 3 luglio 2003 l'assicurato, presente la controparte, é stato sentito dal vicecancelliere __________.

                                         In quell'occasione è stato allestito un verbale (cfr. doc. _) delle cui risultanze si dirà nel merito.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   L'insorgente chiede innanzitutto al TCA di non considerare la risposta di causa in quanto presentata fuori dal termine di 20 giorni e ritenuto che nessuna proroga è stata chiesta e accordata (cfr. doc. _).

                                         Giusta l’art. 3 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il giudice delegato ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la querelata decisione fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta cui sono da allegare tutti i documenti.

                                         Il cpv. 2 recita che il suddetto termine può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dall’autorità amministrativa.

                                         Secondo l'art. 8 LPTCA trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il giudice delegato o il presidente del Tribunale assegna un termine perentorio suscettibile per fondati motivi di proroga o di restituzione in intero.

                                         In casu, il TCA ha, con ordinanza del 7 gennaio 2003 (cfr. doc. _), assegnato alla Sezione del lavoro il termine di cui all’art. 3 cpv. 1 LPTCA per presentare la propria risposta di causa.

                                         L'amministrazione, senza chiedere una proroga, non ha  rispettato il termine di 20 giorni ed ha tardato ad inoltrare la risposta di causa (sulla necessità di rispettare il principio della celerità della procedura, cfr. DTF 126 V 244).

                                         Si tratta qui comunque di un termine d'ordine.

                                         Visto l'ulteriore scritto dell'assicurato (cfr. doc. _) il TCA ha quindi invitato l'amministrazione a presentare a stretto giro di posta, unitamente all'incarto completo, la risposta di causa (cfr. doc. _).

                                         All'amministrazione non è stato assegnato il termine perenterio ai sensi dell'art. 8 LPTCA.

                                         La risposta di data 8 aprile 2003 è pertanto tempestiva. L'amministrazione è invitata in futuro ad essere più celere nella produzione della risposta di causa e, se necessario, a chiedere puntualmente e con adeguata motivazione una eventuale proroga del termine.

                                         Sul tema sollevato dall'assicurato occorre ancora formulare le seguenti considerazioni. Nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e, quindi, anche nella LADI, vige il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999, §23 n. 5).

                                         Inoltre, confermandosi nella propria giurisprudenza di cui alla DTF 122 V 157, in una sentenza non pubblicata del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

    d) Sia rilevato infine che il diritto federale non fissa alcuna prescrizione sul modo di apprezzare i mezzi di prova. In materia di procedura amministrativa e di procedura relativa al ricorso di diritto amministrativo vale il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC combinato con l'art. 19 PA; art. 95 cpv. 2 OG combinato con gli art. 113 e 132 OG). Secondo questo principio, gli organi e i giudici delle assicurazioni sociali valutano liberamente e in maniera completa le prove - nel senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura - e operano in conformità del principio indagatorio (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278). Trattandosi della procedura di ricorso, ciò significa che il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto giudizio sui diritti litigiosi. (…)

    Elemento determinante dal profilo probatorio, non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). (…)."

(cfr. STFA del 29 dettembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d)

                                         In una recente sentenza del 28 aprile 2003 nelle cause P. e M., H 208/00 e H 209/00 il TFA ha appurato la tempestività della risposta di causa ed ha respinto le censure sollevate dall'assicurato circa la tardività della stessa.

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…) In via abbondanziale si rileva che, a prescindere dal tenore delle osservazioni 21 ottobre 1998, che in buona sostanza si richiamano a quanto già asserito dalla Cassa nella petizione 5 agosto 1998, il patrocinatore dell'interessato è malvenuto a chiederne lo stralcio, perché agli atti risulta che il Tribunale cantonale il 26 ottobre 1998, a seguito dello scritto 23 ottobre dell'avv. XXX, ha contattato telefonicamente lo studio legale concedendogli dieci giorni per inoltrare un'eventuale risposta alle osservazioni. Siffatto atto di duplica non ha però avuto luogo, l'interessato avendo tacitamente rinunciato a determinarsi. (…)."

In un'altra sentenza del 30 novembre 2000 nella causa T (K 22/00) chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA, accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa, aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il TFA ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno irreparabile.

In quella sentenza l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:

"  (…)

   nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'asssicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio,

   non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile,

(…)." (cfr. STFA del 30 novembre 2000 nella causa T., K 22/00)

                                         In simili condizioni il TCA, nel presente giudizio, considererà dunque la risposta di causa che è stata intimata all'assicurato il quale ha preso posizione sulla stessa (cfr. doc. _).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 19 novembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), cioè disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata (cfr. art. 15 cpv. 1 LADI).

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         In particolare il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. STFA del 12 febbraio 2003 nella causa N., C 205/02, consid. 2.3; STFA del 5 agosto 2002 nella causa H., C 175/00, consid. 1; DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

                               2.4.   In una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

                                         Fondandosi su questa giurisprudenza, in diverse altre sentenze (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 14, consid. 2a, pag. 41 e 42; DLA 2000 N. 14, consid. 2, pag. 70 e 71; STFA del 23 aprile 2003 nella causa B., C 206/01, consid. 3.2; STFA del 14 aprile 2003 nella causa F., C 92/02, consid. 2; STFA del 14 marzo 2003 nella causa B, C 120/02, consid. 2; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., consid. 1.2; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa K., C 248/02, consid. 2.4; STFA del 12 febbraio 2003 nella causa W., C 163/02, consid. 1; STFA del 10 dicembre 2002 nella causa G., C 89/02; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R. C 37/02, consid. 3 - riassunto dall'amministrazione nella risposta di causa - e STFA del 9 agosto 2002 nella causa F., C 340/01) la nostra Massima Istanza ha ribadito che il lavoratore che gode di una professione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva.

                                         La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

                                         Il TFA vuole dunque, da una parte, evitare una possibile elusione della legge e, dall'altra parte, impedire che un assicurato possa beneficiare indebitamente delle indennità di disoccupazione.

                                         L'Alta Corte sostiene infatti che:

"  Die Rechtsprechung BGE 123 V 237 Erw. 7 ist nicht in dem Sinn zu verstehen, dass Arbeitnehmer in arbeitgeberähnlicher Stellung stets und schlechthin vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausgeschlossen wären (Urteil B. vom 6. Oktober 2000 [C 16/00]). Eine Einschränkung der Anspruchsberechtigung kann sich durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG - nach Wortlaut und systematischer Einreihung eine Vorschrift zur Kurzarbeitsentschädigung - ergeben, um Gesetzesumgehungen und rechtsmissbräuchliche Leistungsbezüge zu verhindern. Für die Grenzziehung stellt BGE 123 V 237 Erw. 7 insbesondere darauf ab, ob der Betrieb nur "für eine gewisse Zeit vollständig stillgelegt" (kein Anspruch) oder aber "geschlossen" wird, das Ausscheiden des betreffenden Arbeitnehmers mithin definitiv ist (Anspruch bejaht; BGE 123 V 237 Erw. 7b/bb)."

(cfr. STFA del 23 aprile 2003 nella causa B., C 206/01, consid. 3.2 e STFA del 19 febbraio 2003 nella causa K., C 248/02, consid. 2.4)

                                         Così, nel caso di un assicurato, impiegato quale carpentiere, che dopo essere stato licenziato è rimasto ancora per un certo tempo iscritto quale membro del consiglio di amministrazione della ditta che lo aveva precedentemente occupato, il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

2.2 Auf Grund der Akten steht fest, dass die Firma X. AG, Zimmerei und Bedachungen, den Beschwerdegegner auf 31. Januar 2001 entlassen hat. Bereits Ende 2000 wurden der Betrieb dieser AG grösstenteils eingestellt, Warenvorräte, Maschinen, angefangene Arbeiten und Infrastruktur an eine Drittfirma verkauft sowie Räumlichkeiten und Werkstatthallen an andere Unternehmungen vermietet. Die Gesellschaft entliess das Personal, behielt einzig noch das Eigentum über ihre Liegenschaften und blieb fortan nur noch als Immobilienfirma aufrecht erhalten. Dies bestätigt die M. Treuhand AG, am 2. März 2001 ausdrücklich. Da somit die Zimmerei vollständig aufgelöst wurde, konnte der Versicherte nach der Kündigung als Zimmermann in dieser Firma keine Anstellung mehr finden. Selbst wenn er bis 23. April 2001 oder noch länger als Verwaltungsratsmitglied im Handelsregister eingetragen blieb, bestand angesichts der Liquidation aller Abteilungen mit Ausnahme der Immobilienverwaltung auch keine Aussicht mehr, sich gegebenenfalls wieder als Zimmermann einstellen zu lassen. Das Ausscheiden des Versicherten aus der Zimmerei und die Liquidation dieser Abteilung war daher definitiv. Es lag auch kein Fall von 100%iger Kurzarbeit vor. Unter solchen Umständen kann nicht von einer rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistungen der Arbeitslosenversicherung gesprochen werden.

2.3 Daran ändert der Einwand nichts, der Beschwerdegegner habe auf Grund seiner verwandtschaftlichen Verhältnisse und seiner nicht unerheblichen finanziellen Beteiligung an der Firma X. AG weiterhin Gelegenheit gehabt, seinen Einfluss geltend zu machen und sich bei Bedarf erneut in den Verwaltungsrat wählen zu lassen. Wesentlich ist nicht, ob dem Versicherten die Möglichkeit offen gestanden hätte, sich erneut in den Verwaltungsrat wählen zu lassen. Entscheidend ist vielmehr, ob er seine angestammte Tätigkeit als Zimmermann wieder hätte aufnehmen können. Dies ist aber zu verneinen, da die Zimmerei endgültig aufgelöst worden ist. Der vorliegende Fall ist daher mit dem von der Beschwerdeführerin angeführten Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts i. S. K. vom 14. März 2001 (C 376/99) nicht vergleichbar. In jenem Entscheid wurde ein eigentliches Firmenkonglomerat von Mitgliedern einer einzigen Familie gehalten. Von diesem Konglomerat fiel ein einzelner Betrieb in Konkurs; indessen blieb es der dabei entlassenen Beschwerdeführerin möglich, sich beliebig in einem anderen, von der Geschäftstätigkeit her vergleichbaren Betrieb des Konglomerats wieder anstellen zu lassen. Derartige Verhältnisse liegen in casu gerade nicht vor: Dem Beschwerdegegner war es nicht möglich, sich bei seinem Bruder, welcher Teile der Aktiengesellschaft in eine Einzelfirma überführte, erneut als Zimmermann anstellen zu lassen. Vielmehr musste er sich auf dem offenen Arbeitsmarkt bewerben und fand schliesslich eine Anstellung bei einer Firma, welche völlig ausserhalb seines Einflussbereiches steht. (…)." (cfr. STFA del 17 marzo 2003 nella causa D., C 219/02, consid. 2.2 e 2.3)

                               2.5.   In particolare l'Alta Corte ha giustificato una certa rigorosità della propria giurisprudenza anche avuto riguardo all'importanza della controllabilità della perdita di lavoro.

                                         Infatti, nella STFA del 14 aprile 2003 nella causa F. (C 92/02), il TFA ha, tra l'altro, affermato che:

"  (…)

3. En l'occurrence, le recourant n'ignore pas cette jurisprudence, mais estime qu'elle s'applique exclusivement lorsqu'on peut retenir, au vu des particularités du cas concret, que le travailleur concerné commet un abus de droit en requérant des indemnités de chômage. Or, rien de tel dans son cas. S'il avait poursuivi, malgré son licenciement, une activité pour le compte de X. SA, c'était uniquement dans le but d'assainir cette société et de la vendre, et non pas pour la maintenir en vie dans l'espoir d'obtenir ultérieurement de nouveaux engagements. Son choix de vendre la société plutôt que de procéder à sa dissolution immédiate avait seulement été guidé par la volonté de conserver une bonne réputation comme gestionnaire de fortune sur le marché du travail. Dès le moment où la société avait connu des pertes, il avait pris la décision de mettre un terme à son activité et, quant à lui, de trouver un nouvel emploi salarié: preuve en était les nombreuses recherches d'emploi qu'il avait faites avant même de s'inscrire au chômage.

4. Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait, peut certes paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciés, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle ils travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever d'emblée toute ambiguïté relativement à l'existence et à l'importance de la perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à celle d'un employeur. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social (cf. DTA 2002 p. 183; arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02). Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur. A cet égard, c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt P. du 6 juillet 2001. Dans cet arrêt, il s'agissait pour le Tribunal fédéral des assurances de se prononcer non pas sur les conditions du droit à l'indemnité journalière mais sur le bien-fondé ou non d'une décision de reconsidération de l'administration qui est soumise à des exigences bien différentes. Au moment où le recourant a sollicité l'indemnité de chômage, il poursuivait une activité pour le compte de sa propre société. C'est dès lors à juste titre que la caisse lui a dénié tout droit aux prestations de l'assurance-chômage dès le 7 mars 2001. Il ressort cependant du dossier que F. a vendu la totalité du capital-action de sa société le 19 septembre 2001, ce qui pourrait conduire à une nouvelle appréciation de sa situation. Il appartiendra à la caisse d'examiner si le recourant peut prétendre des indemnités de chômage à partir de cette date. Le recours est mal fondé. (…)".

(cfr. STFA del 14 aprile 2003 nella causa F., C 92/02, consid. 3 e 4)

                               2.6.   Questo Tribunale rileva innanzitutto che, in ossequio al suo diritto di essere sentito (cfr. art. 24 cpv. 2 OADI e cfr. RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), prima di emettere la decisione qui impugnata l'amministrazione ha dato all'assicurato la possibilità di esprimersi circa il ventilato esame della sua idoneità al collocamento.

                                         Con la "Convocazione" del 9 settembre 2002 all'assicurato sono infatti stati trasmessi gli atti concernenti la "Comunicazione dubbi circa l'idoneità al collocamento" e il ricorrente è stato sentito personalmente come risulta dal verbale di audizione del 25 settembre 2002 (cfr. doc. _).

                               2.7.   Nell'evenienza dagli atti di causa risulta che l'ultima iscrizione al collocamento dell'assicurato risale al 16 luglio 2002 (cfr. doc. _).

                                         Precedentemente l'assicurato ha aperto i seguenti termini quadro:

                                         dal 03.01.94 al 02.01.96

                                         dal 01.04.96 al 31.03.98

                                         dal 01.04.98 al 31.03.00

                                         dal 01.06.01 al 31.05.05 (cfr. doc. _).

                                         L'ultimo termine quadro per la riscossione, meglio quello che è iniziato il 1° giugno 2001, è di quattro anni in virtù dell'art. 71d cpv. 2 LADI secondo il quale se, riscossa l'ultima indennità giornaliera speciale, l'assicurato intraprende o ha già intrapreso un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere si applica un termine di quattro anni. Le prestazioni dell'assicurazione non possono superare complessivamente la durata di due anni.

                                         L'assicurato ha controfirmato la "Conferma di assunzione", datata 15 gennaio 2000, che prevedeva, tra l'altro, l'inizio al 1° gennaio 2000 della sua attività quale general manager presso la __________ e una retribuzione di fr. 10'000.-lordi per 13 mensilità (cfr. doc. _).

                                         Con lettera "Raccomandata anticipata a mano", del 29 marzo 2001, la __________ ha disdetto con effetto al 31 maggio 2001 il rapporto di lavoro che la legava al ricorrente (cfr. doc. _).

                                         Nella sua "Domanda d'indennità di disoccupazione" del 7 giugno 2001 l'assicurato ha infatti dichiarato che il suo ultimo datore di lavoro è stata la __________ presso la quale egli è stato occupato dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2001 (cfr. doc. _, punti 14 e 16).

                                         Nel medesimo formulario il ricorrente ha dichiarato che prima del suo ultimo impiego aveva lavorato per la __________ dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2000 (cfr. doc. _, punto 27).

                                         Nella __________ l'assicurato ha rivestito la carica di socio gerente con diritto di firma individuale e una quota sociale di fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- (cfr. doc. _).

                                         In questa veste l'assicurato ha pure compilato l' "Attestato del datore di lavoro" della __________ nel quale, tra l'altro (a differenza di quanto indicato nella "Domanda d'indennità di disoccupazione" del 7 giugno 2001; cfr. doc. _ punto 27), egli ha affermato che è stato occupato per questa ditta dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 1999 e, circa il motivo della disdetta, ha dichiarato: "(…) Ristrutturazione per cessione azienda ad altra società. Continuazione solo come patente. (…)." (cfr. doc. _ in particolare il punto 14).

                                         Questa ditta risulta ancora oggi iscritta a RC quale "__________ in liquidazione" (cfr. doc. _).

                                         In uno scritto dove descrive la sua "Esperienza professionale" l'assicurato ha inoltre dichiarato che, quale Direttore della __________, sua responsabilità, tra l'altro, era la: "consulenza nelle risorse umane, ricerca e selezione del personale dalla società __________, venduta al gruppo fin dal 01/2000." (cfr. doc. _).

                                         Il 29 maggio 2001 è stato steso il seguente "Verbale del colloquio di consulenza":

"  Iscrizione + coll. L'assicurato si reiscrive in DISO comunicando la volontà di rendersi indipendente richiedendo il finanziamento c/o __________. Viene fissato il prossimo coll. per definire ev. passi da seguire e la possibilità di beneficiare di ID speciali." (cfr. doc. _)

                                         In una lettera del 28 dicembre 2001 all'att. del sig. __________ della Sezione per il Promovimento Economico e del Lavoro, su carta intestata della __________ e da lui sottoscritta quale futuro direttore responsabile, l'assicurato ha scritto che:

"  La nuova società di collocamento privato che le avevo annunciato a settembre 2001 è finalmente pronta, nei suoi nuovi uffici di __________, fuori dal caos del traffico cittadino e con ampi parcheggi gratuiti.

Richiedo come d'accordo la nuova patente per il collocamento privato in Ticino a mio nome ed in favore della società, avendo ricevuto un interessante offerta dalla stessa per esserne il direttore responsabile. Siete già in possesso dei miei dati, ma se avesse bisogno di ragguagli o aggiornamenti non esiti a richiedermeli.

Avendo operato con successo per diversi anni sul mercato Ticinese, prima in __________ poi nella __________, richiedo di autorizzare la nuova società, __________ ad iniziare la campagna pubblicitaria per lanciare l'attività al più presto, in attesa del disbrigo delle varie formalità che porteranno all'autorizzazione. Intenderei pubblicare alcune ricerche di personale specializzato sui giornali più letti del Ticino dal mese di gennaio 2002, ed effettuare un mailing di presentazione agli inizi di febbraio 2002.

I primi collocamenti a buon fine sono attesi per il mese di maggio 2002. (…)." (cfr. doc. _)

                                         Questo il tenore del "Verbale del colloquio di consulenza" del 30 gennaio 2002 firmato dall'assicurato:

"  L'assicurato ha beneficiato delle ID speciali, (60), per poter permettergli di concretizzare il suo progetto di autoimprenditorialità con scadenza 21.12.01, inizio effettivo dell'attività. Sulla base di quanto esposto sopra si procede alla relativa chiusura del caso dal 22.12.01. Il Signor __________, legge e firma." (cfr. doc. _)

                                         Nella "Domanda d'indennità di disoccupazione" del 17 luglio 2002 l'assicurato, tra l'altro, ha dichiarato di aver vissuto con i propri risparmi e di non aver ricevuto niente per la sua attività indipendente e, in particolare, ha osservato che: "(…) Si tratta di un riannuncio dovuto all'abbandono del tentativo di auto imprenditorialità dovuto alla crisi del mercato nel settore scelto (recruting). (...)." (cfr. doc. _ punto 20 e Osservazioni).

                                         Il 10 ottobre 2001 è stata iscritta a RC la __________ (cfr. FUSC del __________ 2001, N. __________, pag. __________).

                                         Lo scopo della __________ è sostanzialmente uguale a quello della __________ e per la stessa l'assicurato è socio senza diritto di firma con una quota di fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- (cfr. doc. _).

                                         Socia gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- è la signora __________ nata __________, mamma dell'assicurato (cfr. doc. _).

                                         Quale recapito della __________ a RC è iscritto: Via __________.

                                         A questo indirizzo si trova una palazzina plurifamigliare di proprietà della mamma dell'assicurato la quale abita al N. civico _ e l'assicurato al _ dello stesso edificio (cfr. doc. _).

                                         Nel suo scritto del 15 aprile 2003 al TCA, prendendo posizione sulla risposta di causa, l'assicurato ha, tra l'altro, affermato che:

"  (…)

Nel punto 3 la referente cita a sproposito la sentenza del Tribunale federale del 22.11.02 (C37/02 e relativi riferimenti). Infatti il parallelismo con il mio caso non regge: io non sono e non sono mai stato socio gerente della __________, tantomeno con diritto di firma individuale.

Come si evince dal mandato del 27.12.01 revocato il 12.7.02 e dalle dichiarazioni del 25.9.02 riportate, non ho mai detenuto il diritto di firma individuale e perfino sul conto bancario il mio diritto era limitato a piccole spese inferiori a CHF 5'000.

La chiusura della Sagl non è necessaria poiché non ha debiti, è semplicemente dormiente con una linea telefonica intestata a mia madre (vedasi fattura allegata), socia gerente. Inoltre, mai nessuna fattura è mai stata emessa da tale ditta. Infine, sto cercando di vendere le mie quote per cercare di recuperare qualche attivo ma non è cosa facile e a tutt'oggi non ha portato frutti. (…)." (cfr. doc. _)

                                         Al riguardo questo Tribunale osserva quanto segue.

                                         Nel suo "Curriculum Vitae" del 1° giugno 2001, al quale si rinvia anche nella "Domanda d'indennità di disoccupazione" del 17 luglio 2002 (l'assicurato afferma infatti che: "(…) Trattandosi di un riannuncio, avete già tutti i documenti. (…)."; cfr. doc. _ ultima pagina), il ricorrente indica quale suo indirizzo la Via __________ e quale Tel. privato il no. __________ che ora risulta invece essere quello della __________ e il cui titolare è sua madre (cfr. doc. _ e doc. _ allegato doc. _).

                                         Lo stesso numero telefonico __________ figura anche sulla lettera concernente il suo rientro in disoccupazione del 16 luglio 2002 spedita dall'assicurato alla Sezione del Lavoro il 17 ottobre 2002 (cfr. doc. _).

                                         Solo sull'autocollante apposto sulla busta contenente la lettera Raccomandata dell'11 novembre 2002 alla Sezione del Lavoro (sulla cui carta figura ancora il vecchio numero di telefono) risulta che il nuovo collegamento telefonico dell'assicurato è ora lo __________ (cfr. doc. _).

                                         Lo stesso assicurato afferma poi che sta cercando di vendere le sue quote e questo nonostante sua madre, quale socio gerente, in uno scritto indirizzato al figlio del 12 luglio 2002 abbia, tra l'altro, testualmente dichiarato che: "(…) Fin da oggi mi occuperò io della ricerca di un acquirente delle quote societarie alfine di recuperare almeno parte degli investimenti sostenuti fino ad ora. (…)." (cfr. doc. _).

                                         Circa poi il diritto di firma a favore del conto bancario intestato alla __________, in sede di audizione del 25 settembre 2002, l'assicurato ha solo dichiarato di avere il diritto di firma su quel conto e non ha specificato che lo stesso sarebbe stato limitato a spese fino al massimo a fr. 5'000.-- (cfr. doc. _).

                                         In particolare l'assicurato ha sottoscritto le seguenti dichiarazioni riportate nel verbale di audizione del 25 settembre 2002:

"  (…)

E' stato socio e fondatore della __________?

Adr: si

Chi è il promotore della __________?

Adr: io

Conosce i soci della __________?

Adr: si.

Che attività svolge questa società?

Adr: ricerca di personale.

Chi è il responsabile della __________?

Adr: io.

Quali sono i suoi compiti all'interno della della società __________?

Adr: promuovere l'attività/acquisizione.

Chi si occupa del reclutamento clienti all'interno della __________?

Adr: io.

Chi ha il diritto di firma all'interno della all'interno della __________?

Adr: mia madre.

Ho firmato i documenti dell'ufficio.

I documenti che ho inoltrato all'Ufficio del lavoro per l'autorizzazione sono stati firmati da me.

Mia madre ha firmato solo le cose ufficiali (istrumento notarile e previsto la firma del bilancio ecc.).

Ha degli uffici propri la __________?

Adr: si. Gli uffici sin trovano in via __________.

Quale attività ha svolto e svolge presso la ditta __________?

Adr: svolgo quella di vendere le quote e ho svolto quella di acquisizione clienti.

__________ ha un conto bancario o postale?

Adr: conto bancario.

Chi ha il diritto di firma di questo conto?

Adr: entrambi.

Quanti impiegati lavorano o hanno lavorato per questa società?

Adr: nessuno.

Appena l'attività fosse partita mi sarei assunto con un contratto.

Ha o ha avuto un rapporto di lavoro con la __________?

Adr: no.

Per quale motivo investe del denaro (pubblicità, ricerca di personale ecc.) se la società è stata messa in vendita?

Adr: semplicemente perché ci sono delle clausole nel contratto di pubblicazione __________ che non posso disdire.

Per quale motivo ha richiesto le indennità speciali (LADI 2001) per il progetto __________?

Adr: per fare partire il progetto.

Durante questo periodo (ottobre/dicembre) mi potrebbe indicare che tipo di passi ha intrapreso per allestire la società?

Adr: studio di fattibilità, organizzare la pubblicità, Data Base aziendale, richiesta Ufficio Lavoro signor __________ per autorizzazione apertura agenzia di collocamento, costituzione della società. (…)." (cfr. doc. _)

                                         Durante l'audizione del 25 settembre 2002 l'assicurato non ha invece mai specificato che egli, il 27 dicembre 2001, avrebbe ottenuto solo un "Mandato di acquisizione clientela per il Recruting" revocatogli poi dalla __________ il 12 luglio 2002.

                                         In particolare l'assicurato non ha prodotto, né in quell'occasione né in seguito ha trasmesso all'amministrazione, i documenti _ e _ che attestano queste evenienze e che sono stati allegati al ricorso.

                                         Inoltre, sempre circa l'audizione del 25 settembre 2002 (il cui verbale, lo si ribadisce, è stato da lui sottoscritto senza nulla aggiungere; cfr. doc. _), in un precedente scritto del 17 ottobre 2002 e a differenza di quanto sostenuto nei propri allegati (cfr. doc. _), l'assicurato così si è espresso: "(…) Durante queste due ore di audizione ho potuto difatti spiegare e documentare precisamente la complessa situazione in cui mi trovo. (…)." (cfr. doc. _).

                                         Da tutte le emergenze appena descritte questo Tribunale deve concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento a far tempo dal 16 luglio 2002.

                                         Infatti, nella veste di socio gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- (l'altro socio senza diritto di firma era la madre dell'assicurato con una quota di fr. 1'000.--; cfr. doc. _), dopo essere stato occupato quale impiegato dalla __________, l'assicurato ha lavorato per la _____________________dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2001 (cfr. doc. _ punto 16 e _ punti 2, 18 e 21).

                                         Come sopra visto, quale direttore della __________, tra le responsabilità dell'assicurato rientrava pure la "consulenza nelle risorse umane, ricerca e selezione del personale dalla società __________, venduta al gruppo fin dal 01/2000." (cfr. doc. _).

                                         Durante 6 mesi (meglio dall'11 novembre 1999 al 30 aprile 2000) l'assicurato è poi stato il responsabilità dell'introduzione di __________, quale responsabile temporaneo della __________, al quale sono stati concessi gli assegni per il periodo d'introduzione (cfr. doc. _).

                                         Con FAX del 12 aprile 2001 (partito dagli uffici della __________ e su carta intestata della __________) l'assicurato ha comunicato al Sig. __________ della Sezione per il Promovimento Economico e del Lavoro quanto segue:

"  Come discusso per telefono le confermo la rinuncia all'operare nel campo del PERSONALE A PRESTITO.

__________ rimane quindi attiva solo nel COLLOCAMENTO PRIVATO.

Appena verrà presa una decisione definitiva al riguardo, le comunicherò anche la nuova sede sociale." (cfr. doc. _)

                                         Dunque, anche dopo la cessazione del suo impiego per quella ditta e quale direttore della __________, l'assicurato ha continuato ad occuparsi della __________.

                                         A seguito della disdetta della __________, con effetto al 31 maggio 2001 (cfr. doc. _), l'assicurato si è quindi iscritto al collocamento comunicando di voler intraprendere un'attività indipendente (cfr. doc. _).

                                         L'assicurato ha quindi beneficiato delle indennità giornaliere speciali per la fase di pianificazione del suo progetto e il 10 dicembre 2001 è stata iscritta a RC la __________ (cfr. doc. _).

                                         A mente del TCA per quest'ultima ditta, anche se non iscritto quale socio gerente con diritto di firma individuale, l'assicurato ha rivestito e riveste tuttora una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

                                         Infatti egli, oltre a detenere il 95% del capitale sociale, è socio fondatore e promotore della __________ e si è occupato della costituzione e del lancio dell'attività dell'azienda.

                                         A comprova della posizione dell'assicurato analoga a quella di un datore di datore, va pure citata la seguente affermazione del ricorrente: "Appena l'attività fosse partita mi sarei assunto (la sottolineatura è del redattore) con un contratto." (cfr. doc. _).

                                         Sempre l'assicurato, in un FAX del 7 agosto 2002, indirizzato al Sig. __________ della Sezione per il Promovimento Economico e del Lavoro e sottoscritto quale socio della __________, ha, tra l'altro, dichiarato che: "(…) Per sua informazione, non appena possibile provvederò alla modifica della ragione sociale escludendo la ricerca e selezione del personale, ma visto che cercherò di vendere la società __________, molto probabilmente si procederà al cambiamento al momento della vendita per non intercorrere in spese aggiuntive inutili (visto che la società non ha alcuna attività). (…)." (cfr. doc. _).

                                         Ancora in una lettera del 17 ottobre 2002 alla Sezione del lavoro l'assicurato ha, in particolare, ribadito che: "(…) In riferimento alla __________ - questa società è attualmente in vendita dall'inizio di luglio 2002. Non avendo i soldi per un atto notarile, non sono in grado attualmente di modificarne la ragione sociale. (…)." (cfr. doc. _).

                                         Ora, ritenuto che dichiarazioni come quelle appena riprodotte concernono il destino dell'azienda, è chiaro che se non rivestisse una posizione analoga a quella di un datore di lavoro l'assicurato non avrebbe certo potuto rilasciarle. Questo a maggior ragione visto che, formalmente, egli risulta essere solo un semplice socio senza diritto di firma.

                                         Del resto, considerato che lo scopo della __________ è sostanzialmente uguale a quello della __________ e che quest'ultima ditta è iscritta quale __________ in liquidazione dal 2 agosto 2001 (cfr. FUSC No. __________, FUSC No. __________e FUSC No. __________), mal si comprende perché l'assicurato, il 10 dicembre 2001, ha costituito la __________ (per la quale egli, sebbene sempre detentore di una quota sociale di fr. 19'000.-- su un capitale di fr. 20'000.--) e a differenza della __________ riveste solo la carica di socio senza diritto di firma mentre la mamma quella di socia gerente con diritto di firma individuale.

                                         L'unico ragionevole motivo è il tentativo di fare risultare un suo ruolo nella Sagl inferiore a quello effettivo.

                                         La __________ non è poi stata liquidata e risulta essere ancora in affitto nello stabile di proprietà della mamma dell'assicurato (cfr. doc. _) il quale sta cercando di vendere le sue quote.

                                         Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4), visto che la __________ continua ad esistere e l'assicurato, in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, non ha interrotto definitivamente tutti i legami con la società, è a ragione che la Sezione del lavoro ha stabilito che __________ dal 16 luglio 2002 non è idoneo al collocamento.

                                         Al riguardo, in una decisione pubblicata in DLA 2002 N. 28 pag. 183 - nel caso di una ditta il cui fallimento è stato sospeso per mancanza d'attivo e il dirigente, cui è stato disdetto il contratto, è diventato il liquidatore pur restando l'azionista di maggioranza e l'unico membro del consiglio d'amministrazione - il TFA ha stabilito che questa circostanza esclude il diritto alle indennità di disoccupazione. Infatti, siccome la liquidazione continua anche dopo la sospensione del fallimento, gli organi della società in casu l'assicurato in qualità di membro del consiglio d'amministrazione possono tra l'altro decidere di proseguire le attività della ditta fino alla sua vendita o al suo scioglimento.

                                         Analogamente nel nostro caso __________, nella sua posizione simile a quella di un datore di lavoro (si tratta infatti del socio con il 95% del capitale sociale in grado di determinare le sorti della ditta), fino alla vendita della __________ o al suo scioglimento, può decidere di continuare l'attività dell'azienda.

                                         Il rifiuto delle indennità di disoccupazione è giustificato anche perché, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il mantenuto legame con la ditta di cui ha cercato di lanciare l'attività e per la quale è stato fondatore e promotore, la perdita di lavoro dell'assicurato è difficilmente controllabile (cfr. consid. 2.5).

                                         Basti qui pensare che, in risposta alla domanda: "Come e quando ha informato i suoi clienti che queste società/aziende non avevano più nessuna attività?" l'assicurato ha dichiarato che: "Per __________ ho avvisato la clientela a gennaio/febbraio 2001 tramite una circolare. Per quanto riguarda la __________ non ho dovuto avvisare nessuno perché non ho reclutato nessun cliente. Se per ipotesi qualcuno si fa vivo li informo che la ditta non ha nessuna attività." (cfr. doc. _).

                                         Tuttavia, invitato a prendere posizione su uno scritto datato 16 ottobre 2002 nel quale un'assicurata ha dichiarato di conoscerlo per aver avuto un contatto telefonico con lui per un posto di lavoro (cfr. doc. _), nella sua lettera dell'11 novembre 2002 alla Sezione del lavoro, dopo aver precisato di aver avuto un contatto telefonico con la Sig.ra _ il 5 luglio 2002, l'assicurato ha, tra l'altro, dichiarato che: "(…) Al seguito della conversazione avuta con la Sig.ra _, ed avendo accertato di comune accordo che non si trattava del profilo adeguato alla posizione, la Sig.ra _ non mi ha inviato il curriculum, bensì siamo rimasti d'accordo che me lo avrebbe mandato via email per essere iscritta nel database dell'agenzia. Cosa tuttavia mai avvenuta. (…)." (cfr. doc. _).

                                         In questo caso l'assicurato non si dunque è limitato a dire che egli non ha nessuna attività e ha pure contraddetto quanto sostenuto in un precedente scritto del 17 ottobre 2002, sempre alla Sezione del lavoro, laddove ha, in particolare, dichiarato che: "(…) Per quanto riguarda la __________ - questa società non ha alcuna attività né dipendenti, né uffici propri dagli inizi del 2001. Nessuno se ne occupa più, e non essendo riuscito a vendere le quote, risulto ancora socio io. (…).

                                         In riferimento alla __________ - questa società è attualmente in vendita dall'inizio di luglio 2002. (…)." (cfr. doc. _).

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3, 2.4 e 2.5), il TCA deve confermare la decisione impugnata. Questa soluzione si impone tanto più se si considera che l'assicurato ha beneficiato di indennità per il promovimento dell'attività indipendente. Ora, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato che percepisce l'ultima indennità giornaliera speciale e avvia un'attività indipendente dopo aver beneficiato delle misure di promovimento dell'assicurazione contro la disoccupazione mette termine alla propria disoccupazione. Il diritto ad eventuali altre prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è direttamente legato all'inizio effettivo di tale attività o alla rinuncia definitiva della stessa. Per contro, il fatto che l'attività indipendente non sia sufficientemente redditizia non dà diritto a ulteriori prestazioni, in quanto fa parte dei rischi usuali inerenti all'avvio di un'azienda (cfr. DLA 2000 pag. 197 seg.).

                               2.8.   In una decisione del 16 maggio 2002 pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato a statuire in un caso concernente l'assistenza giudiziaria, il TFA ha stabilito che né dalle garanzie procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o dalla tutela della buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno stato di diritto è desumibile un obbligo generale del tribunale delle assicurazioni sociali di rendere attenti alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. Se, tuttavia, dall'atto di ricorso si può dedurre che il ricorrente desidererebbe farsi patrocinare da un giurista, ma che per motivi finanziari vi rinuncia, il tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. In presenza d'indicazioni sufficientemente chiare, inoltre, queste ultime vanno considerate un'implicita richiesta di patrocinio gratuito.

                                         L'art. 21 LPTCA stabilisce quanto segue:

"  1Quando il giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi  entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d'ufficio.

2La disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria."

                                         Il 3 luglio 2003 l'assicurato, presente la controparte, è stato sentito dal vicecancelliere __________.

                                         In quell'occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:

"  (…)

Il vicecancelliere con riferimento al doc. _ (lettera del ricorrente al TCA del 15 aprile 2003) chiede al ricorrente di spiegare cosa intendeva esattamente dire con la frase:

"                                     Mi sembra di capire che l'Ufficio Giuridico posi tutta la sua accusa sul caposaldo della giurisprudenza del Tribunale federale (considerazioni al punto numero 3), ma come ho già spiegato non si può comparare la mia situazione a questo caso. Non sono aimè in grado (non posso permettermi di pagare un avvocato) di trovare una giurisprudenza più consona al mio caso, ma credo spetti all'Ufficio giuridico il trovare, se esistesse, una tale decisione presa in sfavore di un socio non gerente e senza firma individuale!"

Il ricorrente precisa che gli sembra che la motivazione principale della decisione presa nei suoi confronti si basi sulla giurisprudenza menzionata appunto dall'Ufficio Giuridico al punto 3 della risposta.

Leggendo il contenuto della risposta non mi sembra che possa essere applicata al mio caso. La differenza principale sta nel fatto che io non sono socio gerente, non lo sono mai stato, e non ho firma individuale nella Sagl.

Non avendo un avvocato non sono in grado di indicare una giurisprudenza differente da quella indicata dall'Ufficio Giuridico e che tiene conto della mia differente situazione sopra descritta.

Preciso che con ciò non intendo dire che non sono in grado di difendermi senza un avvocato. Constato solo che io non sono un avvocato mentre la controparte lo é.

Penso che questa situazione sia a mio svantaggio visto che posso difendermi solo con le mie parole. Molti anni fa ho frequentato dei corsi di diritto all'università di Losanna, ma non sono avvocato.

L'avv. __________, osserva che si ritiene pertinente la giurisprudenza citata e che ovviamente la decisione non può fondarsi che sulla legge e la giurisprudenza.

Inoltre, proprio nel caso citato (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02), l'assicurata sollevava a sua difesa che non era più socia gerente e che la società non aveva più alcuna attività e che non era stata liquidata solo per i costi legati all'operazione. Tuttavia il TFA in virtù dei legami dell'assicurata con la ditta ha confermato il rifiuto delle prestazioni assicurative.

Il vicecancelliere sottopone al ricorrente il doc. _ prodotto dalla controparte e gli chiede cosa ne è stato del mandato conferito all avv. __________.

Il ricorrente precisa che ha effettivamente dato il mandato all'avv. __________ verso la fine del mese di novembre 2002 (la lettera dell'avv. __________ e procura portano la data del 25 novembre 2002; cfr. doc. _).

Dopo una settimana che ho dato il mandato ho ricevuto una telefonata dall'avv. __________ che mi ha detto di aver visionato i miei atti presso l'Ufficio Giuridico e mi ha comunicato oralmente il preventivo e l'anticipo che mi sarebbe stato richiesto. Ho spiegato immediatamente all'avv. __________ che non avevo i mezzi per proseguire e le ho chiesto di passarmi al telefono l'avv. __________. All'avv. __________ ho ribadito che non avevo i soldi per pagare un avvocato e gli ho detto che toglievo il mandato. Preciso che quando ho parlato con l'avv. __________ ero arrabbiato e l'avv. mi ha solo detto che avrei potuto scrivere un ricorso da solo mostrando la situazione perché non era necessario essere rappresentati da un avvocato.

Preciso ancora che mi sono rivolto all'avv. __________ in quanto è stato il legale che si è occupato della costituzione della Sagl.

L'avv. __________ non ha nulla da aggiungere. (…)." (cfr. doc. _)

                                         Il TCA ritiene che nel caso concreto non siano date le premesse per fare usufruire l'assicurato dal gratuito patrocinio.

                                         Innanzitutto si potrebbe discutere se lo scritto del 15 aprile 2003 dell'assicurato al TCA costituisce realmente una richiesta (almeno implicita) di gratuito patrocinio ai sensi della giurisprudenza federale citata.

                                         L'assicurato ha poi infatti soprattutto sostenuto che ritiene uno svantaggio il fatto che controparte sia un avvocato mentre lui no e che non è in grado di indicare una giurisprudenza che tenga conto della sua situazione di socio senza diritto di firma della Sagl.

                                         Inoltre, nel corso dell'udienza è emerso che in un primo tempo __________ si era recato da un avvocato.

                                         D'altra parte, sempre in sede di udienza, l'assicurato ha dichiarato di essere in grado di difendersi senza un avvocato e non ha pertanto chiesto l'intervento di un patrocinatore.

                                         Questo Tribunale ha potuto costatare, dal tenore e dal contenuto delle argomentazioni addotte nei suoi allegati, che l'assicurato aveva capito la problematica che lo concerneva e che è stato chiaramente in grado di difendersi.

                                         D'altra parte, spetta al Tribunale applicare la legge e la giurisprudenza e quindi anche stabilire quale giurisprudenza si applica, se del caso per analogia, al caso di specie.

                                         In simili condizioni non sono date in concreto le condizioni per l'applicazione dell'art 21 LPTCA.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2003.3 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.07.2003 38.2003.3 — Swissrulings