Raccomandata
Incarto n. 38.2003.16 FS/sc
Lugano 20 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2003 di
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione del 9 dicembre 2002 emanata da
__________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 9 dicembre 2002 la Cassa Disoccupazione __________ (di seguito la Cassa) ha chiesto a __________ la restituzione dell’importo di fr. 2'147.10 per prestazioni ricevute indebitamente durante il mese di riferimento di maggio 2002.
La Cassa ha così motivato la propria decisione:
" La sezione del lavoro, __________ ha ritenuto inidonea la signorina __________ dal 23.05.02. La stessa non ha ricorso contro la decisione.
Dopo le debite correzioni risulta che ci deve rimborsare fr. 2'147.10 per indennità di disoccupazione di cui non aveva diritto per il mese di maggio 2002." (cfr. doc. _)
1.2. Contro questa decisione, tramite __________, l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale rileva che:
" (…)
I fatti
Lo scorso 13 maggio 2002 la signora __________ è entrata in Ospedale per una cura di disassuefazione. Come avviene di prassi in questi casi la data di entrata in Ospedale è stata comunicata all'ultimo
momento dalla struttura ospedaliera, in relazione alla liberazione di un posto letto. La data di entrata in comunità sarebbe dipesa dal buon esito del ricovero ospedaliero. Di fatto, considerato l'esito positivo della disassuefazione, l'interessata è entrata in comunità il successivo 23 maggio 2002.
Immediatamente, con comunicazione del 15 maggio 2002, la signora __________ ha annunciato all'Ufficio regionale di collocamento (URC), con coppia alla Cassa contro la disoccupazione __________, la data della propria entrata in Ospedale, chiedendo espressamente la sospensione del periodo quadro in quanto non più collocabile al lavoro (v. lettera all.).
I giorni successivi l'interessata ha inoltrato il foglio relativo alle ricerche di lavoro e il foglio di autocertificazione (FAUT) di maggio 2002 alla __________ (v. ricerche di lavoro e FAUT all.). La signora non ricorda la data di spedizione, ma il conteggio delle indennità del 10.6.2002 dimostra la ricezione del FAUT da parte della cassa prima di tale data.
Il 29 maggio 2002 il nostro ufficio, che oltre a gestire le entrate della signora __________ rappresenta l'ente collocante presso la comunità terapeutica, ha trasmesso una comunicazione all'URC e alla __________ chiarendo la non collocabilità dell'interessata, chiedendo un conteggio delle indennità del mese di maggio 2002 necessario all'inoltro della domanda di assistenza e allegando il certificato medico di degenza in Ospedale (v. nostre lettere e certificato medico all.).
Durante il mese di giugno 2002 la signora __________, attraverso il nostro ufficio, ha ricevuto, compilato e ritornato in data 26 giugno 2002 alla __________, con copia all'URC, il FAUT di giugno 2002 (v. nostra lettera e FAUT all.).
Il 4 luglio 2002 la __________ ha chiesto al nostro ufficio uno scritto attestante il periodo di ricovero in ospedale e la data di inizio del percorso in comunità. Il 16 luglio 2002 abbiamo risposto alla __________ fornendo le informazioni richieste (v. lettere all.).
Con comunicazione del 2 agosto 2002, l'Ufficio giuridico della sezione del lavoro ha prospettato una sospensione delle indennità a far stato dal 23 maggio 2002 (v. lettera all.). Per conto dell'interessata il nostro ufficio ha confermato il 12 agosto seguente quanto contenuto nelle corrispondenze precedenti (v. nostra lettera all.).
Il 21 agosto 2002 l'Ufficio giuridico ha infine deciso l'inidoneità al collocamento a far stato dal 23 maggio 2002 (v. decisione all.). La signora __________, riconoscendosi in tale decisione, non ha interposto ricorso.
Considerazioni
1) Riteniamo che la signora __________, direttamente ma anche attraverso il nostro ufficio, abbia fatto tutto quanto possibile e tempestivamente, ancor prima del versamento delle indennità di maggio 2002, per rendere trasparente la propria situazione in merito all'idoneità al collocamento lavorativo e di riflesso alla propria indennizzabilità. In particolare:
• fin dal 15 maggio 2002 l'interessata ha comunicato il proprio ricovero in ospedale del 13 maggio, l'intenzione di entrare in comunità e ha chiesto la sospensione del periodo quadro;
• con l'inoltro del FAUT del mese di maggio ha ribadito l'impossibilità di lavorare a partire dal 13 maggio 2002;
• con lettera del 29 maggio 2002 il nostro ufficio ha confermato l'incollocabilità della signora __________.
2) Malgrado tali informazioni la Cassa __________ ha pagato le indennità di maggio 2002. Se è vero che le indennità vengono versate mensilmente sulla scorta delle comunicazioni dell'assicurato (FAUT) e dell'URC, riteniamo che vi sia stato un errore da parte della Cassa di disoccupazione nell'effettuare tale versamento e non certo una manchevolezza da parte dell'interessata. Siamo rimasti noi stessi perplessi per il versamento, motivatoci per telefono da parte della __________ in virtù dello "stato di malattia" dell'interessata.
3) Il nostro ufficio ha chiarito fin dal 29 maggio 2002 all'URC e alla Cassa __________ che avremmo dovuto inoltrare una domanda di assistenza in sostituzione alle entrate corrisposte dalla __________. Considerato il versamento delle indennità di maggio 2002, le spese mediche e di cassa malati dei mesi di giugno e luglio 2002, così come delle spese accessorie presso la comunità terapeutica (comprese le vacanze estive al mare) sono state pagate con le indennità percepite dall'interessata. La garanzia di assistenza vale infatti a partire dal 1° agosto 2002 e unicamente per le spese di cassa malati e contributi AVS (v. garanzie __________ all.).
3) Considerata la decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di ritenere inidonea l'assicurata dal 23 maggio 2002 e ritenuto che nelle motivazioni della stessa decisione si afferma che "Conformemente alle disposizioni degli articoli menzionati, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione solamente se è idoneo al collocamento", riteniamo che un'eventuale richiesta di restituzione debba essere applicata al periodo 23 - 31 maggio 2002 e non all'intero mese di maggio 2002.
Conclusione
1) Considerate la massima trasparenza e tempestività con le quali l'assicurata e il nostro ufficio hanno comunicato la situazione di non collocabilità fin dal 15 maggio 2002, ritenuto che le indennità di maggio sono state percepite in assoluta buona fede e utilizzate per le spese correnti di cassa malati e le spese accessorie in comunità per i primi mesi di collocamento, in una situazione economica disagiata che ha imposto di seguito l'intervento assistenziale, riteniamo tardiva la richiesta di restituzione dell'importo richiesto. La Cassa __________ sulla scorta delle comunicazioni e dei FAUT ricevuti avrebbe semmai dovuto versare per il mese di maggio 2002 le indennità corrispondenti al periodo di collocabilità lavorativa effettivo.
2) Data la decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di considerare inidonea l'assicurata dal 23 maggio 2002 riteniamo che la richiesta di restituzione debba in ogni caso essere applicata al periodo 23-31 maggio 2002 e non all'intero mese di maggio 2002. Ci riserviamo, su un'eventuale decisione in tal senso, di inoltrare una richiesta di condono delle indennità 23-31 maggio 2002."
(Doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 6 febbraio 2003 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva:
" La Signorina __________ ha un periodo quadro presso la nostra cassa disoccupazione dal 22.1.02 al 21.1.04.
In data 24 giugno 2002 la Sezione del lavoro, __________ ha emesso la decisione di sospendere l'assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione dal 1 ° marzo 2002 per giorni 31. Contro la decisione non è stato inoltrato al TCA nessun ricorso.
In data 21 agosto 2002 la Sezione del lavoro, __________ ha emesso la decisione che dal 23 maggio 2002 l'assicurata era inidonea al collocamento. Contro la decisione non è stato inoltrato al TCA nessun ricorso.
L'interessata, prima delle due decisioni di cui sopra, aveva percepito regolarmente le indennità fino al 31 maggio 2002.
Preso atto delle due decisioni emesse dalla Sezione di lavoro di __________ la Cassa ha proceduto con il ricalcolo delle indennità di disoccupazione per il mese di maggio 2002. Di fatto l'assicurata non poteva ricevere nessuna indennità per il mese citato.
Abbiamo pertanto emesso la decisione di restituzione di fr. 2'147.10." (Doc. _)
1.4. Con ulteriore scritto del 17 febbraio 2003 al TCA l'assicurata si è riconfermata nelle proprie allegazioni e ha puntualizzato che:
" (…)
1) Quanto contenuto nella risposta della Cassa __________ in relazione alla decisione del 24 giugno 2002 della Sezione del lavoro di __________ di sospendere l'assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2002 per 31 giorni non è oggetto del ricorso presentato.
Infatti, se è vero che contro tale decisione l'assicurata non ha a suo tempo interposto ricorso, in quanto si è riconosciuta nelle sue manchevolezze, la medesima decisione non è contemplata nella richiesta di restituzione del 9 dicembre 2002 della Cassa __________, che si riferisce unicamente alla decisione di non idoneità al lavoro dal 23 maggio 2002 dettata dall'inizio della terapia stazionaria presso la comunità __________, così come contenuto nella decisione del 21 agosto 2002 della Sezione del lavoro di __________.
Non essendo contemplata nella richiesta di restituzione della Cassa __________, la decisione del 24 giugno 2002 della Sezione del lavoro non è neppure stata oggetto del nostro ricorso.
Interpellata a proposito la signora __________ ribadisce di non volersi opporre alla sanzione di 31 giorni prevista dalla decisione del 24 giugno 2002.
Proponiamo comunque che in relazione a tale decisione venga richiesta una specifica richiesta di restituzione da parte della Cassa __________.
In relazione a tale richiesta sarà così possibile chiedere un condono alla Cassa stessa in relazione ai principi di buona fede e grave rigore cagionante da una richiesta di restituzione, fondato sulle medesime considerazioni fatte in sede di ricorso per la richiesta di restituzione della Cassa __________ del 9 dicembre 2002.
La decisione è infatti successiva all'utilizzo da parte dell'interessata dei soldi percepiti per coprire le spese mensili correnti e all'inizio dell'entrata in ospedale e di seguito in comunità della signora __________." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto del presente ricorso é la questione a sapere se la decisione con la quale la cassa ha chiesto la restituzione di prestazioni indebitamente percepite é conforme o meno alla legislazione federale, non invece quella di sapere se debba essere condonata la restituzione di detto importo a motivo del fatto che essa configura un onere troppo gravoso e il richiedente era in buona fede. E` infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (Rumo-Jungo, Serie: “Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 141; DTF 105 V 276 consid. 1; DTF 118 V 313), la quale, nel caso di specie, si limita ad ordinare la restituzione.
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 9 dicembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo l’art. 95 cpv. 1 LADI, la cassa deve esigere la restituzione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto.
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non é stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui é senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa D., C 205/00 destinata alla pubblicazione; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
I principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate per decisione formale (cfr. STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa D., C 205/00 destinata alla pubblicazione, consid 1 e la giurisprudenza ivi citata; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).
Per inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA.
2.5. Nella già citata sentenza, pubblicata in DTF 126 V 399 e in DLA 2001 pag. 247, chiamato a giudicare nel caso di una domanda di restituzione di prestazioni percepite indebitamente, in seguito a una decisione del servizio cantonale in un caso dubbio sottopostogli da una cassa, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che il servizio cantonale deve unicamente esaminare se siano adempiuti i presupposti giuridici materiali (tra l'altro l'idoneità al collocamento) del diritto alle prestazioni. Sotto questo profilo la decisione è vincolante per la cassa disoccupazione. Da parte sua, quest'ultima deve, nel quadro della procedura di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, esaminare liberamente se siano date le condizioni di un riesame, in particolare quella dell'erroneità manifesta.
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha affermato che se, per il periodo nel quale i presupposti per il diritto non erano adempiuti, delle prestazioni sono già state versate all'interessato, la Cassa deve chiedere la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente e ha precisato che:
" (…)
Dies darf sie nach der Rechtsprechung jedoch nur, wenn die Wiedererwägungs- oder Revisionsvoraussetzungen erfüllt sind. Ob dies zutrifft, hatte die kantonale Amtsstelle weder zu prüfen noch zu entscheiden; denn im Zweifellsverfahren geht es weder um eine Wiedererwägung noch um allfällige Rückforderungen, sondern einzig um die - unter Umstände rückwirkende - Prüfung der materiellen Anspruchsvoraussetzungen. Deshalb obliegt es der Kasse bei im Zweifellsfallverfahren festgestellter Rechtswidrigkeit einer bestimmten Leistungsausrichtung, ihrerseits im Rückforderungsverfahren zu prüfen, ob die zweifellose Unrichtigkeit und die erhebliche Bedeutung ihrer Berichtigung als Voraussetzungen der Wiedererwägung (oder gegebenenfalls die Voraussetzungen der prozessualen Revision) der verfügten Taggeldzusprechung erfüllt sind. (…)."
(…)." (cfr. DTF 126 V 399, consid. 2b/cc, pag. 401-402)
In quel caso l'Alta Corte vista la sua partecipazione quale fondatore alla ditta, l'attività svolta per la stessa, le assenze all'estero e l'aspirazione ad un'attività durevole ha concluso che l'assunto secondo il quale la Cassa ha considerato l'assicurato inizialmente idoneo al collocamento era manifestamente errato.
Considerato poi l'importo contestato pari a fr. 43'000.-- la correzione ha sicuramente un’importanza rilevante.
Questa giurisprudenza è stata confermata dal TFA nella STFA non pubblicata del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02 e nelle STFA non pubblicate del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99.
Nelle STFA del 6 luglio 2001 l'Alta Corte ha respinto i ricorsi inoltrati dal Segretariato di Stato dell'economia (SECO) e ha stabilito che, prima della giurisprudenza federale di cui alla DTF 123 V 234, la condizione dell'errore manifesto non era data nel caso di una Cassa che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un lavoratore (in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro vista la sua carica di membro del consiglio di amministrazione) che, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, aveva continuato a lavorare a tempo parziale e ad essere amministratore della ditta.
2.6. L'art. 29 cpv. 2 della nuova Costituzione federale regola il diritto di essere sentito delle parti. Al riguardo il TFA ha osservato che si applica, senza eccezione alcuna, la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 4 Cost. (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; SVR 2001 IV Nr. 16 pag. 47= Pratique VSI 2001 pag. 114; DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 127 III consid. 2c; DTF 126 V 130 consid. 2a).
Il TFA ha precisato che l'amministrazione deve sempre effettuare i propri accertamenti nella forma scritta, affinché risultino tracce negli atti dell'incarto (cfr. STFA del 30 gennaio 1989 nella causa B.C. pag. 6, non pubblicata).
L'Alta Corte ha soprattutto indicato che l'amministrazione deve rispettare il diritto dell'assicurato di essere sentito, diritto che risulta dall'art. 4 Cost. salvo disposizioni speciali del diritto federale e di disposti cantonali più larghe del testo costituzionale (cfr. RCC 1988 p. 44 consid. 2.a) e che comprende ogni facoltà da riservare a una parte perché possa far valere il suo punto di vista in modo efficace in un processo.
In particolare, circa il diritto di essere sentito nell'ambito di una decisione di restituzione, in una sentenza del 6 agosto 2002, nella causa C. (C 91/02), l'Alta Corte chiamata a statuire su un ricorso del SECO contro una decisione della "Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage" che, ritenendo leso il diritto di essere sentito dell'assicurato, aveva annullato e rinviato gli atti per un complemento d'istruttoria e resa di un nuovo giudizio una decisione di restituzione emessa da una cassa di disoccupazione sulla base di un rapporto di revisione del SECO ha, tra l'altro, rilevato che:
" (…)
1.- a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. la, 375 consid. 3b et les références).
En matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral des assurances a admis qu'avant qu'elle ne rende une décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'autorité compétente doit donner à l'assuré l'occasion de s'exprimer sur la sanction envisagée (ATF 126 V 133 consid. 3b).
b) La décision litigieuse porte sur la restitution de prestations d'assurance-chômage. Il s'agit d'une mesure qui porte atteinte à la situation juridique de l'assuré d'une manière tout aussi grave qu'une suspension du droit à l'indemnité, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce les principes cités y relatifs.
2.- a) (…)
Au demeurant, le droit d'être entendu implique que la personne concernée puisse prendre position sur la mesure concrète que l'administration est appelée à rendre. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intimé ait été informé, à un moment donné, sur le contenu de la décision de restitution qui allait être prise à son encontre, ni, partant, qu'il lui ait été donné l'occasion de se déterminer à ce sujet.
b) (…)
Si le seco exerce certes la surveillance de l'exécution de la LACI afin d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 al. 2 et 3 LACI), cette compétence ne saurait conduire à une restriction des droits fondamentaux des assurés. Le droit d'être entendu de l'assuré pourrait parfaitement s'exercer au terme de la procédure de révision, par la remise du rapport du seco à l'intéressé, assortie d'une invitation à se déterminer. Comme, en l'occurrence, le droit d'être entendu de l'intimé n'a pas été respecté à ce stade, - ni dans une phase ultérieure de la procédure administrative -, on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir constaté l'existence d'une violation du droit d'être entendu, non susceptible d'être réparée dans la procédure de recours. Rien ne s'opposait par ailleurs à ce que l'instance cantonale de recours constate d'office la violation du droit d'être entendu (ATF 107 V 248 consid. lb) qui entraîne, en raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
3.- Quant à savoir si un complément d'instruction était ou non justifié en l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner cette question, dans la mesure où c'est la violation du droit d'être entendu par l'administration qui a conduit les premiers juges à annuler la décision attaquée."
In un'altra sentenza la nostra Massima Istanza, sempre circa il diritto di essere sentito, ha, tra l'altro, rilevato che:
" (…)
b) Mit seiner Verfügung vom 3. Januar 2001 hat das AWA die vom Versicherten angetretene Arbeitsstelle als zumutbar im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. i AVIG erklärt und damit dessen Anspruch auf Kompensationszahlungen abgewiesen. Damit hat es nicht unwesentlich in die vom Versicherten geltend gemachten Rechtsansprüche eingegriffen, ohne dem Betroffenen zuvor die Möglichkeit zu geben, sich zur beabsichtigten Verfügung vernehmen zu lassen. Es ist daher festzustellen, dass das AWA den Anspruch auf rechtliches Gehör des Versicherten in nicht leicht zu nehmender Weise verletzt hat. Die Vorinstanz hätte daher die Verfügung des AWA vom 3. Januar 2001 aufheben und die Sache an diese Behörde zurückweisen müssen. (…)."
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 2, consid. 1b, pag. 4 e 5)
2.7. Nel caso concreto dagli atti dell'incarto non risulta che l'assicurata sia mai stata informata circa l'intenzione dell'amministrazione di voler procedere ad una decisione di restituzione né che la ricorrente abbia avuto la possibilità di esprimersi in merito.
L'assicurata è dunque stata lesa nel suo diritto di essere sentita (cfr. consid. 2.6).
La decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché, una volta sentita la ricorrente, si pronunci nuovamente sull'asserito obbligo dell'assicurata di restituire le prestazioni ricevute indebitamente durante il mese di maggio 2002.
L'annullamento della decisione di restituzione e il rinvio degli atti all'amministrazione è giustificato anche per le seguenti ragioni.
La Cassa, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4 e 2.5), ha emesso la decisione di restituzione senza verificare se le premesse per una riconsiderazione o per una revisione processuale sono in concreto date.
La motivazione della decisione è inoltre carente e l'assicurata non ha pertanto potuto prendere compiutamente posizione sui motivi per i quali l'amministrazione le ha chiesto la restituzione dell'importo di fr. 2'147.10 per prestazioni ricevute indebitamente durante il mese di maggio 2002.
Infatti é solo con la risposta che la Cassa, quale motivazione della restituzione, oltre alla decisione di inidoneità adduce anche una decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione emessa dalla Sezione del lavoro il 24 giugno 2002 (cfr. doc. _).
In merito all'affermazione della ricorrente secondo la quale la domanda di restituzione sarebbe tardiva (cfr. doc. _, pag. 3 punto 1 delle conclusioni) questo Tribunale osserva semplicemente che con la decisione del 9 dicembre 2002 si chiede la restituzioni di prestazioni versate all'assicurata nel mese di maggio 2002.
Di conseguenza il termine di perenzione relativo di un anno non è sicuramente ancora trascorso. Pertanto il diritto di ripetizione non è nemmeno prescritto ai sensi dell'art. 95 cpv. 4 LADI.
2.8. A titolo abbondanziale circa la facoltà riservatasi dalla ricorrente di chiedere il condono delle prestazioni chiestele in restituzione (cfr. doc. _) il TCA rileva quanto segue.
Sulla questione del condono, il Tribunale non può a questo punto pronunciarsi in quanto non oggetto della decisione impugnata (cfr. consid. 2.2).
Inoltre è giustificato pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che solo in quel caso tale obbligo é stabilito definitivamente.
A seguito all'entrata in vigore della LPGA (cfr. consid. 2.3) il tenore dell'art. 95 LADI è stato modificato.
Il nuovo art. 95 cpv. 1 LADI prevede che la domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Secondo l'art. 95 cpv. 3 LADI la cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la decisione del 9 dicembre 2002 della __________ è annullata e gli atti vengono retrocessi all'amministrazione perché proceda come indicato al considerando 2.7.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti