Raccomandata
Incarto n. 38.2003.15 cr/sc
Lugano 11 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2002 di
__________
contro
la decisione del 25 ottobre 2002 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________ in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 25 ottobre 2002 l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha sospeso __________ per 12 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, argomentando:
" Conformemente all'art. 30 cpv. 1 e 1b lit. LADI rispettivamente art. 45 cpv. 2 e 2 bis OADI, l'assicurato che si presenta al nostro Servizio deve presentare, unitamente alla lettera di licenziamento, ai certificati degli ultimi datori di lavoro ed agli attestati sulla formazione ed il perfezionamento, anche le prove degli sforzi intrapresi per trovare lavoro. L'assicurato in questione, al momento dell'iscrizione, non ha potuto fornire la prova di tali sforzi avvenuti prima del 01.10.2002, nonostante che la lettera di disdetta gli sia già stata spedita in data 24 maggio 2002. Per questo motivo, considerato quanto previsto dalla Legge, gli vengono comminati 12 (dodici) giorni di sospensione dalle indennità di disoccupazione." (Doc. _)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:
" (…)
I motivi sono:
1. Io non ero informato che quando ho ricevuto la lettera di disdetta dovevo annunciarmi subito all'ufficio di collocamento.
2. I 2 mesi successivi alla disdetta sono stato in infortunio e sono stato informato che dopo il periodo d'infortunio dovevo lavorare altri 2 mesi sotto disdetta (agosto e settembre).
3. Anche se non ero informato di dovermi annunciare per farlo avrei dovuto perdere una settimana di lavoro perché lavoravo in Svizzera interna e non avevo la possibilità di fare altrimenti." (Doc. _)
1.3. In data 28 gennaio 2003 l'URC di __________, preso atto delle argomentazioni ricorsuali dell'assicurato e riesaminati i fatti, ha sostituito la decisione del 25 ottobre 2002 con una nuova risoluzione, riducendo da 12 giorni a 9 giorni la sanzione inflitta all'assicurato (cfr. doc. _).
Le motivazioni della nuova decisione del 28 gennaio 2003 sono le seguenti:
" Conformemente all'art. 30 cpv. 1 e 1b lit. LADI rispettivamente art. 45 cpv. 2 e 2 bis OADI, l'assicurato che si presenta al nostro Servizio deve presentare, unitamente alla lettera di licenziamento, ai certificati degli ultimi datori da lavoro ed agli attestati sulla formazione ed il perfezionamento, anche le prove degli sforzi intrapresi per trovare lavoro. L'assicurato in questione, al momento dell'iscrizione, non ha potuto fornire la prova di tali sforzi avvenuti prima del 01.10.2002, nonostante che la lettera di disdetta gli sia già stata spedita in data 24 maggio 2002.
Per questo motivo, considerato quanto previsto dalla Legge, in data 25 ottobre 2002 gli sono stati comminati 12 (dodici) giorni di sospensione dalle indennità di disoccupazione.
Presentato ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, l'assicurato asserisce di essere stato inabile al lavoro fino al mese di luglio.
Alla luce di questo nuovo fatto, il nostro ufficio, verificato presso il datore di lavoro che dal 1.6.2002 al 21.7.2002 l'assicurato è stato effettivamente inabile, ha riveduto la sua iniziale decisione così come segue:
- dal 22.7.2002 fino al 30.9.2002 si ritiene che l'assicurato avrebbe dovuto svolgere le ricerche di lavoro;
- non avendole eseguite vengono comminati: 4 giorni per settembre, 4 giorni per agosto e 1 giorno per luglio (proporzionati alla settimana in cui avrebbe dovuto iniziare le ricerche)." (Doc. _)
1.4. Nella sua risposta del 30 gennaio 2003 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:
" Nella fattispecie l'assicurato, al momento dell'annuncio al nostro servizio, non ha potuto presentare alcuna prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro, fatto confermato dallo stesso ricorrente nel documento firmato il 1° ottobre 2002 presso la nostra cancelleria (doc. _).
Nel corso del colloquio del 24 ottobre 2002, prospettata la sanzione e chieste le giustificazioni in merito (esercitando il diritto di essere sentiti), l'assicurato affermava di non aver avuto il tempo materiale per occuparsi della ricerca di un posto di lavoro, in quanto sempre in trasferta per lavoro in tutta la Svizzera (doc. _).
Non potendo considerare valide queste giustificazioni e ritenuto che la persona fosse già dal 24 maggio 2002 a conoscenza del termine del rapporto di lavoro, il consulente di riferimento ha giustamente proceduto ad emettere una decisione di sanzione di 12 giorni (doc. _).
Dall'atto ricorsuale il nostro ufficio viene ora messo a conoscenza che il signor __________nel periodo di disdetta è stato per un determinato periodo inabile al lavoro. Chiesta conferma alla ditta __________ (ex-datore di lavoro), risulta che in effetti lo stesso sia stato inabile per malattia ed infortunio nella misura del 100% senza interruzioni dal 1° giugno 2002 al 21 luglio 2002 (doc. _).
In considerazione della nuova situazione e ritenuto che comunque dal 22 luglio 2002 l'assicurato avrebbe dovuto attivarsi nella ricerca di un nuovo impiego, il nostro ufficio ha provveduto in data 28 gennaio 2003 ad emettere una nuova decisione di sanzione in sostituzione di quella contestata. Per non aver eseguito le ricerche si è perciò comminato 9 giorni di sospensione così ripartiti: 4 giorni a settembre, 4 giorni ad agosto e 1 giorno a luglio (proporzionati alla settimana in cui avrebbe dovuto iniziare le ricerche) (doc. _).
In considerazione del fatto che il nostro ufficio ha parzialmente ritenuto le osservazioni addotte dal ricorrente ma che le stesse non possono essere considerate pertinenti al fine di una revisione completa della decisione impugnata, così come richiesto dall'insorgente.
Si chiede a codesto Tribunale di voler respingere il ricorso." (Doc. _)
1.5. Pendente causa il TCA ha chiesto all'amministrazione di specificare se in occasione del colloquio di consulenza del 24 ottobre 2002 è stata esplicitamente prospettata all'assicurato la possibilità di essere sanzionato a causa delle insufficienti ricerche di lavoro compiute prima dell'iscrizione al collocamento (cfr. doc. _).
Con scritto datato 14 febbraio 2003 l'amministrazione ha comunicato quanto segue:
" (…)
Facciamo rilevare che l'assicurato in occasione del colloquio di iscrizione del 24 ottobre 2002, è stato da noi avvisato circa le conseguenze delle mancate ricerche di lavoro precedenti alla data di iscrizione. Oltre ad averlo messo al corrente circa le sanzioni previste dalla Legge LADI, gli è stata sottoposta la lista delle sospensioni SdL (URC/Ufficio Giuridico) e le relative direttive interne.
Nel corso del colloquio abbiamo prospettato la sospensione prevista, come d'altronde abbiamo richiesto una sua giustificazione. Purtroppo nella stesura del verbale è stato tralasciato involontariamente di specificare quanto sopra descritto." (Doc. _)
Il doc. _ è stato trasmesso all'assicurato, con la possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
1.6. Pendente causa il TCA ha chiesto all'ex datore di lavoro dell'assicurato, ditta __________, di precisare durante quale periodo del mese di luglio 2002 l'assicurato è stato inabile al lavoro a causa di malattia (cfr. doc. _).
Con scritto datato 17 marzo 2003 la ditta __________ di __________ha comunicato che __________ è stato inabile al lavoro, causa malattia, dall'8 luglio 2002 al 31 luglio 2002 (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. A norma dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Questa norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
Una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
Nella fattispecie in esame l’URC, prima dell’inoltro della risposta di causa (datata 30 gennaio 2003; cfr. doc. _), ha emesso una nuova decisione (in data 28 gennaio 2003; cfr. doc. _) che annulla e sostituisce quella precedente del 25 ottobre 2002, ma che comunque non corrisponde alle richieste del ricorrente.
Quindi il contenzioso sussiste ancora, per cui il TCA deve entrare nel merito della vertenza.
Ne consegue che oggetto del presente ricorso è la nuova decisione del 28 gennaio 2003 con la quale l’URC ha sospeso __________ per 9 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 1° ottobre 2002 (cfr. doc. _).
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.
Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate anteriormente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 28 gennaio 2003), nel presente caso tornano quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2.4. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI precisa che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo."
L’art. 26 cpv. 3 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell’assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
In una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha riconfermato questo principio, argomentando:
" Nach der Rechtsprechung muss die versicherte Person bereits vor der Beendigung der bisherigen Erwerbstätigkeit (ARV 1993/94 Nr. 26 S. 184 Erw. 2b) und vor der Meldung beim Arbeitsamt (ARV 1982 Nr. 4 S. 40 Erw. 2b) eine neue Stelle suchen, um die drohende Arbeitslosigkeit nach Möglichkeit zu verhindern oder zu verkürzen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitsuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei." (STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)
Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.5. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:
" 1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C 280/01) il TFA ha ancora precisato:
" (…)
Dieser Pflicht zur Schadenminderung ist der Beschwerdeführer insofern nicht ausreichend nachgekommen, als er während der drei Monate vor Beginn der Teilarbeitslosigkeit am 1. März 2000 insgesamt nur vier Stellenbewerbungen nachweisen kann. Zwar schreiben weder Gesetz noch Verordnung eine Mindestanzahl von Bewerbungen vor. Viele Arbeitslosenkassen verlangen durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen im Monat (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 15 zu Art. 17 AVIG; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 140).
Selbst wenn dies keine gefestigte Praxis darstellt, sind bloss vier Bewerbungen in einem Zeitraum von drei Monaten in quantitativer Hinsicht eindeutig ungenügend. Wenn das KIGA den Beschwerdeführer unter diesen Umständen für 9 Tage, also im mittleren Bereich des leichten Verschuldens, in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat, lässt sich dies nicht beanstanden. (…)"
(STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)
La giurisprudenza cantonale qui sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nella sentenza appena citata, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. __________).
A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. __________) il TCA ha ricordato che:
" Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). Dal 1° gennaio 2000 la prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione non deve più essere fornita alla Cassa, bensì giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI al servizio competente (cfr. pure art. 29 cpv. 2 lett. d OADI abrogato). Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo a comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C 280/01), nella quale ha osservato:
" Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta (cfr. art. 20 cpv. 1 OADI che usa i termini "indicazioni scritte"), che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.P., AD 5/87).
Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:
" Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)
In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL: Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro).
2.8. Nella già citata sentenza H. del 17 marzo 1998, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:
" b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweíse dieselbe Praxis.
Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.
c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsqerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleihermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).
d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.
e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der besicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. er kantonale Escheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)
Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:
" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)
La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Infine, nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherang, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperìoden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985,, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)
2.9. In una sentenza del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata, il TFA ha ancora ribadito la necessità di compiere delle ricerche di lavoro nel periodo precedente l'annuncio al collocamento. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
" (…)
1. L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI).
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition trouve notamment application lorsque l'assuré n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail (DTA 1993 no 9 p. 87 consid. 5b, 1993 no 26 p. 184 consid. 2b, 1987 no 2 p. 41 consid. 1).
2. L'intimé a admis, en procédure cantonale, ne pas avoir effectué de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, soit du 25 juillet au 30 septembre 2000, ainsi qu'au cours des mois de novembre et décembre 2000. Les premiers juges ont considéré qu'il n'encourait qu'une seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation globale de son comportement pour l'ensemble des mois d'août à décembre 2000.
3.
3.1 La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (DTA 1999 no 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 no 3 p. 22 consid. 3d et p. 25 consid. 5b; arrêt non publié F. du 25 novembre 1997 [C 61/97] consid. 5a).
3.2 En ce qui concerne plus particulièrement les mesures de suspension en raison de recherches d'emploi insuffisantes, le Tribunal fédéral des assurances a admis, avant l'abrogation de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage (LAC) et l'entrée en vigueur de la LACI, que des décisions de suspension distinctes pouvaient être prises, même rétroactivement, pour chaque mois pendant lequel l'assuré avait contrevenu à ses obligations. Selon la pratique de l'époque, en effet, l'examen des recherches d'emploi effectuées par les personnes assurées était mensuel, bien qu'il n'existât pas de réglementation légale sur ce point (arrêt non publié F. du 16 novembre 1981 [C 114/80]). Il n'y a pas lieu de modifier cette jurisprudence, implicitement confirmée à plusieurs reprises (cf. parmi d'autres, les arrêts non publiés C. du 2 décembre 1999 [C 282/98], O. du 7 octobre 1998 [C 82/98] et B. du 4 décembre 1997 [C 128/97]), d'autant que l'obligation de remettre chaque mois à l'office compétent la preuve des efforts entrepris en vue de trouver un emploi est aujourd'hui expressément prévue par l'art. 26 al. 2 OACI (cf. également art. 26 al. 3 et 27a OACI).
4. Après avoir négligé d'effectuer des recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, ce qui justifie une première mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, l'intimé a entrepris plusieurs démarches en vue de trouver du travail, de manière à remplir provisoirement ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. Il lui appartenait toutefois de poursuivre ses efforts pendant les mois de novembre et décembre 2000, sans quoi il encourait de nouvelles mesures de suspension pour chacune de ces périodes de contrôle, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 3). Les trois décisions administratives litigieuses étaient donc en principe justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP et le Groupe réclamations n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de leur pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 10 jours pour les mois d'août et septembre 2000, 5 jours pour le mois de novembre 2000, et 5 jours pour le mois de décembre 2000 (après rectification, par le Groupe réclamations, de la sanction prononcée par le SPP)." (STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01)
2.10. Nell'evenienza concreta __________, è stato alle dipendenze della ditta __________ e, specializzata nell'impermeabilizzazione delle gallerie, dal 1° novembre 1999 al 30 settembre 2002, in qualità di manovale (cfr. doc. _).
In data 28 maggio 2002 l'assicurato ha ricevuto brevi mano dal datore di lavoro la disdetta del rapporto di impiego, datata 24 maggio 2002, con effetto a partire dal 31 luglio 2002, a causa della difficile situazione economica (cfr. doc. _).
In data 1° ottobre 2002 l'assicurato si è iscritto al collocamento (cfr. doc. _).
Al momento del suo annuncio in disoccupazione __________ non ha saputo fornire all'amministrazione nessuna ricerca di lavoro effettuata durante il periodo di disdetta.
L'URC, di conseguenza, ha inflitto all'assicurato 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. _).
Prima di emanare tale provvedimento l'amministrazione, in occasione del colloquio di consulenza del 24 ottobre 2002, ha informato l'assicurato della decisione di sanzionarlo a causa delle mancate ricerche di lavoro durante i mesi di disdetta 2002 (cfr. doc. _).
Al riguardo la consulente del personale ha verbalizzato quanto segue:
" Colloquio iscrizione effettuato da T7OEN. Procedo all'iscrizione dell'assicurato con data d'inizio al 01.10.2002, lo stesso si iscrive in seguito al termine del suo contratto di lavoro presso la ditta __________ e, previsto per il 30.09.2002. La lettera di disdetta data dal datore di lavoro in data 24 maggio 2002, con termine previsto al 31 luglio 2002, successivamente prolungato fino al 30 settembre 2002 per recupero periodo di malattia fatto durante il periodo di disdetta. Una particolare attenzione viene posta circa la ricerche di lavoro effettuate durante il periodo di disdetta, l'assicurato non è in grado di comprovare nessuno sforzo di ricerca durante il periodo citato, esercitato il diritto di essere sentito lo stesso si giustifica dicendo di non aver avuto il tempo materiale per occuparsi della ricerca di un posto di lavoro, in quanto sempre in trasferta per lavoro in tutta la Svizzera. Ora rimane a nostra disposizione a tempo pieno per accettare un'opportunità lavorativa come isolatore o professione affine nel settore dell'edilizia. Da ora in avanti mi dovrà presentare almeno 10 ricerche di lavoro mensili, nel settore e nelle professioni sopra elencate. Gli viene rilasciato il faut relativo al mese di ottobre 2002, inoltre gli viene fissata la data per il prossimo colloquio di consulenza." (Doc. _)
Dato che dal tenore del verbale appena citato non appariva chiaro se all'assicurato fosse stata realmente prospettata la possibilità di essere sanzionato a causa delle insufficienti ricerche da lui compiute nel periodo precedente l'annuncio al collocamento, il TCA ha chiesto delle spiegazioni in merito all'URC di __________ (cfr. doc. _). Con scritto del 14 febbraio 2003 l'amministrazione ha precisato di avere avvisato l'assicurato, in occasione del colloquio di consulenza del 24 ottobre 2002, circa le sanzioni previste dalla legge in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente la data di iscrizione, sottoponendogli la lista delle sospensioni e le relative direttive interne (cfr. doc. _).
Il ricorrente, pur avendone avuto la possibilità (cfr. doc. _), non ha formulato nessuna osservazione a tal proposito.
Il TCA deve dunque concludere che l'URC ha dato l'opportunità al ricorrente di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.
Pertanto, questo Tribunale deve concludere che l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato, come prescritto dalla giurisprudenza federale (cfr. STFA del 5 giugno 2000, nella causa M., pubblicata in DTF 126 V 130 segg. = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37).
2.11. Nel caso di specie, come visto, l'assicurato ha ricevuto in data 28 maggio 2002 la disdetta del contratto di lavoro da parte della ditta __________, del seguente tenore:
" In seguito all'informazione del 22 marzo 2002 e vista la situazione economica attuale ci vediamo costretti a disdire il rapporto di lavoro nei termini del contratto collettivo di lavoro ossia per il 31 luglio 2002.
Ci dispiace di aver dovuto prendere questa decisione e speriamo che le sarà possibile trovare presto un'altra occupazione.
Da parte nostra la consideriamo libero da ogni impegno verso di noi a partire dal 1° giugno 2002 mentre il salario le verrà corrisposto fino alla fine del termine di disdetta." (Doc. _)
Dal formulario "Attestato del datore di lavoro" redatto dalla ditta __________ in data 9 ottobre 2002 emerge che l'assicurato è stato in infortunio dal 1° giugno 2002 al 6 luglio 2002 e in malattia dall'8 luglio 2002 al 31 luglio 2002 (cfr. doc. _).
Anche in sede ricorsuale l'assicurato ha rilevato di essere stato in infortunio nei due mesi di disdetta, motivo per il quale il datore di lavoro gli ha comunicato che il periodo di disdetta sarebbe stato prolungato di altri due mesi, vale a dire in agosto e settembre 2002 (cfr. doc. _).
Viste queste informazioni, l'amministrazione, con scritto 20 gennaio 2003, ha chiesto alla ditta __________ alcune precisazioni:
" Per verificare la situazione del signor __________ verso il nostro ufficio, in particolare riguardo alle ricerche di lavoro prima dell'entrata in disoccupazione, ci servono alcune informazioni in merito:
- abbiamo preso atto della lettera di licenziamento del 24 maggio 2002 dove la ditta __________ ha disdetto il rapporto di lavoro per il 31 luglio 2002; quale è stato l'ultimo giorno di lavoro?
- corrisponde al vero che la disdetta è stata prorogata al 30 settembre 2002 perché il signor __________ si è infortunato?
- in caso affermativo da quando a quando il signor __________ è stato infortunato?
- esiste una nuova lettera di licenziamento per il 30 settembre 2003? È possibile eventualmente ricevere una copia?" (Doc. _)
In data 20 gennaio 2003 il datore di lavoro ha fornito le seguenti risposte (scritte a mano di fianco ad ogni domanda sullo stesso foglio contenente i quesiti posti dall'amministrazione):
" - Ultimo giorno di lavoro effettivo: 30.5.2002.
- Sì.
- Infortunio dal 1° giugno 2002 al 6 luglio 2002; malattia dall'8 luglio 2002 al 31 luglio 2002.
- No, non era necessaria." (Doc. _)
Sulla base degli accertamenti effettuati, l'amministrazione ha ritenuto che l'assicurato fosse stato realmente inabile al lavoro durante il periodo compreso fra il 1° giugno 2002 e il 21 luglio 2002. Di conseguenza, visto che il datore di lavoro aveva prolungato il periodo di disdetta fino al 30 settembre 2002, l'amministrazione ha inflitto al ricorrente 9 giorni di sanzione a causa delle mancate ricerche di lavoro durante il periodo compreso fra il 22 luglio 2002 e il 30 settembre 2002 (cfr. doc. _).
A tale proposito occorre osservare che la data del 31 luglio 2002 indicata a mano dalla ditta __________ nella risposta inviata in data 20 gennaio 2003 all'URC di __________ (cfr. doc. _) è stata male interpretata dall'amministrazione, la quale ha ritenuto che l'assicurato fosse stato inabile fino al 21 luglio 2002. Sul formulario "Attestato del datore di lavoro" del 9 ottobre 2002 (cfr. doc. _), tuttavia, si legge chiaramente che l'inabilità lavorativa dell'assicurato si è protratta fino al 31 luglio 2002.
Pendente causa, il datore di lavoro dell'assicurato, chiamato dal TCA a precisare le date esatte dell'inabilità lavorativa dovuta a malattia di __________ durante il mese di luglio 2002 (cfr. doc. _), ha indicato che l'assicurato è stato inabile al lavoro a causa di malattia dall'8 luglio 2002 al 31 luglio 2002 (cfr. doc. _).
2.12. Nell'atto ricorsuale l'assicurato ha osservato di non essere stato informato della necessità, una volta ricevuta la lettera di disdetta, di iscriversi subito al collocamento; egli ha poi osservato che anche nel caso in cui avesse ricevuto tale informazione, egli non avrebbe comunque potuto annunciarsi all'Ufficio di collocamento, dato che lavorava in Svizzera interna (cfr. doc. _).
Al riguardo, occorre osservare che, contrariamente a quanto indicato dall'assicurato in sede ricorsuale, egli non aveva l'obbligo di annunciarsi immediatamente al collocamento una volta ricevuta la lettera di disdetta da parte del datore di lavoro, ma aveva l'obbligo di compiere tutti gli sforzi necessari volti al reperimento di un nuovo impiego, dato che l'occupazione presso la ditta __________ era ormai quasi giunta al termine.
Qualora poi l'assicurato, invocando nel proprio ricorso la non conoscenza dell'obbligo di iscriversi immediatamente al collocamento una volta ricevuta la disdetta del rapporto di lavoro, avesse voluto indicare la non conoscenza della LADI e la mancata informazione riguardo alla necessità di effettuare le ricerche di lavoro già prima di annunciarsi al collocamento, questo Tribunale sottolinea che, se è vero, che secondo la giurisprudenza federale non è possibile invocare l’ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. STFA del 28 novembre 2000 in re P.S., H 407/99; DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220 ) è altrettanto vero che, secondo lo stesso TFA, l’art. 20 cpv. 4 OADI sancisce un vero e proprio obbligo di informare da parte dell’amministrazione ("avverte l’assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l’art. 17 LADI, in particolare all’obbligo di cercare lavoro").
In caso di violazione di questo obbligo l’assicurato potrebbe quindi appellarsi alla sua buona fede (cfr. DTF 124 V 220-221). Ora, un'applicazione coerente di questa giurisprudenza potrebbe fare concludere che, fino al momento in cui si iscrive per il collocamento, l’assicurato non può venire correttamente informato dall’URC e di conseguenza non può neppure essere sanzionato per non avere compiuto ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Questa questione non merita tuttavia in questa sede di ulteriore esame visto che altre disposizioni dell’OADI (cfr. art. 26 cpv. 2 e art. 45 cpv. 1 lett. a) e la costante giurisprudenza del TFA sanzionano le mancate ricerche nel periodo di disdetta, senza particolari approfondimenti (cfr. consid. 2.4.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 26; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000 pag. 504).
2.13. Nell'atto ricorsuale (cfr. doc. _) e nel colloquio di consulenza del 24 ottobre 2002 (cfr. doc. _) l'assicurato ha infine rilevato che durante il periodo di disdetta egli non ha avuto il tempo materiale per potere svolgere le ricerche di lavoro dato che, per motivi di lavoro, egli era spesso in trasferta, soprattutto nella Svizzera interna.
Tali affermazioni del ricorrente non possono costituire valida scusante: egli infatti, anche se costretto per lavoro a frequenti trasferte in Svizzera interna, aveva l'obbligo di compiere tutti gli sforzi possibili al fine di reperire una nuova occupazione, rispondendo ad offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani oppure inviando spontaneamente la propria candidatura a possibili datori di lavoro. L'assicurato, invece, pur sapendo che il proprio rapporto di lavoro era ormai quasi giunto a conclusione, non ha immediatamente provveduto, nei mesi di agosto e settembre 2002, a svolgere delle ricerche di lavoro, attendendo di iscriversi al collocamento prima di attivarsi nella ricerca di un nuovo impiego.
Alla luce di quanto esposto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente abbia violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge, per cui a ragione l'amministrazione lo ha sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi di agosto e settembre 2002.
2.14. Il ricorrente ha dunque violato l'obbligo di ridurre il danno nel periodo di disdetta citato (cfr. consid. 2.4.).
Di conseguenza l'assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Nel caso concreto, l'URC ha inflitto a __________ una sospensione di 9 giorni, così calcolati: 4 giorni di sospensione a causa delle mancate ricerche di lavoro durante il mese di settembre 2002; 4 giorni a causa delle mancate ricerche di lavoro durante il mese di agosto 2002 e 1 giorno di sanzione a causa delle mancate ricerche di lavoro durante il periodo compreso fra il 21 luglio 2002 e il 31 luglio 2002 (cfr. doc. _).
Al riguardo, occorre rilevare che l'assicurato in sede ricorsuale ha indicato di essere stato inabile al lavoro a causa di infortunio nei due mesi di disdetta (cfr. doc. _); questa circostanza è stata confermata dal datore di lavoro, il quale ha precisato che __________ è stato inabile al lavoro a causa di infortunio, prima e malattia, poi, dal 1° giugno 2002 al 31 luglio 2002 (cfr. doc. _ e doc. _).
L'amministrazione, tuttavia, nella decisione emanata in data 28 gennaio 2003 (cfr. doc. _) e nella risposta di causa del 30 gennaio 2003 ha ritenuto, per errore - a causa dell'errata comprensione di quanto scritto dal datore di lavoro nella risposta n° 3 ai quesiti dell'amministrazione, dove la data "31" è confondibile con la data "21", cfr. doc. _; il dubbio è comunque risolto nel formulario "Attestato del datore di lavoro", nel quale, alla domanda n° 13, è chiaramente leggibile la data del 31 luglio 2002 quale momento finale dell'inabilità lavorativa dell'assicurato, cfr. doc. _ e soprattutto dallo scritto del 17 marzo 2003 della ditta __________ al TCA, nel quale il datore di lavoro ha espressamente indicato che l'assicurato è stato inabile al lavoro a causa di malattia dall'8 luglio 2002 al 31 luglio 2002, cfr. doc. _) - che l'assicurato fosse stato inabile al lavoro fino al 21 luglio 2002 (cfr. doc. _; consid. 1.3.).
Vista la conferma ricevuta dal datore di lavoro in merito al periodo di inabilità lavorativa del ricorrente (cfr. doc. _), occorre ritenere che durante i mesi di giugno e luglio 2002 __________ fosse esonerato dall'obbligo di compiere le ricerche di lavoro.
Lo stesso discorso non vale invece per i mesi di agosto e settembre 2002, periodo durante il quale il ricorrente avrebbe dovuto effettuare ogni sforzo possibile al fine di trovare un nuovo impiego.
Pertanto, visto quanto precede, a torto l'amministrazione ha inflitto all'assicurato una sanzione a causa delle mancate ricerche di lavoro durante l'intervallo di tempo compreso fra il 21 luglio 2002 e il 31 luglio 2002.
La sanzione è invece corretta per quanto concerne le mancate ricerche di lavoro durante i mesi di agosto e settembre 2002. Dato che durante tali mesi l'assicurato non ha compiuto nessuna ricerca di lavoro, violando in tal modo i propri obblighi di assicurato, è a giusto titolo che l'amministrazione lo ha sanzionato, infliggendogli, conformemente alle direttive in vigore (cfr. consid. 2.7.), 4 giorni di sanzione per ogni mese di mancate ricerche di lavoro, per un totale di 8 giorni di sanzione.
In conclusione, questo Tribunale ritiene che la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione di 9 giorni inflitta dall'amministrazione a __________ non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.7.) e deve essere ridotta a 8 giorni.
La decisione impugnata deve dunque essere riformata nel senso che la durata della sospensione è ridotta da 9 a 8 giorni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione del 28 gennaio 2003 dell'URC di __________è riformata nel senso che __________ è sospeso per
8 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti