Raccomandata
Incarto n. 36.2026.17 cs
Lugano 1° giugno 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
con redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16/17 aprile 2026 di
RI1, ______ rappr. da: RA1, ______
contro
la decisione su opposizione del 16 marzo 2026 emanata da
CO1, ______ in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI1, nato nel 1994, è affiliato presso CO1 (in seguito: CO1 o assicuratore) per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie. Nel 2025 il premio mensile, con una franchigia di CHF 300, ammontava a CHF 603.15 (doc. 2).
B. Il 30 settembre 2025 la Cassa cantonale di compensazione ha posto l’assicurato al beneficio di un sussidio per la riduzione dei premi di Cassa malati di CHF 489.10 al mese (doc. 7).
C. Con decisione formale del 20 dicembre 2025, confermata dalla decisione su opposizione del 16 marzo 2026, l’assicuratore ha condannato RI1 al pagamento di un importo complessivo di CHF 853.25, pari ai premi rimasti impagati nei mesi da febbraio a maggio 2025, comprese le tasse di diffida, le spese amministrative, gli interessi di mora del 5% dovuti fino all’emissione della decisione formale e le spese esecutive. Contestualmente ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo n. _______ dell’UE di _______ del 14 novembre 2025 per l’importo di CHF 779.25, oltre agli interessi di mora del 5% su CHF 456.20 dal 21 dicembre 2025 (cfr. doc. A3).
D. RI1, rappresentato dal padre RA1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, allegando numerosa documentazione e sostenendo che il debito per tutto il 2025 ammonta a CHF 945.45 (doc. I).
E. Dopo essere stato interpellato dal Giudice delegato del TCA (doc. III), con risposta del 1° maggio 2025, l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente è tenuto a versare all’assicuratore l’importo di CHF 853.25, pari ai premi rimasti impagati nei mesi da febbraio a maggio 2025, comprese le tasse di diffida, le spese amministrative, gli interessi di mora del 5% dovuti fino all’emissione della decisione formale e le spese esecutive e se va rigettata, ed in quale misura, l’opposizione al precetto esecutivo n. _______ dell’UE di ______ del 14 novembre 2025.
Infatti, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Non sono invece oggetto della presente procedura l’esecuzione n. _______ dell’UE di _______ del 14 novembre 2015 (doc. V/A) e la decisione del 20 dicembre 2025 (doc. V/B), emesse nei confronti del padre, RA1, ritenuto che la decisione su opposizione impugnata concerne unicamente RI1 (doc. A3). Le censure concernenti altre procedure sono pertanto irricevibili.
nel merito
3. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.
L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
Secondo l’art. 64a cpv. 6 LAMal in deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non sono stati pagati integralmente i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di esecuzione in arretrato. I figli non possono cambiare assicuratore se per loro esistono arretrati di questo tipo. Gli assicurati i cui arretrati concernono soltanto i loro figli possono cambiare assicuratore. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
4. In concreto, dalle tavole processuali emerge che il premio mensile dell’assicurato nel 2025 ammontava a CHF 603.15 (doc. A10 e 2) e che da febbraio a maggio 2025 i premi non sono stati pagati.
Il 17 marzo 2025 (plico doc. 4), il 14 aprile 2025 (plico doc. 4) ed il 19 maggio 2025 (plico doc. 4), l’assicuratore ha rammentato ad RI1 l’obbligo contributivo.
Ai richiami, hanno fatto seguito tre distinti solleciti (plico doc. 5), tramite i quali sono state addossate spese di CHF 30 ciascuno.
Il 19 maggio 2025, 16 giugno 2025 e 14 luglio 2025 CO1 ha sollecitato il pagamento dei premi in arretrato, chiedendo spese di sollecito di CHF 45 (plico doc. 6).
Il 30 settembre 2025 la Cassa cantonale di compensazione ha accolto la richiesta di riduzione del premio LAMal inoltrata dal ricorrente e gli ha riconosciuto un sussidio di complessivi CHF 5'869.20. Il premio mensile è così stato ridotto a CHF 114.05 (603.15 – [5’869.20 : 12]).
L’autorità cantonale ha versato all’assicuratore CHF 3'717.60 il 20 ottobre 2025, contabilizzati da CO1 sui premi più recenti non ancora oggetto di solleciti o ingiunzioni, al fine di limitare i costi amministrativi dell’assicurato (cfr. doc. IV).
Il 13 novembre 2025 l’assicuratore ha inoltrato una domanda di esecuzione nei confronti del ricorrente, per un importo di CHF 2’412.60, pari ai premi non pagati da febbraio a maggio 2025, oltre interessi del 5% dal 14 novembre 2025, interessi di CHF 79.65 fino al 13 novembre 2025, tasse di ingiunzione di CHF 90 e spese amministrative del 13 novembre 2025 di CHF 150 (doc. 8 e 9).
L’assicurato si è opposto al precetto esecutivo n. _______ emanato dall’UE di _______ il 14 novembre 2025 (doc. 9).
Il 17 novembre 2025 la Cassa cantonale di compensazione ha versato a CO1 l’importo rimanente dei sussidi, pari a CHF 1'956.40 (cfr. doc. IV), che sono stati portati in deduzione sui premi dovuti da febbraio a maggio 2025.
In queste condizioni, l’ammontare complessivo dei premi dovuti per i mesi da febbraio a maggio 2025 raggiunge complessivamente CHF 456.20 (114.05 [603.15 – 489.10] x 4).
L’insorgente sostiene tuttavia che l’intero debito, per tutto il 2025, ammonta a CHF 945.45 poiché dall’importo di CHF 7'239.50 (recte: 7'237.80 [603.15 X 12]), occorre dedurre dapprima CHF 5'869.20 (ossia il sussidio nel frattempo ricevuto) ed in seguito CHF 603.15, pari a pagamenti da lui effettuati. Implicitamente ritiene pertanto che il suo debito contributivo per i mesi da febbraio a maggio 2025 è inferiore all’importo richiesto con la presente procedura.
L’assicuratore, in sede di risposta, evidenzia che, per quanto concerne i premi, l’interessato ha pure effettuato un versamento di CHF 309.25 il 30 dicembre 2025, ciò che porta il debito residuo per il 2025, in ogni caso a CHF 456.20 (7'237.80 – 5'869.20 – 603.15 – 309.25).
Occorre tuttavia esaminare se tale importo va ricondotto ai premi dovuti nel periodo litigioso.
A comprova del versamento di CHF 603.15, il ricorrente ha prodotto tre ricevute postali di CHF 201.05 l’una, del 3 febbraio 2025, del 7 marzo 2025 e del 7 maggio 2025 (doc. A8).
Sulle medesime figura il numero dell’IBAN dell’assicuratore (______ ____ ____ ____ ____ _), l’indicazione “CO1 _______” sulla prima ricevuta e “CO1 _______” sulla seconda e terza ricevuta, nonché “Io rata”, rispettivamente “II rata” ed infine “3o rata”.
Sulla prima e seconda ricevuta figura anche il numero di riferimento _________, sull’ultima ricevuta non vi sono invece ulteriori informazioni.
Da rilevare che tale numero non si corrisponde ad una delle fatture emesse per il periodo da febbraio a maggio 2025, che portano le seguenti cifre: _________/_________; _________/_________; _________ e _________/________, né ai numeri dei successivi richiami, solleciti o ingiunzioni (plico doc. 3-6).
A questo proposito va rammentato che per l’art. 85 cpv. 1 CO il debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo in quanto non sia in arretrato di interessi o di spese.
Secondo l’art. 86 cpv. 1 CO chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare. Ai sensi dell’art. 86 cpv. 2 CO ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.
L’art. 87 cpv. 1 CO prevede che ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima. Per l’art. 87 cpv. 2 CO se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale. Secondo l’art. 87 cpv. 3 CO se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie.
Con sentenza K 89/04 del 18 maggio 2005 l’allora TFA al consid. 4.1 ha confermato che l’art. 86 CO è applicabile in materia di contributi delle assicurazioni sociali, segnatamente nell’assicurazione contro le malattie (cfr. anche STF 9C_289/2019 del 16 settembre 2019, consid. 4.3.1; STF 9C_329/2018 del 5 aprile 2019, consid. 2.2; SVR 2000 AHV n. 13, pag. 43 consid. 2). Il TF ha ribadito, con sentenza 9C_953/2010 del 10 giugno 2011 al consid. 7.2 (con riferimenti alle sentenze 9C_325/2010 del 10 dicembre 2010, consid. 7.1.2 e H 232/04 del 2 febbraio 2006, consid. 2.2) che sia l’art. 86 che l’art. 87 CO sono applicabili per analogia nell’ambito della LAVS e il pagamento di contributi in arretrato da parte del datore di lavoro deve di principio essere imputato dapprima sul debito contributivo più vecchio, a meno di una dichiarazione del datore di lavoro per la quale manifesta, al momento del pagamento, la volontà di solvere un debito più recente o, in assenza, una dichiarazione tramite la quale la Cassa dichiara il pagamento di un debito di sua scelta (cfr. anche STF 9C_52/2022 del 25 marzo 2022, consid. 4.2; STCA 30.2016.42 del 15 marzo 2017).
In concreto, l’insorgente ha indicato, in due ricevute su tre, un numero di riferimento diverso rispetto a quello figurante sulle fatture dei premi per il periodo da febbraio a maggio 2025. Inoltre, sulla terza ricevuta, del medesimo ammontare delle prime due (CHF 201.05), ha indicato “3° rata”, a significare che l’importo versato concerneva il medesimo debito.
Accertato che il ricorrente ha indicato espressamente da quale debito andava dedotto l’importo pagato, l’ammontare complessivo di CHF 603.15 non può di conseguenza essere imputato ai premi dovuti per il periodo da febbraio a maggio 2025, ma va attribuito al premio da pagare conformemente al numero figurante sui rispettivi bollettini di versamento, in applicazione dell’art. 86 cpv. 1 CO (cfr. STF 9C_329/2018 del 5 aprile 2019, consid. 2.2).
Ne segue, per quanto concerne i premi da febbraio a maggio 2025, che l’importo non ancora soluto ammonta a CHF 456.20 (114.05 X 4), come indicato dall’assicuratore.
5. CO1 reclama complessivamente anche CHF 240 per spese di sollecito (CHF 90) e per spese amministrative (CHF 150).
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (sul tema delle spese cfr. STCA 36.2025.59 del 29 gennaio 2026). Dal 1° gennaio 2024 è stato aggiunto che il DFI ne stabilisce gli importi massimi (cfr. il Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie dell’UFSP del 22 novembre 2023, punto 2.3; cfr. anche la presa di posizione del 9 ottobre 2024 di Santésuisse in merito alla consultazione sull’Ordinanza del DFI [https://www.santesuisse.ch /de/newsdetail/news/konsultation-zur-verordnung-des-edi-ueber-die-verwaltungsgebuehren-der-krankenversicherer/]).
Come ricordato nella STCA 36.2025.59 del 29 gennaio 2026, cresciuta incontestata in giudicato, Eugster (in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess ed. Zurigo, 2018, pag. 601, n. 4) rammenta che le spese percepibili debbono comunque essere commisurate all‘entità del debito dell’assicurato e, passando in rassegna la giurisprudenza federale in materia, evidenzia che le spese che si situano “deutlich weniger als 10% der Ausstände beliefen, wurden als gerade noch Verhältnismäßig erachtet“. L’autore evoca poi casi in cui il principio di equivalenza tra ammontare dei premi e spese amministrative non è stato rispettato. Egli aggiunge che “Mahnspesen von CHF 480 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 90) bei Prämienausständen von CHF 1025.25, von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100) bei Prämienausständen von CHF 735.60 sowie Mahnspesen von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100), bei Prämienausständen von CHF 549.95 verletzen das Äquivalenzprinzip klar. Die vorinstanzlich vorgenommene Reduktion der Mahnkosten auf CHF 120 bzw. CHF 240 wurden als gerade noch tragbar erachtet (BGer 9C_874/2015 E. 4.2.3). Mahngebühren und Umtriebsspesen können betrieben werden (statt vieler: EVG K 144/03 = SVR 2006 KV Nr. 1; K 24/06 E. 3.2; K 12/05 E. 3.1)”.
In concreto CO1 ha prodotto le disposizioni d’esecuzione in complemento alla LAMal secondo le quali “in caso di mora nel pagamento vengono addebitate spese di sollecito e costi amministrativi”. Esse prevedono inoltre che le spese bancarie o postali possono essere addebitate all’assicurato, così come le commissioni derivanti da pagamenti di premi presso lo sportello postale (doc. 1).
A fronte di un credito iniziale di CHF 2'412.60 (603.15 X 4), poi ridotto a CHF 456.20 (114.05 X 4) in seguito al versamento dei sussidi, la richiesta di un importo complessivo di CHF 240 appare decisamente elevata, inadeguata e sproporzionata (cfr. STCA 36.2025.59 del 29 gennaio 2026 con rinvio a Gebhard Eugster: Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum KVG, 2a edizione, Schulthess Zurigo, 2018 n. 4 ad art. 64a pag. 601) anche alla luce dell’onere complessivo derivato all’amministrazione.
La cifra va ricondotta a complessivi CHF 70 (in merito si veda la STCA 36.2025.52 del 16 gennaio 2026 e la STCA 36.2025.59 del 29 gennaio 2026). Come esposto in precedenza le spese sono infatti dovute quando il mancato pagamento sia dovuto a colpa dell’assicurato, concetto che non va confuso con il dolo. In concreto il mancato pagamento puntuale è conseguenza della difficoltà in cui l’insorgente versa (altrimenti difficilmente avrebbe potuto conseguire la RIPAM). Non deve infatti sussistere un dolo, ossia un atteggiamento di consapevolezza e volontà di non pagare i premi rispettivamente la consapevolezza e volontà di creare un lavoro amministrativo all’amministrazione. Quanto prevede l’art. 105b cpv. 2 OAMal è così descritto dalla dottrina:
" Neben Prämie, Kostenbeteiligung und Verzugszins erfasst Art. 64a auch jene Aufwendungen des Krankenversicherers, welche «bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären» (vgl. Wortlaut von Art. 105b Abs. 2 KVV). Hierzu gehören insb. die Betreibungskosten (s. N 12) und die Bearbeitungskosten (s. N 13). (…)"
Ne discende che le spese amministrative devono essere ammesse ma devono essere adeguate e proporzionate. In concreto l’importo richiesto è manifestamente sproporzionato e deve essere conseguentemente ridotto. A fronte di un credito di CHF 456.20 (dopo la riduzione per la RIPAM [cfr. STCA 36.2025.59 del 29 gennaio 2026]), può essere ritenuto adeguato un costo amministrativo complessivo di CHF 70, comprensivo delle tasse allo sportello postale.
6. Con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente anche al pagamento degli interessi di mora al 5%.
Secondo l’art. 90 OAMal essi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% annuo.
Nella più volte citata STCA 36.2025.59 del 29 gennaio 2026 al consid. 8 il TCA ha stabilito che gli interessi non sono dovuti sulla parte coperta dal sussidio. Essi sono pertanto da calcolare sull’importo complessivo di CHF 456.20, nella seguente maniera:
“premio di febbraio 2025 di CHF 114.05 interesse al 5% dal 1° febbraio 2025;
premio di marzo 2025 di CHF 114.05 interesse al 5% dal 1° marzo 2025;
premio di aprile 2025 di CHF 114.05 interesse al 5% dal 1° aprile 2025;
premio di maggio 2025 di CHF 114.05 interesse al 5% dal 1° maggio 2025”.
Infine, le spese esecutive di CHF 74 non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso (STCA 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, consid. 7).
7. Alla luce di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte.
Complessivamente il ricorrente è condannato a versare CHF 456.20 di premi, CHF 70 di spese di diffida e amministrative e CHF 74 di spese di esecuzione, oltre interessi al 5% come esposto al considerando precedente.
Malgrado sia parzialmente vincente in causa, siccome patrocinato da suo padre, persona che non risulta cognita in materia, il ricorrente non ha diritto a ripetibili.
8. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto la causa non riguarda prestazioni e non vengono accollate spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Questa situazione perdurerà anche in futuro. Infatti in data 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni della Commissione giustizia e diritti che invitava ad accettare il controprogetto del Consiglio di Stato ad un’iniziativa parlamentare (cfr. Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi).
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1. RI1 è riconosciuto debitore nei confronti di CO1, ______, e condannato a pagare allo stesso assicuratore i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 per complessivi CHF 456.20.
1.2. RI1 è inoltre condannato al pagamento a CO1, ______, dell’importo omnicomprensivo di CHF 70 a titolo di rimborso delle spese amministrative e di diffida.
1.3. Sui premi di cui al punto 1.1. sono dovuti interessi moratori al 5% come segue:
su CHF 114.05 dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025;
su CHF 228.10 dal 1° marzo 2025 al 31 marzo 2025;
su CHF 342.15 dal 1° aprile 2025 al 30 aprile 2025;
su CHF 456.20 dal 1° maggio 2025.
1.4. L’opposizione al precetto esecutivo n. _______ del 14 novembre 2025 dell’UE di ______ è rigettata in via definitiva per l’importo di CHF 456.20, oltre gli interessi al 5% calcolati come sub 1.3., e per l’importo di CHF 70 per le tasse di ingiunzione e spese amministrative.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti